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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 5731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5731 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4781/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione consensuale e divorzio congiunto
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino CALI', presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti;
E DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Maria MAZZEO, presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
rimessa in decisione all'esito del deposito di note scritte disposto in sostituzione dell'udienza del
29/09/2025, previa trasmissione degli atti al P.M., che ha espresso parere favorevole.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 31/10/2024, i coniugi e Parte_1
, unitisi in matrimonio il 10/12/2019 a San Giovanni La Punta Parte_2
(CT), hanno cumulativamente proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 51, c.p.c., domanda congiunta di separazione personale e di divorzio, precisando che dalla loro unione era nata, a
Catania, il 09.10.2019, la figlia;
i predetti coniugi hanno pertanto chiesto di Persona_1
omologare la loro separazione consensuale e di pronunciare, altresì - una volta maturati i presupposti di legge - lo scioglimento del loro matrimonio civile, alle condizioni tra gli stessi concordate.
Omologata la separazione consensuale con la sentenza, in atti, resa dal Tribunale di Catania in data
14/02/2025 e pubblicata il 28/07/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio.
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 29/09/2025, i procuratori delle parti hanno insistito nella domanda congiunta di divorzio, alle condizioni concordate in seno al ricorso introduttivo, salva la modifica indicata nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di giorno 11/02/2025.
Ciò posto, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio, desumendosi dagli atti la protrazione – per il periodo prescritto dalla legge – dello stato di separazione tra le parti, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si evince dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti, alle condizioni indicate dai coniugi che qui di seguito si riportano:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei
registri dello Stato Civile del Comune di San Giovanni La Punta (CT).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Catania al Viale
2 Grimaldi n. 15/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di , in Parte_1
quanto proprietaria dell'immobile, nell'interesse anche della figlia minore ivi stabilmente
convivente.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al
momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata
crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in
ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna;
il Persona_1
padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la
riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore
starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà
con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi
entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00 (trecento/00), che il padre
verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal
deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie (spese scolastiche, spese per prestazioni mediche, spese
per attività ludiche, ricreative e per vacanze) nell'interesse della figlia sono poste a carico di
ciascun genitore nella misura del 50% senza la necessità di richiedere il preventivo consenso
dell'altro genitore.
3 ALTRE DISPOSIZIONI
7. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente
autosufficienti, fermo restando l'obbligo di mantenimento per la figlia.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Trattasi di condizioni che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che appaiono atte a garantire alla figlia minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda le previsioni d'ordine economico, le quali risultano idonee,
nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, ad assicurare alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento (a prescindere dalla pattuizione al riguardo di cui al punto 8).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4781/2024 R.G.V.G.:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
a San Giovanni La Punta (CT) il 10/12/2019, trascritto nel Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di San Giovanni La Punta al n. 30, parte I,
anno 2019, alle condizioni di cui in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Giovanni La Punta (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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