Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/02/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3602/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTE VALERIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PUGLIE N. 2 71042 CERIGNOLA ITALIApresso il difensore avv. CONTE VALERIA
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 ament in C.SO VITT. EMANUELE 139 TRANIpresso il difensore avv. CONTURSI CHIARA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 28/04/2023, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase sommaria Parte_1 del procedi ento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della pensione di inabilità (rectius della pensione ordinaria di invalidità ex art. 1, L. 222/84 ) a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' c do dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
In corso di ca CTU già nominato in fase sommaria rendeva chiarimenti. Di seguito la causa era mandata in decisione nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che
1
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l'ente medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V – non avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi
2 previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, anche del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
Il CTU chiamato a chiarimenti, richiamate le ragioni del diniego espresso in sede sommaria (proc. 2251/2022) 1, considerata la documentazione sopravvenuta (certificazione psichiatrica
3 Avendo come riferimento le esposte valutazioni medico-legali rispondevo al quesito posto in sede di giuramento dal Sig. Giudice affermando che “Trattasi di patologie che non determinano una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 Legge 12 giugno 1984 222). Con estrema attenzione e scrupolo esaminai i quesiti posti dal magistrato nella ordinanza del 23 maggio 2023 e la documentazione di formazione successiva alla data di iscrizione a ruolo,con la valutazione se la condizione sanitaria del ricorrente avesse subito un aggravamento idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta e con redazione di apposita nota di chiarimenti alle censure mosse dal legale alla perizia definitiva del giudizio 2251-2022. La nuova documentazione successiva alla data di iscrizione a ruolo per il giudizio 3602-2023 era rappresentata dal referto rilasciato dallo specialista in endocrinologia della ASL FG (poliambulatorio Ascoli Satriano) in data 5/12/2022 nel quale si poneva diagnosi di ”K prostata (int chirurgico+radioterapia).Artrite psoriasica in trattamento corticosteroideo.Ateromasia carotidea in ex tabagista. Trattamento:dieta ipolipidica.Esami ematochimici per funzionalità tiroidea,glicemia,aspetto lipidico” Tale certificazione nulla aggiungeva clinicamente rispetto allo status-quo del periziando ed alla valutazione medico- legale espressa nel giudizio 2251-2022. La neoplasia della prostata,come gia' esposto,e come da documentazione in atti,era stata sottoposta in data 9/11/2021 ad intervento chirurgico di asportazione ghiandola con tecnica robot- assistita.Il sig. aveva praticato Persona_1 radioterapia,come da documentazione in atti,sino al 3 maggio 2022. Ed allo stato dell'arte la malattia non presentava riprese sia a distanza che localmente,non erano descritti postumi e/o sequele e la evidenza della ottimale riuscita dell'atto chirurgico era supportata dalla asportazione della ghiandola prostatica con tecnica robot assistita. Il periziando per cio' che attiene la terapia oncologica medica di supporto pratica una iniezione di decapetyl ogni 3 mesi e non erano descritti possibli effetti collaterali sia nel racconto anamnestico che nella documentazione in atti. La artrite psoriasica non determinava limitazioni funzionali a carico dell'apparato osteoarticolare e riportavo alla cortese attenzione dei lettori del mio elaborato la semeiologia resasi chiaramente manifesta in sede di operazioni peritali in data 24/10/2022.
“La deambulazione era apparsa sicura ed autonoma,autonomia nei passaggi posturali,assenza di limitazioni funzionali nei movimenti del rachide e del collo,stazione eretta prolungata esente da limitazioni funzionali.” La ateromasia carotidea non era emodinamicamente significativa e nel referto in esame lo specialista ha eseguito anche una ecografia del collo descrivendo solo placchette fibrocalcifiche. In data 4/10/2022 era redatta una certificazione pischiatrica, richiesta dal periziando,che attesta la seguente diagnosi
”depressione maggiore,episodio ricorrente,grave,senza menzione di comportamento psicotico.In trattamento psicofarmacologico. Anamnesticamente affetto da patologia reumatologica ed esiti di trattamento di adenocarcinoma prostatico che peggiorano lo stato psicopatologico” In relazione alla certificazione del 4/10/2022 redatta dal centro di salute mentale di Cerignola necessitavano doverose precisazioni, poiché' le operazioni peritali si erano svolte in data 24/10/2022 evidentemente risultava essere stata prodotta in data antecedente ma chiaramente, come previsto dal verbale di conferimento incarico che autorizzava la acquisizione di nuova documentazione sino alle operazioni peritali,il periziando non aveva prodotto il certificato in esame e soprattutto alla bozza peritale non erano giunte osservazioni facendo riferimento alla certificazione del
4/10/2022; seppure nella valutazione medico-legale del precedente giudizio scrivevo testualmente “la depressione,definita anamnestica, riconosce come unico supporto una certificazione specialistica datata 15 novembre
2017 non suffragata da ulteriori controlli a distanza nel tempo e quindi antecedente di circa 5 anni rispetto alle operazioni peritali;
in sede di operazioni peritali vi è stata inconfutabilmente evidente assenza di alterazioni dell'umore e/o stati di ansia,eloquio coordinato e fluente;
attenzione e concentrazione con perfetto adeguamento all'ambiente.” Durante il colloquio anamnestico si evidenziano comunicazione e gestualita' senza caratteri patologici. Integrita' delle funzioni visive e propriocettive e vestibolari. Assoluta normalita' nella esecuzione del periziando nello stare diritto in piedi ed ad occhi chiusi e/o aperti, cosi' come normalita' si e' evidenziata nella prova indice-naso. Movimenti fini possibili e coordinati
Durante il colloquio anamnestico e rispetto alla durata della visita medica non si sono rese evidenti palesi manifestazioni da riferire ad alterazioni dell'umore o stati di ansia.” Esame obiettivo esente da note patologiche e soprattutto non erano documentati dalla certificazione del centro di salute mentale del 2017 al 2022 possibili episodi da riferire a depressione che abbiano necessitato di cure ospedaliere o specialistiche e/o accessi in pronto soccorso per depressione. Proseguendo nella analisi della nuova documentazione prodotta era presente la certificazione emessa dal centro di salute mentale di Cerignola relativa alla terapia farmacologica aggiornata al 21/2/2023,ma terapia in assenza di una possibile diagnosi che dovrebbe essere la giusta premessa ad una possibile variazione di terapia medica.
Per cui la certificazione in esame del centro di salute mentale da riferire esclusivamente ad aspetti terapeutici ma non certamente esaustiva per nuova diagnosi e/o variazione della clinica non poteva avere nesso di causa con il beneficio richiesto,ripeto in assenza anche di probanti evidenze di consulenze specialistiche psichiatriche e/o accessi in pronto soccorso per sintomatologia psichiatrica e/o neurologica.
4 del 5-5-2023 con diagnosi di Depressione maggiore, episodio ricorrente, grave, senza menzione di comportamento psicotico.In trattamento psicofarmacologico. Anamnesticamente affetto da patologia reumatologica ed esiti di trattamento di adenocarcinoma prostatico che peggiorano lo stato psicopatologico. Le capacità lavorative sono significativamente compromesse….), avendo premesso che nel documento del 5/5/2023 non si evidenzia assolutamente un possibile peggioramento della patologia psichiatrica ( con quanto consegue in punto di ammissibilitàà dell'atto sopravvenuto) ha osservato che in tale certificazione non siano presenti evidenze da riferire a possibili episodi di depressione che abbiano necessitato di cure ospedaliere o specialistiche e/o accessi in pronto soccorso per depressione e/o stati di ansia. Ed a riprova ha ribadito quanto oggetto di diretta osservazione in sede di visita “in sede di operazioni peritali vi è stata inconfutabilmente evidente assenza di alterazioni dell'umore e/o stati di ansia,eloquio coordinato e fluente;
attenzione e
Nel minuzioso esame della nuova documentazione era presente il referto della prestazione effettuata presso la struttura di otorinolaringoiatria di Cerignola ove era stata effettuata una rinoscopia che poneva diagnosi di setto nasale deviato a sx ed ipertrofia dei turbinati e la rinoscopia evidenziava esclusivamente una iperemia dei pilastri anteriori,ne consegue che alcun possibile nesso di causa si determinava con il beneficio richiesto.
