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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3529/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
Quarta sezione civile
La Corte composta dai magistrati
dott. Alberto Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere rel. dott.ssa Irene Lupo Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3529/2024 R.G. promossa
DA
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
Avv. Veronica Masucci, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Livia Sabatino (C.F.:
) e (C.F.: , presso lo studio C.F._1 Parte_2 C.F._2
dei quali, in San Cipriano P.no (SA), via A. Amato n. 15/I, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Ferrari, Alberto
pagina 1 di 21 OL e VI EN, presso lo studio dei quali, in Milano, via Verdi n. 2/4, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
Per Parte_1
“1) accogliere il presente gravame riformando la sentenza n. 9976/2024 – Rep. n. 9193/2024, resa in data 21.10.2024 dal Tribunale di Milano – Sez.XI Civile, in persona del G.I. Dott.ssa L. Petrella, pubblicata il 18.11.2024, notificata il 21.11.2024, nella causa iscritta al n. 14585/2021 R.G, per l'effetto
2) accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui innanzi, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della risoluzione per giusta causa del contratto di fornitura di servizi di trasporto a tempo determinato del 10.8/6.9.2017, stipulato tra la società Pt_1
in persona del legale rapp.te p.t., e la società in persona
[...] Controparte_1
e legale rapp.te p.t., comunicata da l 04.02.2019, e per Controparte_1
l'effetto,
3) condannare Controparte_1
in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento in favore della
[...] Parte_1 dei danni tutti subiti dalla in conseguenza a risoluzione del contratto de Parte_1 quo, a titolo di danno emergente, nella misura di € 998.055,12: di cui euro 743.411,39 ( oltre iva), per i costi, sostenuti dalla sino al 31.08.2019, ( data della naturale scadenza del contratto), in Parte_1 esecuzione dei contr stipulati tra la deducente società e la Natana.Doc S.p.a; euro 49.720,00, per i costi di noleggio, sempre sino al 31.08.2019, derivanti dal contratto con la Volkswagen Leasing GMBH;
euro 172.923,73, per l'acquisto di nr. 13 automezzi, al netto dei costi ammortizzati in costanza di appalto;
euro 40.000,00 a titolo di costi sostenuti per l'anticipato recesso dai contratti di abbonamento Vodafone Italia S.p.A.; nonché nella misura di euro 176.887,11 a titolo di lucro cessante e di euro 4.651.652,93 a titolo di danno da abuso di dipendenza economica in termini di mancata redditività dalla arbitraria interruzione del rapporto in atto e sino al 31.12.2024 come stimato nella perizia di parte prodotta in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 nonché, ancora, per perdita dell'avviamento e per lesione alla propria immagine e reputazione commerciale come quantificato in atti ovvero, in subordine, da liquidarsi equitativamente;
il tutto oltre interessi moratori, calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs.n.231/2002, e/o maggior danno ex art. 1224, co.2, c.c..
4) In via istruttoria, si chiede, ammettersi la prova testimoniale come articolata nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2 e n. 3 depositate nel giudizio di primo grado, con i testi ivi indicati, e quivi riproposte con motivo di appello sub. F giacché articolata in capitoli di prova specifici, utili e rilevanti ai fini del decidere nonché, ed indi, disporsi CTU tecnico-contabile come richiesta nella memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 e quivi reiterata.;
pagina 2 di 21 5) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per Controparte_1
“Si c
- premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- ogni avversa domanda, istanza (anche istruttoria), deduzione ed eccezione respinta;
- per tutte le domande, i motivi, le eccezioni, le difese e le domande di cui al presente atto, nonché per tutte quelle di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; nel merito (i) rigettare tutti i motivi d'appello formulati da in quanto infondati in fatto ed in Parte_1 diritto, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, n. 14584/2021 r.g., notificata a in data 21 novembre 2024; Parte_1
(ii) in ogni caso, accertare e dic ntratto del 10 agosto 2017/6 settembre 2017 di cui è causa è stato legittimamente risolto da a 62 far data dal 16 marzo 2019, per Controparte_1 effetto della lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata da a Controparte_1 in data 4 febbraio 2019 e degli inadempimenti di di Parte_1 Parte_1 ttare ogni domanda svolta dall'attrice Parte_1
(iii) in ogni caso, rigettare ogni domanda svolta d in quanto inammissibile e Parte_1 comunque infondata in fatto ed in diritto, in subordine anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; in via istruttoria (i) rigettare tutte le istanze istruttorie di in quanto inammissibili e Parte_1 comunque irrilevanti;
(ii) in subordine, per il non creduto caso di ammissione in tutto o in parte delle istanze istruttorie di
ammettersi le seguenti istanze istruttorie formulate da Parte_1 Controparte_1 alga quale accettazione dell'inversione di qualsivoglia onere a. ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare a nonché alla società (cod. fisc. Parte_1 Controparte_2
con sede legale in Ponteca via Aldo Moro sn.) o le buste P.IVA_3 paga relative ai lavoratori (dipendenti e somministrati) impiegati nell'esecuzione del contratto concluso tra e in data 10 agosto 2017 – 6 settembre 2017 nei mesi di Parte_1 Controparte_1
i uste paga relative a tutti quei lavoratori il cui nominativo è indicato nell'Audit Report di luglio 2018 prodotto sub doc. 42.2 , di Controparte_1 agosto 2018 (ed in particolare, per questo mese, le buste paga relative a tutti quei lavoratori il cui nominativo è indicato nell'Audit Report di agosto 2018 prodotto sub doc. 42.3 Controparte_1
, di settembre 2018 (ed in particolare, per questo mese, le buste paga relati
[...] ominativo è indicato nell'Audit Report di settembre 2018 prodotto sub doc. 42.4
[...]
, e gennaio 2019 (per quest'ultimo mese, le buste paga relative a tutti i lavoratori Controparte_1
; Controparte_2
b. ai sensi dell'ar re a nonché alla società (cod. fisc. Parte_1 Controparte_2
con sede legale in Pontec , via Aldo Moro s izio i cd. P.IVA_3
Payroll Master File (come identificati e definiti al paragrafo 3.4 della comparsa di risposta depositata nel primo grado del presente giudizio da e come da esempio di documento ivi Controparte_1
pagina 3 di 21 prodotto sub doc. 9) relativi ai lavoratori (dipendenti e somministrati) impiegati nell'esecuzione del contratto concluso tra e in data 10 agosto 2017 – 6 settembre 2017 Parte_1 Controparte_1 nei mesi di d cd. Payroll Master File relativi a tutti quei lavoratori il cui nominativo è indicato nell'Audit Report di agosto 2018 prodotto sub doc. 42.3
[...]
, di settembre 2018 (ed in particolare, per questo mese, i cd. Payroll M Controparte_1 ratori il cui nominativo è indicato nell'Audit Report di settembre 2018 prodotto sub doc. 42.4 e gennaio 2019 (per quest'ultimo mese, i cd. Payroll Master Controparte_1
File relativi a tutti i lavoratori somministrati da;
Controparte_2
c. disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio affinché l raffronto dei File DOIT da una parte e dei Payroll Master File nonché delle buste paga dall'altra, e tramite ogni altro documento ritenuto opportuno, a rilevare, per il periodo intercorrente tra giugno 2018 e gennaio 2019, tutte le omissioni retributive e contributive di , sia con riferimento ai propri lavoratori dipendenti sia con riferimento ai Pt_1 propri lavoratori somminis tive a: (i) ore ordinarie, festive, di straordinario e/o di supplementare lavorate, ma assenti in busta paga o non correttamente retribuite con le dovute maggiorazioni;
(ii) trattenute in busta paga per ore riportate in cedolino come “permessi non retribuiti”, per le quali l'imputazione a tale titolo non risulta giustificata da e con riferimento alle quali non risulta alcuna richiesta da parte Pt_1 dei lavoratori;
(iii) differenze e non corrisposte per errato inquadramento contrattuale;
(iv) indennità di trasferta non riconosciute;
d. ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova, “vero che in data 17 marzo 2022, alle ore 15 circa, mi sono collegato in videoconferenza con i dipendenti di sig.ri Controparte_1
64 e e ho p a dei Persona_1 Persona_2 Persona_3
e ga e contenuti rispettivamente in un server aziendale di (quanto ai Payroll Master File e alle buste paga) e in un data base Controparte_1 aziendale di (quanto ai File DOIT), file tutti meglio descritti nella Controparte_1 certificazione forense del 24 marzo 2022 sub doc. 45
[...] che mi si rammostra, e contenuti nel relativo allegato 1 prodotto sub all. Controparte_1
. 183, comma 6, c.p.c. di che mi si rammostra”, Controparte_1 indicandosi come teste il dott. ing. con domicilio in Via Spineto n. 24, Terlizzi (BA – Testimone_1
70038); in ogni caso (iv) condannare l'appellante a rifondere ad tutte Parte_1 Controparte_1 le spese e i compensi del primo e del seco udizio, oltre i. delle spese generali come per legge”.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.3.2021, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Milano, al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione da parte di del contratto di CP_1
pagina 4 di 21 fornitura di servizi stipulato tra le parti in data 6.9.2017, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della risoluzione e al pagamento di € 945.896,50, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'attrice per il noleggio dei mezzi impiegati per l'esecuzione del contratto, nonché di tutte le spese ed esborsi supplementari sostenuti dalla stessa nel corso del rapporto per le attività rese.
Invero, società di logistica e trasporti, allegava di aver stipulato con Pt_1 CP_1
impegnata nei servizi di trasporto, carico, scarico e consegna di beni per conto terzi, un contratto per lo svolgimento di servizi di trasporto – consistenti nel prelevare merci da punti di distribuzione di (“Delivery Station”) e consegnarle agli acquirenti finali – in CP_1
data 6.9.2017, prorogato fino al 1.8.2019, ma risolto con Pec del 4.2.2019 dalla convenuta, che si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9, lett. c), del contratto a fronte
- della mancata osservanza da parte dell'attrice dei diritti di audit previsti in capo ad CP_1
dall'art. 7 del contratto;
- dell'omesso pagamento di salari, contributi previdenziali e/o altre retribuzioni ai propri dipendenti e ai lavoratori somministrati;
- del mancato rispetto del codice di condotta di ai sensi dell'art. 5, lett. d). CP_1
L'attrice eccepiva l'illegittimità della risoluzione, sostenendo che le contestazioni mosse fossero prive di fondamento e che, pertanto, difettassero i presupposti richiesti per il legittimo esercizio della clausola risolutiva espressa.
Lamentava, inoltre, di aver subito danni derivanti dall'illegittima risoluzione, dall'abuso di dipendenza economica e dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della convenuta, danni concretizzatisi nella riduzione del fatturato, nelle spese sostenute per gli investimenti e la prosecuzione dell'attività, nonché nel mancato guadagno.
Si costituiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1
della legittimità della risoluzione e, conseguentemente, il rigetto delle pretese attoree.
pagina 5 di 21 Segnatamente, la convenuta eccepiva che:
- per quanto concerne la mancata osservanza da parte di dei diritti di audit di Pt_1
quest'ultima sollecitò più volte la controparte al fine di ottenere la trasmissione CP_1
della documentazione di audit, ricevendo tuttavia risposte tardive, elusive o insussistenti;
- con riguardo all'inadempimento di obblighi retributivi, di pagare, nel CP_3
periodo tra giugno 2018 e gennaio 2019, un importo non inferiore a € 275.000 a titolo di contributi previdenziali, retribuzioni, anche straordinarie, indennità di trasferta, e altre spettanze, come risulterebbe da un confronto tra le buste paga e le risultanze delle entrate e delle uscite dei lavoratori registrate dal sistema “DOIT” predisposto da al fine di CP_1
verificare le presenze dei dipendenti nelle Delivery Stations;
- relativamente all'inadempimento dell'obbligo di rispettare il codice di condotta il CP_1
sig. , l'allora socio (fino al 28.01.2019) e amministratore unico (fino al Parte_3
27.12.2018) della società era stato arrestato. Parte_1
Con sentenza n. 9976/2024, pubblicata in data 18.11.2024, il Tribunale di Milano, ritenuto preliminarmente che si fosse legittimamente avvalsa della clausola risolutiva CP_1
espressa a fronte dell'inadempimento di agli obblighi retributivi e di audit, rigettava Pt_1
le domande di parte attrice e condannava la stessa al rimborso delle spese di giudizio.
Segnatamente, il Tribunale accertava che non aveva adeguatamente provato il Pt_1
proprio adempimento agli obblighi retributivi e contributivi, posto che, tra le buste paga prodotte, quelle poche firmate dai dipendenti si riferivano a un periodo diverso da quello oggetto di causa e che, ad ogni modo “la mera produzione delle buste paga, delle contabili di pagamento, del LUL e dei DURC […] non è idonea a provare l'adempimento di agli obblighi Pt_1
contrattuali, in quanto costituisce oggetto di contestazione da parte di proprio la discrepanza tra CP_1
quanto indicato in busta paga da e la maggiore retribuzione che avrebbe dovuto essere corrisposta ai Pt_1
dipendenti per gli effettivi orari lavorativi, accertati da attraverso il sistema di rilevazione delle CP_1
presenze”.
pagina 6 di 21 Inoltre, rilevava che la circostanza dedotta dall'attrice circa la non rispondenza del sistema
DOIT – che calcola “la partenza ed il rientro dal deposito quale inizio e fine dell'orario di lavoro” – al criterio previsto dal CCNL Logistica e dal d.lgs. 234/2007 “varrebbe unicamente ad escludere la debenza di una maggiore retribuzione giornaliera ma non anche a giustificare la mancata retribuzione di intere giornate lavorative, le trattenute in busta paga per ore riportate in cedolino come “permessi non retribuiti”, la mancata retribuzione delle indennità di trasferta e lo scorretto inquadramento contrattuale, tutte circostanze contestate da parte di a titolo di inadempimento”. CP_1
Considerava altresì inidonea a dimostrare l'adempimento di anche la produzione in Pt_1
giudizio delle pagine web relative a scioperi dei drivers di posti in essere CP_1
successivamente alla risoluzione del contratto per cui è causa, nonché il verbale di conciliazione Cancellario, da cui emergeva che il lavoratore aveva percepito la somma di €
10.000,00 dal proprio datore, Natana.Doc S.p.A., rinunciando a qualsiasi altra pretesa nei confronti di e di Quanto, invece, ai verbali di accordo sindacale volti a Pt_1 CP_1
regolare la retribuzione del personale viaggiante, il giudice di prime cure riteneva che essi, risalendo ai mesi di novembre e dicembre 2018, non fossero sufficienti a giustificare le differenze retributive riscontrate nei mesi precedenti dello stesso anno.
In definiva, il Tribunale fondava il proprio convincimento circa l'inadempimento di Pt_1
anche sulla sentenza n. 74/2023 con cui il Tribunale di Padova aveva accertato l'omessa corresponsione delle indennità di trasferta da parte di a quattro suoi ex dipendenti Pt_1
e, per l'effetto, ha condannato la stessa e in solido tra loro, al pagamento di CP_1
€15.000 ca. in favore dei suddetti.
Con riguardo agli obblighi di audit, il Tribunale desumeva l'inadempimento dell'attrice dalla stessa corrispondenza prodotta in giudizio, atteso che, a fronte di precise richieste formulate da aveva fornito risposte del tutto generiche. CP_1 Pt_1
Infine, il primo giudice ha omesso di esaminare la sussistenza della dedotta violazione delle norme del codice di condotta, ritenendo sufficiente, ai fini della risoluzione del contratto, il pagina 7 di 21 mancato assolvimento dell'onere della prova anche in relazione a uno soltanto degli inadempimenti previsti dalla clausola risolutiva espressa.
Avverso tale sentenza ha interposto gravame affidandosi a cinque Parte_1
motivi d'appello.
I. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto provato l'inadempimento degli obblighi retributivi da parte di Pt_1
difettandone sia il presupposto soggettivo della colpa dell'obbligato, il cui comportamento dovrebbe essere valutato in base al principio di buona fede, sia il presupposto oggettivo del mancato pagamento di somme dovute, posto che dall'interpretazione letterale dell'art. 9, lett. c) del contratto si evincerebbe che avrebbe potuto avvalersi della clausola CP_1
risolutiva espressa solo laddove non avesse corrisposto ai dipendenti non già una Pt_1
qualsiasi somma indicata da bensì una somma effettivamente dovuta da CP_1 Pt_1
Pertanto, secondo parte appellante, in primo grado sarebbe spettato alla convenuta fornire la prova della debenza di somme ulteriori rispetto a quelle già corrisposte, prova che non sarebbe invece stata raggiunta. Invero, lamentava in primo grado l'omesso CP_1
versamento da parte di a favore dei propri dipendenti di € 275.000,00 ca., così Pt_1
ripartiti:
- € 3.132,00 per indennità di trasferta non riconosciuta;
- € 76.553,67 a titolo di lavoro straordinario;
- € 186.688,00 a titolo di trattenute per permessi non retribuiti in assenza di relativa richiesta dei dipendenti;
- € 8.940,00 per errato inquadramento contrattuale.
Con riguardo all'identità di trasferta, l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado in quanto ha riconosciuto valore probatorio degli addebiti mossi da a ai ricorsi ex art. 414 c.p.c. presentati da otto CP_1 Pt_1
dipendenti , , , , , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Per_4 CP_8 Per_5 [...]
, ma ha, ex adverso, considerato inidoneo a dimostrare l'adempimento di il Per_6 Pt_1
pagina 8 di 21 ricorso , in cui il lavoratore ha rinunciato a far valere qualunque pretesa nei Per_7
confronti di e di Allo stesso modo, il Giudice di prime cure ha Pt_1 CP_1
valorizzato la sentenza n. 74/2023 – attualmente impugnata e sub iudice – che ha accolto uno dei ricorsi e non anche le altre sentenze con cui “il Tribunale di Padova ha deciso in senso favorevole per la statuendo la non doverosità delle somme rivendicate” a titolo di indennità di Pt_1
trasferta. Questo in quanto, secondo parte appellante, per i mesi precedenti alla stipula degli accordi sindacali di II livello, risalenti a novembre e dicembre 2018, nulla sarebbe dovuto dalla stessa, atteso che per il CCNL 2017 l'indennità di trasferta non compete agli autisti di livello G1.
In merito al lavoro straordinario, parte appellante ritiene erronea “la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene non “compiutamente confutate” le risultanze della consulenza di parte a firma che: a) non solo costituisce una mera allegazione difensiva di controparte, non suffragata Persona_8
peraltro, da alcun riscontro oggettivo;
b) non solo non comprova neppure la tesi di quantificando in CP_1
un importo di gran lunga inferiore le presunte differenze per lavoro straordinario;
c) ma, altresì e ciò che maggiormente rileva, è stata partitamente e compitamente smentita dalla consulenza di parte a firma del
Prof. Avv. che ha posto in luce, sulla base della normativa, anche contrattuale di settore, la CP_9
erroneità del ragionamento giacché non corrispondente alla regolamentazione dei rapporti di lavoro in questione così come prevista dal CCNL di categoria e dagli accordi aziendali, seguito da e che CP_1
considera, ai fini del lavoro straordinario, la partenza ed il rientro dal deposito quale inizio e fine dell'orario di lavoro quotidiano”. Inoltre, la stessa rileva che in data 12.11.2018 è stato firmato l'accordo aziendale con la , che prevede che costituisce lavoro straordinario Controparte_10
quello che supera il limite delle 192 ore nell'arco di quattro settimane. Secondo parte appellante, tale accordo sarebbe “applicabile anche ai dipendenti non iscritti per effetto della recezione nel contratto individuale, espressamente od anche attraverso un comportamento concludente”.
Quanto ai “permessi non retribuiti”, secondo parte appellante, il Tribunale sarebbe incorso in errore nel concludere che la suddetta ha trattenuto € 186.688,00 senza giustificazione e senza trasmettere ad le relative richieste di permesso da parte dei lavoratori. CP_1
pagina 9 di 21 Invero, sostiene parte appellante di aver trattenuto un totale complessivo di soli € 150,90, risultante dalle buste paga del periodo compreso tra ottobre 2018 e gennaio 2019, di non aver mai ricevuto richieste in tal senso da parte dell'appellata e di non essere stata destinataria di pretese avanzate dai lavoratori a tale titolo. Inoltre, sottolinea che il CCNL applicabile al caso di specie prevede la possibilità per l'azienda di concedere “permessi non retribuiti” ai lavoratori che ne facciano domanda senza imporre che quest'ultima venga formulata in forma scritta.
Infine, per quanto attiene alla mancata retribuzione di intere giornate lavorative, l'appellante sostiene di aver sempre fornito alla sua controparte i chiarimenti richiesti e di non essere mai stata convenuta in giudizio da lavoratori che rivendicassero spettanze a tale titolo.
II. Con il secondo motivo, l'appellante insta per la riforma della decisione nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto l'inadempimento di agli obblighi di audit. Contesta, Pt_1
infatti, che in relazione all'Audit Report di luglio 2018 abbia più volte sollecitato CP_1
riscontri da parte di in quanto alla mail del 4.9.2018, a cui il primo Giudice ha dato Pt_1
rilevanza, seguirebbero quelle relative all'Audit Report di agosto 2018 e non di luglio 2018.
