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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 9.10.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 140/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Gaetani, Parte_1
APPELLANTE
E
(GIÀ , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Amato,
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento del danno da omissione contributiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.1.2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 7671/2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente alla omissione contributiva ex art. 2116 c.c. considerando il maggiore importo di pensione che l'istante avrebbe fruito se si fosse provveduto al versamento della contribuzione nel rapporto di lavoro subordinato accertato in sperato giudizio.
La sentenza, in particolare, ha ritenuto non provata la pretesa risarcitoria in quanto il lavoratore non avrebbe prima compiutamente allegato e poi provato se l'omissione contributiva era tale da giustificare la fruizione di un trattamento pensionistico più favorevole.
Avverso tale decisione è insorto lo il quale ha sostenuto che il ricorso introduttivo Pt_1 quantificava il danno patito risultante da specifici conteggi, peraltro non contestati dalla controparte.
In primo grado, del resto, aveva chiesto procedersi ad una CTU ai fini della quantificazione. Ha contestato, infine la statuizione sulle spese di lite.
Ha resistito al gravame la chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per Parte_2 genericità e, nel merito, il rigetto. In particolare, l'appellata ha sostenuto come nel ricorso introduttivo del primo grado non fosse dato comprendere il quantum di pensione già percepito e, comunque, in punto di an, le ragioni in base alle quali l'importo, all'esito della contribuzione, sarebbe stato diverso anche alla luce del fatto che lo stato di invalidità dello avrebbe determinato un privilegiato Pt_1 accesso al trattamento pensionistico, eliminando i presupposti del danno.
All'udienza del 9.10.2025 la Corte ha deciso la causa a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1. Non può essere accolta la censura spiegata avverso il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure il ricorso introduttivo del primo grado è piovo di sufficienti allegazioni circa i presupposti costitutivi del diritto al risarcimento del danno né, a tal fine, possono soccorrere i conteggi articolati in primo grado.
Il lavoratore avrebbe dovuto compiutamente allegare sia l'ammontare delle retribuzioni complessivamente percepite durante gli anni di servizio non riconosciuti, sia l'importo della pensione attualmente in godimento, sia che l'omissione contributiva già accertata nel corso del precorso giudizio inter partes gli aveva comportato un danno, chiedendo conseguentemente che tale danno venisse liquidato in misura pari alla riserva matematica necessaria a costituire in suo favore la rendita vitalizia reversibile L. n. 1338 del 1962, ex art. 13. Nel caso de quo l'appellante non ha allegato in maniera inequivocabile il pregiudizio patito, ossia l'aver conseguito una pensione di importo inferiore al dovuto in quanto calcolata sulla base di versamenti contributivi inferiori a quelli dovuti, non più suscettibili di essere versati in quanto prescritti.
Difetta la compiuta allegazione del percepito e degli elementi che avrebbero determinato un esito pensionistico diverso.
Né può soccorrere l'allegata mancata contestazione. L'applicazione del principio di non contestazione applicato ai conteggi nelle cause lavoristiche impone, innanzitutto, la distinzione della componente fattuale da quella normativa, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere- dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo. Del resto, la contestazione può aver riguardo a fatti rientranti nella sfera di cognizione dell'onerato che nel caso de quo è l'INPS e non il datore di lavoro.
2. Va accolto, invece, l'appello spiegato avverso la regolamentazione delle spese di lite.
Considerato, infatti, che l'omissione contributiva è incontestata e che i conteggi del primo grado, sia pure insufficienti, sono stati comunque formulati, appare equa un'integrale compensazione delle spese del primo grado.
3. Le spese del grado di appello vanno compensata atteso l'accoglimento solo parziale.
PQM
La Corte così decide:
a) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, compensa le spese del primo grado;
b) compensa le spese del grado di appello.
Napoli 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 9.10.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 140/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Gaetani, Parte_1
APPELLANTE
E
(GIÀ , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Amato,
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento del danno da omissione contributiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.1.2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 7671/2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente alla omissione contributiva ex art. 2116 c.c. considerando il maggiore importo di pensione che l'istante avrebbe fruito se si fosse provveduto al versamento della contribuzione nel rapporto di lavoro subordinato accertato in sperato giudizio.
La sentenza, in particolare, ha ritenuto non provata la pretesa risarcitoria in quanto il lavoratore non avrebbe prima compiutamente allegato e poi provato se l'omissione contributiva era tale da giustificare la fruizione di un trattamento pensionistico più favorevole.
Avverso tale decisione è insorto lo il quale ha sostenuto che il ricorso introduttivo Pt_1 quantificava il danno patito risultante da specifici conteggi, peraltro non contestati dalla controparte.
In primo grado, del resto, aveva chiesto procedersi ad una CTU ai fini della quantificazione. Ha contestato, infine la statuizione sulle spese di lite.
Ha resistito al gravame la chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per Parte_2 genericità e, nel merito, il rigetto. In particolare, l'appellata ha sostenuto come nel ricorso introduttivo del primo grado non fosse dato comprendere il quantum di pensione già percepito e, comunque, in punto di an, le ragioni in base alle quali l'importo, all'esito della contribuzione, sarebbe stato diverso anche alla luce del fatto che lo stato di invalidità dello avrebbe determinato un privilegiato Pt_1 accesso al trattamento pensionistico, eliminando i presupposti del danno.
All'udienza del 9.10.2025 la Corte ha deciso la causa a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1. Non può essere accolta la censura spiegata avverso il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure il ricorso introduttivo del primo grado è piovo di sufficienti allegazioni circa i presupposti costitutivi del diritto al risarcimento del danno né, a tal fine, possono soccorrere i conteggi articolati in primo grado.
Il lavoratore avrebbe dovuto compiutamente allegare sia l'ammontare delle retribuzioni complessivamente percepite durante gli anni di servizio non riconosciuti, sia l'importo della pensione attualmente in godimento, sia che l'omissione contributiva già accertata nel corso del precorso giudizio inter partes gli aveva comportato un danno, chiedendo conseguentemente che tale danno venisse liquidato in misura pari alla riserva matematica necessaria a costituire in suo favore la rendita vitalizia reversibile L. n. 1338 del 1962, ex art. 13. Nel caso de quo l'appellante non ha allegato in maniera inequivocabile il pregiudizio patito, ossia l'aver conseguito una pensione di importo inferiore al dovuto in quanto calcolata sulla base di versamenti contributivi inferiori a quelli dovuti, non più suscettibili di essere versati in quanto prescritti.
Difetta la compiuta allegazione del percepito e degli elementi che avrebbero determinato un esito pensionistico diverso.
Né può soccorrere l'allegata mancata contestazione. L'applicazione del principio di non contestazione applicato ai conteggi nelle cause lavoristiche impone, innanzitutto, la distinzione della componente fattuale da quella normativa, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere- dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo. Del resto, la contestazione può aver riguardo a fatti rientranti nella sfera di cognizione dell'onerato che nel caso de quo è l'INPS e non il datore di lavoro.
2. Va accolto, invece, l'appello spiegato avverso la regolamentazione delle spese di lite.
Considerato, infatti, che l'omissione contributiva è incontestata e che i conteggi del primo grado, sia pure insufficienti, sono stati comunque formulati, appare equa un'integrale compensazione delle spese del primo grado.
3. Le spese del grado di appello vanno compensata atteso l'accoglimento solo parziale.
PQM
La Corte così decide:
a) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, compensa le spese del primo grado;
b) compensa le spese del grado di appello.
Napoli 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro