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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6456 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 8408/2019, posta in deliberazione all' udienza in trattazione scritta del
6/3/2025 , vertente
TRA con l'Avv. MOSTOCOTTO ALESSIA;
Parte_1
- appellante -
E
; ; in proprio e n.q CP_1 CP_2 CP_3 di on l'Avv. FERRI ATTILIO FRANCESCO;
Parte_2
con gli Avv.ti FOGLIA GUIDO;
Controparte_4 [...]
[...]
[...]
con l'Avv. CONTI LUCA;
Controparte_5
- appellati -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n.441/2019 pubblicata in data 05/06/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 CP_1
e in proprio e in qualità di eredi di CP_2 CP_3 Persona_1
nata a [...] [...] ed ivi deceduta l'11.09.208, convenivano in
[...] Pt_1
giudizio di per sentirla condannare il risarcimento di tutti i danni CP_6 Pt_1
subiti e subendi quali prossimi congiunti della compianta , Per_1
rispettivamente figlia e sorella degli attori, previo accertamento della responsabilità contrattuale( per violazione dell'obbligo di protezione) ed extracontrattuale ( ex artt.2043 e 2049c.c.) dell' nella Parte_3
causazione del decesso della familiare ascrivibile condotta negligente, imprudente e imperita del personale sanitario che l'aveva presa in cura presso la struttura convenuta.
2. A sostegno delle spiegate domande gli attori deducevano che:
- veniva sottoposta alle ore 8.00 del 14 agosto 2008 ad un Persona_1
primo intervento di parto cesareo programmato all'esito del quale veniva colta da una grave emorragia;
-successivamente, soltanto verso le 15.15 e dunque con significativo ritardo, le veniva praticata un'isterectomia in seguito alla quale, dopo ben 28 giorni di coma, interveniva il prematuro decesso della puerpera appena trentottenne.
- Come emerso dall' istruttoria espletata nel conseguente processo penale, instaurato dalla Procura di Rieti a ridosso del tragico evento, in particolare dell'elaborato tecnico del consulente del PM ampiamente confermato dalle dichiarazioni dei testi escussi, la condotta professionale tenuta dal personale sanitario (in particolare dai ginecologi) che aveva assistito la paziente durante e dopo l'intervento era stata connotata da evidenti profili di colpa, riconducibili a gravi errori diagnostici e terapeutici commessi dai sanitari, aggravati dall'inadeguatezza dell'assistenza e del monitoraggio postoperatorio, oltre che da
2 una deprecabile sottovalutazione sia del quadro generale della paziente, sia di quello emorragico conseguente al parto cesareo da cui scaturiva una ingiustificata procrastinazione dell'intervento di isterectomia risultata fatale.
3. In relazione ai fatti testé enunciati, il Tribunale Penale di Rieti, infatti, accertava la responsabilità penale per il reato di omicidio colposo in danno di Persona_1
dei ginecologi dell di che presero
[...] Controparte_7 Pt_1
in cura la puerpera, Dott. e Dott. Persona_2 Persona_3
condannando questi ultimi, insieme al responsabile civile al Parte_4
risarcimento dei danni in favore degli attori costituitisi parte civile nel processo penale, da liquidarsi in separato giudizio, attesa la verosimile consistenza di questi ultimi per la prossimità del vincolo familiare con la vittima del reato, con concessione di una provvisionale di euro 20.000 per ciascuno dei danneggiati.
4. Avverso la sentenza in questione proponevano appello esclusivamente i due professionisti, sicché il capo della sentenza riguardante la condanna del responsabile civile, che non veniva impugnato dall' , diventava Parte_3
definitivo e irrevocabile nei confronti di quest'ultima come comprovato dalla attestazione di irrevocabilità della sentenza apposta dalla Cancelleria, circostanza peraltro rimasta incontestata ed anzi ammessa dalla stessa nel corso del Pt_4
primo grado di giudizio.
5. Convenuta nel giudizio civile, si costituiva tempestivamente L Parte_5
che, lungi dal muovere censure inerenti il comportamento professionale
[...]
dei propri strutturati, si limitava ad eccepire preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per inadeguata prospettazione della domanda e l'inammissibilità di tutte le domande avversarie, contestando la qualità di eredi della defunta in capo agli attori in quanto ritenuta non adeguatamente provata e chiedendo in ogni caso la sospensione del giudizio ex art 75 c.p.c in attesa dell'esito dell'appello
(proposto dai soli medici condannati) avverso la succitata sentenza del Tribunale penale reatino. Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto risarcitorio azionato e
3 nel merito, circoscriveva le proprie difese alla contestazione del quantum debeatur.
6.Deduceva, altresì, di essere assicurata in virtù di polizza n. ITOMM1000051 con la poi denominata Controparte_8 Controparte_4
, compagnia che chiamava ritualmente in causa ai fini della manleva.
[...]
7. Quest'ultima, tuttavia, dichiarata contumace, si costituiva soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni avanzando eccezioni e deduzioni ritenute infondate e comunque precluse al nosocomio assicurato in considerazione della tardività della costituzione.
8. In detta sede la Compagnia si costituiva eccependo tutto quanto dedotto in fatto e in diritto dalle attrici, chiedendo il rigetto delle domande rassegnate da queste ultime e dunque della domanda di manleva, comunque infondata stante l'inoperatività della polizza prodotta in giudizio, in via subordinata il contenimento dell'eventuale obbligo indennitario entro il massimale convenuto.
Produceva altresì documentazione ritenuta tardiva dal Giudice.
9. La causa veniva istruita solo documentalmente, ritenuta provata la responsabilità dell' convenuta sulla scorta delle risultanze istruttorie Pt_3
emerse in sede penale e del giudicato di cui alla sentenza n.40/2014 del Tribunale
Penale di Rieti
10. Rassegnate le conclusioni, il Tribunale tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
11. Con la sentenza impugnata il Tribunale, disattese tutte le eccezioni formulate dal nosocomio reatino e ritenuta infondata la domanda di manleva in seguito all'accertamento dell'inoperatività della polizza, condannava l'
[...]
alla corresponsione di euro 339.168,41 ciascuno nei confronti di Parte_3
e n.q di genitori di nonché Parte_2 CP_1 Persona_1
di euro 113.056,13 ciascuno nei confronti di e n.q di CP_3 CP_2
fratelli di quest'ultima, oltre interessi fino al soddisfo , a titolo di ristoro per la perdita del rapporto parentale con la defunta congiunta. Rigettava altresì
4 la domanda di manleva spiegata nei confronti di e condannava CP_4
la convenuta alla rifusione delle spese di lite, oltre IVA e c.p.c, sia nei confronti delle attrici che della Compagnia chiamata in causa.
12. Nell'ottobre del 2019 la soccombente dava spontanea esecuzione alla sentenza, procedendo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme per le quali era stata pronunciata la condanna e previa detrazione, in accordo con le odierne appellate, della somma di euro 20.000 ciascuno , trattandosi di somme già corrisposte in forza della provvisionale concessa all'esito del giudizio penale.
13. Ciononostante l impugnava tempestivamente la decisione Parte_3
del Tribunale, chiedendone l'integrale riforma, riproponendo sostanzialmente le eccezioni già spiegate in primo grado e tutte ritenute infondate dal Tribunale
(eccezione di nullità dell'atto di citazione;
inammissibilità e improcedibilità dell'azione siccome successiva alla presunta revoca di costituzione di parte civile in virtù della proposizione della domanda risarcitoria in sede civile;
intervenuta prescrizione del credito azionato;
erronea quantificazione del danno morale e da perdita parentale liquidato in favore degli attori anche sotto il profilo dell'attualizzazione del danno, errata liquidazione delle spese di giudizio;
validità del rapporto di garanzia e sussistenza del obbligo di manleva in capo alla nullità della pronuncia di primo grado sul punto in Controparte_4
quanto violativa delle norme sul procedimento e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Anche in via istruttoria l reiterava la richiesta CP_7
di ctu già disattesa dal giudice di primo grado .
14. Si costituivano ritualmente e CP_1 CP_3 CP_2
in proprio e n.q di eredi di medio tempore deceduto, eccependo Parte_2
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 cp.c., in quanto meramente ripropositivo di parte dell'eccezioni e delle difese gà svolte in primo grado e per l'assoluta genericità dei motivi e delle censure ivi formulati, contestando nel merito l'assoluta infondatezza in fatto in diritto delle avverse pretese e insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
5 15. Con separato atto si costituiva, altresì , in qualità di unico Controparte_5
erede della figlia deceduta il 24/06/2019, nonché quale erede Persona_4
per rappresentazione della di lei madre e del di lei nonno Persona_1
materno sostanzialmente aderendo alle difese spiegate dagli attori Parte_2
in primo grado.
16. Infine si costituiva ritualmente anche la , terza Controparte_4
chiamata in garanzia dal nosocomio appellante fin dal primo grado di giudizio, chiedendo la declaratoria di infondatezza dell'impugnazione proposta dall' Pt_4
con integrale conferma della sentenza gravata e comunque il rigetto della domanda di manleva spiegata nei confronti della Compagnia, in subordine la limitazione dell'obbligo indennitario alla stregua del massimale e delle franchigie indiciate dalla polizza.
17. All'esito di una serie di rinvii d'ufficio, precisate le conclusioni come in atti all'udienza in trattazione scritta del 06/03/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex 190 c.p.c a
18. Rigettate le richieste istruttorie formulate dall'appellante, del tutto inconferenti rispetto ai fatti da dimostrare e comunque superflue, attesa la completezza e la congruenza dell'istruttoria svolta nel giudizio penale e la coerenza delle risultanze del primo grado del giudizio civile rispetto a quanto accertato in quella sede, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello ancorchè le censure ivi formulate siano nebulose e non perfettamente intelligibili.
19. Come condivisibilmente sottolineato da tutti gli appellati, infatti, l
[...]
soccombente si limita a riporre, in maniera piuttosto disorganica e Parte_3
sterile, le eccezioni e le difese già svolte in primo grado, tutte ritenute infondate dal Tribunale con argomentazioni solide e un ragionamento logico giuridico perfettamente coerente con le prove raccolte anche in sede penale, dunque immune da censure e vizi logici.
6 20.Tanto premesso, appare opportuno esaminare separatamente le censure volte a contestare l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui condanna il nosocomio convenuto al risarcimento dei danni nei confronti degli attori , da quelle dirette a confutare l'inoperatività della garanzia della polizza stipulata con la terza chiamata .
21. Preliminarmente occorre ribadire, avuto riguardo al tenore delle difese svolte dall'Azienda ospedaliera, che al momento dell'introduzione del giudizio civile si era già formato il giudicato sull'accertamento della responsabilità di quest'ultima stante l'intervenuta irrevocabilità della sentenza penale n. 40/14.
Conseguentemente il Tribunale, fatti propri gli irrevocabili addebiti penali, ha circoscritto la propria indagine al solo accertamento del quantum debeatur senza in alcun modo pregiudicare il diritto di difesa dell'originaria convenuta, contrariarmene a quanto sostenuto da quest'ultima, che oltretutto non ha mai espressamente contestato l'accertamento della responsabilità in questione essendosi limitata a reiterare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per le ragioni di seguito indicate.
22. Secondo l'appellante, infatti, il vizio radicale dell'atto di citazione ex art. 164
c.p.c. deriverebbe sia dall' ambiguità delle domande avanzate dagli attori per l'inadeguata indicazione del petitum e della causa petendi, sia dal cumulo delle domande di accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell Pt_3
23. Ebbene, premessa la pacifica cumulabilità delle due forme di responsabilità, atteso che la corretta qualificazione della domanda è certamente una prerogativa spettante al giudice, come già opportunamente sottolineato dal Tribunale, è dato acquisito in seno alla giurisprudenza di legittimità che la declaratoria di nullità dell'atto di citazione postula che l'incertezza in ordine al petitum investa l'intero contenuto dell'atto e che pertanto debba essere esclusa laddove sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, come nel caso di specie, atteso che dalla narrativa dell'atto introduttivo
7 si desume inequivocabilmente sia l'oggetto ( risarcimento danni non patrimoniali per perdita del rapporto parentale), sia il titolo alla base dell'invocata responsabilità. ( Cass 17991/2018; Cass. 1681/20915; cass 20294/14)
24. Anche il richiamo operato dall'appellante a una presunta violazione dell'art
82 c.p.p., che inficerebbe la validità della sentenza emessa dal Tribunale, appare del tutto inconferente, atteso che il giudizio civile è stato intrapreso a valle della Parte formazione del giudicato formale sulla responsabilità della che non ha impugnato il capo della sentenza sul punto, ma soprattutto che la norma in questione riguarda la cognizione del giudice penale e non di quello civile.
25. Altrettanto inconsistente la censura afferente alla mancata sospensione del giudizio civile in attesa della conclusione di quello penale, ossia in pendenza dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado esclusivamente dai due professionisti condannati che certamente non ha precluso il passaggio in giudicato dei capi riguardanti il responsabile civile che ha accettato la sentenza.
26. Parimenti fuorviante il richiamo all'art 587 c.p.p. dal quale l'appellante fa discendere la necessaria sospensione del presente giudizio. Sul punto è dirimente la giurisprudenza della S.C., anche a sezioni unite, che ha ritenuto l'impugnazione proposta dall'imputato non preclusiva rispetto alla sopravvenuta irrevocabilità della sentenza relativamente al rapporto concernente la parte non impugnante -nel caso di specie rimanendo ferma l'esecutorietà delle statuizioni ivi Pt_6
contenute e non dovendosi sospendere il relativo procedimento esecutivo, nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587 c.p.p.. (SS. UU. 3391/2018).
27. Sempre con il medesimo motivo di gravame parte appellante, in ordine al danno iure hereditatis, torna a formulare l'eccezione di inammissibilità della domanda degli attori per mancanza della qualità di eredi, asserendo che questi ultimi non abbiano mai speso la propria qualità di eredi della parente deceduta, ma si siano sempre limitati a qualificarsi come suoi congiunti “al fine di delineare la vicinanza con la medesima”, senonchè la sentenza di prime cure chiarisce in
8 tutta la parte motiva, come pure nel dispositivo, che i danni non patrimoniali subiti e subendi dagli attori sono stati agli stessi riconosciuti iure proprio, e non anche iure hereditatis. Oltretutto, la qualitas di congiunti di tutti gli attori della compianta , come efficacemente argomentato già dal primo giudice, è Per_1
stata ampiamente provata dalla documentazione versata atti.
28. Da quanto sinora argomentato, deriva l 'assoluta infondatezza del primo motivo d'appello, che pertanto deve essere integralmente rigettato.
29. Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di doglianza con il quale l'appellante si duole dell'esorbitanza delle somme liquidate ai prossimi congiunti a titolo di danno parentale, in quanto asseritamente prossima ai massimi previsti dalla tabelle milanesi, di cui il primo giudice avrebbe operato un'applicazione del tutto inadeguata in violazione dei criteri equitativi di cui all'art 1226 c.c. nonchè delle regole che presiedono al riparto dell'onere della prova ex art 2967 c.c.
30. Di contro, il tribunale reatino ha correttamente basato la propria decisione sulla documentazione versata in atti dagli attori e sulla scorta del materiale probatorio acquisito nel processo penale, traendo dagli elementi in questione il proprio convincimento sulla sussistenza dell'an della domanda attorea, peraltro, dopo aver rigettato le richieste istruttorie avanzate nei termini di rito dagli attori, ritenendo superflua e ininfluente l' ammissione dell'esame testimoniale sul punto attesa l'evidente prossimità dei rapporti dei danneggiati con la propria congiunta.
31. Proprio l'intensità del vincolo affettivo, ampiamente riscontrabile dagli atti di causa, giustifica l'entità delle somme liquidate che oltretutto sono vicine ai massimi tabellari soltanto per quanto riguarda la liquidazione dei danni riconosciuti ai genitori, liquidati in euro 300.000, 00,00 pro capite , importo che, devalutato al momento del fatto risulta pari a circa 270.000,00 euro laddove il massimo previsto dal tabellare meneghino è pari a euro 331.000,92.
9 32. Per quanto concerne i fratelli, invece, la somma liquidata è pari a 100.000 euro pro capite, laddove l'importo capitale devalutato al momento del fatto risulta pari a euro 89.525,51 e si colloca quindi nel range medio della tabella milanese.
33. Non è revocabile in dubbio ( e d'altra parte lo si evince chiaramente dalle motivazioni rassegnate dal tribunale reatino) che il primo giudice, del tutto condivisibilmente, ha basato la quantificazione degli importi sulle peculiarità del caso concreto connotato, non soltanto dalla pregnanza del vincolo parentale, ma anche dalla delicatezza della situazione data, considerando le aspettative e le attese determinante dall'approssimarsi del parto che ha fisiologicamente rinsaldato e approfondito anche la solidità dei rapporti familiari. Tanto anche a voler sottacere la gravità e la penosità di un lutto di siffatta portata per i congiunti della giovane partoriente, circostanza che certamente non è dato trascurare quantomeno sotto il profilo della personalizzazione del danno.
34. Sul punto, è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che “In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga
è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva,.” (Cass 21988/2025; Cass 17208/2025; Cass.
5769/2024; Cass.1824/2021; Cass3767/2018).
35. Oltretutto, con specifico riguardo all'ipotesi che ci occupa, la S.C ha ulteriormente precisato che “ la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non
10 convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)” ( Cass.5769/2024; Cass
23397/2022; Cass. 901/2018)
36. In definitiva, nel caso di specie il quantum risarcitorio più o meno prossimo al limite tabellare è ampiamente giustificato dalla comprovata sofferenza patita dagli attori in primo grado per la perdita della congiunta, e per il reale sconvolgimento di vita determinato dal tragico evento che in ogni caso, come emerge dagli atti, ciascuno dei danneggiati dalla perdita ha adeguatamente e diffusamente provato.
37. Sempre con riguardo all'asserita eccessività della liquidazione del danno,
l' appellante ha censurato l'operato del giudice di prime cure per aver Pt_3
applicato al danno in questione la rivalutazione e gli interessi da lucro cessante senza aver dato conto dei criteri di calcolo adottati e, inoltre, per non aver tenuto conto, per il periodo dal 26.10.2016 al 31.7.2017, di quanto disposto dall'art. 49
D.L. 189/2016.
38. La censura è infondata, attesa l'evidenza del criterio adottato dal giudice di primo grado. Il Tribunale di Rieti, infatti, richiamando la nota pronuncia delle sezioni Unite n. 1712/1995 , ha chiaramente spiegato di doversi applicare, alle somme dovute a titolo di danno, gli interessi da c.d. lucro cessante, pari al pregiudizio scaturente dal mancato tempestivo godimento delle somme in questione, computando i suddetti interessi sui singoli scaglioni annualmente rivalutati, per un totale all'attualità (comprensivo di capitale, rivalutazione ed interessi) di € 339.168,41 in favore di ciascuno dei genitori della deceduta
[...]
e di euro 113.112,70 per ciascun fratello. Per_1
Altrettanto generica, oltre che infondata, deve ritenersi la doglianza sulla mancata decurtazione dal calcolo degli interessi del periodo dal 26.10.2016 al 31.7.2017 nel conteggio operato dal giudice perché non si verte in tema di termini
11 contrattuali, ma di mora da fatto illecito, fattispecie che esula dalla disciplina di favore dettata dalla disposizione in commento e anche a voler sottacere che, in ogni caso, la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali non comporterebbe che la rivalutazione non tenesse conto anche del periodo in cui i termini sono rimasti sospesi nel momento in cui gli stessi tornino a decorrere.
39. Infine, in merito alla presunta mancata decurtazione degli importi già versati in esecuzione della provvisionale concessa in sede penale, la difesa degli attori, già nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha dato atto di aver riscosso la somma di € 20.000,00 a titolo di provvisionale per ciascuna parte evidenziando di aver già acconsentito alla detrazione della somma in questione al momento del pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza appellata, tanto è vero che la in detta occasione, ha corrisposto a ciascun genitore la somma di euro Pt_4
319.156,00 e di euro 92.957,21 a ciascun fratello proprio in ragione della richiesta detrazione nei termini concordati con le parti in causa.
40. Per quanto attiene alla fondatezza della eccezione di inoperatività della polizza deve esaminarsi preliminarmente l' eccezione di inammissibilità della stessa in quanto sollevata dalla terza chiamata solo successivamente alla scadenza del termine per le deduzioni istruttorie.
41.Ad avviso della Corte l' eccezione di tardività riproposta dall' appellante ai sensi dell' art. 346 c.p.c. è infondata .
42.In conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale ogniqualvolta l' assicuratore convenuto in giudizio per l' adempimento del contratto , contesti la mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda propone un' eccezione in senso lato e non in senso proprio, e non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore” (Cass. 14 giugno 2018, n.15630). Infatti la giurisprudenza, nell'affermare che le eccezioni nascenti dal contratto, ed in particolare dalle polizze assicurative, rientrano nel novero delle eccezioni in senso lato, ha precisato che le eccezioni in senso lato, ovvero rilevabili anche d'ufficio, qualora
12 coinvolgano un interesse pubblico in campo processuale (quali per esempio le eccezioni di giudicato) possono essere rilevate addirittura in ogni stato e grado del processo( Cass. 22 giugno 2007 n. 14581).
42.Sulla scorta di tali presupposti logici, si è, quindi, precisato che la suddetta eccezione non è riservata all'iniziativa della parte, ma rilevabile d'ufficio e, quindi, ammissibile anche in appello, salvi ovviamente gli effetti del giudicato interno (cfr. Cass., sez. U, n. 10531 del 2013; Cass., sez. 3, 03/07/2014, n. 15228;
Cass., sez. 3, 22/02/2000, n. 1967).
43.Sul riparto tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato si è poi recentemente pronunziatala ZI che nella ordinanza n. 1469/2025 - richiamata dalla appellante a conforto della inammissibilità della eccezione di inoperatività della polizza- ha così statuito: “La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale
(cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare).
44.Nella fattispecie devoluta all' esame della Suprema Corte l' assicurazione aveva ricusato l'operatività della polizza, invocando la clausola contrattuale che escludeva la copertura assicurativa in relazione agli eventi "causati dalla mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni o delle autorizzazioni amministrative relative all'attività svolta dall'assicurato, e il giudice di appello, riformato dalla
ZI , aveva ritenuto trattarsi di eccezione in senso lato.
45.La anzidetta pronunzia ha altresì chiarito che, qualora nel contratto di assicurazione siano state inserite clausole cd. di delimitazione del rischio, i fatti avversi, cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) “rischi inclusi”, cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) “rischi esclusi”, cioè quelli
13 estranei al contratto;
c) i “rischi non compresi”, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio. Con la precisazione che mentre l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea .
46.In tal senso si era già espressa Cass., sez. 3, 09/11/2023, n. 31251 con riferimento alla eccezione sollevata dall' assicuratore in relazione alla polizza danni fabbricato da sovraccarico neve , relativamente alla clausola pattizia di esclusione dell' indennizzo in caso di difformità del fabbricato alle norme vigenti in materia di sovraccarico “ Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea ”.
47.In applicazione dei principi ribaditi dal giudice di legittimità le asserzioni difensive della sul punto, basate non già su un fatto impeditivo della CP_4
pretesa attorea basata su una clausola pattizia di delimitazione del rischio assicurato , bensì sulla negazione del fatto costitutivo della domanda di manleva
( allegazione richiesta risarcitoria del danneggiato avvenuta nel periodo di vigenza del contratto ) risultante ex actis , contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non possono essere ritenute tardive anche se dedotte dopo lo spirare di ogni termine istruttorio .
14 48. Venendo al merito della questione, il Tribunale precisava, all'uopo, che la polizza in questione, stipulata con decorrenza dal 28 febbraio 2010, alla stregua della clausola claims made ivi contenuta, limitava espressamente la copertura alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurata nel periodo di vigenza. A detta richiesta, ai sensi delle “definizioni di Polizza per
Sinistro” descritte nel contratto, era parificata “la formale notifica dell'avvio dell'inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione ai danni per i quali
è prestata l'assicurazione nel momento in cui il contraente ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta”.
49. Atteso che la Procura di Rieti , nell'ambito del procedimento n.5148/09 relativo al decesso della aveva disposto il sequestro delle cartelle cliniche Per_1
del ricovero notificando il relativo provvedimento al Dirigente medico in data
02/12/2009, doveva ritenersi che il convenuto nosocomio, a quella data, fosse già pienamente a conoscenza dell'inizio delle indagini, considerato, altresì, che il provvedimento in questione conteneva l'espressa indicazione sia del numero di procedimento che del reato per cui era stato aperto e della data di commissione del fatto ( “per il reato di cui all'art. 589 c.p commesso in il 14.08.2008”). Pt_1
50. Il Tribunale riteneva peraltro soddisfatto il requisito della riferibilità della notifica alla Direzione Sanitaria dell e dunque all'assicurato dal CP_7
momento che, alla stregua delle definizioni di Polizza, quest'ultimo veniva assimilato a “i dipendenti tutti nonché a tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall' per compiti istituzionali”. Pt_3
51. Superata la questione della asserita illiceità della pattuizione in discorso in quanto evidentemente rivolta a delimitare l'oggetto della copertura piuttosto che a escludere la responsabilità del creditore ( Cass. SSUU 22437/2018, Cass.
294893/2024), gli appellanti insistono in ogni caso nel sostenere che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il capo relativo alle definizioni di cui al contratto azionato.
15 52. In particolare, l ritiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato Pt_3
nel dare rilievo alla notifica del sequestro penale delle Cartelle cliniche della avvenuto in data 2 e 16 dicembre 2009 e quindi prima della stipula del Per_1
contratto di assicurazione, sostenendo che l'atto in questione sarebbe irrilevante in quanto atto proceduralmente e giuridicamente diverso dall'avvio dell'inchiesta: vi è invece coincidenza tra le definizioni contenute nella polizza e l'interpretazione fornita dal Tribunale sia in ordine ai soggetti da parificare all'assicurato sia alla individuazione degli atti suscettibili di entrare nel novero di quelli riconducibili alla notifica di avvio dell'inchiesta per espressa previsione contrattuale.
53. Anche sotto quest'ultimo profilo, pertanto, l'impugnazione proposta dalla non merita accoglimento. Parte_4
54. l'appello è pertanto infondato e deve essere respinto.
55. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Esse vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte appellata , in base al valore della causa , a valori intermedi tra i minimi e i medi dei compensi previsti dal DM n. 55/2014 e s.m. , con l' aumento per il numero degli assistiti ex art. 4 comma 2 dm n. 55/2014 e s.m., e con esclusione della fase di trattazione / istruttoria in quanto, la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Pt_5
di avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 441/2019, ogni
[...] Pt_1
diversa istanza, domanda ed eccezione disattese così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna L a rifondere alle parti appellate le spese di Parte_5 Pt_1
lite del grado che liquida, in € 14.200,00 in favore di CP_1 CP_3
e nonché di euro 10.600,00 ciascuno in favore di
[...] CP_2
16 e , il tutto oltre rimborso spese Controparte_9 Controparte_4
generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti dell'appellante.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
17
così composta: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 8408/2019, posta in deliberazione all' udienza in trattazione scritta del
6/3/2025 , vertente
TRA con l'Avv. MOSTOCOTTO ALESSIA;
Parte_1
- appellante -
E
; ; in proprio e n.q CP_1 CP_2 CP_3 di on l'Avv. FERRI ATTILIO FRANCESCO;
Parte_2
con gli Avv.ti FOGLIA GUIDO;
Controparte_4 [...]
[...]
[...]
con l'Avv. CONTI LUCA;
Controparte_5
- appellati -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n.441/2019 pubblicata in data 05/06/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 CP_1
e in proprio e in qualità di eredi di CP_2 CP_3 Persona_1
nata a [...] [...] ed ivi deceduta l'11.09.208, convenivano in
[...] Pt_1
giudizio di per sentirla condannare il risarcimento di tutti i danni CP_6 Pt_1
subiti e subendi quali prossimi congiunti della compianta , Per_1
rispettivamente figlia e sorella degli attori, previo accertamento della responsabilità contrattuale( per violazione dell'obbligo di protezione) ed extracontrattuale ( ex artt.2043 e 2049c.c.) dell' nella Parte_3
causazione del decesso della familiare ascrivibile condotta negligente, imprudente e imperita del personale sanitario che l'aveva presa in cura presso la struttura convenuta.
2. A sostegno delle spiegate domande gli attori deducevano che:
- veniva sottoposta alle ore 8.00 del 14 agosto 2008 ad un Persona_1
primo intervento di parto cesareo programmato all'esito del quale veniva colta da una grave emorragia;
-successivamente, soltanto verso le 15.15 e dunque con significativo ritardo, le veniva praticata un'isterectomia in seguito alla quale, dopo ben 28 giorni di coma, interveniva il prematuro decesso della puerpera appena trentottenne.
- Come emerso dall' istruttoria espletata nel conseguente processo penale, instaurato dalla Procura di Rieti a ridosso del tragico evento, in particolare dell'elaborato tecnico del consulente del PM ampiamente confermato dalle dichiarazioni dei testi escussi, la condotta professionale tenuta dal personale sanitario (in particolare dai ginecologi) che aveva assistito la paziente durante e dopo l'intervento era stata connotata da evidenti profili di colpa, riconducibili a gravi errori diagnostici e terapeutici commessi dai sanitari, aggravati dall'inadeguatezza dell'assistenza e del monitoraggio postoperatorio, oltre che da
2 una deprecabile sottovalutazione sia del quadro generale della paziente, sia di quello emorragico conseguente al parto cesareo da cui scaturiva una ingiustificata procrastinazione dell'intervento di isterectomia risultata fatale.
3. In relazione ai fatti testé enunciati, il Tribunale Penale di Rieti, infatti, accertava la responsabilità penale per il reato di omicidio colposo in danno di Persona_1
dei ginecologi dell di che presero
[...] Controparte_7 Pt_1
in cura la puerpera, Dott. e Dott. Persona_2 Persona_3
condannando questi ultimi, insieme al responsabile civile al Parte_4
risarcimento dei danni in favore degli attori costituitisi parte civile nel processo penale, da liquidarsi in separato giudizio, attesa la verosimile consistenza di questi ultimi per la prossimità del vincolo familiare con la vittima del reato, con concessione di una provvisionale di euro 20.000 per ciascuno dei danneggiati.
4. Avverso la sentenza in questione proponevano appello esclusivamente i due professionisti, sicché il capo della sentenza riguardante la condanna del responsabile civile, che non veniva impugnato dall' , diventava Parte_3
definitivo e irrevocabile nei confronti di quest'ultima come comprovato dalla attestazione di irrevocabilità della sentenza apposta dalla Cancelleria, circostanza peraltro rimasta incontestata ed anzi ammessa dalla stessa nel corso del Pt_4
primo grado di giudizio.
5. Convenuta nel giudizio civile, si costituiva tempestivamente L Parte_5
che, lungi dal muovere censure inerenti il comportamento professionale
[...]
dei propri strutturati, si limitava ad eccepire preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per inadeguata prospettazione della domanda e l'inammissibilità di tutte le domande avversarie, contestando la qualità di eredi della defunta in capo agli attori in quanto ritenuta non adeguatamente provata e chiedendo in ogni caso la sospensione del giudizio ex art 75 c.p.c in attesa dell'esito dell'appello
(proposto dai soli medici condannati) avverso la succitata sentenza del Tribunale penale reatino. Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto risarcitorio azionato e
3 nel merito, circoscriveva le proprie difese alla contestazione del quantum debeatur.
6.Deduceva, altresì, di essere assicurata in virtù di polizza n. ITOMM1000051 con la poi denominata Controparte_8 Controparte_4
, compagnia che chiamava ritualmente in causa ai fini della manleva.
[...]
7. Quest'ultima, tuttavia, dichiarata contumace, si costituiva soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni avanzando eccezioni e deduzioni ritenute infondate e comunque precluse al nosocomio assicurato in considerazione della tardività della costituzione.
8. In detta sede la Compagnia si costituiva eccependo tutto quanto dedotto in fatto e in diritto dalle attrici, chiedendo il rigetto delle domande rassegnate da queste ultime e dunque della domanda di manleva, comunque infondata stante l'inoperatività della polizza prodotta in giudizio, in via subordinata il contenimento dell'eventuale obbligo indennitario entro il massimale convenuto.
Produceva altresì documentazione ritenuta tardiva dal Giudice.
9. La causa veniva istruita solo documentalmente, ritenuta provata la responsabilità dell' convenuta sulla scorta delle risultanze istruttorie Pt_3
emerse in sede penale e del giudicato di cui alla sentenza n.40/2014 del Tribunale
Penale di Rieti
10. Rassegnate le conclusioni, il Tribunale tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
11. Con la sentenza impugnata il Tribunale, disattese tutte le eccezioni formulate dal nosocomio reatino e ritenuta infondata la domanda di manleva in seguito all'accertamento dell'inoperatività della polizza, condannava l'
[...]
alla corresponsione di euro 339.168,41 ciascuno nei confronti di Parte_3
e n.q di genitori di nonché Parte_2 CP_1 Persona_1
di euro 113.056,13 ciascuno nei confronti di e n.q di CP_3 CP_2
fratelli di quest'ultima, oltre interessi fino al soddisfo , a titolo di ristoro per la perdita del rapporto parentale con la defunta congiunta. Rigettava altresì
4 la domanda di manleva spiegata nei confronti di e condannava CP_4
la convenuta alla rifusione delle spese di lite, oltre IVA e c.p.c, sia nei confronti delle attrici che della Compagnia chiamata in causa.
12. Nell'ottobre del 2019 la soccombente dava spontanea esecuzione alla sentenza, procedendo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme per le quali era stata pronunciata la condanna e previa detrazione, in accordo con le odierne appellate, della somma di euro 20.000 ciascuno , trattandosi di somme già corrisposte in forza della provvisionale concessa all'esito del giudizio penale.
