CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 652/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
LL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 152/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Terravecchia - Via Garibaldi 19 87060 Terravecchia CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007903625000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007903625000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007903625000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013633189000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013633189000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013633189000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.1.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249007903625000, notificata da ADER il 14.10.2024 e relativa alla cartella di pagamento n. 03420210013633189000 avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2016 e IMU per gli anni
2014/2015, chiedendone la declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità.
Dopo aver premesso di aver impugnato la cartella di pagamento presupposta e che il relativo giudizio, iscritto al n. 1500/2023 R.G. di questa Corte, era ancora pendente, lamentava la illegittimità dell'intimazione opposta per: 1) omessa notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa auto e intervenuta prescrizione del credito;
2) omessa notifica dell'avviso di accertamento IMU e infondatezza della pretesa/indeterminatezza del credito.
Con memoria depositata il 2.4.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 3.12.2025 chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla parte della cartella di pagamento relativa al credito iscritto a ruolo a titolo di IMU ed eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione alla parte della cartella di pagamento relativa al credito iscritto a ruolo a titolo di tassa auto, instando, in ogni caso, per il rigetto del ricorso in parte qua.
Con memoria illustrativa depositata il 8.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
Il Comune di Terravecchia, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Per come dedotto e documentato da ADER – e come anche evidenziato dal ricorrente con le memorie illustrative – questa Corte, con sentenza n. 4481/2025 resa nel giudizio iscritto al n. 1500/2023 R.G. avente ad oggetto la cartella di pagamento presupposta qui di interesse ha, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'odierno ricorrente, dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito relativo all'IMU per gli anni
2014/2015 stante l'omessa prova della notifica del relativo avviso di accertamento.
Ne consegue che non sono dovute dal ricorrente le somme pretese con l'intimazione opposta relative al credito iscritto a ruolo a titolo di IMU per gli anni 2014/2015.
Sono, di contro, dovute dal ricorrente le somme pretese a titolo di tassa auto per l'anno 2016 atteso che anche in questa sede la Regione Calabria ha dato prova della notifica al ricorrente, in data 3.12.2019, dell'avviso di accertamento presupposto n. 3400870 (donde l'infondatezza della doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto) e dalla notifica della cartella di pagamento presupposta
(avvenuta il 1.8.2022, cfr. avviso di ricevimento in fasc. ADER) e sino a quella dell'intimazione opposta
(avvenuta il 14.10.2024) non è decorso il termine triennale sicchè è infondata la doglianza sulla intervenuta prescrizione del credito.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la debenza delle somme pretese con l'intimazione di pagamento impugnata nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
LL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 152/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Terravecchia - Via Garibaldi 19 87060 Terravecchia CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007903625000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007903625000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007903625000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013633189000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013633189000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013633189000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.1.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249007903625000, notificata da ADER il 14.10.2024 e relativa alla cartella di pagamento n. 03420210013633189000 avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2016 e IMU per gli anni
2014/2015, chiedendone la declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità.
Dopo aver premesso di aver impugnato la cartella di pagamento presupposta e che il relativo giudizio, iscritto al n. 1500/2023 R.G. di questa Corte, era ancora pendente, lamentava la illegittimità dell'intimazione opposta per: 1) omessa notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa auto e intervenuta prescrizione del credito;
2) omessa notifica dell'avviso di accertamento IMU e infondatezza della pretesa/indeterminatezza del credito.
Con memoria depositata il 2.4.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 3.12.2025 chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla parte della cartella di pagamento relativa al credito iscritto a ruolo a titolo di IMU ed eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione alla parte della cartella di pagamento relativa al credito iscritto a ruolo a titolo di tassa auto, instando, in ogni caso, per il rigetto del ricorso in parte qua.
Con memoria illustrativa depositata il 8.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
Il Comune di Terravecchia, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Per come dedotto e documentato da ADER – e come anche evidenziato dal ricorrente con le memorie illustrative – questa Corte, con sentenza n. 4481/2025 resa nel giudizio iscritto al n. 1500/2023 R.G. avente ad oggetto la cartella di pagamento presupposta qui di interesse ha, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'odierno ricorrente, dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito relativo all'IMU per gli anni
2014/2015 stante l'omessa prova della notifica del relativo avviso di accertamento.
Ne consegue che non sono dovute dal ricorrente le somme pretese con l'intimazione opposta relative al credito iscritto a ruolo a titolo di IMU per gli anni 2014/2015.
Sono, di contro, dovute dal ricorrente le somme pretese a titolo di tassa auto per l'anno 2016 atteso che anche in questa sede la Regione Calabria ha dato prova della notifica al ricorrente, in data 3.12.2019, dell'avviso di accertamento presupposto n. 3400870 (donde l'infondatezza della doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto) e dalla notifica della cartella di pagamento presupposta
(avvenuta il 1.8.2022, cfr. avviso di ricevimento in fasc. ADER) e sino a quella dell'intimazione opposta
(avvenuta il 14.10.2024) non è decorso il termine triennale sicchè è infondata la doglianza sulla intervenuta prescrizione del credito.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la debenza delle somme pretese con l'intimazione di pagamento impugnata nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.