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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/10/2025, n. 4584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4584 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 1890/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. LU RT nella causa di cui al RG n. 1890/2025 promossa da:
Liquidazione Giudiziale rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SS VA;
parte attrice contro
, titolare della ditta individuale Il Mulino del Po, contumace; Controparte_1
parte convenuta
avente ad oggetto: accertamento della titolarità di azienda ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza dell'art. 281 sexies ultimo comma
Conclusioni della parte attrice:
“Nel merito, in via principale
-Accertarsi in capo alla Procedura conchiudente la titolarità dell'azienda di caffetteria panetteria-pizzeria-pasticceria sita in Torino, via Ludovico Bellardi n. 130 con l'insegna
Caffetteria Panetteria Il Mulino del Po Pane e Pizza, esercitata dalla ditta individuale Il
1 Mulino del Po di GN in persona del signor o dei CP_1 Controparte_1
suoi aventi causa, e/o dei beni che la compongono ossia impianti, macchinari, beni strumentali, magazzino, etc., già oggetto di sequestro giudiziario, con ogni pronuncia a ciò conseguente ed accessoria;
-Condannarsi conseguenzialmente parte convenuta alla formale restituzione del compendio aziendale e/o dei beni di cui sopra alla Procedura;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge per la presente fase e per la fase cautelare.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- rilevato che con sentenza n. 224/2024 il Tribunale di Torino dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale de nominando curatore il dott. Parte_1 Per_1
;
[...]
- considerato che in data 21 ottobre 2024 la Liquidazione Giudiziale Parte_1
presentava ricorso per ottenere il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. dell'azienda (sita in
Torino, via Ludovico Bellardi n. 130) rilevando che, in seguito alla pronuncia giudiziale di liquidazione, l'attività commerciale era sostanzialmente proseguita nei medesimi locali e con i medesimi beni strumentali dalla ditta individuale di titolarità di Parte_1
GN (marito di una delle socie della società fallita) senza soluzione di CP_1
continuità, il tutto in assenza di formale atto di cessione d'azienda opponibile alla procedura ed in assenza di qualsivoglia interlocuzione con il Curatore;
- rilevato che con decreto del 28 ottobre 2024 il Tribunale, ritenendo provati sia la detenzione che l'utilizzo da parte della ditta individuale Controparte_2
dei beni appartenenti al complesso aziendale della fallita società
[...] Parte_1
autorizzava la Liquidazione Giudiziale il a procedere al sequestro
[...] Parte_1
giudiziario, concesso inaudita altera parte, dell'azienda;
- considerato che in data 12.11.2024 GN si costituiva nel giudizio CP_1
cautelare, contestando la sussistenza dei presupposti per la concessione del sequestro. In particolare, sosteneva che i beni oggetto del decreto di sequestro erano, in realtà, CP_1
di sua proprietà;
2 - rilevato che con successivo provvedimento del 26 novembre 2024 il Tribunale confermava il sequestro conservativo disposto inaudita altera parte constatando il perdurare della controversia circa la proprietà dei beni aziendali afferenti alla società in liquidazione giudiziale Parte_1
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione dell'odierno procedimento con cui la
Liquidazione Giudiziale citava in giudizio , Parte_1 Controparte_1
titolare della ditta individuale , rilevando: 1) che il convenuto si era Parte_1
[. illegittimamente appropriato dei beni aziendali appartenenti alla società in liquidazione “
senza nulla dire al curatore;
2) che il convenuto ha iniziato a gestire Parte_1
l'azienda della fallita società anche dopo l'apertura della liquidazione giudiziale in aperto contrasto con la normativa in materia di crisi d'impresa; 3) di aver richiesto la restituzione dell'azienda (comunicazione pec del 25.06.2024, diffida del 31.07.2024 – doc. 7 e 8 atto di citazione) senza mai ottenere alcun riscontro da parte del convenuto;
4) di voler pertanto ottenere l'accertamento della la titolarità dell'azienda e la formale restituzione dei beni aziendali;
- dato atto che il convenuto, malgrado la ritualità della notifica perfezionata a mezzo pec in data 24.01.2025, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarato contumace con l'ordinanza del 08.07.2025;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 17.10.2025, all'esito della discussione orale, il Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.;
RITENUTO
- che le domande avanzate da parte attrice debbano essere accolte per le seguenti ragioni;
-che in base all'art. 2555 c.c. la qualifica di bene aziendale deriva dalla destinazione funzionale che l'imprenditore assegna al bene per l'esercizio dell'attività e non dal mero diritto di proprietà;
-che la qualifica di bene aziendale può quindi essere ricoperta anche da beni di proprietà di terzi di cui l'imprenditore può disporre in base a un valido titolo giuridico (ad esempio, un contratto di noleggio o di leasing), purché impiegati stabilmente nell'attività d'impresa;
- che inoltre, come già rilevato all'interno del provvedimento del 26.11.2024 emesso nel procedimento per sequestro, l'azienda non è una somma di singoli beni, ma un'entità unitaria e funzionale di beni organizzati dall'imprenditore per esercitare un'attività
3 economica: “L'azienda è infatti un insieme di beni eterogenei, non necessariamente di proprietà dell'imprenditore, caratterizzato da unità funzionale: per qualificare un dato bene come aziendale rilevante è perciò solo la destinazione impressagli dall'imprenditore” atteso che la titolarità dell'azienda “non esige la proprietà di quei beni, essendo sufficiente la facoltà di destinarli all'impresa” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 4512 del 24 aprile 1991), principio senz'altro applicabile nella fattispecie in esame essendo manifesto alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente che il prima del suo Parte_2
fallimento utilizzasse, legittimamente, i beni oggetto di sequestro, ragion per cui essi facevano parte del complesso aziendale indipendentemente dal titolo di proprietà;
- che anche per la giurisprudenza maggioritaria l'azienda si identifica principalmente attraverso il tipo di attività imprenditoriale e i locali in cui essa si svolge, non essendo necessaria l'elencazione dettagliata di tutti i beni aziendali salvo specifiche contestazioni sulla riconducibilità dei singoli beni all'impresa: “Ai sensi dell'art. 2555 c.c. l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi alla azienda” (Cass. 15.05.2006 n. 11130);
- che nella fattispecie in esame parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo dimostrato che l'azienda sequestrata ed in uso al convenuto appartiene alla società attualmente in liquidazione Parte_1
giudiziale;
- che, infatti, dalla documentazione allegata dalla parte attrice è emerso: 1) che il Parte_1
ha avviato la propria attività in data 10.07.2020 (come risulta dalla visura storica -
[...]
doc. 2 atto di citazione); 2) che tale attività commerciale veniva esercitata nell'immobile sito in Torino in via Bellardi 130 (come emerge dal contratto di locazione e dalle dichiarazioni del proprietario dell'immobile doc. 3 e 22); 3) che solo successivamente, cioè in data
24.05.2023, ha iscritto nel registro delle imprese la propria ditta Controparte_1
individuale indicando come sede della propria impresa lo stesso indirizzo in Parte_1
cui già era operante la società (come risulta dalla visura ordinaria Parte_1
4 dell'impresa - doc. 5); 4) che in data 20.05.2023 GN ha provveduto ad assumere ex novo tutto il personale già presente in azienda (come emerge dal Lul della ditta individuale allegato dal convenuto medesimo nella fase cautelare - doc. 32); 5) che nel maggio 2023
ha richiesto al proprietario dell'immobile, tramite il proprio commercialista, di CP_1
redigere un nuovo contratto di locazione intestandolo a nome della propria ditta individuale, seppur in assenza di formale atto di cessione d'azienda, richiesta che veniva rifiutata (come risulta dalla domanda di ammissione al passivo avanzata dal proprietario dell'immobile - doc.6); 6) che il contratto di locazione non ha subito variazioni essendo l'immobile tuttora condotto in locazione dalla società ; Parte_1
- che, pertanto, dalla documentazione in atti emerge che l'azienda e i beni oggetto di sequestro appartengono alla società in liquidazione in quanto, non Parte_1
essendoci stato un formale atto di cessione d'azienda né un reale trasferimento dell'organizzazione aziendale, non si è verificato alcun legittimo trasferimento d'azienda;
-che, infatti, in base all'art. 2556 c.c. la cessione d'azienda richiede la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e l'iscrizione nel Registro delle Imprese per essere opponibile ai terzi;
- che nel caso di specie si può pertanto ravvisare una vera e propria usurpazione del complesso aziendale sulla base di questi indici sintomatici: 1) i legami di parentela tra
(socio ed amministratrice della società fallita) e , Persona_2 Controparte_1
essendo i due coniugi (doc. 4); 2) l'identità del nome e/o della ragione sociale tra le due attività, entrambe denominate il;
3) la coincidenza della sede sociale e/o del Parte_1
nome dell'insegna tra la vecchia e la nuova attività; 4) l'identità dell'attività commerciale svolta (come dimostrato dagli scontrini fiscali doc. 20 e 21); 5) la riassunzione di tutti i dipendenti (Cfr. Trib. Treviso, 30.11.2018, n. 2395; Trib. Ancona, 22.11.2024, n. 2033); 6) la prosecuzione della medesima attività commerciale nei medesimi luoghi e con le medesime attrezzature, come documentato da parte attrice;
7) l'utilizzo della medesima utenza telefonica già di titolarità della società fallita;
- che tale apprensione dei beni aziendali è avvenuta senza alcun titolo giustificativo e pertanto deve essere considerata del tutto illegittima, con la ulteriore conseguenza che i
[. beni aziendali continuano a essere di titolarità della società in liquidazione giudiziale
Parte_1
5 - che anche dopo l'apertura della liquidazione giudiziale de e Parte_1
dell'emissione del decreto di sequestro (come emerge dal verbale del 4 novembre 2024 - doc. 29), parte convenuta ha illecitamente continuato a detenere e utilizzare i beni appartenenti al compendio aziendale nonostante le chiare indicazioni contenute nel provvedimento cautelare del 26.11.2024 che qui si richiamano:
“Appare evidente come la parte convenuta abbia manu militari ottenuto la gestione dei beni aziendali in violazione di qualsiasi normativa in materia di crisi d'impresa, che prevede l'ingresso degli organi della liquidazione nella gestione dei beni aziendali;
rilevato che, infatti, in forza dell'art. 201 del Codice della crisi di impresa, il soggetto che ritiene di essere proprietario di un bene ricompreso nell'attivo fallimentare deve necessariamente insinuarsi nel passivo fallimentare formulando apposita domanda di rivendica, non potendo al contrario impossessarsi dei beni suddetti con la forza o all'insaputa della curatela;
ritenuto altresì che in forza delle disposizioni del CCII, ed in particolare degli artt. 184 e ss., la decisione su come gestire i beni aziendali (su quali contratti risolvere e quali mantenere, se continuare la gestione dell'azienda in un'ottica di risanamento della posizione debitoria e di ripagamento dei debiti nel rispetto del principio della par condicio creditorum) è rimessa al curatore e non alla parte privata. Ad esempio, l'apertura della liquidazione giudiziale rimette al curatore la decisione se, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto di affitto d'azienda, o di locazione dei locali commerciali;
ritenuto che
così facendo, invece, il GN ha eluso qualsiasi normativa in materia di gestione della crisi d'impresa, ottenendo un risultato che gli è invece precluso”;
-che alla luce della ricostruzione operata si rende pertanto necessaria la pronuncia di accertamento della titolarità dell'azienda oggetto di causa in capo alla Liquidazione
Giudiziale e la condanna della parte convenuta a restituire all'attrice il Parte_1
compendio aziendale;
- che, infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza del convenuto, venendo liquidate, sia per il procedimento cautelare che per il giudizio di merito, in misura conforme ai parametri medi (valore indeterminabile, complessità bassa) per la fase di studio e quella introduttiva e pari ai parametri minimi per quella decisoria e istruttoria (la fase istruttoria è
6 liquidata solo per il presente giudizio non essendo stata espletata in sede cautelare) in considerazione della modesta attività processuale ivi espletata:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte convenuta, visto l'art. 281 sexies c.p.c.:
ACCERTA la titolarità in capo alla Liquidazione Giudiziale il dell'azienda Parte_1
di caffetteria-panetteria-pizzeria-pasticceria sita in Torino, via Ludovico Bellardi n. 130, con l'insegna Caffetteria Panetteria Il Mulino del Po Pane e Pizza, esercitata dalla ditta individuale in persona del signor Controparte_2 Controparte_1
o dei suoi aventi causa, nonché dei beni che la compongono ossia impianti,
[...]
macchinari, beni strumentali, magazzino, già oggetto di sequestro giudiziario.
NN GN a restituire immediatamente alla Liquidazione CP_1
Giudiziale il l'azienda sopra indicata nonché i beni che la compongono Parte_1
ossia impianti, macchinari, beni strumentali, magazzino.
NN GN a rimborsare alla Liquidazione Giudiziale il CP_1 Parte_1
le spese del procedimento cautelare, spese liquidate in € 2.627,00 per compensi ed
[...]
in € 286,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
NN GN a rimborsare alla Liquidazione Giudiziale il CP_1 Parte_1
le spese del presente giudizio, spese liquidate in € 5.261,00 per compensi ed in €
[...]
545,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 24.10.2025.
