Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 31/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1361/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1361/2015 R.G., passata in decisione all'udienza del 27.02.2025.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentate e difese dall'Avv. R. Montanaro
ATTRICI
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. V. Rizzi
CONVENUTA
All'udienza del 27.02.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. (su accordo delle parti).
___________________
Con atto di citazione del 16.12.14, e Parte_2 [...]
, premesso di essere titolari del contratto di fornitura domestica di Parte_1 energia elettrica cod. POD IT001E74774674, presso l'abitazione di loro proprietà ubicata in Brindisi alla via Osanna n. 42, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 che quantificavano in € 6.768,50, o della maggior o minor somma che fosse stata ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Lamentavano che, nel periodo dicembre 2011 – marzo 2012, l'erogazione di energia elettrica avrebbe subito continui sbalzi di tensione che avrebbero danneggiato l'impianto ascensore, con un primo danno nel dicembre 2011 e un secondo danno nel marzo 2012.
Deducevano che, in conseguenza dei predetti fenomeni, si sarebbe irrimediabilmente danneggiato l'impianto di allarme e che, in data 03.05.13, si sarebbe verificato altro sbalzo di tensione che avrebbe danneggiato l'impianto elettrico dell'ascensore. Soggiungevano, infine, che tutte le richieste di risarcimento inviate all CP_1 erano rimaste senza esito. Con comparsa del 29.11.12, si costituiva contestando Controparte_1 la domanda e deducendone la totale infondatezza, sia in fatto che in diritto. In particolare, affermava che i dedotti guasti hanno natura accidentale (trattandosi di
“eventi accidentali transitori di origine MT” ossia di media tensione, senza localizzazione di alcun guasto specifico) e pertanto non sono imputabili a responsabilità del distributore, come previsto nella condizioni generali di contratto;
precisava che gli impianti della rete di distribuzione sono realizzati con materiali unificati conformi alle norme comunitarie di sicurezza (marcatura “CE”); soggiungeva che la norma CEI 64-8/4 stabilisce che per le reti di bassa tensione il rischio di sovratensioni ha basso valore di accadimento e che pertanto, per tale tipologie di rischio, non si rende necessario il controllo delle reti stesse;
infine riferiva che le sovratensioni entro il valore di 400 V devono essere tollerate dagli impianti elettrici domestici, che devono essere dotati di sistemi di protezione interna a monte delle schede di alimentazione. Concludeva per il rigetto della domanda.
Prodotta varia documentazione ed esperita CTU, anche con integrazioni per chiarimenti;
la causa era trattenuta per la decisione senza i termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Il CTU incaricato, Ing. ha in primo luogo accertato la Persona_1 riconducibilità eziologica dei danni dedotti dalle attrici ai cali di tensione della corrente elettrica e ai successivi tentativi di ripristino della condizione di continuità della corrente;
soprattutto ha escluso concause riconducibili alla mancanza di sistemi di protezione all'interno degli impianti di proprietà delle attrici tali da porre gli impianti stesi al sicuro dagli effetti degli sbalzi di tensione: “Nel caso in oggetto, sia l'impianto dell'abitazione che dell'ascensore, sono muniti di un interruttore magnetotermico avente la funzione di proteggere l'impianto dalle sovracorrenti generate da cortocircuiti e da un utilizzo elettrico oltre i suoi limiti, ma senza la presenza di guasti imminenti (sovraccarico), e da un interruttore differenziale necessario per far fronte a problemi di dispersioni e quindi a rischi di folgorazione. Non esiste un dispositivo di protezione dalle sovratensioni che quindi, verificandosi, possono causare i danni descritti in precedenza. Per come descritto in precedenza, i danni subiti a carico degli utilizzatori installati nell'abitazione (impianto di allarme) e dell'ascensore, sono compatibili con il verificarsi di una sovratensione o meglio di uno sciame di sovratensioni. L'impianto elettrico dell'abitazione non risulta avere certificazione e da una ispezione diretta, appare vetusto, mentre quello dell'ascensore è dotato di certificazione. Se per il primo potrebbe essere anche possibile che le sovratensioni possano essersi generate dall'applicazione di carichi oltre il limite progettuale dei cavi, per il secondo è esclusa una tale circostanza. Da ciò ne consegue che i danni riscontrati sono, da punto di vista eziologico, correlati a cali di tensioni dovuti al gestore della rete e dai successivi tentativi nel ripristinare la condizione di continuità”.