Sempre in data 1/2/2023 presso la struttura di otorinolaringoiatria di Cerignola era stato eseguito un esame audiometrico con diagnosi di “Ipoacusia neurosensoriale di lieve-media entita'”ovviamente essendo una ipoacusia di lieve media entità come da timpano- gramma ed in relazione alle mansioni lavorative non produceva alcun effetto in relazione al beneficio richiesto,ed in sede di operazioni peritali svoltesi circa 4 mesi prima il sig. pur Persona_1 essendo ad una distanza di circa 2,5 metri aveva percepito a toni normali la mia voce. Erano presenti,inoltre,nella documentazione allegata al ricorso esami ematochimici eseguiti in data 20/1/2023 che erano espressone di modeste alterazioni di valori non fondamentali per le funzioni vitali del periziando. Sempre nella nuova documentazione in atti relativa al giudizio 3602-2023 e relativa alla ordinanza del 23 maggio 2023 era presente la certificazione rilasciata dalla struttura semplice di reumatologia ospedaliera del Policlinico di Foggia in data 6/10/2022,mentre le operazioni peritali si erano svolte in data
24/10/2022 anche se poi la diagnosi citata e le patologie che la determinano erano assolutamente sovrapponibili a quanto da me esaminato nella valutazione medico-legale del giudizio 2251-2022. Infine per completezza dell'elaborato in atti era presente una prenotazione di una visita di controllo presso la struttura di radioterapia del policlinico di Foggia da effettuarsi in data 7 luglio 2023;ed il referto di una visita di controllo effettuata il 17/10/2022 presso la struttura di urologia del policlinico di Foggia in assenza di evidenze di riprese della patologia della prostata. La ampia documentazione da riferire al giudizio 3602-2023 presentava una certificazione del 8/3/2023 del servizio di psicologia del centro di salute mentale di Cerignola che attestava genericamente la presenza del periziando ad un ciclo di colloqui psicologici,anche in questo caso in assenza di chiara menzione di diagnosi e motivazione terapeutica,di durata dei cicli e tipologia della frequenza stessa con inizio e fine dei cicli;
dovendo esprimere valutazione era chiara evidenza come la certificazione dei cicli dicolloqui psicologici avvenuta in data 8/3/2023 non era preceduta da una valutazione psichiatrica e non si determinava alcun nesso di causa con il beneficio richiesto. Infine la documentazione da riferire al nuovo giudizio presentava il referto di una radiografia del piede dx eseguita in data 1/3/2023 le cui evidenze radiografiche assolutamente chiare dimostravano note di artrosi delle articolazioni interfalangee e metatarsofalangee, accenno ad entesofita calcaneare,ne scaturiva che la anatomia radiologica del piede dx presentava note assolutamente modeste artrosiche che non potevano influenzare la deambulazione e la stazione eretta così come avveniva per l'entesofita che era solo un accenno e quindi minimo e modesto. Per cio' che atteneva le critiche mosse al mio elaborato peritale del 20/2/2023 esaminando il ricorso del legale in esso veniva affermato che avessi sottovalutato le limitazioni posturali causate dai persistenti dolori dovuti alla artropatia psoriasica come da successiva certificazione medica allegata. Orbene il mio esame obiettivo eseguito durante le operazioni peritali del 24/10/2022 era assolutamente conforme alla semeiologia dell'apparato osteoarticolare resasi manifesta ed esente da note patologiche importanti ad eccezione di una modesta algia del rachide lombare,e probabilmente sfuggiva come in tutte le certificazioni in cui anamnesticamente si parlava di artrite psoriasica non veniva mai citata una limitazione funzionale e possibili recrudescenze di crisi dolorose. Nel suo ricorso il legale,inoltre,parlava di effetti collaterali della terapia prescritta dal centro di salute mentale,ma anche questa volta sfuggiva come nelle certificazioni di nuova produzione non erano minimamente citati effetti collaterali.
