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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9725 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 19263 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma alla via Filoteo Alberini n. 11, presso lo studio dell'Avv.
RD CE che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante
e
(c.f. p.iva Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma alla via Isonzo n. 21/D, presso lo studio dell'Avv. Silvia Francesca Colosimo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 19221/21 del Giudice di Pace di Roma pubblicata il 10 settembre 2021
CONCLUSIONI
Con le note a trattazione scritta relative all'udienza cartolare del
10 dicembre 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per parte appellante:
“…L'avv. RD CE, precisa le proprie riportandosi al proprio atto di appello depositato. Chiede l'accoglimento del proposto appello per la riforma della integrale sentenza impugnata nei confronti della ” CP_2
[“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la impugnata sentenza ed in accoglimento delle domande come avanzate nel primo grado di giudizio:
“accertare e dichiarare che parte attrice è rimasta vittima di fornitura di carburante contaminato a seguito del rifornimento del
03.07.2019, e che la responsabilità dello stesso è ascrivibile in via esclusiva al gestore della pompa medesima come sopra indicato
e, per l'effetto, condannare, la Stazione di servizio Q8Easy Servizi
& Gestioni Italia srl, al pagamento della somma da quantificarsi in:
A) € 976,00, (come da fattura n. 60 del 09.07.2019),
B) € 50,00 per carroattrezzi come da fattura n. 17 del 8 luglio 2019,
C) € 62,50 per carburante anomalo come da ricevuta fiscale n. 25105 del 03.07.2019 D) 4 gg. di fermo tecnico dovuti per la riparazione,
E) danno ex art.1223 da quantificarsi in via equitativa, ovvero nella diversa misura che risulterà dall'esito dell'istruttoria o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia;
Laddove il Tribunale lo ravvisi, condannare la parte convenuta, al risarcimento in favore della parte attrice dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo la parte attrice abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali
e convenienti forme di investimento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., Iva e Cpa;
2) condannare la alla restituzione Controparte_1 dell'importo percepito di € 437,74, con gli interessi legali dalla data della ricezione (20.09.2021) al saldo effettivo a titolo di spese legali nei confronti dell'Avv. Silvia Francesca Colosimo dichiaratasi antistataria;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
4) In Via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi che venga rigettato il proposto appello si richiede che il Tribunale adito
Voglia disporre la compensazione delle spese del presente grado;
]
per parte appellata:
“…Con le presenti note la scrivente richiama tutte le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione all'appello chiedendo
l'integrale rigetto dell'impugnazione proposta, essendo assolutamente infondata in fatto ed in diritto, ritendo di contro, giusta e legittima la sentenza impugnata, conseguentemente, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione con l'eventuale concessione dei termini 190 cpc.”
[“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza ed improcedibilità dell'appello proposto e conseguentemente rigettare l'impugnazione avanzata, confermando integralmente la sentenza di Primo Grado emessa dal Giudice di Pace di Roma nr. 19221/2021.
- conseguentemente rigettare l'appello per mancanza assoluta di prova certa del nesso causale tra un generico rifornimento asserto contaminato ed i danni lamentati e manifestatisi 5 giorni dopo il suddetto rifornimento;
- Con vittoria di spese e onorari del doppio Grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore.”]
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha citato in giudizio innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Roma la società (di Controparte_3 seguito anche per brevità) esponendo che: CP_1
- in data 3 luglio 2019 alle ore 15,12 presso la stazione di servizio Q8 Easy di viale Jonio n. 131 l'attore aveva effettuato un rifornimento di carburante diesel dell'importo pari ad euro 62,50 per la propria autovettura adibita a servizio pubblico di trasporto targata EZ089LL;
- il giorno seguente, ossia il 4 luglio 2019, la propria autovettura aveva iniziato ad avere problemi e si era arrestata;
- vani erano risultati i tentativi di riavviare il veicolo che in data 8 luglio 2019 era stato trasportato mediante un carroattrezzi presso l'autofficina Elettrodiesel s.r.l. per le necessarie riparazioni;
- dopo una attenta analisi delle problematiche era stata prospettata quale causa del fermo dell'autovettura l'introduzione di carburante contaminato;
- una parte del carburante incriminato era stato estratto dal serbatoio del veicolo e consegnato al sig. Pt_1
- in data 5 luglio 2019 era stata inviata una lettera di messa in mora alla UW TR RN e alla , quale CP_1 gestore della stazione di servizio Q8 Easy di viale Jonio n. 131;
- la UW TR Italia s.p.a., dopo aver aperto apposita pratica, aveva successivamente declinato ogni responsabilità.
Il sig. ha quindi chiesto di accertare la responsabilità Pt_1 della per la fornitura di carburante contaminato e di CP_1 condannare la convenuta al risarcimento dei seguenti danni: 1) euro
976,00 per le riparazioni meccaniche come da fattura n. 60 del 9 luglio 2019; 2) euro 50,00 per il carroattrezzi come da fattura n.
17 dell'8 luglio 2019; 3) euro 62,00 per il carburante contaminato;
4) danno per 4 giorni di fermo tecnico per la riparazione;
5) ulteriore danno ex art. 1223 c.c. da quantificare in via equitativa.
2. Si è costituita in giudizio la la quale in via CP_1 preliminare ha eccepito la decadenza dalla garanzia per decorso del termine previsto dall'art. 1495 c.c. Nel merito ha contestato la domanda avversaria di cui ha chiesto il rigetto, deducendo che:
- il carburante presente presso la propria stazione di servizio era sempre soggetto ai controlli qualitativi sia prima che dopo lo scarico del prodotto nelle cisterne;
- nessun altro cliente aveva lamentato danni nel mese di luglio
2019;
- non vi era alcuna prova del nesso di causalità tra il rifornimento di carburante effettuato presso la stazione di servizio della convenuta e i danni patiti dal sig. Pt_1
3. Con sentenza n. 19221/2021 pubblicata in data 10 settembre 2021 il Giudice di Pace di Roma ha respinto la domanda proposta dall'attore condannandolo al pagamento delle spese processuali.
4. Il sig. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza Pt_1 di cui ha chiesto la riforma, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado e chiedendo la restituzione delle somme versate per le spese processuali.
L'appellante ha lamentato la mancata e/o errata valutazione da parte del Giudice di Pace delle prove raccolte anche di natura presuntiva.
In particolare ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che: “Dagli elementi istruttori così acquisiti non può ritenersi raggiunta la prova sufficiente del nesso causale tra il rifornimento ed il guasto al veicolo, stante il lasso temporale intercorrente tra il rifornimento e il trasporto del veicolo presso
l'officina avvenuto il 08/07/2019, ben 5 giorni dopo il contestato rifornimento”.
Sul punto il sig. , invocando il principio di non Pt_1 contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ha sostenuto che i fatti così come dedotti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed in particolare la data di arresto del veicolo, indicata nel 4 luglio 2019, dovevano ritenersi pacificamente ammessi, in quanto non erano stati specificamente contestati dalla società convenuta, la quale aveva istruito le proprie difese sulla base di una ricostruzione cronologica dei fatti difforme da quanto prospettato dall'attore. L'appellante ha inoltre evidenziato che nel corso della prima udienza relativa al giudizio di primo grado il Giudice di Pace non aveva consentito il deposito di un atto transattivo concluso dalla UW TR Italia s.p.a. con un altro automobilista, il quale, sempre a seguito del rifornimento “anomalo” presso la stessa stazione di servizio e nello stesso arco temporale del rifornimento del sig. , aveva riscontrato le medesime problematiche Pt_1 lamentate da quest'ultimo.
5. Con memoria depositata in data 4 agosto 2022 si è costituita nel giudizio di appello la la quale ha contestato i CP_1 motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
6. Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10 dicembre 2024 (tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.) con le note di trattazione scritta le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di repliche.
