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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2024, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1203/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Nadia Piscitello, C.F._1
rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Gaetana Li Vigni, rappresentante e difensore;
– resistente–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5/6/2024, le parti precisavano le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/1/2021, premetteva di aver Parte_1 instaurato una convivenza more uxorio con in costanza della quale era nato CP_1
il figlio (a Nova Friburgo, in Brasile, l'11/4/2008), e di aver con lui contratto Per_1
1 matrimonio civile in data 29/9/2017, ed esponeva, tra l'altro: che aveva CP_1
assunto, nel corso della vita matrimoniale, un comportamento fisicamente e verbalmente violento ed era dedito al consumo di alcool;
che, nel 2010, aveva comunicato al resistente la volontà di interrompere la relazione e aveva deciso di rimanere con il bambino in Brasile
(ove si erano recati per il Natale); che tornato in Italia, l'aveva querelata CP_1
per sottrazione internazionale del minore;
che, tornata in Italia con il figlio, riprendeva la convivenza con il;
che, a seguito dell'ennesimo litigio, lo aveva querelato per CP_1 maltrattamenti in famiglia;
che il Tribunale di Palermo – Sezione GIP, con ordinanza del
18/7/2020, aveva applicato al resistente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese e con applicazione del braccialetto elettronico;
che il marito era dipendente di Trenitalia s.p.a. e, dal momento della separazione di fatto, aveva versato per il figlio € 260,00 al mese;
che il resistente era divorziato ed aveva un'altra figlia maggiorenne;
di lavorare saltuariamente come traduttrice/interprete.
Sulla base delle circostanze esposte, chiedeva: la pronuncia della separazione personale da con addebito della responsabilità a quest'ultimo; di disporre CP_1
l'affidamento esclusivo del figlio, sospendendo il coniuge dalla responsabilità genitoriale
“sino a quando non dimostrerà di aver compiuto con esito positivo un percorso di sostegno alla genitorialità”; l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere in proprio favore la somma mensile di € 900,00 per il di lei mantenimento e per quello ordinario del figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultimo.
Con comparsa di costituzione depositata il 17/6/2021, si costituiva CP_1 aderendo alla domanda di separazione personale dal coniuge, ma contestando per il resto quanto addotto dalla ricorrente. In particolare, evidenziava: che la fine del matrimonio era dipesa dal comportamento della ricorrente, essendo lui vittima dei comportamenti persecutori e vessatori perpetrati dalla stessa;
che, a seguito della querela per sottrazione internazionale di minore, era risultato vittorioso in tutti i gradi di giudizio;
che solo nel mese di gennaio del 2015 era riuscito a riportare il figlio in Italia e ad iscriverlo a scuola, assicurando alla madre contatti quotidiani via Skype;
che nel mese di luglio 2015 era ripresa
2 la convivenza e che nel 2017 le parti si erano sposate;
che, dopo due mesi, il comportamento della moglie era cambiato;
di essersi sempre occupato dell'accudimento del figlio;
di non aver mai fatto uso di alcool né di sostanze stupefacenti;
di aver sporto querela nei confronti della ricorrente;
di abitare in un B&B, per il quale pagava mensilmente € 500,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo: di dichiarare la separazione personale dal coniuge, con addebito della responsabilità alla ricorrente;
di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, anche con sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente e valutazione della sua capacità genitoriale;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di porre a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie, e di € 400,00 per il di lui mantenimento;
in subordine, l'affidamento condiviso di con collocamento del Per_1
figlio presso di sé e l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, nonché la disciplina del mantenimento a carico della ricorrente come dianzi riportato;
in estremo subordine, la collocazione prevalente del figlio presso la madre e la regolamentazione del proprio diritto di visita come riportato in memoria.
All'udienza dell'1/7/2021, le parti comparivano innanzi al Presidente del Tribunale che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, dettava i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. In particolare, con ordinanza del 12/7/2021, il
Presidente: autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati;
disponeva l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con sospensione del diritto di visita paterno in ragione della misura cautelare a carico di assegnava la casa coniugale alla CP_1
ricorrente e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in suo favore la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso, e di € 200,00 per il di lei mantenimento personale.
Con istanza depositata il 6/10/2022, la ricorrente chiedeva di essere autorizzata a condurre con sé il figlio in Brasile, per incontrare i di lei genitori, stante il dissenso opposto dal padre. Pertanto, veniva aperto il sub procedimento iscritto al n. 1203-1/2021, che, tuttavia, veniva definito con ordinanza di rigetto n. 6979/2023 del 24-26/7/2023.
Con successiva istanza depositata il 17/11/2023, la ricorrente esponeva che il resistente
3 aveva opposto il proprio rifiuto al viaggio di studio/istruzione in Spagna di , e Per_1
chiedeva di essere autorizzata a vedersi rilasciata la carta d'identità per il figlio, valida per l'espatrio, nonché a prestare il consenso al suddetto viaggio/studio. La richiesta veniva accolta con ordinanza n. 10400/2023 del 6-7/12/2023, emessa a definizione del sub procedimento iscritto al n. 1203-2/2021.
Istruito il giudizio con le produzioni documentali e l'assunzione di una prova testimoniale, all'udienza del 27/9/2023 la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa al
Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tuttavia, con ordinanza del 29/1/2024, il Collegio, tenuto conto della domanda limitativa della responsabilità genitoriale formulata in giudizio, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, nominando il Curatore speciale del minore. Veniva all'uopo confermato l'avv.
Simona Giordano, già nominato nell'ambito del giudizio innanzi al Tribunale per i
Minorenni, la quale, costituitasi con memoria depositata telematicamente il 24/4/2024, rappresentava che aveva raggiunto un proprio equilibrio in ordine all'attuale Per_1
assetto di vita. Sulla base di quanto esposto, si rimetteva alle determinazioni del Tribunale in ordine alla decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale ed ai servizi necessari per la tutela del minore. Inoltre, chiedeva la conferma dell'affidamento esclusivo di Per_1
alla madre e la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in ordine al mantenimento del minore.
Con memoria depositata l'1/3/2024, interveniva inoltre il Pubblico Ministero, chiedendo la sospensione delle responsabilità genitoriale del ricorrente e l'affidamento di al Per_1
Servizio Sociale competente sia per gestire gli incontri padre-figlio, da effettuare in forma protetta, sia per monitorare il nucleo familiare.
All'udienza del 5 giugno 2024, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, dal
Curatore speciale e dal Pubblico Ministero la causa veniva trattenuta in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
2. Tanto premesso, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione personale è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
4 Nel caso di specie ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 considerata la comune volontà delle parti sotto tale profilo e posto che già da tempo le stesse non vivono più insieme. Pertanto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
2.1. Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, invece, va evidenziato che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessa-ti.
Nel caso di specie, ha imputato la responsabilità della fine Parte_1
del matrimonio al marito, allegando che lo stesso, in costanza della vita coniugale, ma anche prima del matrimonio, avrebbe assunto comportamenti aggressivi nei suoi confronti, sia verbalmente sia fisicamente.
La ricorrente ha rappresentato, nello specifico, che la relazione sentimentale con
[...] aveva già trovato una battuta d'arresto nel 2010, prima del matrimonio, quando CP_1
5 la stessa aveva deciso di rimanere in Brasile, ove si era recata in occasione delle festività natalizie. Tuttavia, la relazione sentimentale e la convivenza sono successivamente riprese dal 2015, e, nel 2017, ha avuto luogo la celebrazione del matrimonio. A distanza di poco tempo si sono ripresentati i medesimi problemi dovuti, a suo dire, al carattere del marito, descritto dalla ricorrente come un uomo irascibile e sovente dedito al consumo di sostanze alcolemiche e stupefacenti. La situazione è degenerata a seguito di un litigio verificatosi nel mese di giugno 2020, per il quale è stato richiesto l'intervento dei carabinieri.
Tale ultimo episodio ha condotto la ricorrente a sporgere querela nei confronti del marito in data 25/6/2020, cui è seguita l'applicazione a carico di quest'ultimo della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e l'applicazione del braccialetto elettronico, avvenuta con la notifica della relativa ordinanza in data 18/7/2020 (v. all. n. 10, prodotto con il ricorso introduttivo). A fondamento delle circostanze esposte, la ricorrente ha prodotto, tra l'altro, il verbale di intervento dei Carabinieri relativo all'episodio del 25/6/2020 e la relativa querela (v. all.ti nn. 6 e 7, prodotti con il ricorso introduttivo).
Solo dal momento dell'applicazione a della suddetta misura cautelare CP_1
si è interrotta la convivenza tra le parti, proseguita, quindi, anche dopo il litigio oggetto di querela. Tale ultimo aspetto è stato confermato anche dal figlio , come risulta dal Per_1 verbale di sommarie informazioni rese dal minore in data 7/7/2020, dal quale si evince la risalente litigiosità dei genitori. Difatti, il bambino ha riferito “ho assistito a diversi litigi tra mamma e AP anche quando ero piccolo…preciso che non ho mai visto mio padre alzare le mani a mia madre”; inoltre, alla domanda specifica sulla ripresa della convivenza tra i genitori a seguito dell'episodio di giugno, ha risposto “si, AP per ora è ritornato a vivere con noi e dorme insieme a mia madre nella loro camera” (v. all. n. 8, prodotto unitamente al ricorso introduttivo).
Da quanto dianzi evidenziato, nonché da quanto esposto dalle parti nei rispettivi atti di causa, è evidente che il rapporto tra i coniugi è da sempre stato burrascoso, sicché è indubbio che la crisi del matrimonio abbia origini risalenti.
Pertanto, la disgregazione del vincolo coniugale è stata la normale conseguenza di un rapporto conflittuale tra le parti giunto all'esasperazione, di cui la fine della convivenza ha rappresentato, appunto, l'epilogo.
In sostanza, quindi, la ricorrente non ha provato il nesso causale tra i fatti posti a 6 fondamento della domanda di addebito e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Pertanto, tenuto conto del carente quadro probatorio in ordine all'imputazione della responsabilità in capo al resistente ed alla sussistenza di un nesso di causalità tra i suddetti comportamenti ed il deteriorarsi del vincolo di coniugio, la domanda non può che essere rigettata.
Analogamente, ha imputato la responsabilità della crisi coniugale alla CP_1
ricorrente, ponendo a fondamento della relativa domanda di addebito una serie di comportamenti posti in essere dalla moglie che avrebbero condotto alla frattura del consorzio familiare. Il resistente ha asserito, tra l'altro, di essere stato vittima dei comportamenti persecutori e vessatori della ricorrente, la quale si sarebbe disinteressata anche della cura della casa e della famiglia in violazione del dovere di assistenza morale e materiale derivante dal matrimonio. I dissapori della coppia sarebbero scaturiti, inoltre, anche da questioni concernenti l'assunzione di decisioni relative al figlio, che sarebbe stato per lo più seguito dal padre.
Ciò posto, va rilevato che anche le allegazioni del resistente sono rimaste prive di riscontro probatorio, avendo lo stesso riferito in modo generico e non circostanziato di una serie di condotte poste in essere dalla moglie che avrebbero compromesso irrimediabilmente il rapporto coniugale.
Irrilevanti, sotto tale profilo, sono le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
all'udienza del 26 gennaio 2023, avendo lo stesso dichiarato di non aver mai visto la coppia litigare. Le affermazioni del teste, difatti, risultano contraddette dalle parti stesse e dalle relative produzioni documentali in atti.
Conseguentemente, non avendo fornito alcun concreto supporto CP_1 probatorio alle proprie deduzioni, la domanda di addebito dallo stesso formulata va rigettata.
3. In relazione al figlio , ha chiesto che Per_1 Parte_2 [...] venga sospeso dalla responsabilità genitoriale “sino a quando non verrà intrapreso CP_1
e completato con esito positivo un percorso di sostegno alla genitorialità”. A tale richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale si sono sostanzialmente associati tanto il
Pubblico Ministero, quanto il Curatore speciale del minore, Avv. Simona Giordano.
7 Quest'ultimo, in particolare, ha chiesto: “tenuto conto delle gravissime condotte contestate al padre – così come emerse in seno alle risultanze istruttorie del presente procedimento e del giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni – nonché del consequenziale pregiudizio sul minore, della persistente volontà di di recidere ogni rapporto con la figura paterna, delle relazioni versate Per_1 in atti ed, al contempo, dell'attuale pendenza in fase dibattimentale del procedimento penale a carico del sig. lo scrivente curatore ritiene necessario che il Tribunale adotti tutti gli opportuni CP_1 provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti della figura paterna, avendo la predetta violato e trascurato i doveri ad essa inerenti o abusato dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio”.
Ebbene, il Collegio ritiene che nei confronti di debba essere pronunciata CP_1
la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Com'è noto, la decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall'art. 330 c.c.,
a norma del quale tale pronuncia può intervenire quando il genitore viola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio per il figlio.
Dunque, presupposto imprescindibile per la dichiarazione di decadenza è la violazione da parte del genitore dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, che comporta, tra l'altro, la perdita della titolarità della stessa, che resta attribuita esclusivamente all'altro genitore.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una sanzione estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore in merito alla cura degli interessi del figlio. Occorre, quindi, che l'inadempimento sia di particolare importanza e che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare al figlio un grave danno.
Nel caso di specie, occorre rilevare, anzitutto, che con riferimento al minore
[...]
è stato avviato un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni (recante il n. Per_2
903/2021 R.G.), in relazione al quale, tuttavia, con provvedimento del 15-20/2/2023, è stata dichiarata l'incompetenza funzionale, vista la pendenza tra le parti del presente procedimento.
Nel corso del suddetto procedimento, con provvedimento n. 9575/2021 del 22-
17/9/2021, il TM ha conferito incarico all'UO Equipe Interistituzionale Territoriale abuso e maltrattamento di Palermo al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti e le
8 condizioni psico-evolutive di . Per_1
Dalla relazione dell'EIAM del 21/4/2022, mentre con riferimento alla ricorrente è emerso che la stessa “sembra una madre competente, in grado di riconoscere i bisogni evolutivi del figlio e rispondere adeguatamente. Il legame affettivo sembra solido. Appaiono adeguate le sue competenze genitoriali”, con riferimento, invece, a risulta che lo stesso “è apparso CP_1
negatorio e poco interessato ad approfondire i temi della rottura del rapporto con il figlio…scarsa è apparsa l'empatia nei confronti delle conseguenze patite da a causa della vicenda che Per_1
suo malgrado l'ha coinvolto.
All'udienza dell'11/10/2022, il minore , sentito dal Tribunale per i Minorenni, Per_1
ha rappresentato che “da luglio 2020 non parlo con mio padre per scelta mia…lui ha sbagliato con me in tanti suoi comportamenti…spesso si ubriacava e si arrabbiava in quelle circostanze è capitato che mi desse schiaffi anche molto forti…a volte io prendevo gli schiaffi da mio padre proprio perché mi mettevo in mezzo per difendere mia madre…AP ha provato un anno fa a chiamarmi con numeri diversi dal suo. Io appena ho sentito la sua voce ho chiuso subito perché non volevo parlargli…mamma non mi ostacola, sono io che non voglio vederlo…non avrei niente da dirgli…da quando non c'è più lui a casa mi sento più sereno”.
Il Curatore speciale nominato dal Tribunale per i Minorenni – poi confermato nell'ambito del presente giudizio – già in quella sede aveva rilevato le carenti capacità genitoriali in capo a In particolare, il Curatore, sulla scorta delle relazioni dei Servizi CP_1
coinvolti, aveva evidenziato le “persistenti criticità della figura genitoriale paterna nella capacità di prestare effettiva tutela al figlio…il sig. ha mostrato una netta e costante incapacità di CP_1 operare una revisione critica del proprio vissuto sia individuale che relazionale, nonché del proprio ruolo genitoriale. Palesi e gravi le criticità riscontrate nella relazione con il figlio, rispetto alle quali il padre non ha ritenuto di avviare alcun valido percorso di elaborazione e sostegno…la madre è una figura stabile e positiva che lo guida”.
Anche nell'ambito del presente giudizio, il Curatore ha rappresentato le medesime problematiche in capo a evidenziandone la grave incapacità ad assolvere CP_1 alla funzione genitoriale, evidenziando il rifiuto dello stesso ad avviare un percorso di elaborazione e sostegno che gli consenta di essere un'adeguata figura di riferimento per il figlio.
Del resto, i comportamenti pregiudizievoli perpetrati dal resistente nei confronti del
9 figlio sono stati oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 572 comma II c.p. (reato continuato di maltrattamenti in famiglia), commesso ai danni della ricorrente e del figlio.
Anche nell'ambito del procedimento penale, il minore , sentito come testimone Per_1
all'udienza dell'11/4/2022, ha dichiarato come il padre fosse solito dargli degli schiaffi in occasione dei litigi con la ricorrente, quando il bambino prendeva le difese della madre
(“prendevo sempre posizione nei confronti di mia madre. E… e dopo e quindi anch'io entravo in queste discussioni, lui si arrabbiava anche con me e mi tirava appunto questi schiaffi”, v. pag. 7 delle trascrizioni prodotte il 6/10/2022 dalla ricorrente) e, inoltre, ha rappresentato di aver visto molte volte il padre ubriacarsi.
Dalla richiesta di giudizio immediato del 24/7/2020, prodotta dal PM in allegato alla propria memoria di costituzione, emerge inoltre che il “- sottoponeva il figlio CP_1 Per_1
sin dalla tenera età, a punizioni sproporzionale, in assenza di valide ragioni educative, ad esempio rinchiudendolo in stanza ed impedendogli di uscire;
- schiaffeggiava violentemente e senza alcuna valida ragione il figlio anche quando la madre era assente;
- il 26 maggio 2020, colpendo Per_1 con un violento schiaffo al volto ne provocava la caduta a terra e l'urto del capo contro una Per_1 porta, inducendolo al pianto, per poi chiamarlo “femminuccia”.
Il suddetto procedimento si è, da ultimo, concluso con la condanna di CP_1
alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per il predetto reato, come risulta dal dispositivo della sentenza depositato in atti (sentenza n. 2582/2024 emessa l'8/4/2024).
Dal complessivo quadro probatorio e, soprattutto, dal tenore delle dichiarazioni rese da
, risulta quindi come abbia indubbiamente posto in essere gravi Per_1 CP_1 comportamenti pregiudizievoli nei confronti del figlio, idonei a ripercuotersi negativamente sull'equilibrio psico-fisico dello stesso, e tali da dimostrare in capo al padre l'incapacità ad assolvere, almeno allo stato, al ruolo di genitore, non rappresentando un'adeguata e sana figura di riferimento per , verso il quale si è posto, invece, come un modello Per_1
negativo.
Conseguentemente, va dichiarata la decadenza di dall'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , statuizione che, com'è noto, non Per_1
ha carattere definitivo, posto che l'art. 332 c.c. espressamente prevede la possibilità per il genitore dichiarato decaduto di essere reintegrato nelle sue funzioni genitoriali una volta
10 venute meno le cause poste a fondamento della decadenza stessa.
Tale decisione rende superflua ogni pronuncia in merito al regime di affidamento, posto che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di ed il suo affidamento Per_1
e collocamento non possono che concentrarsi in via esclusiva in capo alla madre, unico genitore munito di competenza genitoriale.
Dalla valutazione dei Servizi incaricati dal Tribunale per i Minorenni, la del Parte_1
resto, è apparsa come “una madre competente in grado di conoscere i bisogni evolutivi del figlio e rispondere adeguatamente, con idonee competenze genitoriali ed un legame affettivo con il figlio solido”.
3.1. Relativamente, invece, all'esercizio del diritto di visita paterno, tenuto conto dell'età di (16 anni) e del netto rifiuto dello stesso di avere contatti con il padre, va CP_1 disposto, al fine di salvaguardare l'attuale equilibrio di vita del minore, già coinvolto suo malgrado nelle vicende personali dei genitori e rimasto vittima di un vissuto doloroso alquanto traumatico, che lo stesso potrà incontrare il padre solo quando e se vorrà.
In proposito, si condividono integralmente le conclusioni esposte dal Curatore speciale del minore nella propria memoria di costituzione, opportunamente fondate sul contenuto delle relazioni dei Servizi coinvolti e delle dichiarazioni rese da (anche in sede di Per_1 audizione da parte dello stesso Curatore): “Infine, rispetto alla possibilità di disporre incontri protetti padre-figlio presso il servizio Spazio Neutro, questo curatore, preso atto della stanchezza di
(ormai sedicenne) rispetto ai trascorsi giudiziari in cui è stato inevitabilmente coinvolto Per_1 negli anni, della ritrovata serenità, del bisogno di mantenere - in questa delicata fase della crescita – un clima familiare scevro da conflittualità, del fatto che il minore appare sano, sicuro ed equilibrato, della staticità della condizione personale del padre, ritiene che questo eventuale incarico possa risultare inutilmente dannoso per il protrarsi della condizione di incertezza e di sofferenza del minore che, invece, necessita di punti di riferimento affettivi stabili ed equilibrati”.
4. In merito, poi, alle statuizioni di natura economica, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli
11 elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto
è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze
(cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
In relazione al mantenimento della prole va osservato, invece, che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis
c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter
c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando:
12 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Ciò considerato, occorre allora valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore di il diritto alla percezione di un assegno a titolo di Parte_1
mantenimento personale, nonché stabilire l'entità della contribuzione del al CP_1
mantenimento del figlio minore . Per_1
Per quanto riguarda la posizione economica delle parti, in Parte_3
seno all'udienza presidenziale dell'1/7/2021 ha esposto di abitare con il figlio nella casa coniugale, di proprietà del resistente, di svolgere la professione di interprete e di avere
“redditi esigui ed infatti nel 2019 ho percepito appena 150,00 euro netti all'anno; nel 2020 nulla;
percepisco 440 euro di reddito di cittadinanza da novembre dell'anno scorso;
lui è dipendente di trenitalia e percepisce circa 2.400 euro al mese;
da quando siamo separati mi ha versato 260,00 al mese e poi per le ricorrenze (feste, compleanni ecc.) qualcosa in più”. A fondamento di quanto esposto, tuttavia, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale.
invece, nel corso dell'udienza presidenziale ha esposto di abitare in un CP_1
B&B per il quale paga mensilmente € 500,00, di essere pensionato da marzo 2021 e di percepire un trattamento pensionistico di circa € 1.945,00 al mese. A riprova di quanto addotto, ha prodotto la dichiarazione dei redditi del 2020 per il 2019 - che, comunque, afferisce ad un periodo antecedente al pensionamento - da cui risulta un reddito complessivo di € 31.008,00 (v. all. “dichiarazioni fiscali , prodotto con la CP_1 memoria di costituzione)
Orbene, sulla base delle risultanze probatorie sin qui evidenziate, vi è una effettiva ed evidente sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi idonea a giustificare la conferma dell'obbligo – già imposto con ordinanza presidenziale – a carico di CP_1
13 di corrispondere in favore di un assegno per il di lei CP_1 Parte_1
mantenimento personale di € 200,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In merito, invece, al mantenimento del figlio minore , va confermato a carico del Per_1
resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto Per_1
a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché il 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il
Tribunale di Palermo.
5. L'esito del giudizio, le ragioni poste a fondamento della decisione e la soccombenza del resistente giustificano la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Risultando quest'ultima ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Palermo del 4/3/2021, il pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente deve essere disposto in favore dell'Erario, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018), avuto riguardo alla richiesta di liquidazione formulata dal legale della parte ammessa, Avv. Nadia Piscitello, e facendo applicazione dei principi affermati da Cass. n. 22017/2018 (“in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt.
82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni
14 contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a [...] Parte_1
(Brasile) il 20/4/1968, e nato a [...] il [...], di cui al CP_1
matrimonio contratto a Palermo il 29/9/2017, trascritto negli atti dello Stato civile di
Palermo al n. 26, Parte I, anno 2017;
b) rigetta la domanda di addebito reciprocamente formulata dalle parti;
c) dichiara decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei CP_1 confronti del figlio (nato l'[...]); Persona_3
d) conferma a carico di l'onere di corrispondere a CP_1 Parte_1
un assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento personale, entro il giorno 5 di
[...] ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
e) conferma a carico di l'onere di corrispondere a CP_1 Parte_1
un assegno di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio,
[...] oltre al 70% delle spese extra-assegno relative allo stesso secondo il protocollo del
2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
f) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla CP_1
ricorrente, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge, il cui pagamento viene disposto a vantaggio dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
10 giugno 2024.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1203/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Nadia Piscitello, C.F._1
rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Gaetana Li Vigni, rappresentante e difensore;
– resistente–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5/6/2024, le parti precisavano le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/1/2021, premetteva di aver Parte_1 instaurato una convivenza more uxorio con in costanza della quale era nato CP_1
il figlio (a Nova Friburgo, in Brasile, l'11/4/2008), e di aver con lui contratto Per_1
1 matrimonio civile in data 29/9/2017, ed esponeva, tra l'altro: che aveva CP_1
assunto, nel corso della vita matrimoniale, un comportamento fisicamente e verbalmente violento ed era dedito al consumo di alcool;
che, nel 2010, aveva comunicato al resistente la volontà di interrompere la relazione e aveva deciso di rimanere con il bambino in Brasile
(ove si erano recati per il Natale); che tornato in Italia, l'aveva querelata CP_1
per sottrazione internazionale del minore;
che, tornata in Italia con il figlio, riprendeva la convivenza con il;
che, a seguito dell'ennesimo litigio, lo aveva querelato per CP_1 maltrattamenti in famiglia;
che il Tribunale di Palermo – Sezione GIP, con ordinanza del
18/7/2020, aveva applicato al resistente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese e con applicazione del braccialetto elettronico;
che il marito era dipendente di Trenitalia s.p.a. e, dal momento della separazione di fatto, aveva versato per il figlio € 260,00 al mese;
che il resistente era divorziato ed aveva un'altra figlia maggiorenne;
di lavorare saltuariamente come traduttrice/interprete.
Sulla base delle circostanze esposte, chiedeva: la pronuncia della separazione personale da con addebito della responsabilità a quest'ultimo; di disporre CP_1
l'affidamento esclusivo del figlio, sospendendo il coniuge dalla responsabilità genitoriale
“sino a quando non dimostrerà di aver compiuto con esito positivo un percorso di sostegno alla genitorialità”; l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere in proprio favore la somma mensile di € 900,00 per il di lei mantenimento e per quello ordinario del figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultimo.
Con comparsa di costituzione depositata il 17/6/2021, si costituiva CP_1 aderendo alla domanda di separazione personale dal coniuge, ma contestando per il resto quanto addotto dalla ricorrente. In particolare, evidenziava: che la fine del matrimonio era dipesa dal comportamento della ricorrente, essendo lui vittima dei comportamenti persecutori e vessatori perpetrati dalla stessa;
che, a seguito della querela per sottrazione internazionale di minore, era risultato vittorioso in tutti i gradi di giudizio;
che solo nel mese di gennaio del 2015 era riuscito a riportare il figlio in Italia e ad iscriverlo a scuola, assicurando alla madre contatti quotidiani via Skype;
che nel mese di luglio 2015 era ripresa
2 la convivenza e che nel 2017 le parti si erano sposate;
che, dopo due mesi, il comportamento della moglie era cambiato;
di essersi sempre occupato dell'accudimento del figlio;
di non aver mai fatto uso di alcool né di sostanze stupefacenti;
di aver sporto querela nei confronti della ricorrente;
di abitare in un B&B, per il quale pagava mensilmente € 500,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo: di dichiarare la separazione personale dal coniuge, con addebito della responsabilità alla ricorrente;
di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, anche con sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente e valutazione della sua capacità genitoriale;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di porre a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie, e di € 400,00 per il di lui mantenimento;
in subordine, l'affidamento condiviso di con collocamento del Per_1
figlio presso di sé e l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, nonché la disciplina del mantenimento a carico della ricorrente come dianzi riportato;
in estremo subordine, la collocazione prevalente del figlio presso la madre e la regolamentazione del proprio diritto di visita come riportato in memoria.
All'udienza dell'1/7/2021, le parti comparivano innanzi al Presidente del Tribunale che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, dettava i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. In particolare, con ordinanza del 12/7/2021, il
Presidente: autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati;
disponeva l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con sospensione del diritto di visita paterno in ragione della misura cautelare a carico di assegnava la casa coniugale alla CP_1
ricorrente e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in suo favore la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso, e di € 200,00 per il di lei mantenimento personale.
Con istanza depositata il 6/10/2022, la ricorrente chiedeva di essere autorizzata a condurre con sé il figlio in Brasile, per incontrare i di lei genitori, stante il dissenso opposto dal padre. Pertanto, veniva aperto il sub procedimento iscritto al n. 1203-1/2021, che, tuttavia, veniva definito con ordinanza di rigetto n. 6979/2023 del 24-26/7/2023.
Con successiva istanza depositata il 17/11/2023, la ricorrente esponeva che il resistente
3 aveva opposto il proprio rifiuto al viaggio di studio/istruzione in Spagna di , e Per_1
chiedeva di essere autorizzata a vedersi rilasciata la carta d'identità per il figlio, valida per l'espatrio, nonché a prestare il consenso al suddetto viaggio/studio. La richiesta veniva accolta con ordinanza n. 10400/2023 del 6-7/12/2023, emessa a definizione del sub procedimento iscritto al n. 1203-2/2021.
Istruito il giudizio con le produzioni documentali e l'assunzione di una prova testimoniale, all'udienza del 27/9/2023 la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa al
Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tuttavia, con ordinanza del 29/1/2024, il Collegio, tenuto conto della domanda limitativa della responsabilità genitoriale formulata in giudizio, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, nominando il Curatore speciale del minore. Veniva all'uopo confermato l'avv.
Simona Giordano, già nominato nell'ambito del giudizio innanzi al Tribunale per i
Minorenni, la quale, costituitasi con memoria depositata telematicamente il 24/4/2024, rappresentava che aveva raggiunto un proprio equilibrio in ordine all'attuale Per_1
assetto di vita. Sulla base di quanto esposto, si rimetteva alle determinazioni del Tribunale in ordine alla decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale ed ai servizi necessari per la tutela del minore. Inoltre, chiedeva la conferma dell'affidamento esclusivo di Per_1
alla madre e la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in ordine al mantenimento del minore.
Con memoria depositata l'1/3/2024, interveniva inoltre il Pubblico Ministero, chiedendo la sospensione delle responsabilità genitoriale del ricorrente e l'affidamento di al Per_1
Servizio Sociale competente sia per gestire gli incontri padre-figlio, da effettuare in forma protetta, sia per monitorare il nucleo familiare.
All'udienza del 5 giugno 2024, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, dal
Curatore speciale e dal Pubblico Ministero la causa veniva trattenuta in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
2. Tanto premesso, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione personale è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
4 Nel caso di specie ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 considerata la comune volontà delle parti sotto tale profilo e posto che già da tempo le stesse non vivono più insieme. Pertanto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
2.1. Quanto alla responsabilità della frattura del vincolo coniugale, invece, va evidenziato che, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta una accurata valutazione del fatto per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessa-ti.
Nel caso di specie, ha imputato la responsabilità della fine Parte_1
del matrimonio al marito, allegando che lo stesso, in costanza della vita coniugale, ma anche prima del matrimonio, avrebbe assunto comportamenti aggressivi nei suoi confronti, sia verbalmente sia fisicamente.
La ricorrente ha rappresentato, nello specifico, che la relazione sentimentale con
[...] aveva già trovato una battuta d'arresto nel 2010, prima del matrimonio, quando CP_1
5 la stessa aveva deciso di rimanere in Brasile, ove si era recata in occasione delle festività natalizie. Tuttavia, la relazione sentimentale e la convivenza sono successivamente riprese dal 2015, e, nel 2017, ha avuto luogo la celebrazione del matrimonio. A distanza di poco tempo si sono ripresentati i medesimi problemi dovuti, a suo dire, al carattere del marito, descritto dalla ricorrente come un uomo irascibile e sovente dedito al consumo di sostanze alcolemiche e stupefacenti. La situazione è degenerata a seguito di un litigio verificatosi nel mese di giugno 2020, per il quale è stato richiesto l'intervento dei carabinieri.
Tale ultimo episodio ha condotto la ricorrente a sporgere querela nei confronti del marito in data 25/6/2020, cui è seguita l'applicazione a carico di quest'ultimo della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e l'applicazione del braccialetto elettronico, avvenuta con la notifica della relativa ordinanza in data 18/7/2020 (v. all. n. 10, prodotto con il ricorso introduttivo). A fondamento delle circostanze esposte, la ricorrente ha prodotto, tra l'altro, il verbale di intervento dei Carabinieri relativo all'episodio del 25/6/2020 e la relativa querela (v. all.ti nn. 6 e 7, prodotti con il ricorso introduttivo).
Solo dal momento dell'applicazione a della suddetta misura cautelare CP_1
si è interrotta la convivenza tra le parti, proseguita, quindi, anche dopo il litigio oggetto di querela. Tale ultimo aspetto è stato confermato anche dal figlio , come risulta dal Per_1 verbale di sommarie informazioni rese dal minore in data 7/7/2020, dal quale si evince la risalente litigiosità dei genitori. Difatti, il bambino ha riferito “ho assistito a diversi litigi tra mamma e AP anche quando ero piccolo…preciso che non ho mai visto mio padre alzare le mani a mia madre”; inoltre, alla domanda specifica sulla ripresa della convivenza tra i genitori a seguito dell'episodio di giugno, ha risposto “si, AP per ora è ritornato a vivere con noi e dorme insieme a mia madre nella loro camera” (v. all. n. 8, prodotto unitamente al ricorso introduttivo).
Da quanto dianzi evidenziato, nonché da quanto esposto dalle parti nei rispettivi atti di causa, è evidente che il rapporto tra i coniugi è da sempre stato burrascoso, sicché è indubbio che la crisi del matrimonio abbia origini risalenti.
Pertanto, la disgregazione del vincolo coniugale è stata la normale conseguenza di un rapporto conflittuale tra le parti giunto all'esasperazione, di cui la fine della convivenza ha rappresentato, appunto, l'epilogo.
In sostanza, quindi, la ricorrente non ha provato il nesso causale tra i fatti posti a 6 fondamento della domanda di addebito e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Pertanto, tenuto conto del carente quadro probatorio in ordine all'imputazione della responsabilità in capo al resistente ed alla sussistenza di un nesso di causalità tra i suddetti comportamenti ed il deteriorarsi del vincolo di coniugio, la domanda non può che essere rigettata.
Analogamente, ha imputato la responsabilità della crisi coniugale alla CP_1
ricorrente, ponendo a fondamento della relativa domanda di addebito una serie di comportamenti posti in essere dalla moglie che avrebbero condotto alla frattura del consorzio familiare. Il resistente ha asserito, tra l'altro, di essere stato vittima dei comportamenti persecutori e vessatori della ricorrente, la quale si sarebbe disinteressata anche della cura della casa e della famiglia in violazione del dovere di assistenza morale e materiale derivante dal matrimonio. I dissapori della coppia sarebbero scaturiti, inoltre, anche da questioni concernenti l'assunzione di decisioni relative al figlio, che sarebbe stato per lo più seguito dal padre.
Ciò posto, va rilevato che anche le allegazioni del resistente sono rimaste prive di riscontro probatorio, avendo lo stesso riferito in modo generico e non circostanziato di una serie di condotte poste in essere dalla moglie che avrebbero compromesso irrimediabilmente il rapporto coniugale.
Irrilevanti, sotto tale profilo, sono le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
all'udienza del 26 gennaio 2023, avendo lo stesso dichiarato di non aver mai visto la coppia litigare. Le affermazioni del teste, difatti, risultano contraddette dalle parti stesse e dalle relative produzioni documentali in atti.
Conseguentemente, non avendo fornito alcun concreto supporto CP_1 probatorio alle proprie deduzioni, la domanda di addebito dallo stesso formulata va rigettata.
3. In relazione al figlio , ha chiesto che Per_1 Parte_2 [...] venga sospeso dalla responsabilità genitoriale “sino a quando non verrà intrapreso CP_1
e completato con esito positivo un percorso di sostegno alla genitorialità”. A tale richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale si sono sostanzialmente associati tanto il
Pubblico Ministero, quanto il Curatore speciale del minore, Avv. Simona Giordano.
7 Quest'ultimo, in particolare, ha chiesto: “tenuto conto delle gravissime condotte contestate al padre – così come emerse in seno alle risultanze istruttorie del presente procedimento e del giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni – nonché del consequenziale pregiudizio sul minore, della persistente volontà di di recidere ogni rapporto con la figura paterna, delle relazioni versate Per_1 in atti ed, al contempo, dell'attuale pendenza in fase dibattimentale del procedimento penale a carico del sig. lo scrivente curatore ritiene necessario che il Tribunale adotti tutti gli opportuni CP_1 provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti della figura paterna, avendo la predetta violato e trascurato i doveri ad essa inerenti o abusato dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio”.
Ebbene, il Collegio ritiene che nei confronti di debba essere pronunciata CP_1
la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Com'è noto, la decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall'art. 330 c.c.,
a norma del quale tale pronuncia può intervenire quando il genitore viola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio per il figlio.
Dunque, presupposto imprescindibile per la dichiarazione di decadenza è la violazione da parte del genitore dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, che comporta, tra l'altro, la perdita della titolarità della stessa, che resta attribuita esclusivamente all'altro genitore.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una sanzione estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore in merito alla cura degli interessi del figlio. Occorre, quindi, che l'inadempimento sia di particolare importanza e che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare al figlio un grave danno.
Nel caso di specie, occorre rilevare, anzitutto, che con riferimento al minore
[...]
è stato avviato un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni (recante il n. Per_2
903/2021 R.G.), in relazione al quale, tuttavia, con provvedimento del 15-20/2/2023, è stata dichiarata l'incompetenza funzionale, vista la pendenza tra le parti del presente procedimento.
Nel corso del suddetto procedimento, con provvedimento n. 9575/2021 del 22-
17/9/2021, il TM ha conferito incarico all'UO Equipe Interistituzionale Territoriale abuso e maltrattamento di Palermo al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti e le
8 condizioni psico-evolutive di . Per_1
Dalla relazione dell'EIAM del 21/4/2022, mentre con riferimento alla ricorrente è emerso che la stessa “sembra una madre competente, in grado di riconoscere i bisogni evolutivi del figlio e rispondere adeguatamente. Il legame affettivo sembra solido. Appaiono adeguate le sue competenze genitoriali”, con riferimento, invece, a risulta che lo stesso “è apparso CP_1
negatorio e poco interessato ad approfondire i temi della rottura del rapporto con il figlio…scarsa è apparsa l'empatia nei confronti delle conseguenze patite da a causa della vicenda che Per_1
suo malgrado l'ha coinvolto.
All'udienza dell'11/10/2022, il minore , sentito dal Tribunale per i Minorenni, Per_1
ha rappresentato che “da luglio 2020 non parlo con mio padre per scelta mia…lui ha sbagliato con me in tanti suoi comportamenti…spesso si ubriacava e si arrabbiava in quelle circostanze è capitato che mi desse schiaffi anche molto forti…a volte io prendevo gli schiaffi da mio padre proprio perché mi mettevo in mezzo per difendere mia madre…AP ha provato un anno fa a chiamarmi con numeri diversi dal suo. Io appena ho sentito la sua voce ho chiuso subito perché non volevo parlargli…mamma non mi ostacola, sono io che non voglio vederlo…non avrei niente da dirgli…da quando non c'è più lui a casa mi sento più sereno”.
Il Curatore speciale nominato dal Tribunale per i Minorenni – poi confermato nell'ambito del presente giudizio – già in quella sede aveva rilevato le carenti capacità genitoriali in capo a In particolare, il Curatore, sulla scorta delle relazioni dei Servizi CP_1
coinvolti, aveva evidenziato le “persistenti criticità della figura genitoriale paterna nella capacità di prestare effettiva tutela al figlio…il sig. ha mostrato una netta e costante incapacità di CP_1 operare una revisione critica del proprio vissuto sia individuale che relazionale, nonché del proprio ruolo genitoriale. Palesi e gravi le criticità riscontrate nella relazione con il figlio, rispetto alle quali il padre non ha ritenuto di avviare alcun valido percorso di elaborazione e sostegno…la madre è una figura stabile e positiva che lo guida”.
Anche nell'ambito del presente giudizio, il Curatore ha rappresentato le medesime problematiche in capo a evidenziandone la grave incapacità ad assolvere CP_1 alla funzione genitoriale, evidenziando il rifiuto dello stesso ad avviare un percorso di elaborazione e sostegno che gli consenta di essere un'adeguata figura di riferimento per il figlio.
Del resto, i comportamenti pregiudizievoli perpetrati dal resistente nei confronti del
9 figlio sono stati oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 572 comma II c.p. (reato continuato di maltrattamenti in famiglia), commesso ai danni della ricorrente e del figlio.
Anche nell'ambito del procedimento penale, il minore , sentito come testimone Per_1
all'udienza dell'11/4/2022, ha dichiarato come il padre fosse solito dargli degli schiaffi in occasione dei litigi con la ricorrente, quando il bambino prendeva le difese della madre
(“prendevo sempre posizione nei confronti di mia madre. E… e dopo e quindi anch'io entravo in queste discussioni, lui si arrabbiava anche con me e mi tirava appunto questi schiaffi”, v. pag. 7 delle trascrizioni prodotte il 6/10/2022 dalla ricorrente) e, inoltre, ha rappresentato di aver visto molte volte il padre ubriacarsi.
Dalla richiesta di giudizio immediato del 24/7/2020, prodotta dal PM in allegato alla propria memoria di costituzione, emerge inoltre che il “- sottoponeva il figlio CP_1 Per_1
sin dalla tenera età, a punizioni sproporzionale, in assenza di valide ragioni educative, ad esempio rinchiudendolo in stanza ed impedendogli di uscire;
- schiaffeggiava violentemente e senza alcuna valida ragione il figlio anche quando la madre era assente;
- il 26 maggio 2020, colpendo Per_1 con un violento schiaffo al volto ne provocava la caduta a terra e l'urto del capo contro una Per_1 porta, inducendolo al pianto, per poi chiamarlo “femminuccia”.
Il suddetto procedimento si è, da ultimo, concluso con la condanna di CP_1
alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per il predetto reato, come risulta dal dispositivo della sentenza depositato in atti (sentenza n. 2582/2024 emessa l'8/4/2024).
Dal complessivo quadro probatorio e, soprattutto, dal tenore delle dichiarazioni rese da
, risulta quindi come abbia indubbiamente posto in essere gravi Per_1 CP_1 comportamenti pregiudizievoli nei confronti del figlio, idonei a ripercuotersi negativamente sull'equilibrio psico-fisico dello stesso, e tali da dimostrare in capo al padre l'incapacità ad assolvere, almeno allo stato, al ruolo di genitore, non rappresentando un'adeguata e sana figura di riferimento per , verso il quale si è posto, invece, come un modello Per_1
negativo.
Conseguentemente, va dichiarata la decadenza di dall'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , statuizione che, com'è noto, non Per_1
ha carattere definitivo, posto che l'art. 332 c.c. espressamente prevede la possibilità per il genitore dichiarato decaduto di essere reintegrato nelle sue funzioni genitoriali una volta
10 venute meno le cause poste a fondamento della decadenza stessa.
Tale decisione rende superflua ogni pronuncia in merito al regime di affidamento, posto che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di ed il suo affidamento Per_1
e collocamento non possono che concentrarsi in via esclusiva in capo alla madre, unico genitore munito di competenza genitoriale.
Dalla valutazione dei Servizi incaricati dal Tribunale per i Minorenni, la del Parte_1
resto, è apparsa come “una madre competente in grado di conoscere i bisogni evolutivi del figlio e rispondere adeguatamente, con idonee competenze genitoriali ed un legame affettivo con il figlio solido”.
3.1. Relativamente, invece, all'esercizio del diritto di visita paterno, tenuto conto dell'età di (16 anni) e del netto rifiuto dello stesso di avere contatti con il padre, va CP_1 disposto, al fine di salvaguardare l'attuale equilibrio di vita del minore, già coinvolto suo malgrado nelle vicende personali dei genitori e rimasto vittima di un vissuto doloroso alquanto traumatico, che lo stesso potrà incontrare il padre solo quando e se vorrà.
In proposito, si condividono integralmente le conclusioni esposte dal Curatore speciale del minore nella propria memoria di costituzione, opportunamente fondate sul contenuto delle relazioni dei Servizi coinvolti e delle dichiarazioni rese da (anche in sede di Per_1 audizione da parte dello stesso Curatore): “Infine, rispetto alla possibilità di disporre incontri protetti padre-figlio presso il servizio Spazio Neutro, questo curatore, preso atto della stanchezza di
(ormai sedicenne) rispetto ai trascorsi giudiziari in cui è stato inevitabilmente coinvolto Per_1 negli anni, della ritrovata serenità, del bisogno di mantenere - in questa delicata fase della crescita – un clima familiare scevro da conflittualità, del fatto che il minore appare sano, sicuro ed equilibrato, della staticità della condizione personale del padre, ritiene che questo eventuale incarico possa risultare inutilmente dannoso per il protrarsi della condizione di incertezza e di sofferenza del minore che, invece, necessita di punti di riferimento affettivi stabili ed equilibrati”.
4. In merito, poi, alle statuizioni di natura economica, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli
11 elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto
è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze
(cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
In relazione al mantenimento della prole va osservato, invece, che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis
c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter
c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando:
12 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Ciò considerato, occorre allora valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore di il diritto alla percezione di un assegno a titolo di Parte_1
mantenimento personale, nonché stabilire l'entità della contribuzione del al CP_1
mantenimento del figlio minore . Per_1
Per quanto riguarda la posizione economica delle parti, in Parte_3
seno all'udienza presidenziale dell'1/7/2021 ha esposto di abitare con il figlio nella casa coniugale, di proprietà del resistente, di svolgere la professione di interprete e di avere
“redditi esigui ed infatti nel 2019 ho percepito appena 150,00 euro netti all'anno; nel 2020 nulla;
percepisco 440 euro di reddito di cittadinanza da novembre dell'anno scorso;
lui è dipendente di trenitalia e percepisce circa 2.400 euro al mese;
da quando siamo separati mi ha versato 260,00 al mese e poi per le ricorrenze (feste, compleanni ecc.) qualcosa in più”. A fondamento di quanto esposto, tuttavia, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale.
invece, nel corso dell'udienza presidenziale ha esposto di abitare in un CP_1
B&B per il quale paga mensilmente € 500,00, di essere pensionato da marzo 2021 e di percepire un trattamento pensionistico di circa € 1.945,00 al mese. A riprova di quanto addotto, ha prodotto la dichiarazione dei redditi del 2020 per il 2019 - che, comunque, afferisce ad un periodo antecedente al pensionamento - da cui risulta un reddito complessivo di € 31.008,00 (v. all. “dichiarazioni fiscali , prodotto con la CP_1 memoria di costituzione)
Orbene, sulla base delle risultanze probatorie sin qui evidenziate, vi è una effettiva ed evidente sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi idonea a giustificare la conferma dell'obbligo – già imposto con ordinanza presidenziale – a carico di CP_1
13 di corrispondere in favore di un assegno per il di lei CP_1 Parte_1
mantenimento personale di € 200,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In merito, invece, al mantenimento del figlio minore , va confermato a carico del Per_1
resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto Per_1
a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché il 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il
Tribunale di Palermo.
5. L'esito del giudizio, le ragioni poste a fondamento della decisione e la soccombenza del resistente giustificano la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Risultando quest'ultima ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Palermo del 4/3/2021, il pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente deve essere disposto in favore dell'Erario, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018), avuto riguardo alla richiesta di liquidazione formulata dal legale della parte ammessa, Avv. Nadia Piscitello, e facendo applicazione dei principi affermati da Cass. n. 22017/2018 (“in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt.
82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni
14 contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a [...] Parte_1
(Brasile) il 20/4/1968, e nato a [...] il [...], di cui al CP_1
matrimonio contratto a Palermo il 29/9/2017, trascritto negli atti dello Stato civile di
Palermo al n. 26, Parte I, anno 2017;
b) rigetta la domanda di addebito reciprocamente formulata dalle parti;
c) dichiara decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei CP_1 confronti del figlio (nato l'[...]); Persona_3
d) conferma a carico di l'onere di corrispondere a CP_1 Parte_1
un assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento personale, entro il giorno 5 di
[...] ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
e) conferma a carico di l'onere di corrispondere a CP_1 Parte_1
un assegno di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio,
[...] oltre al 70% delle spese extra-assegno relative allo stesso secondo il protocollo del
2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
f) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla CP_1
ricorrente, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge, il cui pagamento viene disposto a vantaggio dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
10 giugno 2024.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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