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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Crucitti Marialuisa Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 452.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.04.2023 svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n.
77, vertente
TRA
, nata in [...] il [...], c.f. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...], il [...], c.f. , residenti in C.F._2
Brescia Via Montegrappa n. 18, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Manuela
Grosso, c.f. , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria via San C.F._3
Francesco da Paola n. 14 presso lo studio dell'avv. Sergio Mazzù, PEC
Appellanti Email_1
c.f. nato in [...], il [...], Parte_3 C.F._4 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Peditto del Foro di Messina, giusta procura in atti, PEC Email_2
Intervenuto
E
( , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._5 dall'avv.to Pasquale Zito (c.f. giusta procura in atti, ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso lo studio dello stesso in Catona di Reggio Calabria via dei Garibaldini 4/A,
PEC APPELLATA Email_3
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1745/2017, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, il
23/11/2017, nel giudizio iscritto al N. 293/2010
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate telematicamente riportandosi ai precedenti scritti difensivi, il cui contenuto veniva richiamato integralmente, ed alle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti di causa, di cui chiedevano l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio, in relazione alla ricostruzione del processo si espone quanto segue.
Con atto di citazione notificato il 21.1.2010, , quale proprietaria di un immobile Controparte_1 sito in Catona di Reggio Calabria, via La Fiera, n. 10 (già numero civico 20), consistente in un fabbricato a due piani f.t. ed annessa corte, conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria
e chiedendo volersi accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'illegittima modifica dello stato dei luoghi operata dagli stessi sulla luce di mera tolleranza esistente nel muro di loro proprietà limitante con il cortile del fabbricato di proprietà dell'attrice, atteso l'intervenuto ampliamento di tale apertura in favore del loro fabbricato, in contrasto con la situazione di fatto e di diritto preesistente, nonché condannare i convenuti , Parte_1
e quale usufruttuaria la prima e quali nudi proprietari gli ultimi Parte_2 Parte_3 due, alla totale chiusura della luce di mera tolleranza posta nel muro dell'edificio di proprietà dei convenuti al limite con la proprietà , salvo risarcimento dei danni subiti. CP_1
Deduceva, in specie: che sulla detta parete (lato sud-est) del fabbricato di proprietà Pt_2 esisteva un'apertura che era stata concessa in passato dai danti causa quale mera CP_1 tolleranza e con l'espressa riserva del diritto di richiederne ad nutum la chiusura, come risultante sia da atto pubblico per Notar del 9 marzo 1922 intercorso tra Per_1 Persona_2
(nonno dell'odierna attrice) e (dante causa dei convenuti), sia da scritture Controparte_2 intercorse tra gli eredi e il in data 16 agosto 1953 e 5 agosto 1968; che l'apertura CP_1 CP_2 era stata ridimensionata nell'estate del 1982 sino ad un quadrato di cm. 50 per cm. 50; che la stessa era stata successivamente ed illegittimamente ampliata dai convenuti, come verificato dall'attrice nell'estate del 2009.
Chiedeva, quindi, la condanna alla eliminazione della veduta posta nel muro dell'edificio di proprietà dei convenuti al limite con la proprietà , oltre vittoria di spese e competenze CP_1 di lite.
Si costituivano e in unico atto e con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 medesimo difensore, per resistere alla domanda e chiedere il rigetto della richiesta avversaria.
2 Precisando che non era stata presente una luce nei termini ex adverso indicati ma era sempre esistita una veduta, trasformata dalla stessa parte attrice senza la conoscenza dei convenuti in piccola luce per un breve periodo, e successivamente ripristinata nello stato originale da questi ultimi. Proponevano, pertanto, domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta.
Rilevavano, inoltre, che l'attrice aveva illegittimamente fissato dei fili elettrici sul muro di loro proprietà e che aveva collocato delle aiuole provocando infiltrazioni di acqua e danni da umidità.
Spiegavano, pertanto, domanda riconvenzionale chiedendo: - la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta attraverso l'apertura come allo stato risultante;
- la condanna della alla rimozione dei fili elettrici fissati sul muro di proprietà CP_1 Pt_2
- la condanna dell'attrice alla rimozione delle aiuole adiacenti al muro di proprietà ed Pt_2 al risarcimento dei danni causati dalla conseguente umidità. Il tutto oltre vittoria di spese e competenze di giudizio
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi ed ammissione di C.T.U., e veniva decisa a seguito di deposito di conclusionali ex art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: riconosceva che “l'apertura presente sulla parete sud-est del fabbricato di proprietà al confine con proprietà sia Pt_2 CP_1 stata, dapprima (verosimilmente nell'estate del 1982), ridimensionata e, successivamente
(verosimilmente nell'estate del 2009), riportata in ampliamento nelle dimensioni attuali”, così
“rimanendo inalterata almeno dal 1982 al 2009”, valorizzando le dichiarazioni rese dai testi
, e;
- riteneva che le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta Tes_1 Tes_2 Tes_3 dovevano ritenersi generiche e smentite dalle dichiarazioni rese da in sede di Parte_2 espletamento delle operazioni peritali;
- condivideva le conclusioni del CTU;
- qualificava l'apertura quale “luce irregolare ex art.902 c.c.”; - rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione: - accoglieva parzialmente la domanda principale e condannava i convenuti e in solido tra loro, a ridurre l'apertura in Parte_1 Parte_2 Parte_3 questione alle dimensioni indicate in larghezza di cm.55/altezza cm.60/altezza pavimento davanzale m.1,60.
In particolare, così disponeva: "definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto notificato il 21 Gennaio 2010 da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, nonché sulla domanda riconvenzionale, nella contumacia di respinta
[...] Parte_3 ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: a) in accoglimento della domanda come proposta da parte attrice, disattesa la riconvenzionale di usucapione spiegata dai
3 convenuti, condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 Parte_3 ridurre l'apertura di cui è causa alle seguenti dimensioni: larghezza cm. 55/ altezza cm 60/ altezza pavimento davanzale m. 1,60; b) rigetta le altre pretese pure spiegate in via riconvenzionale dai convenuti;
c) condanna i convenuti costituiti, in solido tra loro al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 3.178,00, di cui €
178,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso forfettario come per legge sui compensi;
d) pone le spese di c.t.u. a carico dei convenuti costituiti in solido;
e) dichiara non luogo a provvedere sulle spese del rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto contumace f) dichiara la presente sentenza provvisoriamente Parte_3 esecutiva per legge.”
Avverso la indicata sentenza proponevano gravame e instando Parte_1 Parte_2 per la sua integrale riforma, e concludevano chiedendo alla Corte di voler: “1° Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi degli artt.283 e 351 c.p.c., posto che dall'esecuzione della sentenza appellata deriva grave pregiudizio all'appellante; 2°-
Accogliere l'attuale atto di appello, previa dichiarazione di ammissibilità, e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 1745/2017, pronunciata dal Tribunale di Reggio
Calabria, il 23/11/2017, nel giudizio iscritto al N. 293/2010 R.G., e previa dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta dall'appellata, ritenere e dichiarare che trattasi di veduta e non luce irregolare e, per l'effetto, revocare l'obbligo degli appellanti di ridurre
l'apertura di cui è causa alle dimensioni indicate nella sentenza impugnata. 3°- In riforma della sentenza impugnata e in accoglimento delle domande riconvenzionali: a) ritenere e dichiarare che l'apertura in contestazione è una veduta e non una luce irregolare e, per l'effetto, dichiarare acquisita per usucapione la servitù di veduta in capo agli odierni appellanti;
b) obbligare la signora a rimuovere le aiuole adiacenti al muro di proprietà o separarle da CP_1 Pt_2 questo mediante un giunto tecnico al fine di non permettere l'infiltrazione di acque meteoriche
e di irrigazione lungo la muratura e condannare al risarcimento dei danni in favore degli appellanti;
e) obbligare la signora a rimuovere il cavo elettrico ed il punto luce staffato CP_1 sul muro perimetrale (lato nord- ovest) di proprietà dei signori - . 4°- Pt_2 Parte_1
Condannare l'appellata al pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
In specie, ritenevano essere stato pienamente provata la natura di finestra dell'apertura e il decorso del termine ventennale utile ad usucapire, censurando la pronuncia: - per errata valutazione delle prove testimoniali, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sia con riferimento alla errata interpretazione delle dichiarazioni rese da in sede di consulenza tecnica Parte_2 sia per omessa ed erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta,
4 , e , ritenute attendibili e Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 concordanti, non contrastanti con le circostanze riferite dal poiché la riduzione sarebbe Pt_2 stata operata per un breve periodo;
- per omessa ed errata valutazione delle contraddizioni presenti nelle dichiarazioni dei testi di parte attrice in primo grado;
- per errata valutazione del periodo in cui i lavori di ampliamento sarebbero stati eseguiti, essendo stato l'immobile acquistato dagli appellanti nel 2004 con lavori eseguiti nel 2006, e non nel 2009, con mattoni posti all'esterno dell'apertura nel 2003 circa;
- per violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione agli artt. 61 e 191 c.p.c. in rifermento alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, in cui
è stata espressamente riconosciuta la presenza di una finestra, nonché delle deduzioni in consulenza tecnica di parte;
- per violazione degli artt. 900, 902 e 905 c.c. in relazione all'art. 1158 c.c. nella parte in cui si considera l'apertura come “luce” e non come “veduta”; - per violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione agli artt. 91, 116 e 191 c.p.c. avendo il giudice di prime cure “travisato” le conclusioni del CTU che aveva rilevato l'assenza del giunto tecnico e riconosciuta l'opportunità di effettuare un distanziamento o isolamento del fabbricato, così chiedendo doversi dichiarare “l'illegittima presenza delle aiuole sul muro di proprietà dei convenuti e obbligare a porre in essere le opere necessarie per conformare la Controparte_1 situazione di fatto a quella di diritto, oltre al risarcimento dei danni”; - per violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione agli artt. 91, 116 e 191 c.p.c. nella parte in cui sono state travisate le conclusioni del CTU e non è stata riconosciuta l'illegittima posa in opera del “passaggio di cavo elettrico, accostandosi direttamente sui muri di proprietà dei signori in assenza Pt_2 di autorizzazione alcuna”.
Chiedeva, inoltre, la riforma della pronuncia sulle spese eccependo l'errata condanna e fronte quanto meno di una compensazione connessa al riconoscimento di diversa domanda.
Instava, infine, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Si costituiva parte appellata per resistere al gravame eccependo: - l'intervenuta acquiescenza alla sentenza da parte degli appellanti avendone gli stessi dato esecuzione mediante pagamento delle spese e competenze di lite sin dal marzo 2018; - l'acquiescenza per avere Parte_2 richiesto “ai soggetti legittimati” la rimozione del cavo elettrico posto sul muro;
- l' improcedibilità dell'appello per non essere stato proposto anche da nudo Parte_3 proprietario per ½ indiviso dell'immobile; - l'infondatezza della domanda avversaria per corretta valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, anche con riferimento alle intervenute produzioni documentali, dalle quali si evince il riconosciuto carattere precario e di tolleranza dell'apertura; - la corretta interpretazione delle dichiarazioni rese il 6.11.2013 da in fase di sopralluogo, delle risultanze della CTU e della prova testimoniale Parte_2
5 acquisita;
- la mancata prova del termine ventennale di apertura della finestra necessario ai fini della chiesta usucapione;
- l'inammissibilità della nuova produzione fotografica ex adverso effettuata in appello;
- l'infondatezza delle ulteriori domande per come evidenziato in CTU e recepito dal giudice di primo grado.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “rigettare in toto l'appello come in atti proposto dagli appellanti perché inammissibile, improcedibile ed irrituale;
e/o, in subordine, interamente infondato in tutti i motivi di appello così come proposti da due solo appellanti, i signori e , mentre la terza parte in causa, il sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 comproprietario, non ha proposto appello e non può più proporlo. Voglia confermare, quindi in toto la sentenza n. 1745/2017 resa dal Tribunale di Reggio Calabria”. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 30.10.2018 la Corte, rilevando l'esistenza di un “litisconsorzio necessario fra tutti i comproprietari dell'immobile in questione, comportando la riduzione dell'apertura statuita dal primo Giudice un intervento sulla struttura dell'immobile in comune, e che si configura, comunque, una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale”, assegnava “ termine perentorio agli appellanti fino al 15 dicembre 2018 per l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica dell'atto di impugnazione e dei verbali e provvedimenti successivi”.
Integrato il contraddittorio, con atto del 07.02.2019 si costituiva per aderite Parte_3 alle argomentazioni svolte dagli appellanti in relazione ai primi due motivi di appello, relativi alla domanda di usucapione e riconoscimento di veduta, che faceva proprie, chiedendo di volersi: “Per i suesposti motivi, previo giudizio di ammissibilità dell'atto di appello, riformare integralmente la sentenza n. 1745/2017, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, il
23/11/2017, nel giudizio iscritto al N. 293/2010 R.G. ed, in particolare, ritenere e dichiarare che trattasi di veduta e non luce irregolare e, per l'effetto, revocare l'obbligo di Pt_3 di ridurre l'apertura di cui è causa alle dimensioni indicate nella sentenza impugnata.
[...]
2°- Condannare al pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio”.
Con ulteriore ordinanza del 14.03.2019, ritenuti mancanti il fumus ed il periculum, veniva rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con atto del 07.09.2022 si costituiva per parte appellata un nuovo legale. CP_1
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 03.04.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
6 Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata.
In particolare è infondata l'eccezione relativa alla mancata proposizione di gravame del litisconsorte necessario atteso che l'omessa notificazione dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così,
l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma rende necessaria l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, come ritenuto in indicata ordinanza con la quale il Collegio, in diversa composizione, ha disposto in conformità in favore del litisconsorte necessario e comproprietario dell'immobile per cui è causa, in applicazione dell'art. 331 c.p.c.. Il inoltre, costituendosi ha aderito ai primi due motivi di appello ed Pt_2 alle domande proposte.
Si rigetta, inoltre, l'eccezione di decadenza degli appellanti principali per intervenuta acquiescenza, in conformità a quanto sancito dalla giurisprudenza che da epoca ormai datata
(Cass. ord. 23.02.2011 n. 4427) ha chiarito che l'adempimento al pagamento delle spese di lite non costituisce accettazione tacita o atto incompatibile con la volontà di avvalersi delle impugnazioni, poiché potenzialmente ispirato anche ad altre finalità, tra le quali quella di evitare ulteriori spese giudiziali e la esecuzione forzata.
In relazione alla posizione del si riconosce l'erroneità della pronuncia nella Parte_3 parte in cui ne è stata dichiarata la contumacia, essendosi il costituito in Parte_3 giudizio unitamente agli altri convenuti, in unico atto e con il medesimo difensore.
La dichiarazione di contumacia, quindi, è errata e va emendata, per cui in dispositivo va indicato
“definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto notificato il 21 Gennaio 2010 da nei confronti di , e nonché sulla domanda Controparte_1 Parte_1 Parte_2 riconvenzionale”.
La dichiarazione della contumacia risulta mero errore materiale e non determina, comunque, un vizio della sentenza non avendo provocato alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, essendo stata esplicata attività nel suo interesse, e non avendo inciso sulla decisione.
Infine, atteso che le parti appellanti principali hanno prodotto con atto introduttivo del presente grado immagine tratta da Google maps che indica risalire al 2008, ed in note di trattazione del
02.04.2023 hanno allegato ulteriori fotografie, si accoglie l'eccezione avversaria e si dichiara l'inammissibilità della produzione documentale indicata ex art. 345 c.p.c., dovendosi negarsi l'ingresso nel giudizio ai documenti nuovi in quanto non prodotti nel rispetto delle preclusioni
7 sancite per il giudizio di primo grado, in violazione del rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per quanto attiene alle foto da ultimo indicate anche successivamente all'atto di appello.
Secondo l'orientamento consolidato in tema della Suprema Corte di Cassazione (es Cass.,
01/02/2018, n. 2529) il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello riguarda anche le allegazioni non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in
"iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale».
Inoltre, il divieto nel processo civile deve essere inteso “a prescindere dalla circostanza che i documenti abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che - invece - costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma” (Cass. Civ., sez. III, 09.11.2017 n.
26522, ordinanza n. 2764/2020), indispensabilità comunque non dimostrata.
Per quanto attiene l'immagine del 2008, inoltre, gli appellanti non hanno provato di non aver potuto produrla in primo grado per cause a loro non imputabili, circostanza da escludersi in considerazione della natura del documento in esame e della presenza su Google.
Anche in relazione alla nuova produzione attinente allo intervenuto spostamento del cavo elettrico, manca la indispensabilità del documento sopravvenuto, e la prova della indicata circostanza successiva non si ritiene idonea a supportare la fondatezza della domanda di primo grado, come di seguito argomentato, per cui anche la relativa produzione è inammissibile.
Parimenti inammissibile son le ulteriori nuove richieste formulate in note di trattazione indicate, che non si ritengono necessarie.
Nel merito l'appello, sia principale che come proposto dall'intervenuto, in adesione, è infondato.
Con particolare riferimento alla apertura per cui è causa, parte attrice in primo grado rilevava che “al limite con la proprietà , lato sud - est, esisteva una apertura che era stata CP_1 concessa dai danti causa della signora , quale mera tolleranza, con l'espressa riserva CP_1 di richiederne ad nutum la chiusura”, giusto atto pubblico stipulato tra (nonno Parte_4 dell'attrice) e (dante causa dei convenuti) e scritture private, intercorse tra gli Controparte_2 eredi ed il che l'apertura era stata ridimensionata nel 1982, che era stata poi CP_1 CP_2 illegittimamente ampliata nell'estate del 2009 dai convenuti, condotta che censurava.
Per contra, questi ultimi eccepivano l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta, per essere intervenuta la stessa in via continuata per oltre un ventennio essendo da sempre esistita la finestra e non ritenendo al loro opponibili le scritture con le quali si indicava la mera tolleranza, e precisavano che era intervenuta la riduzione solo per un brevissimo periodo
8 di tempo e non per opera degli stessi, così da risultare legittimo il ripristino allo stato iniziale.
Contestavano le produzioni documentali avversarie, quali scrittura del 1953, in cui si fa riferimento ad un atto del 1922, ritenuto non trascritto e non riportato in atto di vendita.
La causa, quindi, si incentrava sulla natura dell'apertura, quale luce o affaccio, sulla legittimità della stessa e sulla conseguente intervenuta usucapione ventennale della eccepita servitù di veduta.
A supporto del gravame, gli appellanti hanno, infatti, ribadito l'esistenza della servitù di veduta, rilevando la presenza di una finestra, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, in quale ha affermato che “deve ritenersi acquisito agli atti -alla stregua della documentazione anche fotografica esibita, della espletata prova testi e degli accertamenti compiuti dall'ausiliario- che l'apertura presente sulla parete sud-est del fabbricato di proprietà al confine con proprietà sia stata, dapprima (verosimilmente nell'estate del Pt_2 CP_1
1982), ridimensionata e, successivamente (verosimilmente nell'estate del 2009), riportata in ampliamento nelle dimensioni attuali”, lamentando l'erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie, degli atti e delle dichiarazioni testimoniali rese a supporto della domanda di acquisto per usucapione , della valutazione sulla credibilità di alcuni testi e delle conclusioni della CTU ammessa in primo grado, ritenendo, invece, la domanda provata.
Con riferimento alla prova per testi, hanno censurato la parte in cui il Tribunale ha rilevato che
“Le deposizioni dei testi di parte convenuta, d'altra parte, non solo sono risultate poco stringenti e per certi aspetti decisamente generiche, ma appaiono smentite dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal convenuto in sede di espletamento delle operazioni Parte_2 peritali”.
La pronuncia sul punto merita piena condivisione.
Infatti, come risultante in atti di causa, il in fase di CTU ha dichiarato che "all'epoca Pt_2 dell'acquisto la finestra oggetto di causa era in parte tamponata con una fila di mattoni pieni intonacati dalla parte esterna (lato cortile parte attrice). Ovvero, l'attuale finestra restava in parte chiusa da detti mattoni, configurandosi nella fattispecie di luce;
l'apertura lasciata era delle dimensioni in larghezza uguale all'attuale finestra;
in altezza, ridotta in maniera tale da non permettere l'affaccio sul cortile. Detti mattoni poggiavano su un filo di cemento così che li ho potuti rimuovere a mani nude. Preciso che ho rimosso detti mattoni perché, avendo sempre vissuto di rimpetto all'edificio in questione, sapevo che quell'apertura era da sempre una finestra e non una luce e ritenevo che illegittimamente qualcuno avesse posizionato i mattoni da 'esterno in una fase immediatamente precedente all'epoca dell'acquisto”.
9 Dagli atti di causa risulta che gli attuali appellanti hanno acquistato l'immobile con atto del
25/06/2004 (in cui non sono indicate espresse servitù o diritti a favore degli appellanti).
In sede di sopralluogo, novembre 2013, dichiarava di aver eseguito i lavori circa Parte_2 sette anni prima, indi circa nel 2006.
Pertanto, al di là della data dell'intervenuto ampliamento, risulta che l'apertura sarebbe rimasta per sua stessa affermazione rimpicciolita per almeno due anni e che l'apposizione di mattoni esterni, a riduzione dello spazio, esisteva all'epoca dell'acquisto.
Ne consegue che, per quanto attiene l'intervenuta riduzione dell'apertura, detta dichiarazione costituisce confessione stragiudiziale fatta ad un terzo (il ctu, considerato come terzo al di fuori del processo) su fatti a sé sfavorevoli, idonea a costituisce mezzo di prova diretta sul punto e, per quanto si controverte, a supportare il convincimento del giudicante sulla contraddittorietà delle difformi dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta.
Invero, gli stessi hanno riferito quanto segue: sentita all'udienza del Testimone_5
14.12.2011, ha dichiarato, tra l'altro, che sin da quando era bambina le dimensioni della
“finestra”, “sono sempre state quelle attuali”, trattandosi di “finestra da cui ci si può sporgere”, negando di ricordare l'apertura come ridotta, anzi precisando che la situazione non era variata da circa 30 anni;
- la teste escussa all'udienza del 4 Luglio 2012, ha Tes_6 analogamente confermato che le dimensioni dell'apertura erano sempre rimaste le stesse, quelle di una finestra da cui ci si poteva affacciare, negando di aver mai visto modifiche.
Parimenti poco circostanziate appaiono le dichiarazioni rese dal teste , Testimone_7 udienza del 12 Febbraio 2013, che a conferma della circostanza secondo cui le dimensioni della finestra posta sull'immobile di proprietà lato sud est sarebbero state le stesse Parte_5 di quelle attuali, “questo da quando ero bambino”, ha riferito di aver visto “nel corso degli anni…una signora di nazionalità Russa o Ucraina che lavorava in questa abitazione”. Ove voleva riferirsi alla questa ha riferito l'attività per un periodo inferiore, così risultando Tes_4 la testimonianza parimenti imprecisa.
La teste infatti, ha dichiarato di essere stata badante della signora dal Testimone_4 CP_2 giugno 2001 al febbraio/marzo 2002 e che in detto periodo la finestra corrispondeva alla foto di più ampie dimensioni, tanto da potersi affacciare. La testimonianza appare insufficiente a fondare da sola la domanda, generica e limitata nel tempo.
In conformità a quanto indicato in sentenza impugnata, essendo emerse le intervenute modifiche e variazioni per un lasso di tempo congruo a consentirne la visuale dei luoghi a chi ha dichiarato di averla sempre avuta, si conferma la non attendibilità dei testi in merito, la contraddittorietà e mancanza di precisione delle loro affermazioni, poiché la circostanza per cui
10 non hanno notato la riduzione dell'apertura li ha resi meno credibili in quanto in contrasto con quanto prima indicato, come rilevato dal giudice di prime cure. Le testimonianze, pertanto, non appaiono idonee a dimostrare la fondatezza della domanda di usucapione.
Differenti sono state le circostanze riferite dai testi di parte attrice.
In specie, il teste , escusso alla udienza del 14.12.2011, ha dichiarato che “Nell'estate Tes_1 del 2009 ho notato un cambiamento nell'immobile di proprietà . Il Parte_5 cambiamento di cui ho parlato consiste nel fatto che l'apertura prima era come raffigurata nella foto n.2 e dopo è stata ampliata per come raffigurata nella foto n.3 fascicolo parte attrice.
ADR l'apertura di cui ho parlato era posta circa 1 metro sopra il filo dell'ENEL raffigurato nelle predette foto, tuttora esistente”, precisando che “la situazione è quella raffigurata nella foto 2 da circa 30 anni”, mentre la teste , assunta alla udienza del 04.07.2012, ha Tes_2 dichiarato che “Nel periodo tra gli anni 2008-2009 vi è stata una modifica nell'apertura del fabbricato di proprietà , in particolare prima c'era una finestra più piccola Parte_5
e ora è grande: prima era di circa mezzo metro ora è circa 1 metro”, raffrontando le due foto prodotte, ed il teste , escusso alla udienza del 13 febbraio 2013, riferendo solo dal 2000, Tes_3 ha confermato che l'apertura era prima come da foto 1 e 2 (più piccola) e di averla vista dal
2009 come raffigurata nelle foto 3 e 4 del fascicolo di parte.
Le suindicate testimonianze sono, quindi, sostanzialmente conformi alla presenza di una luce, dopo anni ampliata senza il consenso di parte attrice, la quale ha riferito in atti di aver notato l'ampliamento nel 2009, vivendo lontana dai luoghi di causa.
Il solo rapporto di conoscenza con la famiglia , rilevato dagli appellanti, non costituisce CP_1 elemento soggettivo idoneo a minare la attendibilità dei testi indicati, mancando un rapporto tale da ipotizzare un eventuale interesse ad un determinato esito della lite.
Conformemente a quanto pacificamente riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità
e di merito, il giudizio di controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, dell'esaustività delle dichiarazioni nonché dell'idoneità degli elementi acquisiti a sorreggere la domanda per cui è causa involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudicante, che in virtù del disposto di cui all'art. 116 c.p.c. “deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento”.
Sussistendo un evidente contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice di primo grado ha proceduto a confrontare le deposizioni raccolte, dare conto dei motivi di minore credibilità, esponendo le ragioni del proprio decisum, così facendo corretta applicazione del principio suindicato, atteso che, per le motivazioni indicate, in una logica di contemperazione
11 nella valutazione della prova, le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice sono risultate maggiormente concludenti e credibili, tali da supportare la decisione del Tribunale.
Inoltre, atteso che è onere di chi agisce dimostrare la fondatezza del proprio assunto, nel caso di specie è mancata la piena dimostrazione, a mezzo testi, della legittimità della condotta connessa all'esistenza del diritto ad usucapire, quale animus e corpore.
La intervenuta produzione di scritture ( del 1922, del 16/08/1953 tra i germani e Parte_6
, eredi del padre , del 5/8/1968 e, infine, missiva del 21/10/1982 Per_3 Controparte_2
(indirizzata a sig.ra ed eredi sottoscritta da Controparte_3 Controparte_2 Parte_7
), se pur atti intervenuti tra soggetti diversi dagli attuali proprietari, attestano la
[...] pregressa presenza di una finestra/apertura che era stata concessa dai danti causa della sig.ra quale mera “tolleranza”, con l'espressa riserva del diritto per i proprietari di richiederne CP_1 la chiusura.
Tale pattuizione risulta contenuta negli atti indicati, in cui si precisa che l'apertura della finestra viene concessa sino a richiesta di chiusura.
Un siffatto possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto, per usucapione della corrispondente servitù.
I documenti indicati sono, comunque, precedenti alla riferita modifica del 1983.
Da tutto quanto indicato si evince la mancanza di prova sulla circostanza secondo cui la indicata finestra sarebbe inizialmente esistita senza il permesso temporaneo dei vicini, con connessa volontà dei dante causa degli appellanti (precedenti possessori dell'immobile, acquistato solo nel 2004 dagli stessi) di agire in esercizio di un pieno diritto e porre in essere attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale in capo, così da non supportare l'esercizio di un diritto di veduta idoneo ad usucapire in tempi più datati rispetto all'acquisto dei convenuti.
Non è stato, inoltre, dimostrato che sia stato trasferito agli attuali proprietari il potere di fatto del diritto per il quale è domanda di riconoscimento della servitù di veduta da “finestra” avendo i testimoni, per come esposto, riferito di una intervenuta limitazione e riduzione pregressa rispetto all'acquisto.
In ulteriore motivo di gravame si censura la valutazione delle risultanze della CTU.
Anche sul punto l'impugnazione è infondata, in quanto le conclusioni del CTU non sono idonee a supportate la prova dello stato dei luoghi negli anni o a fornire datazioni poiché la consulente, anche sentita in sede di chiarimenti, ha precisato che era presente una originaria finestra, ma di non poter stabilire con certezza le originarie dimensioni dell'apertura né fornire elementi certi per la datazione della intervenuta modifica.
12 Il perito ha ulteriormente precisato di poter desumere “che all'epoca nella parete confinante con la proprietà degli Attori era presente una finestra ma non possono stabilirsi con certezza le originali dimensioni della stessa apertura”, e che “non può affermarsi con assoluta certezza che le differenze riscontrate tra lo stato di fatto …e quanto in planimetria siano reali”, non risultando utile in raffronto fra tutte le finestre presenti sull'immobile (diverse e realizzate in epoche differenti), dando atto anche, con riferimento alla apertura in esame, della presenza di
“probabili modifiche (perlomeno alla sezione orizzontale) anche se non inquadrabili nel tempo”, e di una bucatura ridimensionata. La consulente, inoltre, ha rilevato come non sia possibile indicare con certezza l'epoca di realizzazione e di rimozione della tamponatura.
Considerato l'iniziale “tollerato” uso a finestra e la intervenuta detta modifica, non costituisce prova determinante né che gli stessi infissi e l'iniziale davanzale erano “datati” né la presenza della apertura nelle originali planimetrie catastali, dalle quali, afferma il CTU, non si evince alcunché in ordine alle altezze degli infissi.
Ne consegue che anche dall'elaborato peritale non possono trarsi elementi di certezza a conferma della domanda di usucapione.
Infine, la fondatezza della domanda non può trarsi dal contenuto della consulenza di parte, attesa la mancanza di valore di prova della stessa.
In materia di usucapione la prova deve essere certa e rigorosa, tale cioè da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite dai testi, sulla concludenza e sufficienza delle stesse a dimostrare un costante ed inequivoco stato di fatto del bene in senso conforme a quanto asserito, in relazione alla condotta ed alla mancanza di permesso o tolleranza, poiché in una logica di bilanciamento dei valori in conflitto, dovendosi riconoscere un diritto in danno ad altro soggetto, la mancanza di certezza e rigorosità della prova rileva in danno della parte che chiede di acquisire il diritto stesso.
La suindicata prova non si ritiene essere stata raggiunta nel giudizio in esame con riferimento all'invocato diritto di veduta.
Per tutto quanto indicato si conferma, quindi, il rigetto della domanda di acquisto di servitù di veduta.
Per contra, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice in primo grado è risultata confermata la permanenza negli anni successivi al 1982, data in cui si comunicava la richiesta di chiusura, di una apertura più ridotta, tale da corrispondere a luce con le misure dedotte in atti, così da supportare il riconoscimento operato dal Tribunale.
Da tutti gli elementi indicati il Tribunale di Reggio Calabria è pervenuto, infatti, alla negazione della domanda iniziale di inesistenza di alcun diritto ed al riconoscimento del diverso diritto di
13 luce, nei termini di cui è sentenza di primo grado, per quanto attinente alle caratteristiche della riconosciuta luce non oggetto di specifica impugnazione, anche in conformità alla domanda subordinata proposta dall'attrice in memorie conclusionali.
Per i motivi suindicati, si condivide la sentenza impugnata, con rigetto dei relativi motivi dell'appello principale e di quanto proposto dall'intervenuto sul punto. Pt_2
Infondato è, altresì, il gravame proposto dagli appellanti principali nella parte in cui si censura la pronuncia di primo grado per non essere stato riconosciuto il risarcimento del danno causato dalla presenza di aiuola posta dall'attrice lungo il confine e non essere stata pronunciata la condanna alla rimozione.
Anche in merito, nessuna prova certa è stata acquisita sulle circostanze secondo cui la condotta della sarebbe stata illegittima e la stessa avrebbe causato nel tempo infiltrazioni di CP_1 acqua nell'immobile dei convenuti all'interno del vano in prossimità del relativo muro all'esterno erano apposte le aiuole.
Il CTU non ha evidenziato condotte contrarie a norma in capo alla , non ha indicato CP_1 interventi obbligatori (limitandosi rilevare un intervento di guaina eseguito dalla sig.ra , CP_1 ed a consigliare un distanziamento dell'aiuola e l'adozione di condotte, anche a carico dei proprietari di tutela dall'immobile) così da supportare specifiche condanne ad un facere, ed ha rilevato la presenza di diverse possibili concause dell'umidità connesse allo stato del bene ed al suo uso, concludendo che “quanto in atto riscontrato non può identificarsi quale danno apportato al fabbricato di proprietà dall'aiuola in questione”, negando Controparte_4 anche il nesso di causalità necessario con il danno indispensabile all'accoglimento della domanda. Da ciò la correttezza della sentenza in merito.
In merito, anche in appello le parti istanti non hanno fornito elementi idonei a supportare la censura operata ed a indicare le diverse ragioni per le quali la domanda avrebbe dovuto essere, invece, accolta.
Infine, si rigetta l'impugnazione come proposta dai signori in relazione al Controparte_4 mancato accoglimento della richiesta di rimozione del filo elettrico, essendo rimasta la domanda indimostrata per quanto riferibile all'attrice in primo grado. Non essendo stata dimostrato l'autore della condotta lesiva ne è conseguito il mancato riconoscimento della invocata responsabilità.
A conferma, non sono state richieste prove al fine di dimostrare che sia stata la a CP_1 collocare il filo sull'immobile.
14 Lo stesso consulente d'ufficio ha rilevato che il fabbricato lato nord ed il fabbricato CP_1 lato nord ovest confinano con la particella n. 35 in testa ad altra ditta, che il punto luce Pt_2 ed il filo elettrico interessano la particella n. 35, pur dipartendosi dall'immobile . CP_1
Risulta dimostrato che trattasi di cavo che collegava due immobili, ma non che il posizionamento del filo sull'immobile avvenuto in tempi precedenti all'acquisto, sia Pt_2 stato effettuato dalla . CP_1
Non indispensabile a supportare una diversa dimostrazione è la nuova ed inammissibile produzione di foto effettuata con note di trattazione scritta per l'udienza del 3 aprile 2023, essendo stato negato che il avrebbe richiesto la rimozione del filo alla appellata e che Pt_2 quest'ultima avrebbe operato lo spostamento dei cavi.
Per i motivi prima indicati, si ritiene inammissibile la produzione contestuale alle note del
03.04.23, inidonee a dimostrare l'autore dell'intervenuto spostamento del cavo con interramento dello stesso, e non si ammettono le richieste istruttorie formulate nella indicata udienza.
Priva di pregio nel senso dell'accoglimento del gravame è, pertanto, la intervenuta rimozione del cavo, di cui la ha negato la paternità. CP_1
Detta rimozione, comunque, potrebbe rilevare come carenza di interesse e non quale acquiescenza della alla domanda proposta, con conseguente rigetto delle relative CP_1 domande.
In ultimo motivo gli appellanti principali rilevano l'erroneità della pronuncia per quanto attiene la intervenuta condanna integrale alle spese a carico dei convenuti in primo grado in favore dell'attrice a fronte del parziale accoglimento della domanda formulata da quest'ultima, che aveva richiesto la totale chiusura della luce di mera tolleranza mentre ne è stata disposta la mera riduzione, con riconoscimento del diritto di luce per come prima indicato.
Anche detta eccezione non merita accoglimento.
L'attrice è risultata, infatti, parzialmente vittoriosa in rapporto alla propria domanda e totalmente vittoriosa rispetto alle tre diverse domande formulate dai convenuti in primo grado,
a loro volta totalmente soccombenti, essendosi anche opposti all'accoglimento della domanda nei termini di cui in sentenza.
Non sarebbe stata corretta, quindi, una condanna della al pagamento delle spese CP_1 processuali (ved., tra le altre, sentenza delle SS. UU. n. 32061 del 31 ottobre 2022 in cui si è statuito che la parte attrice non può mai essere condannata al pagamento delle spese di lite, anche se ha vinto parzialmente o per un valore residuo all'oggetto della domanda), né si ravvede
15 una reciproca soccombenza tale da poter giustificare una diversa pronuncia di compensazione, risultando scevra da vizi la pronuncia di condanna in capo ai convenuti soccombenti.
Per tutti i motivi suindicati, la Corte rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza di primo grado nelle parti oggetto di impugnazione.
In applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti principali, e , e dell'appellante intervenuto, CP_5 Parte_2
in solido, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della Parte_3 parte appellata Spinella, da liquidarsi con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto
2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto al valore della controversia per come indicato in atti (entro € 11.000,00), nella misura, corrispondente ai medi tariffari ad esclusione della fase di trattazione che si liquida al minimo in considerazione dell'attività svolta, di complessive € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase di trattazione ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nonché contro Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1745/2017, pronunciata dal Tribunale di Reggio Controparte_1
Calabria, il 23/11/2017, nel giudizio iscritto al N. 293/2010, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1- rigetta le eccezioni preliminari proposte da parte appellata;
2- rigetta integralmente l'impugnazione come proposta da e Parte_1 Pt_2
e da confermando integralmente la sentenza gravata;
[...] Parte_3
3- condanna e in solido, alla refusione Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata , che Controparte_1 liquida in complessive € 4.888,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 21.02.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Crucitti Marialuisa Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 452.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.04.2023 svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n.
77, vertente
TRA
, nata in [...] il [...], c.f. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...], il [...], c.f. , residenti in C.F._2
Brescia Via Montegrappa n. 18, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Manuela
Grosso, c.f. , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria via San C.F._3
Francesco da Paola n. 14 presso lo studio dell'avv. Sergio Mazzù, PEC
Appellanti Email_1
c.f. nato in [...], il [...], Parte_3 C.F._4 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Peditto del Foro di Messina, giusta procura in atti, PEC Email_2
Intervenuto
E
( , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._5 dall'avv.to Pasquale Zito (c.f. giusta procura in atti, ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso lo studio dello stesso in Catona di Reggio Calabria via dei Garibaldini 4/A,
PEC APPELLATA Email_3
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1745/2017, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, il
23/11/2017, nel giudizio iscritto al N. 293/2010
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate telematicamente riportandosi ai precedenti scritti difensivi, il cui contenuto veniva richiamato integralmente, ed alle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti di causa, di cui chiedevano l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio, in relazione alla ricostruzione del processo si espone quanto segue.
Con atto di citazione notificato il 21.1.2010, , quale proprietaria di un immobile Controparte_1 sito in Catona di Reggio Calabria, via La Fiera, n. 10 (già numero civico 20), consistente in un fabbricato a due piani f.t. ed annessa corte, conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria
e chiedendo volersi accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'illegittima modifica dello stato dei luoghi operata dagli stessi sulla luce di mera tolleranza esistente nel muro di loro proprietà limitante con il cortile del fabbricato di proprietà dell'attrice, atteso l'intervenuto ampliamento di tale apertura in favore del loro fabbricato, in contrasto con la situazione di fatto e di diritto preesistente, nonché condannare i convenuti , Parte_1
e quale usufruttuaria la prima e quali nudi proprietari gli ultimi Parte_2 Parte_3 due, alla totale chiusura della luce di mera tolleranza posta nel muro dell'edificio di proprietà dei convenuti al limite con la proprietà , salvo risarcimento dei danni subiti. CP_1
Deduceva, in specie: che sulla detta parete (lato sud-est) del fabbricato di proprietà Pt_2 esisteva un'apertura che era stata concessa in passato dai danti causa quale mera CP_1 tolleranza e con l'espressa riserva del diritto di richiederne ad nutum la chiusura, come risultante sia da atto pubblico per Notar del 9 marzo 1922 intercorso tra Per_1 Persona_2
(nonno dell'odierna attrice) e (dante causa dei convenuti), sia da scritture Controparte_2 intercorse tra gli eredi e il in data 16 agosto 1953 e 5 agosto 1968; che l'apertura CP_1 CP_2 era stata ridimensionata nell'estate del 1982 sino ad un quadrato di cm. 50 per cm. 50; che la stessa era stata successivamente ed illegittimamente ampliata dai convenuti, come verificato dall'attrice nell'estate del 2009.
Chiedeva, quindi, la condanna alla eliminazione della veduta posta nel muro dell'edificio di proprietà dei convenuti al limite con la proprietà , oltre vittoria di spese e competenze CP_1 di lite.
Si costituivano e in unico atto e con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 medesimo difensore, per resistere alla domanda e chiedere il rigetto della richiesta avversaria.
2 Precisando che non era stata presente una luce nei termini ex adverso indicati ma era sempre esistita una veduta, trasformata dalla stessa parte attrice senza la conoscenza dei convenuti in piccola luce per un breve periodo, e successivamente ripristinata nello stato originale da questi ultimi. Proponevano, pertanto, domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta.
Rilevavano, inoltre, che l'attrice aveva illegittimamente fissato dei fili elettrici sul muro di loro proprietà e che aveva collocato delle aiuole provocando infiltrazioni di acqua e danni da umidità.
Spiegavano, pertanto, domanda riconvenzionale chiedendo: - la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta attraverso l'apertura come allo stato risultante;
- la condanna della alla rimozione dei fili elettrici fissati sul muro di proprietà CP_1 Pt_2
- la condanna dell'attrice alla rimozione delle aiuole adiacenti al muro di proprietà ed Pt_2 al risarcimento dei danni causati dalla conseguente umidità. Il tutto oltre vittoria di spese e competenze di giudizio
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi ed ammissione di C.T.U., e veniva decisa a seguito di deposito di conclusionali ex art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: riconosceva che “l'apertura presente sulla parete sud-est del fabbricato di proprietà al confine con proprietà sia Pt_2 CP_1 stata, dapprima (verosimilmente nell'estate del 1982), ridimensionata e, successivamente
(verosimilmente nell'estate del 2009), riportata in ampliamento nelle dimensioni attuali”, così
“rimanendo inalterata almeno dal 1982 al 2009”, valorizzando le dichiarazioni rese dai testi
, e;
- riteneva che le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta Tes_1 Tes_2 Tes_3 dovevano ritenersi generiche e smentite dalle dichiarazioni rese da in sede di Parte_2 espletamento delle operazioni peritali;
- condivideva le conclusioni del CTU;
- qualificava l'apertura quale “luce irregolare ex art.902 c.c.”; - rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione: - accoglieva parzialmente la domanda principale e condannava i convenuti e in solido tra loro, a ridurre l'apertura in Parte_1 Parte_2 Parte_3 questione alle dimensioni indicate in larghezza di cm.55/altezza cm.60/altezza pavimento davanzale m.1,60.
In particolare, così disponeva: "definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto notificato il 21 Gennaio 2010 da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, nonché sulla domanda riconvenzionale, nella contumacia di respinta
[...] Parte_3 ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: a) in accoglimento della domanda come proposta da parte attrice, disattesa la riconvenzionale di usucapione spiegata dai
3 convenuti, condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 Parte_3 ridurre l'apertura di cui è causa alle seguenti dimensioni: larghezza cm. 55/ altezza cm 60/ altezza pavimento davanzale m. 1,60; b) rigetta le altre pretese pure spiegate in via riconvenzionale dai convenuti;
c) condanna i convenuti costituiti, in solido tra loro al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 3.178,00, di cui €
178,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso forfettario come per legge sui compensi;
d) pone le spese di c.t.u. a carico dei convenuti costituiti in solido;
e) dichiara non luogo a provvedere sulle spese del rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto contumace f) dichiara la presente sentenza provvisoriamente Parte_3 esecutiva per legge.”
Avverso la indicata sentenza proponevano gravame e instando Parte_1 Parte_2 per la sua integrale riforma, e concludevano chiedendo alla Corte di voler: “1° Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi degli artt.283 e 351 c.p.c., posto che dall'esecuzione della sentenza appellata deriva grave pregiudizio all'appellante; 2°-
Accogliere l'attuale atto di appello, previa dichiarazione di ammissibilità, e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 1745/2017, pronunciata dal Tribunale di Reggio
Calabria, il 23/11/2017, nel giudizio iscritto al N. 293/2010 R.G., e previa dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta dall'appellata, ritenere e dichiarare che trattasi di veduta e non luce irregolare e, per l'effetto, revocare l'obbligo degli appellanti di ridurre
l'apertura di cui è causa alle dimensioni indicate nella sentenza impugnata. 3°- In riforma della sentenza impugnata e in accoglimento delle domande riconvenzionali: a) ritenere e dichiarare che l'apertura in contestazione è una veduta e non una luce irregolare e, per l'effetto, dichiarare acquisita per usucapione la servitù di veduta in capo agli odierni appellanti;
b) obbligare la signora a rimuovere le aiuole adiacenti al muro di proprietà o separarle da CP_1 Pt_2 questo mediante un giunto tecnico al fine di non permettere l'infiltrazione di acque meteoriche
e di irrigazione lungo la muratura e condannare al risarcimento dei danni in favore degli appellanti;
e) obbligare la signora a rimuovere il cavo elettrico ed il punto luce staffato CP_1 sul muro perimetrale (lato nord- ovest) di proprietà dei signori - . 4°- Pt_2 Parte_1
Condannare l'appellata al pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
In specie, ritenevano essere stato pienamente provata la natura di finestra dell'apertura e il decorso del termine ventennale utile ad usucapire, censurando la pronuncia: - per errata valutazione delle prove testimoniali, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sia con riferimento alla errata interpretazione delle dichiarazioni rese da in sede di consulenza tecnica Parte_2 sia per omessa ed erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta,
4 , e , ritenute attendibili e Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 concordanti, non contrastanti con le circostanze riferite dal poiché la riduzione sarebbe Pt_2 stata operata per un breve periodo;
- per omessa ed errata valutazione delle contraddizioni presenti nelle dichiarazioni dei testi di parte attrice in primo grado;
- per errata valutazione del periodo in cui i lavori di ampliamento sarebbero stati eseguiti, essendo stato l'immobile acquistato dagli appellanti nel 2004 con lavori eseguiti nel 2006, e non nel 2009, con mattoni posti all'esterno dell'apertura nel 2003 circa;
- per violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione agli artt. 61 e 191 c.p.c. in rifermento alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, in cui
è stata espressamente riconosciuta la presenza di una finestra, nonché delle deduzioni in consulenza tecnica di parte;
- per violazione degli artt. 900, 902 e 905 c.c. in relazione all'art. 1158 c.c. nella parte in cui si considera l'apertura come “luce” e non come “veduta”; - per violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione agli artt. 91, 116 e 191 c.p.c. avendo il giudice di prime cure “travisato” le conclusioni del CTU che aveva rilevato l'assenza del giunto tecnico e riconosciuta l'opportunità di effettuare un distanziamento o isolamento del fabbricato, così chiedendo doversi dichiarare “l'illegittima presenza delle aiuole sul muro di proprietà dei convenuti e obbligare a porre in essere le opere necessarie per conformare la Controparte_1 situazione di fatto a quella di diritto, oltre al risarcimento dei danni”; - per violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione agli artt. 91, 116 e 191 c.p.c. nella parte in cui sono state travisate le conclusioni del CTU e non è stata riconosciuta l'illegittima posa in opera del “passaggio di cavo elettrico, accostandosi direttamente sui muri di proprietà dei signori in assenza Pt_2 di autorizzazione alcuna”.
Chiedeva, inoltre, la riforma della pronuncia sulle spese eccependo l'errata condanna e fronte quanto meno di una compensazione connessa al riconoscimento di diversa domanda.
Instava, infine, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Si costituiva parte appellata per resistere al gravame eccependo: - l'intervenuta acquiescenza alla sentenza da parte degli appellanti avendone gli stessi dato esecuzione mediante pagamento delle spese e competenze di lite sin dal marzo 2018; - l'acquiescenza per avere Parte_2 richiesto “ai soggetti legittimati” la rimozione del cavo elettrico posto sul muro;
- l' improcedibilità dell'appello per non essere stato proposto anche da nudo Parte_3 proprietario per ½ indiviso dell'immobile; - l'infondatezza della domanda avversaria per corretta valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, anche con riferimento alle intervenute produzioni documentali, dalle quali si evince il riconosciuto carattere precario e di tolleranza dell'apertura; - la corretta interpretazione delle dichiarazioni rese il 6.11.2013 da in fase di sopralluogo, delle risultanze della CTU e della prova testimoniale Parte_2
5 acquisita;
- la mancata prova del termine ventennale di apertura della finestra necessario ai fini della chiesta usucapione;
- l'inammissibilità della nuova produzione fotografica ex adverso effettuata in appello;
- l'infondatezza delle ulteriori domande per come evidenziato in CTU e recepito dal giudice di primo grado.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “rigettare in toto l'appello come in atti proposto dagli appellanti perché inammissibile, improcedibile ed irrituale;
e/o, in subordine, interamente infondato in tutti i motivi di appello così come proposti da due solo appellanti, i signori e , mentre la terza parte in causa, il sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 comproprietario, non ha proposto appello e non può più proporlo. Voglia confermare, quindi in toto la sentenza n. 1745/2017 resa dal Tribunale di Reggio Calabria”. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 30.10.2018 la Corte, rilevando l'esistenza di un “litisconsorzio necessario fra tutti i comproprietari dell'immobile in questione, comportando la riduzione dell'apertura statuita dal primo Giudice un intervento sulla struttura dell'immobile in comune, e che si configura, comunque, una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale”, assegnava “ termine perentorio agli appellanti fino al 15 dicembre 2018 per l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica dell'atto di impugnazione e dei verbali e provvedimenti successivi”.
Integrato il contraddittorio, con atto del 07.02.2019 si costituiva per aderite Parte_3 alle argomentazioni svolte dagli appellanti in relazione ai primi due motivi di appello, relativi alla domanda di usucapione e riconoscimento di veduta, che faceva proprie, chiedendo di volersi: “Per i suesposti motivi, previo giudizio di ammissibilità dell'atto di appello, riformare integralmente la sentenza n. 1745/2017, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, il
23/11/2017, nel giudizio iscritto al N. 293/2010 R.G. ed, in particolare, ritenere e dichiarare che trattasi di veduta e non luce irregolare e, per l'effetto, revocare l'obbligo di Pt_3 di ridurre l'apertura di cui è causa alle dimensioni indicate nella sentenza impugnata.
[...]
2°- Condannare al pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio”.
Con ulteriore ordinanza del 14.03.2019, ritenuti mancanti il fumus ed il periculum, veniva rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con atto del 07.09.2022 si costituiva per parte appellata un nuovo legale. CP_1
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 03.04.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
6 Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata.
In particolare è infondata l'eccezione relativa alla mancata proposizione di gravame del litisconsorte necessario atteso che l'omessa notificazione dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così,
l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma rende necessaria l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, come ritenuto in indicata ordinanza con la quale il Collegio, in diversa composizione, ha disposto in conformità in favore del litisconsorte necessario e comproprietario dell'immobile per cui è causa, in applicazione dell'art. 331 c.p.c.. Il inoltre, costituendosi ha aderito ai primi due motivi di appello ed Pt_2 alle domande proposte.
Si rigetta, inoltre, l'eccezione di decadenza degli appellanti principali per intervenuta acquiescenza, in conformità a quanto sancito dalla giurisprudenza che da epoca ormai datata
(Cass. ord. 23.02.2011 n. 4427) ha chiarito che l'adempimento al pagamento delle spese di lite non costituisce accettazione tacita o atto incompatibile con la volontà di avvalersi delle impugnazioni, poiché potenzialmente ispirato anche ad altre finalità, tra le quali quella di evitare ulteriori spese giudiziali e la esecuzione forzata.
In relazione alla posizione del si riconosce l'erroneità della pronuncia nella Parte_3 parte in cui ne è stata dichiarata la contumacia, essendosi il costituito in Parte_3 giudizio unitamente agli altri convenuti, in unico atto e con il medesimo difensore.
La dichiarazione di contumacia, quindi, è errata e va emendata, per cui in dispositivo va indicato
“definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto notificato il 21 Gennaio 2010 da nei confronti di , e nonché sulla domanda Controparte_1 Parte_1 Parte_2 riconvenzionale”.
La dichiarazione della contumacia risulta mero errore materiale e non determina, comunque, un vizio della sentenza non avendo provocato alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, essendo stata esplicata attività nel suo interesse, e non avendo inciso sulla decisione.
Infine, atteso che le parti appellanti principali hanno prodotto con atto introduttivo del presente grado immagine tratta da Google maps che indica risalire al 2008, ed in note di trattazione del
02.04.2023 hanno allegato ulteriori fotografie, si accoglie l'eccezione avversaria e si dichiara l'inammissibilità della produzione documentale indicata ex art. 345 c.p.c., dovendosi negarsi l'ingresso nel giudizio ai documenti nuovi in quanto non prodotti nel rispetto delle preclusioni
7 sancite per il giudizio di primo grado, in violazione del rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per quanto attiene alle foto da ultimo indicate anche successivamente all'atto di appello.
Secondo l'orientamento consolidato in tema della Suprema Corte di Cassazione (es Cass.,
01/02/2018, n. 2529) il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello riguarda anche le allegazioni non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in
"iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale».
Inoltre, il divieto nel processo civile deve essere inteso “a prescindere dalla circostanza che i documenti abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che - invece - costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma” (Cass. Civ., sez. III, 09.11.2017 n.
26522, ordinanza n. 2764/2020), indispensabilità comunque non dimostrata.
Per quanto attiene l'immagine del 2008, inoltre, gli appellanti non hanno provato di non aver potuto produrla in primo grado per cause a loro non imputabili, circostanza da escludersi in considerazione della natura del documento in esame e della presenza su Google.
Anche in relazione alla nuova produzione attinente allo intervenuto spostamento del cavo elettrico, manca la indispensabilità del documento sopravvenuto, e la prova della indicata circostanza successiva non si ritiene idonea a supportare la fondatezza della domanda di primo grado, come di seguito argomentato, per cui anche la relativa produzione è inammissibile.
Parimenti inammissibile son le ulteriori nuove richieste formulate in note di trattazione indicate, che non si ritengono necessarie.
Nel merito l'appello, sia principale che come proposto dall'intervenuto, in adesione, è infondato.
Con particolare riferimento alla apertura per cui è causa, parte attrice in primo grado rilevava che “al limite con la proprietà , lato sud - est, esisteva una apertura che era stata CP_1 concessa dai danti causa della signora , quale mera tolleranza, con l'espressa riserva CP_1 di richiederne ad nutum la chiusura”, giusto atto pubblico stipulato tra (nonno Parte_4 dell'attrice) e (dante causa dei convenuti) e scritture private, intercorse tra gli Controparte_2 eredi ed il che l'apertura era stata ridimensionata nel 1982, che era stata poi CP_1 CP_2 illegittimamente ampliata nell'estate del 2009 dai convenuti, condotta che censurava.
Per contra, questi ultimi eccepivano l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta, per essere intervenuta la stessa in via continuata per oltre un ventennio essendo da sempre esistita la finestra e non ritenendo al loro opponibili le scritture con le quali si indicava la mera tolleranza, e precisavano che era intervenuta la riduzione solo per un brevissimo periodo
8 di tempo e non per opera degli stessi, così da risultare legittimo il ripristino allo stato iniziale.
Contestavano le produzioni documentali avversarie, quali scrittura del 1953, in cui si fa riferimento ad un atto del 1922, ritenuto non trascritto e non riportato in atto di vendita.
La causa, quindi, si incentrava sulla natura dell'apertura, quale luce o affaccio, sulla legittimità della stessa e sulla conseguente intervenuta usucapione ventennale della eccepita servitù di veduta.
A supporto del gravame, gli appellanti hanno, infatti, ribadito l'esistenza della servitù di veduta, rilevando la presenza di una finestra, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, in quale ha affermato che “deve ritenersi acquisito agli atti -alla stregua della documentazione anche fotografica esibita, della espletata prova testi e degli accertamenti compiuti dall'ausiliario- che l'apertura presente sulla parete sud-est del fabbricato di proprietà al confine con proprietà sia stata, dapprima (verosimilmente nell'estate del Pt_2 CP_1
1982), ridimensionata e, successivamente (verosimilmente nell'estate del 2009), riportata in ampliamento nelle dimensioni attuali”, lamentando l'erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie, degli atti e delle dichiarazioni testimoniali rese a supporto della domanda di acquisto per usucapione , della valutazione sulla credibilità di alcuni testi e delle conclusioni della CTU ammessa in primo grado, ritenendo, invece, la domanda provata.
Con riferimento alla prova per testi, hanno censurato la parte in cui il Tribunale ha rilevato che
“Le deposizioni dei testi di parte convenuta, d'altra parte, non solo sono risultate poco stringenti e per certi aspetti decisamente generiche, ma appaiono smentite dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal convenuto in sede di espletamento delle operazioni Parte_2 peritali”.
La pronuncia sul punto merita piena condivisione.
Infatti, come risultante in atti di causa, il in fase di CTU ha dichiarato che "all'epoca Pt_2 dell'acquisto la finestra oggetto di causa era in parte tamponata con una fila di mattoni pieni intonacati dalla parte esterna (lato cortile parte attrice). Ovvero, l'attuale finestra restava in parte chiusa da detti mattoni, configurandosi nella fattispecie di luce;
l'apertura lasciata era delle dimensioni in larghezza uguale all'attuale finestra;
in altezza, ridotta in maniera tale da non permettere l'affaccio sul cortile. Detti mattoni poggiavano su un filo di cemento così che li ho potuti rimuovere a mani nude. Preciso che ho rimosso detti mattoni perché, avendo sempre vissuto di rimpetto all'edificio in questione, sapevo che quell'apertura era da sempre una finestra e non una luce e ritenevo che illegittimamente qualcuno avesse posizionato i mattoni da 'esterno in una fase immediatamente precedente all'epoca dell'acquisto”.
9 Dagli atti di causa risulta che gli attuali appellanti hanno acquistato l'immobile con atto del
25/06/2004 (in cui non sono indicate espresse servitù o diritti a favore degli appellanti).
In sede di sopralluogo, novembre 2013, dichiarava di aver eseguito i lavori circa Parte_2 sette anni prima, indi circa nel 2006.
Pertanto, al di là della data dell'intervenuto ampliamento, risulta che l'apertura sarebbe rimasta per sua stessa affermazione rimpicciolita per almeno due anni e che l'apposizione di mattoni esterni, a riduzione dello spazio, esisteva all'epoca dell'acquisto.
Ne consegue che, per quanto attiene l'intervenuta riduzione dell'apertura, detta dichiarazione costituisce confessione stragiudiziale fatta ad un terzo (il ctu, considerato come terzo al di fuori del processo) su fatti a sé sfavorevoli, idonea a costituisce mezzo di prova diretta sul punto e, per quanto si controverte, a supportare il convincimento del giudicante sulla contraddittorietà delle difformi dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta.
Invero, gli stessi hanno riferito quanto segue: sentita all'udienza del Testimone_5
14.12.2011, ha dichiarato, tra l'altro, che sin da quando era bambina le dimensioni della
“finestra”, “sono sempre state quelle attuali”, trattandosi di “finestra da cui ci si può sporgere”, negando di ricordare l'apertura come ridotta, anzi precisando che la situazione non era variata da circa 30 anni;
- la teste escussa all'udienza del 4 Luglio 2012, ha Tes_6 analogamente confermato che le dimensioni dell'apertura erano sempre rimaste le stesse, quelle di una finestra da cui ci si poteva affacciare, negando di aver mai visto modifiche.
Parimenti poco circostanziate appaiono le dichiarazioni rese dal teste , Testimone_7 udienza del 12 Febbraio 2013, che a conferma della circostanza secondo cui le dimensioni della finestra posta sull'immobile di proprietà lato sud est sarebbero state le stesse Parte_5 di quelle attuali, “questo da quando ero bambino”, ha riferito di aver visto “nel corso degli anni…una signora di nazionalità Russa o Ucraina che lavorava in questa abitazione”. Ove voleva riferirsi alla questa ha riferito l'attività per un periodo inferiore, così risultando Tes_4 la testimonianza parimenti imprecisa.
La teste infatti, ha dichiarato di essere stata badante della signora dal Testimone_4 CP_2 giugno 2001 al febbraio/marzo 2002 e che in detto periodo la finestra corrispondeva alla foto di più ampie dimensioni, tanto da potersi affacciare. La testimonianza appare insufficiente a fondare da sola la domanda, generica e limitata nel tempo.
In conformità a quanto indicato in sentenza impugnata, essendo emerse le intervenute modifiche e variazioni per un lasso di tempo congruo a consentirne la visuale dei luoghi a chi ha dichiarato di averla sempre avuta, si conferma la non attendibilità dei testi in merito, la contraddittorietà e mancanza di precisione delle loro affermazioni, poiché la circostanza per cui
10 non hanno notato la riduzione dell'apertura li ha resi meno credibili in quanto in contrasto con quanto prima indicato, come rilevato dal giudice di prime cure. Le testimonianze, pertanto, non appaiono idonee a dimostrare la fondatezza della domanda di usucapione.
Differenti sono state le circostanze riferite dai testi di parte attrice.
In specie, il teste , escusso alla udienza del 14.12.2011, ha dichiarato che “Nell'estate Tes_1 del 2009 ho notato un cambiamento nell'immobile di proprietà . Il Parte_5 cambiamento di cui ho parlato consiste nel fatto che l'apertura prima era come raffigurata nella foto n.2 e dopo è stata ampliata per come raffigurata nella foto n.3 fascicolo parte attrice.
ADR l'apertura di cui ho parlato era posta circa 1 metro sopra il filo dell'ENEL raffigurato nelle predette foto, tuttora esistente”, precisando che “la situazione è quella raffigurata nella foto 2 da circa 30 anni”, mentre la teste , assunta alla udienza del 04.07.2012, ha Tes_2 dichiarato che “Nel periodo tra gli anni 2008-2009 vi è stata una modifica nell'apertura del fabbricato di proprietà , in particolare prima c'era una finestra più piccola Parte_5
e ora è grande: prima era di circa mezzo metro ora è circa 1 metro”, raffrontando le due foto prodotte, ed il teste , escusso alla udienza del 13 febbraio 2013, riferendo solo dal 2000, Tes_3 ha confermato che l'apertura era prima come da foto 1 e 2 (più piccola) e di averla vista dal
2009 come raffigurata nelle foto 3 e 4 del fascicolo di parte.
Le suindicate testimonianze sono, quindi, sostanzialmente conformi alla presenza di una luce, dopo anni ampliata senza il consenso di parte attrice, la quale ha riferito in atti di aver notato l'ampliamento nel 2009, vivendo lontana dai luoghi di causa.
Il solo rapporto di conoscenza con la famiglia , rilevato dagli appellanti, non costituisce CP_1 elemento soggettivo idoneo a minare la attendibilità dei testi indicati, mancando un rapporto tale da ipotizzare un eventuale interesse ad un determinato esito della lite.
Conformemente a quanto pacificamente riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità
e di merito, il giudizio di controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, dell'esaustività delle dichiarazioni nonché dell'idoneità degli elementi acquisiti a sorreggere la domanda per cui è causa involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudicante, che in virtù del disposto di cui all'art. 116 c.p.c. “deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento”.
Sussistendo un evidente contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice di primo grado ha proceduto a confrontare le deposizioni raccolte, dare conto dei motivi di minore credibilità, esponendo le ragioni del proprio decisum, così facendo corretta applicazione del principio suindicato, atteso che, per le motivazioni indicate, in una logica di contemperazione
11 nella valutazione della prova, le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice sono risultate maggiormente concludenti e credibili, tali da supportare la decisione del Tribunale.
Inoltre, atteso che è onere di chi agisce dimostrare la fondatezza del proprio assunto, nel caso di specie è mancata la piena dimostrazione, a mezzo testi, della legittimità della condotta connessa all'esistenza del diritto ad usucapire, quale animus e corpore.
La intervenuta produzione di scritture ( del 1922, del 16/08/1953 tra i germani e Parte_6
, eredi del padre , del 5/8/1968 e, infine, missiva del 21/10/1982 Per_3 Controparte_2
(indirizzata a sig.ra ed eredi sottoscritta da Controparte_3 Controparte_2 Parte_7
), se pur atti intervenuti tra soggetti diversi dagli attuali proprietari, attestano la
[...] pregressa presenza di una finestra/apertura che era stata concessa dai danti causa della sig.ra quale mera “tolleranza”, con l'espressa riserva del diritto per i proprietari di richiederne CP_1 la chiusura.
Tale pattuizione risulta contenuta negli atti indicati, in cui si precisa che l'apertura della finestra viene concessa sino a richiesta di chiusura.
Un siffatto possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto, per usucapione della corrispondente servitù.
I documenti indicati sono, comunque, precedenti alla riferita modifica del 1983.
Da tutto quanto indicato si evince la mancanza di prova sulla circostanza secondo cui la indicata finestra sarebbe inizialmente esistita senza il permesso temporaneo dei vicini, con connessa volontà dei dante causa degli appellanti (precedenti possessori dell'immobile, acquistato solo nel 2004 dagli stessi) di agire in esercizio di un pieno diritto e porre in essere attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale in capo, così da non supportare l'esercizio di un diritto di veduta idoneo ad usucapire in tempi più datati rispetto all'acquisto dei convenuti.
Non è stato, inoltre, dimostrato che sia stato trasferito agli attuali proprietari il potere di fatto del diritto per il quale è domanda di riconoscimento della servitù di veduta da “finestra” avendo i testimoni, per come esposto, riferito di una intervenuta limitazione e riduzione pregressa rispetto all'acquisto.
In ulteriore motivo di gravame si censura la valutazione delle risultanze della CTU.
Anche sul punto l'impugnazione è infondata, in quanto le conclusioni del CTU non sono idonee a supportate la prova dello stato dei luoghi negli anni o a fornire datazioni poiché la consulente, anche sentita in sede di chiarimenti, ha precisato che era presente una originaria finestra, ma di non poter stabilire con certezza le originarie dimensioni dell'apertura né fornire elementi certi per la datazione della intervenuta modifica.
12 Il perito ha ulteriormente precisato di poter desumere “che all'epoca nella parete confinante con la proprietà degli Attori era presente una finestra ma non possono stabilirsi con certezza le originali dimensioni della stessa apertura”, e che “non può affermarsi con assoluta certezza che le differenze riscontrate tra lo stato di fatto …e quanto in planimetria siano reali”, non risultando utile in raffronto fra tutte le finestre presenti sull'immobile (diverse e realizzate in epoche differenti), dando atto anche, con riferimento alla apertura in esame, della presenza di
“probabili modifiche (perlomeno alla sezione orizzontale) anche se non inquadrabili nel tempo”, e di una bucatura ridimensionata. La consulente, inoltre, ha rilevato come non sia possibile indicare con certezza l'epoca di realizzazione e di rimozione della tamponatura.
Considerato l'iniziale “tollerato” uso a finestra e la intervenuta detta modifica, non costituisce prova determinante né che gli stessi infissi e l'iniziale davanzale erano “datati” né la presenza della apertura nelle originali planimetrie catastali, dalle quali, afferma il CTU, non si evince alcunché in ordine alle altezze degli infissi.
Ne consegue che anche dall'elaborato peritale non possono trarsi elementi di certezza a conferma della domanda di usucapione.
Infine, la fondatezza della domanda non può trarsi dal contenuto della consulenza di parte, attesa la mancanza di valore di prova della stessa.
In materia di usucapione la prova deve essere certa e rigorosa, tale cioè da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite dai testi, sulla concludenza e sufficienza delle stesse a dimostrare un costante ed inequivoco stato di fatto del bene in senso conforme a quanto asserito, in relazione alla condotta ed alla mancanza di permesso o tolleranza, poiché in una logica di bilanciamento dei valori in conflitto, dovendosi riconoscere un diritto in danno ad altro soggetto, la mancanza di certezza e rigorosità della prova rileva in danno della parte che chiede di acquisire il diritto stesso.
La suindicata prova non si ritiene essere stata raggiunta nel giudizio in esame con riferimento all'invocato diritto di veduta.
Per tutto quanto indicato si conferma, quindi, il rigetto della domanda di acquisto di servitù di veduta.
Per contra, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice in primo grado è risultata confermata la permanenza negli anni successivi al 1982, data in cui si comunicava la richiesta di chiusura, di una apertura più ridotta, tale da corrispondere a luce con le misure dedotte in atti, così da supportare il riconoscimento operato dal Tribunale.
Da tutti gli elementi indicati il Tribunale di Reggio Calabria è pervenuto, infatti, alla negazione della domanda iniziale di inesistenza di alcun diritto ed al riconoscimento del diverso diritto di
13 luce, nei termini di cui è sentenza di primo grado, per quanto attinente alle caratteristiche della riconosciuta luce non oggetto di specifica impugnazione, anche in conformità alla domanda subordinata proposta dall'attrice in memorie conclusionali.
Per i motivi suindicati, si condivide la sentenza impugnata, con rigetto dei relativi motivi dell'appello principale e di quanto proposto dall'intervenuto sul punto. Pt_2
Infondato è, altresì, il gravame proposto dagli appellanti principali nella parte in cui si censura la pronuncia di primo grado per non essere stato riconosciuto il risarcimento del danno causato dalla presenza di aiuola posta dall'attrice lungo il confine e non essere stata pronunciata la condanna alla rimozione.
Anche in merito, nessuna prova certa è stata acquisita sulle circostanze secondo cui la condotta della sarebbe stata illegittima e la stessa avrebbe causato nel tempo infiltrazioni di CP_1 acqua nell'immobile dei convenuti all'interno del vano in prossimità del relativo muro all'esterno erano apposte le aiuole.
Il CTU non ha evidenziato condotte contrarie a norma in capo alla , non ha indicato CP_1 interventi obbligatori (limitandosi rilevare un intervento di guaina eseguito dalla sig.ra , CP_1 ed a consigliare un distanziamento dell'aiuola e l'adozione di condotte, anche a carico dei proprietari di tutela dall'immobile) così da supportare specifiche condanne ad un facere, ed ha rilevato la presenza di diverse possibili concause dell'umidità connesse allo stato del bene ed al suo uso, concludendo che “quanto in atto riscontrato non può identificarsi quale danno apportato al fabbricato di proprietà dall'aiuola in questione”, negando Controparte_4 anche il nesso di causalità necessario con il danno indispensabile all'accoglimento della domanda. Da ciò la correttezza della sentenza in merito.
In merito, anche in appello le parti istanti non hanno fornito elementi idonei a supportare la censura operata ed a indicare le diverse ragioni per le quali la domanda avrebbe dovuto essere, invece, accolta.
Infine, si rigetta l'impugnazione come proposta dai signori in relazione al Controparte_4 mancato accoglimento della richiesta di rimozione del filo elettrico, essendo rimasta la domanda indimostrata per quanto riferibile all'attrice in primo grado. Non essendo stata dimostrato l'autore della condotta lesiva ne è conseguito il mancato riconoscimento della invocata responsabilità.
A conferma, non sono state richieste prove al fine di dimostrare che sia stata la a CP_1 collocare il filo sull'immobile.
14 Lo stesso consulente d'ufficio ha rilevato che il fabbricato lato nord ed il fabbricato CP_1 lato nord ovest confinano con la particella n. 35 in testa ad altra ditta, che il punto luce Pt_2 ed il filo elettrico interessano la particella n. 35, pur dipartendosi dall'immobile . CP_1
Risulta dimostrato che trattasi di cavo che collegava due immobili, ma non che il posizionamento del filo sull'immobile avvenuto in tempi precedenti all'acquisto, sia Pt_2 stato effettuato dalla . CP_1
Non indispensabile a supportare una diversa dimostrazione è la nuova ed inammissibile produzione di foto effettuata con note di trattazione scritta per l'udienza del 3 aprile 2023, essendo stato negato che il avrebbe richiesto la rimozione del filo alla appellata e che Pt_2 quest'ultima avrebbe operato lo spostamento dei cavi.
Per i motivi prima indicati, si ritiene inammissibile la produzione contestuale alle note del
03.04.23, inidonee a dimostrare l'autore dell'intervenuto spostamento del cavo con interramento dello stesso, e non si ammettono le richieste istruttorie formulate nella indicata udienza.
Priva di pregio nel senso dell'accoglimento del gravame è, pertanto, la intervenuta rimozione del cavo, di cui la ha negato la paternità. CP_1
Detta rimozione, comunque, potrebbe rilevare come carenza di interesse e non quale acquiescenza della alla domanda proposta, con conseguente rigetto delle relative CP_1 domande.
In ultimo motivo gli appellanti principali rilevano l'erroneità della pronuncia per quanto attiene la intervenuta condanna integrale alle spese a carico dei convenuti in primo grado in favore dell'attrice a fronte del parziale accoglimento della domanda formulata da quest'ultima, che aveva richiesto la totale chiusura della luce di mera tolleranza mentre ne è stata disposta la mera riduzione, con riconoscimento del diritto di luce per come prima indicato.
Anche detta eccezione non merita accoglimento.
L'attrice è risultata, infatti, parzialmente vittoriosa in rapporto alla propria domanda e totalmente vittoriosa rispetto alle tre diverse domande formulate dai convenuti in primo grado,
a loro volta totalmente soccombenti, essendosi anche opposti all'accoglimento della domanda nei termini di cui in sentenza.
Non sarebbe stata corretta, quindi, una condanna della al pagamento delle spese CP_1 processuali (ved., tra le altre, sentenza delle SS. UU. n. 32061 del 31 ottobre 2022 in cui si è statuito che la parte attrice non può mai essere condannata al pagamento delle spese di lite, anche se ha vinto parzialmente o per un valore residuo all'oggetto della domanda), né si ravvede
15 una reciproca soccombenza tale da poter giustificare una diversa pronuncia di compensazione, risultando scevra da vizi la pronuncia di condanna in capo ai convenuti soccombenti.
Per tutti i motivi suindicati, la Corte rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza di primo grado nelle parti oggetto di impugnazione.
In applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti principali, e , e dell'appellante intervenuto, CP_5 Parte_2
in solido, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della Parte_3 parte appellata Spinella, da liquidarsi con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto
2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto al valore della controversia per come indicato in atti (entro € 11.000,00), nella misura, corrispondente ai medi tariffari ad esclusione della fase di trattazione che si liquida al minimo in considerazione dell'attività svolta, di complessive € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase di trattazione ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nonché contro Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1745/2017, pronunciata dal Tribunale di Reggio Controparte_1
Calabria, il 23/11/2017, nel giudizio iscritto al N. 293/2010, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1- rigetta le eccezioni preliminari proposte da parte appellata;
2- rigetta integralmente l'impugnazione come proposta da e Parte_1 Pt_2
e da confermando integralmente la sentenza gravata;
[...] Parte_3
3- condanna e in solido, alla refusione Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata , che Controparte_1 liquida in complessive € 4.888,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 21.02.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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