Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/06/2025, n. 4639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4639 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
Nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 10183/2024 promossa da:
Parte_1
nata in [...] il [...] residente VIA GIULIO CESARE PROCACCINI, 41 20154 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. FORNESI ALESSANDRA ricorrente contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] residente VIA PIETRO TOSELLI, 46 50144 FIRENZE ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. DE VELLIS VALERIA resistente e con nato il [...], nato l'[...] e nato l'[...] rappresentati Per_1 Per_2 Pt_2
e difesi dal Curatore Speciale Avv. Armando Cecatiello, nominato con provvedimento del
21/03/2024;
Oggetto: Divorzio Contenzioso
Conclusioni con richiesta di pronuncia non definitiva sullo status
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/3/24 regolarmente notificato al resistente, la ricorrente
[...]
premesso di avere contratto matrimonio a Firenze il 12/10/2017, iscritto nei Registri Parte_1
dello Stato Civile del Comune medesimo (anno 2017, n. 493, parte I) con Controparte_1
, ha chiesto al Tribunale di Milano, previa emissione di provvedimenti urgenti ex art. 473
[...]
bis. 15 e 473 bis. 46 c.p.c. oltre che, sempre in via di urgenza di ammissione di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
nelle more dell'espletamento della CTU di affidare in via esclusiva a sé i figli minori, con collocamento nella casa familiare da assegnarsi a sé, regolamentazione della frequentazione paterna con modalità tutelanti per i minori;
di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre della somma mensile di Euro 12.000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie;
di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle a titolo di mantenimento la somma mensile di Euro 6000,00.
Il resistente ha chiesto il rigetto dei provvedimenti ex art. 473 bis. 15 c.p.c. con memoria difensiva del 2/4/24.
Con memoria di costituzione deposiTA in data 17/5/24 il resistente ha chiesto di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento condiviso dei figli minori, in via subordinata affidamento esclusivo a sé degli stessi;
regolamentazione della frequentazione paterna come dettagliatamente indicato in atti;
quantificazione in Euro 1500,00 al mese del contributo paterno al mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie;
rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente;
in via riconvenzionale, ha chiesto, decorso il termine di procedibilità, di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni.
Il Curatore Speciale dei minori nominato con decreto del 21/3/24 si è costituto con comparsa deposiTA in data 1/3/24.
Con successivo provvedimento del 26/4/24, il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/04/2024 all'esito del deposito delle note autorizzate del 19/4/24, ha così provveduto:
“Richiamato preliminarmente il provvedimento reso inaudita altera parte in data 21/3/24; sentite le parti ed i rispettivi difensori all'udienza del 11/4/24; sentito il Curatore Speciale dei minori, avv. Armando Cecatiello;
lette le note autorizzate depositate nel termine assegnato del 19/4/24 nelle quali le parti hanno dato atto di non aver raggiunto alcun accordo in merito alla richiesta di nomina di Ausiliario ai sensi dell'art. 473 bis. 26 c.p.c.; visto il provvedimento di ammonimento del Questore datato 4/4/24; rilevato che le deduzioni di parte ricorrente in merito all'aggressività delle condotte tenute dal resistente nei propri confronti, con ripetuti insulti e minacce anche di atti lesivi dell'integrità fisica, in diverse occasioni alla presenza dei figli minori, trovano riscontro probatorio nella copiosa documentazione in atti (riservata ogni valutazione sull'ammissibilità del doc. n. 9 di parte ricorrente del quale parte resistente ha chiesto l'espunzione, vedi docc. 6, da 7 a 7 quinquies, 11,
12, 12 bis, 30, 31, da 33 a 35); ritenuto che la prospetTA strumentalità delle deduzioni e richieste di parte ricorrente non ha significativa rilevanza nella valutazione della gravità intrinseca delle condotte ripetutamente poste in essere dal resistente, che ha mostrato di non essere in grado di contenere la rabbia e l'aggressività, con fondato rischio di escalation anche considerata la vicenda separativa in corso, con posizioni assolutamente divergenti in punto responsabilità genitoriale e obblighi di mantenimento;
ritenuto, pertanto, che dette condotte- che saranno attentamente valutate ai fini dell'adozione dei provvedimenti anche temporanei ed urgenti sul regime di responsabilità genitoriale maggiormente tutelante e rispondente ai prioritari interessi della prole - costituiscano rischio di grave pregiudizio per la ricorrente e per i figli minori la cui serenità (che il Curatore ha comunque Pt_3
riscontrato nell'incontro con i medesimi) deve essere preservata, evitando che gli stessi vengano ulteriormente esposti e coinvolti;
ritenuto, dunque, di confermare il provvedimento reso inaudita altera parte con ordine al resistente di cessare la condotta pregiudizievole;
invitato il resistente, nelle more della già fissata udienza di prima comparizione, ad intraprendere un percorso trattamentale integrato che lo supporti nell'elaborazione delle recenti vicende e nella comprensione del disvalore dei comportamenti tenuti nei confronti del coniuge anche alla presenza dei figli minori;
evidenziato che, dopo l'allontanamento del resistente dalla casa familiare nel settembre del 2023 ed anche successivamente all'instaurazione del presente giudizio, i genitori, con l'ausilio dei difensori, hanno concordato tempi e modalità della frequentazione paterna, con ampi spazi di permanenza dei minori presso il padre durante i we con pernottamento nell'abitazione del medesimo;
riservata al prosieguo del giudizio ogni valutazione e determinazione, anche di carattere istruttorio, sulle competenze genitoriali delle parti e sulle modalità relazionali tra le stesse, nonché sulle ripercussioni delle medesime sull'esercizio delle funzioni genitoriali;
considerato che
i minori hanno mantenuto una frequentazione regolare con il padre, quantomeno a we alternati, e ritenuto che, nell'interesse degli stessi, seppur con le cautele di seguito indicate, detta frequentazione debba essere conservata;
ritenuto che
debba esser eviTA la compresenza dei genitori al momento del passaggio dei figli da un genitore all'altro e che debba essere prevista la presenza di un terzo (in assenza di altra figura professionale quantomeno la TA cui i minori sono legati) nei tempi di frequentazione Pt_4
paterna; ritenuto, altresì, di nuovamente suggerire ai genitori di individuare professionisti privati per l'avvio di interventi di supporto alla genitorialità e di un educatore privato con il compito di osservare la relazione genitori-figli e di favorire il passaggio da un genitore all'altro; ciò in vista della prossima udienza del 4/6/24 nel corso della quale, in assenza di individuazione concordata delle sopra indicate figure professionali, verrà valuTA la necessità/opportunità di dar corso ad una consulenza psicodiagnostica sul nucleo familiare e/o di incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti della presa in carico del nucleo familiare, con accertamenti presso i
Servizi Specialistici e con avvio di tutti gli interventi di supporto psicologico, alla genitorialità ed educativi in favore delle parti nell'interesse prioritario dei figli minori;
P.Q.M.
1) conferma l'ordine al resistente di cessare la condotta pregiudizievole nei confronti del coniuge e dei figli minori;
2) invita il resistente ad intraprendere un percorso psicologico trattamentale che lo supporti nell'elaborazione delle recenti vicende e nella comprensione del disvalore dei comportamenti tenuti nei confronti del coniuge anche alla presenza dei figli minori;
3) suggerisce ai genitori di individuare professionisti privati per l'avvio di interventi di supporto alla genitorialità e di un educatore privato con il compito di osservare la relazione genitori-figli e di favorire il passaggio da un genitore all'altro;
4) dispone che nelle more dell'udienza del 4 giugno 2024 la frequentazione padre-figli avvenga a we alternati, dal venerdì pomeriggio con prelievo all'uscita di scuola alla domenica sera ore 21.00 con riaccompagnamento nell'abitazione materna (primo we con il padre dal 3 al 5 maggio) con la necessaria presenza di un soggetto terzo (in assenza di altra figura professionale, la TA ) al Pt_4 momento del passaggio da un genitore all'altro; durante la permanenza dei minori presso il padre, anche in caso di individuazione di un educatore privato, sarà presente la TA;
Pt_4 5) spese al definitivo.
Si comunichi con urgenza alle parti ed al Curatore Speciale dei minori, avv. Armando Cecatiello”.
All'esito dell'udienza del 4/6/24 il Giudice delegato ha così provveduto:
“letti gli atti introduttivi del giudizio e le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositate dai difensori delle parti con le istanze, anche di carattere istruttorio, ivi formulate;
letta la memoria di costituzione del Curatore Speciale dei minori e le successive memorie autorizzate;
esaminata la documentazione in atti;
sentite le parti assistite dai rispettivi difensori alle udienze del 12 aprile 2024 e del 4 giugno 2024; richiamato il provvedimento in data 26 aprile 2024 e tutte le considerazioni già espresse sui comportamenti del resistente, tenuti anche alla presenza dei figli minori, così come documentati in atti, che hanno determinato l'adozione del provvedimento ex art. 473 bis. 15 c.p.c.; rilevato che, con nota di deposito in data 14/6/24, nelle more dello scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/6/24, il difensore di parte ricorrente ha versato in atti l'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano ha emesso nei confronti del resistente, indagato per il reato di cui all'art. 612 bis. c. 1 e 2 c.p., la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente, all'abitazione familiare ed alla scuola frequenTA dai figli minori;
lette le memorie autorizzate del Curatore Speciale e del resistente;
rilevato che, come risulta dal verbale di esecuzione della misura cautelare del 15/6/24, il resistente non ha prestato il consenso all'applicazione del dispositivo di controllo a distanza ed è sTA disposta la misura del divieto di dimora nel Comune di Milano;
ritenuto che
i comportamenti tenuti dal resistente, come allo stato risultanti in atti – certamente originati dal conflitto con la ricorrente nell'ambito della vicenda separativa tra le parti, con reciproche accuse di violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ed acceso contrasto sui tempi e modalità della frequentazione paterna dei figli minori - devono essere attentamente valutati ai fini dell'accertamento delle competenze genitoriali paterne e sono già di per sé indice della grave difficoltà del padre di controllare la rabbia e l'aggressività e, comunque, di tutelare i figli, evitando di esporli a situazioni di violenza assistita, nonché dell'incapacità di preservare ai loro occhi la figura genitoriale materna, che al contrario risulta essere sTA ripetutamente aggredita ed offesa anche in loro presenza;
considerato che
i figli minori vivono con la madre nella casa familiare, che la madre si occupa nella quotidianità della loro cura e gestione e che i figli hanno mantenuto, fino al provvedimento di sospensione del 17/6/24, una frequentazione con il padre con i tempi e le modalità di cui all'ordinanza del 24/4/24; evidenziato, tuttavia, che, in considerazione dei reiterati comportamenti aggressivi e minacciosi del resistente- che ha, così, mostrato di non aver compreso la gravità delle sue condotte ed il pregiudizio per i figli causato dalle medesime condotte- le modalità di frequentazione vigenti, dirette a conservare la relazione con la figura genitoriale paterna, non sono più sufficientemente tutelanti per i minori;
ritenuto che
, in siffatta grave situazione, debba essere disposto un approfondimento psicodiagnostico con nomina di CTU per attentamente valutare le competenze genitoriali delle parti, la situazione dei figli minori e la qualità della relazione tra gli stessi e ciascun genitore, al fine di individuare il regime di affidamento, collocamento e regolamentazione della frequentazione del genitore non collocatario prevalente maggiormente rispondente ai prioritari interessi dei figli minori;
ritenuto che
, nelle more dell'accertamento peritale, considerate le competenze materne nella cura e nella gestione dei figli minori, in assenza dei presupposti per l'affidamento condiviso e considerate le prescrizioni del Giudice penale con divieto per il resistente di comunicare in alcun modo con la ricorrente, anche al fine di assicurare tempestive decisioni nell'interesse dei figli, ne debba essere disposto l'affidamento esclusivo alla madre ex art. 337 quater c. 3 c.c., c.d. affidamento super esclusivo, con limitazione della responsabilità genitoriale della madre solo in punto regolamentazione frequentazione paterna ed attribuzione all'Ente, Comune di Milano, dei relativi poteri;
ritenuto, ancora, che i minori debbano rimanere collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, nella casa familiare di Milano, via Procaccini n. 41, da assegnarsi alla medesima;
ritenuto necessario incaricare i Servizi Sociali del Comune di Milano di urgentemente avviare un intervento di Spazio Neutro per consentire, sussistendone le condizioni ed in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio, di mantenere la relazione padre-figli nell'interesse prioritario dei medesimi;
considerata la condizione patrimoniale e reddituale delle parti così come risultante dalla documentazione in atti;
considerato che
la ricorrente è priva di reddito ed è amministratrice unica e titolare del 49% della
Smartvilla s.r.l., proprietaria della casa familiare, di un immobile in Sardegna ed usufruttuaria di un immobile a Firenze il cui nudo proprietario è il resistente;
la società risulta, tuttavia, inattiva;
evidenziato che il resistente è titolare di un ingente patrimonio immobiliare e mobiliare, con partecipazioni societarie e cariche in diverse società; considerati i redditi da lavoro del resistente nell'ultimo triennio così come dichiarati e documentati: Euro 702.131,58 reddito imponibile come da CU 2022; Euro 904.497,04 reddito imponibile come da CU 2023; Euro 559.714,22 reddito imponibile come da CU 2024;
considerato che
la ricorrente, seppur di giovane età ed integra capacità lavorativa, durante tutta la convivenza matrimoniale non ha mai svolto alcuna attività lavorativa e che, anche volendo utilizzare detta capacità e le competenze ed esperienze professionali pregresse, le stesse non le consentirebbero di avere a disposizione mezzi adeguati al proprio sostentamento ai sensi dell'art
156 c.c., considerato l'elevatissimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale come documentato in atti ed evincibile dalle ingenti risorse e disponibilità in capo al resistente;
riservato al prosieguo del giudizio ogni valutazione e determinazione sulla domanda di addebito avanzata dal resistente, evidenziando, sin d'ora, l'irrilevanza causale della relazione extraconiugale asseritamente avviata dalla ricorrente nell'ottobre del 2023 in quanto pacificamente successiva all'insorgere dell'irreversibile crisi coniugale con allontanamento del marito dalla casa familiare;
considerate le esigenze di vita e formazione dei figli minori, rapportate all'età ed al tenore di vita cui sono abituati;
considerato che
il resistente sta provvedendo al pagamento di tutte le spese, comprese le utenze, relative alla casa familiare ove vivono la moglie ed i figli e di tutte le spese straordinarie in favore dei medesimi, e ha manifestato la disponibilità a continuare a provvedervi;
considerato che
, allo stato, il padre non sopporta oneri di mantenimento diretto dei figli minori;
ritenuto che
, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, debba essere posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di
Euro 4000,00 al mese, con decorrenza dalla data della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat;
minori, oltre al 100% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di
Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, presso la quale Per_1 Per_2 Pt_2 rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, via
Procaccini n. 41, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Limita la responsabilità genitoriale della madre con riferimento alla determinazione dei tempi e modalità della frequentazione paterna che delega all'Ente territorialmente competente, Comune di
Milano;
3) Dà incarico al Servizio Sociale del Comune di Milano di urgentemente avviare lo Spazio Neutro per consentire, sussistendone le condizioni ed in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per i figli minori, la ripresa della frequentazione paterna, provvedendo comunque a regolamentarla con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentito il Curatore Speciale, previo confronto con il CTU nominato, tenuto delle condizioni di benessere psicofisico dei figli, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, così come risultanti dagli elementi di valutazione progressivamente acquisiti nell'ambito dell'approfondimento peritale, nonché dell'esito degli accertamenti presso il di seguito CP_2
delegati;
4) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale di una o di entrambe le parti;
5) Dispone l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in Milano, via Procaccini n. 41;
6) Prende atto dell'impegno di di continuare a provvedere al Controparte_1
pagamento di tutti gli oneri e spese della casa familiare assegnata alla ricorrente;
7) Pone a carico di l'obbligo di versare a a Controparte_1 Parte_1
titolo di assegno di mantenimento, con decorrenza dalla data della domanda (marzo 2024), entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, la somma di Euro 4000,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
8) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre, con decorrenza dalla data della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, la somma di Euro 4500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
100% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del
14/11/17 che si richiamano integralmente;
in via istruttoria: 1) Dispone CTU psicodiagnostica nominando la dott.ssa e formula il seguente Persona_3
quesito:
"Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti ed i minori nelle forme ritenute più opportune, sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i minori o con le quali i minori abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito -eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando
Co all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
a) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
b) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
c) quali siano le condizioni psichiche dei minori e , formulando una diagnosi Per_1 Per_2 Pt_2 funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatori;
d) quali siano le caratteristiche del legame tra i minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
e) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
f) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
g) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore;
h) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limiTAmente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
i) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 6-7-8) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili;
2) Incarica l'Ente Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti di verificare l'eventuale abuso di sostante stupefacenti e/o CP_2
alcoliche da parte di , eventualmente avviando un percorso di Controparte_1 recupero terapeutico, nonché di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo a questo Tribunale relazioni semestrali di aggiornamento sugli accertamenti delegati e sull'andamento degli interventi di supporto avviati e sui rapporti mantenuti dai minori con ciascun genitore, segnalando immediatamente, in ogni caso, al Tribunale situazioni di grave pregiudizio per i minori;
3) Ordina all'Hotel Palazzo Parigi sito a Milano in Corso di Porta Nuova n. 1 di depositare i registri delle stanze n. 507 e 711 per i mesi marzo aprile e maggio 2023 con riferimento ai nominativi di e Tai Software Solution;
Persona_4 Controparte_1
4)Rigetta le ulteriori istanze di esibizione documentale e di approfondimento con Polizia Tributaria perché superflue ai fini del decidere alla luce della documentazione in atti, riservandosi, comunque, di eventualmente attivare i poteri istruttori d'ufficio;
5) Non ammette le istanze di prova orale articolate dalla ricorrente in quanto superflue ai fini del decidere alla luce della documentazione in atti;
6) Non ammette le prove orali articolate da parte resistente nella memoria ex art. 473 bis. 17 c. 2
c.p.c. (cap 1 in quanto de relato;
cap. 2 in quanto insufficiente anche se ammesso a fornire la prova dell'instaurazione di una relazione extraconiugale ed in parte generico e valutativo;
capp. 3 e 4 in quanto irrilevanti ai fini del decidere);
7) Non ammette i capitoli da 1 a 3 della memoria ex art. 473 bis.17 c. 3 c.p.c. in quanto non formulati a prova contraria;
8) sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza di conferimento dell'incarico e giuramento con il deposito di note di trattazione, anche contenenti la eventuale nomina di CTP, da effettuarsi in via telematica entro le ore 9.00 del 4 luglio 2024;
9) dispone che il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente da depositarsi entro la data sopra indicata;
10) dispone che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico…”.
Con provvedimento in data 4/7/24 a seguito dell'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. ha così provveduto:
“viste le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti e dal Curatore Speciale dei minori;
rilevato che il CTU ha accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito;
vista la richiesta di divieto di espatrio avanzata da parte resistente;
rilevato che, allo stato, non sussiste alcun motivo per ritenere fondato il timore che la ricorrente abbia intenzione di trasferirsi all'estero unitamente ai figli minori, essendosi limiTA a comunicare al Tribunale la volontà di trascorrere dei giorni di vacanza (dal 29 giugno al 10 luglio 2024) con i figli in Spagna;
considerato, infatti, che la ricorrente è saldamente radicata a Milano ove è sita la casa familiare alla stessa assegnata e ove i figli minori frequentano la scuola e tutte le attività extrascolastiche;
considerato, comunque, che la stessa parte istante si è limiTA ad evidenziare che “…non si può escludere…” che la ricorrente, affidataria esclusiva dei figli minori, di nazionalità austriaca, con parenti in Argentina, possa trasferirsi all'estero, senza sottoporre al Tribunale alcun concreto elemento da cui desumere il fumus della volontà della stessa di lasciare il territorio italiano per trasferirsi all'estero; ritenuto di poter provvedere sull'istanza in esame senza instaurazione del contraddittorio essendo la questione sTA già affronTA dalle parti, con dichiarazioni rese in proposito, nel concorso dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c.;
P.Q.M.
1) Rigetta la richiesta di divieto di espatrio;
2) Fissa per l'inizio delle operazioni peritali il 30 settembre 2024 ore 10.00 presso lo studio del
CTU;
3) Assegna al CTU termine fino al 31 gennaio 2025 per l'invio alle parti della relazione;
4) assegna alle parti termine fino al 17 febbraio 2025 per note di osservazioni alla relazione;
5) assegna al CTU termine fino al 3 marzo 2025 per il deposito della relazione peritale;
6) assegna al CTU fondo spese di Euro 2500,00 ponendolo provvisoriamente a carico solidale delle parti;
7) autorizza la nomina di CTP fino all'inizio delle operazioni peritali;
8) assegna ai Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano termine fino al 3 marzo 2025 per trasmettere le relazioni sugli accertamenti ed interventi delegati di cui al punto n. 2 pagina n. 6 dell'ordinanza del 20/6/24;
9) dispone che l'Hotel Palazzo Parigi deposti in giudizio entro il 3 marzo 2025 la documentazione di cui al punto n. 3 pagina n. 6 dell'ordinanza del 20/6/24;
10) rinvia per esame della relazione del CTU, delle relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici e della documentazione di cui all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. l'udienza del 12 marzo 2025 ore 9.45.”
Con sentenza non definitiva n. 8569/2024 del 02/10/2024 e pubblicata il 03/10/2024 è sTA dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza emessa in pari data, la causa è sTA rimessa sul ruolo per la per la prosecuzione del giudizio come da provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. già
adottati e da successiva ordinanza del 4 luglio 2024.
La CTU ha depositato la relazione peritale in data 28/04/2025.
All'udienza del 14/05/2025, innanzi al Giudice delegato, il difensore di parte convenuta ha chiesto al
Tribunale di Milano la pronuncia non definitiva di divorzio.
Con ordinanza in data 27/05/2025, il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/05/2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è sTA discussa e decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Sulla giurisdizione e legge applicabile sullo status
Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del
Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo la parte ricorrente nazionalità argentina, è in Italia la residenza abituale di entrambi i coniugi.
E', altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di sentenza non definitiva di divorzio avanzata dal convenuto all'udienza del 14 maggio 2025 è improcedibile.
L'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. è sTA celebrata avanti il
Giudice delegato il 4/6/24. Non ricorrono, dunque, gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa e/o rinunciata, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda di divorzio;
2) Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
3)Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai