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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/10/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2714 /2024 R.G. promossa da:
C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 22/07/1951, con il patrocinio dell'avv. LIUCCIA SAFFIOTI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata in [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CARLO LEONI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Data della decisione: 03/10/2025
1 COCLUSIONI
Per Parte_1
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, senza condizioni per le motivazioni di cui sopra;
b) con vittoria di spese.
Per CP_1
In rito: pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra e . Parte_1 CP_1
Nel merito: rigettarsi le domande del ricorrente in punto negazione dell'assegno divorzile e disporre
l'obbligo del sig. alla corresponsione mensile di € 500,00 quale assegno divorzile Parte_1
da erogarsi direttamente alla sig.ra sul c/c già noto, dall'INPS che ne tratterrà CP_1
l'ammontare sulla pensione eroganda/erogata all'obbligato pensionato allo stato ancora Parte_1
debitore verso la resistente per non averle corrisposto l'assegno di mantenimento derivante dai diversi provvedimenti giudiziali che l'avevano determinato come documentato, previa loro acquisizione agli atti.
Se il ricorrente darà formalmente consenso potrà versare in unica soluzione la somma di € 50.000,00 per i dieci anni di matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. i coniugi e contraevano matrimonio in data Parte_1 CP_1
18/03/2010 in MAROCCO;
2. dall'unione coniugale non nascevano figli;
3. i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, separazione che è stata pronunciata con sentenza n. 409/2021, emessa in data
03/05/2021 dal Tribunale di Como;
4. le parti non si sono più riappacificate e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dalle stesse;
pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto;
2 5. con ricorso in data 29/08/2024 il marito chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio senza condizioni, negando, in tal modo, il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della sig.ra benché in sede di separazione fosse stato riconosciuto, a CP_1 beneficio della stessa, un assegno di mantenimento di € 900 mensili, successivamente ridotto a
€ 500 in data 28/12/2022;
6. in data 29/08/2025 si costituiva la resistente, la quale aderiva alla richiesta di divorzio, domandando tuttavia la corresponsione mensile di € 500 quale assegno divorzile a proprio favore e a carico del ricorrente;
7. all'udienza del 25/09/2025 entrambe le parti venivano sentite in ordine alle rispettive richieste, anche al fine di giungere a una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile;
pertanto, il Giudice si riservava;
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio rappresenta quanto segue:
1. SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI.
In particolare, non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie assunte dalle parti, risultando i documenti acquisiti in atti elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
2. SULLA PRONUNZIA DI DIVORZIO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che ivono Parte_1 CP_1 separati fin dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Como (30/05/2019) a seguito di ricorso per la separazione, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
3. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECOOMICA: ASSEGNO DIVORZILE
La resistente ha richiesto la determinazione in € 500 dell'assegno divorzile a suo favore ovvero la individuazione di una somma a saldo e stralcio di € 50.000 per i dieci anni di matrimonio.
In via preliminare, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno di divorzio alla luce del recente arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent.
n. 18287 dell'11.7.2018).
Come noto, l'art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 74/1987, dispone che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
3 personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, rilevando alcune criticità insite nei precedenti orientamenti giurisprudenziali, si sono espresse nel senso di ritenere opportuno l'abbandono della risalente rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. In particolare, la Suprema Corte se, da un lato, ha confermato la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, secondo la quale deve essere riconosciuto all'ex coniuge il diritto all'assegno quando lo stesso non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, dall'altro, ha affiancato a tale funzione, quella compensativa- perequativa, evidenziando che “il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa” da compiersi con riguardo agli indicatori previsti nella prima parte delle norme e che esprimono proprio “le caratteristiche dell'assegno di divorzio fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143 c.c.”. Si è venuta così
a delineare una nuova funzione dell'assegno divorzile, assistenziale ed in egual misura compensativa e perequativa: i criteri attributivi e quelli determinativi non sono più in netta separazione ma si coniugano nel c.d. criterio assistenziale-compensativo.
La Suprema Corte ha, quindi, individuato una prima fase in cui il Giudice dovrà accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio economico-reddituale delle parti. Accertato lo squilibrio, il Giudice dovrà indagare le cause di detto squilibrio e l'indagine dovrà compiersi facendo uso di quelli che erano stati indicati come criteri c.d. determinativi. In particolare, ciò che dovrà essere accertato è “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
4 Accertato il rilevante squilibrio tra le condizioni economiche delle parti ed individuata la causa di detto squilibrio in scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, potrà procedersi alla quantificazione dell'assegno dovuto.