Con riferimento agli Audit Report di agosto, settembre e ottobre 2018, sostiene parte appellante che dalla corrispondenza prodotta in atti emergerebbe che ha sempre Pt_1
fornito risposte adeguate e tempestive, che sono state ritenute soddisfacenti da la CP_1
quale avrebbe richiesto solo nel dicembre 2018 dopo l'arresto del sig. , Parte_3
l'allora socio (fino al 28.01.2019) e amministratore unico (fino al 27.12.2018) della società
“all'evidente finalità di precostituire le ( insussistenti) ragioni della risoluzione”, ulteriori Parte_1
chiarimenti su presunte discrepanze e inesattezze, a cui comunque avrebbe dato Pt_1
riscontro con mail del 30.1.2019 e del 31.1.2019.
III. Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso di motivare in ordine alla causa di risoluzione del contratto relativa alla violazione del codice etico e di condotta di da parte di CP_1
Pt_1
pagina 10 di 21 Ad avviso di parte appellante, posto che le altre due cause di risoluzione sono insussistenti, risulta necessario l'accertamento di tale violazione e sostiene che la norma del Codice etico, che si assumerebbe violata, richiama solamente il pagamento di tangenti, reato che non sarebbe mai stato contestato al sig. , il quale comunque non sarebbe mai stato Parte_3
imputato nemmeno per condotte antisindacali. Inoltre, ritiene di aver già dimostrato in primo grado “in primo luogo, la inconferenza delle vicende giudiziarie relative a società diverse da
, peraltro antecedenti alla sottoscrizione del contratto di trasporto e perciò già note alla committente Pt_1
nonché l'avvenuta assoluzione con formula piena dell'allora amministratore, sig. il Parte_3
quale, in merito alla condanna riportata per uno solo dei capi di imputazione, ha proposto giudizio di revisione dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, Sez. IV., RG.APP. 8/2024, in attesa di fissazione dell'udienza, avendo ottenuto sentenza di assoluzione per il reato presupposto del preteso reato fine di riciclaggio”.
IV. Con il quarto motivo di appello, l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui, statuendo la legittimità della risoluzione del contratto, non ha riconosciuto alla stessa il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla risoluzione. Invero, l'appellante lamenta di aver subito un danno emergente, stimato dalla relazione tecnica di parte in complessivi € 998.055,12 per i costi sostenuti, sino alla naturale scadenza del contratto in data 31.8.2019, da per l'esecuzione dei contratti di Pt_1
noleggio di autoveicoli stipulati con Natana.Doc S.p.a e Volkswagen Leasing GMBH, nonché per l'acquisto di tredici automezzi e per il recesso anticipato dai contratti di abbonamento Vodafone Italia S.p.A.. Segnatamente, in relazione ai contratti di noleggio con la Natana.Doc S.p.A., parte appellante sostiene che non le sia addebitabile alcun concorso colposo per non aver provveduto a recedere tempestivamente dagli stessi in quanto la società sua consociata, aveva a sua volta stipulato contratti di noleggio di veicoli, CP_11
poi ceduti a pertanto i relativi costi sarebbero ricaduti in ogni caso su Pt_1 Pt_1
L'appellante lamenta altresì di aver subito danni a titolo di lucro cessante nella misura di €
176.887,11, calcolata dal consulente tecnico di parte sulla base del criterio della ragionevole pagina 11 di 21 prevedibilità e dell'andamento del settore, tenuto conto che il fatturato di è Pt_1
aumentato dal 2017, anno di sottoscrizione del contratto con al 2018, anno di CP_1
vigenza del contratto, da € 2.870.546 a € 15.693.535, di cui € 10.906.047 derivanti dal rapporto contrattuale con come risulterebbe dalle produzioni in giudizio dei CP_1
bilanci relativi al periodo oggetto di causa, delle fatture emesse per le prestazioni rese in favore di e degli investimenti effettuati per tale attività. CP_1
Da ultimo, sostiene di aver sofferto danni nella misura di € 4.651.652,93 per abuso Pt_1
di dipendenza economica. Invero, la stessa deduce di aver fatto legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto contrattuale in essere a fronte del progressivo ampliamento delle zone di competenza affidate da le quali sono aumentate da due a sei nel corso di CP_1
un anno. Ad avviso dell'appellante, si trattava di punti di distribuzione che venivano avviati dal nulla da che non subentrava a un precedente appaltatore. Con la conseguenza Pt_1
che l'inaspettata risoluzione le avrebbe procurato la perdita dell'avviamento e non le avrebbe consentito di rientrare dei costi sostenuti per far fronte all'estensione delle zone di competenza, costi che aveva iniziato ad ammortizzare solo poco prima della risoluzione.
Inoltre, sostiene parte appellante di non aver potuto dirottare altrove gli investimenti derivanti dai contratti di acquisto, leasing e noleggio dei veicoli in quanto i mezzi, che rispondevano agli standard di erano troppo piccoli per essere impiegati in altre CP_1
attività e troppo numerosi per poter essere deviati sui partners già in essere perché trattasi di piccoli appalti, nonché su nuovi partners perché solo nel luglio 2021 è riuscita ad Pt_1
acquisire un appalto significativo. Secondo Calenda, gli indici di dipendenza economica sarebbero, quindi, rinvenibili:
- nel numero e nelle dimensioni dei veicoli;
- nel numero di personale impiegato nell'esecuzione del contratto;
- nelle apparecchiature in dotazione al personale, posto che avrebbe costretto CP_1
a partire da gennaio 2018, a stipulare contratti di abbonamento con Vodafone Pt_1
Italia S.p.A.;
pagina 12 di 21 - nella concentrazione del fatturato di per l'anno 2018 verso la committente Pt_1
CP_1
- nella quasi totale identificazione della stessa con che avrebbe imposto anche le CP_1
divise per i drivers e il personale impiegatizio;
- nelle prescrizioni imposte da non solo in relazione alle caratteristiche dei veicoli, CP_1
ma anche ai dipendenti, di cui stabiliva persino la retribuzione;
- nei controlli costanti tramite l'esercizio dei diritti di audit;
- nell'interruzione arbitraria della relazione commerciale.
V. Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha omesso di motivare sulle istanze istruttorie di che, pertanto, reitera in sede di Pt_1
appello la richiesta di prova testimoniale e di CTU tecnico-contabile.
Si è costituita contestando la fondatezza Controparte_1
dell'avverso gravame di cui chiedeva pertanto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 24.7.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.7.2025, il consigliere istruttore rigettava le istanze istruttorie proposte dall'appellante Pt_1
“Ritenuto che la prova testimoniale non può essere ammessa in quanto la maggior parte dei capitoli
[...]
è affetta da genericità (da sub A a sub J;
da sub P a sub U), alcuni risultano irrilevanti ai fini della presente controversia (da sub B a sub E;
da sub H a sub M;
e sub T;
da sub a1 a sub a3), mentre altri vertono su circostanze che devono essere provate documentalmente (sub A, F, G, I, J, K, N, O, Q, R, S,
U); ritenuto altresì che la causa risulta matura per la decisione, non ravvisandosi la necessità di procedere a
CTU tecnico-contabile, che sarebbe esplorativa posto che verte su questioni che devono essere provate dalla parte”), disponendo la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 9.10.2025.
All'udienza del 9.10.2025, all'esito della discussione, la causa è stata tratteneva in decisione.
Motivi della decisione
pagina 13 di 21 L'appello è infondato e va quindi confermata l'impugnata sentenza, seppur con motivazione integrata dalle considerazioni che seguono.
Il tenore del contratto stipulato tra e giustifica Parte_1 Controparte_1
la risoluzione dello stesso a fronte degli inadempimenti di cui all'art. 9, lett. c), del Work order
e all'art. 5, lett. d), del Terms of service. Segnatamente, l'appellata si è avvalsa della clausola risolutiva espressa in quanto l'appellante si è resa inadempiente agli obblighi retributivi e contributivi, nonché agli obblighi di audit e ha violato il Codice etico e di condotta di
CP_1
In presenza di una clausola risolutiva espressa, sono le parti stesse a individuare ex ante le violazioni considerate di gravità tale da giustificare la risoluzione ed il giudice è esonerato dalla valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento, ben potendo limitarsi a verificare la sussistenza di quest'ultimo. Come condivisibilmente osservato dal giudice di prime cure, ai fini della legittimità della risoluzione è sufficiente l'accertamento anche di uno solo degli inadempimenti previsti dalla clausola risolutiva espressa. Nondimeno, per esigenze di completezza argomentativa, questa Corte ritiene opportuno esaminare distintamente i diversi profili di inadempimento dedotti dall'appellata.
Sull'inadempimento agli obblighi di audit.
Ai fini dell'accertamento dell'inadempimento di agli obblighi di audit, è opportuno, Pt_1
in via preliminare, illustrare il funzionamento dell'attività di audit svolta da e CP_1
consistente nella verifica della corretta gestione da parte di delle presenze dei Pt_1
lavoratori e dei correlati obblighi retributivi tramite il confronto tra i dati inviati da Pt_1
e le rilevazioni effettuate da CP_1
Invero, – che nell'espletamento dell'incarico oggetto del contratto si avvaleva di Pt_1
dipendenti propri e di lavoratori somministrati dalla consociata Lavoro.Doc.S.p.a., appartenente al medesimo gruppo societario – era tenuta a inviare mensilmente le buste paga di ciascun lavoratore con le relativa quietanze di pagamento, gli F24 INPS e INAIL e un file denominato Payroll contenente, oltre all'elenco dei lavoratori impiegati in ciascuna pagina 14 di 21 Delivery Station, “(a) il livello di inquadramento contrattuale;
(b) la data di inizio e la data di eventuale fine del rapporto di lavoro;
(c) l'eventuale percentuale di lavoro part-time; (d) la retribuzione mensile lorda;
(e) i giorni, le ore di ordinario e le ore di straordinario o supplementare lavorate nel mese di riferimento ed il relativo salario riconosciuto in busta paga;
(f) i giorni di trasferta nel mese ed il relativo compenso riconosciuto in busta paga;
nonché (g) eventuali trattenute in busta paga e la relativa causale”. CP_1
confrontava i dati emergenti da questi documenti con le risultanze del sistema DOIT, il sistema di rilevamento delle entrate e delle uscite dei lavoratori impiegato da Al CP_1
netto dei correttivi applicati al sistema DOIT in conformità alla legge e alla contrattazione collettiva, le discrepanze venivano segnalate nei file denominati Audit Report, che venivano inviati a affinché quest'ultima fornisse i necessari chiarimenti. Pt_1
Come correttamente valutato dal Tribunale, dalla corrispondenza versata in atti risulta che,
a fronte dei precisi rilievi mossi da sulle discrepanze, le risposte di erano CP_1 Pt_1
generiche o, addirittura, insussistenti. Basti rilevare, a titolo esemplificativo, che alla e-mail del 4.9.2018, con cui inviava a l'Audit Report relativo a luglio 2018, CP_1 Pt_1
quest'ultima in realtà sulla base della documentazione fornita dalla medesima non Pt_1
risulta aver mai fornito risposta, nonostante le avesse richiesto di “integrare la CP_1
documentazione richiesta e di fornire i necessari chiarimenti entro Martedì 11 settembre 2018 p.v.”.
Ancora, con riguardo ai rilevamenti per il mese di agosto 2018, premesso il funzionamento dell'attività di audit, risulta evidente come la e-mail del 28.9.2018, con cui inviava il Pt_1
a seguito della richiesta di nonché quella del 15.10.2018, con cui il Per_9 CP_1 Per_9
veniva rettificato, non possono essere ritenute idonee, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, a provare l'adempimento di quest'ultima, posto che queste e-mail attengono ai che precedono gli Audit Report di pertanto non sono finalizzate a Per_9 CP_1
giustificare le discrepanze che risultano dall'Audit Report, inviato da solo in data CP_1
19.10.2018. Sull'Audit Report in questione, infatti, l'unico riscontro è stato fornito, per giunta tardivamente, con mail del 24.10.2018, con la quale salvo dare spiegazioni Pt_1
relativamente alle posizioni che ad risultavano mancanti e all'inquadramento dei CP_1
pagina 15 di 21 dispatcher, si è limitata a rispondere “ come previsto dal CCN considerando ovviamente le Parte_4
ore di straordinario effettuate” pur a fronte delle singole e specifiche contestazioni mosse da sulle ore effettive lavorate e sugli straordinari. CP_1
Anche per il mese di settembre 2018, ha inviato l'Audit Report in data 8.11.2018, CP_1
quindi le mail del 22.10.2018 e 25.10.2018 sono inconferenti per i motivi esposti poc'anzi. ha risposto alle contestazioni con mail del 12.11.2018, limitandosi anche in questo Pt_1
caso a ripetere: “Calenda paga come previsto dal CCN considerando ovviamente le ore di straordinario effettuate”.
È evidente che, a fronte delle puntuali contestazioni mosse dall'appellata in ordine alle discrepanze riscontrate nelle retribuzioni dei singoli lavoratori, la mera affermazione secondo cui sarebbe stato applicato il contratto collettivo nazionale risulta del tutto generica e, pertanto, insufficiente a confutare le doglianze prospettate.
Con riferimento all'eccezione di disconoscimento dei file Audit prodotti dalla parte appellata, formulata peraltro dall'appellante in termini del tutto generici, va osservato che l'identificativo dei documenti allegati alle e-mail relative ai report dei mesi di agosto e settembre 2018 coincide con quello dei file versati in giudizio dalla medesima appellata.
Secondo la prospettazione dell'appellante, tali file si discosterebbero da quelli ricevuti in costanza di rapporto, in quanto questi ultimi sarebbero privi della colonna denominata
“score”, elemento che, secondo quanto dedotto dall'appellante, attesterebbe l'avvenuto recepimento dei chiarimenti forniti. Tuttavia, deve rilevarsi che anche i file prodotti dall'appellante, seppur privi della colonna “score”, recano evidenza di discrepanze e di richieste di chiarimenti concernenti le ore effettivamente lavorate e gli straordinari, a conferma che, indipendentemente dalla colonna “score”, le spiegazioni fornite non erano comunque considerate satisfattive ed esaustive. Ne consegue che l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
Per tali motivi, risulta condivisibile la valutazione del giudice di prime cure, che ha accertato l'inadempimento di agli obblighi di audit. Pt_1
pagina 16 di 21 Sull'inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi.
Seppur sotto il profilo dell'indennità di trasferta non risulta effettivamente accertata la debenza delle somme contestate, stante anche la diversità delle pronunce del Tribunale di
Padova sui ricorsi dei lavoratori ex art. 414 c.p.c., tuttavia l'inadempimento sussiste in riferimento ad altre voci della remunerazione dovuta.
In via preliminare, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, appare condivisibile l'impostazione seguita dal Giudice di prime cure in punto di ripartizione dell'onere della prova. Infatti, pur dovendosi riconoscere che la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9, lett. c), del contratto inter partes opera a fronte del mancato pagamento della retribuzione dovuta, nondimeno si deve sottolineare che l'appellata ha allegato l'altrui inadempimento producendo in giudizio elementi oggettivi idonei a far emergere le discrepanze lamentante, sicché era onere dell'appellante, a fronte delle contestazioni mosse dalla controparte, dimostrare il corretto adempimento o fornire una giustificazione idonea delle differenze riscontrate;
prova che, tuttavia, non risulta essere stata adeguatamente fornita.
Quanto sopra è di solare evidenza con particolare riguardo ai “permessi non retribuiti”, le cui richieste da parte dei lavoratori non erano state fornite ad in costanza di CP_1
rapporto. Posto che sostiene che risalgono al periodo tra ottobre 2018 e gennaio Pt_1
2019 esclusivamente due casi di trattenute per permessi non retribuiti per un totale di €
150,90, mentre ad risultano, già solo per il mese di novembre 2018, permessi non CP_1
retribuiti per 38 lavoratori, avrebbe dovuto produrre in giudizio le richieste dei Pt_1
lavoratori per giustificare tali discrepanze e non già limitarsi ad affermare che tali richieste erano avvenute verbalmente, ciò che non consente sul punto un riscontro oggettivo.
Quanto poi alle differenze relative alle ore di lavoro straordinario, l'appellante ha contestato la non rispondenza tra la relazione tecnica di e le differenze retributive per lavoro CP_1
straordinario lamentate da quest'ultima. Al riguardo, deve osservarsi che la relazione tecnica di parte è stata effettuata solo per i mesi di giugno, luglio, ottobre e novembre 2018 e su di un campione di lavoratori. Ciò giustifica la quantificazione da parte dello CP_12
pagina 17 di 21 di un importo inferiore rispetto a quello originariamente calcolato dall'appellata in Per_8
riferimento all'intero periodo intercorrente tra giugno 2018 e gennaio 2019.
Ciò posto, l'appellante ha prodotto un accordo aziendale sottoscritto con la CP_10
in base al quale costituisce lavoro straordinario quello che supera le 192 ore
[...]
nell'arco di quattro settimane. A prescindere da ogni considerazione di merito sull'efficacia generalizzata della contrattazione collettiva aziendale nei confronti di tutti i dipendenti a prescindere dall'affiliazione sindacale, deve rilevarsi che l'accordo in questione è stato stipulato in data 12.11.2018 ed è pertanto inidoneo a escludere l'inadempimento di Pt_1
con riferimento ai mesi precedenti, atteso che il periodo oggetto di causa si estende dal giugno 2018 al gennaio 2019.
Da ultimo, si osserva che dalla corrispondenza prodotta in atti emerge che ha Pt_1
riconosciuto la fondatezza dei rilievi formulati da in ordine all'errato CP_1
inquadramento contrattuale di alcuni lavoratori, provvedendo a rettificare tale errore, senza tuttavia fornire prova di aver successivamente corrisposto le retribuzioni arretrate dovute in base al corretto livello di appartenenza.
Per tutto quanto sopra, questa Corte ritiene che parte appellante sia inadempiente anche agli obblighi retributivi e contributivi, quantomeno con riferimento a talune voci del trattamento.
Sulla violazione del Codice etico e di condotta di CP_1
La clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5, lett. d), del contratto inter partes, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, prevede non solo la violazione del divieto – previsto dal Codice etico – di pagamento di tangenti (“the paying of bribes”), ma anche la violazione di qualsiasi legge anticorruzione applicabile (“You will not violate or knowingly permit anyone to violate the Code's prohibition on bribery or any applicable anti-corruption
Laws”). Non bisogna, infatti, limitarsi al solo termine “bribes”, ma occorre procedere ad una interpretazione sistematica complessiva della clausola, che era quella di tutelare la reputazione e affidabilità di da comportamenti particolarmente gravi tali da CP_1
pagina 18 di 21 offuscare l'immagine delle società con cui la medesima operava e quindi in definitiva della stessa sul mercato nazionale. CP_1
Nel caso di specie, la gravità è suffragata non già da semplici imputazioni, ma da arresti e sequestri che hanno colpito il sig. e le società facenti parte dello stesso gruppo di Parte_3
con ciò andando a minare anche la credibilità di di cui il sig. era Pt_1 Pt_1 Parte_3
amministratore e socio unico negli anni cui risalgono i fatti (segnatamente, socio unico fino al 28.01.2019 e amministratore unico fino al 27.12.2018).
Invero, l'appellata ha dedotto di aver appreso, nel mese di dicembre 2018, da articoli di stampa locali che “il sig. (dominus di ) era stato tratto in arresto per via, Parte_3 Pt_1
stando a quanto si leggeva, di un'ipotizzata associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di riciclaggio, di intestazione fittizia di beni, di false attestazioni all'Autorità Giudiziaria e di reati tributari (doc. 27 ). Il tutto, peraltro, in un contesto in cui parimenti allarmanti possibili notizie di reato e sequestri emergevano nei confronti di altre consociate di ( e Natana.doc) tutte Pt_1 CP_2
sempre riferibili al sig. . Parte_3
Tali notizie (compreso l'arresto), si sono rivelate veritiere e gli addebiti sono stati poi in parte confermati dalla sentenza, seppur successiva alla risoluzione e non ancora definitiva, con cui l' è stato condannato dal Tribunale di Salerno alla pena di anni due e mesi Parte_3
8 di reclusione ed € 10.000 di multa per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ai sensi dell'art. 648 ter, co. 1, c.p..
Considerate tali obiettive circostanze di fatto ed interpretata la clausola nel senso indicato, deve affermarsi, anche sotto questo profilo, una violazione degli obblighi contrattuali da parte di tale da comportare la risoluzione. Pt_1
Accertati dunque gli inadempimenti imputabili all'appellante in relazione a tutti i profili contestati dall'appellata, deve ritenersi legittima la risoluzione del contratto, essendosi la committente legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa.
Sul risarcimento dei danni e l'abuso di dipendenza economica
pagina 19 di 21 Deve ritenersi assorbito il quarto motivo di appello, atteso che la stessa appellante ha subordinato la domanda risarcitoria all'accertamento dell'illegittimità della risoluzione, che, al contrario, è stata dichiarata legittima.
Per le medesime ragioni, deve escludersi anche la dedotta ipotesi di abuso di dipendenza economica, non potendosi ravvisare alcun abuso nell'esercizio di un diritto contrattuale legittimamente riconosciuto e correttamente esercitato dall'appellata.
Sulla reiterazione delle istanze istruttorie
In considerazione delle argomentazioni che precedono, le istanze istruttorie, la cui ammissione è stata reiteratamente sollecitata dall'appellante anche in sede di memoria conclusionale, come da ordinanza citata, non appaiono idonee a fornire alcun contributo utile ai fini della decisione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto va pertanto rigettato l'appello ed integralmente confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co. 1 quater D.M.
115/2002 e successive modificazioni.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 9976/2024, pubblicata in data 18.11.2024, che integralmente conferma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di parte appellata, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 520.000 ad € 1.000.000)), in complessivi € 18.510,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
pagina 20 di 21 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M.
115/2002 e successive modificazioni.
