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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 793 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
13/02/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
( ), domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Corso Vittorio Emanuele II 326, presso lo studio dell'Avv. BONAVITA
ALESSANDRO ), che lo rappresenta e difende C.F._2
APPELLANTE
E
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
APPELLATO contumace
E
Procuratore Generale presso questa Corte
INTERVENUTO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal
Tribunale di Roma nel proc. recante r.g.n. 13298/2022.
Conclusioni dell'appellante: “Con le presenti note si rassegnano e ratificano le seguenti conclusioni: 1) in riforma del provvedimento impugnato, accogliere la domanda del sig. e, per l'effetto, dichiarare il riconoscimento Parte_1
della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore dello stesso;
2) ordinare al CP_1
r.g. n. 1 dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dell'odierno appellante;
3) condannare l'ente convenuto, dichiarato contumace, al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre che del giudizio di primo grado, oltre IVA cpa e spese forfettarie, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario.”.
FATTO E DIRITTO
Si rimanda alla lettura dell'ordinanza impugnata per la compiuta ricostruzione della fattispecie qui esaminata.
Il ricorrente ha proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto con la quale era stata respinta la domanda di riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto discendente diretto della Sig.ra cittadina Persona_1 italiana nata a [...] l'[...] e successivamente emigrata in USA, dove si è naturalizzata cittadina americana nel 1954, quando il figlio, Parte_1
(padre dell'odierno appellante), era ancora minorenne.
Il non si è costituito nel grado. Controparte_1
L'appello è stato assunto in decisione a seguito dell'udienza del giorno
13/02/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
L'appello invoca un'interpretazione del combinato disposto degli artt. 7 e 12 della
L. 555/1912, diversa da quella offerta dal tribunale di Roma, anche sulla base di alcune precedenti pronunce di questa Corte, nel senso che la perdita della cittadinanza non si verifica laddove il minore risulti già cittadino (anche) dello Stato estero all'atto della rinuncia alla cittadinanza italiana ad opera del genitore.
Il gravame non può essere accolto poiché la soluzione adottata da tribunale è in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ, sez I, ordinanza 17161/2023).
L'art. 7 della legge n. 555 del 1912 sancisce che “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può
r.g. n. 2 rinunciarvi”.
L'art. 12 comma 2 della legge n. 555 del 1912 stabilisce a sua volta che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale,
e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”, fatta salva l'applicazione degli artt.
3 e 9 della legge cit. sull'acquisto e il riacquisto della cittadinanza italiana.
Nell'affrontare una fattispecie analoga la Suprema Corte ha affermato che l'art. 12 comma 2 “si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 che qui non ricorrono. È questo il caso di che, essendo figlio minore di che perse la cittadinanza italiana per naturalizzazione volontaria nel 1924, la perse anche lui, conservando quella americana (acquistata dalla nascita negli U.S.A.). Alla medesima conclusione è pervenuta questa Corte, secondo cui i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3 [recte: comma 2], della stessa legge del 1912, non rilevando
l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge (Cass., sez.
1, n. 9377 del 2011), ipotesi non verificatasi nella specie. Infondato è l'argomento difensivo che fa leva sull'art. 7, comma 1, della stessa legge, secondo cui "salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi".
Disposizione questa non applicabile perché avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti. In altri termini, la citata disposizione, come rilevato dalla Corte territoriale, "si riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che
r.g. n. 3 nella specie non sussiste in quanto il ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita".
Ancor più recentemente è intervenuta altra pronuncia della S.C. (Cass. 3564/24) che ha ribadito la soluzione prescelta dal tribunale di Roma, peraltro in fattispecie nella quale l'ipotizzata trasmissione della cittadinanza agli attori era avvenuta da una donna, smentendo che la disciplina sarebbe diversa a seconda che l'ascendente fosse un uomo o una donna.
Nella fattispecie la linea della cittadinanza si è interrotta con la naturalizzazione della signora cui non ha fatto seguito l'opzione di riacquisto da parte del Persona_1
figlio minore una volta raggiunta la maggiore età.
L'appello è pertanto infondato.
La contumacia dell'appellato dispensa dalla pronuncia sulle spese.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) nulla sulle spese;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4