Ad avviso della Suprema Corte, quindi, lo scioglimento del vincolo, pur incidendo sullo status, non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Pertanto, il profilo assistenziale deve “essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”. In altre parole, scelte condivise assunte in costanza di matrimonio non possono poi risolversi ai danni di uno dei coniugi, trovando la solidarietà post-coniugale la propria giustificazione, nelle scelte che i coniugi avevano responsabilmente assunto in costanza di matrimonio.
Così sinteticamente delineate le indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione e facendone applicazione nel caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda formulata dalla resistente di riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore a carico del marito non meriti accoglimento.
Ed invero, a dichiarato di aver svolto l'attività di tappezziere e di essere Parte_1
ora in pensione, percependo una pensione di vecchiaia INPS di circa € 1.200 al mese, oltre ad una pensione dalla Cassa Svizzera di circa € 250 mensili (cfr. ricorso del 29/08/2024); dalla documentazione prodotta, lo stesso risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 1439 nel 2024 (cfr. PF 2025), pari a € 1449 nel 2023 (cfr. PF 2024) e pari a € 1307 nel 2022 (cfr. PF 2023). Il ricorrente vive nella ex casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, ed è gravato da due finanziamenti con rata mensile di rispettivamente € 327,90 ed € 213 (cfr. autodichiarazione del 18/09/2025). Emerge, infine, che il sig. è socio accomandante al 5% Parte_1 della società “FUMAGALLI SAS DI RIVOLTA LUCA & C”, da cui percepisce un emolumento di
€ 1621 lordi annui (cfr. autodichiarazione del 18/09/2025). invece, lavora per la Sodexo Italia S.p.A. dal 2024 quale addetta alle pulizie CP_1
per 15 ore settimanali, percependo circa € 860 mensili (cfr. comparsa di costituzione del 29/08/2025); dalla documentazione economica versata in atti, la resistente risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 345 nel 2024 (cfr. CU 2025 relativa al periodo tra luglio e dicembre 2024) e pari a € 769 nel 2023 (mod. 730 2024); quanto alle buste paga, nel 2024 ha percepito una busta paga media di € 872 (cfr. media buste paga 2024). La sig.ra vive in CP_1 una casa in locazione per € 250 mensili (cfr. autodichiarazione del 14.07.2024).
Tanto premesso -sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti- ritiene il Collegio che la resistente non ha né allegato, né dimostrato specificatamente la sussistenza delle condizioni per ottenere l'assegno divorzile, non deducendo, ad
5 esempio, eventuali sacrifici personali rispetto a prospettive di lavoro e di carriera per effetto di accordi endofamiliari, mancando conseguentemente la prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile anche nella sua componente perequativa/compensativa, a fortiori in assenza di figli da accudire. La signora ha infatti dato atto di aver di lavorato durante la vita matrimoniale, seppure unicamente per un'ora al giorno. Ella, peraltro, conserva intatta la propria capacità lavorativa generica, tenuto conto anche dell'età della stessa.
Parimenti, è indubbiamente da tenere in considerazione il fatto che già in sede di separazione la resistente era stata ripetutamente esortata da Codesta Autorità ad incrementare la sua attività lavorativa, in quanto all'epoca la stessa lavorava puramente un'ora al giorno, e benché negli ultimi anni abbia effettivamente aumentato le sue ore lavorative giornaliere, la signora risulta CP_1
lavorare, ad oggi, unicamente tre ore al giorno, nonostante non risultino incombenze tali da giustificare un orario lavorativo così ridotto. La resistente ben potrebbe accrescere ulteriormente le proprie ore di servizio e disporre, in tal modo, di mezzi sufficienti per provvedere a se stessa.
In ragione di tutto ciò, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente non può essere accolta.
8. SPESE PROCESSUALI
Sussistono i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà, tenuto conto del carattere necessario del giudizio sullo status, mentre sono poste a carico della parte resistente per la differenza (metà), tenuto conto del rigetto della domanda di assegno di mantenimento divorzile. Le spese che rimangono a carico della resistente sono dunque liquidate come in dispositivo secondo valori minimi per lo scaglione di riferimento (da 5.200,00 a 26.000 euro) ai sensi del D.M.
55/2024, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della non complessità delle questioni trattate (totale valori tabellari 2.540/2= 1.270,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
n Marocco in data 18/03/2010 e trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di SAN FEDELE INTELVI – ora CENTRO VALLE INTELVI- anno
2010, Numero 1, Parte II, Serie C;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CENTRO VALLE INTELVI perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente;
6 4. COMPENSA le spese di lite per metà;
5. CODANNA la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente della residua metà delle spese di lite, che si quantificano in € 1.270,00 oltre iva, cpa e rimborso forf. al 15%, se dovuti per legge.
Così deciso in data 03/10/2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2714 /2024 R.G. promossa da:
C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 22/07/1951, con il patrocinio dell'avv. LIUCCIA SAFFIOTI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata in [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CARLO LEONI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Data della decisione: 03/10/2025
1 COCLUSIONI
Per Parte_1
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, senza condizioni per le motivazioni di cui sopra;
b) con vittoria di spese.
Per CP_1
In rito: pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra e . Parte_1 CP_1
Nel merito: rigettarsi le domande del ricorrente in punto negazione dell'assegno divorzile e disporre
l'obbligo del sig. alla corresponsione mensile di € 500,00 quale assegno divorzile Parte_1
da erogarsi direttamente alla sig.ra sul c/c già noto, dall'INPS che ne tratterrà CP_1
l'ammontare sulla pensione eroganda/erogata all'obbligato pensionato allo stato ancora Parte_1
debitore verso la resistente per non averle corrisposto l'assegno di mantenimento derivante dai diversi provvedimenti giudiziali che l'avevano determinato come documentato, previa loro acquisizione agli atti.
Se il ricorrente darà formalmente consenso potrà versare in unica soluzione la somma di € 50.000,00 per i dieci anni di matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. i coniugi e contraevano matrimonio in data Parte_1 CP_1
18/03/2010 in MAROCCO;
2. dall'unione coniugale non nascevano figli;
3. i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, separazione che è stata pronunciata con sentenza n. 409/2021, emessa in data
03/05/2021 dal Tribunale di Como;
4. le parti non si sono più riappacificate e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dalle stesse;
pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto;
2 5. con ricorso in data 29/08/2024 il marito chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio senza condizioni, negando, in tal modo, il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della sig.ra benché in sede di separazione fosse stato riconosciuto, a CP_1 beneficio della stessa, un assegno di mantenimento di € 900 mensili, successivamente ridotto a
€ 500 in data 28/12/2022;
6. in data 29/08/2025 si costituiva la resistente, la quale aderiva alla richiesta di divorzio, domandando tuttavia la corresponsione mensile di € 500 quale assegno divorzile a proprio favore e a carico del ricorrente;
7. all'udienza del 25/09/2025 entrambe le parti venivano sentite in ordine alle rispettive richieste, anche al fine di giungere a una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile;
pertanto, il Giudice si riservava;
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio rappresenta quanto segue:
1. SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI.
In particolare, non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie assunte dalle parti, risultando i documenti acquisiti in atti elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
2. SULLA PRONUNZIA DI DIVORZIO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che ivono Parte_1 CP_1 separati fin dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Como (30/05/2019) a seguito di ricorso per la separazione, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere.
3. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECOOMICA: ASSEGNO DIVORZILE
La resistente ha richiesto la determinazione in € 500 dell'assegno divorzile a suo favore ovvero la individuazione di una somma a saldo e stralcio di € 50.000 per i dieci anni di matrimonio.
In via preliminare, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno di divorzio alla luce del recente arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent.
n. 18287 dell'11.7.2018).
Come noto, l'art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 74/1987, dispone che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
3 personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, rilevando alcune criticità insite nei precedenti orientamenti giurisprudenziali, si sono espresse nel senso di ritenere opportuno l'abbandono della risalente rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. In particolare, la Suprema Corte se, da un lato, ha confermato la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, secondo la quale deve essere riconosciuto all'ex coniuge il diritto all'assegno quando lo stesso non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, dall'altro, ha affiancato a tale funzione, quella compensativa- perequativa, evidenziando che “il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa” da compiersi con riguardo agli indicatori previsti nella prima parte delle norme e che esprimono proprio “le caratteristiche dell'assegno di divorzio fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143 c.c.”. Si è venuta così
a delineare una nuova funzione dell'assegno divorzile, assistenziale ed in egual misura compensativa e perequativa: i criteri attributivi e quelli determinativi non sono più in netta separazione ma si coniugano nel c.d. criterio assistenziale-compensativo.
La Suprema Corte ha, quindi, individuato una prima fase in cui il Giudice dovrà accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio economico-reddituale delle parti. Accertato lo squilibrio, il Giudice dovrà indagare le cause di detto squilibrio e l'indagine dovrà compiersi facendo uso di quelli che erano stati indicati come criteri c.d. determinativi. In particolare, ciò che dovrà essere accertato è “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
4 Accertato il rilevante squilibrio tra le condizioni economiche delle parti ed individuata la causa di detto squilibrio in scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, potrà procedersi alla quantificazione dell'assegno dovuto.
Ad avviso della Suprema Corte, quindi, lo scioglimento del vincolo, pur incidendo sullo status, non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Pertanto, il profilo assistenziale deve “essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”. In altre parole, scelte condivise assunte in costanza di matrimonio non possono poi risolversi ai danni di uno dei coniugi, trovando la solidarietà post-coniugale la propria giustificazione, nelle scelte che i coniugi avevano responsabilmente assunto in costanza di matrimonio.
Così sinteticamente delineate le indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione e facendone applicazione nel caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda formulata dalla resistente di riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore a carico del marito non meriti accoglimento.
Ed invero, a dichiarato di aver svolto l'attività di tappezziere e di essere Parte_1
ora in pensione, percependo una pensione di vecchiaia INPS di circa € 1.200 al mese, oltre ad una pensione dalla Cassa Svizzera di circa € 250 mensili (cfr. ricorso del 29/08/2024); dalla documentazione prodotta, lo stesso risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 1439 nel 2024 (cfr. PF 2025), pari a € 1449 nel 2023 (cfr. PF 2024) e pari a € 1307 nel 2022 (cfr. PF 2023). Il ricorrente vive nella ex casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, ed è gravato da due finanziamenti con rata mensile di rispettivamente € 327,90 ed € 213 (cfr. autodichiarazione del 18/09/2025). Emerge, infine, che il sig. è socio accomandante al 5% Parte_1 della società “FUMAGALLI SAS DI RIVOLTA LUCA & C”, da cui percepisce un emolumento di
€ 1621 lordi annui (cfr. autodichiarazione del 18/09/2025). invece, lavora per la Sodexo Italia S.p.A. dal 2024 quale addetta alle pulizie CP_1
per 15 ore settimanali, percependo circa € 860 mensili (cfr. comparsa di costituzione del 29/08/2025); dalla documentazione economica versata in atti, la resistente risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 345 nel 2024 (cfr. CU 2025 relativa al periodo tra luglio e dicembre 2024) e pari a € 769 nel 2023 (mod. 730 2024); quanto alle buste paga, nel 2024 ha percepito una busta paga media di € 872 (cfr. media buste paga 2024). La sig.ra vive in CP_1 una casa in locazione per € 250 mensili (cfr. autodichiarazione del 14.07.2024).
Tanto premesso -sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti- ritiene il Collegio che la resistente non ha né allegato, né dimostrato specificatamente la sussistenza delle condizioni per ottenere l'assegno divorzile, non deducendo, ad
5 esempio, eventuali sacrifici personali rispetto a prospettive di lavoro e di carriera per effetto di accordi endofamiliari, mancando conseguentemente la prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile anche nella sua componente perequativa/compensativa, a fortiori in assenza di figli da accudire. La signora ha infatti dato atto di aver di lavorato durante la vita matrimoniale, seppure unicamente per un'ora al giorno. Ella, peraltro, conserva intatta la propria capacità lavorativa generica, tenuto conto anche dell'età della stessa.
Parimenti, è indubbiamente da tenere in considerazione il fatto che già in sede di separazione la resistente era stata ripetutamente esortata da Codesta Autorità ad incrementare la sua attività lavorativa, in quanto all'epoca la stessa lavorava puramente un'ora al giorno, e benché negli ultimi anni abbia effettivamente aumentato le sue ore lavorative giornaliere, la signora risulta CP_1
lavorare, ad oggi, unicamente tre ore al giorno, nonostante non risultino incombenze tali da giustificare un orario lavorativo così ridotto. La resistente ben potrebbe accrescere ulteriormente le proprie ore di servizio e disporre, in tal modo, di mezzi sufficienti per provvedere a se stessa.
In ragione di tutto ciò, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente non può essere accolta.
8. SPESE PROCESSUALI
Sussistono i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà, tenuto conto del carattere necessario del giudizio sullo status, mentre sono poste a carico della parte resistente per la differenza (metà), tenuto conto del rigetto della domanda di assegno di mantenimento divorzile. Le spese che rimangono a carico della resistente sono dunque liquidate come in dispositivo secondo valori minimi per lo scaglione di riferimento (da 5.200,00 a 26.000 euro) ai sensi del D.M.
55/2024, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della non complessità delle questioni trattate (totale valori tabellari 2.540/2= 1.270,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
n Marocco in data 18/03/2010 e trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di SAN FEDELE INTELVI – ora CENTRO VALLE INTELVI- anno
2010, Numero 1, Parte II, Serie C;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CENTRO VALLE INTELVI perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente;
6 4. COMPENSA le spese di lite per metà;
5. CODANNA la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente della residua metà delle spese di lite, che si quantificano in € 1.270,00 oltre iva, cpa e rimborso forf. al 15%, se dovuti per legge.
Così deciso in data 03/10/2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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