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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/11/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 618/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 618/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. CONCETTO Parte_1 C.F._1
NA (C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F.-P.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche CP_1 P.IVA_1 solo ”, con gli avv.ti ATTILIO COTRONEO (C.F. CP_1 CodiceFiscale_3
e (C.F. Email_2 Controparte_2
CodiceFiscale_4 Email_3
-appellata-
e di
(C.F. ), con l'avv. LADISLAO Controparte_3 C.F._5
BUONAROSA (C.F. CodiceFiscale_6 Email_4
-appellata e appellante incidentale-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 650/2020, pubblicata in data 27.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 69/2018 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Parte_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 69/2018 R.G.) e ivi prospettando di:
(A) essere rimasta coinvolta, come terza trasportata, in un sinistro intervenuto in data
7.12.2016, alle ore 22:30, lungo la S.P.1 (ex S.S. 111), direzione di marcia Taurianova-Gioia
Tauro, allorquando l'auto in cui si trovava (Fiat Panda tg. ER826JB, di proprietà della e nel frangente condotta dal ) andava ad impattare Controparte_3 Controparte_4 contro il pilastro in c.a. all'altezza della “Lirosi Autoservizi” e collocato a tenuta della sbarra del passaggio a livello dell'ex binario delle ferrovie Calabro-Lucane;
(B) aver riportato a seguito di ciò lesioni e postumi invalidanti, spettandole, a titolo di danno complessivo (anche morale), l'importo di € 48.898,23, ovvero la somma, maggiore o minore, risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 6.04.2018 si è costituita la parte CP_3
, contestando le altrui prospettazioni e in particolare eccependo che:
[...]
(A) alla guida della vettura (Fiat Panda tg. ER826JB), nel frangente del sinistro del 7.12.2016, vi era l'attrice e non il (solo a bordo del mezzo); Parte_1 Controparte_4
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(B) responsabile esclusivo del sinistro, nonché dei danni riportati dalla vettura (pari a €
8.736,73), risultava pertanto la sola , nei confronti della quale la convenuta ha Parte_1
spiegato domanda riconvenzionale per la condanna alla predetta somma (€ 8.736,73) ovvero per quella diversa, maggiore o minore, ritenuta congrua e di giustizia.
I.1.3.- Con comparsa di costituzione del 24.04.2018 si è costituita la parte CP_1 anch'essa contestando le altrui prospettazioni e in particolare eccependo che:
(a) la domanda della risultava da rigettarsi, essendo quest'ultima alla guida Parte_1
della Fiat Panda e risultando il sinistro intervenuto a ella esclusivamente addebitabile;
(b) le lesioni riportate dimostravano poi che nel frangente era priva delle cinture di sicurezza, risultando pertanto ella in ogni caso responsabile sia della causazione, sia dell'aggravamento delle conseguenze lesive;
(c) la domanda attorea risultava infondata anche nel quantum.
I.1.4.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 3 testi e all'udienza del 7.02.2019, Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 all'udienza del 14.05.2019), è stata emessa la pronuncia qui gravata (n. 650/2020
[...]
del 27.10.2020), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(A) rigettato la domanda attorea;
(B) rigettato altresì la domanda riconvenzionale della convenuta;
Controparte_3
(C) regolato le spese di lite fra le parti, compensando quelle tra parte attrice e parte convenuta e condannando invece la parte attrice al loro pagamento nei confronti Controparte_3
di CP_1
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 618/2020) dalla parte , la quale ha in particolare contestato: Parte_1
(1) l'erronea interpretazione delle risultanze probatorie;
(2) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia;
(3) la violazione dell'art. 2697 c.c.;
(4) la mancata ammissione della C.T.U. medico-legale.
I.2.2.- Con comparsa del 31.03.2021 si è costituita la , la quale ha ivi: Controparte_3
(A) contestato l'avverso appello, chiedendone la reiezione perché infondato in fatto e diritto;
(B) proposto appello incidentale avverso il rigetto della propria domanda riconvenzionale, chiedendone l'accoglimento.
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I.2.3.- Con comparsa del 6.04.2021 si è poi costituita anche la la quale ha ivi CP_1 contestato l'avverso appello, eccependone l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e comunque l'infondatezza nel merito, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
I.2.4.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) è stata respinta, in difetto delle relative condizioni, la richiesta di definizione nelle forme ex art. 348 bis c.p.c. (cfr. provvedimento del 28.10.2021, comunicato il 3.11.2021);
(b) è stata disattesa altresì l'istanza dell'appellante di procedere all'ammissione dei mezzi di prova, disponendo per l'effetto il rinvio per p.c. (cfr. provvedimento del 7.06.2023, comunicato il 12.06.2023).
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e del mutamento del relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 10.07.2025 e con provvedimento dell'11.07.2025 (comunicato alle parti in data
15.07.2025), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(A) è da ritenersi senz'altro superata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. [v. supra, sub I.2.3.], essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e avendo dunque la Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(B) è ammissibile e scrutinabile l'impugnativa incidentale avanzata da una delle parti appellate [v. supra, sub I.2.2., punto (B)], in quanto proposta entro il termine decadenziale ex art. 343 c.p.c. [poiché fatta valere nella comparsa di costituzione in appello depositata, come detto, il 31.03.2021 e pertanto pacificamente entro il termine ex artt. 343 e 166 c.p.c. (e ciò a prescindere dal rinvio al 28.10.2021 - disposto con provvedimento del 17.12.2020 ove non ne
è esplicitata la natura ai sensi del IV o del V comma dell'art. 168 bis c.p.c. - e considerando la sola udienza c.d. edittale - poiché fissata il “23 Aprile 2021”, potendosi quindi proporre l'impugnativa incidentale fino al 2.04.2021)] e altresì prima della decorrenza del termine
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semestrale ex art. 327 c.p.c. [unico termine qui operante (non risultando alcuna notifica ex art. 326 c.p.c.) e spirante ben oltre la data dell'impugnativa incidentale (31.03.2021), e in particolare solo in data 27.04.2021 – considerando la data di pubblicazione della sentenza
(27.10.2020) e altresì il periodo di sospensione feriale qui ratione temporis vigente (1°
Agosto-31 Agosto, sulla scorta della novella di cui all'art. 16, comma III, del D.L. n.
132/2014, “efficace” fin dal 2015: cfr. Cass. n. 17949/2021)], non occorrendo dunque procedere ad alcuna specifica verifica sull'insorgenza dell'interesse in virtù dell'altrui impugnazione [trattandosi di appello incidentale tempestivo ex art. 333 c.p.c. e dunque esente dallo specifico vaglio previsto per le – sole – impugnative incidentali tardive ex art. 334 c.p.c.
(occorrendo solo per queste ultime “legittim[are] la proposizione” dell'impugnazione pur
“una volta decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c.”: cfr., ex multis, Cass. civ., 24/03/2004,
n. 5920; Cass. civ., 15/05/2003, n. 7519; Cass. civ., 9/02/1995, n. 1466, nonché Cass. civ.,
25/08/1994, n. 7505)];
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine e come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni tempestivamente prospettate, risultando invece ogni ulteriore questione ormai passata in giudicato e dunque divenuta definitivamente irretrattabile.
IV.- Ciò precisato, nel merito vanno poi disattese entrambe le impugnative avanzate dalle parti, in via principale ed incidentale, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza appellata.
V.- Prendendo le mosse, in particolare, dal gravame avanzato in via principale e in specie dai suoi primi due motivi [v. supra, sub I.2.1., punti (1) e (2)], occorre osservare che entrambi vertono sulla valutazione del compendio istruttorio di prime cure, avendo la parte appellante in particolare eccepito che l'ascrivibilità del sinistro oggetto di causa non già al CP_4
, ma a sé, risulterebbe:
[...]
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(a) confliggente con le prove testimoniali assunte in 1° grado e con i documenti versati in atti
(anche relativi al processo penale pendente e iscritto al n. 79/2017 R.G.N.R.);
(b) fondata semplicemente sulle sue dichiarazioni rese a S.I.T. il 16.12.2016, tuttavia successivamente chiarite/smentite e comunque superate delle predette prove di segno contrario.
Tali argomenti risultano tuttavia senz'altro da disattendere.
V.1.- Giova preliminarmente rammentare, a tal riguardo, che la valutazione istruttoria, e in particolare “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione”, “compete al giudice del merito”, rientrando nel pieno apprezzamento, latamente discrezionale, a lui strettamente “riservato” (essendo il giudice senz'altro “libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” e “scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” – all'uopo valutando, nella loro globalità, gli “elementi probatori acquisiti” al fine di “apprezzar[n]e discrezionalmente” il grado di complessiva convergenza, decisività e
“concludenza”, “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata”) e di per sé incensurabile (trattandosi invero di potere valutativo che “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”) [cfr., fra le tante, Cass. civ., 27/07/2024, n. 21074; Cass. civ.,
1/03/2021, n. 5560; Cass. n. 21239/2019, cit.; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ.,
4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. n. 7623/2016, cit.; Cass. civ.,
10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630;
Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197].
V.2.- Ciò rammentato, è poi evidente che la valutazione (discrezionale e incensurabile) effettuata nel caso di specie dal Tribunale di prime cure non risulti inficiata da alcuno specifico vizio, né meritevole di rimeditazione alcuna.
V.3.- Procedendo, in particolare, dal rilievo critico compendiato supra, sub V., punto (a), occorre osservare che la circostanza che l'odierna appellante non risultasse terza trasportata, ma conducente della vettura coinvolta nel sinistro (Fiat Panda tg. ER826JB) risultava nel caso di specie chiaramente comprovato da plurimi e convergenti elementi, e in particolare:
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(A) dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri intervenuti (cfr. annotazione di P.G. dell'8.12.2016 relativa al sinistro del 7.12.2016), avendo i militi evidenziato che tutti i
“soggetti” presenti al momento dell'incidente e da essi esaminati “riferivano di aver visto una donna alla guida del veicolo” poi “anda[to] a schiantarsi” [pag. 1 dell'annotazione di P.G. dell'8.12.2016];
(B) dal verbale di sequestro operato dagli stessi militi e indicante il veicolo come “condotto da ” [cfr. pag. 1 del verbale ex art. 321 c.p.p. dell'8.12.2016]; Parte_1
(C) dal modulo di richiesta di accertamenti all'Azienda Ospedaliera di Gioia Tauro
(“ospedale” ove la era stata “trasportata” dopo l'impatto), anch'esso Parte_1 riferentesi alla predetta sempre nella “qualità di conducente” [cfr. pag. 2 del Parte_1
Modulo Azienda ospedaliera di Gioia Tauro del 7.-8.12.2016];
(D) dalle stesse dichiarazioni, infine, rese dalla parte, avendo proprio la Parte_1 espressamente riferito: “Io ero alla guida della macchina, mentre il mio fidanzato”, CP_4
”, “era seduto di fianco, lato passeggero”, “tra le ore 22:15 e le ore 22:30 ho
[...]
sbandato con la vettura … e sono andata a sbattere contro un ostacolo in ferro sulla destra della carreggiata all'altezza dell'ex passaggio a livello della strada Nazionale 111” [cfr. pag.
1 del verbale di S.I.T. della del 16.12.2016]. Parte_1
V.3.1.- Né, in senso contrario e in termini tali da sovvertire la pacifica decisività di quanto precede (invero emergente da molteplici e dirimenti evidenze, promananti dai C.C. o persino dalla stessa parte: v. supra, sub V.3.), risultano valorizzabili gli elementi istruttori
(testimoniali e documentali) qui invocati dalla parte impugnante.
