Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Antonella GIALDINO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 265 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 224/2021(RG 1355/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di ricongiunzione contributi, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte 1
tempore, rappr. e difeso dall'avv. G. BASILE
- Appellante-
E
Controparte 1
[...] e difeso dall'avv. E. RUGGIERO
Appellato-
OGGETTO: "ricongiunzione contributi ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP Con ricorso in appello depositato in data 29/7/2021 1" ha impugnato la sentenza con cui il
Controparte_1 , iscritto Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda proposta da alla cassa dei dottori commercialisti, di ricongiungere ai fini della pensione, i contributi versati nella gestione lavoratori dipendenti pubblici e privati e versati alla gestione separata.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per essersi adeguata ad un orientamento erroneo della Cassazione, espresso nella sentenza n. 26039/2019, secondo cui il libero professionista può ricongiungere ai fini della pensione i contributi versati in altre gestioni, in alternativa alla
Anche l'art 1, comma 2 e 3 DM 282/1996 relativi alla gestione separata prevedono il cumulo dei contributi ma non la ricongiunzione. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda del ricorrente.
Parte appellata si è costituita riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata e chiedendone la conferma.
L'appello è infondato.
L'art 1 L 45/1990 prevede espressamente la facoltà dei liberi professionisti iscritti alla cassa del settore di appartenenza di poter, ai fini della realizzazione del requisito pensionistico, congiungere i contributi versati in altre gestioni, ossia quella dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, dei lavoratori autonomi e quelli versati presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
Certamente allora al ricorrente spetta la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati come dipendente privato e pubblico, stante l'espressa previsione di cui al suddetto articolo. Resta il dubbio relativamente al periodo 2005-2011 in cui egli ha lavorato iscritto alla gestione separata
CP
,CP_ costituita presso Secondo 1. tali contributi non potrebbero essere oggetto di ricongiunzione perché la suddetta norma non prevede nell'ambito delle categorie che possono aderire alla ricongiunzione anche gli iscritti alla gestione separata.
Invero tale norma intendeva ricomprendere tutte le gestioni all'epoca esistenti, poiché il legislatore ha indicato tanto le gestioni lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che le gestioni lavoratori autonomi ed anche le gestioni speciali delle libere professioni, per cui nell'ottica del legislatore del
1990 la ricongiunzione doveva essere un istituto di generale applicazione, rivolto a tutti coloro che avessero versato contributi in diverse gestioni e in nessuna riuscissero ad ottenere una pensione autonoma.
È ovvio che il legislatore dell'epoca non abbia voluto escludere la categoria che oggi viene inserita nella gestione separata, perché in quel momento storico non esisteva. Dunque l'intento del legislatore era di ricomprendere tutte le categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti.
Non trova invece sicuramente applicazione la disciplina del cumulo dei contributi, che si applica per espressa previsione di legge, di cui all'art 16 L 233/1990, al lavoratore autonomo che vada in pensione in una gestione speciale dei lavoratori autonomi e voglia cumulare i contributi versati nella medesima gestione o nell'assicurazione dei lavoratori dipendenti. Né trova applicazione l'art 1 comma 2 DM 282/96 che si riferisce al caso dell'iscritto alla gestione separata, che non raggiunga nella stessa il diritto ad una pensione autonoma, ma invece consegua la titolarità di un trattamento pensionistico in altra gestione (lavoratori dipendenti o esercenti libere professioni); solo in questo caso, in cui il lavoratore ottenga la pensione in altra gestione, i contributi versati alla gestione separata, che sostanzialmente restano ultronei, valgono a costituire una pensione supplementare. Ma non è assolutamente questo il caso di specie, posto che il CP_1 ha bisogno di unificare tutti i contributi versati nelle diverse gestioni per accedere al trattamento pensionistico. Né ricade nel terzo comma della medesima disciplina, che si riferisce agli iscritti alla gestione separata che vogliano congiungere altri contributi versati in differenti gestioni, facendoli ricadere nella disciplina della gestione separata, che deve erogare la pensione.
Non è questo il caso, perché attualmente il CP_1 è un libero professionista(commercialista) e vuole ricongiungere i contributi versati in altre gestioni, tra cui quelli versati alla gestione separata, per accedere al trattamento pensionistico a carico della cassa commercialisti.
Potrebbe essere applicabile invece la disciplina della totalizzazione, il cui art 1 D.lvo 42/2006 recita
"Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,
n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335".
Ebbene la totalizzazione si riferisce altresì al caso di specie ed espressamente ammette al cumulo dei contributi, quelli versati alla gestione separata, che vanno cumulati agli altri versati in differenti gestioni, ai fini della percezione di un unico trattamento pensionistico.
La stessa legge tuttavia fa salva la disciplina della ricongiunzione, che resta valida ed efficace. Solo la disciplina del 2006 prevede espressamente i contributi della gestione separata, perché alla data della sua entrata in vigore essa già esisteva, diversamente che nel 1990.
Le due disciplina coesistono e si sovrappongono, essendo rimesse alla scelta del pensionando, che può ricongiungere onerosamente i contributi creando un'unica posizione contributiva o accedere al meno oneroso ma anche meno favorevole trattamento della totalizzazione, che consente di mettere insieme spezzoni contributivi versati in differenti gestioni, che però conservano una disciplina autonoma(ciascuno la sua), per cui si creano tante quote di pensione, in base alle discipline delle diverse gestioni coinvolte.
Correttamente dunque la Cassazione nella richiamata sentenza 26039/2019, ma anche nella successiva 3635/2023 richiamata dall'appellato, ha sostenuto l'interscambiabilità delle discipline, che consentono ambedue di accedere ad un unico trattamento pensionistico e dipendono dalla scelta del lavoratore pensionando.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo e
CP sull' grava l'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
CP Rigetta l'appello. Condanna 1'. alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 2500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipante. Ulteriore contributo a carico dell'appellante.
Taranto, 26/2/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa Rossella Di Todaro