13. Ciononostante l impugnava tempestivamente la decisione Parte_3
del Tribunale, chiedendone l'integrale riforma, riproponendo sostanzialmente le eccezioni già spiegate in primo grado e tutte ritenute infondate dal Tribunale
(eccezione di nullità dell'atto di citazione;
inammissibilità e improcedibilità dell'azione siccome successiva alla presunta revoca di costituzione di parte civile in virtù della proposizione della domanda risarcitoria in sede civile;
intervenuta prescrizione del credito azionato;
erronea quantificazione del danno morale e da perdita parentale liquidato in favore degli attori anche sotto il profilo dell'attualizzazione del danno, errata liquidazione delle spese di giudizio;
validità del rapporto di garanzia e sussistenza del obbligo di manleva in capo alla nullità della pronuncia di primo grado sul punto in Controparte_4
quanto violativa delle norme sul procedimento e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Anche in via istruttoria l reiterava la richiesta CP_7
di ctu già disattesa dal giudice di primo grado .
14. Si costituivano ritualmente e CP_1 CP_3 CP_2
in proprio e n.q di eredi di medio tempore deceduto, eccependo Parte_2
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 cp.c., in quanto meramente ripropositivo di parte dell'eccezioni e delle difese gà svolte in primo grado e per l'assoluta genericità dei motivi e delle censure ivi formulati, contestando nel merito l'assoluta infondatezza in fatto in diritto delle avverse pretese e insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
5 15. Con separato atto si costituiva, altresì , in qualità di unico Controparte_5
erede della figlia deceduta il 24/06/2019, nonché quale erede Persona_4
per rappresentazione della di lei madre e del di lei nonno Persona_1
materno sostanzialmente aderendo alle difese spiegate dagli attori Parte_2
in primo grado.
16. Infine si costituiva ritualmente anche la , terza Controparte_4
chiamata in garanzia dal nosocomio appellante fin dal primo grado di giudizio, chiedendo la declaratoria di infondatezza dell'impugnazione proposta dall' Pt_4
con integrale conferma della sentenza gravata e comunque il rigetto della domanda di manleva spiegata nei confronti della Compagnia, in subordine la limitazione dell'obbligo indennitario alla stregua del massimale e delle franchigie indiciate dalla polizza.
17. All'esito di una serie di rinvii d'ufficio, precisate le conclusioni come in atti all'udienza in trattazione scritta del 06/03/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex 190 c.p.c a
18. Rigettate le richieste istruttorie formulate dall'appellante, del tutto inconferenti rispetto ai fatti da dimostrare e comunque superflue, attesa la completezza e la congruenza dell'istruttoria svolta nel giudizio penale e la coerenza delle risultanze del primo grado del giudizio civile rispetto a quanto accertato in quella sede, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello ancorchè le censure ivi formulate siano nebulose e non perfettamente intelligibili.
19. Come condivisibilmente sottolineato da tutti gli appellati, infatti, l
[...]
soccombente si limita a riporre, in maniera piuttosto disorganica e Parte_3
sterile, le eccezioni e le difese già svolte in primo grado, tutte ritenute infondate dal Tribunale con argomentazioni solide e un ragionamento logico giuridico perfettamente coerente con le prove raccolte anche in sede penale, dunque immune da censure e vizi logici.
6 20.Tanto premesso, appare opportuno esaminare separatamente le censure volte a contestare l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui condanna il nosocomio convenuto al risarcimento dei danni nei confronti degli attori , da quelle dirette a confutare l'inoperatività della garanzia della polizza stipulata con la terza chiamata .
21. Preliminarmente occorre ribadire, avuto riguardo al tenore delle difese svolte dall'Azienda ospedaliera, che al momento dell'introduzione del giudizio civile si era già formato il giudicato sull'accertamento della responsabilità di quest'ultima stante l'intervenuta irrevocabilità della sentenza penale n. 40/14.
Conseguentemente il Tribunale, fatti propri gli irrevocabili addebiti penali, ha circoscritto la propria indagine al solo accertamento del quantum debeatur senza in alcun modo pregiudicare il diritto di difesa dell'originaria convenuta, contrariarmene a quanto sostenuto da quest'ultima, che oltretutto non ha mai espressamente contestato l'accertamento della responsabilità in questione essendosi limitata a reiterare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per le ragioni di seguito indicate.
22. Secondo l'appellante, infatti, il vizio radicale dell'atto di citazione ex art. 164
c.p.c. deriverebbe sia dall' ambiguità delle domande avanzate dagli attori per l'inadeguata indicazione del petitum e della causa petendi, sia dal cumulo delle domande di accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell Pt_3
23. Ebbene, premessa la pacifica cumulabilità delle due forme di responsabilità, atteso che la corretta qualificazione della domanda è certamente una prerogativa spettante al giudice, come già opportunamente sottolineato dal Tribunale, è dato acquisito in seno alla giurisprudenza di legittimità che la declaratoria di nullità dell'atto di citazione postula che l'incertezza in ordine al petitum investa l'intero contenuto dell'atto e che pertanto debba essere esclusa laddove sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, come nel caso di specie, atteso che dalla narrativa dell'atto introduttivo
7 si desume inequivocabilmente sia l'oggetto ( risarcimento danni non patrimoniali per perdita del rapporto parentale), sia il titolo alla base dell'invocata responsabilità. ( Cass 17991/2018; Cass. 1681/20915; cass 20294/14)
24. Anche il richiamo operato dall'appellante a una presunta violazione dell'art
82 c.p.p., che inficerebbe la validità della sentenza emessa dal Tribunale, appare del tutto inconferente, atteso che il giudizio civile è stato intrapreso a valle della Parte formazione del giudicato formale sulla responsabilità della che non ha impugnato il capo della sentenza sul punto, ma soprattutto che la norma in questione riguarda la cognizione del giudice penale e non di quello civile.
25. Altrettanto inconsistente la censura afferente alla mancata sospensione del giudizio civile in attesa della conclusione di quello penale, ossia in pendenza dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado esclusivamente dai due professionisti condannati che certamente non ha precluso il passaggio in giudicato dei capi riguardanti il responsabile civile che ha accettato la sentenza.
26. Parimenti fuorviante il richiamo all'art 587 c.p.p. dal quale l'appellante fa discendere la necessaria sospensione del presente giudizio. Sul punto è dirimente la giurisprudenza della S.C., anche a sezioni unite, che ha ritenuto l'impugnazione proposta dall'imputato non preclusiva rispetto alla sopravvenuta irrevocabilità della sentenza relativamente al rapporto concernente la parte non impugnante -nel caso di specie rimanendo ferma l'esecutorietà delle statuizioni ivi Pt_6
contenute e non dovendosi sospendere il relativo procedimento esecutivo, nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587 c.p.p.. (SS. UU. 3391/2018).
27. Sempre con il medesimo motivo di gravame parte appellante, in ordine al danno iure hereditatis, torna a formulare l'eccezione di inammissibilità della domanda degli attori per mancanza della qualità di eredi, asserendo che questi ultimi non abbiano mai speso la propria qualità di eredi della parente deceduta, ma si siano sempre limitati a qualificarsi come suoi congiunti “al fine di delineare la vicinanza con la medesima”, senonchè la sentenza di prime cure chiarisce in
8 tutta la parte motiva, come pure nel dispositivo, che i danni non patrimoniali subiti e subendi dagli attori sono stati agli stessi riconosciuti iure proprio, e non anche iure hereditatis. Oltretutto, la qualitas di congiunti di tutti gli attori della compianta , come efficacemente argomentato già dal primo giudice, è Per_1
stata ampiamente provata dalla documentazione versata atti.
28. Da quanto sinora argomentato, deriva l 'assoluta infondatezza del primo motivo d'appello, che pertanto deve essere integralmente rigettato.
29. Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di doglianza con il quale l'appellante si duole dell'esorbitanza delle somme liquidate ai prossimi congiunti a titolo di danno parentale, in quanto asseritamente prossima ai massimi previsti dalla tabelle milanesi, di cui il primo giudice avrebbe operato un'applicazione del tutto inadeguata in violazione dei criteri equitativi di cui all'art 1226 c.c. nonchè delle regole che presiedono al riparto dell'onere della prova ex art 2967 c.c.
30. Di contro, il tribunale reatino ha correttamente basato la propria decisione sulla documentazione versata in atti dagli attori e sulla scorta del materiale probatorio acquisito nel processo penale, traendo dagli elementi in questione il proprio convincimento sulla sussistenza dell'an della domanda attorea, peraltro, dopo aver rigettato le richieste istruttorie avanzate nei termini di rito dagli attori, ritenendo superflua e ininfluente l' ammissione dell'esame testimoniale sul punto attesa l'evidente prossimità dei rapporti dei danneggiati con la propria congiunta.
31. Proprio l'intensità del vincolo affettivo, ampiamente riscontrabile dagli atti di causa, giustifica l'entità delle somme liquidate che oltretutto sono vicine ai massimi tabellari soltanto per quanto riguarda la liquidazione dei danni riconosciuti ai genitori, liquidati in euro 300.000, 00,00 pro capite , importo che, devalutato al momento del fatto risulta pari a circa 270.000,00 euro laddove il massimo previsto dal tabellare meneghino è pari a euro 331.000,92.
9 32. Per quanto concerne i fratelli, invece, la somma liquidata è pari a 100.000 euro pro capite, laddove l'importo capitale devalutato al momento del fatto risulta pari a euro 89.525,51 e si colloca quindi nel range medio della tabella milanese.
33. Non è revocabile in dubbio ( e d'altra parte lo si evince chiaramente dalle motivazioni rassegnate dal tribunale reatino) che il primo giudice, del tutto condivisibilmente, ha basato la quantificazione degli importi sulle peculiarità del caso concreto connotato, non soltanto dalla pregnanza del vincolo parentale, ma anche dalla delicatezza della situazione data, considerando le aspettative e le attese determinante dall'approssimarsi del parto che ha fisiologicamente rinsaldato e approfondito anche la solidità dei rapporti familiari. Tanto anche a voler sottacere la gravità e la penosità di un lutto di siffatta portata per i congiunti della giovane partoriente, circostanza che certamente non è dato trascurare quantomeno sotto il profilo della personalizzazione del danno.
34. Sul punto, è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che “In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga
è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva,.” (Cass 21988/2025; Cass 17208/2025; Cass.
5769/2024; Cass.1824/2021; Cass3767/2018).
35. Oltretutto, con specifico riguardo all'ipotesi che ci occupa, la S.C ha ulteriormente precisato che “ la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non
10 convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)” ( Cass.5769/2024; Cass
23397/2022; Cass. 901/2018)
36. In definitiva, nel caso di specie il quantum risarcitorio più o meno prossimo al limite tabellare è ampiamente giustificato dalla comprovata sofferenza patita dagli attori in primo grado per la perdita della congiunta, e per il reale sconvolgimento di vita determinato dal tragico evento che in ogni caso, come emerge dagli atti, ciascuno dei danneggiati dalla perdita ha adeguatamente e diffusamente provato.
37. Sempre con riguardo all'asserita eccessività della liquidazione del danno,
l' appellante ha censurato l'operato del giudice di prime cure per aver Pt_3
applicato al danno in questione la rivalutazione e gli interessi da lucro cessante senza aver dato conto dei criteri di calcolo adottati e, inoltre, per non aver tenuto conto, per il periodo dal 26.10.2016 al 31.7.2017, di quanto disposto dall'art. 49
D.L. 189/2016.
38. La censura è infondata, attesa l'evidenza del criterio adottato dal giudice di primo grado. Il Tribunale di Rieti, infatti, richiamando la nota pronuncia delle sezioni Unite n. 1712/1995 , ha chiaramente spiegato di doversi applicare, alle somme dovute a titolo di danno, gli interessi da c.d. lucro cessante, pari al pregiudizio scaturente dal mancato tempestivo godimento delle somme in questione, computando i suddetti interessi sui singoli scaglioni annualmente rivalutati, per un totale all'attualità (comprensivo di capitale, rivalutazione ed interessi) di € 339.168,41 in favore di ciascuno dei genitori della deceduta
[...]
e di euro 113.112,70 per ciascun fratello. Per_1
Altrettanto generica, oltre che infondata, deve ritenersi la doglianza sulla mancata decurtazione dal calcolo degli interessi del periodo dal 26.10.2016 al 31.7.2017 nel conteggio operato dal giudice perché non si verte in tema di termini
11 contrattuali, ma di mora da fatto illecito, fattispecie che esula dalla disciplina di favore dettata dalla disposizione in commento e anche a voler sottacere che, in ogni caso, la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali non comporterebbe che la rivalutazione non tenesse conto anche del periodo in cui i termini sono rimasti sospesi nel momento in cui gli stessi tornino a decorrere.
39. Infine, in merito alla presunta mancata decurtazione degli importi già versati in esecuzione della provvisionale concessa in sede penale, la difesa degli attori, già nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha dato atto di aver riscosso la somma di € 20.000,00 a titolo di provvisionale per ciascuna parte evidenziando di aver già acconsentito alla detrazione della somma in questione al momento del pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza appellata, tanto è vero che la in detta occasione, ha corrisposto a ciascun genitore la somma di euro Pt_4
319.156,00 e di euro 92.957,21 a ciascun fratello proprio in ragione della richiesta detrazione nei termini concordati con le parti in causa.
40. Per quanto attiene alla fondatezza della eccezione di inoperatività della polizza deve esaminarsi preliminarmente l' eccezione di inammissibilità della stessa in quanto sollevata dalla terza chiamata solo successivamente alla scadenza del termine per le deduzioni istruttorie.
41.Ad avviso della Corte l' eccezione di tardività riproposta dall' appellante ai sensi dell' art. 346 c.p.c. è infondata .
42.In conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale ogniqualvolta l' assicuratore convenuto in giudizio per l' adempimento del contratto , contesti la mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda propone un' eccezione in senso lato e non in senso proprio, e non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore” (Cass. 14 giugno 2018, n.15630). Infatti la giurisprudenza, nell'affermare che le eccezioni nascenti dal contratto, ed in particolare dalle polizze assicurative, rientrano nel novero delle eccezioni in senso lato, ha precisato che le eccezioni in senso lato, ovvero rilevabili anche d'ufficio, qualora
12 coinvolgano un interesse pubblico in campo processuale (quali per esempio le eccezioni di giudicato) possono essere rilevate addirittura in ogni stato e grado del processo( Cass. 22 giugno 2007 n. 14581).
42.Sulla scorta di tali presupposti logici, si è, quindi, precisato che la suddetta eccezione non è riservata all'iniziativa della parte, ma rilevabile d'ufficio e, quindi, ammissibile anche in appello, salvi ovviamente gli effetti del giudicato interno (cfr. Cass., sez. U, n. 10531 del 2013; Cass., sez. 3, 03/07/2014, n. 15228;
Cass., sez. 3, 22/02/2000, n. 1967).
43.Sul riparto tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato si è poi recentemente pronunziatala ZI che nella ordinanza n. 1469/2025 - richiamata dalla appellante a conforto della inammissibilità della eccezione di inoperatività della polizza- ha così statuito: “La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale
(cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare).
44.Nella fattispecie devoluta all' esame della Suprema Corte l' assicurazione aveva ricusato l'operatività della polizza, invocando la clausola contrattuale che escludeva la copertura assicurativa in relazione agli eventi "causati dalla mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni o delle autorizzazioni amministrative relative all'attività svolta dall'assicurato, e il giudice di appello, riformato dalla
ZI , aveva ritenuto trattarsi di eccezione in senso lato.
45.La anzidetta pronunzia ha altresì chiarito che, qualora nel contratto di assicurazione siano state inserite clausole cd. di delimitazione del rischio, i fatti avversi, cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) “rischi inclusi”, cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) “rischi esclusi”, cioè quelli
13 estranei al contratto;
c) i “rischi non compresi”, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio. Con la precisazione che mentre l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea .
46.In tal senso si era già espressa Cass., sez. 3, 09/11/2023, n. 31251 con riferimento alla eccezione sollevata dall' assicuratore in relazione alla polizza danni fabbricato da sovraccarico neve , relativamente alla clausola pattizia di esclusione dell' indennizzo in caso di difformità del fabbricato alle norme vigenti in materia di sovraccarico “ Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea ”.
47.In applicazione dei principi ribaditi dal giudice di legittimità le asserzioni difensive della sul punto, basate non già su un fatto impeditivo della CP_4
pretesa attorea basata su una clausola pattizia di delimitazione del rischio assicurato , bensì sulla negazione del fatto costitutivo della domanda di manleva
( allegazione richiesta risarcitoria del danneggiato avvenuta nel periodo di vigenza del contratto ) risultante ex actis , contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non possono essere ritenute tardive anche se dedotte dopo lo spirare di ogni termine istruttorio .
14 48. Venendo al merito della questione, il Tribunale precisava, all'uopo, che la polizza in questione, stipulata con decorrenza dal 28 febbraio 2010, alla stregua della clausola claims made ivi contenuta, limitava espressamente la copertura alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurata nel periodo di vigenza. A detta richiesta, ai sensi delle “definizioni di Polizza per
Sinistro” descritte nel contratto, era parificata “la formale notifica dell'avvio dell'inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione ai danni per i quali
è prestata l'assicurazione nel momento in cui il contraente ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta”.
49. Atteso che la Procura di Rieti , nell'ambito del procedimento n.5148/09 relativo al decesso della aveva disposto il sequestro delle cartelle cliniche Per_1
del ricovero notificando il relativo provvedimento al Dirigente medico in data
02/12/2009, doveva ritenersi che il convenuto nosocomio, a quella data, fosse già pienamente a conoscenza dell'inizio delle indagini, considerato, altresì, che il provvedimento in questione conteneva l'espressa indicazione sia del numero di procedimento che del reato per cui era stato aperto e della data di commissione del fatto ( “per il reato di cui all'art. 589 c.p commesso in il 14.08.2008”). Pt_1
50. Il Tribunale riteneva peraltro soddisfatto il requisito della riferibilità della notifica alla Direzione Sanitaria dell e dunque all'assicurato dal CP_7
momento che, alla stregua delle definizioni di Polizza, quest'ultimo veniva assimilato a “i dipendenti tutti nonché a tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall' per compiti istituzionali”. Pt_3
51. Superata la questione della asserita illiceità della pattuizione in discorso in quanto evidentemente rivolta a delimitare l'oggetto della copertura piuttosto che a escludere la responsabilità del creditore ( Cass. SSUU 22437/2018, Cass.
294893/2024), gli appellanti insistono in ogni caso nel sostenere che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il capo relativo alle definizioni di cui al contratto azionato.
15 52. In particolare, l ritiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato Pt_3
nel dare rilievo alla notifica del sequestro penale delle Cartelle cliniche della avvenuto in data 2 e 16 dicembre 2009 e quindi prima della stipula del Per_1
contratto di assicurazione, sostenendo che l'atto in questione sarebbe irrilevante in quanto atto proceduralmente e giuridicamente diverso dall'avvio dell'inchiesta: vi è invece coincidenza tra le definizioni contenute nella polizza e l'interpretazione fornita dal Tribunale sia in ordine ai soggetti da parificare all'assicurato sia alla individuazione degli atti suscettibili di entrare nel novero di quelli riconducibili alla notifica di avvio dell'inchiesta per espressa previsione contrattuale.
53. Anche sotto quest'ultimo profilo, pertanto, l'impugnazione proposta dalla non merita accoglimento. Parte_4
54. l'appello è pertanto infondato e deve essere respinto.
55. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Esse vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte appellata , in base al valore della causa , a valori intermedi tra i minimi e i medi dei compensi previsti dal DM n. 55/2014 e s.m. , con l' aumento per il numero degli assistiti ex art. 4 comma 2 dm n. 55/2014 e s.m., e con esclusione della fase di trattazione / istruttoria in quanto, la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Pt_5
di avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 441/2019, ogni
[...] Pt_1
diversa istanza, domanda ed eccezione disattese così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna L a rifondere alle parti appellate le spese di Parte_5 Pt_1
lite del grado che liquida, in € 14.200,00 in favore di CP_1 CP_3
e nonché di euro 10.600,00 ciascuno in favore di
[...] CP_2
16 e , il tutto oltre rimborso spese Controparte_9 Controparte_4
generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti dell'appellante.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
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