Il Giudice
LU RT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. LU RT nella causa di cui al RG n. 1890/2025 promossa da:
Liquidazione Giudiziale rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SS VA;
parte attrice contro
, titolare della ditta individuale Il Mulino del Po, contumace; Controparte_1
parte convenuta
avente ad oggetto: accertamento della titolarità di azienda ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza dell'art. 281 sexies ultimo comma
Conclusioni della parte attrice:
“Nel merito, in via principale
-Accertarsi in capo alla Procedura conchiudente la titolarità dell'azienda di caffetteria panetteria-pizzeria-pasticceria sita in Torino, via Ludovico Bellardi n. 130 con l'insegna
Caffetteria Panetteria Il Mulino del Po Pane e Pizza, esercitata dalla ditta individuale Il
1 Mulino del Po di GN in persona del signor o dei CP_1 Controparte_1
suoi aventi causa, e/o dei beni che la compongono ossia impianti, macchinari, beni strumentali, magazzino, etc., già oggetto di sequestro giudiziario, con ogni pronuncia a ciò conseguente ed accessoria;
-Condannarsi conseguenzialmente parte convenuta alla formale restituzione del compendio aziendale e/o dei beni di cui sopra alla Procedura;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge per la presente fase e per la fase cautelare.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- rilevato che con sentenza n. 224/2024 il Tribunale di Torino dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale de nominando curatore il dott. Parte_1 Per_1
;
[...]
- considerato che in data 21 ottobre 2024 la Liquidazione Giudiziale Parte_1
presentava ricorso per ottenere il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. dell'azienda (sita in
Torino, via Ludovico Bellardi n. 130) rilevando che, in seguito alla pronuncia giudiziale di liquidazione, l'attività commerciale era sostanzialmente proseguita nei medesimi locali e con i medesimi beni strumentali dalla ditta individuale di titolarità di Parte_1
GN (marito di una delle socie della società fallita) senza soluzione di CP_1
continuità, il tutto in assenza di formale atto di cessione d'azienda opponibile alla procedura ed in assenza di qualsivoglia interlocuzione con il Curatore;
- rilevato che con decreto del 28 ottobre 2024 il Tribunale, ritenendo provati sia la detenzione che l'utilizzo da parte della ditta individuale Controparte_2
dei beni appartenenti al complesso aziendale della fallita società
[...] Parte_1
autorizzava la Liquidazione Giudiziale il a procedere al sequestro
[...] Parte_1
giudiziario, concesso inaudita altera parte, dell'azienda;
- considerato che in data 12.11.2024 GN si costituiva nel giudizio CP_1
cautelare, contestando la sussistenza dei presupposti per la concessione del sequestro. In particolare, sosteneva che i beni oggetto del decreto di sequestro erano, in realtà, CP_1
di sua proprietà;
2 - rilevato che con successivo provvedimento del 26 novembre 2024 il Tribunale confermava il sequestro conservativo disposto inaudita altera parte constatando il perdurare della controversia circa la proprietà dei beni aziendali afferenti alla società in liquidazione giudiziale Parte_1
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione dell'odierno procedimento con cui la
Liquidazione Giudiziale citava in giudizio , Parte_1 Controparte_1
titolare della ditta individuale , rilevando: 1) che il convenuto si era Parte_1
[. illegittimamente appropriato dei beni aziendali appartenenti alla società in liquidazione “
senza nulla dire al curatore;
2) che il convenuto ha iniziato a gestire Parte_1
l'azienda della fallita società anche dopo l'apertura della liquidazione giudiziale in aperto contrasto con la normativa in materia di crisi d'impresa; 3) di aver richiesto la restituzione dell'azienda (comunicazione pec del 25.06.2024, diffida del 31.07.2024 – doc. 7 e 8 atto di citazione) senza mai ottenere alcun riscontro da parte del convenuto;
4) di voler pertanto ottenere l'accertamento della la titolarità dell'azienda e la formale restituzione dei beni aziendali;
- dato atto che il convenuto, malgrado la ritualità della notifica perfezionata a mezzo pec in data 24.01.2025, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarato contumace con l'ordinanza del 08.07.2025;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 17.10.2025, all'esito della discussione orale, il Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.;
RITENUTO
- che le domande avanzate da parte attrice debbano essere accolte per le seguenti ragioni;
-che in base all'art. 2555 c.c. la qualifica di bene aziendale deriva dalla destinazione funzionale che l'imprenditore assegna al bene per l'esercizio dell'attività e non dal mero diritto di proprietà;
-che la qualifica di bene aziendale può quindi essere ricoperta anche da beni di proprietà di terzi di cui l'imprenditore può disporre in base a un valido titolo giuridico (ad esempio, un contratto di noleggio o di leasing), purché impiegati stabilmente nell'attività d'impresa;
- che inoltre, come già rilevato all'interno del provvedimento del 26.11.2024 emesso nel procedimento per sequestro, l'azienda non è una somma di singoli beni, ma un'entità unitaria e funzionale di beni organizzati dall'imprenditore per esercitare un'attività
3 economica: “L'azienda è infatti un insieme di beni eterogenei, non necessariamente di proprietà dell'imprenditore, caratterizzato da unità funzionale: per qualificare un dato bene come aziendale rilevante è perciò solo la destinazione impressagli dall'imprenditore” atteso che la titolarità dell'azienda “non esige la proprietà di quei beni, essendo sufficiente la facoltà di destinarli all'impresa” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 4512 del 24 aprile 1991), principio senz'altro applicabile nella fattispecie in esame essendo manifesto alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente che il prima del suo Parte_2
fallimento utilizzasse, legittimamente, i beni oggetto di sequestro, ragion per cui essi facevano parte del complesso aziendale indipendentemente dal titolo di proprietà;
- che anche per la giurisprudenza maggioritaria l'azienda si identifica principalmente attraverso il tipo di attività imprenditoriale e i locali in cui essa si svolge, non essendo necessaria l'elencazione dettagliata di tutti i beni aziendali salvo specifiche contestazioni sulla riconducibilità dei singoli beni all'impresa: “Ai sensi dell'art. 2555 c.c. l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi alla azienda” (Cass. 15.05.2006 n. 11130);
- che nella fattispecie in esame parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo dimostrato che l'azienda sequestrata ed in uso al convenuto appartiene alla società attualmente in liquidazione Parte_1
giudiziale;
- che, infatti, dalla documentazione allegata dalla parte attrice è emerso: 1) che il Parte_1
ha avviato la propria attività in data 10.07.2020 (come risulta dalla visura storica -
[...]
doc. 2 atto di citazione); 2) che tale attività commerciale veniva esercitata nell'immobile sito in Torino in via Bellardi 130 (come emerge dal contratto di locazione e dalle dichiarazioni del proprietario dell'immobile doc. 3 e 22); 3) che solo successivamente, cioè in data
24.05.2023, ha iscritto nel registro delle imprese la propria ditta Controparte_1
individuale indicando come sede della propria impresa lo stesso indirizzo in Parte_1
cui già era operante la società (come risulta dalla visura ordinaria Parte_1
4 dell'impresa - doc. 5); 4) che in data 20.05.2023 GN ha provveduto ad assumere ex novo tutto il personale già presente in azienda (come emerge dal Lul della ditta individuale allegato dal convenuto medesimo nella fase cautelare - doc. 32); 5) che nel maggio 2023
ha richiesto al proprietario dell'immobile, tramite il proprio commercialista, di CP_1
redigere un nuovo contratto di locazione intestandolo a nome della propria ditta individuale, seppur in assenza di formale atto di cessione d'azienda, richiesta che veniva rifiutata (come risulta dalla domanda di ammissione al passivo avanzata dal proprietario dell'immobile - doc.6); 6) che il contratto di locazione non ha subito variazioni essendo l'immobile tuttora condotto in locazione dalla società ; Parte_1
- che, pertanto, dalla documentazione in atti emerge che l'azienda e i beni oggetto di sequestro appartengono alla società in liquidazione in quanto, non Parte_1
essendoci stato un formale atto di cessione d'azienda né un reale trasferimento dell'organizzazione aziendale, non si è verificato alcun legittimo trasferimento d'azienda;
-che, infatti, in base all'art. 2556 c.c. la cessione d'azienda richiede la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e l'iscrizione nel Registro delle Imprese per essere opponibile ai terzi;
- che nel caso di specie si può pertanto ravvisare una vera e propria usurpazione del complesso aziendale sulla base di questi indici sintomatici: 1) i legami di parentela tra
(socio ed amministratrice della società fallita) e , Persona_2 Controparte_1
essendo i due coniugi (doc. 4); 2) l'identità del nome e/o della ragione sociale tra le due attività, entrambe denominate il;
3) la coincidenza della sede sociale e/o del Parte_1
