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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 7339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7339 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2719/2025 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello 36, presso lo studio Parte_1 dell' Avv. Andrea Occhione che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_3
Flaminio, via Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Brizzi Eleonora, in virtù di procura generale del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio in atti CP_2
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 24.1.2025 e successivamente iscritto a ruolo il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che con decreto di omologa del 3.9.2024 emesso dal Tribunale di
Roma sezione lavoro il ricorrente otteneva il riconoscimento del requisito di invalidità di cui all'art. 1 L. 18/80 ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere da Marzo 2024; che in data
10.9.2024 parte ricorrente notificava all' il suddetto provvedimento ed il 20.9.2024 inviava CP_2 telematicamente modello AP70 con indicazione dei requisiti socio - economici ai fini della erogazione della prestazione riconosciuta;
che sino ad oggi l' non ha provveduto al CP_2 pagamento della prestazione richiesta;
che concorre nel caso di specie l'ulteriore requisito socio - economico del non ricovero in istituti con retta a carico dello stato o di altri enti pubblici, previsti dalla vigente normativa per il concretizzarsi del diritto alla prestazione richiesta;
che considerando la data di notificazione del decreto di omologa e quella di invio telematico del modello AP70, risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c., per la corresponsione della prestazione riconosciuta. Tanto esposto il ricorrente così concludeva: “ 1) affermi il diritto di Parte_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80, a decorrere dall' 1.3.2024; 2) per l'effetto, condanni l' a corrispondere a parte ricorrente, i ratei maturati e maturandi del diritto CP_2 riconosciuto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
. 3) vinte le spese di giudizio di cui l' Avv. ANDREA OCCHIONE si dichiara antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ disporre un rinvio dell'udienza per un CP_2 termine ragionevole, tale da consentire la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite alla luce di tutto quanto sopra dedotto ed allegato”, allegando copia del provvedimento di liquidazione (TE08) emesso in data 10.04.2025.
Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per il deposito di documentazione comprovante il pagamento della prestazione di cui in ricorso.
All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 3.9.2024 il Tribunale di Roma ha omologato le risultanze della C.T.U. espletata del procedimento per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c, riconoscendo in favore del ricorrente il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità d'accompagnamento con decorrenza dal mese di marzo 2024; il decreto di omologa è stato notificato all' in data 10.9.2024; il mod. AP 70 è stato trasmesso all' in data CP_2 CP_2
20.9.2024.
L' ha prodotto comunicazione di liquidazione del 10.4.2024 con la quale si informa il CP_2 ricorrente che “la richiesta presentata il 28 febbraio 2024 è stata accolta e che Le è stata liquidata
l'indennità di accompagnamento quale invalido totale n. 044-700407273164 Cat. INVCIV, con decorrenza dal 1 marzo 2024”, con quantificazione degli arretrati per il periodo dal 1 marzo 2024 al
30 aprile 2025, arretrati pagati con valuta 02.05.2025 come da cedolino di maggio 2025 prodotto dall' nel termine concesso. CP_2
In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa.
Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_2 considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 23.6.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi