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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/11/2024, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 864/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 864 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale
nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._1 dall'Avv. SANNA LAURA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Nuoro, via S. Emiliano n. 55;
Ricorrente
, nato a [...] il [...], C.F. con il Parte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. CUCCA ANTONIO FRANCESCO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Nuoro, via L. Da Vinci n. 40;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (così come rassegnate nell'udienza del 5.11.2024):
“1) separazione dei coniugi;
2) affidamento condiviso di entrambi i figli minori ai genitori;
3) frequentazione del padre con figli, salvo ogni diverso accordo fra il padre e i figli, ormai grandi minori secondo le seguenti modalità:
1. due giorni alla settimana dall'uscita da scuola sino all'entrata a scuola l'indomani (in assenza di accordo: il martedì e il giovedì);
2. fine settimana alternati dal sabato dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00 della domenica;
3. il giorno di Natale, il primo dell'anno e la festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e le altre festività di calendario verranno trascorse dai figli con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza;
4. ciascuno
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dei genitori nel periodo estivo potrà trascorrere con i minori un periodo di vacanza di 15 giorni anche consecutivi concordato entro il 30 maggio di ogni anno;
4) che , entro il 5 di ogni mese, paghi a , presso l'IBAN Parte_1 CP_1
[...], la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente all'indice ISTAT FOI, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
5) che percepisca integralmente l'assegno unico per i figli erogato dall'INPS; CP_1
6) spese di lite compensate
Conclusioni del PM:
“conclude per l'omologa della separazione consensuale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28/09/2023, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere CP_1
la pronuncia della separazione da . A sostegno della domanda, la ricorrente ha Parte_1
allegato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Nuoro il 28.04.2007; che dall'unione sono nati due figli: AN il 30.06.2007, e , il 21.09.2008; che nel tempo il rapporto è Per_1
andato in crisi e la convivenza è divenuta impossibile a causa di una reciproca incompatibilità; che dal 2022 la ricorrente si è trasferita con i minori presso un immobile concessole in comodato dai genitori;
che da tale data il non ha contribuito al mantenimento dei figli;
che la ricorrente Pt_1
svolge attività lavorativa per 18 ore settimanali presso il supermercato Conad e che svolge attività autonoma per prestazioni occasionali per conto di “Deliveroo”, mentre il è meccanico con Pt_1
reddito autonomo.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione, l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso di sé, la disciplina della frequentazione paterna, un assegno di mantenimento per i minori pari ad € 600,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, la corresponsione degli arretrati del mantenimento a partire dal marzo 2022, nonché, la percezione totale dell'assegno unico in suo favore.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.01.2024, si è costituito in giudizio Pt_1
, il quale, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ha contestato quanto affermato
[...]
dalla ricorrente. Ha, infatti, allegato di svolgere attività lavorativa saltuariamente e di non riuscire, quindi, ad adempiere alla richiesta di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento per i minori. Si è reso disponibile, tuttavia, al versamento della somma mensile di € 300,00 complessivi;
inoltre, ha allegato di aver sostenuto, anch'esso, a partire al 2022 spese per i minori.
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Ciò premesso, il resistente, ha chiesto la pronuncia della separazione, il rigetto della domanda in ordine al pagamento del mantenimento di € 600,00 nonché dei presunti debiti pregressi pari a euro
10.800,00.
Dopo aver sentito le parti, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., del 2.05.2024, il Giudice ha affidato i minori ad entrambi genitori con collocazione presso la madre, ha disciplinato la frequentazione paterna, ha posto a carico del padre un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili per ciascun minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 2.07.2024 il Giudice ha sentito i minori, e, all'udienza del 5.11.2024, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte così come riportate in epigrafe.
La causa quindi è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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1. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati.
Secondo quanto riportato dalle parti, l'unione è andata in crisi e la comunione di vita è divenuta impossibile. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi
2. Le condizioni di separazione, indicate all'udienza del 5.11.2024, non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico e, per quanto concerne le condizioni relative ai figli minori, considerata l'età degli stessi, si ritiene che tali condizioni corrispondano al loro interesse e che la disciplina concordata per il mantenimento sia congrua.
3) Le spese di lite, visto l'accordo delle parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e CP_1
, nato a [...] il [...], (matrimonio contratto il 28.04.2007, in Parte_1
Nuoro, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Nuoro, atto n. 10, parte I, anno 2007) alle condizioni concordate dalle parti nell''udienza del 5.11.2024 e riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
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3) visto l'accordo compensa interamente tra le parti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 18.11.2024.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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