Così deciso in Milano, il 21.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott. Alberto Vigorelli
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
Quarta sezione civile
La Corte composta dai magistrati
dott. Alberto Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere rel. dott.ssa Irene Lupo Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3529/2024 R.G. promossa
DA
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
Avv. Veronica Masucci, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Livia Sabatino (C.F.:
) e (C.F.: , presso lo studio C.F._1 Parte_2 C.F._2
dei quali, in San Cipriano P.no (SA), via A. Amato n. 15/I, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Ferrari, Alberto
pagina 1 di 21 OL e VI EN, presso lo studio dei quali, in Milano, via Verdi n. 2/4, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
Per Parte_1
“1) accogliere il presente gravame riformando la sentenza n. 9976/2024 – Rep. n. 9193/2024, resa in data 21.10.2024 dal Tribunale di Milano – Sez.XI Civile, in persona del G.I. Dott.ssa L. Petrella, pubblicata il 18.11.2024, notificata il 21.11.2024, nella causa iscritta al n. 14585/2021 R.G, per l'effetto
2) accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui innanzi, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della risoluzione per giusta causa del contratto di fornitura di servizi di trasporto a tempo determinato del 10.8/6.9.2017, stipulato tra la società Pt_1
in persona del legale rapp.te p.t., e la società in persona
[...] Controparte_1
e legale rapp.te p.t., comunicata da l 04.02.2019, e per Controparte_1
l'effetto,
3) condannare Controparte_1
in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento in favore della
[...] Parte_1 dei danni tutti subiti dalla in conseguenza a risoluzione del contratto de Parte_1 quo, a titolo di danno emergente, nella misura di € 998.055,12: di cui euro 743.411,39 ( oltre iva), per i costi, sostenuti dalla sino al 31.08.2019, ( data della naturale scadenza del contratto), in Parte_1 esecuzione dei contr stipulati tra la deducente società e la Natana.Doc S.p.a; euro 49.720,00, per i costi di noleggio, sempre sino al 31.08.2019, derivanti dal contratto con la Volkswagen Leasing GMBH;
euro 172.923,73, per l'acquisto di nr. 13 automezzi, al netto dei costi ammortizzati in costanza di appalto;
euro 40.000,00 a titolo di costi sostenuti per l'anticipato recesso dai contratti di abbonamento Vodafone Italia S.p.A.; nonché nella misura di euro 176.887,11 a titolo di lucro cessante e di euro 4.651.652,93 a titolo di danno da abuso di dipendenza economica in termini di mancata redditività dalla arbitraria interruzione del rapporto in atto e sino al 31.12.2024 come stimato nella perizia di parte prodotta in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 nonché, ancora, per perdita dell'avviamento e per lesione alla propria immagine e reputazione commerciale come quantificato in atti ovvero, in subordine, da liquidarsi equitativamente;
il tutto oltre interessi moratori, calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs.n.231/2002, e/o maggior danno ex art. 1224, co.2, c.c..
4) In via istruttoria, si chiede, ammettersi la prova testimoniale come articolata nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 2 e n. 3 depositate nel giudizio di primo grado, con i testi ivi indicati, e quivi riproposte con motivo di appello sub. F giacché articolata in capitoli di prova specifici, utili e rilevanti ai fini del decidere nonché, ed indi, disporsi CTU tecnico-contabile come richiesta nella memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 e quivi reiterata.;
pagina 2 di 21 5) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per Controparte_1
“Si c
- premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- ogni avversa domanda, istanza (anche istruttoria), deduzione ed eccezione respinta;
- per tutte le domande, i motivi, le eccezioni, le difese e le domande di cui al presente atto, nonché per tutte quelle di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; nel merito (i) rigettare tutti i motivi d'appello formulati da in quanto infondati in fatto ed in Parte_1 diritto, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, n. 14584/2021 r.g., notificata a in data 21 novembre 2024; Parte_1
(ii) in ogni caso, accertare e dic ntratto del 10 agosto 2017/6 settembre 2017 di cui è causa è stato legittimamente risolto da a 62 far data dal 16 marzo 2019, per Controparte_1 effetto della lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata da a Controparte_1 in data 4 febbraio 2019 e degli inadempimenti di di Parte_1 Parte_1 ttare ogni domanda svolta dall'attrice Parte_1
(iii) in ogni caso, rigettare ogni domanda svolta d in quanto inammissibile e Parte_1 comunque infondata in fatto ed in diritto, in subordine anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; in via istruttoria (i) rigettare tutte le istanze istruttorie di in quanto inammissibili e Parte_1 comunque irrilevanti;
(ii) in subordine, per il non creduto caso di ammissione in tutto o in parte delle istanze istruttorie di
ammettersi le seguenti istanze istruttorie formulate da Parte_1 Controparte_1 alga quale accettazione dell'inversione di qualsivoglia onere a. ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare a nonché alla società (cod. fisc. Parte_1 Controparte_2
con sede legale in Ponteca via Aldo Moro sn.) o le buste P.IVA_3 paga relative ai lavoratori (dipendenti e somministrati) impiegati nell'esecuzione del contratto concluso tra e in data 10 agosto 2017 – 6 settembre 2017 nei mesi di Parte_1 Controparte_1
i uste paga relative a tutti quei lavoratori il cui nominativo è indicato nell'Audit Report di luglio 2018 prodotto sub doc. 42.2 , di Controparte_1 agosto 2018 (ed in particolare, per questo mese, le buste paga relative a tutti quei lavoratori il cui nominativo è indicato nell'Audit Report di agosto 2018 prodotto sub doc. 42.3 Controparte_1
, di settembre 2018 (ed in particolare, per questo mese, le buste paga relati
[...] ominativo è indicato nell'Audit Report di settembre 2018 prodotto sub doc. 42.4
[...]
, e gennaio 2019 (per quest'ultimo mese, le buste paga relative a tutti i lavoratori Controparte_1
; Controparte_2
b. ai sensi dell'ar re a nonché alla società (cod. fisc. Parte_1 Controparte_2
con sede legale in Pontec , via Aldo Moro s izio i cd. P.IVA_3
Payroll Master File (come identificati e definiti al paragrafo 3.4 della comparsa di risposta depositata nel primo grado del presente giudizio da e come da esempio di documento ivi Controparte_1
pagina 3 di 21 prodotto sub doc. 9) relativi ai lavoratori (dipendenti e somministrati) impiegati nell'esecuzione del contratto concluso tra e in data 10 agosto 2017 – 6 settembre 2017 Parte_1 Controparte_1 nei mesi di d cd. Payroll Master File relativi a tutti quei lavoratori il cui nominativo è indicato nell'Audit Report di agosto 2018 prodotto sub doc. 42.3
[...]
, di settembre 2018 (ed in particolare, per questo mese, i cd. Payroll M Controparte_1 ratori il cui nominativo è indicato nell'Audit Report di settembre 2018 prodotto sub doc. 42.4 e gennaio 2019 (per quest'ultimo mese, i cd. Payroll Master Controparte_1
File relativi a tutti i lavoratori somministrati da;
Controparte_2
c. disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio affinché l raffronto dei File DOIT da una parte e dei Payroll Master File nonché delle buste paga dall'altra, e tramite ogni altro documento ritenuto opportuno, a rilevare, per il periodo intercorrente tra giugno 2018 e gennaio 2019, tutte le omissioni retributive e contributive di , sia con riferimento ai propri lavoratori dipendenti sia con riferimento ai Pt_1 propri lavoratori somminis tive a: (i) ore ordinarie, festive, di straordinario e/o di supplementare lavorate, ma assenti in busta paga o non correttamente retribuite con le dovute maggiorazioni;
(ii) trattenute in busta paga per ore riportate in cedolino come “permessi non retribuiti”, per le quali l'imputazione a tale titolo non risulta giustificata da e con riferimento alle quali non risulta alcuna richiesta da parte Pt_1 dei lavoratori;
(iii) differenze e non corrisposte per errato inquadramento contrattuale;
(iv) indennità di trasferta non riconosciute;
d. ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova, “vero che in data 17 marzo 2022, alle ore 15 circa, mi sono collegato in videoconferenza con i dipendenti di sig.ri Controparte_1
64 e e ho p a dei Persona_1 Persona_2 Persona_3
e ga e contenuti rispettivamente in un server aziendale di (quanto ai Payroll Master File e alle buste paga) e in un data base Controparte_1 aziendale di (quanto ai File DOIT), file tutti meglio descritti nella Controparte_1 certificazione forense del 24 marzo 2022 sub doc. 45
[...] che mi si rammostra, e contenuti nel relativo allegato 1 prodotto sub all. Controparte_1
. 183, comma 6, c.p.c. di che mi si rammostra”, Controparte_1 indicandosi come teste il dott. ing. con domicilio in Via Spineto n. 24, Terlizzi (BA – Testimone_1
70038); in ogni caso (iv) condannare l'appellante a rifondere ad tutte Parte_1 Controparte_1 le spese e i compensi del primo e del seco udizio, oltre i. delle spese generali come per legge”.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.3.2021, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Milano, al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione da parte di del contratto di CP_1
pagina 4 di 21 fornitura di servizi stipulato tra le parti in data 6.9.2017, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della risoluzione e al pagamento di € 945.896,50, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'attrice per il noleggio dei mezzi impiegati per l'esecuzione del contratto, nonché di tutte le spese ed esborsi supplementari sostenuti dalla stessa nel corso del rapporto per le attività rese.
Invero, società di logistica e trasporti, allegava di aver stipulato con Pt_1 CP_1
impegnata nei servizi di trasporto, carico, scarico e consegna di beni per conto terzi, un contratto per lo svolgimento di servizi di trasporto – consistenti nel prelevare merci da punti di distribuzione di (“Delivery Station”) e consegnarle agli acquirenti finali – in CP_1
data 6.9.2017, prorogato fino al 1.8.2019, ma risolto con Pec del 4.2.2019 dalla convenuta, che si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9, lett. c), del contratto a fronte
- della mancata osservanza da parte dell'attrice dei diritti di audit previsti in capo ad CP_1
dall'art. 7 del contratto;
- dell'omesso pagamento di salari, contributi previdenziali e/o altre retribuzioni ai propri dipendenti e ai lavoratori somministrati;
- del mancato rispetto del codice di condotta di ai sensi dell'art. 5, lett. d). CP_1
L'attrice eccepiva l'illegittimità della risoluzione, sostenendo che le contestazioni mosse fossero prive di fondamento e che, pertanto, difettassero i presupposti richiesti per il legittimo esercizio della clausola risolutiva espressa.
Lamentava, inoltre, di aver subito danni derivanti dall'illegittima risoluzione, dall'abuso di dipendenza economica e dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della convenuta, danni concretizzatisi nella riduzione del fatturato, nelle spese sostenute per gli investimenti e la prosecuzione dell'attività, nonché nel mancato guadagno.
