CASS
Sentenza 6 giugno 2022
Sentenza 6 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2022, n. 18060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18060 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2022 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. CE NA - Presidente - EQUA RIPARAZIO- NE Dott. AR RT - Consigliere - Dott.ssa RI PA - Consigliere - Ud. 05/05/2022 - PU Dott. US RT - Consigliere - R.G.N. 10518/2019 Dott. EM ON - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10518/2019 proposto da: Avv. PROSPERINI ALBERTO, domiciliato in ROMA, Circonvalla- zione 80, rappresentato e difeso da sé medesimo;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del ministro pro tem- pore, elettivamente domiciliato in ROMA, Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappre- senta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 3922/2018 della CORTE di APPELLO di Roma, pubblicato il 21/09/2018; Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 - Firmato Da: NA CE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29879dbe58bf8a64dbc35f60cb1617a5 Firmato Da: ON EM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1ffd35c1f58b5b33 Civile Sent. Sez. 2 Num. 18060 Anno 2022 Presidente: NA CE Relatore: ON EM Data pubblicazione: 06/06/2022 Ric. 2019 n. 10518 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott. EM ON;
lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. AR FRESA, che ha concluso per la fondatezza del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tra i fratelli MI UL e IN LU inizia nel 2002 e si chiude l’11/02/2017 con Cass. 3655/2017 una lunga causa su un be- ne immobile, originata da una vicenda ereditaria. Qualche mese do- po, il 13/07/2017, il difensore di IN ottiene in cessione da quest’ultimo il correlativo credito all’equa riparazione ex l. 89/2001, in funzione di corresponsione di onorario per l’attività professionale svolta nella fase di cassazione del processo presupposto. Con ricorso dell’11/09/2017 alla Corte d'appello di Roma, l’Avv. PE aziona la pretesa all’equo indennizzo, quantificata in 3000 Euro, nei confronti del Ministero della Giustizia. Avverso il decreto d’inammissibilità della domanda per difetto di esperimento dei rimedi preventivi ex art.
1-ter n. 6 l. 89/2001, l’Avv. PE propone ricorso in opposizione, in esito alla quale la Corte di appello constata sì un errore in cui è incorso il giudice designato, ma rigetta l’opposizione rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente, sulla base delle seguenti premesse: (a) Gue- rino LU ha ceduto al proprio difensore il credito all’equo indenniz- zo, in funzione di pagamento dell’onorario per attività professionale;
(b) la cessione è avvenuta dopo la fine del processo presupposto (sebbene la Corte incorra in un errore materiale nell’indicare il 17/03/2016 come data dell’atto, cioè una data in cui il processo era ancora in corso); (c) non si applica la disciplina della successione a ti- tolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto oggetto di un processo;
(d) in relazione alla successione a titolo particolare nel diritto oggetto del processo presupposto, la giurisprudenza ritiene che, ai fini della Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 - Firmato Da: NA CE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29879dbe58bf8a64dbc35f60cb1617a5 Firmato Da: ON EM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1ffd35c1f58b5b33 Numero registro generale 10518/2019 Numero sezionale 989/2022 Numero di raccolta generale 18060/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Ric. 2019 n. 10518 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -3- domanda di equa riparazione ex l. 89/2001, la pretesa indennitaria di alienante e successore si quantifichi secondo la diversa durata della rispettiva partecipazione al processo, senza che l’uno possa avvalersi del diritto all'indennizzo dell’altro (così, tra le altre, Cass. 1200/2015); (e) l’Avv. PE non è stato parte del processo pre- supposto;
(f) egli non può vantare alcuna pretesa all’equa riparazio- ne. Ricorre in cassazione l’avv. PE con due motivi. Con ordinan- za interlocutoria 27239/2021, la Sesta Sezione di questa Corte ha ri- messo la causa alla pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1260, co. 1 c.c. e 111, 100 c.p.c., nonché la violazione – per contraddittorietà della motivazione - degli 132, n. 4 c.p.c. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1362, 1363 c.c., con riferimento all’interpretazione dell’atto di cessione del credito de quo. I due moti- vi possono essere esaminati congiuntamente, poiché essi convergono nel bersagliare con successo il paralogismo in cui è incorsa la Corte di appello nel tessere la trama sillogistica indicizzata in narrativa attra- verso le lettere a-g dell’alfabeto. Il vizio non sembra discendere tanto dall’errore materiale nell’indicare la data della cessione del credito, quanto dall’aver applicato la concretizzazione giurisprudenziale della disciplina della successione a titolo particolare nel diritto oggetto del processo presupposto all’ipotesi radicalmente diversa del credito all’equa riparazione maturato al termine di tale processo e ceduto dalla parte al proprio difensore, a titolo di corrispettivo per una fase dell’attività professionale svolta da quest’ultimo nel processo presup- posto. Tale fallace sovrapposizione ha determinato d’un colpo la violazione dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 1260 c.c., spiegandosi così che la Corte abbia ritenuto l’Avv. PE privo della legittimazione ad agire nel distinto ed autonomo giudizio di recupero del credito all’equa ripara- Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 - Firmato Da: NA CE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29879dbe58bf8a64dbc35f60cb1617a5 Firmato Da: ON EM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1ffd35c1f58b5b33 Numero registro generale 10518/2019 Numero sezionale 989/2022 Numero di raccolta generale 18060/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Ric. 2019 n. 10518 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -4- zione: «non trattandosi di cessione del credito avvenuta nel corso del processo» e non avendo il difensore rappresentato la «lesione del di- ritto personale collegato al paterna d'animo subito per la violazione del termine di durata ragionevole del processo», collegato quindi «alla durata effettiva della sua presenza nel giudizio presupposto». In realtà, come ha evidenziato persuasivamente il ricorrente, egli agisce al fine di ottenere l'indennizzo maturato integralmente in capo a IN LU, suo assistito nella fase di legittimità del giudizio presupposto. In altre parole, l’avv. PE agisce per un indenniz- zo già spettante ad altri, che gli è stato validamente ceduto. Egli non pretende di agire al fine di ottenere un indennizzo maturato, sia pure per una fase processuale, in capo a lui medesimo. L’orientamento che la Corte di appello richiama a sostegno della propria decisione riguar- da invece proprio quest’ultima fattispecie, in cui agisce in equa ripa- razione il successore a titolo particolare nel diritto controverso nel processo presupposto. In conclusione, il richiamo della Corte territo- riale all'art. 111 c.p.c. è fuorviante e determina la violazione dell’art. 1260, co. 1 c.c. sulla cedibilità dei crediti, nel corollario della loro azionabilità in giudizio da parte del cessionario. Quanto ai divieti legislativi di cessione dei crediti cui rinvia il com- ma appena citato, è superfluo aggiungere che la validità dell’atto di cessione de quo non incontra alcun ostacolo nell’art. 13, co. 4 l. 247/2012 (ordinamento della professione forense), poiché non è un patto con il quale «l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione li- tigiosa», che sarebbe in questo caso una quota del diritto oggetto del processo presupposto, bensì un patto con il quale l’avvocato si è reso validamente cessionario di un diritto dipendente dal primo, cioè il di- ritto all’equa riparazione che si è originato dalla violazione della dura- ta ragionevole del processo. Ne consegue la fondatezza del ricorso e la necessità di cassare il provvedimento impugnato e di rinviare alla Corte di appello di Roma Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 - Firmato Da: NA CE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29879dbe58bf8a64dbc35f60cb1617a5 Firmato Da: ON EM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1ffd35c1f58b5b33 Numero registro generale 10518/2019 Numero sezionale 989/2022 Numero di raccolta generale 18060/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Ric. 2019 n. 10518 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -5- in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2022. Il relatore Il Presidente Dott. EM ON Dott. CE NA Numero registro generale 10518/2019 Numero sezionale 989/2022 Numero di raccolta generale 18060/2022 Data pubblicazione 06/06/2022
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del ministro pro tem- pore, elettivamente domiciliato in ROMA, Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappre- senta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 3922/2018 della CORTE di APPELLO di Roma, pubblicato il 21/09/2018; Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 - Firmato Da: NA CE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29879dbe58bf8a64dbc35f60cb1617a5 Firmato Da: ON EM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1ffd35c1f58b5b33 Civile Sent. Sez. 2 Num. 18060 Anno 2022 Presidente: NA CE Relatore: ON EM Data pubblicazione: 06/06/2022 Ric. 2019 n. 10518 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott. EM ON;
lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. AR FRESA, che ha concluso per la fondatezza del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tra i fratelli MI UL e IN LU inizia nel 2002 e si chiude l’11/02/2017 con Cass. 3655/2017 una lunga causa su un be- ne immobile, originata da una vicenda ereditaria. Qualche mese do- po, il 13/07/2017, il difensore di IN ottiene in cessione da quest’ultimo il correlativo credito all’equa riparazione ex l. 89/2001, in funzione di corresponsione di onorario per l’attività professionale svolta nella fase di cassazione del processo presupposto. Con ricorso dell’11/09/2017 alla Corte d'appello di Roma, l’Avv. PE aziona la pretesa all’equo indennizzo, quantificata in 3000 Euro, nei confronti del Ministero della Giustizia. Avverso il decreto d’inammissibilità della domanda per difetto di esperimento dei rimedi preventivi ex art.
1-ter n. 6 l. 89/2001, l’Avv. PE propone ricorso in opposizione, in esito alla quale la Corte di appello constata sì un errore in cui è incorso il giudice designato, ma rigetta l’opposizione rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente, sulla base delle seguenti premesse: (a) Gue- rino LU ha ceduto al proprio difensore il credito all’equo indenniz- zo, in funzione di pagamento dell’onorario per attività professionale;
(b) la cessione è avvenuta dopo la fine del processo presupposto (sebbene la Corte incorra in un errore materiale nell’indicare il 17/03/2016 come data dell’atto, cioè una data in cui il processo era ancora in corso); (c) non si applica la disciplina della successione a ti- tolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto oggetto di un processo;
(d) in relazione alla successione a titolo particolare nel diritto oggetto del processo presupposto, la giurisprudenza ritiene che, ai fini della Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 - Firmato Da: NA CE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29879dbe58bf8a64dbc35f60cb1617a5 Firmato Da: ON EM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1ffd35c1f58b5b33 Numero registro generale 10518/2019 Numero sezionale 989/2022 Numero di raccolta generale 18060/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Ric. 2019 n. 10518 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -3- domanda di equa riparazione ex l. 89/2001, la pretesa indennitaria di alienante e successore si quantifichi secondo la diversa durata della rispettiva partecipazione al processo, senza che l’uno possa avvalersi del diritto all'indennizzo dell’altro (così, tra le altre, Cass. 1200/2015); (e) l’Avv. PE non è stato parte del processo pre- supposto;
(f) egli non può vantare alcuna pretesa all’equa riparazio- ne. Ricorre in cassazione l’avv. PE con due motivi. Con ordinan- za interlocutoria 27239/2021, la Sesta Sezione di questa Corte ha ri- messo la causa alla pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1260, co. 1 c.c. e 111, 100 c.p.c., nonché la violazione – per contraddittorietà della motivazione - degli 132, n. 4 c.p.c. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1362, 1363 c.c., con riferimento all’interpretazione dell’atto di cessione del credito de quo. I due moti- vi possono essere esaminati congiuntamente, poiché essi convergono nel bersagliare con successo il paralogismo in cui è incorsa la Corte di appello nel tessere la trama sillogistica indicizzata in narrativa attra- verso le lettere a-g dell’alfabeto. Il vizio non sembra discendere tanto dall’errore materiale nell’indicare la data della cessione del credito, quanto dall’aver applicato la concretizzazione giurisprudenziale della disciplina della successione a titolo particolare nel diritto oggetto del processo presupposto all’ipotesi radicalmente diversa del credito all’equa riparazione maturato al termine di tale processo e ceduto dalla parte al proprio difensore, a titolo di corrispettivo per una fase dell’attività professionale svolta da quest’ultimo nel processo presup- posto. Tale fallace sovrapposizione ha determinato d’un colpo la violazione dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 1260 c.c., spiegandosi così che la Corte abbia ritenuto l’Avv. PE privo della legittimazione ad agire nel distinto ed autonomo giudizio di recupero del credito all’equa ripara- Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 - Firmato Da: NA CE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29879dbe58bf8a64dbc35f60cb1617a5 Firmato Da: ON EM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1ffd35c1f58b5b33 Numero registro generale 10518/2019 Numero sezionale 989/2022 Numero di raccolta generale 18060/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Ric. 2019 n. 10518 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -4- zione: «non trattandosi di cessione del credito avvenuta nel corso del processo» e non avendo il difensore rappresentato la «lesione del di- ritto personale collegato al paterna d'animo subito per la violazione del termine di durata ragionevole del processo», collegato quindi «alla durata effettiva della sua presenza nel giudizio presupposto». In realtà, come ha evidenziato persuasivamente il ricorrente, egli agisce al fine di ottenere l'indennizzo maturato integralmente in capo a IN LU, suo assistito nella fase di legittimità del giudizio presupposto. In altre parole, l’avv. PE agisce per un indenniz- zo già spettante ad altri, che gli è stato validamente ceduto. Egli non pretende di agire al fine di ottenere un indennizzo maturato, sia pure per una fase processuale, in capo a lui medesimo. L’orientamento che la Corte di appello richiama a sostegno della propria decisione riguar- da invece proprio quest’ultima fattispecie, in cui agisce in equa ripa- razione il successore a titolo particolare nel diritto controverso nel processo presupposto. In conclusione, il richiamo della Corte territo- riale all'art. 111 c.p.c. è fuorviante e determina la violazione dell’art. 1260, co. 1 c.c. sulla cedibilità dei crediti, nel corollario della loro azionabilità in giudizio da parte del cessionario. Quanto ai divieti legislativi di cessione dei crediti cui rinvia il com- ma appena citato, è superfluo aggiungere che la validità dell’atto di cessione de quo non incontra alcun ostacolo nell’art. 13, co. 4 l. 247/2012 (ordinamento della professione forense), poiché non è un patto con il quale «l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione li- tigiosa», che sarebbe in questo caso una quota del diritto oggetto del processo presupposto, bensì un patto con il quale l’avvocato si è reso validamente cessionario di un diritto dipendente dal primo, cioè il di- ritto all’equa riparazione che si è originato dalla violazione della dura- ta ragionevole del processo. Ne consegue la fondatezza del ricorso e la necessità di cassare il provvedimento impugnato e di rinviare alla Corte di appello di Roma Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 - Firmato Da: NA CE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29879dbe58bf8a64dbc35f60cb1617a5 Firmato Da: ON EM Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1ffd35c1f58b5b33 Numero registro generale 10518/2019 Numero sezionale 989/2022 Numero di raccolta generale 18060/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Ric. 2019 n. 10518 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -5- in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2022. Il relatore Il Presidente Dott. EM ON Dott. CE NA Numero registro generale 10518/2019 Numero sezionale 989/2022 Numero di raccolta generale 18060/2022 Data pubblicazione 06/06/2022