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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1106/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Consigliere Relatore Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada R. Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1106/2023 promossa da:
Parte 1 (p.i. P.IVA 1 in persona in proprio (c.f. del legale rappresentante pro tempore, e Parte 2 con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA GUERRA, elettivamente C.F. 1 I
domiciliati come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
P.IVA 2 ) in persona del legale (c.f. Controparte 1
(c.f. C.F. 2 ), [...] rappresentante pro tempore, Controparte 2
(c.f. C.F. 3
), e Controparte_4 (c.f.CP 3
), con il patrocinio degli avv.ti VIRGINIA RIPA DI MEANA e C.F. 4
ES AN, elettivamente domiciliati come da procura in atti;
APPELLATI
avverso la sentenza n. 617/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
01/03/2023;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 07.10.2025 con ordinanza dell'08.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione ed azione disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto:
NEL MERITO: riformare integralmente l'impugnata sentenza. n.617 del 01.03.2023
Tribunale di Firenze, non notificata, emessa nel giudizio R.G. 2099/2019 e per l'effetto: condannare gli appellati alla ripetizione di quanto corrisposto dagli appellanti, in ossequio alla pronuncia di primo grado, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c ed accogliere le conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di primo grado così come qui ritrascritte integralmente anche in via istruttoria:
"In via preliminare:
i. accertare e dichiarare l'inammissibilità delle difese e la nullità delle domande contenute nella comparsa di costituzione e di risposta avversaria per conflitto di interessi processuale tra i convenuti, per tutti i motivi sopra svolti;
ii. rigettare l'eccezione di carenza di ius postulandi formulata dai convenuti, in quanto pretestuosa ed infondata, per tutti i motivi sopra svolti;
iii. rigettare l'eccezione di inammissibilità e di improcedibilità delle domande avanzate dagli attori, in quanto pretestuosa ed infondata, per tutti i motivi sopra svolti;
iv. rigettare l'eccezione di inammissibilità e di improcedibilità delle conclusioni rassegnate dagli attori in quanto temeraria ed infondata, per tutti i motivi sopra svolti;
nel merito:
(1) accertare e dichiarare che:
(a) l'articolo in italiano di CP_3 "Ma chi è quel signore vicino ad [...]
Parte 2 pubblicato il 16 marzo 2018 sul settimanale Il Venerdì di Repubblica e anticipato il giorno precedente da un lancio sul quotidiano La Repubblica nonché pubblicato nel sito web Rep de La Repubblica,
CP 3(b) l'articolo in inglese di "Is Parte 2 a fraud? Is This Man Going to
Spearhead a World-Wide Battle Against Fake News? Or Is it Fake News?" pubblicato nel sito web Grado Zero Blog il 16 marzo 2018 e
(c) l'articolo Parte 3 Parte 4 "di CP 4 "/
[...] pubblicato nel sito web www.datamediahub.it il 20 marzo 2018 integrano reati di diffamazione a mezzo stampa e a mezzo web e sono lesivi dell'onore, della reputazione, dell'identità personale e dell'immagine di e dell' [...] Parte 2 nonché produttivi di danno biologico e di danno Parte 1
e, per l'effetto, patrimoniale per Parte 2
(2) condannare
(a) CP 3 Controparte 2 Controparte_1 e Controparte_4 in
/
"Ma chi è quel solido tra loro, quanto all'articolo in italiano di CP 3 signore vicino ad Parte 2 pubblicato sul Venerdì di Repubblica e su
Repubblica.it:
(i) al risarcimento all'Osservatorio Permanente Parte 1 dei danni non patrimoniali che si quantificano nella misura di Euro 300.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
(ii) al risarcimento ad Parte 2 dei danni non patrimoniali che si quantificano nella misura di Euro 300.000,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
(b) CP 3 quanto all'articolo in inglese di CP 3 "Is This Man Going
to Spearhead a World-Wide Battle Against Fake News? Or Is it Fake News?" pubblicato sul sito web www.gradozeroblog.it:
(i) al risarcimento all' Parte 5 dei danni non patrimoniali che si quantificano nella misura di Euro 110.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
(ii) al risarcimento ad Parte 2 dei danni non patrimoniali che si quantificano nella misura di Euro 110.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
/quanto all'articolo "Le (c) Controparte_4 Parte 6
"pubblicato nel sito web www.datamediahub.it il 20 marzo 2018:
[...] dei danni non (i) al risarcimento all'Osservatorio Permanente Parte 5 patrimoniali che si quantificano nella misura di Euro 45.000, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
(ii) al risarcimento ad Parte 2 dei danni non patrimoniali che si quantificano nella misura di Euro 45.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
(d) CP_3 Controparte 2 e Controparte 1
[...] (i) al pagamento all' Parte 1 della sanzione civile ex art. 12 Legge 47/1948 nella misura di Euro 30.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
(ii) al pagamento ad Parte 2 della sanzione civile ex art. 12 Legge
47/1948 nella misura di Euro 30.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
(3) condannare tutti i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall Parte 1 e da direttamente Parte 2 correlati alla pubblicazione degli articoli diffamatori qui contestati, come sopra dedotti e come quantificati in corso di causa, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia,
da liquidarsi anche in via equitativa;
(4) tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico e del correlato danno patrimoniale (spese mediche per analisi, terapie e farmaci) subiti da
Parte 2 per effetto degli articoli per cui è causa, quantificabili ad oggi in €
1.807,40, o nella diversa misura che risulterà in corso di causa, con riserva di ulteriore liquidazione in separato giudizio;
(5) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza per intero, e con la stessa visibilità, sui quotidiani, periodici e siti web ove gli articoli in questione sono stati pubblicati per la stessa durata delle pubblicazioni diffamatorie;
Si richiede altresì la condanna dei convenuti al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in quanto le azioni proposte dagli attori sono state temerariamente contrastate dai convenuti. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge."
In via istruttoria: per l'accoglimento delle istanze formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., non ammesse con l'ordinanza del 29 maggio 2021, provvedimento di cui si chiede la revoca:
Sull'attività dell'Osservatorio e di Parte 2
1) "Vero che l'Osservatorio Permanente Giovani -Editori è un'associazione non riconosciuta i cui bilanci sono, quindi, segreti?" Teste Dott. Testimone 1 Via Marrucci,
50 57023 Cecina (LI).
2) "Vero che hanno partecipato agli eventi organizzati dall Controparte_5 Executive
CEO di TwentyCentury Fox Chairman di Google (Roma, 8 ottobre 2013), Persona 1
Senior Vice President & CFO di LE (Firenze, (Firenze, 19 ottobre 2015), Tes 2
6 maggio 2016), Tes 3 fondatore e CEO di WhatsApp (Firenze, 14 ottobre 2016),
/
Pe (8 novembre 2018) e con OO, CEO di LE (Firenze, 14 Controparte_6 ottobre 2017, 3 ottobre 2019)?" Testi entrambi e Testimone_5Testimone 4
Piazza Antinori, 2, Firenze. presso Parte 1 Sulle falsità dei fatti narrati da CP 3 in merito alla partecipazione dei all'International Advisory Boardgovernatori delle banche centrali
dell'Osservatorio
3) "Vero che i Governatori delle banche centrali europee di Germania, Francia, Italia,
AG e AL hanno accettato di far parte dell'International Advisory Board dell come da lettere che si esibiscono (docc. 41 Parte 1
Testimone 5 entrambi presso
-45)?" Testi Testimone 4 e [...]
Piazza Antinori, 2, Firenze. Parte 1
4) "Vero che il 22 novembre 2018 i Governatori di quattro banche centrali europee
CP 8(l'olandese CP 7 l'ex -governatore spagnolo Persona 3 l'italiano e
Persona 4 ), hanno partecipato nella sede fiorentina dell'associazione alla il tedesco
Parte 1 prima riunione dell'International Advisory Board dell [...] ritratta nella fotografia che Le si mostra (doc. 93)?" Testi Testimone 6 presso
Piazza Antinori, 2, Firenze;
Testimone 7 , Via Parte 1
Testimone 8 Via Siena, 15 50013 PI della Libertà, 19, 50050 ET GU (FI);
IO (FI).
5) "Vero che il 22 novembre 2018 i predetti Governatori hanno partecipato all'evento
Young Factor organizzato dall'OPGE a Firenze di cui Le si mostra la rassegna stampa
(doc. 13) e la fotografia (doc. 144)?"; Testi Testimone 6 presso [...]
Piazza Antinori, 2, Firenze;
Testimone 7 Via della Libertà, Parte 1
19, 50050 ET GU (FI); Testimone_8 Via Siena, 15 50013 PI IO (FI).
6)"Vero che il Vice Presidente della Banca Centrale Europea ed i Governatori delle banche centrali di Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, AG e l'ex -governatore della banca centrale del AL hanno accettato l'invito ad intervenire e confermato la presenza all'evento Young Factor che l'Osservatorio Permanente Giovani -Editori organizza a
Milano il 15 e 16 giugno 2021 come da doc. 137 che si esibisce?" Testi Testimone 4
Piazza Antinori, 2, Firenze.
[...] presso Parte 1
Sugli enti che certificano la stampa ed Internet
7) "Vero che i dati ufficiali di diffusione e tiratura della stampa in Italia sono certificati da Part Accertamenti Diffusione Stampa S.r.l. (ADS) di cui sono soci (Utenti Pubblicità
Associati), Assocomunicazione (Associazione delle Imprese di Comunicazione), UNICOM
(Unione Nazionale delle Imprese di Comunicazione), che rappresentano la "parte Utenti - CP Agenzie", (Federazione Italiana Editori Giornali) e FCP (Federazione Concessionarie
di Pubblicità) che rappresentano la "parte Editori -Concessionarie"?" Teste Tes_9
[...] c/o ADS, Via Larga 13 20122 Milano;
Via Enrico Mattei 106, Tes 10
Part Via Larga, 13, Milano, e Testimone 12 c/o Mondadori,Bologna; Testimone 11 c/o
Via Mondadori, 1 20090 Segrate (MI).
ha richiesto la certificazione delle proprie 8) "Vero che Controparte_1 copie ad ADS esposta nelle tabelle che Le si mostrano (docc. 121 e 122)?"; Teste
Testimone 9 c/o ADS, Via Larga 13 20122 Milano;
Via Enrico Mattei Tes 10
Part Testimone 11 c/o 106, Bologna;
Testimone 12 c/o Via Larga, 13, Milano, e
Mondadori, Via Mondadori, 1 20090 Segrate (MI).
9) "Vero che CP 10 è l'indagine ufficiale di riferimento per la lettura della stampa quotidiana e periodica in Italia che fornisce i dati di lettura dei quotidiani, dei supplementi di quotidiani, dei settimanali e dei mensili, oltre alle informazioni socio-demografiche dei lettori per le testate attualmente in rilevazione?" Teste Tes 13 c/o CP 10 Via
Larga 13 20122 Milano;
Tes 10 Via Enrico Mattei 106, Bologna;
Testimone 12
Part c/o Mondadori, Via Mondadori, 1 20090 Segrate (MI); Testimone 11 c/o Via Larga,
CP Testimone 14 Via Piemonte 64, Roma c/o13, Milano;
10) "Vero che le tabelle CP 10 che Le si mostrano (docc. 123 e 124) contengono i relativi ai lettori dei quotidiani ivi indicati nella settimana dati ufficiali diffusi da CP 10
Tes 13 c/o CP 10 Via Larga 13 20122 dal 12 al 18 marzo 2018?"; Teste
Milano; Tes 10 Via Enrico Mattei 106, Bologna;
Testimone 12 c/o Mondadori, Via Part Mondadori, 1 20090 Segrate (MI); Testimone 11 c/o Via Larga, 13, Milano;
CP Testimone 14 Via Piemonte 64, Roma c/o
11) "Vero che Controparte 1 ha richiesto la certificazione delle proprie copie ad CP 10 esposta nelle tabelle che Le si mostrano (docc. 123 e 124)?" Testi Part Testimone 11 c/o Via Larga,Testimone 15 c/o Audiweb, Via Larga, 13, Milano;
13, Milano.
12) "Vero che Audiweb rileva e distribuisce i dati di audience di internet in Italia, offrendo al mercato dati di carattere quantitativo e qualitativo?"; c/o Testimone_16 Part Audiweb, Via Larga, 13, Milano;
Testimone 11 c/o Via Larga, 13, Milano.
13) "Vero che ha richiesto la certificazione delle visite degli Controparte 1 utenti ad Audiweb esposta nella tabella che Le si mostra (doc. 125)?" Teste [...] Part
Testimone 11 c/o Via Larga, 13, Tes 15 c/o Audiweb, Via Larga, 13, Milano;
Milano.
14) "Vero che la tabella che Le si mostra (doc. 125) contiene i dati ufficiali diffusi da
Audiweb relativi agli utenti unici medi giornalieri di Repubblica del marzo 2018?"; Teste Part Testimone 15 c/o Audiweb, Via Larga, 13, Milano;
Testimone 11 c/o Via Larga,
13, Milano.
15) "Vero che dal documento che si esibisce (docc. 125) risulta che l'articolo di CP 3 pubblicato sui siti web di Repubblica e Il Venerdì di Repubblica è stato visto da almeno
1.658.567 persone?" Teste Testimone 15 c/o Audiweb, Via Larga, 13, Milano;
Tes 11
Part
[...] c/o Via Larga, 13, Milano.
16) "Vero dal documento che si esibisce (docc. 124) risulta che l'articolo di CP 3 pubblicato sul Venerdì di Repubblica è stato visto da almeno 1.230.000 persone?"; Teste
Tes 13 c/o CP 10 Via Larga 13 20122 Milano;
Tes 10 Via Enrico
Mattei 106, Bologna;
Testimone 12 c/o Mondadori, Via Mondadori, 1 20090 Segrate
Part Via Larga, 13, Milano;
Testimone 14 Via Piemonte 64,(MI); Testimone 11 c/o
CP Roma c/o
17) "Vero dal documento che si esibisce (docc. 123) risulta che il lancio dell'articolo di
CP 3 pubblicato su la Repubblica è stato visto da almeno 1.953.000 persone?"; Teste
Tes 13 c/o CP 10 Via Larga 13 20122 Milano;
Tes 10 Via Enrico
Mattei 106, Bologna;
Testimone 12 c/o Mondadori, Via Mondadori, 1 20090 Segrate
Part Via Larga, 13, Milano;
Testimone 14 Via Piemonte 64,(MI); Testimone 11 c/o CP Roma c/o Sulla falsità dei fatti narrati negli articoli di CP 3 in merito all'accusa di inesistenza del progetto sulle fake news
18) "Vero che il quotidiano La Repubblica ha omesso di pubblicare la notizia dell'annuncio, il 12 aprile 2017, del progetto dell'OPGE contro le fake news?" Testi
Testimone 4 Piazza Antinori,presso Parte 1
2, Firenze;
19) "Vero che prima di annunciare il progetto contro le fake news l'OPGE aveva cercato uno sponsor che assicurasse la copertura economica del progetto pilota?" Testi
Testimone 4 Piazza Antinori, presso Parte 1
Testimone 8 Via Siena, 15, 50013 PI IO (FI). 2, Firenze e
20) "Vero che il tempo intercorso tra la presentazione del progetto sulle fake news (12 aprile 2017) e l'avvio dello stesso (15 ottobre 2017) è stato necessario a definire le intese con lo sponsor del progetto pilota, Google, come da contratto che Le si mostra
(doc. 133)?"; testi allora Presidente EMEA (Europe Middle East Testimone 17
Africa) di Google, Corso d'Italia 41, 00198, Roma e Testimone 8 Via Siena 15, 50013
PI IO (FI).
21) "Vero che alla data di pubblicazione dell'articolo di CP 3 16 marzo 2018, il progetto era in corso e che si è regolarmente concluso prima della fine dell'anno scolastico?"; testi
Testimone 17 allora Presidente EMEA (Europe Middle East Africa) di Google,
/
Corso d'Italia 41, 00198, Roma e Testimone 8 Via Siena 15, 50013 PI IO
(FI; Prof. Persona 5 Istituto L. Einaudi, Via Alfonso Lamarmora, 34, La Spezia;
Prof.
Liceo Scientifico Attilio Bertolucci, Via Toscana 10/B, Parma;
Prof. Tes 19 Tes 18
/
Liceo della Comunicazione Sacro Cuore, Via della Tenuta di Sant'Agata, 1,
[...]
Roma; Tes_20 Viale Guidoni, 95, c/o Parte 1
Firenze.
22) "Vero che il 25 maggio 2018, a Bagnaia, Testimone 17 allora Presidente
EMEA (Europe Middle East Africa) di Google, ha presentato il risultato del progetto pilota contro le fake news tenuto nell'anno scolastico 2017/18 come da foto che Le si mostra
(doc. 134)?" testi allora Presidente EMEA (Europe Middle East Testimone 17
Africa) di Google, Corso d'Italia 41, 00198, Roma e Testimone 8 Via Siena 15, 50013
PI IO (FI) e Tes_20 presso Parte 1
Piazza Antinori, 2, Firenze;
23) "Vero che due dei componenti dell'International Advisory Council ( Persona 6
Persona 7 erano presenti a Bagnaia durante la presentazione dei risultati del progetto pilota sulle fake news di cui al capitolo precedente come da foto che Le si mostra (doc.
135)?" Testi Testimone 8 Via Siena 15, 50013 PI IO (FI) e Tes_20
Parte 1 Piazza Antinori, 2, Firenze;
presso 24) "Vero che due dei componenti dell'International Advisory Council ( Persona 6
Persona 7 hanno tenuto un intervento anche sul progetto contro le fake news durante il convegno Crescere tra le Righe organizzato dall Parte 1
[...] il 25 e 26 maggio 2018 a Bagnaia, come da foto che Le si mostra (doc. 136)?"
Testimone 4 Tes 20 entrambi presso Parte 1 testi e
Piazza Antinori, 2, Firenze;
Testimone 8 Via Siena 15, 50013 PI
[...]
IO (FI).
25) "Vero che nell'anno scolastico 2017/18 avete partecipato con le vostre classi al progetto pilota contro le fake news dell'Osservatorio Permanente Giovani -Editori 'A caccia di bufale'?" Testi Prof. Persona 5 Istituto L. Einaudi, Via Alfonso Lamarmora,
34, La Spezia;
Prof. Tes 18
/Liceo Scientifico Attilio Bertolucci, Via Toscana 10/B,
Parma; Prof. Testimone 19 , Liceo della Comunicazione Sacro Cuore, Via della Tenuta di
Sant'Agata, 1, Roma;
Tes 20 c/o Parte 1 Viale
Guidoni, 95, Firenze,
26) "Vero che l' Parte 1 ha eseguito nell'anno scolastico
2017/2018 il progetto contro le fake news alla predisposizione dei cui contenuti anche Lei
Ordinario di Scienze Politiche e Socialiha partecipato? Teste Prof. Testimone 21
nell'Università di Firenze, Via GN Danti, 16 50127 Firenze.
Sulla falsità dei fatti narrati negli articoli di CP 3 sulla laurea honoris
causa
27) "Vero che nel 2001, anno in cui ISFOA conferì a Parte 2 la laurea honoris causa,
erano sconosciuti i provvedimenti contro la stessa ISFOA il primo dei quali risulta essere quello dell'AGCM del 2004 che si esibisce (doc. 139)?" Testi Testimone 4 presso
Piazza Antinori, 2, Firenze Parte 1
28) "Vero che Parte 2 ha ricevuto, senza richiederla, la laurea honoris causa conferitagli da ISFOA e che ha omesso di partecipare a qualsiasi cerimonia eventualmente organizzata da ISFOA per la consegna del certificato di laurea?"; Testi
Piazza Antinori, Testimone 4 presso Parte 1
2, Firenze
[...]29) "Vero che appena ricevuta la notizia del conferimento di questo titolo,
Parte 2 rilasciò a "La Nazione" l'intervista che si esibisce come doc. 37?"; Testi
Testimone 4 presso Parte 1 Piazza Antinori,
2, Firenze
Sulla falsità dei fatti narrati negli articoli di CP 3 su Mani Pulite
Parte 2 è stato estraneo a qualsiasi coinvolgimento con la nota 30) "Vero che inchiesta denominata "Mani Pulite"?"; Testi Avv. LungarnoTestimone 22
Cellini, 25, 50125, Firenze, PE FO, Via Erbosa, 75, Firenze. 31) "Vero che l'associazione Progetto Città, fondata e presieduta da Parte 2 ha continuato ad organizzare dibattiti sul tema politico fino al 2017" Testi: Testimone 7
presso Piazza Antinori, 2, Firenze;
Parte 1 Tes 6
Piazza Antinori, 2, Firenze e[...] presso Parte 1
PE FO, Via Erbosa, 75, Firenze.
Sulla falsità dei fatti narrati negli articoli di CP_3 sull'asserito fallimento ed inefficacia del progetto "Il Quotidiano in Classe"
32) "Vero che LL con la sua classe partecipava nel 2017/18 al progetto "Il Quotidiano in Classe"?" Testi Prof. Liceo Classico Michelangelo, Via della Colonna, 9, Testimone 23
Firenze; Prof. Liceo Artistico Caravaggio, Via Luigi Prinetti, 47, Testimone 24
Milano; Prof. Testimone 25 Liceo Scientifico Enrico Fermi, Corso Vittorio Emanuele II
50, Padova.
33) "Vero che avete rilevato tra gli studenti che partecipano al progetto "Il Quotidiano in
Classe" e quelli che non vi partecipano una differenza nella propensione alla lettura dei quotidiani come da relazione che si esibisce (doc. 85)?" Teste Tes 26 e [...]
Tes 27 entrambi c/o Eumetra, Corso Magenta, 85, Milano,
34) "Vero che nello stesso segmento di età la caduta di lettori in Italia è stata inferiore alla caduta di lettori di Francia, AG e Gran Bretagna?" Testi Tes 26 e [...]
Tes_27 entrambi c/o Eumetra, Corso Magenta, 85, Milano.
35) "Vero che nel segmento di età 14 -17 anni le testate partecipanti al progetto "Il
Quotidiano in Classe" dall'avvio del progetto ad oggi hanno perso meno lettori giovani
Tes 26 e Testimone 27 entrambi delle testate che non vi partecipano?" Teste
c/o Eumetra, Corso Magenta, 85, Milano.
36) "Vero che i giovani che partecipano al progetto "Il Quotidiano in Classe" dichiarano una propensione ad acquistare e a leggere i quotidiani superiore rispetto ai giovani che non vi partecipano?" Teste Tes 26 c/o Eumetra, Corso Magenta, 85, Milano.
37) "Vero che secondo i dati CP 10 e Kantar dal 2006 il calo di lettori di quotidiani in
Italia nella categoria di età delle scuole superiori è inferiore al calo di lettori in paesi stranieri?" Teste Tes 26 c/o Eumetra, Corso Magenta, 85, Milano.
38) "Vero che i dati di ricerca di GFK Italia mostrano che la propensione alla lettura e all'acquisto dei giovani esposti al progetto Il Quotidiano in Classe sia più elevata di quelli che non vi partecipano?" Teste Testimone 28 c/o GFK Via Tortona, 33, Milano;
[...]
Tes 26 c/o Eumetra, Corso Magenta, 85, Milano.
