Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2668/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 15.04.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a Melito Di Porto Salvo in [...]_1 C.F._1
28.03.1979 con l'Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello
E
(C.F nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata dall'Avv. Alberto Berrettarossa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 16.05.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) Pronunciare la separazione dei coniugi e contratto in Parte_1 Controparte_1
Grassobbio (BG) il 18 settembre 2010, trascritto nel registro del Comune di Grassobbio (BG), Atto
N. 7 parte II serie A – Ufficio 1, anno 2010;
2) Comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grassobbio di trascrivere l'emanando provvedimento di separazione a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3) La casa coniugale verrà assegnata, con quanto l'arreda, alla Sig.ra ; CP_1
4) Il figlio della coppia, , sarà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1
dell'affidamento condiviso e collocato stabilmente presso la residenza della madre;
Inoltre, il padre terrà il figlio con sé a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio/sera fino alla sera della domenica (ore 20,00 nel periodo invernale – ore 21 nel periodo estivo), allorché lo accompagnerà a casa della madre.
6) Nell'eventualità in cui il sig. si trasferirà per lavoro al di fuori del territorio lombardo, Pt_1
egli vedrà il figlio a fine settimana alterne, in modo compatibile con i suoi orari di lavoro e con gli orari dei mezzi di trasporto, recandosi dal minore presso la sua cittadina di residenza, oppure, pianificando i viaggi del figlio presso la propria nuova abitazione, assumendo in entrambi i casi l'intero costo degli spostamenti.
Sin da ora, la signora , compatibilmente con i propri turni di lavoro e purché le venga dato CP_1
congruo preavviso, si impegna a rendersi parte attiva e collaborante per favorire i viaggi del figlio, accompagnando o riprendendo lo stesso presso l'aeroporto di Milano Linate e Bergamo Orio al
Serio/stazione di partenza / arrivo (Monza o Milano), secondo la gestione degli spostamenti che le sarà comunicata con congruo preavviso dal sig. Pt_1
7) In ogni caso, verrà applicato il criterio dell'alternanza per tutti i ponti e per le festività, con la conseguenza che il minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro; il
31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e così ad anni alterni per tutti i ponti e per tutte le festività.
8) Sia in riferimento ai fine settimana sia in riferimento ai ponti e alle festività, i coniugi si impegnano a dare effettiva attuazione al criterio dell'alternanza, derogando allo stesso solo in via del tutto eccezionale e con congruo preavviso da trasmettere all'altro genitore.
9) Per ciò che concerne il periodo estivo, i genitori, in aggiunta alle visite ordinarie, trascorreranno con il figlio tre settimane anche non consecutive, pianificando le vacanze con il figlio da comunicare in forma scritta all'altro genitore. Nello specifico, la signora comunicherà il suo piano CP_1
ferie con il figlio entro il mese di marzo, mentre il sig. lo comunicherà entro la fine del mese Pt_1
di giugno.
10) Nel caso in cui il sig. mantenesse un impiego lavorativo nel settore scolastico, con Pt_1
sospensione dell'attività lavorativa nell'intero periodo estivo, allorché egli decidesse di trascorrere tale periodo in Calabria presso i propri genitori, terrà con sé il figlio per almeno 4 settimane, anche consecutive, previo congruo preavviso e in accordo con la madre del minore
11) Il sig. corrisponderà alla signora per il mantenimento ordinario del figlio, la Pt_1 CP_1
somma mensile di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie da determinarsi secondo le Linee Guida in uso presso il Tribunale di Monza. Tale impegno economico rimarrà invariato anche in caso di trasferimento del sig. al Pt_1 di fuori del territorio lombardo, considerato l'impegno economico che egli assumerà per le visite del fine settimana.
12) L'Assegno Unico corrisposto dall'INPS per il figlio della coppia sarà, in ogni caso, trattenuto per intero dalla madre quale genitore collocatario del minore.
13) Nessun mantenimento verrà corrisposto tra i coniugi, essendo essi economicamente autosufficienti.
14) Sin d'ora, si chiede che il Tribunale Voglia assumere con l'emananda separazione ogni determinazione necessaria per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta trascorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Grassobbio in data 18.09.2010;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Grassobbio per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 7, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 22.05.2025
Il Presidente est. Laura Gaggiotti