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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TORRESE DOMENICO, Presidente
ND AR IS, Relatore
DE SIMONE MARIO, Giudice
in data 31/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3068/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N^ 14 00195 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno, N[ 2 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi, N[ 31 80137 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500004316000 IRAP 2006
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N^ 14 00195 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007236992000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16154/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate riscossione, Agenzia direzione prov. le di Napoli uff. Territoriale 3, Camera Di Commercio di Napoli e Regione Campania – Uod Tasse Automobilistiche – Ricorrente_1 , rappresentato e difeso come in epigrafe, impugnava contestualmente una intimazione di pagamento con n. 07120259007236992000, e una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 07180202500004316000, con le quali, si chiedeva allo stesso la somma complessiva di € 51.281,58, afferenti a tutta una serie di cartelle (n. 27) meglio indicate nel ricorso introduttivo inerenti sanzioni e tributi di vario genere e tipo, molte delle quali con pendenze già in corso. Il ricorrente indicava nel ricorso introduttivo la data 14.2.2025, quale data di notifica di entrambi gli atti.
Dopo avere dato atto di ciò, e di avere proceduto alla chiamata in causa degli Uffici sopra indicati, eccepiva la omessa notifica di un'unica cartella (almeno ciò si comprende) relativa a tassa auto anno 2010, senza indicare il numero di riferimento (nella specie, la Cartella oggetto del presente procedimento viene portata a conoscenza del Ricorrente una prima volta solo in data sia 31/07/2023 e sotto forma di Intimazione di
Pagamento), ed in sintesi eccepiva:
1. Prescrizione dei crediti vantati con la cartella di pagamento richiamata nel dettaglio del debito;
*****
Si costituiva con il deposito di controdeduzioni la Camera di Commercio, che dopo avere specificato: sebbene l'intestazione del ricorso sia diretta avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259007236992000 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500004316000, dalla lettura dei motivi d'impugnazione fatti valere nel ricorso è legittimo e logico presumere che si intenda contestare in realtà
ESCLUSIVAMENTE UNA CARTELLA DI PAGAMENTO, NON MEGLIO SPECIFICATA, RELATIVA A TASSE
AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2010 (si v. pagg. 5 e 6 del ricorso) eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva la inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del suo oggetto e si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'odierna resistente.
*****
Si costituiva con il deposito di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con il deposito di controdeduzioni, con cui chiedeva in via preliminare la inammissibilità del ricorso in quanto gli atti prodromici non opposti gli atti divenuti definitivi dopo la notifica;
in subordine il rigetto nel merito affermando la bontà del proprio operato ed allegando la relata di notifica delle varie cartelle richiamate.
*****
Si costituiva con il deposito di controdeduzioni anche l'Agenzia delle Entrate DP che chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che gli atti prodromici risultano ritualmente notificati, che per molti vi è già pendenza di giudizio.
La Corte di giustizia Tributaria di 1^ grado riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta inammissibile.
1. Il collegio rileva in primo luogo che parte ricorrente, pur avendo allegato gli atti impugnati, non prova in maniera certa (rectius: in alcun modo) la data della avvenuta notifica di tali atti, che nel ricorso introduttivo indicava essere avvenuto in data 14.2.2025. In tal modo non è possibile valutare se effettivamente il ricorso
è stato proposto nei termini di legge in quanto la data di avvenuta notifica rappresenta il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine dei 60 giorni previsti ex lege (cfr. art. 21 del D.Lgsl. 546/92), termine oltre il quale il ricorso diviene inammissibile.
2. Ma non solo. A bene vedere, infatti, come eccepito dalla Camera di Commercio il ricorso è del tutto incomprensibile, in quanto non indica con chiarezza quale la cartella impugnata. Infatti, come correttamente messo in evidenza dalla camera di Commercio, sebbene l'intestazione del ricorso sia diretta avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259007236992000 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500004316000, dalla lettura dei motivi d'impugnazione fatti valere nel ricorso è legittimo e logico presumere che si intenda contestare in realtà ESCLUSIVAMENTE UNA CARTELLA DI
PAGAMENTO, NON MEGLIO SPECIFICATA, RELATIVA A TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO
2010. Il ricorso, pertanto, è inammissibile anche per incertezza del “petitum” (Sentenza del 24/03/2021 n. 248/3 -
Comm. Trib. Reg. per la Liguria: L'assoluta incertezza sugli elementi costitutivi dell'atto impugnato rende il ricorso inammissibile).
La poco chiarezza, del resto, ha imposto una “riserva” in ordine alla decisione, all'esito della quale il colegio ha rilevato che qualsivoglia valutazione avrebbe costretto il giudice a effettuare un'operazione che la legge non gli affida e che, invece, spetta alla parte tenuta a individuare esattamente l'oggetto delle sue richieste.
Nel caso di specie risulta impossibile individuare il petitum, stante l'assenza di specifiche indicazioni e stante la pendenza di numerosi contenziosi pendenti in ordine alle altre cartelle comunque indicate.
3. Il collegio, a scioglimento della riserva assunta, dichiara – per entrambe i motivi sopra esposti – il ricorso inammissibile. Le spese di lite possono essere compensate
P.Q.M.
La Corte di giustizia di 1^ grado dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 31.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Luisa Miranda Dott. Domenico Torrese
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TORRESE DOMENICO, Presidente
ND AR IS, Relatore
DE SIMONE MARIO, Giudice
in data 31/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3068/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N^ 14 00195 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno, N[ 2 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi, N[ 31 80137 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500004316000 IRAP 2006
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N^ 14 00195 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007236992000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16154/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate riscossione, Agenzia direzione prov. le di Napoli uff. Territoriale 3, Camera Di Commercio di Napoli e Regione Campania – Uod Tasse Automobilistiche – Ricorrente_1 , rappresentato e difeso come in epigrafe, impugnava contestualmente una intimazione di pagamento con n. 07120259007236992000, e una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 07180202500004316000, con le quali, si chiedeva allo stesso la somma complessiva di € 51.281,58, afferenti a tutta una serie di cartelle (n. 27) meglio indicate nel ricorso introduttivo inerenti sanzioni e tributi di vario genere e tipo, molte delle quali con pendenze già in corso. Il ricorrente indicava nel ricorso introduttivo la data 14.2.2025, quale data di notifica di entrambi gli atti.
Dopo avere dato atto di ciò, e di avere proceduto alla chiamata in causa degli Uffici sopra indicati, eccepiva la omessa notifica di un'unica cartella (almeno ciò si comprende) relativa a tassa auto anno 2010, senza indicare il numero di riferimento (nella specie, la Cartella oggetto del presente procedimento viene portata a conoscenza del Ricorrente una prima volta solo in data sia 31/07/2023 e sotto forma di Intimazione di
Pagamento), ed in sintesi eccepiva:
1. Prescrizione dei crediti vantati con la cartella di pagamento richiamata nel dettaglio del debito;
*****
Si costituiva con il deposito di controdeduzioni la Camera di Commercio, che dopo avere specificato: sebbene l'intestazione del ricorso sia diretta avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259007236992000 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500004316000, dalla lettura dei motivi d'impugnazione fatti valere nel ricorso è legittimo e logico presumere che si intenda contestare in realtà
ESCLUSIVAMENTE UNA CARTELLA DI PAGAMENTO, NON MEGLIO SPECIFICATA, RELATIVA A TASSE
AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2010 (si v. pagg. 5 e 6 del ricorso) eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva la inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del suo oggetto e si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'odierna resistente.
*****
Si costituiva con il deposito di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con il deposito di controdeduzioni, con cui chiedeva in via preliminare la inammissibilità del ricorso in quanto gli atti prodromici non opposti gli atti divenuti definitivi dopo la notifica;
in subordine il rigetto nel merito affermando la bontà del proprio operato ed allegando la relata di notifica delle varie cartelle richiamate.
*****
Si costituiva con il deposito di controdeduzioni anche l'Agenzia delle Entrate DP che chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che gli atti prodromici risultano ritualmente notificati, che per molti vi è già pendenza di giudizio.
La Corte di giustizia Tributaria di 1^ grado riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta inammissibile.
1. Il collegio rileva in primo luogo che parte ricorrente, pur avendo allegato gli atti impugnati, non prova in maniera certa (rectius: in alcun modo) la data della avvenuta notifica di tali atti, che nel ricorso introduttivo indicava essere avvenuto in data 14.2.2025. In tal modo non è possibile valutare se effettivamente il ricorso
è stato proposto nei termini di legge in quanto la data di avvenuta notifica rappresenta il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine dei 60 giorni previsti ex lege (cfr. art. 21 del D.Lgsl. 546/92), termine oltre il quale il ricorso diviene inammissibile.
2. Ma non solo. A bene vedere, infatti, come eccepito dalla Camera di Commercio il ricorso è del tutto incomprensibile, in quanto non indica con chiarezza quale la cartella impugnata. Infatti, come correttamente messo in evidenza dalla camera di Commercio, sebbene l'intestazione del ricorso sia diretta avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259007236992000 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500004316000, dalla lettura dei motivi d'impugnazione fatti valere nel ricorso è legittimo e logico presumere che si intenda contestare in realtà ESCLUSIVAMENTE UNA CARTELLA DI
PAGAMENTO, NON MEGLIO SPECIFICATA, RELATIVA A TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO
2010. Il ricorso, pertanto, è inammissibile anche per incertezza del “petitum” (Sentenza del 24/03/2021 n. 248/3 -
Comm. Trib. Reg. per la Liguria: L'assoluta incertezza sugli elementi costitutivi dell'atto impugnato rende il ricorso inammissibile).
La poco chiarezza, del resto, ha imposto una “riserva” in ordine alla decisione, all'esito della quale il colegio ha rilevato che qualsivoglia valutazione avrebbe costretto il giudice a effettuare un'operazione che la legge non gli affida e che, invece, spetta alla parte tenuta a individuare esattamente l'oggetto delle sue richieste.
Nel caso di specie risulta impossibile individuare il petitum, stante l'assenza di specifiche indicazioni e stante la pendenza di numerosi contenziosi pendenti in ordine alle altre cartelle comunque indicate.
3. Il collegio, a scioglimento della riserva assunta, dichiara – per entrambe i motivi sopra esposti – il ricorso inammissibile. Le spese di lite possono essere compensate
P.Q.M.
La Corte di giustizia di 1^ grado dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 31.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Luisa Miranda Dott. Domenico Torrese