Si costituiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1
della legittimità della risoluzione e, conseguentemente, il rigetto delle pretese attoree.
pagina 5 di 21 Segnatamente, la convenuta eccepiva che:
- per quanto concerne la mancata osservanza da parte di dei diritti di audit di Pt_1
quest'ultima sollecitò più volte la controparte al fine di ottenere la trasmissione CP_1
della documentazione di audit, ricevendo tuttavia risposte tardive, elusive o insussistenti;
- con riguardo all'inadempimento di obblighi retributivi, di pagare, nel CP_3
periodo tra giugno 2018 e gennaio 2019, un importo non inferiore a € 275.000 a titolo di contributi previdenziali, retribuzioni, anche straordinarie, indennità di trasferta, e altre spettanze, come risulterebbe da un confronto tra le buste paga e le risultanze delle entrate e delle uscite dei lavoratori registrate dal sistema “DOIT” predisposto da al fine di CP_1
verificare le presenze dei dipendenti nelle Delivery Stations;
- relativamente all'inadempimento dell'obbligo di rispettare il codice di condotta il CP_1
sig. , l'allora socio (fino al 28.01.2019) e amministratore unico (fino al Parte_3
27.12.2018) della società era stato arrestato. Parte_1
Con sentenza n. 9976/2024, pubblicata in data 18.11.2024, il Tribunale di Milano, ritenuto preliminarmente che si fosse legittimamente avvalsa della clausola risolutiva CP_1
espressa a fronte dell'inadempimento di agli obblighi retributivi e di audit, rigettava Pt_1
le domande di parte attrice e condannava la stessa al rimborso delle spese di giudizio.
Segnatamente, il Tribunale accertava che non aveva adeguatamente provato il Pt_1
proprio adempimento agli obblighi retributivi e contributivi, posto che, tra le buste paga prodotte, quelle poche firmate dai dipendenti si riferivano a un periodo diverso da quello oggetto di causa e che, ad ogni modo “la mera produzione delle buste paga, delle contabili di pagamento, del LUL e dei DURC […] non è idonea a provare l'adempimento di agli obblighi Pt_1
contrattuali, in quanto costituisce oggetto di contestazione da parte di proprio la discrepanza tra CP_1
quanto indicato in busta paga da e la maggiore retribuzione che avrebbe dovuto essere corrisposta ai Pt_1
dipendenti per gli effettivi orari lavorativi, accertati da attraverso il sistema di rilevazione delle CP_1
presenze”.
pagina 6 di 21 Inoltre, rilevava che la circostanza dedotta dall'attrice circa la non rispondenza del sistema
DOIT – che calcola “la partenza ed il rientro dal deposito quale inizio e fine dell'orario di lavoro” – al criterio previsto dal CCNL Logistica e dal d.lgs. 234/2007 “varrebbe unicamente ad escludere la debenza di una maggiore retribuzione giornaliera ma non anche a giustificare la mancata retribuzione di intere giornate lavorative, le trattenute in busta paga per ore riportate in cedolino come “permessi non retribuiti”, la mancata retribuzione delle indennità di trasferta e lo scorretto inquadramento contrattuale, tutte circostanze contestate da parte di a titolo di inadempimento”. CP_1
Considerava altresì inidonea a dimostrare l'adempimento di anche la produzione in Pt_1
giudizio delle pagine web relative a scioperi dei drivers di posti in essere CP_1
successivamente alla risoluzione del contratto per cui è causa, nonché il verbale di conciliazione Cancellario, da cui emergeva che il lavoratore aveva percepito la somma di €
10.000,00 dal proprio datore, Natana.Doc S.p.A., rinunciando a qualsiasi altra pretesa nei confronti di e di Quanto, invece, ai verbali di accordo sindacale volti a Pt_1 CP_1
regolare la retribuzione del personale viaggiante, il giudice di prime cure riteneva che essi, risalendo ai mesi di novembre e dicembre 2018, non fossero sufficienti a giustificare le differenze retributive riscontrate nei mesi precedenti dello stesso anno.
In definiva, il Tribunale fondava il proprio convincimento circa l'inadempimento di Pt_1
anche sulla sentenza n. 74/2023 con cui il Tribunale di Padova aveva accertato l'omessa corresponsione delle indennità di trasferta da parte di a quattro suoi ex dipendenti Pt_1
e, per l'effetto, ha condannato la stessa e in solido tra loro, al pagamento di CP_1
€15.000 ca. in favore dei suddetti.
Con riguardo agli obblighi di audit, il Tribunale desumeva l'inadempimento dell'attrice dalla stessa corrispondenza prodotta in giudizio, atteso che, a fronte di precise richieste formulate da aveva fornito risposte del tutto generiche. CP_1 Pt_1
Infine, il primo giudice ha omesso di esaminare la sussistenza della dedotta violazione delle norme del codice di condotta, ritenendo sufficiente, ai fini della risoluzione del contratto, il pagina 7 di 21 mancato assolvimento dell'onere della prova anche in relazione a uno soltanto degli inadempimenti previsti dalla clausola risolutiva espressa.
Avverso tale sentenza ha interposto gravame affidandosi a cinque Parte_1
motivi d'appello.
I. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto provato l'inadempimento degli obblighi retributivi da parte di Pt_1
difettandone sia il presupposto soggettivo della colpa dell'obbligato, il cui comportamento dovrebbe essere valutato in base al principio di buona fede, sia il presupposto oggettivo del mancato pagamento di somme dovute, posto che dall'interpretazione letterale dell'art. 9, lett. c) del contratto si evincerebbe che avrebbe potuto avvalersi della clausola CP_1
risolutiva espressa solo laddove non avesse corrisposto ai dipendenti non già una Pt_1
qualsiasi somma indicata da bensì una somma effettivamente dovuta da CP_1 Pt_1
Pertanto, secondo parte appellante, in primo grado sarebbe spettato alla convenuta fornire la prova della debenza di somme ulteriori rispetto a quelle già corrisposte, prova che non sarebbe invece stata raggiunta. Invero, lamentava in primo grado l'omesso CP_1
versamento da parte di a favore dei propri dipendenti di € 275.000,00 ca., così Pt_1
ripartiti:
- € 3.132,00 per indennità di trasferta non riconosciuta;
- € 76.553,67 a titolo di lavoro straordinario;
- € 186.688,00 a titolo di trattenute per permessi non retribuiti in assenza di relativa richiesta dei dipendenti;
- € 8.940,00 per errato inquadramento contrattuale.
Con riguardo all'identità di trasferta, l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado in quanto ha riconosciuto valore probatorio degli addebiti mossi da a ai ricorsi ex art. 414 c.p.c. presentati da otto CP_1 Pt_1
dipendenti , , , , , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Per_4 CP_8 Per_5 [...]
, ma ha, ex adverso, considerato inidoneo a dimostrare l'adempimento di il Per_6 Pt_1
pagina 8 di 21 ricorso , in cui il lavoratore ha rinunciato a far valere qualunque pretesa nei Per_7
confronti di e di Allo stesso modo, il Giudice di prime cure ha Pt_1 CP_1
valorizzato la sentenza n. 74/2023 – attualmente impugnata e sub iudice – che ha accolto uno dei ricorsi e non anche le altre sentenze con cui “il Tribunale di Padova ha deciso in senso favorevole per la statuendo la non doverosità delle somme rivendicate” a titolo di indennità di Pt_1
trasferta. Questo in quanto, secondo parte appellante, per i mesi precedenti alla stipula degli accordi sindacali di II livello, risalenti a novembre e dicembre 2018, nulla sarebbe dovuto dalla stessa, atteso che per il CCNL 2017 l'indennità di trasferta non compete agli autisti di livello G1.
In merito al lavoro straordinario, parte appellante ritiene erronea “la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene non “compiutamente confutate” le risultanze della consulenza di parte a firma che: a) non solo costituisce una mera allegazione difensiva di controparte, non suffragata Persona_8
peraltro, da alcun riscontro oggettivo;
b) non solo non comprova neppure la tesi di quantificando in CP_1
un importo di gran lunga inferiore le presunte differenze per lavoro straordinario;
c) ma, altresì e ciò che maggiormente rileva, è stata partitamente e compitamente smentita dalla consulenza di parte a firma del
Prof. Avv. che ha posto in luce, sulla base della normativa, anche contrattuale di settore, la CP_9
erroneità del ragionamento giacché non corrispondente alla regolamentazione dei rapporti di lavoro in questione così come prevista dal CCNL di categoria e dagli accordi aziendali, seguito da e che CP_1
considera, ai fini del lavoro straordinario, la partenza ed il rientro dal deposito quale inizio e fine dell'orario di lavoro quotidiano”. Inoltre, la stessa rileva che in data 12.11.2018 è stato firmato l'accordo aziendale con la , che prevede che costituisce lavoro straordinario Controparte_10
quello che supera il limite delle 192 ore nell'arco di quattro settimane. Secondo parte appellante, tale accordo sarebbe “applicabile anche ai dipendenti non iscritti per effetto della recezione nel contratto individuale, espressamente od anche attraverso un comportamento concludente”.
Quanto ai “permessi non retribuiti”, secondo parte appellante, il Tribunale sarebbe incorso in errore nel concludere che la suddetta ha trattenuto € 186.688,00 senza giustificazione e senza trasmettere ad le relative richieste di permesso da parte dei lavoratori. CP_1
pagina 9 di 21 Invero, sostiene parte appellante di aver trattenuto un totale complessivo di soli € 150,90, risultante dalle buste paga del periodo compreso tra ottobre 2018 e gennaio 2019, di non aver mai ricevuto richieste in tal senso da parte dell'appellata e di non essere stata destinataria di pretese avanzate dai lavoratori a tale titolo. Inoltre, sottolinea che il CCNL applicabile al caso di specie prevede la possibilità per l'azienda di concedere “permessi non retribuiti” ai lavoratori che ne facciano domanda senza imporre che quest'ultima venga formulata in forma scritta.
Infine, per quanto attiene alla mancata retribuzione di intere giornate lavorative, l'appellante sostiene di aver sempre fornito alla sua controparte i chiarimenti richiesti e di non essere mai stata convenuta in giudizio da lavoratori che rivendicassero spettanze a tale titolo.
II. Con il secondo motivo, l'appellante insta per la riforma della decisione nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto l'inadempimento di agli obblighi di audit. Contesta, Pt_1
infatti, che in relazione all'Audit Report di luglio 2018 abbia più volte sollecitato CP_1
riscontri da parte di in quanto alla mail del 4.9.2018, a cui il primo Giudice ha dato Pt_1
rilevanza, seguirebbero quelle relative all'Audit Report di agosto 2018 e non di luglio 2018.
Con riferimento agli Audit Report di agosto, settembre e ottobre 2018, sostiene parte appellante che dalla corrispondenza prodotta in atti emergerebbe che ha sempre Pt_1
fornito risposte adeguate e tempestive, che sono state ritenute soddisfacenti da la CP_1
quale avrebbe richiesto solo nel dicembre 2018 dopo l'arresto del sig. , Parte_3
l'allora socio (fino al 28.01.2019) e amministratore unico (fino al 27.12.2018) della società
“all'evidente finalità di precostituire le ( insussistenti) ragioni della risoluzione”, ulteriori Parte_1
chiarimenti su presunte discrepanze e inesattezze, a cui comunque avrebbe dato Pt_1
riscontro con mail del 30.1.2019 e del 31.1.2019.
III. Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso di motivare in ordine alla causa di risoluzione del contratto relativa alla violazione del codice etico e di condotta di da parte di CP_1
Pt_1
pagina 10 di 21 Ad avviso di parte appellante, posto che le altre due cause di risoluzione sono insussistenti, risulta necessario l'accertamento di tale violazione e sostiene che la norma del Codice etico, che si assumerebbe violata, richiama solamente il pagamento di tangenti, reato che non sarebbe mai stato contestato al sig. , il quale comunque non sarebbe mai stato Parte_3
imputato nemmeno per condotte antisindacali. Inoltre, ritiene di aver già dimostrato in primo grado “in primo luogo, la inconferenza delle vicende giudiziarie relative a società diverse da
, peraltro antecedenti alla sottoscrizione del contratto di trasporto e perciò già note alla committente Pt_1
nonché l'avvenuta assoluzione con formula piena dell'allora amministratore, sig. il Parte_3
quale, in merito alla condanna riportata per uno solo dei capi di imputazione, ha proposto giudizio di revisione dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, Sez. IV., RG.APP. 8/2024, in attesa di fissazione dell'udienza, avendo ottenuto sentenza di assoluzione per il reato presupposto del preteso reato fine di riciclaggio”.
IV. Con il quarto motivo di appello, l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui, statuendo la legittimità della risoluzione del contratto, non ha riconosciuto alla stessa il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla risoluzione. Invero, l'appellante lamenta di aver subito un danno emergente, stimato dalla relazione tecnica di parte in complessivi € 998.055,12 per i costi sostenuti, sino alla naturale scadenza del contratto in data 31.8.2019, da per l'esecuzione dei contratti di Pt_1
noleggio di autoveicoli stipulati con Natana.Doc S.p.a e Volkswagen Leasing GMBH, nonché per l'acquisto di tredici automezzi e per il recesso anticipato dai contratti di abbonamento Vodafone Italia S.p.A.. Segnatamente, in relazione ai contratti di noleggio con la Natana.Doc S.p.A., parte appellante sostiene che non le sia addebitabile alcun concorso colposo per non aver provveduto a recedere tempestivamente dagli stessi in quanto la società sua consociata, aveva a sua volta stipulato contratti di noleggio di veicoli, CP_11
poi ceduti a pertanto i relativi costi sarebbero ricaduti in ogni caso su Pt_1 Pt_1
L'appellante lamenta altresì di aver subito danni a titolo di lucro cessante nella misura di €
176.887,11, calcolata dal consulente tecnico di parte sulla base del criterio della ragionevole pagina 11 di 21 prevedibilità e dell'andamento del settore, tenuto conto che il fatturato di è Pt_1
aumentato dal 2017, anno di sottoscrizione del contratto con al 2018, anno di CP_1
vigenza del contratto, da € 2.870.546 a € 15.693.535, di cui € 10.906.047 derivanti dal rapporto contrattuale con come risulterebbe dalle produzioni in giudizio dei CP_1
bilanci relativi al periodo oggetto di causa, delle fatture emesse per le prestazioni rese in favore di e degli investimenti effettuati per tale attività. CP_1
Da ultimo, sostiene di aver sofferto danni nella misura di € 4.651.652,93 per abuso Pt_1
di dipendenza economica. Invero, la stessa deduce di aver fatto legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto contrattuale in essere a fronte del progressivo ampliamento delle zone di competenza affidate da le quali sono aumentate da due a sei nel corso di CP_1
un anno. Ad avviso dell'appellante, si trattava di punti di distribuzione che venivano avviati dal nulla da che non subentrava a un precedente appaltatore. Con la conseguenza Pt_1
che l'inaspettata risoluzione le avrebbe procurato la perdita dell'avviamento e non le avrebbe consentito di rientrare dei costi sostenuti per far fronte all'estensione delle zone di competenza, costi che aveva iniziato ad ammortizzare solo poco prima della risoluzione.
Inoltre, sostiene parte appellante di non aver potuto dirottare altrove gli investimenti derivanti dai contratti di acquisto, leasing e noleggio dei veicoli in quanto i mezzi, che rispondevano agli standard di erano troppo piccoli per essere impiegati in altre CP_1
attività e troppo numerosi per poter essere deviati sui partners già in essere perché trattasi di piccoli appalti, nonché su nuovi partners perché solo nel luglio 2021 è riuscita ad Pt_1
acquisire un appalto significativo. Secondo Calenda, gli indici di dipendenza economica sarebbero, quindi, rinvenibili:
- nel numero e nelle dimensioni dei veicoli;
- nel numero di personale impiegato nell'esecuzione del contratto;
- nelle apparecchiature in dotazione al personale, posto che avrebbe costretto CP_1
a partire da gennaio 2018, a stipulare contratti di abbonamento con Vodafone Pt_1
Italia S.p.A.;
pagina 12 di 21 - nella concentrazione del fatturato di per l'anno 2018 verso la committente Pt_1
CP_1
- nella quasi totale identificazione della stessa con che avrebbe imposto anche le CP_1
divise per i drivers e il personale impiegatizio;
- nelle prescrizioni imposte da non solo in relazione alle caratteristiche dei veicoli, CP_1
ma anche ai dipendenti, di cui stabiliva persino la retribuzione;
- nei controlli costanti tramite l'esercizio dei diritti di audit;
- nell'interruzione arbitraria della relazione commerciale.
V. Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha omesso di motivare sulle istanze istruttorie di che, pertanto, reitera in sede di Pt_1
appello la richiesta di prova testimoniale e di CTU tecnico-contabile.
Si è costituita contestando la fondatezza Controparte_1
dell'avverso gravame di cui chiedeva pertanto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 24.7.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.7.2025, il consigliere istruttore rigettava le istanze istruttorie proposte dall'appellante Pt_1
“Ritenuto che la prova testimoniale non può essere ammessa in quanto la maggior parte dei capitoli
[...]
è affetta da genericità (da sub A a sub J;
da sub P a sub U), alcuni risultano irrilevanti ai fini della presente controversia (da sub B a sub E;
da sub H a sub M;
e sub T;
da sub a1 a sub a3), mentre altri vertono su circostanze che devono essere provate documentalmente (sub A, F, G, I, J, K, N, O, Q, R, S,
U); ritenuto altresì che la causa risulta matura per la decisione, non ravvisandosi la necessità di procedere a
CTU tecnico-contabile, che sarebbe esplorativa posto che verte su questioni che devono essere provate dalla parte”), disponendo la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 9.10.2025.
All'udienza del 9.10.2025, all'esito della discussione, la causa è stata tratteneva in decisione.
Motivi della decisione
pagina 13 di 21 L'appello è infondato e va quindi confermata l'impugnata sentenza, seppur con motivazione integrata dalle considerazioni che seguono.
Il tenore del contratto stipulato tra e giustifica Parte_1 Controparte_1
la risoluzione dello stesso a fronte degli inadempimenti di cui all'art. 9, lett. c), del Work order
e all'art. 5, lett. d), del Terms of service. Segnatamente, l'appellata si è avvalsa della clausola risolutiva espressa in quanto l'appellante si è resa inadempiente agli obblighi retributivi e contributivi, nonché agli obblighi di audit e ha violato il Codice etico e di condotta di
CP_1
In presenza di una clausola risolutiva espressa, sono le parti stesse a individuare ex ante le violazioni considerate di gravità tale da giustificare la risoluzione ed il giudice è esonerato dalla valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento, ben potendo limitarsi a verificare la sussistenza di quest'ultimo. Come condivisibilmente osservato dal giudice di prime cure, ai fini della legittimità della risoluzione è sufficiente l'accertamento anche di uno solo degli inadempimenti previsti dalla clausola risolutiva espressa. Nondimeno, per esigenze di completezza argomentativa, questa Corte ritiene opportuno esaminare distintamente i diversi profili di inadempimento dedotti dall'appellata.
Sull'inadempimento agli obblighi di audit.
Ai fini dell'accertamento dell'inadempimento di agli obblighi di audit, è opportuno, Pt_1
in via preliminare, illustrare il funzionamento dell'attività di audit svolta da e CP_1
consistente nella verifica della corretta gestione da parte di delle presenze dei Pt_1
lavoratori e dei correlati obblighi retributivi tramite il confronto tra i dati inviati da Pt_1
e le rilevazioni effettuate da CP_1
Invero, – che nell'espletamento dell'incarico oggetto del contratto si avvaleva di Pt_1
dipendenti propri e di lavoratori somministrati dalla consociata Lavoro.Doc.S.p.a., appartenente al medesimo gruppo societario – era tenuta a inviare mensilmente le buste paga di ciascun lavoratore con le relativa quietanze di pagamento, gli F24 INPS e INAIL e un file denominato Payroll contenente, oltre all'elenco dei lavoratori impiegati in ciascuna pagina 14 di 21 Delivery Station, “(a) il livello di inquadramento contrattuale;
(b) la data di inizio e la data di eventuale fine del rapporto di lavoro;
(c) l'eventuale percentuale di lavoro part-time; (d) la retribuzione mensile lorda;
(e) i giorni, le ore di ordinario e le ore di straordinario o supplementare lavorate nel mese di riferimento ed il relativo salario riconosciuto in busta paga;
(f) i giorni di trasferta nel mese ed il relativo compenso riconosciuto in busta paga;
nonché (g) eventuali trattenute in busta paga e la relativa causale”. CP_1
confrontava i dati emergenti da questi documenti con le risultanze del sistema DOIT, il sistema di rilevamento delle entrate e delle uscite dei lavoratori impiegato da Al CP_1
netto dei correttivi applicati al sistema DOIT in conformità alla legge e alla contrattazione collettiva, le discrepanze venivano segnalate nei file denominati Audit Report, che venivano inviati a affinché quest'ultima fornisse i necessari chiarimenti. Pt_1
Come correttamente valutato dal Tribunale, dalla corrispondenza versata in atti risulta che,
a fronte dei precisi rilievi mossi da sulle discrepanze, le risposte di erano CP_1 Pt_1
generiche o, addirittura, insussistenti. Basti rilevare, a titolo esemplificativo, che alla e-mail del 4.9.2018, con cui inviava a l'Audit Report relativo a luglio 2018, CP_1 Pt_1
quest'ultima in realtà sulla base della documentazione fornita dalla medesima non Pt_1
risulta aver mai fornito risposta, nonostante le avesse richiesto di “integrare la CP_1
documentazione richiesta e di fornire i necessari chiarimenti entro Martedì 11 settembre 2018 p.v.”.
Ancora, con riguardo ai rilevamenti per il mese di agosto 2018, premesso il funzionamento dell'attività di audit, risulta evidente come la e-mail del 28.9.2018, con cui inviava il Pt_1
a seguito della richiesta di nonché quella del 15.10.2018, con cui il Per_9 CP_1 Per_9
veniva rettificato, non possono essere ritenute idonee, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, a provare l'adempimento di quest'ultima, posto che queste e-mail attengono ai che precedono gli Audit Report di pertanto non sono finalizzate a Per_9 CP_1
giustificare le discrepanze che risultano dall'Audit Report, inviato da solo in data CP_1
19.10.2018. Sull'Audit Report in questione, infatti, l'unico riscontro è stato fornito, per giunta tardivamente, con mail del 24.10.2018, con la quale salvo dare spiegazioni Pt_1
relativamente alle posizioni che ad risultavano mancanti e all'inquadramento dei CP_1
pagina 15 di 21 dispatcher, si è limitata a rispondere “ come previsto dal CCN considerando ovviamente le Parte_4
ore di straordinario effettuate” pur a fronte delle singole e specifiche contestazioni mosse da sulle ore effettive lavorate e sugli straordinari. CP_1
Anche per il mese di settembre 2018, ha inviato l'Audit Report in data 8.11.2018, CP_1
quindi le mail del 22.10.2018 e 25.10.2018 sono inconferenti per i motivi esposti poc'anzi. ha risposto alle contestazioni con mail del 12.11.2018, limitandosi anche in questo Pt_1
caso a ripetere: “Calenda paga come previsto dal CCN considerando ovviamente le ore di straordinario effettuate”.
È evidente che, a fronte delle puntuali contestazioni mosse dall'appellata in ordine alle discrepanze riscontrate nelle retribuzioni dei singoli lavoratori, la mera affermazione secondo cui sarebbe stato applicato il contratto collettivo nazionale risulta del tutto generica e, pertanto, insufficiente a confutare le doglianze prospettate.
Con riferimento all'eccezione di disconoscimento dei file Audit prodotti dalla parte appellata, formulata peraltro dall'appellante in termini del tutto generici, va osservato che l'identificativo dei documenti allegati alle e-mail relative ai report dei mesi di agosto e settembre 2018 coincide con quello dei file versati in giudizio dalla medesima appellata.
Secondo la prospettazione dell'appellante, tali file si discosterebbero da quelli ricevuti in costanza di rapporto, in quanto questi ultimi sarebbero privi della colonna denominata
“score”, elemento che, secondo quanto dedotto dall'appellante, attesterebbe l'avvenuto recepimento dei chiarimenti forniti. Tuttavia, deve rilevarsi che anche i file prodotti dall'appellante, seppur privi della colonna “score”, recano evidenza di discrepanze e di richieste di chiarimenti concernenti le ore effettivamente lavorate e gli straordinari, a conferma che, indipendentemente dalla colonna “score”, le spiegazioni fornite non erano comunque considerate satisfattive ed esaustive. Ne consegue che l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
Per tali motivi, risulta condivisibile la valutazione del giudice di prime cure, che ha accertato l'inadempimento di agli obblighi di audit. Pt_1
pagina 16 di 21 Sull'inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi.
Seppur sotto il profilo dell'indennità di trasferta non risulta effettivamente accertata la debenza delle somme contestate, stante anche la diversità delle pronunce del Tribunale di
Padova sui ricorsi dei lavoratori ex art. 414 c.p.c., tuttavia l'inadempimento sussiste in riferimento ad altre voci della remunerazione dovuta.
In via preliminare, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, appare condivisibile l'impostazione seguita dal Giudice di prime cure in punto di ripartizione dell'onere della prova. Infatti, pur dovendosi riconoscere che la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9, lett. c), del contratto inter partes opera a fronte del mancato pagamento della retribuzione dovuta, nondimeno si deve sottolineare che l'appellata ha allegato l'altrui inadempimento producendo in giudizio elementi oggettivi idonei a far emergere le discrepanze lamentante, sicché era onere dell'appellante, a fronte delle contestazioni mosse dalla controparte, dimostrare il corretto adempimento o fornire una giustificazione idonea delle differenze riscontrate;
prova che, tuttavia, non risulta essere stata adeguatamente fornita.
Quanto sopra è di solare evidenza con particolare riguardo ai “permessi non retribuiti”, le cui richieste da parte dei lavoratori non erano state fornite ad in costanza di CP_1
rapporto. Posto che sostiene che risalgono al periodo tra ottobre 2018 e gennaio Pt_1
2019 esclusivamente due casi di trattenute per permessi non retribuiti per un totale di €
150,90, mentre ad risultano, già solo per il mese di novembre 2018, permessi non CP_1
retribuiti per 38 lavoratori, avrebbe dovuto produrre in giudizio le richieste dei Pt_1
lavoratori per giustificare tali discrepanze e non già limitarsi ad affermare che tali richieste erano avvenute verbalmente, ciò che non consente sul punto un riscontro oggettivo.
Quanto poi alle differenze relative alle ore di lavoro straordinario, l'appellante ha contestato la non rispondenza tra la relazione tecnica di e le differenze retributive per lavoro CP_1
straordinario lamentate da quest'ultima. Al riguardo, deve osservarsi che la relazione tecnica di parte è stata effettuata solo per i mesi di giugno, luglio, ottobre e novembre 2018 e su di un campione di lavoratori. Ciò giustifica la quantificazione da parte dello CP_12
pagina 17 di 21 di un importo inferiore rispetto a quello originariamente calcolato dall'appellata in Per_8
riferimento all'intero periodo intercorrente tra giugno 2018 e gennaio 2019.
Ciò posto, l'appellante ha prodotto un accordo aziendale sottoscritto con la CP_10
in base al quale costituisce lavoro straordinario quello che supera le 192 ore
[...]
nell'arco di quattro settimane. A prescindere da ogni considerazione di merito sull'efficacia generalizzata della contrattazione collettiva aziendale nei confronti di tutti i dipendenti a prescindere dall'affiliazione sindacale, deve rilevarsi che l'accordo in questione è stato stipulato in data 12.11.2018 ed è pertanto inidoneo a escludere l'inadempimento di Pt_1
con riferimento ai mesi precedenti, atteso che il periodo oggetto di causa si estende dal giugno 2018 al gennaio 2019.
Da ultimo, si osserva che dalla corrispondenza prodotta in atti emerge che ha Pt_1
riconosciuto la fondatezza dei rilievi formulati da in ordine all'errato CP_1
inquadramento contrattuale di alcuni lavoratori, provvedendo a rettificare tale errore, senza tuttavia fornire prova di aver successivamente corrisposto le retribuzioni arretrate dovute in base al corretto livello di appartenenza.
Per tutto quanto sopra, questa Corte ritiene che parte appellante sia inadempiente anche agli obblighi retributivi e contributivi, quantomeno con riferimento a talune voci del trattamento.
Sulla violazione del Codice etico e di condotta di CP_1
La clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5, lett. d), del contratto inter partes, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, prevede non solo la violazione del divieto – previsto dal Codice etico – di pagamento di tangenti (“the paying of bribes”), ma anche la violazione di qualsiasi legge anticorruzione applicabile (“You will not violate or knowingly permit anyone to violate the Code's prohibition on bribery or any applicable anti-corruption
Laws”). Non bisogna, infatti, limitarsi al solo termine “bribes”, ma occorre procedere ad una interpretazione sistematica complessiva della clausola, che era quella di tutelare la reputazione e affidabilità di da comportamenti particolarmente gravi tali da CP_1
pagina 18 di 21 offuscare l'immagine delle società con cui la medesima operava e quindi in definitiva della stessa sul mercato nazionale. CP_1
Nel caso di specie, la gravità è suffragata non già da semplici imputazioni, ma da arresti e sequestri che hanno colpito il sig. e le società facenti parte dello stesso gruppo di Parte_3
con ciò andando a minare anche la credibilità di di cui il sig. era Pt_1 Pt_1 Parte_3
amministratore e socio unico negli anni cui risalgono i fatti (segnatamente, socio unico fino al 28.01.2019 e amministratore unico fino al 27.12.2018).
Invero, l'appellata ha dedotto di aver appreso, nel mese di dicembre 2018, da articoli di stampa locali che “il sig. (dominus di ) era stato tratto in arresto per via, Parte_3 Pt_1
stando a quanto si leggeva, di un'ipotizzata associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di riciclaggio, di intestazione fittizia di beni, di false attestazioni all'Autorità Giudiziaria e di reati tributari (doc. 27 ). Il tutto, peraltro, in un contesto in cui parimenti allarmanti possibili notizie di reato e sequestri emergevano nei confronti di altre consociate di ( e Natana.doc) tutte Pt_1 CP_2
sempre riferibili al sig. . Parte_3
Tali notizie (compreso l'arresto), si sono rivelate veritiere e gli addebiti sono stati poi in parte confermati dalla sentenza, seppur successiva alla risoluzione e non ancora definitiva, con cui l' è stato condannato dal Tribunale di Salerno alla pena di anni due e mesi Parte_3
8 di reclusione ed € 10.000 di multa per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ai sensi dell'art. 648 ter, co. 1, c.p..
Considerate tali obiettive circostanze di fatto ed interpretata la clausola nel senso indicato, deve affermarsi, anche sotto questo profilo, una violazione degli obblighi contrattuali da parte di tale da comportare la risoluzione. Pt_1
Accertati dunque gli inadempimenti imputabili all'appellante in relazione a tutti i profili contestati dall'appellata, deve ritenersi legittima la risoluzione del contratto, essendosi la committente legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa.
Sul risarcimento dei danni e l'abuso di dipendenza economica
pagina 19 di 21 Deve ritenersi assorbito il quarto motivo di appello, atteso che la stessa appellante ha subordinato la domanda risarcitoria all'accertamento dell'illegittimità della risoluzione, che, al contrario, è stata dichiarata legittima.
Per le medesime ragioni, deve escludersi anche la dedotta ipotesi di abuso di dipendenza economica, non potendosi ravvisare alcun abuso nell'esercizio di un diritto contrattuale legittimamente riconosciuto e correttamente esercitato dall'appellata.
Sulla reiterazione delle istanze istruttorie
In considerazione delle argomentazioni che precedono, le istanze istruttorie, la cui ammissione è stata reiteratamente sollecitata dall'appellante anche in sede di memoria conclusionale, come da ordinanza citata, non appaiono idonee a fornire alcun contributo utile ai fini della decisione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto va pertanto rigettato l'appello ed integralmente confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co. 1 quater D.M.
115/2002 e successive modificazioni.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 9976/2024, pubblicata in data 18.11.2024, che integralmente conferma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di parte appellata, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 520.000 ad € 1.000.000)), in complessivi € 18.510,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
pagina 20 di 21 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M.
115/2002 e successive modificazioni.
Così deciso in Milano, il 21.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott. Alberto Vigorelli
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