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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 728/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Sarcina, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec: Email_1
- opponente contro
e per essa (C.F. , con il E_ CP_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giammaria Salvatore, elettivamente domiciliata in Via Garruba, n. 57
(Bari), presso il difensore;
- opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.01.2025, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione esecutiva spiegata da nell'ambito del procedimento espropriativo immobiliare n. R.G.Es. Parte_1
61/2021 incardinato ai suoi danni da e per essa E_ CP_2
(già . CP_3
pagina 1 di 9 Con ricorso ex art. 615 c.p.c. del 09.07.2022, la ha invocato l'adozione dei Parte_1 provvedimenti cautelari a norma dell'art. 624 c.p.c. eccependo, in via preliminare, l'omessa notifica del titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 2451/2010 R.G. emesso in favore di e la conseguente prescrizione del diritto di credito PA
per decorso del decennio, la prescrizione quinquennale degli interessi di mora, il difetto di legittimazione attiva della tenuto conto che solo nell'atto di E_
precetto si sarebbe qualificata cessionaria del credito originariamente vantato dalla e non già nell'atto di pignoramento, e comunque il difetto PA di titolarità del credito e l'inopponibilità della cessione ex art. 1264 c.c. e art. 58 T.U.B.
Nel corso del sub-procedimento oppositivo, a seguito di costituzione dell'opposta, Pt_1
ha contestato la titolarità del credito in capo alla e la
[...] E_ produzione documentale allegata alla memoria difensiva avversa ed in specie l'avviso in
G.U. n. 93 dell'08.08.2017 (data la genericità dei criteri ivi indicati, peraltro di analogo tenore rispetto ad altri avvisi pubblicati in G.U. aventi ad oggetto operazioni di cessione intercorse tra ed altri istituti di credito) ed una dichiarazione di cessione (in PA
quanto proveniente da soggetto del quale non sarebbero noti i poteri rappresentativi), mediante controdeduzioni depositate telematicamente.
Inoltre, la ha eccepito il difetto di ius postulandi in capo all'avv. Salvatore Parte_1
Giammaria, avendo questi ricevuto procura alle liti dalla sola e non già dalla CP_3
e non essendovi prova che la prima avesse ricevuto mandato E_
dalla seconda.
Il ricorso cautelare è stato rigettato dal G.E. con ordinanza del 22.12.2022, confermata in sede di reclamo, con la quale sono stati concessi i termini per l'introduzione del presente procedimento di merito.
Con l'atto introduttivo della fase di merito, la ha reiterato parte dei motivi già Parte_1
oggetto del ricorso ed in specie ha eccepito la prescrizione quinquiennale degli interessi, il difetto di legittimazione attiva della il mancato assolvimento E_ agli adempimenti pubblicitari a norma dell'art. 58 T.U.B., il difetto di prova della titolarità del credito e soprattutto della sua riconducibilità all'operazione di cessione, il difetto di poteri rappresentativi in capo a ed il difetto di ius postulandi in capo all'avv. CP_2
Salvatore Giammaria, avendo questi ricevuto procura alle liti dalla sola e non CP_3
già dalla E_
pagina 2 di 9 Inoltre, ha eccepito il difetto di legittimazione della creditrice procedente, in ragione della circostanza che il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe stato depositato allorquando la si era già estinta per fusione nella PA PA
Per tutto quanto innanzi esposto, ha chiesto in via preliminare e pregiudiziale di “ - accertare e dichiarare la inesistenza o nullità del procedimento monitorio n. 12034/2010 del Tribunale di Bari, depositato in cancelleria il 26.10.2010, deciso con decreto ingiuntivo
n. 2451/2010 del 22.11.2010, essendo la società ricorrente (ovvero la Controparte_5
) già estinta all'atto del deposito del ricorso per pregressa fusione con la
[...]
e, conseguentemente, dichiarare la illegittimazione attiva della PA [...]
e della mandataria non essendo titolare di alcun credito E_ CP_2
verso la in assenza di un valido titolo monitorio. Parte_1
- accogliere l'eccezione preliminare (di merito) e sostanziale di carenza di titolarità dal lato attivo e di legittimazione attiva in capo alla e della sua E_
mandataria del credito oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. CP_2
61/2021 del Tribunale di Foggia, e, alternativamente o congiuntamente, per non aver fornito idonea prova della legittimazione attiva del credito azionato esecutivamente e non avendo provato, sempre ai sensi di legge, la cessione da parte della del PA
titolo medesimo in loro favore in ragione di una operazione di cartolarizzazione ex art. 58
T. n. 93/2UB, di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 93/2017 - nonché accertare
e dichiarare la mancanza della legittimazione attiva ad agire esecutivamente in capo all'opposta in difetto della relativa prova che il credito azionato in via esecutiva rientri tra
i crediti ceduti “in blocco” con l'operazione di cartolarizzazione di cui all'avviso di cessione in G.U. n. 93/2017.
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Parte_1
nella procedura esecutiva immobiliare n. 61/2021 del Tribunale di Foggia, non risultando dagli atti di causa debitrice di alcuna somma, essendo il titolo esecutivo fatto valere esecutivamente inesistente e/o nullo per estinzione della società ricorrente PA
;
[...]
Nel merito:
-accertare e dichiarare l'assenza/l'inesistenza nel caso in esame di una operazione di cessione di crediti in blocco , ai sensi della L. n. 130/99 e dell'art. 58 TUB,, non avendo la
e la mandataria comunque provato e prodotto a Controparte_6 CP_2 corredo dell'avviata esecuzione forzata l'intervenuta cessione in loro favore del credito
pagina 3 di 9 portato dal d.i. n. 2451/2010 del Tribunale di Bari emesso in favore della PA
; né risulta dagli atti prodotti dalla società opposta la successione a titolo
[...]
particolare del credito da parte della e dei successivi PA
passaggi societari sino alla cedente per quanto concerne il credito de quo, PA né risulta provata l'esistenza di una operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/99 in favore dell'opposta riguardante il credito portato dal titolo azionato in via esecutiva.
-accertare e dichiarare che la , società asseritamente cedente del credito in PA
giudizio , ha il medesimo giorno 14.07.2017 posto in essere tre cessioni di credito con tre soggetti diversi ( ovvero, con la la Onif Finance s.r.l, e la E_ [...]
, con la conseguenza che l'asserito credito vantato nei confronti della Controparte_7
ben potrebbe essere ricompreso in ognuno delle tre cessioni il che Parte_1 qualifica l'asserita operazione di cartolarizzazione incerta e dubbia sotto il profilo della riconducibilità del credito azionato alla operazione intercorsa tra la e CP_4 [...]
il 14.07.2017 e pubblicata sulla G.U. n. 93 parte seconda E_ dell'08.08.2017.
-accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale degli interessi moratori rivenienti dalla sorte capitale del d.i. n. 2451/2010 del Tribunale di Bari in assenza di atti interuttivi.
-di conseguenza, per tutti i motivi quivi esposti dichiarare che la E_
e per essa la mandata-ria non hanno diritto a procedere ad esecuzione CP_2
forzata contro la e, quindi, dichiarare estinta la procedura esecutiva Parte_1
immobiliare n. 61/2021 nei confronti della . Parte_1
-condannare il creditore procedente alle spese e compensi del presente giudizio, del giudizio esecutivo immobiliare n. 61/021 del Tribunale di Foggia, nonché del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c e del successivo giudizio di reclamo (nr.
38/2023) da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Sarcina poiché antistatario”.
Si è costituita la e per essa (già , la E_ CP_2 CP_3 quale ha eccepito l'inammissibilità del motivo relativo alla dedotta inesistenza del decreto ingiuntivo, in quanto emesso nei confronti di soggetto estinto, trattandosi di doglianza non oggetto del ricorso originario in opposizione, così come evidenziato dal Collegio in sede di reclamo a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c. ed ha contestato nel merito gli ulteriori motivi ed eccezioni, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione.
pagina 4 di 9 All'udienza del 21.06.2023, il giudice ha dichiarato l'inammissibilità delle note non autorizzate depositate telematicamente dalla , concedendo i termini di cui all'art. Parte_1
183 comma VI c.p.c.
Nelle memorie autorizzate a norma dell'art. 183 comma VI c.p.c., nn. 1 e 2 c.p.c., le parti hanno reiterato le rispettive richieste e contestazioni, in particolare la ha chiesto Parte_1
l'esibizione ex art 210 c.p.c. del contratto di cessione.
Con istanza ex art. 486 c.p.c. del 14.05.2024, la - premesso di aver spiegato Parte_1
opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il D.I. 2451/2010 R.G. - ha chiesto un rinvio dell'udienza e in subordine ex art. 295 cpc la sospensione della presente procedura, in attesa delle determinazioni del giudizio di cognizione ex art. 649 cpc.
La causa è stata rinviata ai sensi dell'art 281 sexies all'udienza del 30.01.2025.
Nel corso di tale udienza le parti si sono riportate ai propri atti.
Parte opponente ha, altresì, precisato che il titolo esecutivo giudiziale è stato sospeso in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
**********
In via preliminare, si osserva che non si ravvisano i presupposti per la sospensione della presente causa, in ragione della sospensione del titolo esecutivo giudiziale ed in attesa della definizione del giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. introdotto dalla . Parte_1
In primo luogo si osserva che le S.U., con pronuncia n. 9479/2023, hanno ritenuto che il
G.E., previa sommaria verifica della natura abusiva delle clausole di cui al contratto posto a fondamento del provvedimento monitorio, debba dare avviso alla parte esecutata della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., concedendo all'uopo i termini di legge, senza procedere alla vendita del bene sino alla pronuncia del giudice dell'opposizione a norma dell'art. 649 c.p.c., ma non già sospendere la procedura esecutiva né tantomeno a tanto può essere tenuto il G.I., investito della delibazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Deve poi condividersi il principio pure affermato dalla S.C. in virtù del quale il giudice investito dell'opposizione a norma dell'art. 615, II comma c.p.c. non è tenuto a disporre la sospensione a norma dell'art. 295 c.p.c. anche ove sia stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo giudiziale ed in attesa della definizione della relativa controversia, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi, specie ove si consideri che la sospensione del titolo non determina l'improcedibilità del procedimento esecutivo ma solo la sua sospensione a norma dell'art. 623 c.p.c.
pagina 5 di 9 Tanto premesso, l'opposizione non può accogliersi perché infondata.
L'azione esecutiva da cui è scaturito il procedimento esecutivo è stata incardinata in forza di decreto ingiuntivo n. R.G. 2451/2010, notificato il 21.12.2010, come documentato dalla parte opposta, mediante produzione della ricevuta di ritorno della cartolina postale.
Da tanto consegue, altresì, l'infondatezza del motivo di opposizione con il quale è stata eccepita l'estinzione del diritto di credito in ragione della decorrenza del termine decennale di prescrizione, tenuto conto che risulta dagli atti che l'atto di precetto è stato notificato in data 25.11.2020.
Anche l'eccezione relativa alla prescrizione quinquennale degli interessi – al netto di ogni valutazione circa la sua applicabilità alla fattispecie in esame, pure contestata dalla controparte – non può accogliersi, in quanto formulata in termini assai generici, siccome svolta senza specificare la decorrenza di tale termine e l'importo a tale titolo preteso ed asseritamente prescritto.
È, invece, inammissibile il motivo attinente all'inesistenza del titolo esecutivo, siccome emesso in favore di soggetto estinto, trattandosi di doglianza non oggetto del ricorso oppositivo.
Ritiene questo giudice – così come evidenziato dal Collegio investito del reclamo a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c. - che debba darsi continuità all'orientamento sostenuto dalla giurisprudenza prevalente, che si condivide, in virtù del quale l'opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) ha struttura bifasica (fase cautelare dinanzi al
G.E. e fase di merito dinanzi al G.O.), sicché non può trovare accoglimento sulla base di una ragione diversa da quelle prospettate nel ricorso proposto dinanzi al giudice dell'esecuzione e pertanto non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa (cfr. in argomento Cass. civ. n. 16541/2011, Cass. civ. n.
18761/2013 e Cass. civ. ord. n. 153/2023).
Quanto al motivo relativo al difetto di legittimazione attiva della E_
si osserva che la legittimazione ad agire o contraddire costituisce una condizione dell'azione e presuppone la identità soggettiva tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è indicato come titolare del diritto e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è indicato come soggetto passivo del diritto.
Nell'atto di precetto la ha ingiunto il pagamento del credito E_
rinveniente da decreto ingiuntivo ed ivi ha prospettato di esserne titolare, sulla scorta della pagina 6 di 9 cessione intercorsa con incorporante per fusione la PA PA
originaria titolare del credito.
[...]
Non assume alcuna rilevanza che l'atto di pignoramento non contenga analoga ricostruzione delle vicende successorie, ove si tenga conto che in tale atto si richiama il precetto e che la si è qualificata creditrice in virtù del E_
provvedimento monitorio emesso in favore di indicata PA
come sua dante causa.
Quanto al profilo inerente alla titolarità del credito azionato in giudizio, la
[...]
e per essa la mandataria - a fronte delle generiche E_ CP_2
contestazioni circa il difetto di legittimazione attiva - ha dimostrato di essere titolare del credito azionato e costituito da decreto ingiuntivo n. R.G. 2451/2010, emesso in relazione a linee di credito concesse su c/c n. 400378896 acceso il 19.11.2007, intestato a garantite da fideiussione prestata, tra gli altri, dalla . Pt_2 Parte_3 Parte_1
Condivide questo giudice l'orientamento in virtù del quale “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr.
Cass. civ. n. 21821/2023).
Nel caso in cui non sia contestata l'esistenza della cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito dell'operazione di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso in G.U., ove sufficientemente precisa, può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione nella misura in cui consenta di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, come si è già evidenziato sulla scorta del condiviso orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato.
Ove, al contrario, oggetto di contestazione sia l'esistenza del contratto di cessione in sé,
l'avviso in G.U. pubblicato dalla cessionaria, costituendo una dichiarazione di quest'ultima, non può ritenersi, singolarmente considerata, una prova sufficiente.
pagina 7 di 9 Tale elemento, però, unitamente ad altri (come, ad esempio, la pubblicazione dell'avviso in
G.U. su iniziativa della cedente), ben potrà essere valutato dal giudice al fine di pervenire alla prova presuntiva dell'esistenza del contratto di cessione.
Nel caso in oggetto, ha prodotto l'avviso in G.U. n. 93 dello E_
08.08.2017 avente ad oggetto la cessione intercorsa con – già PA [...]
in forza di fusione, come allegato dalla opposta e non oggetto di Controparte_5
specifica contestazione da parte della esecutata che anzi proprio sulla scorta del detto passaggio societario ha eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo.
L'avviso in G.U. consente di individuare senza incertezze i crediti oggetto di cessione, attraverso una serie di parametri.
Invero, l'avviso in G.U. riporta che ha acquistato pro-soluto da E_
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, PA ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Il credito azionato in giudizio, per tipologia e periodo di insorgenza, rientra nella operazione di cessione, in quanto rinviene da contratto di apertura di credito concluso in data 19.11.2007 ed è qualificabile quale attività deteriorata, atteso l'inadempimento di parte opponente.
Inoltre, la riconducibilità del credito azionato in giudizio alla operazione di cessione e l'esistenza stessa del contratto di cessione, risultano provate dalla dichiarazione a firma della cedente prodotta in atti, depositata unitamente alla documentazione PA
inerente alla qualifica della firmataria (quadro direttivo IV livello) ed alla procura contenente i poteri di firma dei dipendenti con detta qualifica, oltre che dalla stessa disponibilità del titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ. n.10200/2021, la quale ha ritenuto che la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti e decisivi ai fini probatori).
Quanto precede, rende priva di rilevanza la circostanza allegata dall'opponente ovvero che nel medesimo giorno siano stati stipulati altri contratti di cessione tra e PA
terzi.
pagina 8 di 9 La circostanza che non sia stata fornita prova della iscrizione nel registro delle Imprese della intervenuta cessione non si reputa rilevante, trattandosi di requisito previsto dall'art. 58 T.U.B. ai soli fini della opponibilità della cessione al debitore ceduto (e non già ai fini traslativi) e che sostituisce l'adempimento previsto dall'art. 1264 c.c.
Tale cessione, oggetto di pubblicazione sulla G.U., è stata portata a conoscenza della
, mediante notifica del precetto e pertanto deve ritenersi ad essa certamente Parte_1
opponibile.
Altrettanto infondato è il motivo di opposizione concernente il difetto di ius postulandi in capo all'Avv. Salvatore Giammaria, non avendo questi ricevuto mandato dalla
[...]
ed in assenza dei poteri rappresentativi in capo alla già E_ CP_2
CP_3
L'avv. Salvatore Giammaria ha ricevuto mandato dalla la quale riveste la CP_3
qualità di mandataria della E_
Tanto si evince dalla G.U. in atti, pubblicata dalla stessa creditrice, ove è riportato che quest'ultima ha conferito incarico per la riscossione e per lo svolgimento delle attività di recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti oggetto di cessione alla CP_3
Per tutto quanto precede, l'opposizione va rigettata con condanna di parte opponente alle spese di giudizio in favore di e per essa - già E_ CP_2
- che si liquidano in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. CP_3
147/2022 – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 ex art. 17 c.p.c. (ovvero tenuto conto del credito posto a fondamento dell'azione esecutiva ed oggetto di opposizione) - applicati i minimi, data la semplicità e natura documentale delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
-condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e per essa nella misura di € 7.052,00, oltre rimborso spese E_ CP_2
al 15%, Cap ed Iva come per legge.
Foggia, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Patti
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