*********
7. L'appello è infondato e deve essere respinto per le motivazioni di seguito riportate.
Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado risulta provato che: alle ore
15,12 del 3 luglio 2019 il sig. ha effettuato un Parte_1 rifornimento di carburante e precisamente di gasolio presso la stazione di servizio Q8 Easy sita in Roma al viale Jonio n. 131, gestita dalla società qui appellata (cfr. la ricevuta fiscale di euro 62,50: doc. 1); in data 8 luglio 2019 l'autovettura Ford CMAX targata EZ 089LL, di proprietà dell'odierno appellante, è stata soccorsa dal carroattrezzi (cfr. la fattura n. 17 dell'8 luglio 2019 di euro 50,00: doc. 2); in data 9 luglio 2019 la stessa autovettura
è stata riparata presso l'officina Elettrodiesel S.r.l. che ha provveduto alla revisione degli iniettori, al lavaggio chimico e alla pulizia del serbatorio (cfr. la fattura n. 60 del 9 luglio 2019 di euro 976,00: doc. 3).
Il sig. legale rappresentante della Testimone_1
Elettrodiesel S.r.l., sentito in qualità di testimone nel corso del giudizio di primo grado, ha confermato di aver provveduto alle riparazioni risultanti dalla fattura allegata in atti ed ha altresì riferito di aver trovato gasolio “contaminato” nel serbatorio dell'autovettura.
Gli elementi di prova sopra elencati, tuttavia, non sono sufficienti per ritenere dimostrata la responsabilità della società qui appellata ed in particolare il nesso causale tra il rifornimento effettuato dal sig. presso la stazione di servizio Pt_1 dell'appellata e il guasto subito dal suo veicolo.
Come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, la prova del nesso eziologico non può ritenersi raggiunta anche in considerazione del lasso temporale intercorso tra il rifornimento del 3 luglio 2019 e il successivo trasporto del veicolo avvenuto ben cinque giorni dopo ovvero in data 8 luglio 2019.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non può ritenersi pacificamente ammesso che il veicolo di quest'ultimo abbia smesso di funzionare e si sia arrestato già il giorno successivo al rifornimento.
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., infondatamente invocato dall'appellante, non può operare nel caso di specie proprio in considerazione del fatto che vi è divergenza tra la ricostruzione dei fatti enunciata nell'atto di citazione e quella affermata nella memoria di costituzione della , la quale CP_1 sin dal giudizio di primo grado ha messo in discussione la sussistenza del nesso causale, sostenendo che l'arresto del veicolo risaliva all'8 luglio del 2019 allorquando era intervenuto il carroattrezzi.
A fronte di tale specifica eccezione era dunque onere dell'attore, qui appellante, fornire la prova del momento temporale al quale effettivamente risaliva l'arresto dell'autovettura. In mancanza di detta prova non può ritenersi dimostrato che il veicolo si sia arrestato il giorno successivo al rifornimento come sostenuto nell'atto di citazione.
Sul punto non è di aiuto la lettera di messa in mora inviata dal legale dell'odierno appellante alla e alla UW CP_1
Petroelum RN in data 5 luglio 2019 (doc. 4 del fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado), in quanto contiene una ricostruzione cronologica dei fatti in palese contraddizione con quanto affermato nell'atto di citazione e con quanto risultante dalla documentazione allegata. Ed infatti in tale missiva si afferma che già il giorno 4 luglio 2019 “si è resa necessaria la chiamata ad un carroattrezzi” e che l'autovettura è stata “trasportata presso un'officina” dove “si è riscontrata la presenza di carburante anomalo”, laddove invece è stato allegato e documentato che il carroattrezzi è intervenuto soltanto in data 8 luglio 2019.
Dunque, gli elementi indiziari forniti dal sig. non sono Pt_1 sufficienti per ritenere che il carburante presente nel serbatoio dell'autovettura al momento del guasto fosse quello acquistato presso la stazione di servizio gestita dall'appellata, non potendosi escludere che nel lasso di tempo intercorso tra il rifornimento (3 luglio 2019) e l'intervento del carroattrezzi (8 luglio 2019) siano stati effettuati altri rifornimenti presso altre stazioni di servizio o siano intervenuti ulteriori fattori causali che abbiano determinato la rottura del veicolo.
Del resto non può ritenersi definitivamente provata neanche la causa del guasto, dal momento che l'affermazione del teste circa la presenza di gasolio “contaminato” Testimone_1 costituisce una vera e propria valutazione che necessitava eventualmente di un riscontro tecnico attraverso analisi di laboratorio che non sono state effettuate nell'immediatezza dei fatti e che sono ormai precluse dalla mancata produzione del campione di gasolio di cui l'appellante ha affermato di essere in possesso.
L'attendibilità del testimone sul punto è compromessa dal fatto che non è dato sapere quali siano le verifiche da lui eseguite sul carburante. Priva di supporto probatorio è anche l'ulteriore affermazione di parte appellante secondo cui un'altra autovettura avrebbe avuto gli stessi problemi del veicolo del sig. dopo aver effettuato il Pt_1 rifornimento presso lo stesso distributore e nello stesso periodo temporale al quale risalgono i fatti oggetto di causa.
Tra la documentazione allegata in atti non si rinviene alcun atto transattivo intervenuto tra la UW TR Italia S.p.a. ed un presunto danneggiato non meglio individuato;
né dai verbali delle udienze relative al giudizio di primo grado risulta che il difensore di parte attrice abbia offerto il deposito di siffatto documento.
In conclusione, l'appello va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8. Le spese di lite relative al giudizio di secondo grado seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore dell'appellata che ne ha fatto specifica richiesta dichiarandosi antistatario.
Ai sensi di quanto previsto dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
n. 115/2002 sussiste l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. Controparte_1
19221/2021 del Giudice di Pace di Roma pubblicata in data 10 settembre 2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese processuali del giudizio di secondo grado
[...] liquidate in € 460,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore di parte appellata;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002,
l'obbligo dell'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002.
Roma, lì 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 19263 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma alla via Filoteo Alberini n. 11, presso lo studio dell'Avv.
RD CE che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante
e
(c.f. p.iva Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma alla via Isonzo n. 21/D, presso lo studio dell'Avv. Silvia Francesca Colosimo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 19221/21 del Giudice di Pace di Roma pubblicata il 10 settembre 2021
CONCLUSIONI
Con le note a trattazione scritta relative all'udienza cartolare del
10 dicembre 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per parte appellante:
“…L'avv. RD CE, precisa le proprie riportandosi al proprio atto di appello depositato. Chiede l'accoglimento del proposto appello per la riforma della integrale sentenza impugnata nei confronti della ” CP_2
[“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la impugnata sentenza ed in accoglimento delle domande come avanzate nel primo grado di giudizio:
“accertare e dichiarare che parte attrice è rimasta vittima di fornitura di carburante contaminato a seguito del rifornimento del
03.07.2019, e che la responsabilità dello stesso è ascrivibile in via esclusiva al gestore della pompa medesima come sopra indicato
e, per l'effetto, condannare, la Stazione di servizio Q8Easy Servizi
& Gestioni Italia srl, al pagamento della somma da quantificarsi in:
A) € 976,00, (come da fattura n. 60 del 09.07.2019),
B) € 50,00 per carroattrezzi come da fattura n. 17 del 8 luglio 2019,
C) € 62,50 per carburante anomalo come da ricevuta fiscale n. 25105 del 03.07.2019 D) 4 gg. di fermo tecnico dovuti per la riparazione,
E) danno ex art.1223 da quantificarsi in via equitativa, ovvero nella diversa misura che risulterà dall'esito dell'istruttoria o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia;
Laddove il Tribunale lo ravvisi, condannare la parte convenuta, al risarcimento in favore della parte attrice dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo la parte attrice abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali
e convenienti forme di investimento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., Iva e Cpa;
2) condannare la alla restituzione Controparte_1 dell'importo percepito di € 437,74, con gli interessi legali dalla data della ricezione (20.09.2021) al saldo effettivo a titolo di spese legali nei confronti dell'Avv. Silvia Francesca Colosimo dichiaratasi antistataria;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
4) In Via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi che venga rigettato il proposto appello si richiede che il Tribunale adito
Voglia disporre la compensazione delle spese del presente grado;
]
per parte appellata:
“…Con le presenti note la scrivente richiama tutte le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione all'appello chiedendo
l'integrale rigetto dell'impugnazione proposta, essendo assolutamente infondata in fatto ed in diritto, ritendo di contro, giusta e legittima la sentenza impugnata, conseguentemente, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione con l'eventuale concessione dei termini 190 cpc.”
[“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza ed improcedibilità dell'appello proposto e conseguentemente rigettare l'impugnazione avanzata, confermando integralmente la sentenza di Primo Grado emessa dal Giudice di Pace di Roma nr. 19221/2021.
- conseguentemente rigettare l'appello per mancanza assoluta di prova certa del nesso causale tra un generico rifornimento asserto contaminato ed i danni lamentati e manifestatisi 5 giorni dopo il suddetto rifornimento;
- Con vittoria di spese e onorari del doppio Grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore.”]
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha citato in giudizio innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Roma la società (di Controparte_3 seguito anche per brevità) esponendo che: CP_1
- in data 3 luglio 2019 alle ore 15,12 presso la stazione di servizio Q8 Easy di viale Jonio n. 131 l'attore aveva effettuato un rifornimento di carburante diesel dell'importo pari ad euro 62,50 per la propria autovettura adibita a servizio pubblico di trasporto targata EZ089LL;
- il giorno seguente, ossia il 4 luglio 2019, la propria autovettura aveva iniziato ad avere problemi e si era arrestata;
- vani erano risultati i tentativi di riavviare il veicolo che in data 8 luglio 2019 era stato trasportato mediante un carroattrezzi presso l'autofficina Elettrodiesel s.r.l. per le necessarie riparazioni;
- dopo una attenta analisi delle problematiche era stata prospettata quale causa del fermo dell'autovettura l'introduzione di carburante contaminato;
- una parte del carburante incriminato era stato estratto dal serbatoio del veicolo e consegnato al sig. Pt_1
- in data 5 luglio 2019 era stata inviata una lettera di messa in mora alla UW TR RN e alla , quale CP_1 gestore della stazione di servizio Q8 Easy di viale Jonio n. 131;
- la UW TR Italia s.p.a., dopo aver aperto apposita pratica, aveva successivamente declinato ogni responsabilità.
Il sig. ha quindi chiesto di accertare la responsabilità Pt_1 della per la fornitura di carburante contaminato e di CP_1 condannare la convenuta al risarcimento dei seguenti danni: 1) euro
976,00 per le riparazioni meccaniche come da fattura n. 60 del 9 luglio 2019; 2) euro 50,00 per il carroattrezzi come da fattura n.
17 dell'8 luglio 2019; 3) euro 62,00 per il carburante contaminato;
4) danno per 4 giorni di fermo tecnico per la riparazione;
5) ulteriore danno ex art. 1223 c.c. da quantificare in via equitativa.
2. Si è costituita in giudizio la la quale in via CP_1 preliminare ha eccepito la decadenza dalla garanzia per decorso del termine previsto dall'art. 1495 c.c. Nel merito ha contestato la domanda avversaria di cui ha chiesto il rigetto, deducendo che:
- il carburante presente presso la propria stazione di servizio era sempre soggetto ai controlli qualitativi sia prima che dopo lo scarico del prodotto nelle cisterne;
- nessun altro cliente aveva lamentato danni nel mese di luglio
2019;
- non vi era alcuna prova del nesso di causalità tra il rifornimento di carburante effettuato presso la stazione di servizio della convenuta e i danni patiti dal sig. Pt_1
3. Con sentenza n. 19221/2021 pubblicata in data 10 settembre 2021 il Giudice di Pace di Roma ha respinto la domanda proposta dall'attore condannandolo al pagamento delle spese processuali.