nome dell'insegna tra la vecchia e la nuova attività; 4) l'identità dell'attività commerciale svolta (come dimostrato dagli scontrini fiscali doc. 20 e 21); 5) la riassunzione di tutti i dipendenti (Cfr. Trib. Treviso, 30.11.2018, n. 2395; Trib. Ancona, 22.11.2024, n. 2033); 6) la prosecuzione della medesima attività commerciale nei medesimi luoghi e con le medesime attrezzature, come documentato da parte attrice;
7) l'utilizzo della medesima utenza telefonica già di titolarità della società fallita;
- che tale apprensione dei beni aziendali è avvenuta senza alcun titolo giustificativo e pertanto deve essere considerata del tutto illegittima, con la ulteriore conseguenza che i
[. beni aziendali continuano a essere di titolarità della società in liquidazione giudiziale
Parte_1
5 - che anche dopo l'apertura della liquidazione giudiziale de e Parte_1
dell'emissione del decreto di sequestro (come emerge dal verbale del 4 novembre 2024 - doc. 29), parte convenuta ha illecitamente continuato a detenere e utilizzare i beni appartenenti al compendio aziendale nonostante le chiare indicazioni contenute nel provvedimento cautelare del 26.11.2024 che qui si richiamano:
“Appare evidente come la parte convenuta abbia manu militari ottenuto la gestione dei beni aziendali in violazione di qualsiasi normativa in materia di crisi d'impresa, che prevede l'ingresso degli organi della liquidazione nella gestione dei beni aziendali;
rilevato che, infatti, in forza dell'art. 201 del Codice della crisi di impresa, il soggetto che ritiene di essere proprietario di un bene ricompreso nell'attivo fallimentare deve necessariamente insinuarsi nel passivo fallimentare formulando apposita domanda di rivendica, non potendo al contrario impossessarsi dei beni suddetti con la forza o all'insaputa della curatela;
ritenuto altresì che in forza delle disposizioni del CCII, ed in particolare degli artt. 184 e ss., la decisione su come gestire i beni aziendali (su quali contratti risolvere e quali mantenere, se continuare la gestione dell'azienda in un'ottica di risanamento della posizione debitoria e di ripagamento dei debiti nel rispetto del principio della par condicio creditorum) è rimessa al curatore e non alla parte privata. Ad esempio, l'apertura della liquidazione giudiziale rimette al curatore la decisione se, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto di affitto d'azienda, o di locazione dei locali commerciali;
ritenuto che
così facendo, invece, il GN ha eluso qualsiasi normativa in materia di gestione della crisi d'impresa, ottenendo un risultato che gli è invece precluso”;
-che alla luce della ricostruzione operata si rende pertanto necessaria la pronuncia di accertamento della titolarità dell'azienda oggetto di causa in capo alla Liquidazione
Giudiziale e la condanna della parte convenuta a restituire all'attrice il Parte_1
compendio aziendale;
- che, infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza del convenuto, venendo liquidate, sia per il procedimento cautelare che per il giudizio di merito, in misura conforme ai parametri medi (valore indeterminabile, complessità bassa) per la fase di studio e quella introduttiva e pari ai parametri minimi per quella decisoria e istruttoria (la fase istruttoria è
6 liquidata solo per il presente giudizio non essendo stata espletata in sede cautelare) in considerazione della modesta attività processuale ivi espletata:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte convenuta, visto l'art. 281 sexies c.p.c.:
ACCERTA la titolarità in capo alla Liquidazione Giudiziale il dell'azienda Parte_1
di caffetteria-panetteria-pizzeria-pasticceria sita in Torino, via Ludovico Bellardi n. 130, con l'insegna Caffetteria Panetteria Il Mulino del Po Pane e Pizza, esercitata dalla ditta individuale in persona del signor Controparte_2 Controparte_1
o dei suoi aventi causa, nonché dei beni che la compongono ossia impianti,
[...]
macchinari, beni strumentali, magazzino, già oggetto di sequestro giudiziario.
NN GN a restituire immediatamente alla Liquidazione CP_1
Giudiziale il l'azienda sopra indicata nonché i beni che la compongono Parte_1
ossia impianti, macchinari, beni strumentali, magazzino.
NN GN a rimborsare alla Liquidazione Giudiziale il CP_1 Parte_1
le spese del procedimento cautelare, spese liquidate in € 2.627,00 per compensi ed
[...]
in € 286,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
NN GN a rimborsare alla Liquidazione Giudiziale il CP_1 Parte_1
le spese del presente giudizio, spese liquidate in € 5.261,00 per compensi ed in €
[...]
545,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 24.10.2025.
Il Giudice
LU RT
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