Sulla falsità dei fatti narrati negli articoli di CP 3 i rapporti con LE
CP 11 ha autorizzato personalmente 39) "Vero che il giorno prima della pubblicazione a far pubblicare sul Corriere della Sera, che glielo aveva chiesto, il Parte 2
discorso che aveva tenuto nell'evento svoltosi a Firenze presso l'Opera del Duomo il 14 ottobre 2017?" Teste Testimone 4 presso Parte 1
[...] Piazza Antinori 2, Firenze.
40) "Vero che il responsabile delle pubbliche relazioni di CP 11 ha autorizzato
a divulgare il comunicato stampa che Le siParte 1
Testimone 4mostra (doc. 147)?" Teste presso Parte 1
[...] Piazza Antinori 2, Firenze;
CP 11 è entrato a far parte dell'organo statutario 41) "Vero che il 23 aprile 2018
dell Controparte 12 "ITeste
Parte 1 Piazza Antinori Testimone 4 presso
2, Firenze;
42) "Vero il 19 marzo 2019 come da comunicato stampa che Le si mostra (doc. 76),
LE ha scelto | Parte 1 come partner per i progetti congiunti di media literacy e ha pubblicamente dichiarato di considerare l'Osservatorio
Pt 1 tra le tre "organizzazioni no profit leader negli Stati Uniti eParte 1 in Europa che offrono programmi indipendenti di alfabetizzazione mediatica"?" Testi
Testimone 5 pressoTestimone 4 e Parte 1
Piazza Antinori 2, Firenze;
43) "Vero che il 20 marzo 2019 il CEO di LE, CP 11 ha pubblicato un commento sul social network Twitter dichiarando di essere orgoglioso di sostenere | [...]
e due organizzazioni americane ad aiutare gli studenti a Parte 1
sviluppare un forte pensiero critico e ad essere cittadini ben informati, come da tweet the si esibisce (doc. 138)?" Testi Testimone 4 e Testimone 5 presso [...]
Piazza Antinori 2, Firenze. Parte 1
44) "Vero che il 3 ottobre 2019 il CEO di CP 13 OO è intervenuto a Firenze al
Teatro Odeon e dopo presso la Basilica di Santa Croce per annunciare pubblicamente l'avvio di una partnership strategica tra LE e l Parte 1 Parte 1 per promuovere insieme un progetto di media literacy in Europa e negli Stati Uniti come da docc. 77, 78, 81 e 82 che Le si mostrano?" Testi e Tes 5 Testimone 4
Piazza Antinori, 2;
[...] entrambi presso Parte 1
Testimone 8 Via Siena, 15 50013 PI IO (FI).
Sulla falsità dei fatti narrati negli articoli di CP 3 la richiesta di intervista di CP_3
45) "Vero che il 15 novembre 2017 il Responsabile delle Relazioni Esterne offrì a CP 3 dell Parte 1 Testimone 4
la disponibilità ad un incontro telefonico in merito alle richieste di CP 3 alla Banca
Centrale olandese e CP 3 rifiutò, come da scambio email che Le si mostra (doc. 126)?" Teste Testimone 4 presso Parte 1 Piazza
Antinori, 2.
46) "Vero che CP 3 contattò l'Osservatorio Permanente Giovani Editori tre mesi dopo, il 5 febbraio 2018, pretendendo una disponibilità di Parte 2 "in tempi stretti" rispetto all'oggetto del capitolo di prova precedente?" Teste presso Testimone 4
Parte 1 Piazza Antinori, 2.
47) "Vero che nonostante i tempi ristretti e l'assenza di Parte 2 (che si trovava in
California, USA), Lei, nella qualità di responsabile delle relazioni esterne dell' [...] aveva dato la disponibilità ad interloquire con CP 3 a nomeParte 1 dell'Osservatorio?" Teste Testimone 4 presso Parte 1
[...] Piazza Antinori, 2.
Sulle ragioni dell'attacco del gruppo CP 1 all'Osservatorio e a Parte_2
48) "Vero che nel 2012 il gruppo CP 1 chiese di poter entrare nell'
[...]
Parte 1 per partecipare alle relative iniziative ed attività in versione digitale, come da documento che si esibisce (doc. 14)?" Teste Testimone 4
Piazza Antinori, 2. Parte 1 presso venne rifiutata dall' 49) "Vero che la domanda del Parte 1 CP 1
[...] come da documento che si esibisce (doc. 150)?" Teste Testimone 4
Piazza Antinori, 2; Bruno[...] presso Parte_1
Lommi Via Mortara, 5 20144 Milano.
50) "Vero che nel luglio 2017, poco dopo che il quotidiano La Stampa fu acquisita da
CP 1 (doc. 15), I' Parte 1 pretese e ottenne l'uscita del suddetto quotidiano La Stampa dal progetto Il Quotidiano in Classe, come da documenti che si esibiscono (docc. 16, 17 e 149)?" Teste Testimone 4 presso [...]
Piazza Antinori, 2. Parte 1
51) "Vero che poco dopo l'uscita del quotidiano La Stampa dal progetto Il Quotidiano in
CP 3 che venne conosciuta dall [...] Classe iniziò l'inchiesta di anche grazie alla e-mail inviata da CP 3 il 26 ottobre 2017 Parte 1 allo staff del Governatore della Banca centrale olandese che si esibisce (doc. 126)?" Teste
Parte 1 Testimone 4 e Testimone 5 presso
Piazza Antinori, 2.
52) "Vero che l'edizione nazionale del quotidiano La Repubblica nei primi diciotto anni di vita dell e fino alla data della pubblicazioneParte 1
dell'inchiesta di CP 3 aveva ignorato la quasi totalità degli eventi dell'Osservatorio comprese le udienze pubbliche con i Presidenti della Repubblica AM, Per 8 e
Per 9 ?" Teste Testimone 4 Parte 1 presso
[...] Piazza Antinori, 2. 53) "Vero che durante la direzione di Controparte 2 l'edizione nazionale del quotidiano
La Repubblica ha pubblicato unicamente articoli che attaccavano |
[...]
//Teste Testimone 4 Parte 2 presso Parte 1 e
Piazza Antinori, 2. Parte 1
54) "Vero che il quotidiano La Repubblica ha dato luce alle attività dell [...]
Parte 1 solo all'indomani dell'azione oggetto di questo giudizio?"
Teste Testimone 4 presso Parte 1 Piazza
Antinori, 2.
55) "Vero che il settimanale L'Espresso, edito dalla stessa CP 1 venti giorni dopo gli articoli per cui è causa, ha pubblicato l'articolo che si esibisce (doc. 145 e 146) per cui pende separato giudizio di fronte a questo Tribunale?" Teste Testimone 4 presso
Parte 1 Piazza Antinori, 2.
56) "Vero che il quotidiano Repubblica, il settimanale Il Venerdì di Repubblica, l'edizione on line del quotidiano Repubblica.it e il settimanale L'Espresso sono le quattro testate con il più alto numero di lettori del gruppo CP 1 ? Teste Testimone 4 presso
Parte 1 Piazza Antinori, 2.
57) "Vero che il quotidiano Repubblica, il settimanale Il Venerdì di Repubblica, l'edizione on line del quotidiano Repubblica.it e il settimanale L'Espresso hanno attaccato dal 14 marzo 2018 per le successive due settimane e mezzo (fino al 3 aprile 2018),
Testi Testimone 4 Parte 1 e Parte 2
Piazza Testimone 5 presso Parte 1
[...] e
Antinori,
58) "Vero che il settimanale Repubblica.it è la testata giornalistica online con più lettori in
Italia?" Teste Testimone 4 presso Parte 1
Piazza Antinori, 2
59) "Vero che Repubblica è seconda testata giornalistica cartacea generalista con più lettori in Italia?" Teste presso Parte 1 Testimone 4
Piazza Antinori, 2
[...]
60) "Vero che il settimanale Venerdì di Repubblica è il supplemento del quotidiano La
Repubblica con più lettori?" Teste Testimone 4 presso Parte 1
[...] Piazza Antinori, 2.
61) "Vero che nella tecnica giornalistica termini specifici come "frode", "fraud" che compare nel titolo dell'articolo in inglese di CP_3 "Is a fraud?" sono Parte 2
usati per qualificare il soggetto e per far salire la visibilità degli articoli nei motori di ricerca?" Testi Via delle Quattro Stagioni, 1 50135 Firenze;
Tes 30Tes 29
[...] c/o Quotidiano Nazionale, Via Mattei 106, Bologna. 62) "Vero che il titolo "Perfetti sconosciuti” è utilizzato nella tecnica giornalistica allo scopo di irridere il soggetto destinatario dell'epiteto?" Testi Via delle Quattro Stagioni, 1
Testimone 30 /o Quotidiano Nazionale, Via Mattei 106, Bologna.50135 Firenze;
63) "Vero che è stato personalmente a discutere con CP_3 la Controparte_2 fattura degli articoli sull ed Parte 2 Parte 1
Testimone 31 c/o CP 1 Via Cristoforo che sono oggetto di questo giudizio?" Teste
Colombo n. 90, Roma.
Controparte 2 a dare disposizioni affinché l'articolo 64) "Vero che è stato personalmente
CP 3 che sarebbe uscito sul Venerdì, fosse pubblicato in anteprima sulla home di page del sito web Repubblica.it mercoledì 14 marzo 2018?": Teste Testimone 31 c/o
CP 1 Via Cristoforo Colombo n. 90, Roma.
65) "Vero che è stato personalmente Controparte_2 a dare disposizioni affinché fosse pubblicato sull'edizione cartacea del quotidiano La Repubblica giovedì 15 marzo 2018 un pezzo che anticipava il contenuto del pezzo del Venerdì?" Teste Testimone 31 c/o CP_1
Via Cristoforo Colombo n. 90, Roma. Sul modo in cui CP 3 si presentava quando svolgeva le ricerche per la sua inchiesta
66) "Vero che nella sua inchiesta giornalistica sull'Osservatorio CP 3 si presentava alle persone a cui poneva domande come giornalista dl blog geradozeroblog.it, blog apparentemente collegato al CP 14 tramite l'esibizione sul blog dei segni distintivi ivi compreso il marchio?" Teste Testimone 4 del CP 14 presso
Parte 1 Piazza Antinori, 2, Firenze.
67) "Vero che Parte 2 scrisse al Direttore del CP 14 la e-mail che esibisce (doc. 148)?" Teste Tes 32 Piazza Santi Apostoli 66, 00187 Roma,
Parte 1 Piazza Antinori, Testimone 4 presso
2, Firenze.
Controparte 15 assicuro a Tes 32 68) "Vero che l'amministratore delegato del dall'uso decettivo dei segni distintivi che l'azienda avrebbe diffidato CP 3
CP 14 "Teste [...] aziendali poiché CP 3 non era giornalista del
Tes 33 Galleria del Corso, 2 20122 Milano.
69) "Vero che Controparte 15 ha diffidato CP 3 a togliere dal proprio sito e non usare i segni distintivi del Galleria del Corso, 2 CP 14 ? Teste Testimone 33
20122 Milano;
Guido Tes 32 Piazza Santi Apostoli 66, 00187 Roma.
70) "Vero che, dopo la diffida, CP_3 ha tolto dal suo sito web i segni distintivi del
CP 14 ?" Teste Testimone 4 presso Parte 1
[...] Piazza Antinori, 2, Firenze. 71) "Vero che prima di togliere dal suo sito web i segni distintivi del CP 14 Ore CP_3
[...] aveva raccolto dati per la sua inchiesta?" Teste presso Testimone 4
Piazza Antinori, 2, Firenze. Parte 1
Su alcune reazioni in Italia agli articoli per cui è causa editore del Quotidiano Nazionale e 72) "Vero che il 15 marzo 2018 Controparte_16 socio fondatore dell' Parte 1 ha telefonato ad [...]
Parte 2 per chiedere spiegazioni su quanto narrato negli articoli a firma di CP_3
c/o Editoriale Nazionale, Via Enrico Mattei, 106,[...] Teste Controparte 16
Bologna.
73) "Vero che a seguito dell'uscita dell'articolo di allora CP 3 Persona 10 '
aderito all' amministratore delegato di UBI Banca che aveva appena
[...] per chiedere spiegazioniParte 1 ha telefonato ad Parte_2 su quanto narrato negli articoli a firma di
// CP 3 Teste Persona 10 Via
/
Cefalonia, 74 25124 Brescia.
Su alcune reazioni negli Stati Uniti agli articoli per cui è causa si è recato a San Francisco per incontrare 74) "Vero il 27 marzo 2018 Parte 2
Tes 2 il quale aveva chiesto spiegazioni su quanto il vice presidente di LE,
CP 3 come da biglietto aereo che Le si mostra narrato negli articoli a firma di
Testimone 5 entrambi presso [...] (doc. 115)?" Testi Testimone 4 e
Piazza Antinori, 2. Parte 1
75) "Vero il 29 marzo 2018 LL si è recato a San Francisco per accompagnare [...]
Parte 2 all'incontro con il vice presidente di LE, Tes_2 come da biglietto aereo che Le si mostra (doc. 116)?" Testi Testimone 5 presso [...]
Parte 1 Piazza Antinori, 2.
Parte 2 si è recato a New York per 76) "Vero che il 4 e 5 aprile 2018
Persona 6 (il 05/04/2018) perché essi incontrare Persona 7 (il 05/04/2018) e avevano chiesto spiegazioni su quanto narrato negli articoli a firma di CP 3 come da doc. 106 che si esibisce?" Testi Testimone 4 e Testimone 5 entrambi
Piazza Antinori, 2, presso Parte 1
77) "Vero che a causa degli incontri di cui al capitolo precedente Parte 2 ha dovuto spostare il volo di rientro come da biglietto aereo che Le si mostra (doc. 120)?"
Testi e Testimone 5 entrambi presso Parte 1 Testimone 4
[...] Piazza Antinori, 2,
Su alcune reazioni dei Governatori delle Banche Centrali Europee agli articoli per cui è causa
78) "Vero che il 10 aprile 2018 Parte 2 si è recato a Parigi per incontrare il
Governatore della Banca di Francia perché il suo ufficio aveva chiesto spiegazioni su quanto narrato negli articoli a firma di come da biglietti aerei che Le si CP_3
Testimone 4 e Testimone 5 mostrano (docc. 120 e 117)?" Testi entrambi
Piazza Antinori, 2, presso Parte 1
79) "Vero che il 1° luglio 2018 Parte 2 si è recato a Madrid per incontrare il
Governatore della Banca di AG per chiarire i fatti narrati negli articoli a firma di
CP 3 come da biglietto aereo che Le si mostra (doc. 118)?" Testi Testimone 4 entrambi presso Parte 1
[...] e Testimone 5
Piazza Antinori, 2.
80) "Vero che il 25 giugno 2018 Parte 2 si è recato a Lisbona per incontrare il
Governatore della Banca di AL per chiarire i fatti narrati negli articoli a firma di
CP 3 e gli altri pubblicati sulle testate del gruppo CP 1 come da biglietto aereo che Le si mostra (doc. 119)?" Testi Testimone 5 entrambi Testimone 4 e
Piazza Antinori, 2. presso Parte 1
81) "Vero che a causa dell'articolo del 14 marzo 2018 I Parte 1
[...] ha dovuto interrompere una convention a Forte di Marmi?" Testi Testimone 6
Piazza Antinori, 2; e Testimone 7 Viapresso Parte 1
della Libertà 19, 50050 ET GU (FI).
82) "Vero che il costo della convention di cui al capitolo precedente relativamente al 14 marzo è quello indicato nelle fatture che Le si mostrano (docc. 96 e 97 per l'albergo e la sala e doc. 98 per il salario dei collaboratori che hanno perso la giornata di lavoro)?"
Teste Piazza Antinori, 2. Tes 34 presso Parte 1
83) "Vero che in conseguenza degli articoli per cui è causa l'Osservatorio Permanente Giovani Editori ha incaricato la società di consulenza Youtool per monitorare la rete
-
Internet ed i social network e tenere sotto controllo le reazioni del pubblico?" Testi
Testimone 4 e Testimone 5 entrambi presso Parte 1
[...] Piazza Antinori, 2.
84) "Vero che per detto incarico l'Osservatorio Permanente Giovani -Editori ha sostenuto le spese indicate nella fattura che Le si mostra (doc. 129)?" Teste Tes 34 presso
Parte 1 Piazza Antinori, 2.
85) "Vero che dal 16 marzo 2018 al 30 giugno 2018 i dipendenti dell [...]
Parte 8 e Testimone 5 e la collaboratrice hanno svolto il loro lavoro prevalentemente per gestire i rapporti con gli Testimone 8 associati ed i partner dell Parte 1 i giornalisti, i gruppi editoriali, le fondazioni
/
bancarie, le banche centrali, e gli altri contatti dell' Parte 1 e di Parte 2 nell'Amministrazione, nella politica e nell'economia che avevano chiesto conto degli articoli di CP 3 e CP 4 ?" Testi tutti presso Testimone 4 e Testimone 5 Piazza Antinori, 2; Testimone 8 Via Siena, Parte 1
15 50013 PI IO (FI).
86) "Vero che per il lavoro descritto nel capitolo precedente l' Parte 1 ha sostenuto il costo che risulta dai docc. 101 (prospetti paga), 102
[...]
(fattura) che Le si mostrano?" Teste Tes 34 presso Parte 1
[...] Piazza Antinori, 2,
Parte 2 ha87) Vero che dal 14 marzo 2018 almeno fino alla fine di aprile 2018
lavorato prevalentemente per gestire le conseguenze pregiudizievoli degli articoli oggetto entrambi presso di questo giudizio?" Testi Testimone 4 Testimone 5
Piazza Antinori, 2 Parte 1
88) "Vero che per il lavoro descritto nel capitolo precedente l' Parte 1
ha sostenuto il costo che risulta dai prospetti paga che si esibiscono (doc.
[...]
143) che Le si mostra?" Teste Tes 34 presso Parte 1
[...] Piazza Antinori, 2,
89) "Vero che in conseguenza degli articoli per cui è causa | Parte 1 ha dovuto sostenere spese per consulenze legali per inquadrare il
[...] problema ed impostare anche la strategia difensiva dell'Avv. Gianluca Gambogi e dell'Avv. che sono comprese nelle fatture docc. 99 e 100 che Testimone 22
Le si mostrano?" Teste Tes 34 presso Parte 1
Piazza Antinori, 2.
Sulla falsità dei fatti narrati da CP 3 e Testimone_35 in merito alla presunta complicità dell'Osservatorio a gonfiare le vendite dei quotidiani e in particolare de CP 15
90) "Vero che di sua iniziativa il 10 ottobre 2016, e quindi ben prima dell'avvio dell'indagine CONSOB (doc. 38), I' Parte 1 ha l'inadempimento del contratto relativo alla fornitura delle contestato a CP 15
copie digitali con la e-mail che Le si mostra (doc. 95)?"; Testi: Tes 34 presso
Piazza Antinori, 2. Parte 1
91) "Vero che a seguito di detta contestazione I Parte 1
CP 14 che Le si mostrano (doc. 142)?" ha omesso di pagare le fatture contestate al
Parte 1 Piazza Antinori, 2. Teste Tes 34 presso
Parte 192) "Vero che la CONSOB ha riconosciuto l'estraneità dell'
[...] agli illeciti contestati al CP 14 come da lettera che si esibisce (doc.
39) ed e-mail (doc. 141)?" Teste Tes 36 European Commission B -1049 Brussels e
Testimone 22 Lungarno Cellini, 25, 50125, Firenze;
Avv. Tes 34
Piazza Antinori, 2. 93) "Vero che la presso Parte 1
Procura di Milano ha rilasciato i certificati ex art. 335 c.p. che si esibiscono (docc. 128 e 129)?" Teste Avv. Testimone 22 Lungarno Cellini, 25, 50125, Firenze;
Piazza Antinori, Testimone 4 presso Parte 1
2
Sulla falsità dei fatti narrati da CP 3 in merito ai "dati rimossi" e alla pretesa "smentita" dell'Osservatorio
94) "Vero che | Parte 1 ha sempre mantenuto on-line i
CP_3 dichiara esserenumeri di studenti partecipanti al Quotidiano in Classe che stati rimossi i quali numeri sono invece sempre stati visibili alla pagina web che Le si mostra (doc. 112) e in altre pagine?" Teste presso [...] Testimone 4
Piazza Antinori, 2. Parte 1
95) "Vero che i numeri di cui al capitolo precedente sono sempre rimasti on -line anche nella sezione 'Studi e Ricerche" all'interno del rapporto di ricerca dell'anno scolastico di riferimento (esempio ai link
https://www.osservatorionline.it//_site2/media/file/Osservatorio%20Studenti%20Docenti
%202 016.pptx e https://www.osservatorionline.it/_site2/media/file/Sintesi_Ricerca_2015.pdf) e negli articoli di giornale che li riportavano?" Teste Testimone 4 presso [...]
Parte 1 Piazza Antinori, 2.
Sulla falsità dei fatti narrati da CP_3 in merito alla scelta di studenti
Parte 1"ammaestrati" per gli eventi dell'
96) "Vero che gli studenti che intervengono agli eventi dell'Osservatorio
[...]
[...]sono scelti dalle scuole?" Testi: Tes 20 presso Parte 1
Piazza Antinori, 2; Testimone 8 Via Siena, 15, 50013 Parte 1
PI IO (FI).
97) "Vero che le domande degli studenti che intervengono agli eventi dell'
[...] sono libere? Testi: Parte 1 Tes 20 presso
[...]
Piazza Antinori, 2. Parte 1
2 -. Le prove per interrogatorio formale
Si chiede disporsi l'interrogatorio formale del convenuto Controparte_2 sui seguenti capitoli:
a) "Vero che nel periodo in cui LL è stato direttore del quotidiano La Repubblica su e l' Parte 1Parte 2 sulle pagine nazionali del giornale sono stati pubblicati principalmente articoli che attaccassero i predetti
Osservatorio e Parte 2
b) "Vero che nel periodo in cui LL è stato direttore del quotidiano La Repubblica le pagine nazionali del Suo giornale hanno ignorato le iniziative dell' [...]
"/
Parte 1 c) "Vero che è stato Lei personalmente a dare disposizioni affinché l'articolo di CP_3
[...] che sarebbe uscito sul Venerdì di Repubblica il 16 marzo 2018, fosse pubblicato in anteprima sulla home page del sito web Repubblica.it mercoledì 14 marzo 2018 e che vi restasse tutto il giorno?"
d) "Vero che è stato Lei personalmente a dare disposizioni affinché giovedì 15 marzo
2018 fosse pubblicato sull'edizione cartacea del Suo giornale un pezzo che anticipava il contenuto del pezzo del Venerdì di Repubblica?"
e) "Vero che queste anticipazioni non sono la regola per gli articoli del Venerdì di
Repubblica?"
f) "Vero che Lei aveva promesso a CP 3 di assumerlo a Repubblica se avesse fatto un inchiesta che mettesse in cattiva luca | Parte 1
"/
Parte 2 e g) "Vero che Lei aveva conosciuto l'allora direttore del Controparte 17 grazie all'evento dell' e ad Parte 2 Parte 1
che glielo aveva presentato?"
CP 17 ha messo in guardia il suo interlocutore h) "Vero che Lei in un colloquio con dal partecipare alle attività dell'Osservatorio Permanente Giovani -Editori e dal lasciarsi associare alla figura di Parte 2
i) "Vero che questo stesso atteggiamento Lei lo ha usato anche con altri interlocutori italiani ed americani?"
CP 3 sui seguenti Si chiede disporsi l'interrogatorio formale del convenuto capitoli Contr j) "Vero che ha steso un rapporto di auditing sull'attività dell'ufficio di New York del
Sole 24 Ore nel periodo in cui Lei lavorava in quell'ufficio?" Contr di cui al capitolo precedente è statak) "Vero che in quel rapporto di auditing di passata al vaglio anche la Sua posizione di lavoro?" Contr 1) "Vero che in seguito al rapporto di auditing di di cui al capitolo precedente Lei ha dato le dimissioni da CP 15 ?"
Parte 1m) "Vero che nel corso della Sua inchiesta su l'Osservatorio Permanente
nonostante le predette dimissioni, LL lasciava intendere di essere e Parte 2 un giornalista del CP 14 ?"
n) "Vero che CP 15 Le ha intimato di togliere dal suo blog ogni segno distintivo riconducibile al gruppo CP 15 ?"
o) "Vero che nel corso della Sua inchiesta su l'Osservatorio Permanente Giovani Pt 1 ed Andrea Parte 2 LL ometteva di precisare che il Suo articolo sarebbe stato pubblicato sulle testate del gruppo CP 1″ p) "Vero che Lei ha scritto l'articolo in inglese che si esibisce (doc. 19) e l'articolo in italiano che si esibisce (doc. 22 e 24) allo scopo di mettere in cattiva luce [...]
Parte 2 e l'Osservatorio Permanente Giovani -Editori?"
q) "Vero che Lei ha discusso direttamente con Controparte 2 la fattura del servizio giornalistico su l' Parte 1 e Parte 2
r) "Vero che una testata internazionale come Buzzfeed ha rifiutato di pubblicare i Suoi
articoli su l' Parte_1 e Parte 2
//
s) "Vero che Lei aveva offerto anche ad altre testate nazionali e internazionali l'articolo per cui è causa?"
t) "Vero che tutte le testate non appartenenti al gruppo CP 1 alle quali aveva offerto il
Suo articolo hanno rifiutato la pubblicazione?
u) "Vero che Lei è stato in trattativa con Controparte_2 per la Sua assunzione al quotidiano La Repubblica a seguito della Sua disponibilità ad effettuare l'indagine sul l'Osservatorio Permanente Parte 1 e Parte 2 per metterli in cattiva luce?"
v) "Vero che dopo l'avvio della causa ha tolto dal suo blog www.gradozeroblog.it l'articolo di cui al capitolo precedente?"
w) "Vero che Lei ha tolto dal suo blog l'articolo per cui è causa perché aveva capito che le
Sue informazioni non erano fondate?"
Si chiede disporsi l'interrogatorio formale del convenuto Testimone 35 sui seguenti capitoli
x) "Vero che il sito web datamediahub.it è diretto e fruito massimamente dai professionisti del settore della comunicazione?"
y) "Vero che LL ha inviato la e-mail che si esibisce (doc. 57) nella quale ha scritto "mi permetto di suggerirle di dire al suo cliente che un'azione giudiziaria nei miei confronti potrebbe scatenare una "tempesta reputazionale" ben più grave dell'articolo in questione"?".
z) "Vero che pochi giorni dopo la Sua e-mail di cui al capitolo precedente, per dimostrare la fondatezza delle Sue minacce, ha ripubblicato integralmente sul blog Parte_9
il Suo articolo come doc. 58 che si esibisce?" Con vittoria di spese e Email 1
competenza di primo e secondo grado di giudizio."
Per parte appellata:
"Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: -in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità del gravame avversario con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti al paragrafo 4 della presente comparsa;
-sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prestata acquiescenza e/o rinuncia,
e comunque la mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c. degli appellanti alla domanda di condanna alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. avanzata in primo grado, con conseguente passaggio in giudicato di tale capo della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti nel paragrafo 5.5.3. della presente comparsa;
- nel merito, ed in ogni caso, rigettare integralmente l'appello proposto dall [...] in quanto infondato Parte 10
in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- in ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande avanzate dall
[...]
-
nel giudizio di primo grado Parte 10 ed Parte 2
e riproposte nel presente giudizio di appello in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare gli appellanti al pagamento in favore degli appellati delle spese, anche
-
generali, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: nel richiamare la terza memoria istruttoria depositata dai convenuti in prime cure ci si oppone e si insiste per il rigetto della prova per interpello e testi articolati da parte attrice, odierna appellante, in quanto inammissibile siccome rinunciata e comunque meramente esplorativa ed in ogni caso non idonea a dimostrare un danno che possa in qualche modo essere riconducibile alla pretesa (ma inesistente)
diffamazione."
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_5
(per brevità anche Parte_1 " o "CP_5 ), in persona del suo legale rappresentante 11
nonché quest'ultimo anche in proprio hanno proposto pro-tempore Parte 2
appello avverso la sentenza n. 617/2023 del 01.03.2023, con cui il Tribunale di Firenze
aveva rigettato la domanda risarcitoria da loro proposta nei confronti di [...]
Controparte 1 e Controparte_2 (in qualità rispettivamente di società editrice e direttore responsabile all'epoca dei fatti del quotidiano "La Repubblica” e del settimanale
"Il Venerdì di Repubblica”), nonché di CP 3 e Controparte_4 (quali autori degli articoli incriminati) per i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla lesione dell'onore, della reputazione e dell'immagine, conseguente alla pubblicazione di tre articoli asseritamente diffamatori.
-Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori dopo aver descritto il ruolo e le principali attività promosse dall'Osservatorio, specie il progetto cardine, dall'anno 2000, denominato "Il Quotidiano in classe" promosso nelle scuole secondarie superiori italiane, nonché la figura del suo cofondatore e Presidente
[...]
Parte 2 - lamentavano il carattere discriminatorio dei seguenti tre articoli:
Parte 2 a firma di "Ma chi è quel signore vicino ad CP 3 pubblicato il 16.03.2018 su "Il Venerdì di Repubblica”, supplemento settimanale del quotidiano "La Repubblica" (sub doc. n. 22 atto introduttivo);
"Is Parte 2 a fraud? Is This Man Going to Spearhead a World-Wide
Battle Against Fake News? Or Is it Fake News?", sempre a firma di CP 3 ma in lingua inglese e con alcune variazioni rispetto al testo in italiano, pubblicato il 16.03.2018 nel suo blog OZ (sub doc. n. 25);
", a firma di [...] "Le "Stranezze" de l Parte 4
che riprendeva l'articolo di Per 11 CP 4 aggiungendovi propri commenti, pubblicato il 20.03.2018 sul sito internet ED (sub doc. n.
26).
A fondamento della loro domanda, gli attori deducevano che gli articoli dei convenuti
CP 3 e CP 4 , anziché fornire una seria e completa informazione ai lettori circa gli effettivi scopi delle attività promosse dall'Osservatorio, nonché in ordine alla persona e carriera del suo fondatore, si risolvevano in mere invettive, falsità e dileggi, volti a denigrare e a offrire al pubblico una rappresentazione e interpretazione artata della realtà, descrivendo il Parte 2 come (le parole sono degli attori, non degli articolisti) un che "equivoco personaggio, avido, non particolarmente competente, ipocrita e ruffiano. ha imbastito una associazione (l'Osservatorio) dalle iniziative fallimentari e truffaldine, atte a raggirare Istituzioni (le banche centrali europee), fondazioni bancarie, editori stranieri (tra i quali il Controparte 19 e il The New York TIes) università, scuole, professori, studenti, e finanche multinazionali come LE, TIe Warner, Google, e altre." (vd. pag. 43 atto di citazione primo grado). Sempre secondo gli attori, gli articoli in questione, oltre che offendere l'onore, la reputazione, l'identità personale e l'immagine dell'OPGE e di Parte 2 concorrevano alla formazione di un unitario piano di diffamazione a scopo ritorsivo, riconducibile al mancato coinvolgimento de "[...]
CP 20 " nel progetto del "Il Quotidiano in Classe", nonché alla interruzione, per richiesta formale dell'Osservatorio, della partecipazione a tale progetto del giornale "La
Stampa", aventi entrambi come editore il CP 1
Sulla scorta di siffatte allegazioni, gli attori sostenevano che i predetti articoli avevano travalicato i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca o di critica (art. 21 Cost.), non essendo stati rispettati i requisiti della verità oggettiva, anche putativa, dei fatti narrati e della continenza della forma espositiva e chiedevano, quindi, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché la condanna di Per_11 CP_21 e Controparte_1 al pagamento della sanzione civile ex art. 12 Legge 47/1948, oltre alla pubblicazione dell'emananda sentenza.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.11.2019, si costituivano in giudizio i [...]
Controparte 1 il direttore del giornale Controparte 4 ' Controparte_2 e eccependo in via preliminare la carenza di jus postulandi del Presidente dell'Osservatorio
(poi superata e rinunciata nel corso del giudizio); l'inammissibilità e improcedibilità delle domande avversarie così come rassegnate in solido nei confronti di tutti e quattro i soggetti evocati in giudizio nelle conclusioni della citazione avversaria senza operare alcuna distinzione rispetto alle differenti condotte dagli stessi tenute e loro contestate;
il difetto di legittimazione passiva del convenuto CP_3 'con riferimento al titolo, al 11
sottotitolo, all'occhiello, alla fotografia e a tutti gli altri elementi redazionali posti a corredo del servizio giornalistico diffuso da CP 22 trattandosi di elementi non
/
elaborati dal giornalista, ma opera della Redazione della testata, nonché l'inapplicabilità della sanzione pecuniaria ex art. 12 Legge n. 47/1948 che, stante la sua natura personale, non poteva estendersi né all'editore né al direttore responsabile del giornale.
Nel merito, premettendo che il "pezzo" contestato dagli attori era sostanzialmente uno
(venendo censurata l'inchiesta svolta dal CP 3 e pubblicata sulle pagine de Il Venerdì di
Repubblica, meramente riprodotta in lingua inglese nel blog del giornalista e commentata nello scritto di CP_4 ), contestavano la pretesa risarcitoria attorea sia in punto di an che di quantum, rilevando come l'articolo in questione doveva essere letto ed interpretato alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza per c.d. giornalismo d'inchiesta e quale esercizio del diritto di critica sociale, massima espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, tutelato dall'art. 21 della Costituzione e fondamento della libertà di stampa, avendo il giornalista CP 3 manifestato la propria legittima opinione critica in relazione ad una serie di anomalie – peraltro, nel merito non
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contestate dalla controparte circa il fenomeno imprenditoriale rappresentato dall'Osservatorio e dal suo leader Parte 2 vicino a grandi editori nazionali, colossi internazionali (compresi i nuovi giganti tech californiani) ed ai maggiori gruppi bancari come IN, DI, UB e PS (partner per i programmi di educazione finanziaria). Evidenziavano, inoltre, che danno era del tutto sfornito di allegazione e prova;
che l'articolo di CP 3 pubblicato sul settimanale unitamente al suo lancio sul quotidiano, dopo la data della prima diffusione, erano stati deindicizzati e legittimamente custoditi nell'archivio telematico della testata on line CP 20 ed ivi erano accessibili soltanto all'esito di specifica ricerca e unicamente a pagamento;
che CP 4 ,
a seguito di diffida ricevuta il 14.05.18 dal legale dell'Osservatorio, riformulava alcune considerazioni contenute nello scritto, manifestando una chiara disponibilità alla risoluzione delle contestazioni avversarie. Concludevano, quindi, chiedendo, in via preliminare di accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande e delle conclusioni rassegnate nella citazione e, conseguentemente, dell'azione avversaria;
nel merito di rigettare tutte le domande avanzate poiché infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque non provate.
Il convenuto CP 3 non si costituiva e all'udienza del 30.09.2020, verificata la ritualità della notifica, il G.I ne dichiarava la contumacia, concedendo contestualmente i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta del 30.10.2020, siCP 3
CP 2 ecostituiva in giudizio, rappresentato dai medesimi procuratori di CP 1
CP 4 , contestando la domanda attorea con le medesime argomentazioni degli altri convenuti.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., gli attori eccepivano l'inammissibilità delle difese e la nullità delle domande formulate nella comparsa di costituzione di parte convenuta (ma in realtà alcuna domanda è ravvisabile in tale atto) per conflitto di interessi processuale tra CP 1 il direttore CP 2 e gli autori degli articoli, rilevando come l'editore avesse diritto di regresso nei confronti del direttore e del giornalista, e contestavano le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, chiedendone il rigetto.
Respinte le istanze istruttorie formulate da parte attrice, la causa veniva istruita documentalmente e definita con la sentenza gravata, con cui il Tribunale rigettava integralmente la domanda proposta dagli attori, condannandoli alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, nonché ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
In particolare, il primo giudice, così argomentava la propria decisione (per completezza, si riposta il relativo passaggio motivazionale, pagg. 27-29):
"Si rileva infatti che tutti i fatti narrati nel brano di inchiesta giornalistica non sono stati contestati nel loro contenuto essenziale e le piccole discrasie che sono emerse, come ad es. il lancio del progetto delle fake news in luglio 2017 invece che nel 2016, sono irrilevanti nell'economia del brano a supportare un giudizio di "falsità" della notizia.
Il brano è risultato essere effettivamente il frutto di un'articolata ricerca/inchiesta giornalistica condotta dal dott. CP 3 e dedicata dichiaratamente all'approfondimento critico del fenomeno imprenditoriale rappresentato dall'Osservatorio
e dal suo promotore e leader - fondatore Parte 2
Il giornalista ha manifestato la propria legittima critica in relazione ad una serie di
- non contestate dagli attori
- che hanno caratterizzato l'attività anomalie dell e del suo leader, snodo da anni fra grandi Parte 5
editori nazionali, colossi internazionali (compresi i nuovi giganti tech californiani) ed i maggiori gruppi bancari come IN, DI, UB e PS (partner per i programmi di educazione finanziaria).
Si condivide la tesi dei convenuti che si tratti di opinione critica del tutto legittima sul progetto "Il quotidiano in classe", dedicato alla diffusione mirata dei giornali a fini educativi nelle scuole superiori italiane, costituente l'emblema di tutta l'operazione imprenditoriale promossa da circa un ventennio dal dott. Parte 2 che, quindi, come
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è evidente, ha attirato l'attenzione dei mass media anche con riferimento alla gestione delle risorse impiegate ed ai soggetti che vi hanno partecipato -, sia il fatto, di innegabile attualità ed interesse pubblico, che anche con riferimento a tale iniziativa imprenditoriale ed al suo effettivo successo erano emerse alcune criticità legittimamente evidenziate e stigmatizzate dall'autore dello scritto in contestazione.
È dunque di interesse collettivo sapere che dietro a questo progetto ci sono gli interessi dei grossi gruppi finanziari rappresentati dalle banche europee che hanno supportato il
Parte 2 e la sua attività così delicata come quella mirata alle scuole e alla formazione scientifica economica dei ragazzi italiani;
è di interesse collettivo conoscere anche la formazione pregressa di un uomo che pur senza titoli di studio particolari, si è rapportato correntemente con noti personaggi del mondo finanziario e della politica italiana, con cui viene ritratto nel pezzo, e ha mantenuto per 20 in piedi il suo progetto Quotidiano in
Classe con l'indispensabile avallo della politica italiana;
è di interesse pubblico conoscere le criticità sollevate nel brano, come ad esempio il fatto, non smentito in causa, che gli studenti che avevano letto i giornali proposti dal sig. Parte 2 CP 15 come non potevano essere gli oltre due milioni millantati dal Parte 2 dato che quel numero coincideva quasi col numero degli studenti totali;
né il Parte 2 ha smentito che dopo l'inchiesta giornalistica quel numero è stato rettificato e dimezzato nei canali informativi di Parte 2 e del suo Osservatorio;
tutto ciò diviene rilevante se si pensa che in quegli anni (2019) arrivavano a concludersi le indagini della Procura di Milano sui vertici del CP 14 e della CO per aver amplificato in modo falso proprio i numeri delle vendite del giornale economico, mettendo a rischio l'affidamento dell'azionariato, ed era risultato che l'Osservatorio del Parte 2 era una delle agenzie di comarketing del [...]
CP 14.
Il Parte 2 ammette che la sua laurea non è meritata con studi effettivi e superamento di esami universitari ma che è stata acquisita Honoris causam dall'istituto indicato nel brano, ammette il suo attivismo nel partito dei giovani socialisti, per abbandonare poi la politica nel periodo delle indagini di mani pulite;
si noti poi come nel caso di giornalismo d'inchiesta di cui alla sent. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 839 del 20/01/2015 la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere diffamatorio di un articolo di stampa secondo il quale il trasferimento della sede legale di una società commerciale, da Milano, nel medesimo periodo in cui era ivi in corso l'inchiesta "Mani Pulite", a
Bergamo, ove veniva promossa la procedura per la cessione di un ramo di azienda, non poteva reputarsi casuale ma finalizzato a scegliere una sede idonea a consentire una rapida conclusione della procedura stessa, escludendo indesiderati controlli che avrebbero quantomeno rallentato l'operazione.
L'attore non ha contestato che dopo l'esperienza politica conclusa con l'avvento di Mani pulite, richiamata per la sua collocazione temporale, si fosse dedicato a questi progetti che sono poi stati criticati nell'articolo per il loro carattere scarsamente impattante sulla formazione dei giovani;
gli attori non contestano- mediante, ad esempio, produzioni di segno contrario che pure avrebbero facilmente avuto a disposizione, visto il loro campo operativo- la caduta libera dei dati di lettura della rivista tra i giovani, che era già scarsa prima del progetto del Quotidiano in Classe e che è andata via via scemando nonostante questo progetto;
si noti che non risulta che gli attori avessero chiesto nemmeno stragiudizialmente ai convenuti la rettifica dei numeri di cui all'inchiesta giornalistica contenuta nel brano.
Risultano quindi giustificati i dubbi e le perplessità mosse dal giornalista sul proseguire, nonostante questi risultati, dei finanziamenti e affidamenti da parte dei gruppi bancari e finanziari interessati e di società high tech, come Google che pacificamente ha collaborato pur dopo l'articolo assuntivamente diffamatorio, al recente nuovo progetto della lotta alla Fake News, fatto pacifico in causa ed evidenziato fondatamente da parte convenuta a supporto della sua eccezione di mancanza di lesività del fatto per cui è
causa.
Effettivamente anche detta eccezione è fondata perché, dovendosi escludere il danno in re ipsa in subiecta materia, non vi è prova che l'Osservatorio e il Parte 2 abbiano avuto conseguenze negative sugli affidi, la promozione di progetti, supporto e collaborazioni, da parte degli stessi sponsor, degli stessi gruppi finanziari anche esteri, e dei colossi high tech come appunto è Google;
anzi, risulta pacifico che essi siano sempre interessati ai suoi progetti, incidenti sull'informazione in Italia, che ora si propongono di classificare le notizie vere e quelle false, così mirando ad incidere non più sulla libertà di espressione ma sull'intima "libertà di giudizio" dei lettori.
E' evidente che trattandosi di temi così importanti e così delicati e di rilievo collettivo, il pezzo, non contestato specificamente nemmeno in questo giudizio per numeri e dati ivi riprodotti, attraverso, ad es. la produzione di documenti di segno contrario, era rilevante ed è stato pubblicato come inchiesta giornalistica del dott. CP_3 per informare il pubblico sui gruppi economico finanziari anche internazionali e su politici di spicco che continuano a promuoverlo e a supportarlo nei progetti, sempre tesi alla formazione e informazione delle fasce giovani dei lettori italiani;
appare dunque giustificata la critica del giornalista sul persistere dei suoi progetti per anni se non per decenni nonostante la perdita di interesse dei giovani lettori sul tipo di giornale economico proposto ( CP 15 ),
risultato anche coinvolto da inchieste CO e penali.
In nessun punto del brano si dice che la colpa del crollo dei lettori sia da ascrivere al
Parte 2 o all'Osservatorio, come infondatamente scritto dagli attori, e nemmeno viene
Iscritto che il Parte 2 e l'Osservatorio siano iscritti nel registro indagati.
Il brano è stato dunque espressivo di inchiesta giornalistica e non si ritiene che abbia avuto carattere diffamatorio, né che abbia leso la reputazione degli attori;
non contiene false notizie e quanto riportato è di indubbio interesse pubblico.
Si richiama la storica sentenza annotata Sez. 3, Sentenza n. 16236 del 09/07/2010 che recita in massima: "Nel bilanciamento tra diritto alla informazione e diritti della persona alla reputazione ed alla riservatezza, il primo tendenzialmente prevale sui secondi, attesa, ex art. 1, comma 2 Cost., la funzionale correlazione della informazione con l'esercizio della sovranità popolare, che solo in presenza di una opinione pubblica compiutamente informata può correttamente dispiegarsi, ed alla luce anche della legislazione ordinaria (artt. 25 legge n. 675 del 1996, 20 d.lgs. n. 467 del 2001, 12 d.lgs.
n. 196 del 2003) che, appunto, riconduce reputazione e "privacy" nell'alveo delle
"eccezioni rispetto al generale principio di tutela della informazione.
Si richiama sul giornalismo d'inchiesta la sentenza cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 4036 del
16/02/2021 che afferma in massima: "Al cosiddetto "giornalismo d'inchiesta", quale species più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia;
venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto,
direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella I. n. 69 del
1963 e nella Carta dei doveri del giornalista. Se poi si procede alla disamina delle sentenze della Corte di Strasburgo o della Corte di Giustizia, le maglie della libertà di espressione, della critica e inchiesta giornalistica diventano ancor più larghe rispetto alla giustizia domestica."
Il Tribunale, inoltre, riteneva temeraria l'azione proposta dagli attori e, in applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., li condannava a corrispondere ai convenuti, a titolo di indennizzo per abuso del processo, il doppio delle spese legali, quantificato nella somma complessiva di euro 42.000,00 da suddividere 1/2 al CP_3 е ½ sugli altri convenuti in parti uguali.
Avverso la suindicata sentenza, l' Parte 5 e [...]
Parte 2 hanno proposto appello per i seguenti motivi:
I. Col primo motivo, hanno lamentato, in primo luogo, l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova nella parte in cui il primo giudice ha secondo la loro tesi
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erroneamente invertito l'onere probatorio ponendo in capo agli attori/diffamati l'onere di dimostrare la falsità delle notizie riportate nei pezzi di cronaca oggetto di causa;
in secondo luogo, hanno rilevato l'erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. laddove il Tribunale ha ritenuto non contestati "tutti i fatti narrati nel brano di inchiesta giornalistica", mentre gli attori, proprio con l'atto introduttivo dell'azione risarcitoria, avevano contestato analiticamente gli articoli a firma CP 3 e
CP 4 e denunciato la non corrispondenza al vero dei fatti ivi narrati. Hanno quindi dedotto che dall'errata applicazione di tali due principi sarebbe poi derivato l'errore del primo giudice nel non aver compiuto alcuna verifica circa la verità dei fatti riportati negli articoli.