Più specificamente, il CTU ha accertato che i danni si sono verificati in primo luogo a causa di un difetto strutturale della “Cabina” di “gli interventi di CP_1 ripristino della continuità di rete, sono stati causati dapprima per scarso isolamento della barratura in MT in cabina “CONSOLAZIONE” e poi dal verificarsi di “eventi accidentali transitori riconducibili a buchi di tensione”. Uno scarso isolamento può verosimilmente causare degli sbalzi di tensione così come gli eventi accidentali hanno, per stessa dichiarazione dei tecnici causato dei buchi di tensione”. CP_1
Ciò sta a significare che gli sbalzi di tensione, che vengono contrattualmente definiti come “eventi accidentali”, nel caso in esame sono stati provocati da un difetto strutturale della linea di distribuzione e cioè dallo scarso isolamento della barratura in MT in cabina “CONSOLAZIONE”.
In sede di chiarimenti, il CTU, nella successiva relazione a sua firma del 30.12.23 ha confermato quanto innanzi e ha ulteriormente chiarito che gli sbalzi di tensione, nel caso in esame, sono da ricondurre ad una inadeguata attività di manutenzione da parte del Distributore:
“L'esercizio e la manutenzione delle cabine hanno come scopo quello di assicurarne un'elevata affidabilità (intesa come pronta individuazione delle anomalie, della prevenzione dei guasti e di un monitoraggio funzionale) e di garantirne la sicurezza. Al personale addestrato è conferita la responsabilità per la corretta effettuazione delle verifiche periodiche. Si definiscono le operazioni fondamentali per la manutenzione ordinaria delle cabine MT/BT tenendo presente che le cabine presentando una grande eterogeneità nella loro composizione. Le verifiche periodiche riguardano tutti gli apparecchi presenti nelle cabine e tra tutti i controlli che devono essere effettuati certamente è previsto anche quello del buono stato delle connessioni elettriche. Per controllo del buono stato delle connessioni elettrice si intende oltre che alla verifica di continuità delle stesse, anche la loro l'integrità, l'assenza di rottura, di incrinature dell'isolamento, il corretto serraggio delle morsettiere, la pulizia e il controllo visivo dell'integrità degli isolatori etc. Sicuramente lo scarso isolamento della barratura in MT della cabina
“CONSOLAZIONE” afferente alle utenze poteva essere evitato effettuando una corretta e puntuale manutenzione della cabina anche se vi è da dire che la perdita dell'isolamento potrebbe essersi verificata in maniera del tutto imprevedibile ed accidentale per fattori e cause estranee alle modalità d'uso della cabina e delle relative apparecchiature ivi esistenti e quindi del tutto fortuita. Basti pensare infatti all'azione deleteria di alcuni animali il cui ingresso è facilitato dalle griglie di aerazione di cui sono munite nelle cabine”.
Risulta dunque accertato l'inadempimento da parte di , Controparte_1 consistito nell'omessa attività di manutenzione e più specificamente nell'omessa attività di “isolamento della barratura in MT della cabina”; risulta altresì dimostrato il rapporto di causalità diretta fra detta omessa manutenzione e gli sbalzi di tensione che provocarono i danni dedotti dalle attrici.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1218 cc, il debitore che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta (nel caso in esame, l'inesattezza della prestazione è da individuare proprio nell'omessa manutenzione) è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Non avendo parte convenuta fornito la prova del caso fortuito o di altra causa ad essa non imputabile dell'inadempimento, deve essere accolta la domanda di risarcimento dei danni. Il CTU ha liquidato in euro 6.504,55 (IVA inclusa) il danno subito dall'impianto di sollevamento delle attrici.
In conclusione, deve essere condannata al risarcimento Controparte_1 dei danni in favore di e in Parte_1 Parte_2 solido, nella misura di euro 6.504,55 oltre rivalutazione e interessi legali di mora con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza fino al sodisfo.
Inoltre, alla soccombenza segue la condanna di al Controparte_1 pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore delle attrici in solido nella misura di complessivi euro di cui euro 350,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in accoglimento delle domande delle attrici, dichiara che
[...]
è pienamente responsabile per i danni oggetto di causa;
per l'effetto Controparte_1 condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 al risarcimento dei danni in favore di e Parte_1 Parte_2
in solido, nella misura di euro 6.504,55, oltre rivalutazione e interessi
[...] legali di mora con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza fino al sodisfo.
Inoltre, condanna al pagamento delle spese di CTU e alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali in favore delle attrici, in solido, nella misura di complessivi euro 5.427,00 di cui euro 350,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 31.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo