Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1553/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1553/24 promossa da:
, nato a [...] ) il 11/11/1976, con il patrocinio dell'avv. Grimani CP_1
Federica, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Grimani Controparte_2
Federica, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 19/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 21/12/1995 in Qualiano (NA), che dall'unione sono nati i figli e ad oggi maggiorenni, che il rapporto coniugale in passato, Persona_1 Persona_2 sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto ed offrendosi reciproca collaborazione;
2) la casa coniugale sarà assegnata alla sig.ra la quale provvederà al pagamento Controparte_2 integrale di tutte le spese relative alla stessa (utenze, imposte e tasse);
3) la rata di mutuo a tasso variabile stipulato dalla sig.ra per l'acquisto della casa Controparte_2 coniugale con la Banca Popolare di Spoleto Spa il 04.08.2010 e ancora gravante sulla casa coniugale sarà pagata integralmente dal sig. fino all'estinzione del finanziamento;
CP_1
4) la sig.ra non appena avrà reperito un'attività lavorativa contribuirà anch'essa al Controparte_2 pagamento delle rate di mutuo;
5) gli arredi della casa coniugale rimarranno nella disponibilità della sig.ra Controparte_2
6) l'immobile adibito a casa coniugale sito in Via Vulcano n. 51 e la corte annessa allo stesso, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Terni al foglio 89, particella 183/3, z.c. 2, cat. A/4, classe 7, vani catastali 6 (sei), R.C. Euro 226,21, rimarrà nella esclusiva disponibilità dei figli e;
Per_1 Persona_2
7) la vettura tipo FIAT 500X, targata FX903AK di proprietà della sig.ra rimarrà Controparte_2 in uso a costei mentre della rata di finanziamento gravante sull'automobile per una rata mensile di € 300,00 si farà interamente carico il sig. fino all'estinzione del finanziamento;
CP_1
8) dopo l'estinzione del mutuo gravante sulla casa coniugale e del finanziamento stipulato per l'acquisto della vettura della sig.ra i coniugi non avranno più nulla a pretendere l'una CP_2 dall'altro e viceversa, per qualsiasi titolo o ragione derivanti dal rapporto coniugale;
9) il sig. trasferirà altrove la propria residenza entro la data dell'udienza di CP_1 comparizione dei coniugi anche nel caso di udienza cartolare;
10) i coniugi dichiarano di aver definito, in separata sede, ogni altra questione di natura patrimoniale;
11) i coniugi dichiarano sin d'ora di prestare il loro reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, ovvero rinunciando reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio”. All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e coniugi per CP_1 Controparte_2 matrimonio celebrato in Qualiano (NA) in data 21/12/1995, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
QUALIANO (NA) (atto n. 75, parte II, Serie A, anno 1995);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti