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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 1658/2024
R.G. promossa da:
, (C.F.: ), elettivamente Emai_1 Parte_1 C.F._1
domiciliata in Caulonia MARINA alla Via San Giuseppe Moscati n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio RUVA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec:
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Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in CP_1
Reggio Calabria, Via Possidonea n.22, con gli avv.ti Ilaria RAFFANTI e Dario ADORNATO che lo rappresentano e difendono in forza di procura generale per atti del notaio Per_1
in Roma, rep. 37875, pec: t;
[...] Email_3
Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento l. n. 18/80
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 13/06/2024,
[...]
ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto di invalidità civile al 100% Parte_2
Pag. 1 a 6 con necessità di accompagnamento ex l. n. 18/80, eccependo l'erroneità delle conclusioni formulate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto ed insistendo per il rinnovo delle operazioni peritali.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
contestato gli assunti di parte ricorrente e ha concluso per il rigetto del ricorso.
La domanda è infondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre precisare che ai sensi della legge n. 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dott. , si evince Persona_2
agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali ed ha operato, infine il calcolo riduzionistico.
Pag. 2 a 6 Il CTU ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da: “Artrosi polidistrettuale: a rachide, spalle (con conflitto SA con tendinopatia cuffia dei rotatori spalla sinistra)- coxartrosigonartrosi ginocchio destro;
protesi ginocchio sx – Disturbo ansioso-depressivo
Cardiopatia ipertensiva - Artrite reumatoide”.
Da tali e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “Soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti di grado grave a svolgere i compiti e le funzioni dell'età (100%), ma senza necessità, in atto, di assistenza continua. Decorrenza: dalla domanda.”.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie della perizianda, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
Rispetto alle conclusioni peritali, dunque, le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte
(cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
La parte ricorrente non ha presentato osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, e solo nel presente giudizio ha formulato contestazioni. Allo stesso tempo, parte ricorrente non ha altresì prodotto nuova documentazione medica da giustificare una revisione delle considerazioni cliniche di cui alla perizia. Ed infatti, risulta prodotto in corso di causa solo un referto di visita fisiatrica del 18.06.2024 dell'Asp di Reggio Calabria Ambulatorio di
Geriatria di Gioiosa Jonica, dal quale non emerge alcuna circostanza che comporti un aggravamento delle condizioni sanitarie. In tal senso, il dato della “deambulazione possibile con aiuto di bastone canadese” non si discosta da quanto già accertato nella CTU laddove il dott. ha diagnosticato una “Coxoartrosi e gonartrosi bilaterali determinano Per_2
deambulazione difficoltosa con deficit statico-dinamico e costringono la perizianda a potersi muovere solo con appoggio o sostegno.”
Pag. 3 a 6 Ciò che dunque difetta, all'esita di tale disamina, è la sussistenza di almeno uno dei requisiti prescritti dalla legge per l'accesso alla provvidenza invocata, che come noto, sono fissati dalla legge nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nel bisogno di un'assistenza continua. Ebbene, non appare che alcuna di queste condizioni sia stata invero pure esplicitata, avendo la parte rilevato, diversamente, le proprie difficoltà, le quali, pur se certamente sussistenti, non paiono sfociare nell'ambito dei requisiti di legge.
Ed infatti, anche la lamentata errata valutazione delle patologie artrosiche, indicate come ingravescenti e degenerative, non può dirsi sussistente.
In tal senso il CTU non ha rilevato alcun miglioramento delle circostanze sanitarie dedotte, avendo diversamente dato atto che esse hanno un andamento ingravescente che tuttavia non hanno ancora precluso l'autonomia funzionale dell'istante. Non si riscontra dunque la sussistenza di affermazioni errate ed illogiche.
In ragione di tale disamina, la richiesta di rinnovazione in questo giudizio della CTU non risulta ammissibile.
Va infatti ricordato che la consulenza tecnica, che, è utile ricordare, non costituisce un mezzo di prova, è diretta unicamente ad integrare l'attività decisoria del giudice, sia in quanto capace di offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi concreti di giudizio. Essa, tuttavia, risulta non esperibile ove siano del tutto carenti, come nel caso in esame, questioni oggetto di specifica critica.
In tal sede non appare dunque inutile ricordare la distinzione tra la documentazione sopravvenuta ed aggravamento, rilevando che solo quest'ultimo legittima la valutazione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. Del resto, tale ultima e rilevante condizione non è stata neppure allegata dalla parte, che si è limitata unicamente a richiamare per l'intero la documentazione sanitaria sopravvenuta, senza formulare alcuna connessa deduzione in ordine al mutamento in pejus delle condizioni mediche.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pag. 4 a 6 Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n.
2151/2004) le quali peraltro non risultano superate da documentazione sanitaria sopravvenuta.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I,
03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
Pag. 5 a 6 In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU.
Il ricorso è, pertanto rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato CP_1
decreto.
Locri, 12.03.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
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