V.3.2.- Quanto ai testimoni escussi in 1° grado, è evidente e pacifico che lo Tes_3 abbia riferito solo in ordine al preventivo per i danni all'autovettura [cfr. pag. 1 del
[...]
Cont verbale d'udienza del 14.05.2019] e che i due operatori di P.G. (Car. e Controparte_5
si siano limitati a richiamarsi alla già menzionata annotazione di Parte_2 servizio dell'8.12.2016 [“Ho fatto un'annotazione di servizio. Non ho nulla da aggiungere rispetto alla relazione di servizio che ho sottoscritto” (test. , pag. 1 del verbale d'udienza Tes_1 del 7.02.2019); “Abbiamo fatto un'annotazione di servizio. Non ho nulla da aggiungere rispetto alla relazione di servizio che ho sottoscritto” (test. Valastro, pag. 2 del verbale d'udienza del 7.02.2019)], non emergendo dunque da alcuno dei testi esaminati in prime cure alcun elemento utilmente valorizzabile a sostegno della tesi attorea.
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V.3.3.- Quanto, poi, agli elementi documentali qui globalmente richiamati, occorre osservare che:
(a) le querele e le C.T.P. sono meri atti di parte e dunque privi, come noto, di alcun valore dimostrativo - e ciò considerando, quanto alle prime, la radicale “inutilizzabilità della querela ai fini della decisione” e il noto dictum (discendente, del resto, dal generale principio per cui
“un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene” ovviamente “non può costituire prova in favore della stessa”) per cui “da essa il giudice … non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda” [cfr., ex multis, Cass. n.
8290/2016; Cass. n. 41193/2012; Cass. n. 11691/2012; Cass. n. 9685/2000; Cass. n.
7832/2000; Cass. n. 5573/1997; Cass. n. 1210/1994] e, quanto alle deduzioni del tecnico della parte, il loro pacifico carattere di “semplice allegazione di carattere tecnico” senz'altro
“priva” di alcun “valore probatorio” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n. 13902, nonché, ex multis, Cass. civ., 10/07/2025, n. 18974; Cass. civ., 4/03/2025, n. 5667; Cass. civ.,
28/02/2025, n. 5362; Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 30/11/2020, n. 27297; Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., 8/01/2013, n. 259;
Cass. civ., 26/09/2006, n. 20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432; Cass. civ., 18/04/2001, n.
5687; Cass. civ., 23/05/1998, n. 5151]
(b) gli ulteriori elementi documentali fatti valere non risultano poi evidentemente dirimenti, né utilmente invocabili a sostegno della tesi dell'appellante, atteso che:
(i) l'annotazione di servizio dei Carabinieri di Gioia Tauro dell'8.12.2016 depone, come detto, non già a favore, ma in senso chiaramente contrario e confliggente alla ricostruzione attorea [v. supra, sub V.3., punto (A)], altresì insuscettibile di ritenersi ex se corroborata dalla mera documentazione sanitaria (cfr. all. 9 fasc. attoreo di 1° grado) prodotta in atti [di per sé ovviamente non influente sul profilo qui in esame, potendo l'impatto ovviamente cagionare lesioni anche – o solo - alla “conducente” (qualità, quest'ultima, peraltro espressamente riferita proprio alla , come detto, anche a pag. 2 del Modulo Azienda Parte_1
ospedaliera di Gioia Tauro del 7.-8.12.2016), ciò chiaramente valendo a superare anche il prospettato rilievo probatorio del difetto di lesioni refertate in capo al passeggero (di per sé ontologicamente non incompatibile con il suo coinvolgimento nel sinistro e comunque non compiutamente emergente ex actis – avendo il invero riferito, come riportato a pag. 1 CP_4 dell'annotazione di P.G. dell'8.12.2016, di non essersi “voluto” “sottoporre a nessun”
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accertamento “clinico-medico” e dunque non sussistendo verbali di P.S. inequivocabilmente attestanti lo svolgimento di visite, anche di segno negativo, per tale parte)];
(ii) i n. 4 fotogrammi prodotti ex latere actoris risultano chiaramente irrilevanti rispetto allo specifico tema qui in esame [ritraendo esclusivamente la vettura incidentata (peraltro alla data del “9.01.2017”, e dunque più di un mese dopo il sinistro: cfr. all. 8 fasc. attoreo di 1° grado)
e non offrendo, pertanto e come evidente, alcun elemento utile per dirimere il tema controverso e stabilire, in particolare, il conducente al momento del sinistro)];
(iii) la sentenza n. 1080/2017 del G.d.P. di Palmi (cfr. all. 7 fasc. attoreo di 1° grado), al di là della sua condivisibilità o meno [apparendo tale pronuncia invero fondata solo su una querela e su un decreto di citazione a giudizio (elementi tuttavia privi di valore probatorio e senz'altro non comprovanti, di per sé soli e in difetto di successivo riscontro giudiziale, alcun accertamento di responsabilità), nonché su affermazioni del tutto apodittiche (con riguardo,
e.g., all'asserita idoneità delle predette riproduzioni fotografiche a “corroborare” la tesi attorea, sol perché ritraenti, nella vettura incidentata, danni anche “al lato passeggero” – ciò però non potendo valere a dimostrare, come evidente, che l'istante si trovasse proprio su tale lato e non già alla guida)], è in ogni caso qui priva di valore vincolante, non essendovi pacificamente identità di elementi costitutivi (come pur necessario: cfr. Cass. civ., 6/05/2025,
n. 11887), ma, al contrario, evidente diversità [sia soggettiva e oggettiva (vertendo la sentenza del giudice onorario esclusivamente fra l'odierna appellante e la P.A. opposta e riguardando solo un'opposizione a verbale per infrazione al Codice della Strada), sia di onere probatorio (ivi gravante sull'opposta – v., da ultimo, Cass. civ., 22/11/2024, n. 3014 – e qui invece incombente proprio sull'attrice e odierna appellante – v. anche infra)];
(iv) dalle deposizioni rese in sede penale [e in specie nel proc. n. 79/2017 R.G.N.R.-n.
45/2017 R.G. G.d.P., di cui non è stato peraltro documentato l'esito (la cui allegazione, afferendo a documento sopravvenuto e dunque non previamente producibile, sarebbe stata ovviamente ammissibile anche in appello - cfr., nonché arg. ex, art. 345, comma III, c.p.c. e
Cass. civ., 15/10/2018, n. 25631; Cass. civ., 14/03/2006, n. 5465; Cass. civ., 22/05/2006, n.
11922)], infine, non emergono poi elementi dirimenti, considerando che:
(1) l'operatore di P.G. ( Sc. , esaminato il 14.11.2019) ha anche in tale sede CP_6 Testimone_1
integralmente confermato la propria relazione di servizio dell'8.12.2016 [non favorevole, ma confliggente, come detto, con la ricostruzione attorea (v. supra, sub V.3., punto (A)], nonché
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ivi ribadito l'estraneità del [“non abbiamo fatto alcun test al ”, non CP_4 CP_4 apparendo quest'ultimo “conducente di alcun veicolo coinvolto nell'incidente” (cfr. esame del testimone del 14.11.2019)], precisando poi di non aver svolto esami sulle tracce ematiche e sui capelli rinvenuti nel veicolo [“non abbiamo fatto esami di laboratorio sulle tracce ematiche né sui capelli rinvenuti” (cfr. ancora verbale di esame del testimone del
14.11.2019)], ciò chiaramente esimendo da ogni approfondimento a tal riguardo
[considerando, a prescindere dalla sedes di rinvenimento dei capelli da donna, l'impossibilità di ritenere in alcun modo accertata, in difetto di riscontri oggettivi (qui pacificamente non svolti), la loro effettiva appartenenza proprio alla e non già a terze parti – fra Parte_1
cui la proprietaria del mezzo, , ovvero la di lei germana, Controparte_3 CP_7
;
[...]
(2) l'odierna istante, , ivi escussa il 5.04.2019 [e dunque allorquando Parte_1
aveva già instaurato l'odierno procedimento risarcitorio (risalente al 2018), trattandosi dunque di parte già “portatrice di pretese economiche” (con relativa necessità di un
“controllo di attendibilità” “più rigoroso”: cfr. Cass. n. 12920/2020, nonché Cass., Sez. un.,
n. 41461/2012)], ha poi reso dichiarazioni evidentemente insuscettibili di superare la pacifica decisività di quanto precede (v. supra, sub V.3.).
V.3.4.- E infatti, giova osservare che la parte, divenuta nelle more istante per il risarcimento, ha prospettato in tale sede una ricostruzione completamente diversa e chiaramente confliggente con quella dalla stessa previamente esposta [avendo la parte, che pure aveva già ammesso di essere la conducente (“Io ero alla guida della macchina”: cfr. S.I.T. della del 16.12.2016), ivi riferito che “l'autovettura” sarebbe stata invece Parte_1
“condotta” “dal ” (cfr. esame del 5.04.2019)], con palese contraddittorietà da essa CP_4
imputata, genericamente, all'asserito stato confusionale che l'avrebbe afflitta al momento delle pregresse dichiarazioni [“ero molto scossa”, “non ricordavo e così ho dichiarato”,
“stavo male” (cfr. esame del 5.04.2019)].
E tuttavia, in senso contrario a quanto precede, occorre osservare che:
(a) tale contraddizione non può ex se giustificarsi sulla scorta di un mero stato di shock riconducibile al sinistro [qui peraltro già avvenuto da diversi giorni e ben prima dell'audizione (svoltasi non già nell'immediatezza, ma 9 giorni dopo - in data 16.12.2016, a fronte di sinistro risalente al 7.12.2016)], né ad asseriti difetti mnemonici [evidentemente
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incompatibili con la radicale antinomia qui in esame (non marginale o vertente su dettagli e aspetti de minimis, ma riguardante lo stesso in se della vicenda e in particolare il pacifico fatto storico, previamente già riferito senza incertezza alcuna, della propria qualità di conducente della vettura – “Io ero alla guida”: cfr. S.I.T. del 16.12.2016) e invero affliggenti, più che l'esposizione del 16.12.2016 (caratterizzata, al contrario, da dichiarazioni del tutto circostanziate, nonché compiute e lineari: v. infra, sub (b)), proprio la deposizione del
5.04.2019, connotata, per converso, da una ricostruzione generica – “l'autovettura … è andata a sbattere contro un palo” - e da diverse omissioni e dimenticanze - “non ricordo esattamente” “la velocità”, “non ricordo se al momento dell'incidente vi erano altre vetture”,
“non so indicare esattamente la causa dell'incidente”, “il teste dichiara di non ricordare
l'orario”: cfr. ancora esame del 5.04.2019)];
(b) l'asserito stato confusionale, poi, non può ritenersi in alcun modo emergente o coerente con le propalazioni rese il 16.12.2016 e invero contraddistinte da un contenuto del tutto specifico, puntuale e circostanziato;
e infatti, occorre osservare che la parte, all'epoca ancora indifferente [non essendo né portatrice di pretese economiche (non avendo ancora instaurato l'odierno giudizio risarcitorio, né trasmesso alcuna richiesta all'impresa assicurativa – poi inviata solo nel gennaio 2017: cfr. all. 2 fasc. attoreo di 1° grado), né anche solo querelante
(denuncia-querela all'epoca nettamente esclusa - “l'incidente di cui sono stata vittima è stato autonomo, non è stato cagionato da nessuno. Pertanto non intendo sporgere denuncia- querela contro alcuno”: cfr. S.I.T. del 16.12.2016 - e poi presentata solo nel febbraio 2017 – cfr. all. 5 fasc. attoreo di 1° grado)], risulta aver in tale primo frangente dichiarativo compiutamente ricostruito la dinamica del sinistro e specificamente precisato, senza aporia o incongruenza alcuna, tutte le circostanze caratterizzanti l'incidente oggetto di causa [avendo altresì precisamente indicato, e.g. e oltre a tutte le vicende pregresse e successive (cfr. pag. 1 del del verbale di S.I.T. del 16.12.2016), la natura dell'ostacolo colpito (“ho sbandato con la vettura … e sono andata a sbattere contro un ostacolo in ferro sulla destra della carreggiata all'altezza dell'ex passaggio a livello della strada Nazionale 111”: cfr. pag. 1 del verbale di
S.I.T. del 16.12.2016), la propria velocità (“direi che andavo al massimo a 30 km/h”: cfr. pag.
1 del verbale di S.I.T. del 16.12.2016), l'assenza sia di insidie (“la strada era illuminata per bene, non ho ravvisato buche e/o dossi”, “né sono scivolata sull'asfalto”: cfr. pag. 2 del verbale di S.I.T. del 16.12.2016), sia di altre vetture (“non vi era traffico data l'ora”,
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“nessuno mi ha tagliato la strada”, “l'incidente … è stato autonomo”: cfr. pagg.
1-2 del verbale di S.I.T. del 16.12.2016) e infine le specifiche circostanze di tempo (“tra le ore 22:15
e le ore 22:30”: cfr. pag. 1 del verbale di S.I.T. del 16.12.2016) e di luogo (“all'altezza dell'ex passaggio a livello della strada Nazionale 111”: cfr. pag. 1 del verbale di S.I.T. del
16.12.2016) dell'impatto da sé provocato (“presumo di essermi distratta durante la guida”,
“ho sbandato … e sono andata a sbattere”: cfr. pagg.
1-2 del verbale di S.I.T. del
16.12.2016)].
V.3.5.- A fronte di ciò, non potendosi ritenere gli elementi istruttori qui globalmente invocati, dichiarativi e documentali, tali da soverchiare le dirimenti evidenze innanzi menzionate
(promananti, come detto, dai Carabinieri e persino dalla stessa odierna istante: v. supra, sub
V.3.), è pacifico che ciò imponga, come detto e qui da ribadirsi, il rigetto del rilievo critico compendiato supra, sub V., punto (a).
V.4.- Parimenti meritevole di reiezione, per ragioni strettamente consequenziali a quelle che precedono, risulta anche la contestazione indicata supra, sub V., punto (b) e vertente, in specie, sull'asserita irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'odierna appellante in data
16.12.2016.
V.4.1.- Irrilevanza sostenuta dalla parte impugnante, in particolare, sulla scorta:
(a) del loro carattere di dichiarazioni a S.I.T. (rese innanzi alla P.G. delegata);
(b) dei successivi chiarimenti resi dalla stessa parte;
(c) dei procedimenti penali all'uopo instaurati nei confronti del e della;
CP_4 CP_3
(d) delle prove di segno contrario acquisite e prodotte in 1° grado.
Anche tali argomenti, come evidente, risultano insuscettibili di accoglimento.
V.4.2.- Quanto al rilievo indicato supra, sub V.4.1., punto (a), risulta sufficiente rammentare che il “il giudice” civile “è” senz'altro “legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali”
- le quali, poi e considerando la loro “natura”, “non” hanno “il valore di semplici presunzioni”, trattandosi invece di specifiche “dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti” e di
“prove atipiche” pienamente utilizzabili ai fini del decidere (in termini peraltro non dissimili da ogni prova tipica, considerando che, al di là di quelle legali, tutte le prove risultano egualmente “soggette al prudente apprezzamento del giudice” e “non esiste alcuna gerarchia
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tra le fonti di prova”, risultando dunque “infondato” dolersi di una qualche “preferenza” o
“prevalenza” “attribuita a prove atipiche” “rispetto a quelle acquisite nel contraddittorio tra le parti” e definite “tipiche”) [cfr. Cass. civ., 25/07/2023, n. 22287, nonché, ex multis, Cass. civ., 6/04/2023, n. 9507; Cass. civ., 1/02/2023, n. 2947; Cass. civ., 12/02/2021, n. 3689].
V.4.3.- In senso chiaramente contrario al rilievo riportato supra, sub V.4.1., punto (b), poi, giova osservare:
(1) la pacifica irrilevanza della memoria del 9.01.2017, trattandosi di documento non già prodotto in 1° grado (pur se ivi astrattamente producibile, risalendo al 2017 a fronte di giudizio poi instaurato nel 2018) e dunque qui ovviamente inammissibile [in ossequio all'art. 345, comma III, c.p.c. (a mente del quale in appello “non possono essere prodotti nuovi documenti”), con “divieto” “assoluto” e non derogabile a prescindere da qualsivoglia
“indispensabilità” (requisito ormai espunto e che pertanto non “assum[e] rilevanza” alcuna per il divieto qui in esame secondo la formulazione oggi vigente e qui già ratione temporis applicabile: v., ex multis, Cass. civ., 12/06/2024, n. 16289; Cass. civ., 24/10/2023, n. 29506;
Cass. civ., 28/07/2021, n. 21606; Cass. civ., 9/11/2017, n. 26522; Cass. civ., 14/03/2017, n.
6590)];
(2) l'evidente inidoneità delle successive dichiarazioni rese dalla parte, in specie nel corso del suo esame del 5.04.2017 [allorquando, peraltro, aveva già proposto l'odierna azione risarcitoria: v. supra sub V.3.3., punto (2)], a scalfire o sovvertire il valore delle dichiarazioni previamente rese [trattandosi di contraddizione invero pacificamente non chiarita né superata neanche in tale sede (v. supra, sub V.3.4.)].
V.4.4.- Quanto poi all'argomento indicato supra, sub V.4.1., punto (c), è evidente che la mera pendenza di procedimenti penali, innescati dalle querele della parte attrice e odierna appellante, non risulti utilmente valorizzabile, non essendo stato affatto documentato il loro esito [neanche in 1° grado e neanche del proc. n. 79/2017 R.G.N.R.-n. 45/2017 R.G. G.d.P.
(v. supra, sub V.3.3., punto (iv)] e dunque non risultando alcun pronunciamento giurisdizionale idoneo a incidere sulla presunzione ex art. 27, comma II, Cost. (“valore- principio di rilevanza costituzionale”: cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 18/05/2025, n.
13200) e comunque riscontrante, anche solo in parte qua, gli addebiti provvisori allo stato meramente contestati ex adverso.
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V.4.5.- Quanto, infine, ai dedotti elementi di segno contrario [v. supra, sub V.4.1., punto (d)], si è già innanzi evidenziata la loro pacifica insufficienza e inidoneità [v. supra, spec. sub
V.3.2.-V.3.4.] a superare quanto chiaramente emergente ex actis (sulla scorta, peraltro, di plurimi e dirimenti elementi, costituiti, oltre che dalla inequivoca dichiarazione contra se resa dalla parte attrice – “Io ero alla guida” -, altresì dalle ulteriori evidenze documentali con essa del tutto convergenti: v. supra, sub V.3.) e inequivocabilmente deponente per l'integrale infondatezza della domanda attorea.
V.5.- Non potendosi pertanto accogliere alcuno degli argomenti ivi prospettati [v. supra, sub
V.-V.4.5.], è evidente che il 1° e il 2° motivo di gravame fatti valere dalla parte appellante principale [v. supra, sub I.2.1., punti (1) e (2)] siano da integralmente disattendere.
VI.- Parimenti da respingere risultano anche gli ultimi due motivi prospettati da tale parte e rispettivamente vertenti, come detto, sull'art. 2697 c.c. [v. supra, sub I.2.1., punto (3)] e sulla mancata ammissione della C.T.U. medico-legale [v. supra, sub I.2.1., punto (4)].
VI.1.- Quanto all'onus probandi [v. supra, sub I.2.1., punto (3)] esso qui chiaramente gravava proprio (e solo) sull'odierna appellante [in quanto attrice istante e dunque parte senz'altro tenuta, proprio in virtù della disposizione invocata - art. 2697 c.c. – e del correlato principio
“onus probandi incumbit ei qui dicit”, a compiutamente “provare” i fatti costitutivi del
“diritto fatto valere in giudizio”], laddove alcuno specifico onere dimostrativo poteva ritenersi gravante sull'impresa assicurativa [neanche ex art. 2697, comma II, c.c., non avendo invero tale convenuta introdotto e “contrappo[sto]” “fatti diversi” “da quelli posti a base della domanda” e dunque potendo senz'altro “limitarsi” a “negare l'esistenza d[e]i fatti costitutivi del diritto” altrui, “rimane[ndo] fermo” e integro, in tal caso, “l'onere probatorio a carico dell'attore” e pertanto “l'onere” di quest'ultimo di compiutamente “fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (cfr., ex multis, Cass. civ., 11/01/2017, n.
440; Cass. civ., Sez. un., 16/02/2016, n. 2951; Cass. civ., 21/02/2003, n. 2653; Cass. civ.,
20/04/1996, n. 3775)].
Alla luce di ciò, non avendo la parte attrice ottemperato all'onere su di sé esclusivamente gravante (non avendo dimostrato il proprio diritto al risarcimento quale terza trasportata in occasione del sinistro del 7.12.2016 – evenienza pacificamente smentita da plurime e dirimenti evidenze: v. ancora supra, sub V.3.), è evidente che il Tribunale di prime cure abbia
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del tutto correttamente provveduto - non già in contrasto, ma in ossequio all'art. 2697 c.c. – a rigettare la domanda attorea.
VI.2.- Non risultando adempiuto il predetto onus, poi, è evidente che nel caso di specie non sussistessero affatto gli estremi per disporre la C.T.U. medico-legale [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], difettando la prova del presupposto, preliminare e pregiudiziale, dell'an debeatur e non potendo neanche la carente dimostrazione di quest'ultimo essere in alcun modo sopperita o surrogata per il tramite di tale strumento officioso [“non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti” ovvero
“impropriamente” “supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante” (“in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio” e così finendosi per inammissibilmente “compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, “esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” e altresì “stimare la fondatezza della pretesa esercitata” “in base a fatti diversi” da quelli allegati e provati), essendo pacifico che in tal caso “il suddetto mezzo di indagine” “non può trovare ingresso in causa” (cfr., ex multis, Cass. civ., 7/09/2023, n. 26048; Cass. civ.,
Sez. un., 1/02/2022, n. 3086; Cass. civ., 13/09/2021, n. 24641; Cass. civ., 15/12/2017, n.
30218; Cass. civ., 10/03/2015, n. 4729; Cass. civ., 6/12/2011, n. 26151; Cass. civ.,
26/11/2007, n. 24620)].
VI.3.- Alla luce di ciò, attesa la pacifica inaccoglibilità degli argomenti posti a loro fondamento [v. supra, sub VI.1.-VI.2.], è evidente che risultino meritevoli di reiezione anche tali motivi di gravame [v. supra, sub I.2.1., punti (3) e (4)].
VII.- Essendo dunque le ragioni di doglianza fatte valere dall'appellante principale da globalmente disattendere [v. supra, sub V.-VI.3.], occorre qui chiaramente confermare, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, l'integrale rigetto del relativo gravame.
VIII.- Parimenti da disattendere, come pure già evidenziato [v. supra, sub IV.], risulta altresì
l'appello incidentale proposto dalla , vertente sulla domanda Controparte_3
riconvenzionale da ella formulata in 1° grado (cfr. pagg.
7-8 della comparsa del 6.04.2018) e riguardante, in specie, i danni patrimoniali subiti dall'autovettura di sua proprietà in virtù del sinistro del 7.12.2016.
VIII.1.- Giova prioritariamente osservare, a tal riguardo, che tale domanda riconvenzionale
[proposta, giova precisare, da soggetto proprietario non cumulante in sé anche la qualità di
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terzo trasportato – qualità non dedotta né comunque ravvisabile -, non ponendosi dunque le specifiche questioni a ciò relative – su cui v., da ultimo, Cass. civ., 6/04/2022, n. 11246; Cass. civ., 13/05/2021, n. 12901; Cass. civ., 3/07/2020, n. 13738] è stata respinta dal giudice di 1° grado sulla base di plurime e distinte ragioni [cfr. pag. 4 della sentenza appellata], e in specie perché:
(a) “la proprietaria del veicolo non [aveva] dimostrato che, alla data del 7 dicembre 2016, la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà”;
(b) “il veicolo era stato sopposto a fermo amministrativo e, quindi, non poteva circolare”;
(c) la parte, infine e “in ogni caso”, “non” aveva “dimostrato” “di aver riparato il veicolo”, né
“che il preventivo corrisponde[sse] ai danni riportati dall'autovettura nel sinistro”.
VIII.2.- Alla luce di ciò, fondandosi la statuizione reiettiva su una pluralità di autonome e distinte rationes decidendi, ciascuna idonea, anche di per sé sola, a supportare il predetto rigetto, è noto che “la resistenza” anche solo di una di queste rationes “agli appunti mossigli con l'impugnazione” valga a imporne l'integrale reiezione e a “rendere del tutto ultronea la verifica di [ogni] altra censura, perché l'eventuale accoglimento di essa” comunque “non condurrebbe” alla caducazione della statuizione e dunque “al raggiungimento dell'obiettivo funzionale” proprio dell'appello, “rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata”
[cfr., ex aliis, Cass. civ., 24/10/2019, n. 27339; Cass. civ., 04/03/2016, n. 4293; Cass. civ.,
11/02/2011, n. 3386; Cass. civ., 20/11/2009, n. 24540; Cass. civ., 26/03/2001, n. 4349].
VIII.3.- Ciò detto e muovendo dunque dalla prima ratio decidendi [v. supra, sub VIII.1., punto (a)], fondata sulla mancata dimostrazione da parte della , proprietario del CP_3
veicolo, della circolazione contro la sua volontà [cfr. pag. 4, 7° cpv., della sentenza appellata], occorre osservare che tale prova:
(a) era qui evidentemente imprescindibile, essendo la prova della circolazione “contro la volontà” del dominus assolutamente necessaria ad “escludere la responsabilità del proprietario” e dunque a giustificarne la richiesta di danno (altrimenti non ristorabile, non trattandosi di terzo danneggiato, ma di corresponsabile in solido ex art. 2054, comma III, c.c.)
[cfr., ex multis, Cass. civ., 30/05/2024, n. 15237; Cass. civ., 29/01/2016, n. 1820; Cass. civ.,
9/10/2015, n. 20373; Cass. civ., 21/10/2014, n. 22318];
(b) esigeva poi una dimostrazione specifica e molto rigorosa, occorrendo puntualmente comprovare “di avere adottato ogni concreta misura per impedire in facto la circolazione”,
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all'uopo dimostrando la realizzazione di “una condotta concreta ed efficacemente intesa ad impedire la circolazione” (non integrata da “semplici dichiarazioni”, occorrendo specifici
“comportamenti” idonei a “preven[ire]” e contrastare l'azione altrui), essendo invece pacificamente insufficienti la sola ignoranza ovvero “il suo dissenso alla circolazione”
(atteso che invero “nemmeno il furto del veicolo può escludere la responsabilità del proprietario”, ove quest'ultimo “non abbia adottato idonee misure per prevenirlo”), nonché il mero “affidamento” “a terzi” (e ciò “quali che siano questi terzi” – “parenti, dipendenti, amici” - e pur se il veicolo sia affidato “con espresso divieto di farne uso” ovvero a “persona la quale, a sua volta, lo affidi ad un terzo ulteriore”, considerando che “la circostanza che il mezzo sia affidato a cascata a più soggetti non esclude la responsabilità del proprietario, perché non costituisce una ipotesi di circolazione prohibente domino”, atteso che, in definitiva, “chi … affida il proprio mezzo a terzi accetta per ciò solo l'eventualità o il rischio che il veicolo possa essere consegnato dall'affidatario ad altre persone, del cui operato il proprietario è perciò tenuto a rispondere”) [cfr., da ultimo ed ex aliis, Cass. n. 15237/2024, cit.; Cass. n. 1820/2016, cit.; Cass. n. 20373/2015, cit.; Cass. n. 22318/2014, cit., nonché
Cass. civ., 14/07/2011, n. 15478; Cass. civ., 7/07/2006, n. 15521; Cass. civ., 1/08/2000, n.
10027].
VIII.4.- Prova specifica e rigorosa qui tuttavia evidentemente non raggiunta - non risultando sufficiente il mero utilizzo da parte di terzi (e in specie da parte della e del Parte_1
, figlio della , odierna appellante incidentale) e non avendo CP_4 Controparte_3 quest'ultima parte, già istante in riconvenzionale, in alcun modo dimostrato le condotte concretamente adottate per impedirne, in modo efficace, la circolazione [non avendo tale parte invero né provato né anche solo allegato puntuali circostanze specificamente relative a tale profilo (cfr., con riguardo all'esposizione difensiva relativa alla riconvenzionale, pagg. 7-
8 della comparsa del 6.04.2018; pag. 6 della 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., del
31.05.2018 e pag. 5 delle note conclusive del 14.10.2020)] -, a ciò non potendo che conseguire, come osservato in 1° grado e qui da ribadirsi, l'integrale rigetto della sua domanda riconvenzionale [essendo “il proprietario del veicolo”, che non dimostri di averne
“impedi[to] l'uso a terzi, quali che essi siano”, “dalla legge fatto garante dei danni causati dalla circolazione” e dunque “tenuto a rispondere” o comunque a subire “i danni causati dalla circolazione” non impedita (cfr., da ultimo, Cass. n. 15237/2024, cit.)].
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VIII.5.- Quanto precede è poi chiaramente assorbente rispetto a ogni ulteriore considerazione
– e ciò anche in ordine alle deduzioni dell'appellante incidentale rispetto al quantum dei danni ovvero al fermo amministrativo sul veicolo [cfr. pagg. 11-13 della comparsa del 31.03.2021], risultando la “resistenza” di tale prima ratio decidendi idonea ex se a “rendere del tutto ultronea la verifica di [ogni] altra censura” e a imporre il rigetto di tale impugnativa [v. ancora Cass. n. 27339/2019, cit.; Cass. n. 4293/2016, cit.; Cass. n. 3386/2011, cit.; Cass. n.
24540/2009, cit.; Cass. n. 4349/2001, cit.].
IX.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, sono pertanto da complessivamente respingersi, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, sia l'appello principale [v. infra, sub V.-VII.], sia quello avanzato in via incidentale [v. infra, sub VIII.-
VIII.5.] e va pertanto integralmente confermata la pronuncia qui gravata.
X.- Venendo, infine, alla regolazione delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. assunte in prime cure (non costituendo ovviamente valide impugnative le mere istanze delle due parti appellanti di “vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio” e di “vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre a quelli del primo grado”, poiché chiaramente prospettate solo come eventuali conseguenze, ex art. 336 c.p.c., dell'accoglimento dei propri appelli – eventualità qui pacificamente non verificatasi: v. supra - e comunque senza articolare specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure - chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcuna valida impugnativa ex art. 342 c.p.c.), ciò chiaramente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese: cfr., da ultimo,
Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n.
16526)], occorre separatamente esaminare il rapporto processuale fra le due appellanti [v. infra, sub X.1.] e quello fra l'appellante principale e l'impresa assicurativa [v. infra, sub
X.2.].
X.1.- Quanto alle spese della prima relazione processuale, attesa la reiezione delle contrapposte impugnative e il conseguente ricorrere dei presupposti di cui all'art. 92, comma
II, 1° ipotesi, c.p.c., occorre evidentemente disporne l'integrale compensazione.
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X.2.- Quanto, invece, alle spese fra e la esse seguono la Parte_1 CP_1
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. [tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui già ratione temporis vigente];
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 [così determinato in base al valore della causa, non mutato in appello e pari all'importo domandato (€ 48.898,23: cfr. pag. 8 dell'atto di citazione di 1° grado, “integralmente richiamato” a pag. 15 dell'atto d'appello), trattandosi di
“rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro” e dunque
“dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum” ed essendo poi pacificamente necessario attenersi, al di là della clausola c.d. di salvaguardia (“o in quella minore o maggiore somma”: cfr. ancora pag. 8 dell'atto di citazione di 1° grado), “all'importo specificato”, dovendo pur in tal caso “farsi applicazione dello scaglione tariffario corrispondente all'indicazione specifica” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805, nonché, ex multis, Cass. civ., 31/5/2021, n. 15106; Cass. civ., 26/4/2021, n. 10984; Cass. civ.,
9/9/2019, n. 22462; Cass. civ., 7/11/2018, n. 28417; Cass. civ., 30/11/2011, n. 25553; Cass. civ., 11/03/2006, n. 5381)];
(C) alle fasi espletate [ivi comprese quelle di studio e di trattazione, entrambe ovviamente necessarie anche in fase di gravame (essendo necessario, quanto alla prima, l'esame e lo studio dall'altrui impugnativa ed essendo poi pacifico, quanto alla seconda, che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350
c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857), apparendo tuttavia congruo - considerando il ridotto numero e la non eccessiva complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nel gravame da esaminarsi, la natura documentale della vertenza e il difetto di attività strictu sensu istruttoria - contenere la liquidazione di tali fasi ai valori minimi dello scaglione di riferimento];
(D) ai valori invece medi per tutte le ulteriori fasi [in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e al criterio pertanto da generalmente applicarsi, senza necessità di motivazione alcuna, in difetto di ragioni di segno contrario (cfr., ex multis, Cass. civ., 7/01/2021, n. 89 e Cass. civ.,
17/05/2018, n. 12093)].
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X.3.- Trattandosi, poi, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto - come in dispositivo e con riguardo sia all'appellante principale, sia a quello incidentale, ciascuno per quanto di sua competenza -, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater,
T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 618/2020
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 650/2020, pubblicata in data 27.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 69/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA gli appelli proposti, in via principale ed incidentale, e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio fra e;
Parte_1 Controparte_3
3) CONDANNA la parte alla refusione delle spese del presente Parte_1 grado in favore della spese liquidate in € 7.440,00, oltre R.S.F. al 15% e CP_1
oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riferimento a entrambe le parti appellanti (principale e incidentale), della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G..
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 618/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. CONCETTO Parte_1 C.F._1
NA (C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F.-P.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche CP_1 P.IVA_1 solo ”, con gli avv.ti ATTILIO COTRONEO (C.F. CP_1 CodiceFiscale_3
e (C.F. Email_2 Controparte_2
CodiceFiscale_4 Email_3
-appellata-
e di
(C.F. ), con l'avv. LADISLAO Controparte_3 C.F._5
BUONAROSA (C.F. CodiceFiscale_6 Email_4
-appellata e appellante incidentale-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 650/2020, pubblicata in data 27.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 69/2018 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Parte_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 69/2018 R.G.) e ivi prospettando di:
(A) essere rimasta coinvolta, come terza trasportata, in un sinistro intervenuto in data
7.12.2016, alle ore 22:30, lungo la S.P.1 (ex S.S. 111), direzione di marcia Taurianova-Gioia
Tauro, allorquando l'auto in cui si trovava (Fiat Panda tg. ER826JB, di proprietà della e nel frangente condotta dal ) andava ad impattare Controparte_3 Controparte_4 contro il pilastro in c.a. all'altezza della “Lirosi Autoservizi” e collocato a tenuta della sbarra del passaggio a livello dell'ex binario delle ferrovie Calabro-Lucane;
(B) aver riportato a seguito di ciò lesioni e postumi invalidanti, spettandole, a titolo di danno complessivo (anche morale), l'importo di € 48.898,23, ovvero la somma, maggiore o minore, risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 6.04.2018 si è costituita la parte CP_3
, contestando le altrui prospettazioni e in particolare eccependo che:
[...]
(A) alla guida della vettura (Fiat Panda tg. ER826JB), nel frangente del sinistro del 7.12.2016, vi era l'attrice e non il (solo a bordo del mezzo); Parte_1 Controparte_4
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(B) responsabile esclusivo del sinistro, nonché dei danni riportati dalla vettura (pari a €
8.736,73), risultava pertanto la sola , nei confronti della quale la convenuta ha Parte_1
spiegato domanda riconvenzionale per la condanna alla predetta somma (€ 8.736,73) ovvero per quella diversa, maggiore o minore, ritenuta congrua e di giustizia.
I.1.3.- Con comparsa di costituzione del 24.04.2018 si è costituita la parte CP_1 anch'essa contestando le altrui prospettazioni e in particolare eccependo che:
(a) la domanda della risultava da rigettarsi, essendo quest'ultima alla guida Parte_1
della Fiat Panda e risultando il sinistro intervenuto a ella esclusivamente addebitabile;
(b) le lesioni riportate dimostravano poi che nel frangente era priva delle cinture di sicurezza, risultando pertanto ella in ogni caso responsabile sia della causazione, sia dell'aggravamento delle conseguenze lesive;
(c) la domanda attorea risultava infondata anche nel quantum.
I.1.4.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 3 testi e all'udienza del 7.02.2019, Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 all'udienza del 14.05.2019), è stata emessa la pronuncia qui gravata (n. 650/2020
[...]
del 27.10.2020), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(A) rigettato la domanda attorea;
(B) rigettato altresì la domanda riconvenzionale della convenuta;
Controparte_3
(C) regolato le spese di lite fra le parti, compensando quelle tra parte attrice e parte convenuta e condannando invece la parte attrice al loro pagamento nei confronti Controparte_3
di CP_1
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 618/2020) dalla parte , la quale ha in particolare contestato: Parte_1
(1) l'erronea interpretazione delle risultanze probatorie;
(2) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia;
(3) la violazione dell'art. 2697 c.c.;
(4) la mancata ammissione della C.T.U. medico-legale.
I.2.2.- Con comparsa del 31.03.2021 si è costituita la , la quale ha ivi: Controparte_3
(A) contestato l'avverso appello, chiedendone la reiezione perché infondato in fatto e diritto;
(B) proposto appello incidentale avverso il rigetto della propria domanda riconvenzionale, chiedendone l'accoglimento.
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I.2.3.- Con comparsa del 6.04.2021 si è poi costituita anche la la quale ha ivi CP_1 contestato l'avverso appello, eccependone l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e comunque l'infondatezza nel merito, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
I.2.4.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) è stata respinta, in difetto delle relative condizioni, la richiesta di definizione nelle forme ex art. 348 bis c.p.c. (cfr. provvedimento del 28.10.2021, comunicato il 3.11.2021);
(b) è stata disattesa altresì l'istanza dell'appellante di procedere all'ammissione dei mezzi di prova, disponendo per l'effetto il rinvio per p.c. (cfr. provvedimento del 7.06.2023, comunicato il 12.06.2023).
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e del mutamento del relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 10.07.2025 e con provvedimento dell'11.07.2025 (comunicato alle parti in data
15.07.2025), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(A) è da ritenersi senz'altro superata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. [v. supra, sub I.2.3.], essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e avendo dunque la Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(B) è ammissibile e scrutinabile l'impugnativa incidentale avanzata da una delle parti appellate [v. supra, sub I.2.2., punto (B)], in quanto proposta entro il termine decadenziale ex art. 343 c.p.c. [poiché fatta valere nella comparsa di costituzione in appello depositata, come detto, il 31.03.2021 e pertanto pacificamente entro il termine ex artt. 343 e 166 c.p.c. (e ciò a prescindere dal rinvio al 28.10.2021 - disposto con provvedimento del 17.12.2020 ove non ne
è esplicitata la natura ai sensi del IV o del V comma dell'art. 168 bis c.p.c. - e considerando la sola udienza c.d. edittale - poiché fissata il “23 Aprile 2021”, potendosi quindi proporre l'impugnativa incidentale fino al 2.04.2021)] e altresì prima della decorrenza del termine
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semestrale ex art. 327 c.p.c. [unico termine qui operante (non risultando alcuna notifica ex art. 326 c.p.c.) e spirante ben oltre la data dell'impugnativa incidentale (31.03.2021), e in particolare solo in data 27.04.2021 – considerando la data di pubblicazione della sentenza
(27.10.2020) e altresì il periodo di sospensione feriale qui ratione temporis vigente (1°
Agosto-31 Agosto, sulla scorta della novella di cui all'art. 16, comma III, del D.L. n.
132/2014, “efficace” fin dal 2015: cfr. Cass. n. 17949/2021)], non occorrendo dunque procedere ad alcuna specifica verifica sull'insorgenza dell'interesse in virtù dell'altrui impugnazione [trattandosi di appello incidentale tempestivo ex art. 333 c.p.c. e dunque esente dallo specifico vaglio previsto per le – sole – impugnative incidentali tardive ex art. 334 c.p.c.
(occorrendo solo per queste ultime “legittim[are] la proposizione” dell'impugnazione pur
“una volta decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c.”: cfr., ex multis, Cass. civ., 24/03/2004,
n. 5920; Cass. civ., 15/05/2003, n. 7519; Cass. civ., 9/02/1995, n. 1466, nonché Cass. civ.,
25/08/1994, n. 7505)];
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine e come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni tempestivamente prospettate, risultando invece ogni ulteriore questione ormai passata in giudicato e dunque divenuta definitivamente irretrattabile.
IV.- Ciò precisato, nel merito vanno poi disattese entrambe le impugnative avanzate dalle parti, in via principale ed incidentale, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza appellata.
V.- Prendendo le mosse, in particolare, dal gravame avanzato in via principale e in specie dai suoi primi due motivi [v. supra, sub I.2.1., punti (1) e (2)], occorre osservare che entrambi vertono sulla valutazione del compendio istruttorio di prime cure, avendo la parte appellante in particolare eccepito che l'ascrivibilità del sinistro oggetto di causa non già al CP_4
, ma a sé, risulterebbe:
[...]
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(a) confliggente con le prove testimoniali assunte in 1° grado e con i documenti versati in atti
(anche relativi al processo penale pendente e iscritto al n. 79/2017 R.G.N.R.);
(b) fondata semplicemente sulle sue dichiarazioni rese a S.I.T. il 16.12.2016, tuttavia successivamente chiarite/smentite e comunque superate delle predette prove di segno contrario.
Tali argomenti risultano tuttavia senz'altro da disattendere.
V.1.- Giova preliminarmente rammentare, a tal riguardo, che la valutazione istruttoria, e in particolare “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione”, “compete al giudice del merito”, rientrando nel pieno apprezzamento, latamente discrezionale, a lui strettamente “riservato” (essendo il giudice senz'altro “libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” e “scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” – all'uopo valutando, nella loro globalità, gli “elementi probatori acquisiti” al fine di “apprezzar[n]e discrezionalmente” il grado di complessiva convergenza, decisività e
“concludenza”, “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata”) e di per sé incensurabile (trattandosi invero di potere valutativo che “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”) [cfr., fra le tante, Cass. civ., 27/07/2024, n. 21074; Cass. civ.,
1/03/2021, n. 5560; Cass. n. 21239/2019, cit.; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ.,
4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. n. 7623/2016, cit.; Cass. civ.,
10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630;
Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197].
V.2.- Ciò rammentato, è poi evidente che la valutazione (discrezionale e incensurabile) effettuata nel caso di specie dal Tribunale di prime cure non risulti inficiata da alcuno specifico vizio, né meritevole di rimeditazione alcuna.
V.3.- Procedendo, in particolare, dal rilievo critico compendiato supra, sub V., punto (a), occorre osservare che la circostanza che l'odierna appellante non risultasse terza trasportata, ma conducente della vettura coinvolta nel sinistro (Fiat Panda tg. ER826JB) risultava nel caso di specie chiaramente comprovato da plurimi e convergenti elementi, e in particolare:
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(A) dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri intervenuti (cfr. annotazione di P.G. dell'8.12.2016 relativa al sinistro del 7.12.2016), avendo i militi evidenziato che tutti i
“soggetti” presenti al momento dell'incidente e da essi esaminati “riferivano di aver visto una donna alla guida del veicolo” poi “anda[to] a schiantarsi” [pag. 1 dell'annotazione di P.G. dell'8.12.2016];
(B) dal verbale di sequestro operato dagli stessi militi e indicante il veicolo come “condotto da ” [cfr. pag. 1 del verbale ex art. 321 c.p.p. dell'8.12.2016]; Parte_1
(C) dal modulo di richiesta di accertamenti all'Azienda Ospedaliera di Gioia Tauro
(“ospedale” ove la era stata “trasportata” dopo l'impatto), anch'esso Parte_1 riferentesi alla predetta sempre nella “qualità di conducente” [cfr. pag. 2 del Parte_1
Modulo Azienda ospedaliera di Gioia Tauro del 7.-8.12.2016];
(D) dalle stesse dichiarazioni, infine, rese dalla parte, avendo proprio la Parte_1 espressamente riferito: “Io ero alla guida della macchina, mentre il mio fidanzato”, CP_4
”, “era seduto di fianco, lato passeggero”, “tra le ore 22:15 e le ore 22:30 ho
[...]
sbandato con la vettura … e sono andata a sbattere contro un ostacolo in ferro sulla destra della carreggiata all'altezza dell'ex passaggio a livello della strada Nazionale 111” [cfr. pag.
1 del verbale di S.I.T. della del 16.12.2016]. Parte_1
V.3.1.- Né, in senso contrario e in termini tali da sovvertire la pacifica decisività di quanto precede (invero emergente da molteplici e dirimenti evidenze, promananti dai C.C. o persino dalla stessa parte: v. supra, sub V.3.), risultano valorizzabili gli elementi istruttori
(testimoniali e documentali) qui invocati dalla parte impugnante.
V.3.2.- Quanto ai testimoni escussi in 1° grado, è evidente e pacifico che lo Tes_3 abbia riferito solo in ordine al preventivo per i danni all'autovettura [cfr. pag. 1 del
[...]
Cont verbale d'udienza del 14.05.2019] e che i due operatori di P.G. (Car. e Controparte_5
si siano limitati a richiamarsi alla già menzionata annotazione di Parte_2 servizio dell'8.12.2016 [“Ho fatto un'annotazione di servizio. Non ho nulla da aggiungere rispetto alla relazione di servizio che ho sottoscritto” (test. , pag. 1 del verbale d'udienza Tes_1 del 7.02.2019); “Abbiamo fatto un'annotazione di servizio. Non ho nulla da aggiungere rispetto alla relazione di servizio che ho sottoscritto” (test. Valastro, pag. 2 del verbale d'udienza del 7.02.2019)], non emergendo dunque da alcuno dei testi esaminati in prime cure alcun elemento utilmente valorizzabile a sostegno della tesi attorea.
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V.3.3.- Quanto, poi, agli elementi documentali qui globalmente richiamati, occorre osservare che:
(a) le querele e le C.T.P. sono meri atti di parte e dunque privi, come noto, di alcun valore dimostrativo - e ciò considerando, quanto alle prime, la radicale “inutilizzabilità della querela ai fini della decisione” e il noto dictum (discendente, del resto, dal generale principio per cui
“un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene” ovviamente “non può costituire prova in favore della stessa”) per cui “da essa il giudice … non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda” [cfr., ex multis, Cass. n.
8290/2016; Cass. n. 41193/2012; Cass. n. 11691/2012; Cass. n. 9685/2000; Cass. n.
7832/2000; Cass. n. 5573/1997; Cass. n. 1210/1994] e, quanto alle deduzioni del tecnico della parte, il loro pacifico carattere di “semplice allegazione di carattere tecnico” senz'altro
“priva” di alcun “valore probatorio” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n. 13902, nonché, ex multis, Cass. civ., 10/07/2025, n. 18974; Cass. civ., 4/03/2025, n. 5667; Cass. civ.,
28/02/2025, n. 5362; Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 30/11/2020, n. 27297; Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., 8/01/2013, n. 259;
Cass. civ., 26/09/2006, n. 20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432; Cass. civ., 18/04/2001, n.
5687; Cass. civ., 23/05/1998, n. 5151]
(b) gli ulteriori elementi documentali fatti valere non risultano poi evidentemente dirimenti, né utilmente invocabili a sostegno della tesi dell'appellante, atteso che:
(i) l'annotazione di servizio dei Carabinieri di Gioia Tauro dell'8.12.2016 depone, come detto, non già a favore, ma in senso chiaramente contrario e confliggente alla ricostruzione attorea [v. supra, sub V.3., punto (A)], altresì insuscettibile di ritenersi ex se corroborata dalla mera documentazione sanitaria (cfr. all. 9 fasc. attoreo di 1° grado) prodotta in atti [di per sé ovviamente non influente sul profilo qui in esame, potendo l'impatto ovviamente cagionare lesioni anche – o solo - alla “conducente” (qualità, quest'ultima, peraltro espressamente riferita proprio alla , come detto, anche a pag. 2 del Modulo Azienda Parte_1
ospedaliera di Gioia Tauro del 7.-8.12.2016), ciò chiaramente valendo a superare anche il prospettato rilievo probatorio del difetto di lesioni refertate in capo al passeggero (di per sé ontologicamente non incompatibile con il suo coinvolgimento nel sinistro e comunque non compiutamente emergente ex actis – avendo il invero riferito, come riportato a pag. 1 CP_4 dell'annotazione di P.G. dell'8.12.2016, di non essersi “voluto” “sottoporre a nessun”
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accertamento “clinico-medico” e dunque non sussistendo verbali di P.S. inequivocabilmente attestanti lo svolgimento di visite, anche di segno negativo, per tale parte)];
(ii) i n. 4 fotogrammi prodotti ex latere actoris risultano chiaramente irrilevanti rispetto allo specifico tema qui in esame [ritraendo esclusivamente la vettura incidentata (peraltro alla data del “9.01.2017”, e dunque più di un mese dopo il sinistro: cfr. all. 8 fasc. attoreo di 1° grado)
e non offrendo, pertanto e come evidente, alcun elemento utile per dirimere il tema controverso e stabilire, in particolare, il conducente al momento del sinistro)];
(iii) la sentenza n. 1080/2017 del G.d.P. di Palmi (cfr. all. 7 fasc. attoreo di 1° grado), al di là della sua condivisibilità o meno [apparendo tale pronuncia invero fondata solo su una querela e su un decreto di citazione a giudizio (elementi tuttavia privi di valore probatorio e senz'altro non comprovanti, di per sé soli e in difetto di successivo riscontro giudiziale, alcun accertamento di responsabilità), nonché su affermazioni del tutto apodittiche (con riguardo,
e.g., all'asserita idoneità delle predette riproduzioni fotografiche a “corroborare” la tesi attorea, sol perché ritraenti, nella vettura incidentata, danni anche “al lato passeggero” – ciò però non potendo valere a dimostrare, come evidente, che l'istante si trovasse proprio su tale lato e non già alla guida)], è in ogni caso qui priva di valore vincolante, non essendovi pacificamente identità di elementi costitutivi (come pur necessario: cfr. Cass. civ., 6/05/2025,
n. 11887), ma, al contrario, evidente diversità [sia soggettiva e oggettiva (vertendo la sentenza del giudice onorario esclusivamente fra l'odierna appellante e la P.A. opposta e riguardando solo un'opposizione a verbale per infrazione al Codice della Strada), sia di onere probatorio (ivi gravante sull'opposta – v., da ultimo, Cass. civ., 22/11/2024, n. 3014 – e qui invece incombente proprio sull'attrice e odierna appellante – v. anche infra)];
(iv) dalle deposizioni rese in sede penale [e in specie nel proc. n. 79/2017 R.G.N.R.-n.
45/2017 R.G. G.d.P., di cui non è stato peraltro documentato l'esito (la cui allegazione, afferendo a documento sopravvenuto e dunque non previamente producibile, sarebbe stata ovviamente ammissibile anche in appello - cfr., nonché arg. ex, art. 345, comma III, c.p.c. e
Cass. civ., 15/10/2018, n. 25631; Cass. civ., 14/03/2006, n. 5465; Cass. civ., 22/05/2006, n.
11922)], infine, non emergono poi elementi dirimenti, considerando che:
(1) l'operatore di P.G. ( Sc. , esaminato il 14.11.2019) ha anche in tale sede CP_6 Testimone_1
integralmente confermato la propria relazione di servizio dell'8.12.2016 [non favorevole, ma confliggente, come detto, con la ricostruzione attorea (v. supra, sub V.3., punto (A)], nonché
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ivi ribadito l'estraneità del [“non abbiamo fatto alcun test al ”, non CP_4 CP_4 apparendo quest'ultimo “conducente di alcun veicolo coinvolto nell'incidente” (cfr. esame del testimone del 14.11.2019)], precisando poi di non aver svolto esami sulle tracce ematiche e sui capelli rinvenuti nel veicolo [“non abbiamo fatto esami di laboratorio sulle tracce ematiche né sui capelli rinvenuti” (cfr. ancora verbale di esame del testimone del
14.11.2019)], ciò chiaramente esimendo da ogni approfondimento a tal riguardo
[considerando, a prescindere dalla sedes di rinvenimento dei capelli da donna, l'impossibilità di ritenere in alcun modo accertata, in difetto di riscontri oggettivi (qui pacificamente non svolti), la loro effettiva appartenenza proprio alla e non già a terze parti – fra Parte_1
cui la proprietaria del mezzo, , ovvero la di lei germana, Controparte_3 CP_7
;
[...]
(2) l'odierna istante, , ivi escussa il 5.04.2019 [e dunque allorquando Parte_1
aveva già instaurato l'odierno procedimento risarcitorio (risalente al 2018), trattandosi dunque di parte già “portatrice di pretese economiche” (con relativa necessità di un
“controllo di attendibilità” “più rigoroso”: cfr. Cass. n. 12920/2020, nonché Cass., Sez. un.,
n. 41461/2012)], ha poi reso dichiarazioni evidentemente insuscettibili di superare la pacifica decisività di quanto precede (v. supra, sub V.3.).
V.3.4.- E infatti, giova osservare che la parte, divenuta nelle more istante per il risarcimento, ha prospettato in tale sede una ricostruzione completamente diversa e chiaramente confliggente con quella dalla stessa previamente esposta [avendo la parte, che pure aveva già ammesso di essere la conducente (“Io ero alla guida della macchina”: cfr. S.I.T. della del 16.12.2016), ivi riferito che “l'autovettura” sarebbe stata invece Parte_1
“condotta” “dal ” (cfr. esame del 5.04.2019)], con palese contraddittorietà da essa CP_4
imputata, genericamente, all'asserito stato confusionale che l'avrebbe afflitta al momento delle pregresse dichiarazioni [“ero molto scossa”, “non ricordavo e così ho dichiarato”,
“stavo male” (cfr. esame del 5.04.2019)].
E tuttavia, in senso contrario a quanto precede, occorre osservare che:
(a) tale contraddizione non può ex se giustificarsi sulla scorta di un mero stato di shock riconducibile al sinistro [qui peraltro già avvenuto da diversi giorni e ben prima dell'audizione (svoltasi non già nell'immediatezza, ma 9 giorni dopo - in data 16.12.2016, a fronte di sinistro risalente al 7.12.2016)], né ad asseriti difetti mnemonici [evidentemente
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incompatibili con la radicale antinomia qui in esame (non marginale o vertente su dettagli e aspetti de minimis, ma riguardante lo stesso in se della vicenda e in particolare il pacifico fatto storico, previamente già riferito senza incertezza alcuna, della propria qualità di conducente della vettura – “Io ero alla guida”: cfr. S.I.T. del 16.12.2016) e invero affliggenti, più che l'esposizione del 16.12.2016 (caratterizzata, al contrario, da dichiarazioni del tutto circostanziate, nonché compiute e lineari: v. infra, sub (b)), proprio la deposizione del
5.04.2019, connotata, per converso, da una ricostruzione generica – “l'autovettura … è andata a sbattere contro un palo” - e da diverse omissioni e dimenticanze - “non ricordo esattamente” “la velocità”, “non ricordo se al momento dell'incidente vi erano altre vetture”,
“non so indicare esattamente la causa dell'incidente”, “il teste dichiara di non ricordare
l'orario”: cfr. ancora esame del 5.04.2019)];
(b) l'asserito stato confusionale, poi, non può ritenersi in alcun modo emergente o coerente con le propalazioni rese il 16.12.2016 e invero contraddistinte da un contenuto del tutto specifico, puntuale e circostanziato;
e infatti, occorre osservare che la parte, all'epoca ancora indifferente [non essendo né portatrice di pretese economiche (non avendo ancora instaurato l'odierno giudizio risarcitorio, né trasmesso alcuna richiesta all'impresa assicurativa – poi inviata solo nel gennaio 2017: cfr. all. 2 fasc. attoreo di 1° grado), né anche solo querelante
(denuncia-querela all'epoca nettamente esclusa - “l'incidente di cui sono stata vittima è stato autonomo, non è stato cagionato da nessuno. Pertanto non intendo sporgere denuncia- querela contro alcuno”: cfr. S.I.T. del 16.12.2016 - e poi presentata solo nel febbraio 2017 – cfr. all. 5 fasc. attoreo di 1° grado)], risulta aver in tale primo frangente dichiarativo compiutamente ricostruito la dinamica del sinistro e specificamente precisato, senza aporia o incongruenza alcuna, tutte le circostanze caratterizzanti l'incidente oggetto di causa [avendo altresì precisamente indicato, e.g. e oltre a tutte le vicende pregresse e successive (cfr. pag. 1 del del verbale di S.I.T. del 16.12.2016), la natura dell'ostacolo colpito (“ho sbandato con la vettura … e sono andata a sbattere contro un ostacolo in ferro sulla destra della carreggiata all'altezza dell'ex passaggio a livello della strada Nazionale 111”: cfr. pag. 1 del verbale di
S.I.T. del 16.12.2016), la propria velocità (“direi che andavo al massimo a 30 km/h”: cfr. pag.
1 del verbale di S.I.T. del 16.12.2016), l'assenza sia di insidie (“la strada era illuminata per bene, non ho ravvisato buche e/o dossi”, “né sono scivolata sull'asfalto”: cfr. pag. 2 del verbale di S.I.T. del 16.12.2016), sia di altre vetture (“non vi era traffico data l'ora”,
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“nessuno mi ha tagliato la strada”, “l'incidente … è stato autonomo”: cfr. pagg.
1-2 del verbale di S.I.T. del 16.12.2016) e infine le specifiche circostanze di tempo (“tra le ore 22:15
e le ore 22:30”: cfr. pag. 1 del verbale di S.I.T. del 16.12.2016) e di luogo (“all'altezza dell'ex passaggio a livello della strada Nazionale 111”: cfr. pag. 1 del verbale di S.I.T. del
16.12.2016) dell'impatto da sé provocato (“presumo di essermi distratta durante la guida”,
“ho sbandato … e sono andata a sbattere”: cfr. pagg.
1-2 del verbale di S.I.T. del
16.12.2016)].
V.3.5.- A fronte di ciò, non potendosi ritenere gli elementi istruttori qui globalmente invocati, dichiarativi e documentali, tali da soverchiare le dirimenti evidenze innanzi menzionate
(promananti, come detto, dai Carabinieri e persino dalla stessa odierna istante: v. supra, sub
V.3.), è pacifico che ciò imponga, come detto e qui da ribadirsi, il rigetto del rilievo critico compendiato supra, sub V., punto (a).
V.4.- Parimenti meritevole di reiezione, per ragioni strettamente consequenziali a quelle che precedono, risulta anche la contestazione indicata supra, sub V., punto (b) e vertente, in specie, sull'asserita irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'odierna appellante in data
16.12.2016.
V.4.1.- Irrilevanza sostenuta dalla parte impugnante, in particolare, sulla scorta:
(a) del loro carattere di dichiarazioni a S.I.T. (rese innanzi alla P.G. delegata);
(b) dei successivi chiarimenti resi dalla stessa parte;
(c) dei procedimenti penali all'uopo instaurati nei confronti del e della;
CP_4 CP_3
(d) delle prove di segno contrario acquisite e prodotte in 1° grado.
Anche tali argomenti, come evidente, risultano insuscettibili di accoglimento.
V.4.2.- Quanto al rilievo indicato supra, sub V.4.1., punto (a), risulta sufficiente rammentare che il “il giudice” civile “è” senz'altro “legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali”
- le quali, poi e considerando la loro “natura”, “non” hanno “il valore di semplici presunzioni”, trattandosi invece di specifiche “dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti” e di
“prove atipiche” pienamente utilizzabili ai fini del decidere (in termini peraltro non dissimili da ogni prova tipica, considerando che, al di là di quelle legali, tutte le prove risultano egualmente “soggette al prudente apprezzamento del giudice” e “non esiste alcuna gerarchia
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tra le fonti di prova”, risultando dunque “infondato” dolersi di una qualche “preferenza” o
“prevalenza” “attribuita a prove atipiche” “rispetto a quelle acquisite nel contraddittorio tra le parti” e definite “tipiche”) [cfr. Cass. civ., 25/07/2023, n. 22287, nonché, ex multis, Cass. civ., 6/04/2023, n. 9507; Cass. civ., 1/02/2023, n. 2947; Cass. civ., 12/02/2021, n. 3689].
V.4.3.- In senso chiaramente contrario al rilievo riportato supra, sub V.4.1., punto (b), poi, giova osservare:
(1) la pacifica irrilevanza della memoria del 9.01.2017, trattandosi di documento non già prodotto in 1° grado (pur se ivi astrattamente producibile, risalendo al 2017 a fronte di giudizio poi instaurato nel 2018) e dunque qui ovviamente inammissibile [in ossequio all'art. 345, comma III, c.p.c. (a mente del quale in appello “non possono essere prodotti nuovi documenti”), con “divieto” “assoluto” e non derogabile a prescindere da qualsivoglia
“indispensabilità” (requisito ormai espunto e che pertanto non “assum[e] rilevanza” alcuna per il divieto qui in esame secondo la formulazione oggi vigente e qui già ratione temporis applicabile: v., ex multis, Cass. civ., 12/06/2024, n. 16289; Cass. civ., 24/10/2023, n. 29506;
Cass. civ., 28/07/2021, n. 21606; Cass. civ., 9/11/2017, n. 26522; Cass. civ., 14/03/2017, n.
6590)];
(2) l'evidente inidoneità delle successive dichiarazioni rese dalla parte, in specie nel corso del suo esame del 5.04.2017 [allorquando, peraltro, aveva già proposto l'odierna azione risarcitoria: v. supra sub V.3.3., punto (2)], a scalfire o sovvertire il valore delle dichiarazioni previamente rese [trattandosi di contraddizione invero pacificamente non chiarita né superata neanche in tale sede (v. supra, sub V.3.4.)].
V.4.4.- Quanto poi all'argomento indicato supra, sub V.4.1., punto (c), è evidente che la mera pendenza di procedimenti penali, innescati dalle querele della parte attrice e odierna appellante, non risulti utilmente valorizzabile, non essendo stato affatto documentato il loro esito [neanche in 1° grado e neanche del proc. n. 79/2017 R.G.N.R.-n. 45/2017 R.G. G.d.P.
(v. supra, sub V.3.3., punto (iv)] e dunque non risultando alcun pronunciamento giurisdizionale idoneo a incidere sulla presunzione ex art. 27, comma II, Cost. (“valore- principio di rilevanza costituzionale”: cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 18/05/2025, n.
13200) e comunque riscontrante, anche solo in parte qua, gli addebiti provvisori allo stato meramente contestati ex adverso.
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V.4.5.- Quanto, infine, ai dedotti elementi di segno contrario [v. supra, sub V.4.1., punto (d)], si è già innanzi evidenziata la loro pacifica insufficienza e inidoneità [v. supra, spec. sub
V.3.2.-V.3.4.] a superare quanto chiaramente emergente ex actis (sulla scorta, peraltro, di plurimi e dirimenti elementi, costituiti, oltre che dalla inequivoca dichiarazione contra se resa dalla parte attrice – “Io ero alla guida” -, altresì dalle ulteriori evidenze documentali con essa del tutto convergenti: v. supra, sub V.3.) e inequivocabilmente deponente per l'integrale infondatezza della domanda attorea.
V.5.- Non potendosi pertanto accogliere alcuno degli argomenti ivi prospettati [v. supra, sub
V.-V.4.5.], è evidente che il 1° e il 2° motivo di gravame fatti valere dalla parte appellante principale [v. supra, sub I.2.1., punti (1) e (2)] siano da integralmente disattendere.
VI.- Parimenti da respingere risultano anche gli ultimi due motivi prospettati da tale parte e rispettivamente vertenti, come detto, sull'art. 2697 c.c. [v. supra, sub I.2.1., punto (3)] e sulla mancata ammissione della C.T.U. medico-legale [v. supra, sub I.2.1., punto (4)].
VI.1.- Quanto all'onus probandi [v. supra, sub I.2.1., punto (3)] esso qui chiaramente gravava proprio (e solo) sull'odierna appellante [in quanto attrice istante e dunque parte senz'altro tenuta, proprio in virtù della disposizione invocata - art. 2697 c.c. – e del correlato principio
“onus probandi incumbit ei qui dicit”, a compiutamente “provare” i fatti costitutivi del
“diritto fatto valere in giudizio”], laddove alcuno specifico onere dimostrativo poteva ritenersi gravante sull'impresa assicurativa [neanche ex art. 2697, comma II, c.c., non avendo invero tale convenuta introdotto e “contrappo[sto]” “fatti diversi” “da quelli posti a base della domanda” e dunque potendo senz'altro “limitarsi” a “negare l'esistenza d[e]i fatti costitutivi del diritto” altrui, “rimane[ndo] fermo” e integro, in tal caso, “l'onere probatorio a carico dell'attore” e pertanto “l'onere” di quest'ultimo di compiutamente “fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (cfr., ex multis, Cass. civ., 11/01/2017, n.
440; Cass. civ., Sez. un., 16/02/2016, n. 2951; Cass. civ., 21/02/2003, n. 2653; Cass. civ.,
20/04/1996, n. 3775)].
Alla luce di ciò, non avendo la parte attrice ottemperato all'onere su di sé esclusivamente gravante (non avendo dimostrato il proprio diritto al risarcimento quale terza trasportata in occasione del sinistro del 7.12.2016 – evenienza pacificamente smentita da plurime e dirimenti evidenze: v. ancora supra, sub V.3.), è evidente che il Tribunale di prime cure abbia
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del tutto correttamente provveduto - non già in contrasto, ma in ossequio all'art. 2697 c.c. – a rigettare la domanda attorea.
VI.2.- Non risultando adempiuto il predetto onus, poi, è evidente che nel caso di specie non sussistessero affatto gli estremi per disporre la C.T.U. medico-legale [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], difettando la prova del presupposto, preliminare e pregiudiziale, dell'an debeatur e non potendo neanche la carente dimostrazione di quest'ultimo essere in alcun modo sopperita o surrogata per il tramite di tale strumento officioso [“non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti” ovvero
“impropriamente” “supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante” (“in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio” e così finendosi per inammissibilmente “compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, “esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” e altresì “stimare la fondatezza della pretesa esercitata” “in base a fatti diversi” da quelli allegati e provati), essendo pacifico che in tal caso “il suddetto mezzo di indagine” “non può trovare ingresso in causa” (cfr., ex multis, Cass. civ., 7/09/2023, n. 26048; Cass. civ.,
Sez. un., 1/02/2022, n. 3086; Cass. civ., 13/09/2021, n. 24641; Cass. civ., 15/12/2017, n.
30218; Cass. civ., 10/03/2015, n. 4729; Cass. civ., 6/12/2011, n. 26151; Cass. civ.,
26/11/2007, n. 24620)].
VI.3.- Alla luce di ciò, attesa la pacifica inaccoglibilità degli argomenti posti a loro fondamento [v. supra, sub VI.1.-VI.2.], è evidente che risultino meritevoli di reiezione anche tali motivi di gravame [v. supra, sub I.2.1., punti (3) e (4)].
VII.- Essendo dunque le ragioni di doglianza fatte valere dall'appellante principale da globalmente disattendere [v. supra, sub V.-VI.3.], occorre qui chiaramente confermare, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, l'integrale rigetto del relativo gravame.
VIII.- Parimenti da disattendere, come pure già evidenziato [v. supra, sub IV.], risulta altresì
l'appello incidentale proposto dalla , vertente sulla domanda Controparte_3
riconvenzionale da ella formulata in 1° grado (cfr. pagg.
7-8 della comparsa del 6.04.2018) e riguardante, in specie, i danni patrimoniali subiti dall'autovettura di sua proprietà in virtù del sinistro del 7.12.2016.
VIII.1.- Giova prioritariamente osservare, a tal riguardo, che tale domanda riconvenzionale
[proposta, giova precisare, da soggetto proprietario non cumulante in sé anche la qualità di
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terzo trasportato – qualità non dedotta né comunque ravvisabile -, non ponendosi dunque le specifiche questioni a ciò relative – su cui v., da ultimo, Cass. civ., 6/04/2022, n. 11246; Cass. civ., 13/05/2021, n. 12901; Cass. civ., 3/07/2020, n. 13738] è stata respinta dal giudice di 1° grado sulla base di plurime e distinte ragioni [cfr. pag. 4 della sentenza appellata], e in specie perché:
(a) “la proprietaria del veicolo non [aveva] dimostrato che, alla data del 7 dicembre 2016, la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà”;
(b) “il veicolo era stato sopposto a fermo amministrativo e, quindi, non poteva circolare”;
(c) la parte, infine e “in ogni caso”, “non” aveva “dimostrato” “di aver riparato il veicolo”, né
“che il preventivo corrisponde[sse] ai danni riportati dall'autovettura nel sinistro”.
VIII.2.- Alla luce di ciò, fondandosi la statuizione reiettiva su una pluralità di autonome e distinte rationes decidendi, ciascuna idonea, anche di per sé sola, a supportare il predetto rigetto, è noto che “la resistenza” anche solo di una di queste rationes “agli appunti mossigli con l'impugnazione” valga a imporne l'integrale reiezione e a “rendere del tutto ultronea la verifica di [ogni] altra censura, perché l'eventuale accoglimento di essa” comunque “non condurrebbe” alla caducazione della statuizione e dunque “al raggiungimento dell'obiettivo funzionale” proprio dell'appello, “rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata”
[cfr., ex aliis, Cass. civ., 24/10/2019, n. 27339; Cass. civ., 04/03/2016, n. 4293; Cass. civ.,
11/02/2011, n. 3386; Cass. civ., 20/11/2009, n. 24540; Cass. civ., 26/03/2001, n. 4349].
VIII.3.- Ciò detto e muovendo dunque dalla prima ratio decidendi [v. supra, sub VIII.1., punto (a)], fondata sulla mancata dimostrazione da parte della , proprietario del CP_3
veicolo, della circolazione contro la sua volontà [cfr. pag. 4, 7° cpv., della sentenza appellata], occorre osservare che tale prova:
(a) era qui evidentemente imprescindibile, essendo la prova della circolazione “contro la volontà” del dominus assolutamente necessaria ad “escludere la responsabilità del proprietario” e dunque a giustificarne la richiesta di danno (altrimenti non ristorabile, non trattandosi di terzo danneggiato, ma di corresponsabile in solido ex art. 2054, comma III, c.c.)
[cfr., ex multis, Cass. civ., 30/05/2024, n. 15237; Cass. civ., 29/01/2016, n. 1820; Cass. civ.,
9/10/2015, n. 20373; Cass. civ., 21/10/2014, n. 22318];
(b) esigeva poi una dimostrazione specifica e molto rigorosa, occorrendo puntualmente comprovare “di avere adottato ogni concreta misura per impedire in facto la circolazione”,
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all'uopo dimostrando la realizzazione di “una condotta concreta ed efficacemente intesa ad impedire la circolazione” (non integrata da “semplici dichiarazioni”, occorrendo specifici
“comportamenti” idonei a “preven[ire]” e contrastare l'azione altrui), essendo invece pacificamente insufficienti la sola ignoranza ovvero “il suo dissenso alla circolazione”
(atteso che invero “nemmeno il furto del veicolo può escludere la responsabilità del proprietario”, ove quest'ultimo “non abbia adottato idonee misure per prevenirlo”), nonché il mero “affidamento” “a terzi” (e ciò “quali che siano questi terzi” – “parenti, dipendenti, amici” - e pur se il veicolo sia affidato “con espresso divieto di farne uso” ovvero a “persona la quale, a sua volta, lo affidi ad un terzo ulteriore”, considerando che “la circostanza che il mezzo sia affidato a cascata a più soggetti non esclude la responsabilità del proprietario, perché non costituisce una ipotesi di circolazione prohibente domino”, atteso che, in definitiva, “chi … affida il proprio mezzo a terzi accetta per ciò solo l'eventualità o il rischio che il veicolo possa essere consegnato dall'affidatario ad altre persone, del cui operato il proprietario è perciò tenuto a rispondere”) [cfr., da ultimo ed ex aliis, Cass. n. 15237/2024, cit.; Cass. n. 1820/2016, cit.; Cass. n. 20373/2015, cit.; Cass. n. 22318/2014, cit., nonché
Cass. civ., 14/07/2011, n. 15478; Cass. civ., 7/07/2006, n. 15521; Cass. civ., 1/08/2000, n.
10027].
VIII.4.- Prova specifica e rigorosa qui tuttavia evidentemente non raggiunta - non risultando sufficiente il mero utilizzo da parte di terzi (e in specie da parte della e del Parte_1
, figlio della , odierna appellante incidentale) e non avendo CP_4 Controparte_3 quest'ultima parte, già istante in riconvenzionale, in alcun modo dimostrato le condotte concretamente adottate per impedirne, in modo efficace, la circolazione [non avendo tale parte invero né provato né anche solo allegato puntuali circostanze specificamente relative a tale profilo (cfr., con riguardo all'esposizione difensiva relativa alla riconvenzionale, pagg. 7-
8 della comparsa del 6.04.2018; pag. 6 della 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., del
31.05.2018 e pag. 5 delle note conclusive del 14.10.2020)] -, a ciò non potendo che conseguire, come osservato in 1° grado e qui da ribadirsi, l'integrale rigetto della sua domanda riconvenzionale [essendo “il proprietario del veicolo”, che non dimostri di averne
“impedi[to] l'uso a terzi, quali che essi siano”, “dalla legge fatto garante dei danni causati dalla circolazione” e dunque “tenuto a rispondere” o comunque a subire “i danni causati dalla circolazione” non impedita (cfr., da ultimo, Cass. n. 15237/2024, cit.)].
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VIII.5.- Quanto precede è poi chiaramente assorbente rispetto a ogni ulteriore considerazione
– e ciò anche in ordine alle deduzioni dell'appellante incidentale rispetto al quantum dei danni ovvero al fermo amministrativo sul veicolo [cfr. pagg. 11-13 della comparsa del 31.03.2021], risultando la “resistenza” di tale prima ratio decidendi idonea ex se a “rendere del tutto ultronea la verifica di [ogni] altra censura” e a imporre il rigetto di tale impugnativa [v. ancora Cass. n. 27339/2019, cit.; Cass. n. 4293/2016, cit.; Cass. n. 3386/2011, cit.; Cass. n.
24540/2009, cit.; Cass. n. 4349/2001, cit.].
IX.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, sono pertanto da complessivamente respingersi, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, sia l'appello principale [v. infra, sub V.-VII.], sia quello avanzato in via incidentale [v. infra, sub VIII.-
VIII.5.] e va pertanto integralmente confermata la pronuncia qui gravata.
X.- Venendo, infine, alla regolazione delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. assunte in prime cure (non costituendo ovviamente valide impugnative le mere istanze delle due parti appellanti di “vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio” e di “vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre a quelli del primo grado”, poiché chiaramente prospettate solo come eventuali conseguenze, ex art. 336 c.p.c., dell'accoglimento dei propri appelli – eventualità qui pacificamente non verificatasi: v. supra - e comunque senza articolare specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure - chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcuna valida impugnativa ex art. 342 c.p.c.), ciò chiaramente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese: cfr., da ultimo,
Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n.
16526)], occorre separatamente esaminare il rapporto processuale fra le due appellanti [v. infra, sub X.1.] e quello fra l'appellante principale e l'impresa assicurativa [v. infra, sub
X.2.].
X.1.- Quanto alle spese della prima relazione processuale, attesa la reiezione delle contrapposte impugnative e il conseguente ricorrere dei presupposti di cui all'art. 92, comma
II, 1° ipotesi, c.p.c., occorre evidentemente disporne l'integrale compensazione.
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X.2.- Quanto, invece, alle spese fra e la esse seguono la Parte_1 CP_1
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. [tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui già ratione temporis vigente];
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 [così determinato in base al valore della causa, non mutato in appello e pari all'importo domandato (€ 48.898,23: cfr. pag. 8 dell'atto di citazione di 1° grado, “integralmente richiamato” a pag. 15 dell'atto d'appello), trattandosi di
“rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro” e dunque
“dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum” ed essendo poi pacificamente necessario attenersi, al di là della clausola c.d. di salvaguardia (“o in quella minore o maggiore somma”: cfr. ancora pag. 8 dell'atto di citazione di 1° grado), “all'importo specificato”, dovendo pur in tal caso “farsi applicazione dello scaglione tariffario corrispondente all'indicazione specifica” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805, nonché, ex multis, Cass. civ., 31/5/2021, n. 15106; Cass. civ., 26/4/2021, n. 10984; Cass. civ.,
9/9/2019, n. 22462; Cass. civ., 7/11/2018, n. 28417; Cass. civ., 30/11/2011, n. 25553; Cass. civ., 11/03/2006, n. 5381)];
(C) alle fasi espletate [ivi comprese quelle di studio e di trattazione, entrambe ovviamente necessarie anche in fase di gravame (essendo necessario, quanto alla prima, l'esame e lo studio dall'altrui impugnativa ed essendo poi pacifico, quanto alla seconda, che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350
c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857), apparendo tuttavia congruo - considerando il ridotto numero e la non eccessiva complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nel gravame da esaminarsi, la natura documentale della vertenza e il difetto di attività strictu sensu istruttoria - contenere la liquidazione di tali fasi ai valori minimi dello scaglione di riferimento];
(D) ai valori invece medi per tutte le ulteriori fasi [in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e al criterio pertanto da generalmente applicarsi, senza necessità di motivazione alcuna, in difetto di ragioni di segno contrario (cfr., ex multis, Cass. civ., 7/01/2021, n. 89 e Cass. civ.,
17/05/2018, n. 12093)].
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X.3.- Trattandosi, poi, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto - come in dispositivo e con riguardo sia all'appellante principale, sia a quello incidentale, ciascuno per quanto di sua competenza -, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater,
T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 618/2020
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 650/2020, pubblicata in data 27.10.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 69/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA gli appelli proposti, in via principale ed incidentale, e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio fra e;
Parte_1 Controparte_3
3) CONDANNA la parte alla refusione delle spese del presente Parte_1 grado in favore della spese liquidate in € 7.440,00, oltre R.S.F. al 15% e CP_1
oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riferimento a entrambe le parti appellanti (principale e incidentale), della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G..
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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