Articolo 488 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 487Articolo 489
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9 ottobre 2010
Art. 488. Previdenza 1. Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi delle navi requisite e' considerato utile a tutti gli effetti ai fini previdenziali.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010