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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5307 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile, così composta: dott. Michele Magliulo presidente dott. Paolo Mariani consigliere dott.ssa LU Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A nel procedimento di appello n. 1835/2021 R.G. al quale risulta riunito il procedimento n. 1904/2021 R.G., avverso la sentenza n. 5/2021 pubbl. il
07/01/2021; tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Enrica De C.F._2
AN (C.F. ); C.F._3
APPELLANTI
e
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Antonio Rinaldo - cod. fisc. -; C.F._4
APPELLATA nonchè
(c.f. ), CP_2 C.F._5
(c.f. ), Controparte_3 C.F._6
(c.f. ), CP_4 C.F._7
(c.f. ), Controparte_5 C.F._8 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Carla
SI (c.f. ) e dall'avv. Francesco Santaniello (c.f. C.F._9
); C.F._10
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello, con atto Parte_1 Parte_2 notificato a mezzo pec in data 19 aprile 2021, avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Si sono costituiti in giudizio la Controparte_1
, nonché , ,
[...] CP_2 Controparte_6
e , concludendo come dai rispettivi CP_4 Controparte_5 atti e chiedendo la riunione al presente giudizio del giudizio avente rg. n.
1904/2021, pendente presso questa stessa sezione.
All'udienza del 22.7.2021, disposta la riunione dei detti procedimenti, la
Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da
[...]
, , Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3
, , volta ad
[...] CP_4 Controparte_5 ottenere la sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata ed ha disposto la mediazione ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n.
69/2013, convertito in L. n. 98/2013.
All'esito dell'udienza del 30 giugno 2022, svoltasi in modalità cartolare, la
Corte, lette note autorizzate rispettivamente depositate dalle parti, verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione e rigettata l'istanza di revoca dell'ordinanza emessa in data 22 luglio 2021, ha fissato, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza dell'8 febbraio
2024.
Dopo due differimenti d'ufficio, prima alla data del 16.1.2025 e poi a quella del 2.10.2025 (entrambi regolarmente comunicati alle parti costituite), all'esito di tale ultima udienza, rilevato che nessuna delle parti è comparsa, il Collegio ha rinviato la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del
23 ottobre 2025.
Alla detta udienza, svoltasi in presenza, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti,
2 estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa (recante, in primo grado, il n. 4267/2017
R.G.) è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito
(all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dall'art. 181 c.p.c. applicabile ratione termporis
(richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
3 La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 29 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa LU Minauro Dr. Michele Magliulo
4
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile, così composta: dott. Michele Magliulo presidente dott. Paolo Mariani consigliere dott.ssa LU Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A nel procedimento di appello n. 1835/2021 R.G. al quale risulta riunito il procedimento n. 1904/2021 R.G., avverso la sentenza n. 5/2021 pubbl. il
07/01/2021; tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Enrica De C.F._2
AN (C.F. ); C.F._3
APPELLANTI
e
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Antonio Rinaldo - cod. fisc. -; C.F._4
APPELLATA nonchè
(c.f. ), CP_2 C.F._5
(c.f. ), Controparte_3 C.F._6
(c.f. ), CP_4 C.F._7
(c.f. ), Controparte_5 C.F._8 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Carla
SI (c.f. ) e dall'avv. Francesco Santaniello (c.f. C.F._9
); C.F._10
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello, con atto Parte_1 Parte_2 notificato a mezzo pec in data 19 aprile 2021, avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Si sono costituiti in giudizio la Controparte_1
, nonché , ,
[...] CP_2 Controparte_6
e , concludendo come dai rispettivi CP_4 Controparte_5 atti e chiedendo la riunione al presente giudizio del giudizio avente rg. n.
1904/2021, pendente presso questa stessa sezione.
All'udienza del 22.7.2021, disposta la riunione dei detti procedimenti, la
Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da
[...]
, , Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3
, , volta ad
[...] CP_4 Controparte_5 ottenere la sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata ed ha disposto la mediazione ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n.
69/2013, convertito in L. n. 98/2013.
All'esito dell'udienza del 30 giugno 2022, svoltasi in modalità cartolare, la
Corte, lette note autorizzate rispettivamente depositate dalle parti, verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione e rigettata l'istanza di revoca dell'ordinanza emessa in data 22 luglio 2021, ha fissato, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza dell'8 febbraio
2024.
Dopo due differimenti d'ufficio, prima alla data del 16.1.2025 e poi a quella del 2.10.2025 (entrambi regolarmente comunicati alle parti costituite), all'esito di tale ultima udienza, rilevato che nessuna delle parti è comparsa, il Collegio ha rinviato la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del
23 ottobre 2025.
Alla detta udienza, svoltasi in presenza, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti,
2 estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa (recante, in primo grado, il n. 4267/2017
R.G.) è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito
(all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dall'art. 181 c.p.c. applicabile ratione termporis
(richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
3 La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 29 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa LU Minauro Dr. Michele Magliulo
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