Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5120/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5120/2024, promossa con ricorso depositato il 05/12/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] residente in [...], cittadina italiana, C.F. , C.F._1 con l'Avv. Mariacristina Greco
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] residente in [...], cittadino italiano, C.F. , C.F._2 con l'Avv. Chiara Gualandi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vedano Olona in data 30 maggio 2015,
(anno 2015 atto nr. 6 parte I)
separati consensualmente con verbale in data 10.06.2021 omologato con decreto in data
05.07.2021 depositato il 06.07.2021.
con il figlio minore:
, nato a [...] il [...]. Persona_1
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I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) La SI.ra svolge la professione di impiegata/addetta alle vendite presso il negozio Pt_1
“Norauto” di Varese e il suo reddito netto negli ultimi tre anni è documentato dalle dichiarazioni allegate al ricorso in atti;
2) La SI.ra è proprietaria dell'immobile sito in Lozza in Via Pravallo 13, Parte_1 in cui vive che, a sua volta, è gravata da mutuo ipotecario con rata mensile di €465,87
(quattrocentosettantacinque/87);
3) Il SI. svolge la professione di operaio presso la ditta “Campo Parte_2 dei Fiori srl” e il suo reddito netto negli ultimi tre anni è documentato dalle dichiarazioni allegate al ricorso in atti.
4) Il SI. è proprietario dell'immobile sito in Vedano Olona (VA) Parte_2 via Chiesa n. 9/B in cui vive, ed è gravato da mutuo ipotecario con un rata mensile di €
710,00 (settecentodieci euro).
5) Per quanto riguarda la gestione del figlio , i genitori si accordano come di R_ seguito indicato premettendo che il minore frequenta la classe terza della scuola primaria di Lozza e che frequenta, tutti i giorni il doposcuola dalle 14 alle 15.30, orario di uscita e usufruisce anche del servizio mensa;
il lunedì, dalle ore 14 alle ore 16, e il mercoledì, dalle
14 alle 17, è previsto il rientro pomeridiano;
, il lunedì pomeriggio, dopo la scuola, R_ frequenta il corso di tennis presso tennis club Vedano Olona;
il venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, frequenta il catechismo presso la sede dell'oratorio locale, a poca distanza dalla scuola.
6) L'esercizio del diritto di visita dell'altro genitore viene regolamentato come di seguito.
Per i fine settimana: posto che il SI. lavora su turni, Parte_2 R_ starà con il padre dal venerdì dopo il catechismo e fino alla domenica sera, riportandolo presso l'abitazione materna per le ore 18:00; ciò quando il SI. avrà il Parte_2 turno di mattino. Quando invece il padre lavorerà il pomeriggio, sarà prelevato R_ dal nonno paterno il venerdì pomeriggio, dopo il catechismo, e verrà poi riportato dal padre presso la madre la domenica sera per le ore 18, fatto salvo che la signora abbia la Pt_1 domenica lavorativamente libera. Visite infrasettimanali: quando il SI. Parte_2
avrà il turno del mattino, preleverà il figlio da scuola e lo accompagnerà alla lezione
[...] di tennis del lunedì pomeriggio, riaccompagnandolo poi, dalla madre, la sera stessa entro le ore 21; lo terrà altresì il martedì pomeriggio prelevandolo da scuola e lo riporterà la sera stessa entro le ore 21:00 dalla madre. Durante la permanenza presso il padre, il genitore si preoccuperà di ogni incombente scolastico del minore (compiti, studio).
7) Tenuto conto della volontà del nonno paterno di poter passare del tempo con il nipote, entrambi i genitori acconsentono a che il nonno, SI. , trascorra Per_2 Parte_2 del tempo con , individuando la giornata a lui dedicata, nel venerdì pomeriggio R_ quando andrà a prendere da scuola il nipote, dopo il catechismo, alle ore 15.30-45 presso l'oratorio di Lozza, e si intratterrà con lui finchè non tornerà presso l'abitazione paterna.
pagina2 di 4 8) Per quanto riguarda le vacanze estive, i genitori provvederanno di volta in volta, con congruo anticipo, e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto degli impegni scolastici del minore, ad individuare e comunicarsi i periodi che il figlio trascorrerà con loro, concordandosi che, in ogni caso, entrambi i genitori potranno tenere con sé per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo R_ giugno/luglio/agosto/settembre.
9) Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il periodo di vacanza, coincidente con quello scolastico, verrà suddiviso tra i genitori di modo che, alternativamente, dall'inizio delle vacanze sino al giorno 29 dicembre compreso, di ogni anno, il minore si intratterrà con un genitore;
dal 30 dicembre al termine delle vacanze con l'altro genitore. La Vigilia di Natale, sino alla mattina del giorno di Natale, verrà trascorso alternativamente ora con un genitore ora con l'altro. Parimenti il Santo Stefano. Per le prossime festività natalizie, R_ trascorrerà il Natale con il papà nonchè dal 22 dicembre a tutto il 29 dicembre e, dal 30 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche con la mamma. Poi così alternativamente per gli anni a venire, salvo migliore accordo e/o esigenza tra le parti.
10) Per quanto riguarda le vacanze pasquali, starà con un genitore dal termine R_ della scuola sino alla sera del giorno di Pasqua;
il giorno di Sant'Angelo e sino alla ripresa della scuola con l'altro genitore e, così alternativamente per gli anni a venire. Con inizio
Pasqua 2025 trascorrerà con la madre dalla fine della scuola sino alla sera di R_
Pasqua e, dalla sera della Pasqua fino alla ripresa della scuola, con il padre.
In caso di eventi speciali-straordinari, come feste di famiglia, compleanni, ricorrenze varie, le parti concorderanno congiuntamente, e nel rispetto reciproco, la gestione di tali avvenimenti, valutando di caso in caso, nell'interesse del minore e tenendo conto della sua volontà e, comunque, cercando di garantire il criterio dell'alternanza; resto inteso che potrà trascorre il compleanno del genitore con lo stesso. R_
11) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali impedimenti e/o assenze durante il periodo in cui dovesse trovarsi presso la loro abitazione, in R_ modo da concordare le modalità di collocamento e le persone che eventualmente avranno cura del minore.
12) La SI.ra si impegna a comunicare al SI. i suoi turni di Pt_1 Parte_2 lavoro, non appena verranno da lei comunicati al capo turno della sua azienda.
13) A titolo di mantenimento per il figlio minore, il SI. si impegna a Parte_2 versare alla SI.ra la somma di € 220,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, a Pt_1 mezzo bonifico bancario, alle coordinate già in suo possesso. L'importo indicato sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat;
prima rivalutazione dal mese successivo alla omologa delle condizioni di divorzio. Lo stesso si impegna a versare direttamente alla società sportiva l'intero costo del corso di tennis e a contribuire, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie che dovessero necessitare al figlio, così come stabilito dalle linee guida adottate dal Tribunale di Varese, come allegate al ricorso in atti.
14) I coniugi stabiliscono che sarà la SI.ra a percepire interamente l'importo Pt_1 dell'assegno unico che verrà calcolato sull'Isee di quest'ultima, con onere a suo esclusivo carico di presentare idonea domanda anche per l'indicatore della condizione patrimoniale pagina3 di 4 entro i termini di legge. A carico di quest'ultima sarà il costo del doposcuola che frequenta il figlio . R_
15) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 30 maggio 2015, nel Comune di Vedano Olona, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vedano Olona (anno 2015 atto nr. 6 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 7.02.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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