TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11059 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 12994/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/11/2025, alle ore 10.00, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Annalisa Speranza, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- opponente
E
Controparte_1
- opposta
Sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'avv Fernando Napolitano per l opponente si riporta all'atto di opposizione ed alle memorie conclusionali insistendo per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con- danna della opposta alla restituzione degli importi incassati per effetto della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.2571/22 e condanna della
contro
- parte alla refusione delle spese processuali da liquidarsi in favore del sottoscritto procu- ratore antistatario . Osserva che la sentenza di questo tribunale prodotta in giudizio, per i medesimi fatti oggi controversi, non è stata opposta divenendo definitiva. Deduce, infi- ne, come il teste escusso Sig.ra abbia confermato le bolle di consegna Testimone_1 riportanti l'effettivo quantitativo di pesce consegnato rispetto a quello indicato nelle sin- gole fatture. Chiede assegnarsi la causa in decisione.
E' altresì presente nell'interesse della e per delega Controparte_2 dell'Avvocato Scognamiglio, l'Avv. Diego Ascione il quale si riporta a tutto quanto de- dotto ed eccepito nelle note conclusive depositate. Si ribadisce nuovamente che in rela- zione ai presunti errori nei quantitativi e negli importi fatturati, che durante l'intero rap- porto commerciale, i quantitativi indicati nelle fatture non sono mai stati contestati dalla controparte, che ha continuato a ordinare la merce regolarmente, senza mai richiedere la emissione di note di credito. Si evidenzia inoltre non risulta in alcun modo provato
1
l'esistenza dell'accordo relativo ad un presunto sconto del 10% sul prezzo. Si conclude pertanto insistendo affinché L'illustrissimo Giudice adito voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 2571/2022, rigettando la proposta opposizione in quanto totalmente infon- data.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Annalisa Speranza, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12994/2022 r.g.a.c.
TRA
.I. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig. elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_2
SC NI 42 presso lo studio dell'avv. Fernando Napolitano
( ) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in cal- C.F._1
ce al presente atto pec Email_1
- opponente
E
P.IVA , con sede legale in Napo- Controparte_1 P.IVA_2
li, via Paolo Castaldi e Luigi Sequino 34, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig.ra , rappresentata e difesa, giusta procura speciale CP_3
2
alle liti in calce al presente atto, dall'avvocato Giovanni Scognamiglio, CF
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del C.F._2
prefato patrocinatore, sito alla via Pasquale Scura n. 8, Napoli
PEC Email_2
- opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto,
sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è
stata trattata, istruita e discussa.
#####
La presente controversia trae origine dal rapporto commerciale intrattenu-
to tra AL e la S.r.l., avente ad oggetto la for- CP_4 Parte_3
nitura di prodotti ittici destinati all'attività commerciale di quest'ultima.
L'opposizione proposta è fondata e pertanto va accolta e il decreto ingiun-
tivo opposto n. 2571/22 del 11 aprile 2022, va revocato con le conseguenze di legge.
Con il richiamato decreto la otteneva da questo Tribuna- Controparte_1
3
le l'ingiunzione di pagamento nei confronti della dell'importo di € Parte_1
5.574,84 per il dedotto mancato integrale pagamento di alcune fatture.
Proponeva tempestiva opposizione la impugnando e conte- Parte_1
stando la correttezza delle fatture azionate, eccependo l'inesatto adempimento della prestazione da parte della opposta in particolare la inesattezza dei quantita-
tivi e degli importi fatturati, sostenendo una discrepanze tra i DDT e le fatture e l'esistenza di un accordo verbale volto a ridurre del 10% il prezzo. Deduceva al-
tresì l'opponente l'assenza di prova da parte della opposta della consegna della merce indicata nelle fatture.
Si costituiva l'opposta la quale deduceva che l'opponente non forniva la prova di quanto sostenuto ovvero che il quantitativo di pesce ricevuto fosse infe-
riore rispetto a quello indicato in fattura.
La causa veniva istruita e di seguito rinviata per la discussione orale alla odierna udienza.
Preliminarmente è necessario sottolineare che nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria e occorre chiarire il riparto dell'onere probatorio in tali casi.
E' notorio che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svol-
gimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è pro-
pria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esisten-
za del credito, mentre spetta all'opponente debitore quello di provarne i fatti
4
estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giu-
dice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acqui-
sito in corso di causa.
Tali precisazioni sono particolarmente importanti, nel caso di specie, in quanto l'opposta, su cui, come detto, gravava il relativo onere, non forniva suffi-
ciente prova della sussistenza del proprio credito. Ed infatti, a fondamento della propria pretesa depositava nel giudizio monitorio solo le fatture aventi ad oggetto la fornitura di pesce alla società opponente, e, a fronte delle contestazioni dell'opponente, nulla poi depositava nel corso del presente processo.
Sul punto preme osservare che, nel giudizio di opposizione le fatture sono elementi che, se non corredati da ulteriori documenti probatori, non comprovano autonomamente la pretesa creditoria avanzata nella fase monitoria nel giudizio.
Le semplici fatture, infatti, possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione, essendo gli stessi documenti unilaterali e provenienti dalla parte che vuole giovarsene. Questi ulti-
mi non possono, pertanto, costituire prova in favore della stessa, né determinare un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui, come nella specie, la parte contro la quale sono prodotte, contesti il diritto relativamente alla sua entità.
A sostegno di tanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “la
prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo può trarsi da
qualsiasi documento degno di fede quanto all'autenticità, onde una simile prova
5
può anche avere efficacia assoluta quanto all'esistenza e validità dei fatti giuri-
dici che nel documento si trovano asseriti, restando salvo nel giudizio di opposi-
zione, di cognizione piena, lo stabilire la completezza o meno della documenta-
zione fornita dal creditore” (cfr. ex multis Cass. Civ. 13.07.1977 n. 3150 e Cass.
Civ. n. 9685/2000).
Orbene, nel caso di specie, le fatture depositate in giudizio dall'opposta non possono essere ritenute idonee a fondare, nel giudizio di opposizione, la sus-
sistenza del credito dalla stessa vantato, non essendo le stesse supportate da ulte-
riori documenti probatori comprovanti l'avvenuta regolare consegna della merce indicata nelle stesse.
Sul punto preme sottolineare che, in materia di contratto di vendita di beni mobili, come quello in esame, a fronte di specifica eccezione, l'onere di provare l'avvenuta consegna della merce spetta alla società fornitrice, la quale, nel caso di specie, non forniva sufficiente prova della effettiva consegna di tutto il pesce indicato nelle fatture. Ed infatti la non depositava in giudi- Controparte_1
zio alcuna documentazione comprovante l'effettiva integrale consegna dei pro-
dotti ittici indicati.
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “in materia di onere
della prova riguardante l'avvenuta consegna della merce in un contratto di for-
nitura, tale prova ricade sulla parte che afferma l'avvenuta consegna e può esse-
re fornita con ogni mezzo, inclusa la prova testimoniale, salvo i limiti imposti
dalla legge.” (cfr. Cass. n.14594 del 22 giugno 2007). Ancora, “nel contratto di
vendita di beni mobili, è onere del venditore fornire la prova dell'avvenuta rego-
lare consegna con ogni mezzo, come documenti di trasporto firmati dal destina-
tario o altri documenti equivalenti;
in mancanza della stessa e in caso di conte-
6
stazione dell'acquirente, il venditore non può pretendere il pagamento del prez-
zo” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 15 gennaio 2018, n. 646; Cass. Civ., Sez.
II, 10 luglio 2017, n. 16985).
Di contro l'opponente depositava i documenti di trasporto relativi alle fat-
ture azionate con il dettaglio della merce effettivamente consegnata e dall'esame degli stessi emerge come la contabilità tenuta dall'opposta non possa essere rite-
nuta chiara e probante dal momento che dai detti d.d.t. emerge una evidente di-
screpanza rispetto ai prodotti asseritamente venduti ed indicati nelle fatture.
Vero è che, come sottolineato dalla opposta, delle discordanze tra le fattu-
re e la merce consegnata non risulta avanzata alcuna contestazione scritta dalla né richiesta per iscritto alcuna nota di credito, ma il testimone escusso Parte_1
ha confermato le bolle di consegna riportanti l'effettivo quantitativo o Testimone_1
tipologia di pesce consegnato diverso rispetto a quello indicato nelle singole fatture ed ha dichiarato che, dati i pluriennali e costanti rapporti di amicizia e commerciali con la
, le contestazioni e le richieste avvenivano sempre per via orale Controparte_1
e venivano di fatto accettate anche con il pagamento solo del prezzo della merce effettivamente consegnata. In ogni caso, come detto, l'onere di provare la regola-
re consegna spetta all'opposta la quale nulla ha dimostrato in merito.
E peraltro non è ragionevole pensare che la società creditrice abbia accet-
tato per un lungo periodo di incassare meno di quanto fatturato senza contestare mai nulla alla ed anzi abbia continuato a rifornire l'opponente. Ta- Parte_1
le atteggiamento può logicamente giustificarsi, come evidenziato dall'opponente,
solo in base al fatto che le fatture effettivamente non corrispondessero a quanto di volta in volta consegnato anche alla luce dello sconto praticato.
Alla luce di tutto quanto suesposto l'opposizione proposta dalla Parte_4
[...
[...] [...]
va accolta e il decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 2571/22, emesso da que-
[...]
sto Tribunale in data 11 aprile 2022, nell'ambito del procedimento R.G. 7462/22,
va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi-
vo, considerati i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ, mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario
Dott.ssa Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiunti-
vo proposta dalla società in persona del legale rapp.te p.t., nei Parte_1
confronti della società in persona del legale rapp.te p.t., di- Controparte_1
sattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 2571/22, emesso da questo Tribunale
in data 11 aprile 2022, in persona della Dott. Impresa;
- Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore della opponente, spese che si li-
quidano in € 5.077,00 per competenze, € 259,00 per contributo unifica-
to, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed
I.V.A., se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore anti-
statario.
Così deciso in Napoli, il 27.11.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
8
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/11/2025, alle ore 10.00, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Annalisa Speranza, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- opponente
E
Controparte_1
- opposta
Sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'avv Fernando Napolitano per l opponente si riporta all'atto di opposizione ed alle memorie conclusionali insistendo per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con- danna della opposta alla restituzione degli importi incassati per effetto della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.2571/22 e condanna della
contro
- parte alla refusione delle spese processuali da liquidarsi in favore del sottoscritto procu- ratore antistatario . Osserva che la sentenza di questo tribunale prodotta in giudizio, per i medesimi fatti oggi controversi, non è stata opposta divenendo definitiva. Deduce, infi- ne, come il teste escusso Sig.ra abbia confermato le bolle di consegna Testimone_1 riportanti l'effettivo quantitativo di pesce consegnato rispetto a quello indicato nelle sin- gole fatture. Chiede assegnarsi la causa in decisione.
E' altresì presente nell'interesse della e per delega Controparte_2 dell'Avvocato Scognamiglio, l'Avv. Diego Ascione il quale si riporta a tutto quanto de- dotto ed eccepito nelle note conclusive depositate. Si ribadisce nuovamente che in rela- zione ai presunti errori nei quantitativi e negli importi fatturati, che durante l'intero rap- porto commerciale, i quantitativi indicati nelle fatture non sono mai stati contestati dalla controparte, che ha continuato a ordinare la merce regolarmente, senza mai richiedere la emissione di note di credito. Si evidenzia inoltre non risulta in alcun modo provato
1
l'esistenza dell'accordo relativo ad un presunto sconto del 10% sul prezzo. Si conclude pertanto insistendo affinché L'illustrissimo Giudice adito voglia confermare il decreto ingiuntivo n. 2571/2022, rigettando la proposta opposizione in quanto totalmente infon- data.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Annalisa Speranza, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12994/2022 r.g.a.c.
TRA
.I. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig. elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_2
SC NI 42 presso lo studio dell'avv. Fernando Napolitano
( ) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in cal- C.F._1
ce al presente atto pec Email_1
- opponente
E
P.IVA , con sede legale in Napo- Controparte_1 P.IVA_2
li, via Paolo Castaldi e Luigi Sequino 34, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig.ra , rappresentata e difesa, giusta procura speciale CP_3
2
alle liti in calce al presente atto, dall'avvocato Giovanni Scognamiglio, CF
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del C.F._2
prefato patrocinatore, sito alla via Pasquale Scura n. 8, Napoli
PEC Email_2
- opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto,
sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è
stata trattata, istruita e discussa.
#####
La presente controversia trae origine dal rapporto commerciale intrattenu-
to tra AL e la S.r.l., avente ad oggetto la for- CP_4 Parte_3
nitura di prodotti ittici destinati all'attività commerciale di quest'ultima.
L'opposizione proposta è fondata e pertanto va accolta e il decreto ingiun-
tivo opposto n. 2571/22 del 11 aprile 2022, va revocato con le conseguenze di legge.
Con il richiamato decreto la otteneva da questo Tribuna- Controparte_1
3
le l'ingiunzione di pagamento nei confronti della dell'importo di € Parte_1
5.574,84 per il dedotto mancato integrale pagamento di alcune fatture.
Proponeva tempestiva opposizione la impugnando e conte- Parte_1
stando la correttezza delle fatture azionate, eccependo l'inesatto adempimento della prestazione da parte della opposta in particolare la inesattezza dei quantita-
tivi e degli importi fatturati, sostenendo una discrepanze tra i DDT e le fatture e l'esistenza di un accordo verbale volto a ridurre del 10% il prezzo. Deduceva al-
tresì l'opponente l'assenza di prova da parte della opposta della consegna della merce indicata nelle fatture.
Si costituiva l'opposta la quale deduceva che l'opponente non forniva la prova di quanto sostenuto ovvero che il quantitativo di pesce ricevuto fosse infe-
riore rispetto a quello indicato in fattura.
La causa veniva istruita e di seguito rinviata per la discussione orale alla odierna udienza.
Preliminarmente è necessario sottolineare che nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria e occorre chiarire il riparto dell'onere probatorio in tali casi.
E' notorio che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svol-
gimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è pro-
pria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esisten-
za del credito, mentre spetta all'opponente debitore quello di provarne i fatti
4
estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giu-
dice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acqui-
sito in corso di causa.
Tali precisazioni sono particolarmente importanti, nel caso di specie, in quanto l'opposta, su cui, come detto, gravava il relativo onere, non forniva suffi-
ciente prova della sussistenza del proprio credito. Ed infatti, a fondamento della propria pretesa depositava nel giudizio monitorio solo le fatture aventi ad oggetto la fornitura di pesce alla società opponente, e, a fronte delle contestazioni dell'opponente, nulla poi depositava nel corso del presente processo.
Sul punto preme osservare che, nel giudizio di opposizione le fatture sono elementi che, se non corredati da ulteriori documenti probatori, non comprovano autonomamente la pretesa creditoria avanzata nella fase monitoria nel giudizio.
Le semplici fatture, infatti, possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione, essendo gli stessi documenti unilaterali e provenienti dalla parte che vuole giovarsene. Questi ulti-
mi non possono, pertanto, costituire prova in favore della stessa, né determinare un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui, come nella specie, la parte contro la quale sono prodotte, contesti il diritto relativamente alla sua entità.
A sostegno di tanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “la
prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo può trarsi da
qualsiasi documento degno di fede quanto all'autenticità, onde una simile prova
5
può anche avere efficacia assoluta quanto all'esistenza e validità dei fatti giuri-
dici che nel documento si trovano asseriti, restando salvo nel giudizio di opposi-
zione, di cognizione piena, lo stabilire la completezza o meno della documenta-
zione fornita dal creditore” (cfr. ex multis Cass. Civ. 13.07.1977 n. 3150 e Cass.
Civ. n. 9685/2000).
Orbene, nel caso di specie, le fatture depositate in giudizio dall'opposta non possono essere ritenute idonee a fondare, nel giudizio di opposizione, la sus-
sistenza del credito dalla stessa vantato, non essendo le stesse supportate da ulte-
riori documenti probatori comprovanti l'avvenuta regolare consegna della merce indicata nelle stesse.
Sul punto preme sottolineare che, in materia di contratto di vendita di beni mobili, come quello in esame, a fronte di specifica eccezione, l'onere di provare l'avvenuta consegna della merce spetta alla società fornitrice, la quale, nel caso di specie, non forniva sufficiente prova della effettiva consegna di tutto il pesce indicato nelle fatture. Ed infatti la non depositava in giudi- Controparte_1
zio alcuna documentazione comprovante l'effettiva integrale consegna dei pro-
dotti ittici indicati.
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “in materia di onere
della prova riguardante l'avvenuta consegna della merce in un contratto di for-
nitura, tale prova ricade sulla parte che afferma l'avvenuta consegna e può esse-
re fornita con ogni mezzo, inclusa la prova testimoniale, salvo i limiti imposti
dalla legge.” (cfr. Cass. n.14594 del 22 giugno 2007). Ancora, “nel contratto di
vendita di beni mobili, è onere del venditore fornire la prova dell'avvenuta rego-
lare consegna con ogni mezzo, come documenti di trasporto firmati dal destina-
tario o altri documenti equivalenti;
in mancanza della stessa e in caso di conte-
6
stazione dell'acquirente, il venditore non può pretendere il pagamento del prez-
zo” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 15 gennaio 2018, n. 646; Cass. Civ., Sez.
II, 10 luglio 2017, n. 16985).
Di contro l'opponente depositava i documenti di trasporto relativi alle fat-
ture azionate con il dettaglio della merce effettivamente consegnata e dall'esame degli stessi emerge come la contabilità tenuta dall'opposta non possa essere rite-
nuta chiara e probante dal momento che dai detti d.d.t. emerge una evidente di-
screpanza rispetto ai prodotti asseritamente venduti ed indicati nelle fatture.
Vero è che, come sottolineato dalla opposta, delle discordanze tra le fattu-
re e la merce consegnata non risulta avanzata alcuna contestazione scritta dalla né richiesta per iscritto alcuna nota di credito, ma il testimone escusso Parte_1
ha confermato le bolle di consegna riportanti l'effettivo quantitativo o Testimone_1
tipologia di pesce consegnato diverso rispetto a quello indicato nelle singole fatture ed ha dichiarato che, dati i pluriennali e costanti rapporti di amicizia e commerciali con la
, le contestazioni e le richieste avvenivano sempre per via orale Controparte_1
e venivano di fatto accettate anche con il pagamento solo del prezzo della merce effettivamente consegnata. In ogni caso, come detto, l'onere di provare la regola-
re consegna spetta all'opposta la quale nulla ha dimostrato in merito.
E peraltro non è ragionevole pensare che la società creditrice abbia accet-
tato per un lungo periodo di incassare meno di quanto fatturato senza contestare mai nulla alla ed anzi abbia continuato a rifornire l'opponente. Ta- Parte_1
le atteggiamento può logicamente giustificarsi, come evidenziato dall'opponente,
solo in base al fatto che le fatture effettivamente non corrispondessero a quanto di volta in volta consegnato anche alla luce dello sconto praticato.
Alla luce di tutto quanto suesposto l'opposizione proposta dalla Parte_4
[...
[...] [...]
va accolta e il decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. 2571/22, emesso da que-
[...]
sto Tribunale in data 11 aprile 2022, nell'ambito del procedimento R.G. 7462/22,
va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi-
vo, considerati i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ, mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario
Dott.ssa Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiunti-
vo proposta dalla società in persona del legale rapp.te p.t., nei Parte_1
confronti della società in persona del legale rapp.te p.t., di- Controparte_1
sattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 2571/22, emesso da questo Tribunale
in data 11 aprile 2022, in persona della Dott. Impresa;
- Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore della opponente, spese che si li-
quidano in € 5.077,00 per competenze, € 259,00 per contributo unifica-
to, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed
I.V.A., se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore anti-
statario.
Così deciso in Napoli, il 27.11.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
8