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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2147/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del giudice unico, dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile sub n. 2147/2023 R.G. vertente tra
- Dott.ssa rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Silvestrini Parte_1
del foro di Massa Carrara, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
nei confronti di attrice;
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marco Mayr, Simone Padovan e Mirko Guarienti del Foro di
Bolzano, elettivamente domiciliata presso il loro studio;
convenuta;
In punto: risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI del Procuratore della parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa anche in via istruttoria e incidentale:
1) Respingere in toto tutte le domande ed eccezioni, formulate dalla convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi e le ragioni esposte in atti.
2) Dichiarare che in data 31/10/2014 il Comm. in proprio e in qualità di Presidente Persona_1
del Consiglio di
Amministrazione della società nel presentare innanzi alla Procura della Controparte_1
Repubblica di Bolzano una denuncia querela nei confronti di ha agito nella Parte_1
consapevolezza e con volizione di accusare un soggetto innocente presentando una denuncia infondata.
pagina 1 di 13 3) Conseguentemente e per l'effetto condannare la società a risarcire alla Controparte_1
dott.ssa i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima subiti e subendi in Parte_1 dipendenza e per effetto dei fatti per cui è processo, nella misura di € 33.611.257,00 od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa. Il tutto con gli interessi dalla data del fatto fino all'effettivo versamento.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, rimborso IVA e CPA di cui l'esponente Procuratore si dichiara antistatario”. dei Procuratori della parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così giudicare:
In via preliminare:
1. Per i motivi tutti esposti nel presente atto, dichiarare inammissibile per litispendenza la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante quantificato in Euro 26.730.957,00.
In via principale:
2. Rigettare e comunque respingere, in forza di quanto allegato, eccepito e richiesto, ogni domanda avversaria per intervenuta prescrizione
3. Rigettare e comunque respingere, in forza di quanto allegato, eccepito e richiesto, ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto.
4. In ragione della palese temerarietà delle domande avanzate dalla controparte anche in questa sede cautelare, condannare la dott.ssa ex art. 96, I comma, c.p.c., ovvero in base al Parte_1
disposto del III comma della norma anzidetta, al risarcimento per una somma da determinarsi in via equitativa.
In ogni caso:
5. Con vittoria di spese e compensi di lite, accessori inclusi, anche in relazione alla fase cautelare in corso di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 26.06.2023, la dott.ssa ha introdotto il presente giudizio Parte_1
nei confronti di chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, Controparte_1
patrimoniali e non, per un importo di € 33.611.257,00, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione asseritamente subiti in conseguenza di un lungo iter giudiziario descritto nell'atto di citazione, originato dalla querela sporta il 30.10.2014 dal Comm. all'epoca presidente del Consiglio di Persona_1
Amministrazione di Controparte_1
pagina 2 di 13 L'attrice ha esposto che in tale querela, l'odierna convenuta aveva richiesto alla Procura della
Repubblica di Bolzano di procedere nei suoi confronti e del signor (all'epoca Controparte_2
Cont amministratore delegato di ) per il reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto l'attrice, tra il 2008 e il Cont 2013, avrebbe incassato, in concorso con e in violazione degli accordi contrattuali con , i CP_2
corrispettivi per prestazioni mediche effettuate, somme che, secondo quanto previsto, avrebbero dovuto essere versate nelle casse della società.
La difesa dell'attrice ha altresì evidenziato gli sviluppi del procedimento penale, con particolare riferimento alla sentenza n. 74/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Trento, che, in qualità di giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha annullato la sentenza n. 130/2020 della Corte
d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, confermando l'assoluzione della dott.ssa disposta dal Tribunale di Bolzano con sentenza n. 313/2019. Secondo l'attrice, tale Parte_1
assoluzione dimostrerebbe l'infondatezza e la natura pretestuosa della querela sporta nei suoi confronti, legittimandola così a richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio e nella pendenza dei termini ex art. 166
c.p.c., l'attrice ha depositato ricorso cautelare in corso di causa, domandando la concessione di sequestro conservativo nei confronti dell fino a concorrenza dell'importo di Controparte_1
€ 33.611.257,00 richiesto in sede di merito.
Il procedimento è stato iscritto al n. 2147-1/2023 RG e si è concluso con il rigetto integrale della domanda cautelare. si è poi costituita ritualmente nel procedimento, contestando le richieste Controparte_1
dell'attrice e chiedendo il rigetto integrale della domanda, ritenendo le pretese infondate sia in fatto che in diritto.
A seguito della riserva assunta nella prima udienza, il Giudice ha rinviato il processo all'udienza del
16.01.2025, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 189
c.p.c.
In occasione dell'udienza menzionata la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Secondo le prospettazioni attoree, dal punto di vista soggettivo il avrebbe “agito Parte_2
nella consapevolezza e con volizione di accusare un soggetto innocente e che tale consapevole, reiterata, anche sotto forma di dolo eventuale e comunque palese infondatezza delle illegittime affermazioni dello stesso, in proprio nonché della soc. da egli Controparte_1
rappresentata, e comunque la sua gravissima, manifesta imprudente e negligente condotta esclusiva colposa” avrebbero “prodotto un ingiusto procedimento penale a carico della dott.ssa Parte_1
.
[...]
pagina 3 di 13 Il denunciante risponderebbe dei danni patrimoniali e all'integrità morale patiti dal denunciato “non solo se ha agito con dolo, ossia se è incorso nel reato di calunnia, ma anche quando una più attenta
(diligente) verifica dei fatti oggetto di denuncia avrebbe consentito di apprezzarne l'irrilevanza giuridica, evitando l'avvio di un procedimento penale infine sfociato in una sentenza di assoluzione”.
In altri termini, si configurerebbe “un'ipotesi di responsabilità civile pur in assenza di tutti gli elementi necessari per integrare la calunnia: responsabilità collegata alla colposa presentazione di una denuncia infondata6, con richiamo, più o meno esplicito, del principio di autonomia fra illecito penale ed illecito civile, che consente di ritenere un fatto “contra jus” e produttivo di danni anche se esso non assume rilevanza sul piano penalistico ed è connotato da un elemento soggettivo che lo rende penalmente irrilevante”.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa attorea, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che in ipotesi di presentazione di una denuncia, anche qualora questa sia in seguito risultata infondata, è da ritenersi esclusa la responsabilità del soggetto denunciante ove non sussistano gli elementi costitutivi del delitto di calunnia (cfr. Cass., Civ., n. 299/2022,“La presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi”;
In particolare, colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate” (Cfr. Cass., Civ., n. 11271/2020).
3. Nel caso che ci occupa, va accertato se il Comm. in proprio, nonché nella sua veste di Per_1
Presidente del Consiglio di amministrazione della società odierna convenuta abbia agito nella consapevolezza dell'innocenza dell'attrice.
Tale verifica appare dirimente in quanto nel delitto di calunnia il dolo non è integrato dalla mera coscienza e volontà della denuncia ma richiede, da parte del soggetto agente, l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non ravvisabile nel caso di dubbio o di errore ragionevole. Di conseguenza, escluso l'elemento soggettivo, il fatto non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale, atteso che il nocumento di tale interesse, attinente al pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è correlato dalla norma non già a qualsiasi denuncia pagina 4 di 13 che risulti in prosieguo infondata, ma ad una incolpazione orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.
L'intenzionalità dell'incolpazione e la sicura conoscenza dell'incolpato sono due dati che devono essere concettualmente tenuti distinti e che debbono entrambi ricorrere ai fini del reato, il quale è integrato solo nel caso in cui vi sia l'esatta corrispondenza tra momento rappresentativo e momento volitivo. Pertanto, l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo.
3.1. A tal fine, appare opportuno riscostruire il complesso iter giudiziario che ha coinvolto l'odierna attrice a seguito della denuncia.
La dott.ssa risultava imputata in concorso con il sig. nel procedimento Parte_1 Controparte_2
penale n. 1651/2016 Dib. del Tribunale di Bolzano per i seguenti reati:
“ , Parte_1 CP_2
1) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 nn. 7 e 11 e 640 c.p. per essersi, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, , nella sua qualità di Controparte_2
amministratore delegato della società e , quale medico Controparte_1 Parte_1
del dipartimento di medicina estetica dello , con artifici e raggiri, inducendo in errore la CP_1
stessa società e i soci della stessa, procurati un ingiusto profitto per almeno Controparte_1
euro 1.307.391,40
- in particolare, in violazione degli accordi contrattuali, una parte consistente dei corrispettivi dei trattamenti di medicina estetica eseguiti nello dalla in favore dei CP_1 Parte_1
clienti dello venivano dalla stessa direttamente incassati in contanti o con carte elettroniche su CP_1
apparecchi POS collegati a suoi conti correnti privati,
- ed, al fine di occultare gli incassi alla contabilità della società e quindi Controparte_1
trattenere l'intero provento, i trattamenti resi venivano fatti non inserire correttamente o cancellare dall'archivio informatico, con disposizioni impartite da al personale addetto Parte_1
all oppure, sulla base di disposizioni preventivamente impartite da CP_1 [...]
, fatti falsamente registrare con codice riservato alle prestazioni che non comportavano CP_2
addebiti sui conti dei clienti,-in tal modo privavano la società della parte Controparte_1
di corrispettivo di sua spettanza, per un importo di almeno euro 1.307.391,40, con le circostanze aggravanti di aver cagionanto alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di avere commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazione di opera;
In Merano, da gennaio 2010 ad aprile 2014”
CP_2
pagina 5 di 13 2) del delitto di cui agli artt. 61 nn. 7 e 11, 81 cpv. e 640 C.P. per avere, nella qualità di amministratore delegato della società Hotel Palace Gestione S.r.I., con artifici e raggiri, inducendo in errore la stessa società ed i soci, procurato a sé un ingiusto profitto, in Controparte_1
particolare con artifici e raggiri consistiti nell'impartire disposizioni a personale addetto alla cassa della società di sottrarre una somma a cadenza mensile di euro 10.000,00 Controparte_1
dall'incasso della società, facendo ricorso ad artifizi contabili consistenti nel far risultare come prestazioni rese a titolo gratuito o offerte da quelle che, di contro, venivano CP_1
effettivamente pagate dai clienti in contanti, facendosi consegnare l'importo sottratto in contanti, a danno della società che veniva in tal modo privata della parte di incasso Controparte_1
quantificabile in euro 330.000,00, pari a 10.000,00 euro al mese per 33 mensilità, con le circostanze aggravanti di avere cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità ed avere commesso il fatto con abuso di prestazione di opera;
In Merano, da marzo 2010 a novembre 2012”.
3.2. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza emessa in data 01.03.2019 n. 313/2019:
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di e in Parte_1 Controparte_2
ordine al reato di cui al capo 1) (truffa aggravata e continuata che il Tribunale affermava incidentalmente potere al più integrare gli estremi dell'appropriazione indebita aggravata e continuata), limitatamente alle condotte verificatesi fino al 18.03.2011, perché i reati erano estinti per prescrizione;
- ha assolto e dal predetto reato, quanto alle condotte successive fino all'aprile 2014, Parte_1 CP_2
perché il fatto non sussiste;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato di cui al capo 2) (una CP_2
ulteriore truffa aggravata e continuata, riqualificata come appropriazione indebita aggravata e continuata), limitatamente alle condotte verificatesi fino al 21.04.2011, perché i reati erano estinti per prescrizione;
- ha dichiarato colpevole del predetto reato, come riqualificato, quanto alle condotte successive CP_2
fino al novembre 2012, perché il fatto non sussiste, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie anche in favore della parte civile.
Nei confronti di detta sentenza hanno proposto appello il sig. , la parte civile e il Pubblico CP_2
Ministero.
3.3. La Corte di appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, con sentenza del 23.07.2020 n. 130/2020 in parziale riforma della decisione di primo grado:
- ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati contestati commessi fino al 02.07.2012;
pagina 6 di 13 - ha dichiarato gli imputati colpevoli di concorso nel reato di cui al capo 1), come originariamente contestato, limitatamente alle condotte verificatesi nel periodo dal 3.07.2012 al 30.06.2013, condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie, nonché entrambi in solido agli effetti civili;
- ha confermato la condanna di in ordine al reato di cui al capo 2), come riqualificato dal CP_2
Tribunale.
3.4. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8327/2021 del 24/11/2021, decidendo sui ricorsi presentati disgiuntamente da entrambi gli imputati:
- ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano nei confronti di limitatamente al reato di cui al capo 2) perché il reato era estinto per CP_2
prescrizione con conferma delle statuizioni civili;
- ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano nei confronti di e limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio alla Corte d'appello (penale) di Parte_1 CP_2
Trento per nuovo giudizio.
Da un lato, la Suprema Corte ha rilevato che l'intervenuta riforma in appello del verdetto assolutorio pronunciato dal Tribunale in ordine al reato di cui al capo 1) ascritto agli imputati in concorso fondava su una mutata (ma soltanto parziale e per tale ragione illegittima) valutazione delle prove acquisite, derivandone, in difetto della necessaria motivazione rafforzata, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. Dall'altro, ha dato atto che il termine prescrizionale (pur computati 201 giorni di sospensione) era interamente decorso.
Tuttavia, malgrado la sussistenza della causa estintiva, la presenza della parte civile e la sottesa istanza risarcitoria comportavano che, in presenza di vizi della motivazione della sentenza impugnata, il proscioglimento nel merito dovesse ritenersi prevalente rispetto alla immediata declaratoria della causa di non punibilità con i limiti di cui all'art. 129 c.p.p.
3.5. La Corte di appello di Trento, investita del giudizio di rinvio nei limiti del disposto annullamento, con sentenza n. 74/2023 dell'08/03/2023 ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Bolzano, condannando altresì la parte civile al pagamento delle spese dei gradi di appello, cassazione e rinvio.
La Corte ha premesso un inquadramento degli accordi contrattuali tra la dott.ssa e l' Parte_1 CP_1
. La prima aveva sottoscritto con la struttura contratti in base ai quali la stessa aveva assunto la
[...]
funzione di direttrice sanitaria del dipartimento di medicina estetica e sottoponeva i clienti a cure medico-estetiche da somministrarsi all'interno del reparto dedicato. Il contratto prevedeva che la società avrebbe incassato dai pazienti il prezzo per le cure prestate, per le materie prime e per i prodotti pagina 7 di 13 utilizzati e che il corrispettivo del medico sarebbe stato pari, al netto del costo dei prodotti, a una percentuale di quanto pagato dai clienti. I giudici di appello hanno rappresentato poi che, dal novembre
2010 (e fino al luglio 2012), tale accordo aveva subito una modifica, nel senso che a da quel Parte_1
momento era consentito incassare direttamente i pagamenti riferibili a trattamenti di biorivitalizzazione, essendo stata posta la questione della non titolarità, da parte della struttura, dell'autorizzazione sanitaria necessaria, trattandosi di attività legate al prelievo di sangue. Secondo quanto argomentato dalla Corte,
a tale modifica andava riconosciuta valenza novativa, dal momento che il medico da quel momento aveva agito in nome proprio e nel proprio interesse, e non più per conto della società. Ne è derivato che da tale data i contratti di prestazione d'opera erano intercorsi tra gli utenti e il medico, non essendo riferibili alla struttura alberghiera, né potendo considerare la professionista quale semplice mandataria all'incasso. Le condotte illecite avevano avuto quale scopo non quello di appropriarsi delle somme ricevute in esecuzione del contratto, bensì l'ottenimento dell'indebito vantaggio di non renderle palesi alla struttura. Donde l'esclusione della rilevanza delle condotte decettive (manipolazione e alterazione dei programmi gestionali) ai fini della integrazione del reato di truffa, collocandosi le medesime in un momento in cui il singolo rapporto contrattuale aveva ormai esaurito i suoi effetti. Né tantomeno poteva ritenersi configurabile il reato di appropriazione indebita, non potendo affermarsi che il medico, non riversando alla società le somme incassate, avesse posto in essere un atto di interversione del possesso, potendo semmai tale condotta inquadrarsi in un illecito di natura civilistica. Sotto diverso profilo, la Corte ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova che avesse incassato Parte_1
direttamente anche importi relativi a prestazioni diverse dal trattamento di biorivitalizzazione, di tal che non era possibile diversificare e distinguere tali introiti rispetto a quelli per i quali era intervenuta la modifica del regolamento contrattuale nel novembre 2010.
3.6. Il difensore della parte civile ha proposto ricorso per Cassazione avverso detta pronuncia, chiedendone l'annullamento e censurando:
- la violazione di legge per avere ritenuto che la condotta contestata al capo 1) non debba essere sussunta nel novero della truffa contrattuale in fase esecutiva. La Corte territoriale, attribuendo efficacia novativa all'accordo del novembre 2010, ha ritenuto che le condotte decettive non integrassero la fattispecie di truffa. Viceversa, e comunque a prescindere dalla portata novativa o meno del citato accordo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'arco temporale in cui possono proiettarsi le condotte truffaldine si presta a comprendere gli sviluppi dell'accordo negoziale fino all'esaurimento dei suoi effetti, ovvero l'intero periodo di efficacia del medesimo. Del resto, la deroga al sistema di incasso aveva fatto sorgere fra le parti un rapporto di reciproci debiti e crediti per i quali operava la compensazione legale (avendo ad oggetto somme di denaro ed essendo egualmente liquidi ed esigibili).
pagina 8 di 13 Attraverso l'occultamento delle somme direttamente incassate, la professionista impediva di conseguenza anche l'operare della compensazione, ottenendo così, in concorso con l'amministratore delegato, prestazioni altrimenti non dovute. Sotto diverso profilo, deve ritenersi che anche il silenzio, tenuto maliziosamente su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni, integri l'elemento del raggiro, così come, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, il proposito fraudolento non deve essere necessariamente antecedente o coevo alla stipulazione del contratto;
- il vizio di motivazione allorché da un lato si indica quale scopo delle illecite condotte concorrenti degli imputati l'ottenimento dell'indebito vantaggio di non rendere palesi alla struttura le somme incassate da in esecuzione del contratto, escludendo dall'altro che ciò fosse preordinato Parte_1
all'appropriazione delle medesime, quando invece il vantaggio (indebito) consisteva nell'avere trattenuto la quota parte degli incassi di pertinenza della società;
- il vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza e validità giuridica dell'accordo, cui viene attribuita anche efficacia novativa circa le modalità di incasso delle prestazioni, sulla base della dichiarazione scritta datata 8/07/2014. A prescindere dalla efficacia della dichiarazione essa è comunque circoscritta al periodo dicembre 2010-luglio 2012, né varrebbe a scriminare l'occultamento di incassi per prestazioni diverse dai trattamenti di biorivitalizzazione. Quanto all'efficacia novativa, la motivazione sarebbe carente, giacché l'art. 6 del contratto dimostra che esso è invece univocamente diretto a delegare effettuazione, fatturazione e incasso delle prestazioni alla;
Parte_1
- il vizio di motivazione con riguardo alla circostanza che la condotta contestata avrebbe avuto ad oggetto unicamente i trattamenti di biorivitalizzazione, quando invece sarebbe emerso dalle risultanze processuali che vi fossero altre tipologie di prestazione sottratte fraudolentemente alla fatturazione, come in parte ammesso dagli stessi imputati.
3.7. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9154/2024 del 13/02/2024, ha accolto il ricorso, come di seguito argomentando:
“1. Il ricorso della parte civile è fondato.
2. Il percorso argomentativo sviluppato dalla sentenza impugnata, che ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la configurabilità della fattispecie di truffa contrattuale, non appare coerente con l'indirizzo interpretativo espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Come osservato dalla Società ricorrente, la possibilità di configurare il delitto di truffa nella fase esecutiva del contratto è stata affermata da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato che l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il di lui
pagina 9 di 13 comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto
(Sez. 2, n. 4846 del 01/02/1974,Tartaglia, Rv. 127456). Successivamente, è stato rappresentato che nei contratti sottoposti a condizione, ovvero in quelli ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un'unica prestazione, è configurabile il reato di truffa nel caso in cui gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione (Sez. 2, n. 29853 del
23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268074). Ancor più recentemente si è affermato che l'arco temporale in cui possono proiettarsi le condotte truffaldine si presta senz'altro a comprendere gli sviluppi dell'accordo negoziale fino all'esaurimento dei suoi effetti, ovvero l'intero periodo di efficacia del medesimo. A tanto consegue che la truffa contrattuale può configurarsi finché il contratto sia in esecuzione, potendo la condotta illecita dispiegarsi per tutto il lasso temporale d'efficacia negoziale, di significativa durata soprattutto in relazione ai c.d. contratti di lungo termine, caratterizzati da una fisiologica sfasatura tra il momento di conclusione dell'accordo e l'esaurimento dei suoi effetti, quali i contratti ad esecuzione periodica o continuata, i contratti istantanei ad esecuzione differita e i contratti sottoposti a condizione. Alla dilatazione della fase esecutiva del contratto corrisponde lo spostamento del momento consumativo della truffa al compimento dell'ultimo atto dannoso, dando rilevanza a tutte le condotte fraudolente che lo precedono e allo stesso avvinte da nesso di derivazione causale (Sez. 2,
n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280563). Per_2
3. Sotto diverso profilo, deve altresì rilevarsi che, in tema di truffa contrattuale, il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzia, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa (Sez. 2, n. 46209 del
03/10/2023, , Rv. 285442; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463). Va peraltro Per_3
condiviso il rilievo della ricorrente secondo cui nel caso di specie, è anche rilevabile una condotta commissiva sostanziatasi nella manomissione di programmi gestionali e di dati contabili al fine di occultare l'insorgenza del diritto della società alla percentuale di spettanza, precludendo nel contempo
l'esercizio delle ragioni a tutela dei propri diritti. Si osserva inoltre che il mutamento della regolamentazione negoziale secondo cui era la stessa a fatturare e incassare i corrispettivi Parte_1
dai clienti non comporta necessariamente la irrilevanza delle condotte illecite ai fini della consumazione della fattispecie di truffa, dal momento che le condotte decettive realizzate al fine di dissimulare gli incassi conseguiti si sono concretizzate in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa e possono porsi in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e
pagina 10 di 13 dell'ingiusto profitto. In tal senso sono condivisibili i rilievi della parte ricorrente a proposito della incidenza di tali condotte sulla operatività della compensazione tra i rispettivi debiti e crediti. In conclusione, l'apprezzamento in fatto e in diritto del materiale probatorio acquisito risulta affetto da un serio deficit valutativo, che ne vulnera il necessario rigore logico.
3. Risultano pertanto fondate le censure della parte civile, attesa l'erroneità e l'insufficienza dei parametri di giudizio adottati, non dotati di adeguata capacità ricostruttiva ed esplicativa dei fatti contestati agli imputati. Ne deriva
l'annullamento della sentenza impugnata che, trattandosi di caducazione in accoglimento esclusivo del ricorso della parte civile per i soli effetti della responsabilità civile, comporta, ai sensi degli artt. 576 e
622 cod. proc. pen., il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (sezione civile della Corte di appello di Trento), cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. La statuizione che precede assorbe le ulteriori doglianze della medesima parte civile…”
4. Alla luce di quanto esposto può dirsi che nel caso in esame, la parte attrice non ha fornito la prova della sussistenza di una condotta integrante -sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo- il delitto di calunnia.
Nello specifico, non sussiste la prova della dolosa attribuzione della commissione di un reato in capo a un soggetto della cui innocenza il denunciante sia stato conscio, essendo in ogni caso irrilevante, come sopra già osservato, la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza, ipotesi che deve comunque escludersi nel caso in esame.
Al contrario, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa della convenuta, nonché in forza del contenuto delle sentenze penali rese nei confronti della Dott.ssa emerge la distrazione delle Parte_1
somme di denaro posta in essere quest'ultima in danno della convenuta, condotta che corrisponde al fatto storico che ha fondato la denuncia per cui è causa.
Per mera completezza si rileva come il complessissimo iter giudiziario che ha visto coinvolta l'odierna attrice, non ancora del tutto terminato, e la relativa incertezza giuridica ingeneratasi, costituisce un chiaro indice dell'assenza di dolo in capo al Comm. al momento della presentazione della Per_1
denuncia.
5. Fermo quanto sopra esposto in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo, il nesso di causalità tra la condotta (la presentazione della denuncia – querela asseritamente infondata) ed il danno
(ossia il successivo sviluppo dell'iter processuale penale e le relative conseguenze in termini di pregiudizio patrimoniale e non) è in ogni caso eliso dalla circostanza per cui la fattispecie delittuosa indicata nella denuncia per la quale la è stata poi tratta a giudizio consiste nella cd. truffa Parte_1
aggravata dal danno economico di rilevante entità, dunque di reato perseguibile d'ufficio.
pagina 11 di 13 A tale riguardo, vale sottolineare come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, non possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), salvo che contengano tutti gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, (ipotesi da escludersi nel caso in esame per le ragioni già ampiamente esposte) poiché, al di fuori di tale ipotesi,
l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante- querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (così, ex plurimis, Cass., Civ., Ordinanza n. 30988/2018; Cass., Civ. n.
22311/2023).
L'iniziativa pubblicistica volta alla repressione del reato finisce quindi per interrompere il nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato o dal querelato, per essere stato sottoposto a procedimento penale benché innocente, legame che può continuare a sussistere solo in caso di dolo dell'autore di una denuncia o di una querela infondate.
6. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate, aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
Le domande attoree sono dunque infondate e vanno rigettate.
7.La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
L'attrice dovrà rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio che vengono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per i procedimenti di cognizione avanti al Tribunale, con valore superiore ad € 32.000.000,00, ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
L'attrice dovrà altresì rifondere alla parte convenuta le spese del subprocedimento cautelare per sequestro conservativo introdotto in corso di causa, che vengono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per i procedimenti cautelari avanti al Tribunale, con valore superiore ad € 32.000.000,00, ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
pagina 12 di 13 1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice Dott.ssa a rifondere alla convenuta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio di merito, nonché del subprocedimento cautelare iscritto al n. RG
2147-1/2023, che liquida come segue:
- per il presente giudizio di merito: € 108.394,00, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;
- per il subprocedimento cautelare iscritto al n. RG 2147-1/2023: € 56.798,00, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, in data 28/03/2025.
Il Giudice
Morris Recla
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del giudice unico, dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile sub n. 2147/2023 R.G. vertente tra
- Dott.ssa rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Silvestrini Parte_1
del foro di Massa Carrara, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
nei confronti di attrice;
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marco Mayr, Simone Padovan e Mirko Guarienti del Foro di
Bolzano, elettivamente domiciliata presso il loro studio;
convenuta;
In punto: risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI del Procuratore della parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa anche in via istruttoria e incidentale:
1) Respingere in toto tutte le domande ed eccezioni, formulate dalla convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi e le ragioni esposte in atti.
2) Dichiarare che in data 31/10/2014 il Comm. in proprio e in qualità di Presidente Persona_1
del Consiglio di
Amministrazione della società nel presentare innanzi alla Procura della Controparte_1
Repubblica di Bolzano una denuncia querela nei confronti di ha agito nella Parte_1
consapevolezza e con volizione di accusare un soggetto innocente presentando una denuncia infondata.
pagina 1 di 13 3) Conseguentemente e per l'effetto condannare la società a risarcire alla Controparte_1
dott.ssa i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima subiti e subendi in Parte_1 dipendenza e per effetto dei fatti per cui è processo, nella misura di € 33.611.257,00 od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa. Il tutto con gli interessi dalla data del fatto fino all'effettivo versamento.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, rimborso IVA e CPA di cui l'esponente Procuratore si dichiara antistatario”. dei Procuratori della parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così giudicare:
In via preliminare:
1. Per i motivi tutti esposti nel presente atto, dichiarare inammissibile per litispendenza la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante quantificato in Euro 26.730.957,00.
In via principale:
2. Rigettare e comunque respingere, in forza di quanto allegato, eccepito e richiesto, ogni domanda avversaria per intervenuta prescrizione
3. Rigettare e comunque respingere, in forza di quanto allegato, eccepito e richiesto, ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto.
4. In ragione della palese temerarietà delle domande avanzate dalla controparte anche in questa sede cautelare, condannare la dott.ssa ex art. 96, I comma, c.p.c., ovvero in base al Parte_1
disposto del III comma della norma anzidetta, al risarcimento per una somma da determinarsi in via equitativa.
In ogni caso:
5. Con vittoria di spese e compensi di lite, accessori inclusi, anche in relazione alla fase cautelare in corso di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 26.06.2023, la dott.ssa ha introdotto il presente giudizio Parte_1
nei confronti di chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, Controparte_1
patrimoniali e non, per un importo di € 33.611.257,00, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione asseritamente subiti in conseguenza di un lungo iter giudiziario descritto nell'atto di citazione, originato dalla querela sporta il 30.10.2014 dal Comm. all'epoca presidente del Consiglio di Persona_1
Amministrazione di Controparte_1
pagina 2 di 13 L'attrice ha esposto che in tale querela, l'odierna convenuta aveva richiesto alla Procura della
Repubblica di Bolzano di procedere nei suoi confronti e del signor (all'epoca Controparte_2
Cont amministratore delegato di ) per il reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto l'attrice, tra il 2008 e il Cont 2013, avrebbe incassato, in concorso con e in violazione degli accordi contrattuali con , i CP_2
corrispettivi per prestazioni mediche effettuate, somme che, secondo quanto previsto, avrebbero dovuto essere versate nelle casse della società.
La difesa dell'attrice ha altresì evidenziato gli sviluppi del procedimento penale, con particolare riferimento alla sentenza n. 74/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Trento, che, in qualità di giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha annullato la sentenza n. 130/2020 della Corte
d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, confermando l'assoluzione della dott.ssa disposta dal Tribunale di Bolzano con sentenza n. 313/2019. Secondo l'attrice, tale Parte_1
assoluzione dimostrerebbe l'infondatezza e la natura pretestuosa della querela sporta nei suoi confronti, legittimandola così a richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio e nella pendenza dei termini ex art. 166
c.p.c., l'attrice ha depositato ricorso cautelare in corso di causa, domandando la concessione di sequestro conservativo nei confronti dell fino a concorrenza dell'importo di Controparte_1
€ 33.611.257,00 richiesto in sede di merito.
Il procedimento è stato iscritto al n. 2147-1/2023 RG e si è concluso con il rigetto integrale della domanda cautelare. si è poi costituita ritualmente nel procedimento, contestando le richieste Controparte_1
dell'attrice e chiedendo il rigetto integrale della domanda, ritenendo le pretese infondate sia in fatto che in diritto.
A seguito della riserva assunta nella prima udienza, il Giudice ha rinviato il processo all'udienza del
16.01.2025, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 189
c.p.c.
In occasione dell'udienza menzionata la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Secondo le prospettazioni attoree, dal punto di vista soggettivo il avrebbe “agito Parte_2
nella consapevolezza e con volizione di accusare un soggetto innocente e che tale consapevole, reiterata, anche sotto forma di dolo eventuale e comunque palese infondatezza delle illegittime affermazioni dello stesso, in proprio nonché della soc. da egli Controparte_1
rappresentata, e comunque la sua gravissima, manifesta imprudente e negligente condotta esclusiva colposa” avrebbero “prodotto un ingiusto procedimento penale a carico della dott.ssa Parte_1
.
[...]
pagina 3 di 13 Il denunciante risponderebbe dei danni patrimoniali e all'integrità morale patiti dal denunciato “non solo se ha agito con dolo, ossia se è incorso nel reato di calunnia, ma anche quando una più attenta
(diligente) verifica dei fatti oggetto di denuncia avrebbe consentito di apprezzarne l'irrilevanza giuridica, evitando l'avvio di un procedimento penale infine sfociato in una sentenza di assoluzione”.
In altri termini, si configurerebbe “un'ipotesi di responsabilità civile pur in assenza di tutti gli elementi necessari per integrare la calunnia: responsabilità collegata alla colposa presentazione di una denuncia infondata6, con richiamo, più o meno esplicito, del principio di autonomia fra illecito penale ed illecito civile, che consente di ritenere un fatto “contra jus” e produttivo di danni anche se esso non assume rilevanza sul piano penalistico ed è connotato da un elemento soggettivo che lo rende penalmente irrilevante”.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa attorea, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che in ipotesi di presentazione di una denuncia, anche qualora questa sia in seguito risultata infondata, è da ritenersi esclusa la responsabilità del soggetto denunciante ove non sussistano gli elementi costitutivi del delitto di calunnia (cfr. Cass., Civ., n. 299/2022,“La presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi”;
In particolare, colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate” (Cfr. Cass., Civ., n. 11271/2020).
3. Nel caso che ci occupa, va accertato se il Comm. in proprio, nonché nella sua veste di Per_1
Presidente del Consiglio di amministrazione della società odierna convenuta abbia agito nella consapevolezza dell'innocenza dell'attrice.
Tale verifica appare dirimente in quanto nel delitto di calunnia il dolo non è integrato dalla mera coscienza e volontà della denuncia ma richiede, da parte del soggetto agente, l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non ravvisabile nel caso di dubbio o di errore ragionevole. Di conseguenza, escluso l'elemento soggettivo, il fatto non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale, atteso che il nocumento di tale interesse, attinente al pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è correlato dalla norma non già a qualsiasi denuncia pagina 4 di 13 che risulti in prosieguo infondata, ma ad una incolpazione orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.
L'intenzionalità dell'incolpazione e la sicura conoscenza dell'incolpato sono due dati che devono essere concettualmente tenuti distinti e che debbono entrambi ricorrere ai fini del reato, il quale è integrato solo nel caso in cui vi sia l'esatta corrispondenza tra momento rappresentativo e momento volitivo. Pertanto, l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo.
3.1. A tal fine, appare opportuno riscostruire il complesso iter giudiziario che ha coinvolto l'odierna attrice a seguito della denuncia.
La dott.ssa risultava imputata in concorso con il sig. nel procedimento Parte_1 Controparte_2
penale n. 1651/2016 Dib. del Tribunale di Bolzano per i seguenti reati:
“ , Parte_1 CP_2
1) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 nn. 7 e 11 e 640 c.p. per essersi, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, , nella sua qualità di Controparte_2
amministratore delegato della società e , quale medico Controparte_1 Parte_1
del dipartimento di medicina estetica dello , con artifici e raggiri, inducendo in errore la CP_1
stessa società e i soci della stessa, procurati un ingiusto profitto per almeno Controparte_1
euro 1.307.391,40
- in particolare, in violazione degli accordi contrattuali, una parte consistente dei corrispettivi dei trattamenti di medicina estetica eseguiti nello dalla in favore dei CP_1 Parte_1
clienti dello venivano dalla stessa direttamente incassati in contanti o con carte elettroniche su CP_1
apparecchi POS collegati a suoi conti correnti privati,
- ed, al fine di occultare gli incassi alla contabilità della società e quindi Controparte_1
trattenere l'intero provento, i trattamenti resi venivano fatti non inserire correttamente o cancellare dall'archivio informatico, con disposizioni impartite da al personale addetto Parte_1
all oppure, sulla base di disposizioni preventivamente impartite da CP_1 [...]
, fatti falsamente registrare con codice riservato alle prestazioni che non comportavano CP_2
addebiti sui conti dei clienti,-in tal modo privavano la società della parte Controparte_1
di corrispettivo di sua spettanza, per un importo di almeno euro 1.307.391,40, con le circostanze aggravanti di aver cagionanto alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di avere commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazione di opera;
In Merano, da gennaio 2010 ad aprile 2014”
CP_2
pagina 5 di 13 2) del delitto di cui agli artt. 61 nn. 7 e 11, 81 cpv. e 640 C.P. per avere, nella qualità di amministratore delegato della società Hotel Palace Gestione S.r.I., con artifici e raggiri, inducendo in errore la stessa società ed i soci, procurato a sé un ingiusto profitto, in Controparte_1
particolare con artifici e raggiri consistiti nell'impartire disposizioni a personale addetto alla cassa della società di sottrarre una somma a cadenza mensile di euro 10.000,00 Controparte_1
dall'incasso della società, facendo ricorso ad artifizi contabili consistenti nel far risultare come prestazioni rese a titolo gratuito o offerte da quelle che, di contro, venivano CP_1
effettivamente pagate dai clienti in contanti, facendosi consegnare l'importo sottratto in contanti, a danno della società che veniva in tal modo privata della parte di incasso Controparte_1
quantificabile in euro 330.000,00, pari a 10.000,00 euro al mese per 33 mensilità, con le circostanze aggravanti di avere cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità ed avere commesso il fatto con abuso di prestazione di opera;
In Merano, da marzo 2010 a novembre 2012”.
3.2. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza emessa in data 01.03.2019 n. 313/2019:
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di e in Parte_1 Controparte_2
ordine al reato di cui al capo 1) (truffa aggravata e continuata che il Tribunale affermava incidentalmente potere al più integrare gli estremi dell'appropriazione indebita aggravata e continuata), limitatamente alle condotte verificatesi fino al 18.03.2011, perché i reati erano estinti per prescrizione;
- ha assolto e dal predetto reato, quanto alle condotte successive fino all'aprile 2014, Parte_1 CP_2
perché il fatto non sussiste;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato di cui al capo 2) (una CP_2
ulteriore truffa aggravata e continuata, riqualificata come appropriazione indebita aggravata e continuata), limitatamente alle condotte verificatesi fino al 21.04.2011, perché i reati erano estinti per prescrizione;
- ha dichiarato colpevole del predetto reato, come riqualificato, quanto alle condotte successive CP_2
fino al novembre 2012, perché il fatto non sussiste, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie anche in favore della parte civile.
Nei confronti di detta sentenza hanno proposto appello il sig. , la parte civile e il Pubblico CP_2
Ministero.
3.3. La Corte di appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, con sentenza del 23.07.2020 n. 130/2020 in parziale riforma della decisione di primo grado:
- ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati contestati commessi fino al 02.07.2012;
pagina 6 di 13 - ha dichiarato gli imputati colpevoli di concorso nel reato di cui al capo 1), come originariamente contestato, limitatamente alle condotte verificatesi nel periodo dal 3.07.2012 al 30.06.2013, condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie, nonché entrambi in solido agli effetti civili;
- ha confermato la condanna di in ordine al reato di cui al capo 2), come riqualificato dal CP_2
Tribunale.
3.4. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8327/2021 del 24/11/2021, decidendo sui ricorsi presentati disgiuntamente da entrambi gli imputati:
- ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano nei confronti di limitatamente al reato di cui al capo 2) perché il reato era estinto per CP_2
prescrizione con conferma delle statuizioni civili;
- ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano nei confronti di e limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio alla Corte d'appello (penale) di Parte_1 CP_2
Trento per nuovo giudizio.
Da un lato, la Suprema Corte ha rilevato che l'intervenuta riforma in appello del verdetto assolutorio pronunciato dal Tribunale in ordine al reato di cui al capo 1) ascritto agli imputati in concorso fondava su una mutata (ma soltanto parziale e per tale ragione illegittima) valutazione delle prove acquisite, derivandone, in difetto della necessaria motivazione rafforzata, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. Dall'altro, ha dato atto che il termine prescrizionale (pur computati 201 giorni di sospensione) era interamente decorso.
Tuttavia, malgrado la sussistenza della causa estintiva, la presenza della parte civile e la sottesa istanza risarcitoria comportavano che, in presenza di vizi della motivazione della sentenza impugnata, il proscioglimento nel merito dovesse ritenersi prevalente rispetto alla immediata declaratoria della causa di non punibilità con i limiti di cui all'art. 129 c.p.p.
3.5. La Corte di appello di Trento, investita del giudizio di rinvio nei limiti del disposto annullamento, con sentenza n. 74/2023 dell'08/03/2023 ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Bolzano, condannando altresì la parte civile al pagamento delle spese dei gradi di appello, cassazione e rinvio.
La Corte ha premesso un inquadramento degli accordi contrattuali tra la dott.ssa e l' Parte_1 CP_1
. La prima aveva sottoscritto con la struttura contratti in base ai quali la stessa aveva assunto la
[...]
funzione di direttrice sanitaria del dipartimento di medicina estetica e sottoponeva i clienti a cure medico-estetiche da somministrarsi all'interno del reparto dedicato. Il contratto prevedeva che la società avrebbe incassato dai pazienti il prezzo per le cure prestate, per le materie prime e per i prodotti pagina 7 di 13 utilizzati e che il corrispettivo del medico sarebbe stato pari, al netto del costo dei prodotti, a una percentuale di quanto pagato dai clienti. I giudici di appello hanno rappresentato poi che, dal novembre
2010 (e fino al luglio 2012), tale accordo aveva subito una modifica, nel senso che a da quel Parte_1
momento era consentito incassare direttamente i pagamenti riferibili a trattamenti di biorivitalizzazione, essendo stata posta la questione della non titolarità, da parte della struttura, dell'autorizzazione sanitaria necessaria, trattandosi di attività legate al prelievo di sangue. Secondo quanto argomentato dalla Corte,
a tale modifica andava riconosciuta valenza novativa, dal momento che il medico da quel momento aveva agito in nome proprio e nel proprio interesse, e non più per conto della società. Ne è derivato che da tale data i contratti di prestazione d'opera erano intercorsi tra gli utenti e il medico, non essendo riferibili alla struttura alberghiera, né potendo considerare la professionista quale semplice mandataria all'incasso. Le condotte illecite avevano avuto quale scopo non quello di appropriarsi delle somme ricevute in esecuzione del contratto, bensì l'ottenimento dell'indebito vantaggio di non renderle palesi alla struttura. Donde l'esclusione della rilevanza delle condotte decettive (manipolazione e alterazione dei programmi gestionali) ai fini della integrazione del reato di truffa, collocandosi le medesime in un momento in cui il singolo rapporto contrattuale aveva ormai esaurito i suoi effetti. Né tantomeno poteva ritenersi configurabile il reato di appropriazione indebita, non potendo affermarsi che il medico, non riversando alla società le somme incassate, avesse posto in essere un atto di interversione del possesso, potendo semmai tale condotta inquadrarsi in un illecito di natura civilistica. Sotto diverso profilo, la Corte ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova che avesse incassato Parte_1
direttamente anche importi relativi a prestazioni diverse dal trattamento di biorivitalizzazione, di tal che non era possibile diversificare e distinguere tali introiti rispetto a quelli per i quali era intervenuta la modifica del regolamento contrattuale nel novembre 2010.
3.6. Il difensore della parte civile ha proposto ricorso per Cassazione avverso detta pronuncia, chiedendone l'annullamento e censurando:
- la violazione di legge per avere ritenuto che la condotta contestata al capo 1) non debba essere sussunta nel novero della truffa contrattuale in fase esecutiva. La Corte territoriale, attribuendo efficacia novativa all'accordo del novembre 2010, ha ritenuto che le condotte decettive non integrassero la fattispecie di truffa. Viceversa, e comunque a prescindere dalla portata novativa o meno del citato accordo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'arco temporale in cui possono proiettarsi le condotte truffaldine si presta a comprendere gli sviluppi dell'accordo negoziale fino all'esaurimento dei suoi effetti, ovvero l'intero periodo di efficacia del medesimo. Del resto, la deroga al sistema di incasso aveva fatto sorgere fra le parti un rapporto di reciproci debiti e crediti per i quali operava la compensazione legale (avendo ad oggetto somme di denaro ed essendo egualmente liquidi ed esigibili).
pagina 8 di 13 Attraverso l'occultamento delle somme direttamente incassate, la professionista impediva di conseguenza anche l'operare della compensazione, ottenendo così, in concorso con l'amministratore delegato, prestazioni altrimenti non dovute. Sotto diverso profilo, deve ritenersi che anche il silenzio, tenuto maliziosamente su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni, integri l'elemento del raggiro, così come, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, il proposito fraudolento non deve essere necessariamente antecedente o coevo alla stipulazione del contratto;
- il vizio di motivazione allorché da un lato si indica quale scopo delle illecite condotte concorrenti degli imputati l'ottenimento dell'indebito vantaggio di non rendere palesi alla struttura le somme incassate da in esecuzione del contratto, escludendo dall'altro che ciò fosse preordinato Parte_1
all'appropriazione delle medesime, quando invece il vantaggio (indebito) consisteva nell'avere trattenuto la quota parte degli incassi di pertinenza della società;
- il vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza e validità giuridica dell'accordo, cui viene attribuita anche efficacia novativa circa le modalità di incasso delle prestazioni, sulla base della dichiarazione scritta datata 8/07/2014. A prescindere dalla efficacia della dichiarazione essa è comunque circoscritta al periodo dicembre 2010-luglio 2012, né varrebbe a scriminare l'occultamento di incassi per prestazioni diverse dai trattamenti di biorivitalizzazione. Quanto all'efficacia novativa, la motivazione sarebbe carente, giacché l'art. 6 del contratto dimostra che esso è invece univocamente diretto a delegare effettuazione, fatturazione e incasso delle prestazioni alla;
Parte_1
- il vizio di motivazione con riguardo alla circostanza che la condotta contestata avrebbe avuto ad oggetto unicamente i trattamenti di biorivitalizzazione, quando invece sarebbe emerso dalle risultanze processuali che vi fossero altre tipologie di prestazione sottratte fraudolentemente alla fatturazione, come in parte ammesso dagli stessi imputati.
3.7. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9154/2024 del 13/02/2024, ha accolto il ricorso, come di seguito argomentando:
“1. Il ricorso della parte civile è fondato.
2. Il percorso argomentativo sviluppato dalla sentenza impugnata, che ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la configurabilità della fattispecie di truffa contrattuale, non appare coerente con l'indirizzo interpretativo espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Come osservato dalla Società ricorrente, la possibilità di configurare il delitto di truffa nella fase esecutiva del contratto è stata affermata da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato che l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il di lui
pagina 9 di 13 comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto
(Sez. 2, n. 4846 del 01/02/1974,Tartaglia, Rv. 127456). Successivamente, è stato rappresentato che nei contratti sottoposti a condizione, ovvero in quelli ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un'unica prestazione, è configurabile il reato di truffa nel caso in cui gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione (Sez. 2, n. 29853 del
23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268074). Ancor più recentemente si è affermato che l'arco temporale in cui possono proiettarsi le condotte truffaldine si presta senz'altro a comprendere gli sviluppi dell'accordo negoziale fino all'esaurimento dei suoi effetti, ovvero l'intero periodo di efficacia del medesimo. A tanto consegue che la truffa contrattuale può configurarsi finché il contratto sia in esecuzione, potendo la condotta illecita dispiegarsi per tutto il lasso temporale d'efficacia negoziale, di significativa durata soprattutto in relazione ai c.d. contratti di lungo termine, caratterizzati da una fisiologica sfasatura tra il momento di conclusione dell'accordo e l'esaurimento dei suoi effetti, quali i contratti ad esecuzione periodica o continuata, i contratti istantanei ad esecuzione differita e i contratti sottoposti a condizione. Alla dilatazione della fase esecutiva del contratto corrisponde lo spostamento del momento consumativo della truffa al compimento dell'ultimo atto dannoso, dando rilevanza a tutte le condotte fraudolente che lo precedono e allo stesso avvinte da nesso di derivazione causale (Sez. 2,
n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280563). Per_2
3. Sotto diverso profilo, deve altresì rilevarsi che, in tema di truffa contrattuale, il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzia, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa (Sez. 2, n. 46209 del
03/10/2023, , Rv. 285442; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463). Va peraltro Per_3
condiviso il rilievo della ricorrente secondo cui nel caso di specie, è anche rilevabile una condotta commissiva sostanziatasi nella manomissione di programmi gestionali e di dati contabili al fine di occultare l'insorgenza del diritto della società alla percentuale di spettanza, precludendo nel contempo
l'esercizio delle ragioni a tutela dei propri diritti. Si osserva inoltre che il mutamento della regolamentazione negoziale secondo cui era la stessa a fatturare e incassare i corrispettivi Parte_1
dai clienti non comporta necessariamente la irrilevanza delle condotte illecite ai fini della consumazione della fattispecie di truffa, dal momento che le condotte decettive realizzate al fine di dissimulare gli incassi conseguiti si sono concretizzate in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa e possono porsi in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e
pagina 10 di 13 dell'ingiusto profitto. In tal senso sono condivisibili i rilievi della parte ricorrente a proposito della incidenza di tali condotte sulla operatività della compensazione tra i rispettivi debiti e crediti. In conclusione, l'apprezzamento in fatto e in diritto del materiale probatorio acquisito risulta affetto da un serio deficit valutativo, che ne vulnera il necessario rigore logico.
3. Risultano pertanto fondate le censure della parte civile, attesa l'erroneità e l'insufficienza dei parametri di giudizio adottati, non dotati di adeguata capacità ricostruttiva ed esplicativa dei fatti contestati agli imputati. Ne deriva
l'annullamento della sentenza impugnata che, trattandosi di caducazione in accoglimento esclusivo del ricorso della parte civile per i soli effetti della responsabilità civile, comporta, ai sensi degli artt. 576 e
622 cod. proc. pen., il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (sezione civile della Corte di appello di Trento), cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. La statuizione che precede assorbe le ulteriori doglianze della medesima parte civile…”
4. Alla luce di quanto esposto può dirsi che nel caso in esame, la parte attrice non ha fornito la prova della sussistenza di una condotta integrante -sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo- il delitto di calunnia.
Nello specifico, non sussiste la prova della dolosa attribuzione della commissione di un reato in capo a un soggetto della cui innocenza il denunciante sia stato conscio, essendo in ogni caso irrilevante, come sopra già osservato, la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza, ipotesi che deve comunque escludersi nel caso in esame.
Al contrario, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa della convenuta, nonché in forza del contenuto delle sentenze penali rese nei confronti della Dott.ssa emerge la distrazione delle Parte_1
somme di denaro posta in essere quest'ultima in danno della convenuta, condotta che corrisponde al fatto storico che ha fondato la denuncia per cui è causa.
Per mera completezza si rileva come il complessissimo iter giudiziario che ha visto coinvolta l'odierna attrice, non ancora del tutto terminato, e la relativa incertezza giuridica ingeneratasi, costituisce un chiaro indice dell'assenza di dolo in capo al Comm. al momento della presentazione della Per_1
denuncia.
5. Fermo quanto sopra esposto in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo, il nesso di causalità tra la condotta (la presentazione della denuncia – querela asseritamente infondata) ed il danno
(ossia il successivo sviluppo dell'iter processuale penale e le relative conseguenze in termini di pregiudizio patrimoniale e non) è in ogni caso eliso dalla circostanza per cui la fattispecie delittuosa indicata nella denuncia per la quale la è stata poi tratta a giudizio consiste nella cd. truffa Parte_1
aggravata dal danno economico di rilevante entità, dunque di reato perseguibile d'ufficio.
pagina 11 di 13 A tale riguardo, vale sottolineare come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, non possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), salvo che contengano tutti gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, (ipotesi da escludersi nel caso in esame per le ragioni già ampiamente esposte) poiché, al di fuori di tale ipotesi,
l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante- querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (così, ex plurimis, Cass., Civ., Ordinanza n. 30988/2018; Cass., Civ. n.
22311/2023).
L'iniziativa pubblicistica volta alla repressione del reato finisce quindi per interrompere il nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato o dal querelato, per essere stato sottoposto a procedimento penale benché innocente, legame che può continuare a sussistere solo in caso di dolo dell'autore di una denuncia o di una querela infondate.
6. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate, aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
Le domande attoree sono dunque infondate e vanno rigettate.
7.La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
L'attrice dovrà rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio che vengono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per i procedimenti di cognizione avanti al Tribunale, con valore superiore ad € 32.000.000,00, ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
L'attrice dovrà altresì rifondere alla parte convenuta le spese del subprocedimento cautelare per sequestro conservativo introdotto in corso di causa, che vengono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per i procedimenti cautelari avanti al Tribunale, con valore superiore ad € 32.000.000,00, ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
pagina 12 di 13 1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice Dott.ssa a rifondere alla convenuta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio di merito, nonché del subprocedimento cautelare iscritto al n. RG
2147-1/2023, che liquida come segue:
- per il presente giudizio di merito: € 108.394,00, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;
- per il subprocedimento cautelare iscritto al n. RG 2147-1/2023: € 56.798,00, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, in data 28/03/2025.
Il Giudice
Morris Recla
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