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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/10/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3814/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3814/2022 con OGGETTO: Assicurazione contro i danni promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALIU Parte_1 C.F._1 SIMONA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 NICCOLI VALLESI NICCOLO'
CONVENUTA
1 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 23.11.2022, ha Parte_1 evocato in giudizio la , esponendo: Controparte_1 a) che nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2021, a seguito di piogge persistenti, si era verificato il crollo parziale di un muro di contenimento nel giardino dell'abitazione, posto a confine con la proprietà CP_2 b) che egli aveva stipulato con la polizza di assicurazione contrassegnata CP_3 col n. 0128.510406475, variato con il n. 746944088; c) che con lettera del 16.2.2022 la comunicava di non ritenere operanti le CP_3 garanzie di polizza, perché l'art.
1.2.2 della CGA esclude dalla garanzia gli eventi atmosferici e, in particolare, perché “il crollo del muro di sostegno si era verificato a causa dell'azione dilagante dell'acqua meteorica che, penetrando nel terreno ed accumulandosi ha fatto sì che la spinta idrostatica aumentasse fino a causarne il crollo”; d) che, invece, la garanzia era operante perché non si era verificato alcun evento previsto per la esclusione della polizza (e cioè: cedimenti, smottamento o fra- namento del terreno), come aveva riferito il consulente di parte, ing. Persona_1
[...] e) che il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 933 del 10.9.2018, si era già occu- pato di una fattispecie analoga, condannando a risarcire all'odierno atto- CP_3 re il danno conseguente al cedimento del muro di sostegno del parcheggio, pro- vocato da precipitazioni atmosferiche;
f) che in un'altra, analoga, occasione, le parti aveva definito transattivamente il giudizio. L'attore ha quindi chiesto la condanna della a pagare la somma di € 8.340,90 ol- CP_1 tre interessi e rivalutazione monetaria. 2. Con comparsa di costituzione depositata il 15.02.2023, Controparte_1
si è costituita deducendo:
[...] a) che la polizza non era operante, ma non perché si erano verificati “cedimento, smottamento o franamento del terreno”, bensì perché il muro era crollato a cau- sa di “accumuli esterni di acqua”; b) che lo stesso consulente di parte attrice, ing. aveva riferito che “il ter- Per_2 rapiano a ridosso del muro non è stato in grado di disperdere o assorbire suffi- cientemente l'acqua piovuta e penetrata nel terreno, facendo sì che la spinta idrostatica della stessa accumulatasi tra tale terreno, il terrapiano e la parte del muro si incrementasse fino a causarne il cedimento”; c) che, ad ogni modo, era configurabile il concorso colposo del ai sensi Pt_1 dell'art. 1227, primo comma, c.c., perché la caduta parziale del muro “non può che essere riconducibile ala sua vetustà ed omessa manutenzione”; d) che ciò è dimostrato dal fatto che le piogge verificatesi nell'ultima decade di di- cembre 2021 rientravano nella media stagionale;
lo stesso attore aveva infatti af- fermato che il muro era in precedenza parzialmente collassato per ben due volte a causa della pioggia;
2 e) che il danno lamentato era eccessivo, fondato “su un mero preventivo di spesa emesso dopo oltre un anno”; f) che, comunque, doveva applicarsi la franchigia di € 250,00. La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del danno risarcibile per concorso colposo dell'attore.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con la consulenza tecnica del geom. CP_4
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 12.6.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 4.6.2024, da parte attrice;
- in data 29.5.2025, da parte convenuta. 5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
La polizza che il ha stipulato on prevede la garanzia assicurativa per i Pt_1 CP_1 danni provocati da “azione diretta e immediata …. di precipitazioni atmosferiche” (cfr. Condizioni generali, § 1.2.2). Questa locuzione è apparentemente amplissima, tanto da indurre a ritenere che non lasci spazio ad interpretazioni restrittive di sorta. In realtà, va considerato che la clausola richiede che il danno sia stato provocato dalla
“azione diretta e immediata” della pioggia. Inoltre, nelle già citate Condizioni Generali è espressamente prevista la esclusione della indennizzabilità dei danni provocati da “formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua”. Dalla lettura coordinata delle due previsioni negoziali, emerge con certezza che l'indennizzo spetta soltanto se il muro crolla a causa della intensa azione, direttamente esercitata sul muro medesimo, della pioggia battente (o forte). Il collasso, quindi, deve es- sere provocato direttamente dalla pressione esercitata dall'acqua, con una forza in grado di provocarne il collasso.
Il CTU geom. nella relazione depositata il 2.9.2024, invece, ha chiara- Persona_3 mente affermato che il cedimento del muro è stato provocato “da una concentrazione parti- colarmente elevata di acque ruscellate al piano del terrapieno del muro, causate da una forte precipitazione atmosferica, tale da provocare una spinta laterale nel punto strutturalmente più critico, ovvero nel corso della muratura dei blocchi tra parte che sosteneva il terrapieno e parte in elevazione libera”. Nella replica alle osservazioni del consulente di parte convenuta, il CTU ha precisato che
“il danno per ruscellamento delle acque è un fenomeno indotto “direttamente” dagli agenti atmosferici e non una concausa accessoria”. Ha poi ulteriormente specificato che “le acque di caduta inducono ad una serie sistematica di fenomeni fisici sulle strutture sottoposte, combinandosi nel loro insieme sino alla forma- zione dell'evento critico, secondo intensità e puntualità specifiche, che molto difficilmente potranno essere selettivamente analizzate a posteriori sino ad averne la certezza della loro esclusione assicurativa” (p. 11).
3 Queste precisazioni del consulente non convincono. Come si è già detto, ciò che occorre stabilire, per una esatta applicazione delle clausole contenute nella polizza, è se il cedimento del muro è stato provocato:
- dall'azione svolta dalla pioggia direttamente sul muro;
- o, invece, dalla concentrazione (accumulo) di “acque ruscellate al piano del ter- rapieno del muro”. Il CTU nella relazione ha riferito che la causa del cedimento è “la spinta laterale” provocata dall'accumulo di acque. Quindi, il collasso del muro è provocato non dall'azione svolta direttamente dalle precipita- zioni atmosferiche sul muro stesso, bensì da una spinta generata da acque che, una volta cadute, si sono accumulate “al piano del terrapieno del muro”.
Ciò posto, è pienamente configurabile nel caso di specie la clausola della polizza che esclu- de la indennizzabilità del danno, perché provocato dalla “formazione di ruscelli” o, in alter- nativa, “accumuli esterni di acqua” (§ 1.2.2 Condizioni generali). La ragione di questa previsione limitativa è intuitiva e comprensibile. Infatti, il verificarsi della pioggia particolarmente forte, tanto da provocare ex se il cedi- mento di un muro o, comunque, danni alla struttura di un fabbricato, non può essere scon- giurato da nessuna azione umana;
quindi, vi è un interesse oggettivo, e meritevole di tutela, del proprietario dell'immobile a munirsi di una garanzia assicurativa che lo ponga al riparo da questo rischio. Al contrario, il ruscellamento consiste nello scorrimento superficiale delle acque meteori- che lungo la linea di maggiore pendenza ed avviene quando la portata d'acqua sulla super- ficie è maggiore della capacità di infiltrazione del terreno. Esso può essere evitato con in- terventi di vario tipo, ad esempio creando dei canali o un pozzo di raccolta d'acqua. Pertan- to, essendo il ruscellamento un fenomeno evitabile da parte del proprietario dell'immobile, è chiaro che la compagnia assicurativa abbia voluto escludere i relativi danni dall'ambito operativo della polizza.
Infine, non rileva come precedente la sentenza n. 932/2018, pronunciata tra le stesse parti (ma con riferimento ad una diversa porzione di muro). Infatti, in quel caso la aveva CP_3 articolato le sue difese, al fine di sostenere l'esclusione della indennizzabilità, invocando non già la clausola relativa all'accumulo di acque, bensì quella che riguardava i danni deri- vanti da cedimento del terreno. Una linea difensiva, cioè, del tutto diversa rispetto a quella che ha caratterizzato l'odierno procedimento.
In conclusione, la domanda dell'attore va respinta. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov- vede:
4 a) respinge la domanda;
b) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, liquidate in:
- € 3.000,00, per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- compenso liquidato al ctu geom. con decreto del 16.01.2025; Persona_3
- spese successive occorrende.
Livorno, 13.10.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3814/2022 con OGGETTO: Assicurazione contro i danni promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALIU Parte_1 C.F._1 SIMONA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 NICCOLI VALLESI NICCOLO'
CONVENUTA
1 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 23.11.2022, ha Parte_1 evocato in giudizio la , esponendo: Controparte_1 a) che nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2021, a seguito di piogge persistenti, si era verificato il crollo parziale di un muro di contenimento nel giardino dell'abitazione, posto a confine con la proprietà CP_2 b) che egli aveva stipulato con la polizza di assicurazione contrassegnata CP_3 col n. 0128.510406475, variato con il n. 746944088; c) che con lettera del 16.2.2022 la comunicava di non ritenere operanti le CP_3 garanzie di polizza, perché l'art.
1.2.2 della CGA esclude dalla garanzia gli eventi atmosferici e, in particolare, perché “il crollo del muro di sostegno si era verificato a causa dell'azione dilagante dell'acqua meteorica che, penetrando nel terreno ed accumulandosi ha fatto sì che la spinta idrostatica aumentasse fino a causarne il crollo”; d) che, invece, la garanzia era operante perché non si era verificato alcun evento previsto per la esclusione della polizza (e cioè: cedimenti, smottamento o fra- namento del terreno), come aveva riferito il consulente di parte, ing. Persona_1
[...] e) che il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 933 del 10.9.2018, si era già occu- pato di una fattispecie analoga, condannando a risarcire all'odierno atto- CP_3 re il danno conseguente al cedimento del muro di sostegno del parcheggio, pro- vocato da precipitazioni atmosferiche;
f) che in un'altra, analoga, occasione, le parti aveva definito transattivamente il giudizio. L'attore ha quindi chiesto la condanna della a pagare la somma di € 8.340,90 ol- CP_1 tre interessi e rivalutazione monetaria. 2. Con comparsa di costituzione depositata il 15.02.2023, Controparte_1
si è costituita deducendo:
[...] a) che la polizza non era operante, ma non perché si erano verificati “cedimento, smottamento o franamento del terreno”, bensì perché il muro era crollato a cau- sa di “accumuli esterni di acqua”; b) che lo stesso consulente di parte attrice, ing. aveva riferito che “il ter- Per_2 rapiano a ridosso del muro non è stato in grado di disperdere o assorbire suffi- cientemente l'acqua piovuta e penetrata nel terreno, facendo sì che la spinta idrostatica della stessa accumulatasi tra tale terreno, il terrapiano e la parte del muro si incrementasse fino a causarne il cedimento”; c) che, ad ogni modo, era configurabile il concorso colposo del ai sensi Pt_1 dell'art. 1227, primo comma, c.c., perché la caduta parziale del muro “non può che essere riconducibile ala sua vetustà ed omessa manutenzione”; d) che ciò è dimostrato dal fatto che le piogge verificatesi nell'ultima decade di di- cembre 2021 rientravano nella media stagionale;
lo stesso attore aveva infatti af- fermato che il muro era in precedenza parzialmente collassato per ben due volte a causa della pioggia;
2 e) che il danno lamentato era eccessivo, fondato “su un mero preventivo di spesa emesso dopo oltre un anno”; f) che, comunque, doveva applicarsi la franchigia di € 250,00. La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del danno risarcibile per concorso colposo dell'attore.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con la consulenza tecnica del geom. CP_4
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 12.6.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 4.6.2024, da parte attrice;
- in data 29.5.2025, da parte convenuta. 5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
La polizza che il ha stipulato on prevede la garanzia assicurativa per i Pt_1 CP_1 danni provocati da “azione diretta e immediata …. di precipitazioni atmosferiche” (cfr. Condizioni generali, § 1.2.2). Questa locuzione è apparentemente amplissima, tanto da indurre a ritenere che non lasci spazio ad interpretazioni restrittive di sorta. In realtà, va considerato che la clausola richiede che il danno sia stato provocato dalla
“azione diretta e immediata” della pioggia. Inoltre, nelle già citate Condizioni Generali è espressamente prevista la esclusione della indennizzabilità dei danni provocati da “formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua”. Dalla lettura coordinata delle due previsioni negoziali, emerge con certezza che l'indennizzo spetta soltanto se il muro crolla a causa della intensa azione, direttamente esercitata sul muro medesimo, della pioggia battente (o forte). Il collasso, quindi, deve es- sere provocato direttamente dalla pressione esercitata dall'acqua, con una forza in grado di provocarne il collasso.
Il CTU geom. nella relazione depositata il 2.9.2024, invece, ha chiara- Persona_3 mente affermato che il cedimento del muro è stato provocato “da una concentrazione parti- colarmente elevata di acque ruscellate al piano del terrapieno del muro, causate da una forte precipitazione atmosferica, tale da provocare una spinta laterale nel punto strutturalmente più critico, ovvero nel corso della muratura dei blocchi tra parte che sosteneva il terrapieno e parte in elevazione libera”. Nella replica alle osservazioni del consulente di parte convenuta, il CTU ha precisato che
“il danno per ruscellamento delle acque è un fenomeno indotto “direttamente” dagli agenti atmosferici e non una concausa accessoria”. Ha poi ulteriormente specificato che “le acque di caduta inducono ad una serie sistematica di fenomeni fisici sulle strutture sottoposte, combinandosi nel loro insieme sino alla forma- zione dell'evento critico, secondo intensità e puntualità specifiche, che molto difficilmente potranno essere selettivamente analizzate a posteriori sino ad averne la certezza della loro esclusione assicurativa” (p. 11).
3 Queste precisazioni del consulente non convincono. Come si è già detto, ciò che occorre stabilire, per una esatta applicazione delle clausole contenute nella polizza, è se il cedimento del muro è stato provocato:
- dall'azione svolta dalla pioggia direttamente sul muro;
- o, invece, dalla concentrazione (accumulo) di “acque ruscellate al piano del ter- rapieno del muro”. Il CTU nella relazione ha riferito che la causa del cedimento è “la spinta laterale” provocata dall'accumulo di acque. Quindi, il collasso del muro è provocato non dall'azione svolta direttamente dalle precipita- zioni atmosferiche sul muro stesso, bensì da una spinta generata da acque che, una volta cadute, si sono accumulate “al piano del terrapieno del muro”.
Ciò posto, è pienamente configurabile nel caso di specie la clausola della polizza che esclu- de la indennizzabilità del danno, perché provocato dalla “formazione di ruscelli” o, in alter- nativa, “accumuli esterni di acqua” (§ 1.2.2 Condizioni generali). La ragione di questa previsione limitativa è intuitiva e comprensibile. Infatti, il verificarsi della pioggia particolarmente forte, tanto da provocare ex se il cedi- mento di un muro o, comunque, danni alla struttura di un fabbricato, non può essere scon- giurato da nessuna azione umana;
quindi, vi è un interesse oggettivo, e meritevole di tutela, del proprietario dell'immobile a munirsi di una garanzia assicurativa che lo ponga al riparo da questo rischio. Al contrario, il ruscellamento consiste nello scorrimento superficiale delle acque meteori- che lungo la linea di maggiore pendenza ed avviene quando la portata d'acqua sulla super- ficie è maggiore della capacità di infiltrazione del terreno. Esso può essere evitato con in- terventi di vario tipo, ad esempio creando dei canali o un pozzo di raccolta d'acqua. Pertan- to, essendo il ruscellamento un fenomeno evitabile da parte del proprietario dell'immobile, è chiaro che la compagnia assicurativa abbia voluto escludere i relativi danni dall'ambito operativo della polizza.
Infine, non rileva come precedente la sentenza n. 932/2018, pronunciata tra le stesse parti (ma con riferimento ad una diversa porzione di muro). Infatti, in quel caso la aveva CP_3 articolato le sue difese, al fine di sostenere l'esclusione della indennizzabilità, invocando non già la clausola relativa all'accumulo di acque, bensì quella che riguardava i danni deri- vanti da cedimento del terreno. Una linea difensiva, cioè, del tutto diversa rispetto a quella che ha caratterizzato l'odierno procedimento.
In conclusione, la domanda dell'attore va respinta. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov- vede:
4 a) respinge la domanda;
b) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, liquidate in:
- € 3.000,00, per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- compenso liquidato al ctu geom. con decreto del 16.01.2025; Persona_3
- spese successive occorrende.
Livorno, 13.10.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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