Art. 120.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1965 le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell' articolo 64 della legge 5 marzo 1911, n. 90 , concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1965 le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell' articolo 64 della legge 5 marzo 1911, n. 90 , concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.