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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 341/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 02/04/2025, da
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
25/05/1974, e residente a [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marcella Bertona (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Arona (NO), Piazza De Filippi n. 9 presso lo studio del medesimo ricorrente
nei confronti di
C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
e con ultima residenza in Gallarate (VA) resistente contumace con l'intervento del PM
intervenuto
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “-Pronunciare la separazione personale dei coniugi signori
[...]
e che hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Moldavia il giorno 01/04/2009, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune DI
Gallarate (VA) in data 3.06.2009 al n. 52 (52) parte II serie C anno 2009; -Spese legali carico di in caso di opposizione.” Parte_2
Motivi della decisione
Con ricorso in data 02/04/2025, premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio in data 01.04.2009 in Moldavia a Chisinau, con chiedeva dichiararsi Controparte_1 la separazione personale dal marito.
Può essere pronunciata, come richiesto dalla parte ricorrente, la separazione personale dei coniugi, e ciò in considerazione di quanto affermato dalla moglie circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile e tanto perché è sufficiente la valutazione soggettiva di uno dei coniugi circa l'intollerabilità della convivenza affinchè sussista l'obbligo per il giudice di pronunciare la separazione.
La totale assenza della parte convenuta dalla lite ha poi reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio del tutto demolito dai fatti intervenuti nel tempo.
All'udienza fissata per il 2.7.2025, il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e la causa veniva, pertanto, rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'stanza di separazione.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in Moldavia il giorno 01/04/2009, matrimonio trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Gallarate (VA) in data 3.06.2009 al n. 52 (52) parte II serie C anno 2009.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 07/07/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 02/04/2025, da
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
25/05/1974, e residente a [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marcella Bertona (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Arona (NO), Piazza De Filippi n. 9 presso lo studio del medesimo ricorrente
nei confronti di
C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
e con ultima residenza in Gallarate (VA) resistente contumace con l'intervento del PM
intervenuto
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “-Pronunciare la separazione personale dei coniugi signori
[...]
e che hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Moldavia il giorno 01/04/2009, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune DI
Gallarate (VA) in data 3.06.2009 al n. 52 (52) parte II serie C anno 2009; -Spese legali carico di in caso di opposizione.” Parte_2
Motivi della decisione
Con ricorso in data 02/04/2025, premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio in data 01.04.2009 in Moldavia a Chisinau, con chiedeva dichiararsi Controparte_1 la separazione personale dal marito.
Può essere pronunciata, come richiesto dalla parte ricorrente, la separazione personale dei coniugi, e ciò in considerazione di quanto affermato dalla moglie circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile e tanto perché è sufficiente la valutazione soggettiva di uno dei coniugi circa l'intollerabilità della convivenza affinchè sussista l'obbligo per il giudice di pronunciare la separazione.
La totale assenza della parte convenuta dalla lite ha poi reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio del tutto demolito dai fatti intervenuti nel tempo.
All'udienza fissata per il 2.7.2025, il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e la causa veniva, pertanto, rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'stanza di separazione.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in Moldavia il giorno 01/04/2009, matrimonio trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Gallarate (VA) in data 3.06.2009 al n. 52 (52) parte II serie C anno 2009.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 07/07/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco