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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2785/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza del
26.3.2025;
TRA
, in liquidazione (C.F. e P.IVA ), in persona del liquidatore p.t., , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Gaetano
Ruggiero (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, alla via Pergolesi, n. 1, C.F._1
elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno n. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti a margine del ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Carlo Russo (C.F. n. , con cui elettivamente domicilia in C.F._2
Napoli, alla Via Loggia Dei Pisani, n. 13, presso lo studio dell'avv. Marco Candela;
APPELLATA
pagina 1 di 3 Oggetto: appello avverso ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Napoli, Seconda
Sezione Civile, depositata in data 13.5.2019, comunicata in pari data.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La , in persona del liquidatore p.t., con atto di citazione notificato a mezzo Controparte_2
pec in data 4.6.2019, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la Controparte_3
, per proporre appello avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di
[...]
Napoli, Seconda Sezione Civile, depositata in data 13.5.2019, comunicata in pari data, con cui, in accoglimento del ricorso proposto da nella qualità di cessionaria della Controparte_1 [...]
, la resistente era condannata alla Controparte_4 Controparte_2
restituzione in favore della della somma di € 44.718,43, oltre interessi legali Controparte_1
dalla data della domanda al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto, in riforma dell'ordinanza impugnata, di:
“A) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
B) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso diritto di credito avverso con riferimento alle operazioni di sconto/anticipo riepilogati con le fatture n.132/2003, n.270/2003,
n.91/2004, n.219/2004, n.351/2004, n.42/2005, n.201/2005, n.291/2005, n.329/2005;
C) dichiarare inammissibile ed, in ogni caso, infondata sia in fatto che in diritto, per le esposte causali ogni domanda azionata nei confronti della e, per l'effetto, rigettare Controparte_2
qualsivoglia richiesta restitutoria e/o di indennizzo per indebito arricchimento ex adverso avanzata;
D) condannare la al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore del procuratore costituto antistatario;
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, si chiede la rinnovazione della CTU contabile espletata nel giudizio di primo grado”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data
18.12.2019, la in persona dell'amministratore unico, legale rapp.te p.t., che ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello; nel merito, ne ha contestato l'infondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La trattazione del giudizio è iniziata e proseguita, con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, dinanzi alla Settima Sezione Civile fino al 20.1.2025, quando il giudizio è stato pagina 2 di 3 riassegnato alla Terza Sezione Civile, sulla base di un provvedimento della Presidente della Corte
d'Appello di riequilibrio dei ruoli delle diverse Sezioni Civili.
Fissata dinanzi al Collegio della Terza Sezione Civile l'udienza del 19.3.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 26.3.2025; alla predetta udienza del
26.3.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 19.3.2025 ed alla successiva udienza del 26.3.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma
1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008,
n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno
2015).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 26 marzo 2025
Il consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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