4. Il sig. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza Pt_1 di cui ha chiesto la riforma, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado e chiedendo la restituzione delle somme versate per le spese processuali.
L'appellante ha lamentato la mancata e/o errata valutazione da parte del Giudice di Pace delle prove raccolte anche di natura presuntiva.
In particolare ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che: “Dagli elementi istruttori così acquisiti non può ritenersi raggiunta la prova sufficiente del nesso causale tra il rifornimento ed il guasto al veicolo, stante il lasso temporale intercorrente tra il rifornimento e il trasporto del veicolo presso
l'officina avvenuto il 08/07/2019, ben 5 giorni dopo il contestato rifornimento”.
Sul punto il sig. , invocando il principio di non Pt_1 contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ha sostenuto che i fatti così come dedotti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed in particolare la data di arresto del veicolo, indicata nel 4 luglio 2019, dovevano ritenersi pacificamente ammessi, in quanto non erano stati specificamente contestati dalla società convenuta, la quale aveva istruito le proprie difese sulla base di una ricostruzione cronologica dei fatti difforme da quanto prospettato dall'attore. L'appellante ha inoltre evidenziato che nel corso della prima udienza relativa al giudizio di primo grado il Giudice di Pace non aveva consentito il deposito di un atto transattivo concluso dalla UW TR Italia s.p.a. con un altro automobilista, il quale, sempre a seguito del rifornimento “anomalo” presso la stessa stazione di servizio e nello stesso arco temporale del rifornimento del sig. , aveva riscontrato le medesime problematiche Pt_1 lamentate da quest'ultimo.
5. Con memoria depositata in data 4 agosto 2022 si è costituita nel giudizio di appello la la quale ha contestato i CP_1 motivi di gravame di cui ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
6. Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10 dicembre 2024 (tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.) con le note di trattazione scritta le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di repliche.
*********
7. L'appello è infondato e deve essere respinto per le motivazioni di seguito riportate.
Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado risulta provato che: alle ore
15,12 del 3 luglio 2019 il sig. ha effettuato un Parte_1 rifornimento di carburante e precisamente di gasolio presso la stazione di servizio Q8 Easy sita in Roma al viale Jonio n. 131, gestita dalla società qui appellata (cfr. la ricevuta fiscale di euro 62,50: doc. 1); in data 8 luglio 2019 l'autovettura Ford CMAX targata EZ 089LL, di proprietà dell'odierno appellante, è stata soccorsa dal carroattrezzi (cfr. la fattura n. 17 dell'8 luglio 2019 di euro 50,00: doc. 2); in data 9 luglio 2019 la stessa autovettura
è stata riparata presso l'officina Elettrodiesel S.r.l. che ha provveduto alla revisione degli iniettori, al lavaggio chimico e alla pulizia del serbatorio (cfr. la fattura n. 60 del 9 luglio 2019 di euro 976,00: doc. 3).
Il sig. legale rappresentante della Testimone_1
Elettrodiesel S.r.l., sentito in qualità di testimone nel corso del giudizio di primo grado, ha confermato di aver provveduto alle riparazioni risultanti dalla fattura allegata in atti ed ha altresì riferito di aver trovato gasolio “contaminato” nel serbatorio dell'autovettura.
Gli elementi di prova sopra elencati, tuttavia, non sono sufficienti per ritenere dimostrata la responsabilità della società qui appellata ed in particolare il nesso causale tra il rifornimento effettuato dal sig. presso la stazione di servizio Pt_1 dell'appellata e il guasto subito dal suo veicolo.
Come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, la prova del nesso eziologico non può ritenersi raggiunta anche in considerazione del lasso temporale intercorso tra il rifornimento del 3 luglio 2019 e il successivo trasporto del veicolo avvenuto ben cinque giorni dopo ovvero in data 8 luglio 2019.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non può ritenersi pacificamente ammesso che il veicolo di quest'ultimo abbia smesso di funzionare e si sia arrestato già il giorno successivo al rifornimento.
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., infondatamente invocato dall'appellante, non può operare nel caso di specie proprio in considerazione del fatto che vi è divergenza tra la ricostruzione dei fatti enunciata nell'atto di citazione e quella affermata nella memoria di costituzione della , la quale CP_1 sin dal giudizio di primo grado ha messo in discussione la sussistenza del nesso causale, sostenendo che l'arresto del veicolo risaliva all'8 luglio del 2019 allorquando era intervenuto il carroattrezzi.
A fronte di tale specifica eccezione era dunque onere dell'attore, qui appellante, fornire la prova del momento temporale al quale effettivamente risaliva l'arresto dell'autovettura. In mancanza di detta prova non può ritenersi dimostrato che il veicolo si sia arrestato il giorno successivo al rifornimento come sostenuto nell'atto di citazione.
Sul punto non è di aiuto la lettera di messa in mora inviata dal legale dell'odierno appellante alla e alla UW CP_1
Petroelum RN in data 5 luglio 2019 (doc. 4 del fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado), in quanto contiene una ricostruzione cronologica dei fatti in palese contraddizione con quanto affermato nell'atto di citazione e con quanto risultante dalla documentazione allegata. Ed infatti in tale missiva si afferma che già il giorno 4 luglio 2019 “si è resa necessaria la chiamata ad un carroattrezzi” e che l'autovettura è stata “trasportata presso un'officina” dove “si è riscontrata la presenza di carburante anomalo”, laddove invece è stato allegato e documentato che il carroattrezzi è intervenuto soltanto in data 8 luglio 2019.
Dunque, gli elementi indiziari forniti dal sig. non sono Pt_1 sufficienti per ritenere che il carburante presente nel serbatoio dell'autovettura al momento del guasto fosse quello acquistato presso la stazione di servizio gestita dall'appellata, non potendosi escludere che nel lasso di tempo intercorso tra il rifornimento (3 luglio 2019) e l'intervento del carroattrezzi (8 luglio 2019) siano stati effettuati altri rifornimenti presso altre stazioni di servizio o siano intervenuti ulteriori fattori causali che abbiano determinato la rottura del veicolo.
Del resto non può ritenersi definitivamente provata neanche la causa del guasto, dal momento che l'affermazione del teste circa la presenza di gasolio “contaminato” Testimone_1 costituisce una vera e propria valutazione che necessitava eventualmente di un riscontro tecnico attraverso analisi di laboratorio che non sono state effettuate nell'immediatezza dei fatti e che sono ormai precluse dalla mancata produzione del campione di gasolio di cui l'appellante ha affermato di essere in possesso.
L'attendibilità del testimone sul punto è compromessa dal fatto che non è dato sapere quali siano le verifiche da lui eseguite sul carburante. Priva di supporto probatorio è anche l'ulteriore affermazione di parte appellante secondo cui un'altra autovettura avrebbe avuto gli stessi problemi del veicolo del sig. dopo aver effettuato il Pt_1 rifornimento presso lo stesso distributore e nello stesso periodo temporale al quale risalgono i fatti oggetto di causa.
Tra la documentazione allegata in atti non si rinviene alcun atto transattivo intervenuto tra la UW TR Italia S.p.a. ed un presunto danneggiato non meglio individuato;
né dai verbali delle udienze relative al giudizio di primo grado risulta che il difensore di parte attrice abbia offerto il deposito di siffatto documento.
In conclusione, l'appello va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8. Le spese di lite relative al giudizio di secondo grado seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore dell'appellata che ne ha fatto specifica richiesta dichiarandosi antistatario.
Ai sensi di quanto previsto dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
n. 115/2002 sussiste l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. Controparte_1
19221/2021 del Giudice di Pace di Roma pubblicata in data 10 settembre 2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese processuali del giudizio di secondo grado
[...] liquidate in € 460,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore di parte appellata;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002,
l'obbligo dell'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002.
Roma, lì 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo