Trib. Foggia, sentenza 30/01/2025, n. 222
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Sentenza 30 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Foggia, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti, riguarda un'opposizione esecutiva proposta da una società contro Fino 1 Securitisation s.r.l. e DO s.p.a. Le parti hanno contestato la legittimità del titolo esecutivo, sostenendo l'omessa notifica del decreto ingiuntivo e la prescrizione del credito. In particolare, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della creditrice, la mancanza di prova della cessione del credito e il difetto di poteri rappresentativi dell'avvocato della controparte.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, ritenendo infondate le eccezioni sollevate. Ha argomentato che il decreto ingiuntivo era stato regolarmente notificato e che la prescrizione non si era verificata, poiché l'atto di precetto era stato notificato entro il termine decennale. Inoltre, ha confermato la legittimazione attiva della Fino 1 Securitisation s.r.l., evidenziando che la cessione del credito era stata adeguatamente documentata attraverso l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Infine, ha ritenuto inammissibile l'eccezione relativa al difetto di ius postulandi, poiché l'avvocato della controparte aveva ricevuto mandato dalla mandataria della creditrice. La decisione si conclude con la condanna dell'opponente alle spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 30/01/2025, n. 222
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 222
    Data del deposito : 30 gennaio 2025

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