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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg 1466/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa MANUELA SARACINO Presidente dott. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1466 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Pierfrancesco Ursini
-Appellante-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Francesco DA
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1832/2023 del 16.06.2023 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro ha così statuito sulla domanda proposta dall'odierno appellato, dipendente della società in epigrafe indicata con qualifica di “capo stazione”, parametro
193: “1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna la al pagamento delle differenze tra quanto percepito e Parte_2 quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto 1) a decorrere da gennaio 2015;
3) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario>>.
1 La domanda è stata disattesa solo in relazione alla pretesa del ricorrente di vedere incluso, ai fini di cui sopra, anche la maggiorazione lavoro notturno e straordinari.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., difatti, il lavoratore aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi – calcolati sulla media dell'anno precedente oppure dell'altro periodo di riferimento ritenuto di giustizia – maturati a titolo di indennità di presenza, maggiorazione lavoro notturno, straordinari (uniche due voci, queste ultime, come detto non riconosciute dal primo giudice, e che non hanno formato oggetto di appello incidentale), trasferta, indennità di fuori nastro, indennità di avvicendamento turni, previa ove necessario disapplicazione di eventuali norme o contratti collettivi in contrasto con la
Direttiva Europea 4.11.03 n. 88 così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, con la conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dal 2015 nella misura di euro 4.414,88, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Avverso detta sentenza la datrice di lavoro ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata.
Con apposita memoria il lavoratore ha resistito al gravame, contestando la fondatezza dell'avversa impugnazione e instando per la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 20.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
Con il primo motivo, l'appellante denuncia l'errata applicazione dell'art. 7 della
Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 Cod. Civ. e dell'art. 10 del D.Lgs n.
66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non risulta previsto e disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
2 Ancora, le disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di ferie al Controparte_2 lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consentono al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili.
La normativa contrattuale di settore inerente al calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
Deduce ancora la società che, nell'ordinamento italiano, l'effetto dissuasivo è a monte escluso, posto che il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito e irrinunciabile (art. 36 Cost.): è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto della normativa vigente (art. 2109 c.c. e art. 10,
d.lgs. 66/2003); l'effettività del godimento delle ferie è poi garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato dal legislatore italiano a carico del datore di lavoro nel caso in cui non faccia fruire le ferie al lavoratore (art. 18bis, d.lgs. 66/2003).
Lamenta altresì che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenterebbe una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annualmente spettantegli, potendo comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, individuati dal CCNL, sicché il trattamento retributivo assicurato nei periodi feriali non può considerarsi affatto peggiorativo rispetto a quello ordinario.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “violazione dell'art. 39 della Costituzione nonché dell'art. 1322 Cod. Civ. e degli artt. 2067 e segg.
Cod. Civ.”, posto che il sopra citato contratto collettivo, pur in assenza di una disposizione espressa, deve considerarsi inderogabile e possiede la stessa autorità normativa delle fonti di diritto ordinarie, sottolineando che la nostra Costituzione, all'art. 36, non prevede una riserva di legge con riferimento al calcolo della retribuzione feriale, prevedendo unicamente che la retribuzione deve essere proporzionale al lavoro svolto e tale da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, per cui ravvisare l'esistenza di norme comunitarie che impongano alle parti di un rapporto di lavoro obblighi più rigorosi in merito al calcolo della retribuzione feriale e assolutamente non derogabili dalla contrattazione collettiva, comporterebbe un evidente contrasto tra le disposizioni costituzionali e le norme comunitarie stesse.
A tale riguardo evidenzia come l'esclusione delle indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la “retribuzione normale”, è espressamente
3 ribadita dal citato art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12.3.1980, non risultando richiamati gli elementi di cui al n. 8) dell'elencazione contenuta nell'art. 6 del CCNL 23.7.1976, ossia le indennità saltuarie e variabili.
Con il terzo motivo si evidenzia che, tra le indennità indicate in ricorso e riconosciute dal primo giudice:
- l'indennità di diaria e trasferta, prevista dagli artt. 20 e 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, ha pacificamente natura di rimborso spese, anche in forza di quanto stabilito dall'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs 314/1997 e, come tale, esente da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48; inoltre, presuppone l'allontanamento dalla residenza di servizio e, pertanto, essendo collegata a tale specifica condizione, costituisce componente variabile della retribuzione e non può conseguentemente essere inclusa nella retribuzione ordinaria;
e ancora, non è intrinsecamente collegata ad una specifica mansione, ma può essere percepita
“trasversalmente” da personale di diverso inquadramento, allorquando si verifichi appunto il presupposto dell'allontanamento dalla residenza di servizio;
- l'indennità per turni avvicendati è prevista all'art. 5 dell'Accordo Nazionale del
21.5.1981 “per ogni effettiva giornata di prestazione”, con espressa esclusione dal novero delle voci costituenti la retribuzione normale;
- l'indennità istituita con l'accordo del 30.05.1992 ha una dimensione aziendale e non nazionale;
i miglioramenti economici previsti con l'accordo in questione risultano istituiti nell'ambito della ricollocazione e distribuzione delle risorse destinate al fondo produttività: dunque, costituiscono mere gratifiche di natura premiale erogate dal datore di lavoro e non correlate allo status personale o professionale del lavoratore, come tali non facenti parte della retribuzione ordinaria;
- l'indennità di fuori nastro, prevista dall'accordo dell'1.8.1997, viene corrisposta nella ipotesi di distribuzione del turno lavorativo oltre l'ordinario nastro lavorativo e indipendentemente dal superamento dell'orario normale, per cui trattandosi di una maggiorazione retributiva destinata a compensare l'espletamento di attività lavorativa in orario eccedente l'ordinario nastro lavorativo, è comunque assimilabile, per sua natura, al compenso per lavoro straordinario e costituisce pacificamente componente variabile e occasionale della retribuzione.
Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 1346 c.c. assumendo all'uopo che il datore di lavoro ha esigenza di conoscere in anticipo il contenuto della propria prestazione, non potendo - in difetto - alcun inadempimento essergli imputato;
pertanto,
l'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore nei periodi di ferie deve essere determinato ex ante oppure ancorato a parametri precisi e certi e tali da non subire oscillazioni nel corso del rapporto di lavoro.
4 Non può pertanto ritenersi consentito il calcolo delle spettanze retributive dovute nei periodi di ferie a posteriori sulla base di medie aritmetiche aleatorie e variabili di anno in anno e da dipendente a dipendente, in base alla frequenza della erogazione dei compensi in questione.
Con il quinto e ultimo motivo la società ribadisce, unicamente per questioni di tuziorismo difensivo, l'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure, precisando tuttavia di non avere interesse a impugnare sul punto la statuizione, che, pur avendo respinto in via di obiter dictum la menzionata eccezione, ha comunque limitato la condanna alle sole differenze maturate a decorrere dal 2015, conformemente alle conclusioni rassegnate dal lavoratore nel ricorso introduttivo.
Orbene, ritiene questa Corte che le doglianze che sorreggono il gravame, esaminabili congiuntamente perché connesse, non possano trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte, che conducono a conclusioni conformi a quelle adottate dal
Tribunale.
Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7,
n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e Per_2 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di
5 collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n.
37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto
Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr.
Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il
6 diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del
15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_3 Persona_1
e a., EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della Per_ sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock
(punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza
Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […]
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che
7 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE.
Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza, l'indennità per turni avvicendati) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di
Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
Applicando i riferiti principi al caso di specie, il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la
8 computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
Quanto all'indennità di presenza, essa è disciplinata dall'Accordo Nazionale del
21.05.1981 e dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 (questa risultando invocata in ricorso dal lavoratore, e non anche quella istituita con l'Accordo del 30.05.1992 cui si riferisce l'appellante) ed è riconosciuta – sotto la voce “miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti.
È del tutto evidente che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale, a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
L'indennità di “turni avvicendati”, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, è riconosciuta a favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, sicché è evidente che anche in questo caso si tratta di importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che è correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Con riferimento all'indennità “di fuori nastro”, si tratta di emolumento disciplinato dagli accordi aziendali del 21 giugno e del 1° agosto 1997. Essa è finalizzata a compensare il disagio derivante dallo svolgimento dell'attività di lavoro anche l'ordinario
“nastro” lavorativo (pari a 10 ore e comunque senza eccedere le 13 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale.
Anche in questo caso l'emolumento è correlato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma – come per gli altri compensi di cui s'è detto innanzi – esso è stato corrisposto al lavoratore in maniera assolutamente costante, come può facilmente desumersi dalla disamina delle buste-paga prodotte (si tratta delle voci 241,
242 e 243).
9 Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n.
88 del 2003 ha inteso evitare.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate dal lavoratore, pari, in media, a oltre 700 euro all'anno (cfr. conteggi), nell'ambito del periodo di riferimento oggetto di domanda;
il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda di circa 2.500,00/3.000,00 euro, quale si ricava delle buste paga in atti, durante il periodo per cui è causa.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un
10 possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
Anche il quarto motivo è infondato.
Le spettanze del lavoratore - a parte la novità dell'ultima censura, non sviluppata in prime cure - in base alle richiamate sentenze della Corte di Giustizia, sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente non a caso qui non contestato da parte appellante.
La statuizione adottata dal Tribunale, che ha condannato la società al pagamento delle differenze limitatamente al periodo decorrente da gennaio 2015, conformemente alle conclusioni di cui al ricorso, esime questa Corte dalla necessità di vagliare l'ultimo motivo d'appello concernente l'eccezione di prescrizione, peraltro espressamente proposto dalla società solo per eccesso di cautela.
Da ultimo, è opportuno precisare che, benché nella memoria di costituzione in appello il lavoratore sostenga di aver richiesto, fra le indennità da includere nel calcolo della retribuzione feriale, anche l'indennità di carenza al personale ausiliario (senza comunque proporre appello incidentale avverso la mancata considerazione, nella sentenza gravata, di detta indennità), in verità di tale voce retributiva non è fatta alcuna menzione nel ricorso di primo grado e neppure nella relazione tecnica del consulente di parte, allegata al ricorso (non a caso, nei conteggi elaborati dal consulente tale voce compare solo per due annualità, 2019 e 2020, nell'arco del periodo considerato, dal 2015 al 2021).
Sulla scorta di tutte le precedenti argomentazioni l'appello della società deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 11.12.2023 dalla Parte_1
11 nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1832/2023 resa dal Tribunale di Bari il 16.06.2023, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco DA dichiaratosi anticipante;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 20.01.2025
Il Presidente dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
12
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa MANUELA SARACINO Presidente dott. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1466 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Pierfrancesco Ursini
-Appellante-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Francesco DA
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1832/2023 del 16.06.2023 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro ha così statuito sulla domanda proposta dall'odierno appellato, dipendente della società in epigrafe indicata con qualifica di “capo stazione”, parametro
193: “1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna la al pagamento delle differenze tra quanto percepito e Parte_2 quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto 1) a decorrere da gennaio 2015;
3) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario>>.
1 La domanda è stata disattesa solo in relazione alla pretesa del ricorrente di vedere incluso, ai fini di cui sopra, anche la maggiorazione lavoro notturno e straordinari.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., difatti, il lavoratore aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi – calcolati sulla media dell'anno precedente oppure dell'altro periodo di riferimento ritenuto di giustizia – maturati a titolo di indennità di presenza, maggiorazione lavoro notturno, straordinari (uniche due voci, queste ultime, come detto non riconosciute dal primo giudice, e che non hanno formato oggetto di appello incidentale), trasferta, indennità di fuori nastro, indennità di avvicendamento turni, previa ove necessario disapplicazione di eventuali norme o contratti collettivi in contrasto con la
Direttiva Europea 4.11.03 n. 88 così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, con la conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dal 2015 nella misura di euro 4.414,88, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Avverso detta sentenza la datrice di lavoro ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata.
Con apposita memoria il lavoratore ha resistito al gravame, contestando la fondatezza dell'avversa impugnazione e instando per la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 20.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
Con il primo motivo, l'appellante denuncia l'errata applicazione dell'art. 7 della
Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 Cod. Civ. e dell'art. 10 del D.Lgs n.
66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non risulta previsto e disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
2 Ancora, le disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di ferie al Controparte_2 lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consentono al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili.
La normativa contrattuale di settore inerente al calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
Deduce ancora la società che, nell'ordinamento italiano, l'effetto dissuasivo è a monte escluso, posto che il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito e irrinunciabile (art. 36 Cost.): è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto della normativa vigente (art. 2109 c.c. e art. 10,
d.lgs. 66/2003); l'effettività del godimento delle ferie è poi garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato dal legislatore italiano a carico del datore di lavoro nel caso in cui non faccia fruire le ferie al lavoratore (art. 18bis, d.lgs. 66/2003).
Lamenta altresì che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenterebbe una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annualmente spettantegli, potendo comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, individuati dal CCNL, sicché il trattamento retributivo assicurato nei periodi feriali non può considerarsi affatto peggiorativo rispetto a quello ordinario.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “violazione dell'art. 39 della Costituzione nonché dell'art. 1322 Cod. Civ. e degli artt. 2067 e segg.
Cod. Civ.”, posto che il sopra citato contratto collettivo, pur in assenza di una disposizione espressa, deve considerarsi inderogabile e possiede la stessa autorità normativa delle fonti di diritto ordinarie, sottolineando che la nostra Costituzione, all'art. 36, non prevede una riserva di legge con riferimento al calcolo della retribuzione feriale, prevedendo unicamente che la retribuzione deve essere proporzionale al lavoro svolto e tale da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, per cui ravvisare l'esistenza di norme comunitarie che impongano alle parti di un rapporto di lavoro obblighi più rigorosi in merito al calcolo della retribuzione feriale e assolutamente non derogabili dalla contrattazione collettiva, comporterebbe un evidente contrasto tra le disposizioni costituzionali e le norme comunitarie stesse.
A tale riguardo evidenzia come l'esclusione delle indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la “retribuzione normale”, è espressamente
3 ribadita dal citato art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12.3.1980, non risultando richiamati gli elementi di cui al n. 8) dell'elencazione contenuta nell'art. 6 del CCNL 23.7.1976, ossia le indennità saltuarie e variabili.
Con il terzo motivo si evidenzia che, tra le indennità indicate in ricorso e riconosciute dal primo giudice:
- l'indennità di diaria e trasferta, prevista dagli artt. 20 e 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, ha pacificamente natura di rimborso spese, anche in forza di quanto stabilito dall'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs 314/1997 e, come tale, esente da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48; inoltre, presuppone l'allontanamento dalla residenza di servizio e, pertanto, essendo collegata a tale specifica condizione, costituisce componente variabile della retribuzione e non può conseguentemente essere inclusa nella retribuzione ordinaria;
e ancora, non è intrinsecamente collegata ad una specifica mansione, ma può essere percepita
“trasversalmente” da personale di diverso inquadramento, allorquando si verifichi appunto il presupposto dell'allontanamento dalla residenza di servizio;
- l'indennità per turni avvicendati è prevista all'art. 5 dell'Accordo Nazionale del
21.5.1981 “per ogni effettiva giornata di prestazione”, con espressa esclusione dal novero delle voci costituenti la retribuzione normale;
- l'indennità istituita con l'accordo del 30.05.1992 ha una dimensione aziendale e non nazionale;
i miglioramenti economici previsti con l'accordo in questione risultano istituiti nell'ambito della ricollocazione e distribuzione delle risorse destinate al fondo produttività: dunque, costituiscono mere gratifiche di natura premiale erogate dal datore di lavoro e non correlate allo status personale o professionale del lavoratore, come tali non facenti parte della retribuzione ordinaria;
- l'indennità di fuori nastro, prevista dall'accordo dell'1.8.1997, viene corrisposta nella ipotesi di distribuzione del turno lavorativo oltre l'ordinario nastro lavorativo e indipendentemente dal superamento dell'orario normale, per cui trattandosi di una maggiorazione retributiva destinata a compensare l'espletamento di attività lavorativa in orario eccedente l'ordinario nastro lavorativo, è comunque assimilabile, per sua natura, al compenso per lavoro straordinario e costituisce pacificamente componente variabile e occasionale della retribuzione.
Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 1346 c.c. assumendo all'uopo che il datore di lavoro ha esigenza di conoscere in anticipo il contenuto della propria prestazione, non potendo - in difetto - alcun inadempimento essergli imputato;
pertanto,
l'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore nei periodi di ferie deve essere determinato ex ante oppure ancorato a parametri precisi e certi e tali da non subire oscillazioni nel corso del rapporto di lavoro.
4 Non può pertanto ritenersi consentito il calcolo delle spettanze retributive dovute nei periodi di ferie a posteriori sulla base di medie aritmetiche aleatorie e variabili di anno in anno e da dipendente a dipendente, in base alla frequenza della erogazione dei compensi in questione.
Con il quinto e ultimo motivo la società ribadisce, unicamente per questioni di tuziorismo difensivo, l'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure, precisando tuttavia di non avere interesse a impugnare sul punto la statuizione, che, pur avendo respinto in via di obiter dictum la menzionata eccezione, ha comunque limitato la condanna alle sole differenze maturate a decorrere dal 2015, conformemente alle conclusioni rassegnate dal lavoratore nel ricorso introduttivo.
Orbene, ritiene questa Corte che le doglianze che sorreggono il gravame, esaminabili congiuntamente perché connesse, non possano trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte, che conducono a conclusioni conformi a quelle adottate dal
Tribunale.
Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7,
n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e Per_2 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di
5 collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n.
37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto
Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr.
Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il
6 diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del
15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_3 Persona_1
e a., EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della Per_ sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock
(punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza
Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […]
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che
7 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE.
Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità di presenza, l'indennità per turni avvicendati) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di
Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
Applicando i riferiti principi al caso di specie, il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la
8 computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
Quanto all'indennità di presenza, essa è disciplinata dall'Accordo Nazionale del
21.05.1981 e dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 (questa risultando invocata in ricorso dal lavoratore, e non anche quella istituita con l'Accordo del 30.05.1992 cui si riferisce l'appellante) ed è riconosciuta – sotto la voce “miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti.
È del tutto evidente che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale, a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
L'indennità di “turni avvicendati”, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, è riconosciuta a favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, sicché è evidente che anche in questo caso si tratta di importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che è correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Con riferimento all'indennità “di fuori nastro”, si tratta di emolumento disciplinato dagli accordi aziendali del 21 giugno e del 1° agosto 1997. Essa è finalizzata a compensare il disagio derivante dallo svolgimento dell'attività di lavoro anche l'ordinario
“nastro” lavorativo (pari a 10 ore e comunque senza eccedere le 13 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale.
Anche in questo caso l'emolumento è correlato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma – come per gli altri compensi di cui s'è detto innanzi – esso è stato corrisposto al lavoratore in maniera assolutamente costante, come può facilmente desumersi dalla disamina delle buste-paga prodotte (si tratta delle voci 241,
242 e 243).
9 Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n.
88 del 2003 ha inteso evitare.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate dal lavoratore, pari, in media, a oltre 700 euro all'anno (cfr. conteggi), nell'ambito del periodo di riferimento oggetto di domanda;
il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda di circa 2.500,00/3.000,00 euro, quale si ricava delle buste paga in atti, durante il periodo per cui è causa.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un
10 possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
Anche il quarto motivo è infondato.
Le spettanze del lavoratore - a parte la novità dell'ultima censura, non sviluppata in prime cure - in base alle richiamate sentenze della Corte di Giustizia, sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente non a caso qui non contestato da parte appellante.
La statuizione adottata dal Tribunale, che ha condannato la società al pagamento delle differenze limitatamente al periodo decorrente da gennaio 2015, conformemente alle conclusioni di cui al ricorso, esime questa Corte dalla necessità di vagliare l'ultimo motivo d'appello concernente l'eccezione di prescrizione, peraltro espressamente proposto dalla società solo per eccesso di cautela.
Da ultimo, è opportuno precisare che, benché nella memoria di costituzione in appello il lavoratore sostenga di aver richiesto, fra le indennità da includere nel calcolo della retribuzione feriale, anche l'indennità di carenza al personale ausiliario (senza comunque proporre appello incidentale avverso la mancata considerazione, nella sentenza gravata, di detta indennità), in verità di tale voce retributiva non è fatta alcuna menzione nel ricorso di primo grado e neppure nella relazione tecnica del consulente di parte, allegata al ricorso (non a caso, nei conteggi elaborati dal consulente tale voce compare solo per due annualità, 2019 e 2020, nell'arco del periodo considerato, dal 2015 al 2021).
Sulla scorta di tutte le precedenti argomentazioni l'appello della società deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 11.12.2023 dalla Parte_1
11 nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1832/2023 resa dal Tribunale di Bari il 16.06.2023, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco DA dichiaratosi anticipante;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 20.01.2025
Il Presidente dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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