Concludevo che ne conseguiva che le argomentazioni citate nella integrazione della perizia che determinavano le valutazioni sulla nuova documentazione integrate con la precedente perizia non modificavano la precedente valutazione espressa nel giudizio 2251- 2022 nel quale ritenevo come per il sig. si trattasse di Persona_1 patologie che non determinavano una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
(art. 2 Legge 12 giugno 1984 222).
5 concentrazione con perfetto adeguamento all'ambiente.”…. Proseguendo nella analisi della nuova documentazione…..vi è una ecografia dell'addome effettuata presso l'ambulatorio ASL FG in data 19/6/2023 da considerare esente da rilevi patologici con una unica evidenza della assenza della prostata come esito della pregressa asportazione,ma assolutamente esente da riverberi funzionali in atto ed ovviamente non si determina alcun possibile nesso di causa con il beneficio richiesto. Sempre in riferimento alla nuova documentazione è presente una richiesta di
[... prenotazione per una vista di controllo presso la struttura di radioterapia del Policlinico
redatta in data 7/7/2023 e da considerare senza alcuna possibile evidenza medic CP_2 in analogia alla prenotazione per esami ematochimici e strumentali di controllo presente nella nuova documentazione redatta in data 21/7/2022 presso la struttura di radioterapia da considerare normale e previsto follow-up oncologico ma che non rappresentano certamente espressione di referti medici. Nella ulteriore analisi della nuova documentazione prodotta dal legale di parte è presente la relazione clinica redatta in data 4/9/2023 presso la struttura di reumatologia universitaria del policlinico di Foggia,ove le note salienti sono da riferire certamente all'esame obiettivo reumatologico che ha evidenziato come non si rilevassero in quella occasione segni di artrite/spondilite in atto (assenza di stati infiammatori e/o patologici),esclusivamente una modesta periartrite scapolo-omerale destra ed edema del terzo distale della gamba dx su cute normotermica;
ne consegue come la visita reumatologica assolutamente recente come data(4 settembre 2023) non ha espressione di evidenze di possibili stati infiammatori in atto ma esclusivamente la presenza di una modesta periartrite scapolo-omerale (infiammazione della articolazione della spalla) e ripeto modesta e ne consegue responsiva alla terapia medica e un modesto edema della gamba dx con cute normale che per peculiarità' cliniche non determinano assolutamente nesso di causa con la impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. La copiosa nuova documentazione presentata dal legale ed a cui sono chiamato ad esprimere valutazione con la ordinanza del 15/2/2024,presenta un ecodoppler arterioso e venoso degli arti inferiori eseguito in data 21 settembre 2023 da considerare assolutamente esente da note patologiche di rilevo e ciò rende ratio scientifica della semeiologia dell'apparato osteoarticolare resasi manifesta in sede di operazioni peritali per il giudizio 2251- 2022 con la deambulazione autonoma,sicura e senza necessità diappoggio. Autonomia nei passaggi posturali e stazione eretta prolungata esente da limitazioni. Assenza di limitazioni funzionali nella flessione in avanti toccandosi le punte dei piedi. Nell'esame della nuova documentazione è presente una impegnativa del medico di medicina generale nella quale si richiede una vista di controllo urologica,ed al di la' dello scarso significato medico-legale di una impegnativa,ripeto come i controlli ambulatoriali con richiesta del medico di medicina generale della pregressa neoplasia siano previsti nel follow-up e nelle linee guida;
ma in particolare se mera valutazione si vuol dare a questa impegnativa rilasciata dal medico di medicina generale certamente, non è da riferire a possibili urgenze poiché' la stessa è contraddistinta dal codice di priorità della prestazione P che è da riferire,secondo normativa vigente,«P» (programmata) da poter eseguire entro 120 giorni,poiche' la situazione non presenta problematiche particolari e si può aspettare.
Credo anche sia prioritario evidenziare nuovamente quanto riportato nella valutazione medico- legale per il giudizio 2251-2022 in relazione alla pregressa neoplasia della prostata.
“Per cio' che attiene la neoplasia della prostata,come da documentazione in atti,è stata sottoposta in data 9/11/2021 ad intervento chirurgico di asportazione ghiandola con tecnica robot assistita. Ha praticato radioterapia, come da documentazione in atti, sino al 3 maggio 2022.Ed allo stato dell'arte la malattia non presenta riprese sia a distanza che localmente,non sono descritti postumi e/o sequele e la evidenza dell'atto chirurgico è
6 supportata dalla asportazione della ghiandola prostatica con tecnica robot assistita.La prostatectomia radicale robotica è un intervento chirurgico che permette di rimuovere la prostata utilizzando strumenti introdotti nel corpo attraverso cannule di soli 5-12 mm di diametro (via laparoscopica) e guidati da un'apposita telecamera e dall'assistenza di un robot. Quest'ultimo permette di eseguire movimenti accurati osservando su un monitor le immagini catturate dalla telecamera.Durante l'intervento con questa tecnica è possibile conservare i nervi necessari all'erezione e alla continenza. Il periziando per cio' che attiene la terapia oncologica medica di supporto pratica una iniezione di decapetyl ogni 3 mesi e non sono descritti possibli effetti collaterali sia nel racconto anamnestico che nella documentazione in atti.”
Ed allo stato dell'arte non vi sono evidenze cliniche che possano essere espressione di variazione clinica della pregressa patologia oncologica in assenza di possibili riprese sia a distanza che localmente, anche in relazione ai regolari controlli specialistici.
Nella nuova documentazione è presente un aggiornamento della terapia farmacologica effettuato in data 4/12/2023 presso il Centro di Salute Mentale di Cerignola,ma certamente vi è esclusivo aggiornamento della terapia in assenza di una possibile diagnosi che descriva un peggioramento clinico…..
…. Ne consegue che le argomentazioni medico-legali citate nella integrazione della perizia susseguenti alla ordinanza del magistrato del 15/2/2024 che determinano le valutazioni sulla nuova documentazione,integrate con la precedente integrazione relativa alla ordinanza del 23/5/2023 non modificano la precedente valutazione espressa nel giudizio 2251-2022 nel quale ritenevo come per il sig. si trattasse di patologie che non determinavano una Persona_1 assoluta e permanente i olgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 Legge 12 giugno 1984 222).
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante. Va aggiunto che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da osì dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- dichiara le spese non ripetibili;
- pone definitivamente a carico del_ le spese di CTU, liquidate con separati CP_1 provvedimenti.
Foggia, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In data 24/10/2022 diedi inizio alle operazioni peritali sulla persona di nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...],identificato a mezzo carta identità n° ,era presente per Numero_1CP_ l' il Dott . Persona_2 La mia valutazione medico-legale dopo attenta e scrupolosa disamina della documentazione sanitaria presente in atti e sulle chiare evidenze semeiologiche e cliniche scaturite dalla visita medico-legale effettuata il 24 ottobre 2022 mi portò
a concludere come il periziando fosse affetto da: Persona_1 Pregressa neoplasia della prostata sottoposta ad intervento chirurgico robot assistito
Depressione anamnestica Discopatie del rachide cervicale e lombare Spondiloartrosi
Modesta coxartrosi Modesta artrosi acromion claveare Pregressa artrite psoriasica