Infine, hanno evidenziato che la verifica della ricorrenza del requisito della verità, completamente omessa dal Giudicante, non poteva trovare attenuazione nella circostanza che ci si troverebbe di fronte al "giornalismo d'inchiesta" che poteva giovare di "una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia", come rilevato dal giudice di prime cure, dal momento che definire inchiesta l'insieme di frammenti di notizie chirurgicamente messi insieme da
CP 3 significava togliere autorevolezza a tale tipo di giornalismo, che non vi era stata nel pezzo di CP 3 né seria ricerca, né veridicità, né verifica dell'attendibilità delle fonti, e che in ogni caso, l'inchiesta giornalistica non costituiva una specie diversa dell'attività di informazione, ma era solo una delle espressioni di queste forme giornalistiche e, pertanto, non poteva essere esente dalle regole che presiedono il loro corretto esercizio, prima fra tutte il controllo rigoroso della verità della notizia e dell'attendibilità della fonte.
II. Col secondo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'omessa verifica in punto di ricorrenza o meno del presupposto della continenza, ovvero dell'altra condizione che doveva sussistere per l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca.
III. Col terzo motivo, hanno lamentato l'errata verifica della sussistenza del requisito dell'interesse pubblico, che il primo giudice avrebbe erroneamente individuato sulla base di presupposti infondati.
IV. Col quarto motivo, hanno stigmatizzato l'errore del primo giudice nell'aver valutato soltanto uno dei tre articoli oggetto di causa e nell'aver omesso di esaminare l'articolo in inglese "Is RE Parte 2 a fraud?" pubblicato sul blog di CP_3 e l'articolo "Le "Ia firma di Controparte_4 Parte 3 " de Parte 4
pubblicato sul suo sito web ED;
hanno quindi invocato il vizio di omessa pronuncia sulle specifiche domande risarcitorie collegate a tali articoli e di motivazione apparente.
V. Col quinto motivo, hanno censurato la valutazione e qualificazione della domanda risarcitoria attorea in termini di eccessiva onerosità, svolta dal primo giudice ricorrendo ad elementi estranei al tema della diffamazione, quali gli importi risarcitori normalmente liquidati nella diversa fattispecie del risarcimento del danno per la morte di un figlio.
Hanno quindi riproposto la domanda risarcitoria.
VI. Col sesto motivo, hanno attinto la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., rilevando l'assenza, nel caso di specie, degli specifici presupposti di mala fede e colpa grave richiesti dalla predetta norma per pronunciare condanna per abuso del processo. Al riguardo, hanno evidenziato che gli importi liquidati in sentenza per tale titolo sono stati regolarmente corrisposti e ne hanno quindi chiesto la ripetizione in caso di accoglimento del motivo di gravame e di riforma sul punto.
VII. Col settimo motivo, infine, hanno lamentato l'omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine all'eccezione preliminare di conflitto di interessi tra gli autori degli articoli diffamatori, il direttore del giornale ( Controparte_2 e l'editore (CP 1, formulata dagli attori nella prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Gli appellanti, infine, hanno affermato di riproporre espressamente ex art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni, domande ed argomentazioni formulate in primo grado, e chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio, con un'unica comparsa di costituzione e risposta, gli appellati CP 1 Controparte_2 CP 3 e CP 4
'eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348
[...] bis c.p.c. e, nel merito, contestando le censure mosse alla impugnata sentenza, della quale hanno chiesto l'integrale conferma;
hanno altresì rilevato che la pronuncia in punto di rigetto implicito della domanda di condanna alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. risultava ormai coperta da giudicato per mancata impugnazione da parte degli appellanti.
La causa, che segue il nuovo rito civile "Cartabia", è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 07.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Consigliere
istruttore ex art. 127 ter c.p.c. in data 08.10.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. formulata dagli appellati nella comparsa di costituzione e risposta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. A tale proposito si rileva come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla suddetta eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.
2. Sull'eccezione preliminare di conflitto di interessi sollevata dagli attori in primo grado.
Col settimo motivo di gravame, che va trattato in via prioritaria poiché afferente a questione di natura processuale, viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha omesso di esaminare e pronunciarsi in ordine all'eccezione preliminare formulata dagli attori nella prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., con cui i medesimi avevano lamentato l'inammissibilità delle difese e la nullità delle domande contenute nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti CP 1 del direttore
CP 2 e di CP 4 , eccependo la sussistenza di un conflitto di interessi processuale tra i convenuti, considerato che questi ultimi risultavano assistiti dai medesimi difensori, pur essendo coobbligati in solido nell'illecito civile di cui è causa ed avendo pertanto ciascuno di essi diritto di regresso nei confronti dell'altro.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si rileva che, secondo i principi affermati dalla Cassazione, non ricorre il vizio di omessa pronuncia su una eccezione preliminare qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione finale adottata dal giudice, così evincendosi l'implicita pronuncia di rigetto dell'eccezione medesima (cfr.
Cass. n. 24953 del 06/11/2020).
In ogni caso, l'eccezione non è fondata posto che, a fronte dell'assenza di una domanda di regresso proposta da uno dei coobbligati solidali ex art. 2055 c.c. nei confronti dell'altro, non sussiste alcuna posizione processuale, neppure potenziale, di conflitto di interessi fra i convenuti-appellati, difesi dal medesimo difensore, i quali si sono limitati a chiedere unicamente la reiezione delle avverse domande risarcitorie proposte nei loro confronti.
3. Sull'eccezione di giudicato in relazione alla domanda di condanna alla pubblicazione dell'emananda sentenza ex art. 120 c.p.c.
Ancora in via preliminare, si ritiene opportuno esaminare l'eccezione di giudicato, sollevata dagli appellati in sede di gravame, in ordine al rigetto implicito della domanda degli attori di condanna alla pubblicazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 120
c.p.c. Al riguardo, i medesimi hanno dedotto che tale questione, rimasta assorbita e implicitamente rigettata in primo grado, non essendo stata impugnata da parte appellante era divenuta definitiva per acquiescenza e/o per rinuncia inequivocabilmente, passata in giudicato con la conseguenza che non poteva essere posta in discussione innanzi a questa Corte di Appello.
L'eccezione non è fondata: avendo il primo giudice escluso l'illiceità dell'articolo e ritenuto non fondata la domanda risarcitoria attorea, questi non poteva né liquidare un danno né tanto meno ordinare la pubblicazione della sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 c.p.c., che assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito che, in quanto tale, deve essere accertato dal giudice.
Si tratta, quindi, di una domanda accessoria che non è stata decisa dal Tribunale semplicemente perché assorbita dal rigetto di quella principale, e che dunque è riproponibile in questa sede, senza che sia ravvisabile alcuna acquiescenza o rinuncia sul punto da parte degli appellanti;
tale domanda, ovviamente, sarà esaminata da questa
Corte soltanto qualora venisse accertato il carattere diffamatorio degli articoli in questione.
4. Gli articoli oggetto della presente controversia e la normativa in materia di diffamazione e diritto di critica.
Prima di passare ad esaminare nel merito le censure degli appellanti, occorre precisare che gli articoli oggetto del presente giudizio, di cui viene contestato il carattere diffamatorio, sono soltanto i seguenti (cfr. pag. 8 atto di citazione primo grado):
1) l'articolo in italiano "Ma chi è quel signore vicino ad Parte 2 a firma del pubblicato il 16.03.2018 sul settimanale "Il Venerdì digiornalista CP_3
Repubblica", anticipato il giorno precedente (15.03.2018) da un lancio sul quotidiano "La
Repubblica”, e pubblicato nel sito web Rep de "La Repubblica" (sub. doc. nn. 22-24 allegati all'atto introduttivo); 112) l'articolo Parte 11 a fraud? Is This Man Going to Spearhead a World-Wide Battle
Against Fake News? Or Is it Fake News?", ovvero l'articolo a firma di CP 3
pubblicato il 16.03.2018 in lingua inglese, nel suo sito web OZ (doc. n. 25); 3) l'articolo "Le Stranezze" de l' Parte 4 di CP_4
[...] pubblicato il 20.03.2018 sul sito web www.datamediahub.it, nel quale CP 4 ha riprodotto le pagine dell'articolo di CP 3 "Ma chi è quel signore vicino ad
[...]
'Parte 2 citando tra virgolette alcuni passaggi e aggiungendovi propri personali commenti (doc. n. 26).
Così, infatti, si legge al primo punto delle conclusioni rassegnate dagli attori nell'atto introduttivo di primo grado (vd. pag. 51): "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
(1) accertare e dichiarare che:
(a) l'articolo in italiano di CP 3 "Ma chi è quel signore vicino ad [...] pubblicato il 16 marzo 2018 sul settimanale Il Venerdì di Repubblica e Parte 2
anticipato il giorno precedente da un lancio sul quotidiano La Repubblica nonché pubblicato nel sito web Rep de La Repubblica, 11(b) l'articolo in inglese di CP 3 Parte 11 a fraud? Is This Man Going to
Spearhead a World-Wide Battle Against Fake News? Or Is it Fake News?" pubblicato nel sito web Grado Zero Blog il 16 marzo 2018 e
(c) l'articolo Parte 3 Parte 4 V di pubblicato nel sito web www.datamediahub.it il 20 marzo 2018 Controparte 4 sono lesivi dell'onore, della reputazione, dell'identità personale e dell'immagine di [...]
Parte 2 e dell' [...]Parte 5
Non rientra, pertanto, nell'oggetto del giudizio de quo e, conseguentemente, non potrà essere oggetto di esame da parte di questa Corte, l'articolo "Se il piano di [...]
Parte 2 contro le fake news fosse una bufala" pubblicato on-line nel sito web Rep, che gli appellanti menzionano, in questa sede di gravame, tra "GLI ARTICOLI OGGETTO DI
CAUSA" a pagina 11 dell'atto di appello.
Ciò detto, vanno fatte due ulteriori precisazioni.
La prima, anticipando la questione che sarà appositamente esaminata al successivo paragrafo 6, è che i tre articoli oggetto della presente controversia rappresentano fondamentalmente l'esternazione di una medesima "opinione" in ordine allo stesso argomento (ovvero le vicende legate all' CP_5 e al suo fondatore e Presidente
Parte 2 In altri termini, il contenitore è diverso, ma il contenuto è il medesimo posto che, come affermato dagli stessi attori, il brano di TI in lingua inglese "Is CE a fraud?" è sostanzialmente identico al testo in italiano, sia pure con alcune variazioni lessicali e l'eliminazione di alcuni riferimenti alla politica italiana non facilmente percepibili dal lettore non italiano. Lo stesso dicasi per l'articolo di CP 4 pubblicato nel sito web datamediahub, che riproduce quello in italiano di CP 3 con l'aggiunta di alcuni personali commenti con cui CP 4 aderisce ai commenti critici del collega. La seconda puntualizzazione è che, nel caso di specie, non ci si trova di fronte ad articoli che hanno ad oggetto fatti di cronaca, bensì a scritti contenenti commenti inerenti le vicende legate al fenomeno imprenditoriale dell Parte_5
e al suo cofondatore e Presidente Parte 2 e alle sue iniziative (il progetto "Il quotidiano in classe"; l'istituzione nell'ambito del progetto di financial Literacy degli organi dell'Advisory Board, con i Governatori delle maggiori banche centrali europee, e dell'International Advisory Council con i Direttori dei tre grandi giornali americani) rispetto alle quali il redattore ha inteso segnalare ai lettori l'esistenza di una serie di anomalie, esprimendo un giudizio critico.
Quello che viene in rilievo nella fattispecie è dunque il c.d. diritto di critica che, a differenza di quello di cronaca, ha ad oggetto le opinioni del dichiarante, necessariamente soggettive.
A tal riguardo, come sancito dalla Suprema Corte in tema di diffamazione e diritto di critica, per stabilire se uno scritto abbia o non leso l'onore e la reputazione del soggetto danneggiato occorre compiere una valutazione che coinvolge l'applicazione di tre principi
(cfr. Cass. 03/12/2021 n. 38215):
"1.4 Il primo principio (il quale costituisce la regola) è che quello all'onore ed alla reputazione rappresenta un diritto fondamentale della persona, e violarlo è un fatto illecito.
1.5. Il secondo principio (il quale costituisce l'eccezione alla regola) è che la lesione dell'onore altrui può essere giustificata. alle condizioni di cui si dirà quando sia
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provocata da una libera manifestazione del pensiero. E nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero rientra la facoltà di biasimare l'operato altrui, o diritto di critica che dir si voglia. Esprimere giudizi critici sull'operato altrui, dunque, è pur esso un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all'onore, ed allorché tali diritti vengano in conflitto, per principio generale è il diritto all'onore ad essere recessivo rispetto al diritto di critica, e non viceversa. Infatti qualunque critica, per il solo fatto di essere tale, nuoce alla reputazione della persona criticata. Impedire quindi l'esercizio del diritto di critica sol perché potenzialmente lesivo della reputazione altrui significherebbe porre di fatto un limite alla libera manifestazione del pensiero. La critica non è la narrazione di un fatto, ma la manifestazione di un giudizio, come svela la stessa etimologia di questo lemma (dal greco zeívco, e cioè "discernere, valutare"). Con la critica si manifesta un'opinione, ed un'opinione per definizione è soggettiva e non obiettiva;
e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio "colorito e pungente"
(così, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 01; Sez. 3,
-
Sentenza n. 17172 del 06/08/2007, Rv. 598659-01). Il diritto di critica, pertanto, può essere esercitato anche con espressioni lesive della reputazione altrui (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 4545 del 22/03/2012, Rv. 621644 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12420 del
16/05/2008, Rv. 603117 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13646 del 13/06/2006, Rv. 591107 -
01).
[...] 1.6 Il terzo dei principi che regolano la materia di cui si discorre è una eccezione all'eccezione, la quale fa risorgere la regola generale dell'intangibilità del diritto all'onore.
Il diritto di critica, infatti, non può essere esercitato quomodolibet, ma è soggetto pur esso a limiti da tempo individuati dalla giurisprudenza di questa Corte. Questi limiti sono tre.
Il primo limite è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12522 del
17/06/2016, Rv. 640275 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 -
01). L'offesa, in particolare, è "gratuita" quando non sia pertinente rispetto allo scopo dello scritto in cui è contenuta. [...]
Il secondo limite è che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del
26/10/2017, Rv. 646634-03; Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv. 617513 -
01).
Il terzo limite [...] sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, ed indirizzata ad una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica".
Con la specificazione riguardo al diritto di critica che "In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto" (cfr. Cass. 23/02/2024 n. 4955).
Inoltre, come correttamente statuito sul punto anche dal primo Giudice, i brani in contestazione devono ritenersi espressione di quello che viene definito "giornalismo d'inchiesta", ovvero quella particolare forma di attività di informazione, massima espressione della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 della
Costituzione, che ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia, ma provveda egli stesso alla raccolta autonoma e diretta della stessa dalle fonti
(riservate e non, anche documentali e ufficiali) attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico.
Come precisato di recente dalla Suprema Corte (Cass. n. 30522/2023), "il c.d. giornalismo d'inchiesta ricorre anche quando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia, come nel giornalismo ordinario di informazione, ma provveda egli stesso alla raccolta autonoma e diretta della notizia, tratta da fonti riservate e non, anche documentali e ufficiali, con un lavoro personale di organizzazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico. Esso, proprio per il suo ruolo civile e utile alla vita democratica di una collettività, implica la necessità di valutarne gli esiti, non tanto alla luce dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto dell'avvenuto rispetto da parte del suo autore dei doveri deontologici di lealtà e buona fede."
La precisazione è importante in quanto la Suprema Corte ha chiarito che nel giornalismo d'inchiesta il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista.
Precisato quanto sopra, questa Corte per chiarezza espositiva procederà ad esaminare prioritariamente l'articolo in italiano di CP 3 (motivi di appello 1, 2, e 3), per poi analizzare gli ulteriori due scritti (quarto motivo di gravame).
5. Il dedotto carattere discriminatorio dell'articolo di Per 11 pubblicato sul settimanale "Il Venerdì di Repubblica" (primo, secondo e terzo motivo dell'appello).
Prima di passare a valutare le doglianze degli appellanti è opportuno riportare per esteso il primo dei tre articoli oggetto di causa dal titolo "Ma chi è quel signore vicino ad [...]
Parte 2 ", a firma di CP 3 e pubblicato in data 16.03.2018 sul "Il Venerdì di
Repubblica", supplemento settimanale del quotidiano "La Repubblica" (doc. n. 22 atto introduttivo): MA CHI È
QU OR
VICINO
AD EA
CCI?
fake news possa essere... una fake news. Annunciato con grande fanfara nel luglio di AU TI 2016, non ha infatti prodotto alcunché. La carriera di CE è sempre stata contrassegnata dall'iperbole. Si co- Per far leggere i giornali ai giovani mincia dalla laurea in Economia e Tecnica si è inventato il progetto Quotidiano della Comunicazione conferitagli, honoris in Classe. La missione è fallita, lui causa, nel 2001 dall'Isfoa, un'università no. Anzi. Come ha fatto a convincere nota per i titoli del suo presidente onora- mezzo mondo? Inchiesta rio, Sua Maestà Reale e Imperiale RO
AT GO, che nel curriculum vi- tae si presenta come "Imperatore Titolare
è un signore di nome RE dell'Urbe e di tutto l'Oriente Greco, Re
C' CE, di Scandicci, che degli Elleni, di Morea e d'Epiro, Signore da anni vuole convincere i dell'Egeo e di Cappadocia". In Italia, Isfoa giovani a leggere i quotidiani è nota anche per un motivo meno nobile: e a combattere le cosiddette fake news a nel 2006 è stata sanzionata per pubblicità colpi di eccellenza giornalistica. Con le ingannevole perché «non può definirsi sue iniziative, che hanno generato fattu- università e non è abilitata al rilascio di rati superiori ai sette milioni assicuran titoli aventi valore legales. CE ha dogli un compenso annuale ormai ben anche avuto una breve esperienza in poli- oltre il milione, è riuscito a coinvolgere tica, diventando nel 1991 segretario pro- istituzioni e personaggi di altissimo pro- vinciale dei giovani socialisti fiorentini. filo. L'amministratore delegato della Ap- Ma quando è arrivata Mani Pulite, ha ra- ple, TI OO, ha pubblicamente definito pidamente scoperto la sua nuova vocazio- il suo progetto «favoloso». I direttori dei ne: organizzare eventi. Nel 2000, dopo aver tre principali quotidiani americani han- fondato l'Osservatorio permanente Gio- no aderito all'Osservatorio da lui fondato vani-Editori, ha lanciato il progetto Quo- per fare la guerra alle fake news, mentre tidiano in Classe che, attraverso la distri-
i governatori delle Banche centrali di buzione dei giornali nelle scuole superiori, mezza Europa si sono uniti in un organi- avrebbe educato i giovani alla lettura. Ol- smo che combatte la battaglia a favore tre al valore intrinseco della sua causa, poteva contare sul fatto che gli editori di dell'educazione finanziaria.
Nonostanteiripetuti inviti, CE, giornalierano dissanguati dall'emorragia
43 ani, ha respinto ogni richiesta di infor di lettori, specialmente giovani. Tre delle mazioni o commenti. Ma la nostra inchie più importanti case editrici, Rcs, Il Sole 24 sta solleva il dubbio che il piano contro le Ore Spa e Monrif Spa, si sono buttati tra le AT RM
A FOR
EA CC 43 ANNI
DI SCANDICCI (FIRENZE), IMMORTALATO CON ALCUNI BIG DELLA POLITICA
E DELL'ECONOMIA
1 CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
2 CON IL GOVERNATORE DELLA
BUNDESBANK JENS ID
3 CON LEX MINISTRO LI TREON 4 CON CO
TRONCHETTI PROVERA, AD DI PIRELLI
5 CON TIM COOK, AD DI APPLE
6 CON LI ND
7 CON MA ON 8 CON ED CONFALONIERI PRESIDENTE
DI MEDIASET 9 CON AP
BE VI
10 CON BE RI
INGA
sue braccia. Nel volume Il Quotidiano in
Classe, pubblicato nel 2015, lo definisce un progetto unico nel suo genere che nei suoi quindici anni di vita è riuscito a in- vertire una tendenza drammatica: quella che, tra il 1975 e il 2000, aveva visto la scomparsa in Italia di oltre un milione di lettori di quotidiani». Per anni CE ha supportato asserzioni come questa sbandierando numeri autogenerati come quelli riportati nel suo profilo web perso- nale, secondo i quali il Quotidiano in Clas- se «coinvolge 2.082.504 studenti italiani d'età compresa tra i 14 ei 18 anni».
Quei numeri, però, sono stati im- provvisamente rimossi dopo che il nostro tentativo di misurare l'impatto delle sue attività è diventato palese.
Nello stesso mo- CERTAMENTE
HA UN GRANDE mento l'Osserva- TALENTO: torio ha pubblica- SA COME to sul sito un co- COINVOLGERE municato con il LE PERSONE
PIÙ INFLUENTI quale è stato an- nunciato il dimez- zamento del nu- mero di studenti coinvolti.
La realtà è che tutte le rilevazioni indi- pendenti, da quelle Istat a quelle Audi press o della Federazione degli editori, segnalano che, nei 18 anni di attività dell'Osservatorio, il declino del tasso di lettura tra i giovani ha registrato una vio- lenta accelerazione. Mentre tra la metà degli anni Ottanta e il 2000 la percentuale dei lettori che hanno sfogliato un giornale almeno una volta alla settimana è rimasta sostanzialmente stabile, a partire dal 2001, anno di avvio del programma di
7 CE, è cominciata una caduta in- contenibile. Tra i 15-17enni il tasso è sceso dal 49,4 per cento al 24,4. Tra i 20-24enni é crollato dal 66,1 al 35,6 e tra i 25 ei 34enni la percentuale è passata dal 67 al 41,5 per cento. «l dati dimostrano che i giovani italiani non leggono i giornali, neppure onlines dice Pier Luca RO, esperto di comunicazione e project manager di @ ED. «E tutti i rilevamenti indi- pendenti sulla lettura dei quotidiani, onli- ne e offline, provano che il Quotidiano in
Classe non ha avuto alcun impatto». A esprimere dubbi sul successo dell'inizia tiva è anche PE MA, 10
16 MARZO 2018 IL VENERDI-41 ITALIA O PERFETTI SCONOSCIUTI
segretario nazionale del sindacato degli edicolanti: «Abbiamo dimostrato agli edi- tori che molti pacchi di quotidiani, anzi- ché essere utilizzati nelle scuole, vengono dati a negozi e bars. Una persona che ha un chiaro riscontro dell'impatto del Quotidiano in Classe è anche CA AN, che insegna
Scienze dell'informazione, comunicazio- ne ed editoria all'Università di Roma Tor
Vergata e partecipa a Quotidiano in Ate- neo, il progetto dell'Osservatorio per gli studenti universitari. «Nell'ultimo decen- nio ho notato una grande trasformazione.
All'epoca, quando a inizio corso chiedevo agli studenti se leggevano un quotidiano, almeno tre quarti dell'aula rispondeva in modo affermativos ci dice. «Nel corso degli anni questa percentuale ha avuto una costante flessione. Fino ad arrivare, quest'anno, a un singolo studentes.
Ma se ha ragione RO a ritenere insignificante l'impatto delle attività di CE, come mai da 18 anni diversi editori italiani continuano a sostenerle in un momento di fortissimi tagli dei costi?
«Semplice, per gonfiare le vendites ci spie ga RO Abbiamo scoperto che nel 2016 gli oltre quattro milioni di copie destinate all'Osservatorio sono state riportate dal
Sole 24 Ore come "vendute". E l'Ads, la so- cietà di certificazione dei quotidiani ita- liani, le ha diligentemente registrate nei suoi dati sotto la voce "altre vendite". A renderlo possibile è una fatturazione in entrambe le direzioni: Il Sole fattura all'Osservatorio il costo (scontatissimo) delle copie, e l'Osservatorio fattura a Il Sole i "servizi forniti. Per il quotidiano di
Confindustria negli ultimi tre anni il dif- ferenziale tra entrate e uscite è stato di oltre 1,3 milioni di euro. Di perdite. Il Sole
24 Ore non ha risposto alle nostre richieste di commento o rettifica.
Non c'è dubbio che ad animare Cecche rini sia soprattutto il desiderio di visibili tà, ma in un'attività con budget multimi- lionari i soldi non possono non gioca-
IRAGAZZI re la loro parte. CONTINUANO Un'analisi dei bi- ANON LEGGERE lanci dimostra che, I GIORNALI, nel 2016, 24 fonda- ISUOI PROFITTI zioni bancarie han- SI SONO no concesso oltre TRIPLICATI
CCI NEL 2015 FRA IL DIRETTORE
DEL NEW YORK TIMES (A SINISTRA) piena pagina un articolo dell'amministra- E QULO DEL WALL STREET JOURNAL tore delegato di LE, TI OO, il cui sottotitolo è: "Voglio il Quotidiano in Clas
800 mila euro al Quotidiano in Classe. A se e l'Osservatorio Giovani-Editori negli questi vanno aggiunti i fondi delle spon- Usa". Ma quando abbiamo chiesto ad Ap- sorizzazioni e quelli generati dai "servizi" ple cosa TI OO abbia in mente di fare, resi agli editori. Tutto ciò ha contribuito a abbiamo scoperto che né LE né OO portare il fatturato dell'Osservatorio dai 5 hanno dato l'articolo al Corriere per la milioni circa del 2005 ai quasi 7,5 del 2016, pubblicazione. La portavoce di LE si è mentre il compenso del suo presidente rifiutata inoltre di dirci se e quando OO negli stessi anni si è più che triplicato fino intenda far qualcosa per importare l'Os- a superare il milione. servatorio negli Usa.
CE ha sicuramente dimostrato Abbiamo infine indagato sulle attività un grande talento nel coinvolgere persone dell'organo che con gran fanfara media- influenti. La nobiltà della sua mission e tica-e in un inglese che definire macche-
l'opportunità di essere ospitati in alcuni ronico sarebbe generoso - avrebbe af- dei luoghi più prestigiosi del Rinascimen frontato la sfida delle fake news, l'Inter- to fiorentino hanno persuaso, tra gli altri, national Advisory Council dell'Osserva- l'ex presidente della Bce, Jean-Claude torio. Il comunicato stampa diceva che
Trichet, i figli di UP DO, AN «la sala di controllo operativa» sarebbe e ME e il fondatore di WhatsApp, AN stata inaugurata nel gennaio del 2017 e Koum. Una dimostrazione del suo talento che l'obiettivo era di diventare leader nel CE l'ha offerta nel settembre scor mondo». Ma è passato un anno e non ha so quando ha presentato l'International dato segni di vita.
Advisory Board dell'Osservatorio. Abbiamo dunque contattato i tre diret-
A farme parte, i governatori delle ban- tori americani. AN AR, che in che centrali di Germania, Francia, Italia, agosto ha perso il posto di direttore del Los AG e Olanda. Abbiamo voluto infor Angeles TIes, ha preferito non rispon marci su cosa li abbia spinti ad aderire. Gli derci. Il direttore del New York TIes, uffici stampa della Banque de France e del Dean Baquet, ci ha detto di non aver par- Banco de España si sono rifiutati di ri- tecipato ad alcun incontro del Council, spondere. Il portavoce del governatore aggiungendo che «potrebbero esserci sta- della Bundesbank ci ha invece spiegato ti incontri senza di mes. Quello del Wall che NS EI è stato contattato da Street Journal AR AK ci ha invece
RE CE per tenere un discor confermato che «non ci sono stati ancora sos, e ha aggiunto che il collega GN incontri formali» ma si augura che «si possano trovare insieme i modi efficaci IS è un sostenitore dell'iniziativa e ha incoraggiato EI ad aderire al per permettere ai principali media di pro- Consiglios. L'ufficio del portavoce del Go- muovere notizie genuine in cui crederes. vernatore della Banca d'Italia ha però Un primo progetto sul quale potrebbero fornito la versione opposta: «Non è stato impegnarsi è un'analisi del successo di RE CE. Notizia genuina in cui IS a incoraggiare EI, semmai il contrarios. Il 23 ottobre scorso un altro credere? O fake news? AU TI bel colpo. Il Corriere della Sera pubblica a Gli appellanti hanno lamentato:
in primis, l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova nella parte in cui il primo giudice ha secondo la loro tesi erroneamente invertito l'onere
- -
probatorio ponendo in capo ai diffamati l'onere di dimostrare la falsità delle notizie riportate sul loro conto;
in secondo luogo, l'erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. laddove il Tribunale ha ritenuto che "tutti i fatti narrati nel brano di inchiesta giornalistica non sono stati contestati nel loro contenuto essenziale", mentre gli attori, proprio con l'atto introduttivo dell'azione risarcitoria, avevano contestato analiticamente gli articoli a firma CP_3е CP_4
e denunciato la non corrispondenza al vero dei fatti ivi narrati (primo motivo di appello).
Essi hanno quindi dedotto che l'errata applicazione di tali due principi avrebbe inevitabilmente inficiato la decisione di primo grado sotto un duplice aspetto:
- non sarebbe stata svolta dal primo giudice alcuna verifica circa la verità dei fatti riportati negli articoli, perché erroneamente ritenuti veri poiché non contestati dagli attori, ovvero il primo dei presupposti richiesti per avvalersi della scriminante del diritto di cronaca;
-non sarebbe stata svolta alcuna verifica circa l'esistenza o meno di prove addotte dai convenuti a sostegno della veridicità delle notizie riportate, stante l'assenza, seguendo il ragionamento del giudice, di alcun onere probatorio in capo ai medesimi.
Dunque, hanno evidenziato come la corretta applicazione delle norme in punto di onere probatorio e contestazione avrebbe condotto a risultati difformi, stante l'assenza, nel caso di specie, della prova della veridicità dei fatti (vd. pagg. 20-32 atto di appello).
Col secondo motivo, poi, hanno lamentato l'omessa verifica circa il requisito della continenza, e con il terzo motivo l'errata verifica del presupposto dell'interesse pubblico.
Le doglianze di parte appellante sono in parte fondate, nel senso che è vero che il primo
Giudice ha applicato erroneamente il principio di contestazione, imputando agli attori la mancata contestazione di "tutti i fatti narrati nel brano di inchiesta giornalistica", quando invece dal loro atto introduttivo emergeva chiaramente che l'Osservatorio e il Parte 2
avevano tempestivamente e puntualmente evidenziato le circostanze, tra quelle narrate nell'articolo del CP_3 di cui lamentavano la non corrispondenza alla verità (vd. pagg. 9-
25 atto di citazione primo grado).
Dall'altro lato, però, non appare corretto il richiamo degli appellanti alla scriminante del diritto di cronaca. Invero, come già anticipato, nel caso di specie, non ci si trova di fronte ad un articolo che ha ad oggetto la mera narrazione di fatti di cronaca, bensì ad uno scritto con cui il CP 3 ha inteso esprimere un giudizio critico in ordine al fenomeno imprenditoriale dell e al suo fondatore e Presidente [...]Parte_5
Parte 2 giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi.
Questa Corte procederà quindi ad analizzare i fatti riportati nell'articolo di CP 3 e contestati dagli attori e a valutare se siano stati o non rispettati, ai fini dell'applicazione della scriminante del diritto di critica, i parametri della verità, continenza verbale e interesse pubblico, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
a) Il parametro della verità.
Seguendo l'ordine dei fatti indicato nell'atto di gravame, la doglianza degli appellanti si incentra in primo luogo sulla parte dell'articolo relativa al progetto "Il Quotidiano in
Classe", ovvero al giudizio espresso dal CP_3 in termini di inefficacia del medesimo posto in correlazione con il calo dei giovani lettori in Italia.
La doglianza, tuttavia, non ha pregio posto che nell'articolo contestato il CP 3 non ha mai scritto che il crollo delle vendite dei giornali nell'ultimo ventennio vada attribuito alle iniziative promosse dall'Osservatorio, ma ha soltanto richiamato i dati ufficiali di enti indipendenti (fonte CP 10 Istat e Federazione degli Editori) i quali segnalano, a partire dall'anno 2001, un calo significativo dei giovani lettori.
Gli appellanti contestano poi la violazione del parametro della verità con riferimento alla questione delle "copie gonfiate" da "Il Sole240re" e l'ingiusto accostamento dell'OPGE ad attività illecite;
in particolare la doglianza investe il seguente passaggio: "Ma se ha ragione CP 4 a ritenere insignificante l'impatto delle attività di Parte 2 come mai da 18 anni diversi editori italiani continuano a sostenerle in un momento di fortissimi tagli dei costi? Semplice, per gonfiare le vendite» ci spiega CP_4 .”
In realtà, anche in questo caso il parametro della verità non è stato violato.
Dalla relazione della CO avente ad oggetto l'apertura del procedimento n°
84400/2018 con la contestazione ex art. 187 septies D.L.vo 58/1998 (cfr. doc. n. 11 allegato alla comparsa di primo grado), si comprende come il riferimento sia all'indagine promossa da tale ente, a seguito di un'ispezione avviata nei confronti del CP 15
[...] il 18.10.2016 e conclusa il 12.06.2017, su presunte pratiche scorrette da parte della predetta testata con particolare riferimento alle informazioni divulgate sulle copie diffuse.
È proprio nell'allegata informativa CO che con riferimento all'OPGE si legge: "[...] 6.
Erano utilizzati specifici partner al fine di realizzare pratiche di sostegno anomale.
7. Le attività di sostegno delle vendite mediante intermediari (dette anche attività di co- marketing) realizzate tramite quattro 'principali fornitori (Di Source, Gruppo Johnson, Edifreepress e Parte 1 hanno comportato, senza una chiara definizione preventiva del ritorno di business atteso [...] marginalità negative...[...]" (cfr. pag, 11 doc. 5 parte convenuta).
Alla successiva pagina 14 della medesima informativa CO (paragrafo 4.1 rubricato
"Attività di co-marketing") I è indicato tra i Parte 5
quattro intermediari attraverso i quali avrebbe, secondo la prospettiva CP 15
dell'ente accertatore, eseguito l'attività di co-marketing. Ed ancora, nel successivo paragrafo 4.1.4. della medesima informativa CO, vengono descritti i rapporti contrattuali intercorsi tra CP 15 e CP 5 per la distribuzione del quotidiano nelle scuole nell'ambito del progetti "Il quotidiano in classe" e "Il giornale in ateneo", spiegandosi, con riferimento al contratto per attività di supporto operativo stipulato tra le parti il 20.03.2014 che: "Il contratto stabiliva altresì che Controparte 15 mettesse a disposizione dell'OPGE i codici per gli abbonamenti digitali per le scuole e le università coinvolte nel progetto e che fosse poi l' CP_5 a supportare i docenti 'che avranno fatto richiesta di copie digitali' nelle procedure di profilatura, registrazione e attivazione degli abbonamenti. Il numero di utenze riferite all'OPGE da Controparte 15 era superiore alle richieste da parte dello stesso CP 5 e alla fine di novembre 2015 molte delle utenze
(circa il 93%) non erano state mai attivate." (cfr. doc.5 parte convenuta, pag. 21 s.s.)
Il CP 3 ha dunque posto a base delle sue critiche al progetto dei dati attendibili in quanto provenienti da una fonte qualificata quale è la CO, autorità amministrativa indipendente preposta alla vigilanza delle società quotate in borsa.
Ne consegue, pertanto, che l'accostamento tra le attività illecite de Il Sole 240re e l'Osservatorio a cui comunque non viene attribuita nell'articolo nessuna responsabilità non appare frutto di una gratuita diffamazione, essendo correlata al contenuto della suddetta informativa.
Il requisito della verità dei fatti narrati, da ritenere anche nella sua forma putativa, risulta quindi rispettato: esso riguarda infatti i presupposti di fatto da cui parte la valutazione e non già quest'ultima che, quale espressione soggettiva del pensiero umano, non è soggetta ad un giudizio di verità-falsità, ma di condivisione-non condivisione.
Proseguendo con le contestazioni degli appellanti, si imputa al CP 3 di aver posto dubbi sull'effettiva partecipazione dei Governatori delle Banche Centrali all'Advisory Board dell CP 5 (organo costituito nel 2017 nell'ambito del progetto di financial Literacy), sull'effettiva esistenza ed operatività dell'International Advisory Council (costituito dall'Osservatorio e i Direttori dei tre grandi giornali americani, Controparte 17 New
York TIes e Controparte 19 e, infine, sull'esistenza di una partnership tra | CP 5 ed
LE. Quanto all'International Advisory Board, gli appellanti hanno dichiarato di aver depositato in giudizio le lettere ricevute dai governatori aderenti che hanno espresso ringraziamenti e apprezzamenti per la loro designazione, accettando formalmente per scritto l'incarico
(doc. nn. 41-45), evidenziando come gli stessi governatori il 22.11.2018, presso la sede dell'Osservatorio a Firenze, avevano partecipato personalmente ai lavori dell'organo in questione (vd. doc. n. 93), dimostrando l'inconsistenza assoluta della ricostruzione del giornalista;
con riferimento poi all'operatività dell'International Advisory Council, hanno osservato che, come riportato nel comunicato stampa del 12.04.17 (doc. n. 35), detto
Council aveva avuto il "primo momento di verifica pubblica anche nel corso del prossimo convegno "Crescere tra le Righe", in calendario nel Maggio 2018 a Bagnaia" (poi effettivamente tenutosi), in cui i tre direttori e componenti dell'organo ( Persona 12
Persona 7 e Persona 6 avevano partecipato con gli head of news globali di Google,
Facebook e Twitter per discutere di fake news (vd. rassegna stampa sub doc. n. 48); infine, quanto al rapporto tra l'Osservatorio ed LE, hanno evidenziato che il 23 aprile 2018 CP 11 era entrato personalmente a far parte dell'International Advisory Council dell'Osservatorio (doc. 47), che il 19 marzo 2019, LE aveva pubblicamente dichiarato di considerare l'Osservatorio tra le tre "organizzazioni no profit leader negli Stati Uniti e in Europa che offrono programmi indipendenti di alfabetizzazione mediatica" (doc. 76), e che il 3 ottobre 2019 CP 11 aveva partecipato all'evento organizzato a Firenze dall'Osservatorio annunciando il nuovo progetto congiunto dell'Osservatorio e di LE di educazione dei giovani ai media e alla tecnologia (doc. 77 -82); tutto ciò a conferma, a loro dire, della strumentale falsità dell'insinuazione avanzata e della sua incompatibilità con la verità dei fatti.
In realtà, anche in questo caso le doglianze di parte appellante non colgono nel segno.
Quanto all'International Advisory Board, il CP_3 si è semplicemente interrogato sulle ragioni dell'adesione alle iniziative dell'Osservatorio da parte dei governatori delle maggiori banche europee e a tale interrogativo come peraltro confermato dagli stessi
-
attori ("Certamente queste istituzioni non devono giustificare al signor CP_3 l'adesione ad un organo dell'Osservatorio, e non stupisce, quindi, il riserbo mantenuto sul punto", cfr. pag. 21 atto di citazione primo grado) alcuni uffici stampa si sono rifiutati di dare informazioni, mentre altri ne hanno rilasciate di contraddittorie;
la critica non è rivolta agli attori, come erroneamente vorrebbe far ritenere controparte, bensì ai soggetti aderenti all'iniziativa.
Lo stesso dicasi con riferimento alla questione LE, per la quale il CP_3 ha soltanto CP 1 riportato che: "La portavoce di LE si è rifiutata inoltre di dirci se e quando intenda far qualcosa per importare l'Osservatorio negli Usa". Peraltro, si evidenzia che tutti gli eventi riportati da parte appellante concernenti il coinvolgimento di CP 11 (23.04.18, 19.03.19, 03.10.19) sono successivi alla data di pubblicazione dell'inchiesta giornalistica di CP 3
Infine, anche in relazione all'operatività dell'International Advisory Council, il requisito della verità risulta rispettato, posto che risulta documentalmente provato che, alla data di pubblicazione dell'articolo, l'iniziativa non era ancora neppure partita, essendo stata unicamente "discussa" al convegno di Bagnaia nel maggio 2018.
b) La continenza.
Deve quindi passarsi ad esaminare l'altro presupposto necessario (oltre alla verità dei fatti) per la configurabilità della scriminante del diritto di critica, ovvero il limite intrinseco della continenza espressiva, rispetto al quale gli appellanti hanno lamentato l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure.
Ora, in effetti non si rinviene nella pronuncia impugnata una precisa disamina di tale presupposto e, pertanto, si deve in questa sede verificare la ricorrenza o meno del medesimo.
Invero, il legittimo esercizio del diritto di critica, anche ove si ricorra a toni aspri e di disapprovazione particolarmente pungenti e incisivi, è infatti pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa quale correttezza formale e sostanziale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (cfr. Cass. n° 11767/2022).
Nel diritto di critica, in particolare, la continenza investe anche le modalità di espressione dell'opinione, dovendo l'autore accompagnare il proprio giudizio di disvalore ad una congrua motivazione dello stesso, senza abbandonarsi ad affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa in considerazione (cfr.
Cass. civile, Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015). In tal senso, il parametro di valutazione è l'assenza di una modalità espositiva che finisca per assumere un contenuto gratuitamente lesivo dell'altrui immagine e del decoro.
Anche sotto tale profilo l'articolo è lecito, posto che in esso si pongono dubbi sull'utilità e sulle finalità dei vari progetti promossi dall' CP 5 ma senza in nessun punto attribuire né all'associazione né al suo cofondatore alcun fatto illecito.
La critica, seppure "graffiante", e con l'utilizzo di interrogativi volti a sollevare dei dubbi sulle iniziative dell'Osservatorio, appare infatti pur sempre frutto di un ragionamento pertinente rispetto ai dati fattuali di partenza, senza che questo si sia tradotto in aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione degli appellanti.
In nessuna parte dell'articolo si attribuisce all'Osservatorio o al Parte 2 alcuna responsabilità per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di aumentare la lettura dei giornali tra i giovani, indicata come 'causa' e non già come 'effetto' del progetto del Quotidiano in Classe, né alcuna responsabilità in ordine ai fatti di rilievo penale concernenti la questione delle "copie gonfiate" da "Il Sole 24Ore".
c) L'interesse pubblico.
Infine, gli appellanti lamentano l'errata valutazione del requisito dell'interesse pubblico da parte del primo Giudice, che lo avrebbe ravvisato sulla scorta di presupposti a loro dire infondati ed inesistenti.
Così è riportato nella motivazione della sentenza (pag. 28): "È dunque di interesse collettivo sapere che dietro a questo progetto ci sono gli interessi dei grossi gruppi finanziari rappresentati dalle banche europee che hanno supportato il Parte_2 e la sua attività così delicata come quella mirata alle scuole e alla formazione scientifica economica dei ragazzi italiani;
è di interesse collettivo conoscere anche la formazione pregressa di un uomo che pur senza titoli di studio particolari, si è rapportato correntemente con noti personaggi del mondo finanziario e della politica italiana, con cui viene ritratto nel pezzo, e ha mantenuto per 20 in piedi il suo progetto Quotidiano in
Classe con l'indispensabile avallo della politica italiana;
è di interesse pubblico conoscere le criticità sollevate nel brano, come ad esempio il fatto, non smentito in causa, che gli studenti che avevano letto i giornali proposti dal sig. Parte 2 come CP 15 non potevano essere gli oltre due milioni millantati dal Parte 2 dato che quel numero coincideva quasi col numero degli studenti totali;
né il Parte 2 ha smentito che dopo l'inchiesta giornalistica quel numero è stato rettificato e dimezzato nei canali informativi di Parte 2 e del suo Osservatorio;
tutto ciò diviene rilevante se si pensa che in quegli anni (2019) arrivavano a concludersi le indagini della Procura di Milano sui vertici del CP 14 e della CO per aver amplificato in modo falso proprio i numeri delle vendite del giornale economico, mettendo a rischio l'affidamento dell'azionariato, ed era risultato che l'Osservatorio del Parte 2 era una delle agenzie di co-marketing del [...]
CP 14."
Viceversa, secondo gli appellanti, tale interesse andrebbe escluso perché […]
Parte 2 non è un politico né un uomo pubblico, e l'Osservatorio è un'associazione privata che non riceve per alcuna delle attività svolte alcun tipo di finanziamento pubblico nazionale.
Tali argomentazioni non colgono nel segno e questa Corte non può che condividere quanto statuito sul punto dal primo Giudice.
Invero, che l'argomento trattato nello scritto in esame sia di interesse pubblico lo si ricava anche dalle deduzioni degli appellanti, che nell'atto introduttivo di primo grado individuano la missione dell' nell' "Aiutare i Parte 5
giovani di oggi a diventare i cittadini di domani, sviluppando anche grazie alla lettura critica e alla consultazione dell'informazione di qualità quello spirito critico che rende l'uomo libero" (pag. 2), e nell'atto di gravame ricostruiscono la storia dell CP_5 come di una associazione che nell'attuale composizione "ha riunito intorno a sé le più importanti e stimate personalità del mondo dell'editoria, della finanza e della technology". "che ha
***
trovato in più occasioni, prezioso riconoscimento ed encomio da parte del Presidente
Per 9 " della Repubblica RL GL AM, GI LI e del Presidente
(vd. pag. 5 atto di appello).
Pure dalla descrizione della persona di emerge come lo stesso possa Parte 2
considerarsi un personaggio pubblico a tutti gli effetti, essendo indicato come avente
"una solida ed indiscutibile reputazione italiana e internazionale", con rapporti con gli ultimi tre Presidenti della Repubblica italiana (AM, Per 13 e Per 9 ) e altre personalità di rilievo, quali i direttori del The New York TIes, del Controparte 17 del
The Washington Post e del nonché i governatori di alcune delle Controparte 19 principali banche centrali europee.
Tali elementi dimostrano quindi la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza delle vicende dell'associazione, dei relativi progetti e di Parte_2
Come affermato dal primo Giudice, in conclusione, l'articolo di CP 3 non ha carattere diffamatorio.
6. Il quarto motivo d'appello: sull'asserita omessa analisi di tutti gli articoli oggetto di causa.
Col quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato sostanzialmente l'errore del primo giudice nell'aver valutato soltanto uno dei tre articoli oggetto di causa (ovvero quello in italiano di CP_3, e nell'aver omesso di esaminare l'articolo in inglese "Is RE
Parte 3 " de CE a fraud?" pubblicato sul blog di CP 3 e l'articolo "Le pubblicato sul a firma di Controparte_4 "I
Parte 4
suo sito web ED;
hanno quindi invocato il vizio di omessa pronuncia sulle specifiche domande risarcitorie collegate a tali articoli e di motivazione apparente. Essi sono dunque passati ad analizzare l'articolo in inglese di CP 3 relativamente ai soli elementi ulteriori o difformi rispetto a quello in italiano pubblicato su Repubblica, evidenziandone il carattere diffamatorio e lesivo della reputazione dell'Osservatorio e del suo presidente;
per quanto concerne l'articolo di CP 4 , invece, hanno affermato la responsabilità di quest'ultimo, sia in solido con CP_3 per le dichiarazioni a lui rilasciate e riprodotte nell'articolo su riportato, sia a titolo esclusivamente personale per quanto descritto nell'articolo pubblicato nel suo sito web Data Media Hub.
Come anticipato al paragrafo 4, nei tre articoli oggetto di causa il contenuto è sostanzialmente il medesimo: il brano di TI "Is CE a fraud?" è di fatto la riproduzione in lingua inglese del testo in italiano, sia pure con alcune variazioni lessicali e l'eliminazione di alcuni riferimenti alla politica italiana perché non sarebbero stati compresi dai lettori;
anche lo scritto di CP 4 riproduce l'articolo di CP 3 con l'aggiunta di alcuni personali commenti volti a confermare le opinioni critiche del collega.
Con riferimento alla prima parte della censura, si deve innanzitutto premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 1, Ordinanza n. 6758 del
-
01/03/2022; nello stesso senso, più di recente Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 1986 del
28/01/2025), e ciò non può dirsi nel caso di specie: visto che il contenuto era sostanzialmente il medesimo, il primo giudice ha semplicemente trattato i tre articoli come un "unicum", di talché, escluso il carattere diffamatorio del primo articolo, sono risultate implicitamente caducate anche le ulteriori pretese relative agli altri due scritti.
Tuttavia, effettivamente, per maggiore chiarezza e completezza espositiva, appare necessario procedere ad analizzare l'articolo in lingua inglese di CP 3 con riferimento ai soli elementi ulteriori ulteriori/difformi rispetto a quello in italiano, e successivamente quello di CP 4 .
6.1 L'articolo in inglese di Per 11 pubblicato sul sito web Grado Zero
Blog.
Gli appellanti lamentano, innanzitutto, il carattere lesivo del titolo "Is RE CE a fraud? Is This Man Going to Spearhead a World-Wide Battle Against Fake News? Or Is it
Fake News?" (tradotto con è una truffa? Quest'uomo sta lanciando "1
Parte 2
una battaglia mondiale contro le fake news? O questa è una fake news.") -rilevando come il termine "truffa", con cui viene raffigurato il Parte 2 ha un'incidenza negativa sulla sua identità e sulla sua persona e del sottotitolo o catenaccio " Parte 2
-
has managed to gain the support of an international Who's Who, from the CEO of [...]
CP 23 to the executive editors of the New York TIes and the Wall Street Journal. But
has he ever accomplished anything?" (tradotto con è riuscito a 11
Parte 2
ottenere il supporto dello Who Controparte 24
, dall'amministratore delegato di
LE, CP 11 ai direttori esecutivi del The New York Times e del Controparte 19
[...] Ma è mai riuscito a realizzare qualcosa?)" - che, sempre secondo la loro tesi difensiva, avrebbe lo scopo di predisporre il lettore a dubitare della genuinità di [...]
Parte 2 dipinto come un millantatore.
Tuttavia, entrambe le frasi hanno sicuramente un connotato di forte critica nei confronti del personaggio ma non sono tali da determinare alcuna diffamazioneParte 2 nei confronti dello stesso, perché non vengono attribuiti allo stesso comportamenti illeciti, indecorosi o comunque disdicevoli. L'articolista non imputa al Parte 2 di aver mentito, di essersi inventato tutto, né dice che il Parte 2 ha realizzato una truffa
("fraud"); non emergono frasi gratuitamente offensive o che hanno il solo scopo di colpire il soggetto appellante: si tratta semplicemente di un gioco di parole con cui il
CP 3 intende alludere, sia pure in maniera critica, alla circostanza per cui una persona senza particolari titoli accademici come appunto il Parte 2 (circostanza non contestata dagli stessi attori) è riuscita a creare attorno a sé un'importante rete di traffici economici, con molti elementi di ambiguità.
Altra espressione di cui gli attori lamentano il carattere offensivo è "For years [...]
Parte 2 a suave 43-year-old Italian, has been spearheading a global initiative to boost newspaper readership among young people, educate them to value financial information and fight fake news.", tradotto con "Per anni Parte 2 un mellifluo italiano di 43 anni, ha guidato un'iniziativa globale per incentivare la lettura di giornali tra i giovani, educarli a valorizzare le informazioni finanziarie ed a combattere le notizie false)" al riguardo, affermano che il termine "suave", traducibile in italiano in "mellifluo,
untuoso, smanceroso", caratterizza negativamente la persona del Parte 2 costituendo un attacco personale e gratuito.
Ora, l'espressione ha indubbiamente un'accezione non positiva, e può sì far riferimento ad una persona ipocrita, ma non necessariamente;
invero, l'aggettivo "mellifluo" (dal latino "da cui scorre il miele") può essere utilizzato anche per far riferimento ad una persona dai modi affabili e persuasivi. L'espressione, quindi, non costituisce di per sé un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione dell'appellante, ma va interpretata tenuto conto del particolare contesto in cui è inserita.
Benvero, il requisito della continenza non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo anche accezioni negative, hanno però anche significati di giudizio non gratuitamente - critico, ché altrimenti si finirebbe col negare- ogni diritto di critica, in violazione dell'art. 21 Cost.
Infine, gli appellanti, a pagina 44 e 45 dell'atto di gravame, invocano il carattere offensivo di ulteriori frasi riportate nell'articolo, ma poiché tratta delle medesime frasi presenti nell'articolo in italiano, non si può che confermare quanto già argomentato in precedenza, ovvero che tali espressioni non hanno carattere diffamatorio.
6.2 L'articolo di CP 4
In merito all'articolo "Le "Stranezze" de l'Osservatorio Parte 4
pubblicato da Controparte 4 sul sito internet ED, gli appellanti nell'atto di gravame deducono quanto segue (vd. pagg. 44-45): CP 4 è personalmente 11 responsabile, solidalmente con CP 3 per le dichiarazioni rilasciate a quest'ultimo e da esso riportate nell'articolo in italiano e in inglese. CP 4 inoltre è responsabile a titolo esclusivamente personale per quanto descritto nell'articolo pubblicato nel suo sito web. L'articolo di CP 4 riproduce quasi integralmente l'articolo di CP 3 (evidentemente autorizzato dall'autore e dall'editore, posto che nell'articolo è scritto "tutti i diritti riservati")".
Quanto alla prima deduzione, CP_4 non può essere ritenuto responsabile per le dichiarazioni rilasciate a CP_3 e da lui riprodotte nell'articolo già ampiamente esaminato per tutto quanto detto a proposito della posizione di CP 3
Quanto invece alla seconda, come riconosciuto dagli stessi appellanti, l'articolo di CP 4 riproduce le pagine dell'articolo di CP 3 salvo aggiungere alcuni commenti (vd. doc. n.
26 atto introduttivo) che però non apportano alcuna novità rispetto al testo e al brano di inchiesta giornalistica del CP 3 ma si limitano ad aderire alle opinioni critiche del CP_3 sulle varie vicende legate all'Osservatorio e al Parte 2 Ne consegue, pertanto, che anche per tale articolo, si deve escluderne il carattere diffamatorio.
7. Sul quantum debeatur.
Ogni considerazione vertente sul quantum debeatur deve ritenersi assorbita, essendo stati respinti i motivi d'impugnazione relativi all'an debeatur.
8. Sulla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Col sesto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui li ha condannati per abuso del processo ai sensi dell'art. 96,
comma 3, c.p.c.
Sul punto, il Giudice di prime cure ha così argomentato (cfr. pag. 29-30):
"Tutto ciò considerato, se ne ricava che l'odierna azione non mira a contrastare la diffusione di notizie false negative, ma mira solamente a censurare un giudizio critico e negativo espresso sull'agire degli attori, un agire che proprio perché riguardante le scuole pubbliche italiane e i personaggi pubblici promotori, riveste un'indubbia rilevanza pubblica;
l'azione proposta contro i giornalisti, l'editore e il direttore di CP 20 è dunque risultata palesemente infondata e temeraria, come ripetutamente eccepito dai convenuti, ciò che determina l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. con condanna dei convenuti al doppio delle spese legali a titolo di indennizzo per abuso del processo, trattandosi di un'azione che poteva essere evitata usando la normale diligenza;
inoltre si deve tener conto dell'eccessività della pretesa, tenuto conto che qualora la domanda fosse stata fondata, sarebbe spettato agli attori un importo massimo di euro 50 mila, e non le centinaia di migliaia di euro pretese in conclusioni, completamente al di fuori dei limiti del danno tabellato nelle tabelle milanesi;
si pensi che per la morte di un figlio si giunge ad una liquidazione di circa 300 mila euro e per la diffamazione si prevede un massimo di 50 mila;
quindi l'abuso dello strumento processuale viene in rilievo sia nell'an della domanda che nel quantum, assolutamente fuori tabella, (vd. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021; cass.sez. U -, n. 25041 del 16/09/2021
"L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale".
Gli appellanti hanno contestato tale condanna, sostenendo che l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, richiede necessariamente la ricorrenza dei presupposti di mala fede o colpa grave, che il giudice di prime cure non ha evidenziato e che non appaiono sussistenti nel caso di specie.
La doglianza è fondata e il motivo va accolto.
-Invero premesso che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa, ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi", con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato
- con l'autorevole pronuncia n. 22405/2018 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che per l'applicazione di tale norma non si richiede differentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti Iné la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente o alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non si rinviene nel comportamento processuale tenuto da parte attrice alcun abuso dello strumento processuale, avendo quest'ultima instaurato la presente lite allo scopo di vedere tutelato il proprio diritto all'immagine e alla reputazione, anch'esso tutelato dalla nostra Costituzione, al pari del diritto di critica invocato dalle parti convenute, odierne appellate;
si trattava dunque di una pretesa astrattamente configurabile che solo in concreto, e all'esito di un'articolata e complessa disamina, è stata ritenuta infondata. Come ricordato sopra, la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co.
3, c.p.c. richiede necessariamente l'individuazione di una specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, che non può certamente essere rappresentata, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, dal fatto che si trattava "di un'azione che poteva essere evitata usando la normale diligenza" né dalla eccessiva quantificazione del danno da parte della difesa della vittima della diffamazione ("eccessività della pretesa"): da un canto tale eccessività è risultata irrilevante, in difetto di responsabilità, e dall'altro ove invece un illecito fosse stato riscontrato il danno ben avrebbe potuto essere liquidato in maniera congrua, senza per ciò solo neppure determinare una soccombenza degli attori. La difesa dell'Osservatorio e di Parte 2 non è, pertanto, manifestazione di dolo o colpa grave;
la domanda risarcitoria è semplicemente infondata (circostanza che già trova la sua contropartita nella condanna alle spese di lite), e non pretestuosa e "tale da integrare un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale" (cfr. Cass. n.
38528/2021; Cass. n. 22208/2021).
Ne consegue, pertanto, che la sentenza di primo grado va riformata sul punto e gli appellati devono essere condannati, ciascuno per la propria quota, alla restituzione di quanto versato in loro favore da CP 5 e Parte 2 a titolo di risarcimento ex art. 96, co.
3, c.p.c., pari a complessivi euro 42.000,00 (il tribunale aveva quantificato la condanna nella somma complessiva di euro 42.000,00, da suddividere per 12 al CP 3 e per ½ agli altri convenuti in parti uguali;
poiché è pacifico che tale somma è stata corrisposta, e non
è stato specificato con quale ripartizione, si deve presumere che essa sia stata destinata per 1/2 a CP 3 per 1/6 a CP 1 per 1/6 a CP 2 e per 1/6 a CP 4 , di talché l'obbligo restitutorio dev'essere ripartito tra gli accipientes secondo tali quote).
9. Le spese di lite.
In linea di principio, la riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Tuttavia, nel caso di specie non viene sovvertito il merito della decisione di primo grado ma, solo, esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c., ciò che di per sé non incide in alcuna misura sull'esito sostanziale del giudizio di primo grado: benvero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. civ.
6.6.2022 n. 18036, anche per la ricognizione della giurisprudenza precedente), l'entità della soccombenza si misura sulla base del bene della vita negato o riconosciuto, senza che su di essa incida la domanda, meramente accessoria, per lite temeraria. Dunque, ferma restando la regolamentazione data dal tribunale per il primo grado, vanno regolate le spese dell'appello, seconda la regola della soccombenza, e quindi ponendole a carico degli appellanti.
Sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, considerato il valore della controversia (scaglione di riferimento da euro 520.001 ed euro 1.000.000) e l'impegno difensivo prestato (medio per la fase di studio e introduttiva, e minimo per la fase decisionale stante il carattere ripetitivo degli atti, e con esclusione della fase di istruttoria-trattazione, non espletata), esse vanno liquidate in euro 26.159,20 per compenso professionale (euro 13.768,00 + la maggiorazione per la difesa di quattro parti, ex art. 4 secondo comma D.M. 55/14), oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 2 Parte 5 e avverso la sentenza n. 617/2023 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) riforma la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui il tribunale ha condannato gli attori ex art. 96, terzo comma, c.p.c e, per l'effetto, condanna parte appellata (secondo le quote indicate in parte motiva) alla restituzione di quanto versato dall'Osservatorio e Parte 2 a tale titolo, per complessivi euro
42.000,00, oltre interessi legali dalla data del versamento fino all'effettivo soddisfo;
2) respinge nel resto l'appello;
3) ferma restando la regolamentazione delle spese del primo grado, condanna in solido a rifondere agliין Parte 1 e Parte 2
appellati le spese dell'appello, che liquida in complessivi € 26.159,20 per compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Carla santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 modificazioni e integrazioni di fuori dell'ambito strettamente i dati sensibili in esso contenuti ai giugno 2003 n. 196 e successive 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40 IL VENERDI 16 MARZO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Consigliere Relatore Dott.ssa Giulia Conte
Dott.ssa Ada R. Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1106/2023 promossa da:
Parte 1 (p.i. P.IVA 1 in persona in proprio (c.f. del legale rappresentante pro tempore, e Parte 2 con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA GUERRA, elettivamente C.F. 1 I
domiciliati come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
P.IVA 2 ) in persona del legale (c.f. Controparte 1
(c.f. C.F. 2 ), [...] rappresentante pro tempore, Controparte 2
(c.f. C.F. 3
), e Controparte_4 (c.f.CP 3
), con il patrocinio degli avv.ti VIRGINIA RIPA DI MEANA e C.F. 4
ES AN, elettivamente domiciliati come da procura in atti;
APPELLATI
avverso la sentenza n. 617/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
01/03/2023;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 07.10.2025 con ordinanza dell'08.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione ed azione disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto:
NEL MERITO: riformare integralmente l'impugnata sentenza. n.617 del 01.03.2023
Tribunale di Firenze, non notificata, emessa nel giudizio R.G. 2099/2019 e per l'effetto: condannare gli appellati alla ripetizione di quanto corrisposto dagli appellanti, in ossequio alla pronuncia di primo grado, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c ed accogliere le conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di primo grado così come qui ritrascritte integralmente anche in via istruttoria:
"In via preliminare:
i. accertare e dichiarare l'inammissibilità delle difese e la nullità delle domande contenute nella comparsa di costituzione e di risposta avversaria per conflitto di interessi processuale tra i convenuti, per tutti i motivi sopra svolti;
ii. rigettare l'eccezione di carenza di ius postulandi formulata dai convenuti, in quanto pretestuosa ed infondata, per tutti i motivi sopra svolti;
iii. rigettare l'eccezione di inammissibilità e di improcedibilità delle domande avanzate dagli attori, in quanto pretestuosa ed infondata, per tutti i motivi sopra svolti;
iv. rigettare l'eccezione di inammissibilità e di improcedibilità delle conclusioni rassegnate dagli attori in quanto temeraria ed infondata, per tutti i motivi sopra svolti;
nel merito:
(1) accertare e dichiarare che:
(a) l'articolo in italiano di CP_3 "Ma chi è quel signore vicino ad [...]
Parte 2 pubblicato il 16 marzo 2018 sul settimanale Il Venerdì di Repubblica e anticipato il giorno precedente da un lancio sul quotidiano La Repubblica nonché pubblicato nel sito web Rep de La Repubblica,
CP 3(b) l'articolo in inglese di "Is Parte 2 a fraud? Is This Man Going to
Spearhead a World-Wide Battle Against Fake News? Or Is it Fake News?" pubblicato nel sito web Grado Zero Blog il 16 marzo 2018 e
(c) l'articolo Parte 3 Parte 4 "di CP 4 "/
[...] pubblicato nel sito web www.datamediahub.it il 20 marzo 2018 integrano reati di diffamazione a mezzo stampa e a mezzo web e sono lesivi dell'onore, della reputazione, dell'identità personale e dell'immagine di e dell' [...] Parte 2 nonché produttivi di danno biologico e di danno Parte 1
e, per l'effetto, patrimoniale per Parte 2
(2) condannare
(a) CP 3 Controparte 2 Controparte_1 e Controparte_4 in
/
"Ma chi è quel solido tra loro, quanto all'articolo in italiano di CP 3 signore vicino ad Parte 2 pubblicato sul Venerdì di Repubblica e su
Repubblica.it:
(i) al risarcimento all'Osservatorio Permanente Parte 1 dei danni non patrimoniali che si quantificano nella misura di Euro 300.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
(ii) al risarcimento ad Parte 2 dei danni non patrimoniali che si quantificano nella misura di Euro 300.000,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
(b) CP 3 quanto all'articolo in inglese di CP 3 "Is This Man Going
to Spearhead a World-Wide Battle Against Fake News? Or Is it Fake News?" pubblicato sul sito web www.gradozeroblog.it:
(i) al risarcimento all' Parte 5 dei danni non patrimoniali che si quantificano nella misura di Euro 110.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
(ii) al risarcimento ad Parte 2 dei danni non patrimoniali che si quantificano nella misura di Euro 110.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
/quanto all'articolo "Le (c) Controparte_4 Parte 6
"pubblicato nel sito web www.datamediahub.it il 20 marzo 2018:
[...] dei danni non (i) al risarcimento all'Osservatorio Permanente Parte 5 patrimoniali che si quantificano nella misura di Euro 45.000, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
(ii) al risarcimento ad Parte 2 dei danni non patrimoniali che si quantificano nella misura di Euro 45.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
(d) CP_3 Controparte 2 e Controparte 1
[...] (i) al pagamento all' Parte 1 della sanzione civile ex art. 12 Legge 47/1948 nella misura di Euro 30.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
(ii) al pagamento ad Parte 2 della sanzione civile ex art. 12 Legge
47/1948 nella misura di Euro 30.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
(3) condannare tutti i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall Parte 1 e da direttamente Parte 2 correlati alla pubblicazione degli articoli diffamatori qui contestati, come sopra dedotti e come quantificati in corso di causa, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia,
da liquidarsi anche in via equitativa;
(4) tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico e del correlato danno patrimoniale (spese mediche per analisi, terapie e farmaci) subiti da
Parte 2 per effetto degli articoli per cui è causa, quantificabili ad oggi in €
1.807,40, o nella diversa misura che risulterà in corso di causa, con riserva di ulteriore liquidazione in separato giudizio;
(5) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza per intero, e con la stessa visibilità, sui quotidiani, periodici e siti web ove gli articoli in questione sono stati pubblicati per la stessa durata delle pubblicazioni diffamatorie;
Si richiede altresì la condanna dei convenuti al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in quanto le azioni proposte dagli attori sono state temerariamente contrastate dai convenuti. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge."
In via istruttoria: per l'accoglimento delle istanze formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., non ammesse con l'ordinanza del 29 maggio 2021, provvedimento di cui si chiede la revoca:
Sull'attività dell'Osservatorio e di Parte 2
1) "Vero che l'Osservatorio Permanente Giovani -Editori è un'associazione non riconosciuta i cui bilanci sono, quindi, segreti?" Teste Dott. Testimone 1 Via Marrucci,
50 57023 Cecina (LI).
2) "Vero che hanno partecipato agli eventi organizzati dall Controparte_5 Executive
CEO di TwentyCentury Fox Chairman di Google (Roma, 8 ottobre 2013), Persona 1
Senior Vice President & CFO di LE (Firenze, (Firenze, 19 ottobre 2015), Tes 2
6 maggio 2016), Tes 3 fondatore e CEO di WhatsApp (Firenze, 14 ottobre 2016),
/
Pe (8 novembre 2018) e con OO, CEO di LE (Firenze, 14 Controparte_6 ottobre 2017, 3 ottobre 2019)?" Testi entrambi e Testimone_5Testimone 4
Piazza Antinori, 2, Firenze. presso Parte 1 Sulle falsità dei fatti narrati da CP 3 in merito alla partecipazione dei all'International Advisory Boardgovernatori delle banche centrali
dell'Osservatorio
3) "Vero che i Governatori delle banche centrali europee di Germania, Francia, Italia,
AG e AL hanno accettato di far parte dell'International Advisory Board dell come da lettere che si esibiscono (docc. 41 Parte 1
Testimone 5 entrambi presso
-45)?" Testi Testimone 4 e [...]
Piazza Antinori, 2, Firenze. Parte 1
4) "Vero che il 22 novembre 2018 i Governatori di quattro banche centrali europee
CP 8(l'olandese CP 7 l'ex -governatore spagnolo Persona 3 l'italiano e
Persona 4 ), hanno partecipato nella sede fiorentina dell'associazione alla il tedesco
Parte 1 prima riunione dell'International Advisory Board dell [...] ritratta nella fotografia che Le si mostra (doc. 93)?" Testi Testimone 6 presso
Piazza Antinori, 2, Firenze;
Testimone 7 , Via Parte 1
Testimone 8 Via Siena, 15 50013 PI della Libertà, 19, 50050 ET GU (FI);
IO (FI).
5) "Vero che il 22 novembre 2018 i predetti Governatori hanno partecipato all'evento
Young Factor organizzato dall'OPGE a Firenze di cui Le si mostra la rassegna stampa
(doc. 13) e la fotografia (doc. 144)?"; Testi Testimone 6 presso [...]
Piazza Antinori, 2, Firenze;
Testimone 7 Via della Libertà, Parte 1
19, 50050 ET GU (FI); Testimone_8 Via Siena, 15 50013 PI IO (FI).
6)"Vero che il Vice Presidente della Banca Centrale Europea ed i Governatori delle banche centrali di Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, AG e l'ex -governatore della banca centrale del AL hanno accettato l'invito ad intervenire e confermato la presenza all'evento Young Factor che l'Osservatorio Permanente Giovani -Editori organizza a
Milano il 15 e 16 giugno 2021 come da doc. 137 che si esibisce?" Testi Testimone 4
Piazza Antinori, 2, Firenze.
[...] presso Parte 1
Sugli enti che certificano la stampa ed Internet
7) "Vero che i dati ufficiali di diffusione e tiratura della stampa in Italia sono certificati da Part Accertamenti Diffusione Stampa S.r.l. (ADS) di cui sono soci (Utenti Pubblicità
Associati), Assocomunicazione (Associazione delle Imprese di Comunicazione), UNICOM
(Unione Nazionale delle Imprese di Comunicazione), che rappresentano la "parte Utenti - CP Agenzie", (Federazione Italiana Editori Giornali) e FCP (Federazione Concessionarie
di Pubblicità) che rappresentano la "parte Editori -Concessionarie"?" Teste Tes_9
[...] c/o ADS, Via Larga 13 20122 Milano;
Via Enrico Mattei 106, Tes 10
Part Via Larga, 13, Milano, e Testimone 12 c/o Mondadori,Bologna; Testimone 11 c/o
Via Mondadori, 1 20090 Segrate (MI).
ha richiesto la certificazione delle proprie 8) "Vero che Controparte_1 copie ad ADS esposta nelle tabelle che Le si mostrano (docc. 121 e 122)?"; Teste
Testimone 9 c/o ADS, Via Larga 13 20122 Milano;
Via Enrico Mattei Tes 10
Part Testimone 11 c/o 106, Bologna;
Testimone 12 c/o Via Larga, 13, Milano, e
Mondadori, Via Mondadori, 1 20090 Segrate (MI).
9) "Vero che CP 10 è l'indagine ufficiale di riferimento per la lettura della stampa quotidiana e periodica in Italia che fornisce i dati di lettura dei quotidiani, dei supplementi di quotidiani, dei settimanali e dei mensili, oltre alle informazioni socio-demografiche dei lettori per le testate attualmente in rilevazione?" Teste Tes 13 c/o CP 10 Via
Larga 13 20122 Milano;
Tes 10 Via Enrico Mattei 106, Bologna;
Testimone 12
Part c/o Mondadori, Via Mondadori, 1 20090 Segrate (MI); Testimone 11 c/o Via Larga,
CP Testimone 14 Via Piemonte 64, Roma c/o13, Milano;
10) "Vero che le tabelle CP 10 che Le si mostrano (docc. 123 e 124) contengono i relativi ai lettori dei quotidiani ivi indicati nella settimana dati ufficiali diffusi da CP 10
Tes 13 c/o CP 10 Via Larga 13 20122 dal 12 al 18 marzo 2018?"; Teste
Milano; Tes 10 Via Enrico Mattei 106, Bologna;
Testimone 12 c/o Mondadori, Via Part Mondadori, 1 20090 Segrate (MI); Testimone 11 c/o Via Larga, 13, Milano;
CP Testimone 14 Via Piemonte 64, Roma c/o
11) "Vero che Controparte 1 ha richiesto la certificazione delle proprie copie ad CP 10 esposta nelle tabelle che Le si mostrano (docc. 123 e 124)?" Testi Part Testimone 11 c/o Via Larga,Testimone 15 c/o Audiweb, Via Larga, 13, Milano;
13, Milano.
12) "Vero che Audiweb rileva e distribuisce i dati di audience di internet in Italia, offrendo al mercato dati di carattere quantitativo e qualitativo?"; c/o Testimone_16 Part Audiweb, Via Larga, 13, Milano;
Testimone 11 c/o Via Larga, 13, Milano.
13) "Vero che ha richiesto la certificazione delle visite degli Controparte 1 utenti ad Audiweb esposta nella tabella che Le si mostra (doc. 125)?" Teste [...] Part
Testimone 11 c/o Via Larga, 13, Tes 15 c/o Audiweb, Via Larga, 13, Milano;
Milano.
14) "Vero che la tabella che Le si mostra (doc. 125) contiene i dati ufficiali diffusi da
Audiweb relativi agli utenti unici medi giornalieri di Repubblica del marzo 2018?"; Teste Part Testimone 15 c/o Audiweb, Via Larga, 13, Milano;
Testimone 11 c/o Via Larga,
13, Milano.
15) "Vero che dal documento che si esibisce (docc. 125) risulta che l'articolo di CP 3 pubblicato sui siti web di Repubblica e Il Venerdì di Repubblica è stato visto da almeno
1.658.567 persone?" Teste Testimone 15 c/o Audiweb, Via Larga, 13, Milano;
Tes 11
Part
[...] c/o Via Larga, 13, Milano.
16) "Vero dal documento che si esibisce (docc. 124) risulta che l'articolo di CP 3 pubblicato sul Venerdì di Repubblica è stato visto da almeno 1.230.000 persone?"; Teste
Tes 13 c/o CP 10 Via Larga 13 20122 Milano;
Tes 10 Via Enrico
Mattei 106, Bologna;
Testimone 12 c/o Mondadori, Via Mondadori, 1 20090 Segrate
Part Via Larga, 13, Milano;
Testimone 14 Via Piemonte 64,(MI); Testimone 11 c/o
CP Roma c/o
17) "Vero dal documento che si esibisce (docc. 123) risulta che il lancio dell'articolo di
CP 3 pubblicato su la Repubblica è stato visto da almeno 1.953.000 persone?"; Teste
Tes 13 c/o CP 10 Via Larga 13 20122 Milano;
Tes 10 Via Enrico
Mattei 106, Bologna;
Testimone 12 c/o Mondadori, Via Mondadori, 1 20090 Segrate
Part Via Larga, 13, Milano;
Testimone 14 Via Piemonte 64,(MI); Testimone 11 c/o CP Roma c/o Sulla falsità dei fatti narrati negli articoli di CP 3 in merito all'accusa di inesistenza del progetto sulle fake news
18) "Vero che il quotidiano La Repubblica ha omesso di pubblicare la notizia dell'annuncio, il 12 aprile 2017, del progetto dell'OPGE contro le fake news?" Testi
Testimone 4 Piazza Antinori,presso Parte 1
2, Firenze;
19) "Vero che prima di annunciare il progetto contro le fake news l'OPGE aveva cercato uno sponsor che assicurasse la copertura economica del progetto pilota?" Testi
Testimone 4 Piazza Antinori, presso Parte 1
Testimone 8 Via Siena, 15, 50013 PI IO (FI). 2, Firenze e
20) "Vero che il tempo intercorso tra la presentazione del progetto sulle fake news (12 aprile 2017) e l'avvio dello stesso (15 ottobre 2017) è stato necessario a definire le intese con lo sponsor del progetto pilota, Google, come da contratto che Le si mostra
(doc. 133)?"; testi allora Presidente EMEA (Europe Middle East Testimone 17
Africa) di Google, Corso d'Italia 41, 00198, Roma e Testimone 8 Via Siena 15, 50013
PI IO (FI).
21) "Vero che alla data di pubblicazione dell'articolo di CP 3 16 marzo 2018, il progetto era in corso e che si è regolarmente concluso prima della fine dell'anno scolastico?"; testi
Testimone 17 allora Presidente EMEA (Europe Middle East Africa) di Google,
/
Corso d'Italia 41, 00198, Roma e Testimone 8 Via Siena 15, 50013 PI IO
(FI; Prof. Persona 5 Istituto L. Einaudi, Via Alfonso Lamarmora, 34, La Spezia;
Prof.
Liceo Scientifico Attilio Bertolucci, Via Toscana 10/B, Parma;
Prof. Tes 19 Tes 18
/
Liceo della Comunicazione Sacro Cuore, Via della Tenuta di Sant'Agata, 1,
[...]
Roma; Tes_20 Viale Guidoni, 95, c/o Parte 1
Firenze.
22) "Vero che il 25 maggio 2018, a Bagnaia, Testimone 17 allora Presidente
EMEA (Europe Middle East Africa) di Google, ha presentato il risultato del progetto pilota contro le fake news tenuto nell'anno scolastico 2017/18 come da foto che Le si mostra
(doc. 134)?" testi allora Presidente EMEA (Europe Middle East Testimone 17
Africa) di Google, Corso d'Italia 41, 00198, Roma e Testimone 8 Via Siena 15, 50013
PI IO (FI) e Tes_20 presso Parte 1
Piazza Antinori, 2, Firenze;
23) "Vero che due dei componenti dell'International Advisory Council ( Persona 6
Persona 7 erano presenti a Bagnaia durante la presentazione dei risultati del progetto pilota sulle fake news di cui al capitolo precedente come da foto che Le si mostra (doc.
135)?" Testi Testimone 8 Via Siena 15, 50013 PI IO (FI) e Tes_20
Parte 1 Piazza Antinori, 2, Firenze;
presso 24) "Vero che due dei componenti dell'International Advisory Council ( Persona 6
Persona 7 hanno tenuto un intervento anche sul progetto contro le fake news durante il convegno Crescere tra le Righe organizzato dall Parte 1
[...] il 25 e 26 maggio 2018 a Bagnaia, come da foto che Le si mostra (doc. 136)?"
Testimone 4 Tes 20 entrambi presso Parte 1 testi e
Piazza Antinori, 2, Firenze;
Testimone 8 Via Siena 15, 50013 PI
[...]
IO (FI).
25) "Vero che nell'anno scolastico 2017/18 avete partecipato con le vostre classi al progetto pilota contro le fake news dell'Osservatorio Permanente Giovani -Editori 'A caccia di bufale'?" Testi Prof. Persona 5 Istituto L. Einaudi, Via Alfonso Lamarmora,
34, La Spezia;
Prof. Tes 18
/Liceo Scientifico Attilio Bertolucci, Via Toscana 10/B,
Parma; Prof. Testimone 19 , Liceo della Comunicazione Sacro Cuore, Via della Tenuta di
Sant'Agata, 1, Roma;
Tes 20 c/o Parte 1 Viale
Guidoni, 95, Firenze,
26) "Vero che l' Parte 1 ha eseguito nell'anno scolastico
2017/2018 il progetto contro le fake news alla predisposizione dei cui contenuti anche Lei
Ordinario di Scienze Politiche e Socialiha partecipato? Teste Prof. Testimone 21
nell'Università di Firenze, Via GN Danti, 16 50127 Firenze.
Sulla falsità dei fatti narrati negli articoli di CP 3 sulla laurea honoris
causa
27) "Vero che nel 2001, anno in cui ISFOA conferì a Parte 2 la laurea honoris causa,
erano sconosciuti i provvedimenti contro la stessa ISFOA il primo dei quali risulta essere quello dell'AGCM del 2004 che si esibisce (doc. 139)?" Testi Testimone 4 presso
Piazza Antinori, 2, Firenze Parte 1
28) "Vero che Parte 2 ha ricevuto, senza richiederla, la laurea honoris causa conferitagli da ISFOA e che ha omesso di partecipare a qualsiasi cerimonia eventualmente organizzata da ISFOA per la consegna del certificato di laurea?"; Testi
Piazza Antinori, Testimone 4 presso Parte 1
2, Firenze
[...]29) "Vero che appena ricevuta la notizia del conferimento di questo titolo,
Parte 2 rilasciò a "La Nazione" l'intervista che si esibisce come doc. 37?"; Testi
Testimone 4 presso Parte 1 Piazza Antinori,
2, Firenze
Sulla falsità dei fatti narrati negli articoli di CP 3 su Mani Pulite
Parte 2 è stato estraneo a qualsiasi coinvolgimento con la nota 30) "Vero che inchiesta denominata "Mani Pulite"?"; Testi Avv. LungarnoTestimone 22
Cellini, 25, 50125, Firenze, PE FO, Via Erbosa, 75, Firenze. 31) "Vero che l'associazione Progetto Città, fondata e presieduta da Parte 2 ha continuato ad organizzare dibattiti sul tema politico fino al 2017" Testi: Testimone 7
presso Piazza Antinori, 2, Firenze;
Parte 1 Tes 6
Piazza Antinori, 2, Firenze e[...] presso Parte 1
PE FO, Via Erbosa, 75, Firenze.
Sulla falsità dei fatti narrati negli articoli di CP_3 sull'asserito fallimento ed inefficacia del progetto "Il Quotidiano in Classe"
32) "Vero che LL con la sua classe partecipava nel 2017/18 al progetto "Il Quotidiano in Classe"?" Testi Prof. Liceo Classico Michelangelo, Via della Colonna, 9, Testimone 23
Firenze; Prof. Liceo Artistico Caravaggio, Via Luigi Prinetti, 47, Testimone 24
Milano; Prof. Testimone 25 Liceo Scientifico Enrico Fermi, Corso Vittorio Emanuele II
50, Padova.
33) "Vero che avete rilevato tra gli studenti che partecipano al progetto "Il Quotidiano in
Classe" e quelli che non vi partecipano una differenza nella propensione alla lettura dei quotidiani come da relazione che si esibisce (doc. 85)?" Teste Tes 26 e [...]
Tes 27 entrambi c/o Eumetra, Corso Magenta, 85, Milano,
34) "Vero che nello stesso segmento di età la caduta di lettori in Italia è stata inferiore alla caduta di lettori di Francia, AG e Gran Bretagna?" Testi Tes 26 e [...]
Tes_27 entrambi c/o Eumetra, Corso Magenta, 85, Milano.
35) "Vero che nel segmento di età 14 -17 anni le testate partecipanti al progetto "Il
Quotidiano in Classe" dall'avvio del progetto ad oggi hanno perso meno lettori giovani
Tes 26 e Testimone 27 entrambi delle testate che non vi partecipano?" Teste
c/o Eumetra, Corso Magenta, 85, Milano.
36) "Vero che i giovani che partecipano al progetto "Il Quotidiano in Classe" dichiarano una propensione ad acquistare e a leggere i quotidiani superiore rispetto ai giovani che non vi partecipano?" Teste Tes 26 c/o Eumetra, Corso Magenta, 85, Milano.
37) "Vero che secondo i dati CP 10 e Kantar dal 2006 il calo di lettori di quotidiani in
Italia nella categoria di età delle scuole superiori è inferiore al calo di lettori in paesi stranieri?" Teste Tes 26 c/o Eumetra, Corso Magenta, 85, Milano.
38) "Vero che i dati di ricerca di GFK Italia mostrano che la propensione alla lettura e all'acquisto dei giovani esposti al progetto Il Quotidiano in Classe sia più elevata di quelli che non vi partecipano?" Teste Testimone 28 c/o GFK Via Tortona, 33, Milano;
[...]
Tes 26 c/o Eumetra, Corso Magenta, 85, Milano.
Sulla falsità dei fatti narrati negli articoli di CP 3 i rapporti con LE
CP 11 ha autorizzato personalmente 39) "Vero che il giorno prima della pubblicazione a far pubblicare sul Corriere della Sera, che glielo aveva chiesto, il Parte 2
discorso che aveva tenuto nell'evento svoltosi a Firenze presso l'Opera del Duomo il 14 ottobre 2017?" Teste Testimone 4 presso Parte 1
[...] Piazza Antinori 2, Firenze.
40) "Vero che il responsabile delle pubbliche relazioni di CP 11 ha autorizzato
a divulgare il comunicato stampa che Le siParte 1
Testimone 4mostra (doc. 147)?" Teste presso Parte 1
[...] Piazza Antinori 2, Firenze;
CP 11 è entrato a far parte dell'organo statutario 41) "Vero che il 23 aprile 2018
dell Controparte 12 "ITeste
Parte 1 Piazza Antinori Testimone 4 presso
2, Firenze;
42) "Vero il 19 marzo 2019 come da comunicato stampa che Le si mostra (doc. 76),
LE ha scelto | Parte 1 come partner per i progetti congiunti di media literacy e ha pubblicamente dichiarato di considerare l'Osservatorio
Pt 1 tra le tre "organizzazioni no profit leader negli Stati Uniti eParte 1 in Europa che offrono programmi indipendenti di alfabetizzazione mediatica"?" Testi
Testimone 5 pressoTestimone 4 e Parte 1
Piazza Antinori 2, Firenze;
43) "Vero che il 20 marzo 2019 il CEO di LE, CP 11 ha pubblicato un commento sul social network Twitter dichiarando di essere orgoglioso di sostenere | [...]
e due organizzazioni americane ad aiutare gli studenti a Parte 1
sviluppare un forte pensiero critico e ad essere cittadini ben informati, come da tweet the si esibisce (doc. 138)?" Testi Testimone 4 e Testimone 5 presso [...]
Piazza Antinori 2, Firenze. Parte 1
44) "Vero che il 3 ottobre 2019 il CEO di CP 13 OO è intervenuto a Firenze al
Teatro Odeon e dopo presso la Basilica di Santa Croce per annunciare pubblicamente l'avvio di una partnership strategica tra LE e l Parte 1 Parte 1 per promuovere insieme un progetto di media literacy in Europa e negli Stati Uniti come da docc. 77, 78, 81 e 82 che Le si mostrano?" Testi e Tes 5 Testimone 4
Piazza Antinori, 2;
[...] entrambi presso Parte 1
Testimone 8 Via Siena, 15 50013 PI IO (FI).
Sulla falsità dei fatti narrati negli articoli di CP 3 la richiesta di intervista di CP_3
45) "Vero che il 15 novembre 2017 il Responsabile delle Relazioni Esterne offrì a CP 3 dell Parte 1 Testimone 4
la disponibilità ad un incontro telefonico in merito alle richieste di CP 3 alla Banca
Centrale olandese e CP 3 rifiutò, come da scambio email che Le si mostra (doc. 126)?" Teste Testimone 4 presso Parte 1 Piazza
Antinori, 2.
46) "Vero che CP 3 contattò l'Osservatorio Permanente Giovani Editori tre mesi dopo, il 5 febbraio 2018, pretendendo una disponibilità di Parte 2 "in tempi stretti" rispetto all'oggetto del capitolo di prova precedente?" Teste presso Testimone 4
Parte 1 Piazza Antinori, 2.
47) "Vero che nonostante i tempi ristretti e l'assenza di Parte 2 (che si trovava in
California, USA), Lei, nella qualità di responsabile delle relazioni esterne dell' [...] aveva dato la disponibilità ad interloquire con CP 3 a nomeParte 1 dell'Osservatorio?" Teste Testimone 4 presso Parte 1
[...] Piazza Antinori, 2.
Sulle ragioni dell'attacco del gruppo CP 1 all'Osservatorio e a Parte_2
48) "Vero che nel 2012 il gruppo CP 1 chiese di poter entrare nell'
[...]
Parte 1 per partecipare alle relative iniziative ed attività in versione digitale, come da documento che si esibisce (doc. 14)?" Teste Testimone 4
Piazza Antinori, 2. Parte 1 presso venne rifiutata dall' 49) "Vero che la domanda del Parte 1 CP 1
[...] come da documento che si esibisce (doc. 150)?" Teste Testimone 4
Piazza Antinori, 2; Bruno[...] presso Parte_1
Lommi Via Mortara, 5 20144 Milano.
50) "Vero che nel luglio 2017, poco dopo che il quotidiano La Stampa fu acquisita da
CP 1 (doc. 15), I' Parte 1 pretese e ottenne l'uscita del suddetto quotidiano La Stampa dal progetto Il Quotidiano in Classe, come da documenti che si esibiscono (docc. 16, 17 e 149)?" Teste Testimone 4 presso [...]
Piazza Antinori, 2. Parte 1
51) "Vero che poco dopo l'uscita del quotidiano La Stampa dal progetto Il Quotidiano in
CP 3 che venne conosciuta dall [...] Classe iniziò l'inchiesta di anche grazie alla e-mail inviata da CP 3 il 26 ottobre 2017 Parte 1 allo staff del Governatore della Banca centrale olandese che si esibisce (doc. 126)?" Teste
Parte 1 Testimone 4 e Testimone 5 presso
Piazza Antinori, 2.
52) "Vero che l'edizione nazionale del quotidiano La Repubblica nei primi diciotto anni di vita dell e fino alla data della pubblicazioneParte 1
dell'inchiesta di CP 3 aveva ignorato la quasi totalità degli eventi dell'Osservatorio comprese le udienze pubbliche con i Presidenti della Repubblica AM, Per 8 e
Per 9 ?" Teste Testimone 4 Parte 1 presso
[...] Piazza Antinori, 2. 53) "Vero che durante la direzione di Controparte 2 l'edizione nazionale del quotidiano
La Repubblica ha pubblicato unicamente articoli che attaccavano |
[...]
//Teste Testimone 4 Parte 2 presso Parte 1 e
Piazza Antinori, 2. Parte 1
54) "Vero che il quotidiano La Repubblica ha dato luce alle attività dell [...]
Parte 1 solo all'indomani dell'azione oggetto di questo giudizio?"
Teste Testimone 4 presso Parte 1 Piazza
Antinori, 2.
55) "Vero che il settimanale L'Espresso, edito dalla stessa CP 1 venti giorni dopo gli articoli per cui è causa, ha pubblicato l'articolo che si esibisce (doc. 145 e 146) per cui pende separato giudizio di fronte a questo Tribunale?" Teste Testimone 4 presso
Parte 1 Piazza Antinori, 2.
56) "Vero che il quotidiano Repubblica, il settimanale Il Venerdì di Repubblica, l'edizione on line del quotidiano Repubblica.it e il settimanale L'Espresso sono le quattro testate con il più alto numero di lettori del gruppo CP 1 ? Teste Testimone 4 presso
Parte 1 Piazza Antinori, 2.
57) "Vero che il quotidiano Repubblica, il settimanale Il Venerdì di Repubblica, l'edizione on line del quotidiano Repubblica.it e il settimanale L'Espresso hanno attaccato dal 14 marzo 2018 per le successive due settimane e mezzo (fino al 3 aprile 2018),
Testi Testimone 4 Parte 1 e Parte 2
Piazza Testimone 5 presso Parte 1
[...] e
Antinori,
58) "Vero che il settimanale Repubblica.it è la testata giornalistica online con più lettori in
Italia?" Teste Testimone 4 presso Parte 1
Piazza Antinori, 2
59) "Vero che Repubblica è seconda testata giornalistica cartacea generalista con più lettori in Italia?" Teste presso Parte 1 Testimone 4
Piazza Antinori, 2
[...]
60) "Vero che il settimanale Venerdì di Repubblica è il supplemento del quotidiano La
Repubblica con più lettori?" Teste Testimone 4 presso Parte 1
[...] Piazza Antinori, 2.
61) "Vero che nella tecnica giornalistica termini specifici come "frode", "fraud" che compare nel titolo dell'articolo in inglese di CP_3 "Is a fraud?" sono Parte 2
usati per qualificare il soggetto e per far salire la visibilità degli articoli nei motori di ricerca?" Testi Via delle Quattro Stagioni, 1 50135 Firenze;
Tes 30Tes 29
[...] c/o Quotidiano Nazionale, Via Mattei 106, Bologna. 62) "Vero che il titolo "Perfetti sconosciuti” è utilizzato nella tecnica giornalistica allo scopo di irridere il soggetto destinatario dell'epiteto?" Testi Via delle Quattro Stagioni, 1
Testimone 30 /o Quotidiano Nazionale, Via Mattei 106, Bologna.50135 Firenze;
63) "Vero che è stato personalmente a discutere con CP_3 la Controparte_2 fattura degli articoli sull ed Parte 2 Parte 1
Testimone 31 c/o CP 1 Via Cristoforo che sono oggetto di questo giudizio?" Teste
Colombo n. 90, Roma.
Controparte 2 a dare disposizioni affinché l'articolo 64) "Vero che è stato personalmente
CP 3 che sarebbe uscito sul Venerdì, fosse pubblicato in anteprima sulla home di page del sito web Repubblica.it mercoledì 14 marzo 2018?": Teste Testimone 31 c/o
CP 1 Via Cristoforo Colombo n. 90, Roma.
65) "Vero che è stato personalmente Controparte_2 a dare disposizioni affinché fosse pubblicato sull'edizione cartacea del quotidiano La Repubblica giovedì 15 marzo 2018 un pezzo che anticipava il contenuto del pezzo del Venerdì?" Teste Testimone 31 c/o CP_1
Via Cristoforo Colombo n. 90, Roma. Sul modo in cui CP 3 si presentava quando svolgeva le ricerche per la sua inchiesta
66) "Vero che nella sua inchiesta giornalistica sull'Osservatorio CP 3 si presentava alle persone a cui poneva domande come giornalista dl blog geradozeroblog.it, blog apparentemente collegato al CP 14 tramite l'esibizione sul blog dei segni distintivi ivi compreso il marchio?" Teste Testimone 4 del CP 14 presso
Parte 1 Piazza Antinori, 2, Firenze.
67) "Vero che Parte 2 scrisse al Direttore del CP 14 la e-mail che esibisce (doc. 148)?" Teste Tes 32 Piazza Santi Apostoli 66, 00187 Roma,
Parte 1 Piazza Antinori, Testimone 4 presso
2, Firenze.
Controparte 15 assicuro a Tes 32 68) "Vero che l'amministratore delegato del dall'uso decettivo dei segni distintivi che l'azienda avrebbe diffidato CP 3
CP 14 "Teste [...] aziendali poiché CP 3 non era giornalista del
Tes 33 Galleria del Corso, 2 20122 Milano.
69) "Vero che Controparte 15 ha diffidato CP 3 a togliere dal proprio sito e non usare i segni distintivi del Galleria del Corso, 2 CP 14 ? Teste Testimone 33
20122 Milano;
Guido Tes 32 Piazza Santi Apostoli 66, 00187 Roma.
70) "Vero che, dopo la diffida, CP_3 ha tolto dal suo sito web i segni distintivi del
CP 14 ?" Teste Testimone 4 presso Parte 1
[...] Piazza Antinori, 2, Firenze. 71) "Vero che prima di togliere dal suo sito web i segni distintivi del CP 14 Ore CP_3
[...] aveva raccolto dati per la sua inchiesta?" Teste presso Testimone 4
Piazza Antinori, 2, Firenze. Parte 1
Su alcune reazioni in Italia agli articoli per cui è causa editore del Quotidiano Nazionale e 72) "Vero che il 15 marzo 2018 Controparte_16 socio fondatore dell' Parte 1 ha telefonato ad [...]
Parte 2 per chiedere spiegazioni su quanto narrato negli articoli a firma di CP_3
c/o Editoriale Nazionale, Via Enrico Mattei, 106,[...] Teste Controparte 16
Bologna.
73) "Vero che a seguito dell'uscita dell'articolo di allora CP 3 Persona 10 '
aderito all' amministratore delegato di UBI Banca che aveva appena
[...] per chiedere spiegazioniParte 1 ha telefonato ad Parte_2 su quanto narrato negli articoli a firma di
// CP 3 Teste Persona 10 Via
/
Cefalonia, 74 25124 Brescia.
Su alcune reazioni negli Stati Uniti agli articoli per cui è causa si è recato a San Francisco per incontrare 74) "Vero il 27 marzo 2018 Parte 2
Tes 2 il quale aveva chiesto spiegazioni su quanto il vice presidente di LE,
CP 3 come da biglietto aereo che Le si mostra narrato negli articoli a firma di
Testimone 5 entrambi presso [...] (doc. 115)?" Testi Testimone 4 e
Piazza Antinori, 2. Parte 1
75) "Vero il 29 marzo 2018 LL si è recato a San Francisco per accompagnare [...]
Parte 2 all'incontro con il vice presidente di LE, Tes_2 come da biglietto aereo che Le si mostra (doc. 116)?" Testi Testimone 5 presso [...]
Parte 1 Piazza Antinori, 2.
Parte 2 si è recato a New York per 76) "Vero che il 4 e 5 aprile 2018
Persona 6 (il 05/04/2018) perché essi incontrare Persona 7 (il 05/04/2018) e avevano chiesto spiegazioni su quanto narrato negli articoli a firma di CP 3 come da doc. 106 che si esibisce?" Testi Testimone 4 e Testimone 5 entrambi
Piazza Antinori, 2, presso Parte 1
77) "Vero che a causa degli incontri di cui al capitolo precedente Parte 2 ha dovuto spostare il volo di rientro come da biglietto aereo che Le si mostra (doc. 120)?"
Testi e Testimone 5 entrambi presso Parte 1 Testimone 4
[...] Piazza Antinori, 2,
Su alcune reazioni dei Governatori delle Banche Centrali Europee agli articoli per cui è causa
78) "Vero che il 10 aprile 2018 Parte 2 si è recato a Parigi per incontrare il
Governatore della Banca di Francia perché il suo ufficio aveva chiesto spiegazioni su quanto narrato negli articoli a firma di come da biglietti aerei che Le si CP_3
Testimone 4 e Testimone 5 mostrano (docc. 120 e 117)?" Testi entrambi
Piazza Antinori, 2, presso Parte 1
79) "Vero che il 1° luglio 2018 Parte 2 si è recato a Madrid per incontrare il
Governatore della Banca di AG per chiarire i fatti narrati negli articoli a firma di
CP 3 come da biglietto aereo che Le si mostra (doc. 118)?" Testi Testimone 4 entrambi presso Parte 1
[...] e Testimone 5
Piazza Antinori, 2.
80) "Vero che il 25 giugno 2018 Parte 2 si è recato a Lisbona per incontrare il
Governatore della Banca di AL per chiarire i fatti narrati negli articoli a firma di
CP 3 e gli altri pubblicati sulle testate del gruppo CP 1 come da biglietto aereo che Le si mostra (doc. 119)?" Testi Testimone 5 entrambi Testimone 4 e
Piazza Antinori, 2. presso Parte 1
81) "Vero che a causa dell'articolo del 14 marzo 2018 I Parte 1
[...] ha dovuto interrompere una convention a Forte di Marmi?" Testi Testimone 6
Piazza Antinori, 2; e Testimone 7 Viapresso Parte 1
della Libertà 19, 50050 ET GU (FI).
82) "Vero che il costo della convention di cui al capitolo precedente relativamente al 14 marzo è quello indicato nelle fatture che Le si mostrano (docc. 96 e 97 per l'albergo e la sala e doc. 98 per il salario dei collaboratori che hanno perso la giornata di lavoro)?"
Teste Piazza Antinori, 2. Tes 34 presso Parte 1
83) "Vero che in conseguenza degli articoli per cui è causa l'Osservatorio Permanente Giovani Editori ha incaricato la società di consulenza Youtool per monitorare la rete
-
Internet ed i social network e tenere sotto controllo le reazioni del pubblico?" Testi
Testimone 4 e Testimone 5 entrambi presso Parte 1
[...] Piazza Antinori, 2.
84) "Vero che per detto incarico l'Osservatorio Permanente Giovani -Editori ha sostenuto le spese indicate nella fattura che Le si mostra (doc. 129)?" Teste Tes 34 presso
Parte 1 Piazza Antinori, 2.
85) "Vero che dal 16 marzo 2018 al 30 giugno 2018 i dipendenti dell [...]
Parte 8 e Testimone 5 e la collaboratrice hanno svolto il loro lavoro prevalentemente per gestire i rapporti con gli Testimone 8 associati ed i partner dell Parte 1 i giornalisti, i gruppi editoriali, le fondazioni
/
bancarie, le banche centrali, e gli altri contatti dell' Parte 1 e di Parte 2 nell'Amministrazione, nella politica e nell'economia che avevano chiesto conto degli articoli di CP 3 e CP 4 ?" Testi tutti presso Testimone 4 e Testimone 5 Piazza Antinori, 2; Testimone 8 Via Siena, Parte 1
15 50013 PI IO (FI).
86) "Vero che per il lavoro descritto nel capitolo precedente l' Parte 1 ha sostenuto il costo che risulta dai docc. 101 (prospetti paga), 102
[...]
(fattura) che Le si mostrano?" Teste Tes 34 presso Parte 1
[...] Piazza Antinori, 2,
Parte 2 ha87) Vero che dal 14 marzo 2018 almeno fino alla fine di aprile 2018
lavorato prevalentemente per gestire le conseguenze pregiudizievoli degli articoli oggetto entrambi presso di questo giudizio?" Testi Testimone 4 Testimone 5
Piazza Antinori, 2 Parte 1
88) "Vero che per il lavoro descritto nel capitolo precedente l' Parte 1
ha sostenuto il costo che risulta dai prospetti paga che si esibiscono (doc.
[...]
143) che Le si mostra?" Teste Tes 34 presso Parte 1
[...] Piazza Antinori, 2,
89) "Vero che in conseguenza degli articoli per cui è causa | Parte 1 ha dovuto sostenere spese per consulenze legali per inquadrare il
[...] problema ed impostare anche la strategia difensiva dell'Avv. Gianluca Gambogi e dell'Avv. che sono comprese nelle fatture docc. 99 e 100 che Testimone 22
Le si mostrano?" Teste Tes 34 presso Parte 1
Piazza Antinori, 2.
Sulla falsità dei fatti narrati da CP 3 e Testimone_35 in merito alla presunta complicità dell'Osservatorio a gonfiare le vendite dei quotidiani e in particolare de CP 15
90) "Vero che di sua iniziativa il 10 ottobre 2016, e quindi ben prima dell'avvio dell'indagine CONSOB (doc. 38), I' Parte 1 ha l'inadempimento del contratto relativo alla fornitura delle contestato a CP 15
copie digitali con la e-mail che Le si mostra (doc. 95)?"; Testi: Tes 34 presso
Piazza Antinori, 2. Parte 1
91) "Vero che a seguito di detta contestazione I Parte 1
CP 14 che Le si mostrano (doc. 142)?" ha omesso di pagare le fatture contestate al
Parte 1 Piazza Antinori, 2. Teste Tes 34 presso
Parte 192) "Vero che la CONSOB ha riconosciuto l'estraneità dell'
[...] agli illeciti contestati al CP 14 come da lettera che si esibisce (doc.
39) ed e-mail (doc. 141)?" Teste Tes 36 European Commission B -1049 Brussels e
Testimone 22 Lungarno Cellini, 25, 50125, Firenze;
Avv. Tes 34
Piazza Antinori, 2. 93) "Vero che la presso Parte 1
Procura di Milano ha rilasciato i certificati ex art. 335 c.p. che si esibiscono (docc. 128 e 129)?" Teste Avv. Testimone 22 Lungarno Cellini, 25, 50125, Firenze;
Piazza Antinori, Testimone 4 presso Parte 1
2
Sulla falsità dei fatti narrati da CP 3 in merito ai "dati rimossi" e alla pretesa "smentita" dell'Osservatorio
94) "Vero che | Parte 1 ha sempre mantenuto on-line i
CP_3 dichiara esserenumeri di studenti partecipanti al Quotidiano in Classe che stati rimossi i quali numeri sono invece sempre stati visibili alla pagina web che Le si mostra (doc. 112) e in altre pagine?" Teste presso [...] Testimone 4
Piazza Antinori, 2. Parte 1
95) "Vero che i numeri di cui al capitolo precedente sono sempre rimasti on -line anche nella sezione 'Studi e Ricerche" all'interno del rapporto di ricerca dell'anno scolastico di riferimento (esempio ai link
https://www.osservatorionline.it//_site2/media/file/Osservatorio%20Studenti%20Docenti
%202 016.pptx e https://www.osservatorionline.it/_site2/media/file/Sintesi_Ricerca_2015.pdf) e negli articoli di giornale che li riportavano?" Teste Testimone 4 presso [...]
Parte 1 Piazza Antinori, 2.
Sulla falsità dei fatti narrati da CP_3 in merito alla scelta di studenti
Parte 1"ammaestrati" per gli eventi dell'
96) "Vero che gli studenti che intervengono agli eventi dell'Osservatorio
[...]
[...]sono scelti dalle scuole?" Testi: Tes 20 presso Parte 1
Piazza Antinori, 2; Testimone 8 Via Siena, 15, 50013 Parte 1
PI IO (FI).
97) "Vero che le domande degli studenti che intervengono agli eventi dell'
[...] sono libere? Testi: Parte 1 Tes 20 presso
[...]
Piazza Antinori, 2. Parte 1
2 -. Le prove per interrogatorio formale
Si chiede disporsi l'interrogatorio formale del convenuto Controparte_2 sui seguenti capitoli:
a) "Vero che nel periodo in cui LL è stato direttore del quotidiano La Repubblica su e l' Parte 1Parte 2 sulle pagine nazionali del giornale sono stati pubblicati principalmente articoli che attaccassero i predetti
Osservatorio e Parte 2
b) "Vero che nel periodo in cui LL è stato direttore del quotidiano La Repubblica le pagine nazionali del Suo giornale hanno ignorato le iniziative dell' [...]
"/
Parte 1 c) "Vero che è stato Lei personalmente a dare disposizioni affinché l'articolo di CP_3
[...] che sarebbe uscito sul Venerdì di Repubblica il 16 marzo 2018, fosse pubblicato in anteprima sulla home page del sito web Repubblica.it mercoledì 14 marzo 2018 e che vi restasse tutto il giorno?"
d) "Vero che è stato Lei personalmente a dare disposizioni affinché giovedì 15 marzo
2018 fosse pubblicato sull'edizione cartacea del Suo giornale un pezzo che anticipava il contenuto del pezzo del Venerdì di Repubblica?"
e) "Vero che queste anticipazioni non sono la regola per gli articoli del Venerdì di
Repubblica?"
f) "Vero che Lei aveva promesso a CP 3 di assumerlo a Repubblica se avesse fatto un inchiesta che mettesse in cattiva luca | Parte 1
"/
Parte 2 e g) "Vero che Lei aveva conosciuto l'allora direttore del Controparte 17 grazie all'evento dell' e ad Parte 2 Parte 1
che glielo aveva presentato?"
CP 17 ha messo in guardia il suo interlocutore h) "Vero che Lei in un colloquio con dal partecipare alle attività dell'Osservatorio Permanente Giovani -Editori e dal lasciarsi associare alla figura di Parte 2
i) "Vero che questo stesso atteggiamento Lei lo ha usato anche con altri interlocutori italiani ed americani?"
CP 3 sui seguenti Si chiede disporsi l'interrogatorio formale del convenuto capitoli Contr j) "Vero che ha steso un rapporto di auditing sull'attività dell'ufficio di New York del
Sole 24 Ore nel periodo in cui Lei lavorava in quell'ufficio?" Contr di cui al capitolo precedente è statak) "Vero che in quel rapporto di auditing di passata al vaglio anche la Sua posizione di lavoro?" Contr 1) "Vero che in seguito al rapporto di auditing di di cui al capitolo precedente Lei ha dato le dimissioni da CP 15 ?"
Parte 1m) "Vero che nel corso della Sua inchiesta su l'Osservatorio Permanente
nonostante le predette dimissioni, LL lasciava intendere di essere e Parte 2 un giornalista del CP 14 ?"
n) "Vero che CP 15 Le ha intimato di togliere dal suo blog ogni segno distintivo riconducibile al gruppo CP 15 ?"
o) "Vero che nel corso della Sua inchiesta su l'Osservatorio Permanente Giovani Pt 1 ed Andrea Parte 2 LL ometteva di precisare che il Suo articolo sarebbe stato pubblicato sulle testate del gruppo CP 1″ p) "Vero che Lei ha scritto l'articolo in inglese che si esibisce (doc. 19) e l'articolo in italiano che si esibisce (doc. 22 e 24) allo scopo di mettere in cattiva luce [...]
Parte 2 e l'Osservatorio Permanente Giovani -Editori?"
q) "Vero che Lei ha discusso direttamente con Controparte 2 la fattura del servizio giornalistico su l' Parte 1 e Parte 2
r) "Vero che una testata internazionale come Buzzfeed ha rifiutato di pubblicare i Suoi
articoli su l' Parte_1 e Parte 2
//
s) "Vero che Lei aveva offerto anche ad altre testate nazionali e internazionali l'articolo per cui è causa?"
t) "Vero che tutte le testate non appartenenti al gruppo CP 1 alle quali aveva offerto il
Suo articolo hanno rifiutato la pubblicazione?
u) "Vero che Lei è stato in trattativa con Controparte_2 per la Sua assunzione al quotidiano La Repubblica a seguito della Sua disponibilità ad effettuare l'indagine sul l'Osservatorio Permanente Parte 1 e Parte 2 per metterli in cattiva luce?"
v) "Vero che dopo l'avvio della causa ha tolto dal suo blog www.gradozeroblog.it l'articolo di cui al capitolo precedente?"
w) "Vero che Lei ha tolto dal suo blog l'articolo per cui è causa perché aveva capito che le
Sue informazioni non erano fondate?"
Si chiede disporsi l'interrogatorio formale del convenuto Testimone 35 sui seguenti capitoli
x) "Vero che il sito web datamediahub.it è diretto e fruito massimamente dai professionisti del settore della comunicazione?"
y) "Vero che LL ha inviato la e-mail che si esibisce (doc. 57) nella quale ha scritto "mi permetto di suggerirle di dire al suo cliente che un'azione giudiziaria nei miei confronti potrebbe scatenare una "tempesta reputazionale" ben più grave dell'articolo in questione"?".
z) "Vero che pochi giorni dopo la Sua e-mail di cui al capitolo precedente, per dimostrare la fondatezza delle Sue minacce, ha ripubblicato integralmente sul blog Parte_9
il Suo articolo come doc. 58 che si esibisce?" Con vittoria di spese e Email 1
competenza di primo e secondo grado di giudizio."
Per parte appellata:
"Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: -in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità del gravame avversario con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti al paragrafo 4 della presente comparsa;
-sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prestata acquiescenza e/o rinuncia,
e comunque la mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c. degli appellanti alla domanda di condanna alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. avanzata in primo grado, con conseguente passaggio in giudicato di tale capo della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti nel paragrafo 5.5.3. della presente comparsa;
- nel merito, ed in ogni caso, rigettare integralmente l'appello proposto dall [...] in quanto infondato Parte 10
in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- in ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande avanzate dall
[...]
-
nel giudizio di primo grado Parte 10 ed Parte 2
e riproposte nel presente giudizio di appello in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare gli appellanti al pagamento in favore degli appellati delle spese, anche
-
generali, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: nel richiamare la terza memoria istruttoria depositata dai convenuti in prime cure ci si oppone e si insiste per il rigetto della prova per interpello e testi articolati da parte attrice, odierna appellante, in quanto inammissibile siccome rinunciata e comunque meramente esplorativa ed in ogni caso non idonea a dimostrare un danno che possa in qualche modo essere riconducibile alla pretesa (ma inesistente)
diffamazione."
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_5
(per brevità anche Parte_1 " o "CP_5 ), in persona del suo legale rappresentante 11
nonché quest'ultimo anche in proprio hanno proposto pro-tempore Parte 2
appello avverso la sentenza n. 617/2023 del 01.03.2023, con cui il Tribunale di Firenze
aveva rigettato la domanda risarcitoria da loro proposta nei confronti di [...]
Controparte 1 e Controparte_2 (in qualità rispettivamente di società editrice e direttore responsabile all'epoca dei fatti del quotidiano "La Repubblica” e del settimanale
"Il Venerdì di Repubblica”), nonché di CP 3 e Controparte_4 (quali autori degli articoli incriminati) per i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla lesione dell'onore, della reputazione e dell'immagine, conseguente alla pubblicazione di tre articoli asseritamente diffamatori.
-Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori dopo aver descritto il ruolo e le principali attività promosse dall'Osservatorio, specie il progetto cardine, dall'anno 2000, denominato "Il Quotidiano in classe" promosso nelle scuole secondarie superiori italiane, nonché la figura del suo cofondatore e Presidente
[...]
Parte 2 - lamentavano il carattere discriminatorio dei seguenti tre articoli:
Parte 2 a firma di "Ma chi è quel signore vicino ad CP 3 pubblicato il 16.03.2018 su "Il Venerdì di Repubblica”, supplemento settimanale del quotidiano "La Repubblica" (sub doc. n. 22 atto introduttivo);
"Is Parte 2 a fraud? Is This Man Going to Spearhead a World-Wide
Battle Against Fake News? Or Is it Fake News?", sempre a firma di CP 3 ma in lingua inglese e con alcune variazioni rispetto al testo in italiano, pubblicato il 16.03.2018 nel suo blog OZ (sub doc. n. 25);
", a firma di [...] "Le "Stranezze" de l Parte 4
che riprendeva l'articolo di Per 11 CP 4 aggiungendovi propri commenti, pubblicato il 20.03.2018 sul sito internet ED (sub doc. n.
26).
A fondamento della loro domanda, gli attori deducevano che gli articoli dei convenuti
CP 3 e CP 4 , anziché fornire una seria e completa informazione ai lettori circa gli effettivi scopi delle attività promosse dall'Osservatorio, nonché in ordine alla persona e carriera del suo fondatore, si risolvevano in mere invettive, falsità e dileggi, volti a denigrare e a offrire al pubblico una rappresentazione e interpretazione artata della realtà, descrivendo il Parte 2 come (le parole sono degli attori, non degli articolisti) un che "equivoco personaggio, avido, non particolarmente competente, ipocrita e ruffiano. ha imbastito una associazione (l'Osservatorio) dalle iniziative fallimentari e truffaldine, atte a raggirare Istituzioni (le banche centrali europee), fondazioni bancarie, editori stranieri (tra i quali il Controparte 19 e il The New York TIes) università, scuole, professori, studenti, e finanche multinazionali come LE, TIe Warner, Google, e altre." (vd. pag. 43 atto di citazione primo grado). Sempre secondo gli attori, gli articoli in questione, oltre che offendere l'onore, la reputazione, l'identità personale e l'immagine dell'OPGE e di Parte 2 concorrevano alla formazione di un unitario piano di diffamazione a scopo ritorsivo, riconducibile al mancato coinvolgimento de "[...]
CP 20 " nel progetto del "Il Quotidiano in Classe", nonché alla interruzione, per richiesta formale dell'Osservatorio, della partecipazione a tale progetto del giornale "La
Stampa", aventi entrambi come editore il CP 1
Sulla scorta di siffatte allegazioni, gli attori sostenevano che i predetti articoli avevano travalicato i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca o di critica (art. 21 Cost.), non essendo stati rispettati i requisiti della verità oggettiva, anche putativa, dei fatti narrati e della continenza della forma espositiva e chiedevano, quindi, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché la condanna di Per_11 CP_21 e Controparte_1 al pagamento della sanzione civile ex art. 12 Legge 47/1948, oltre alla pubblicazione dell'emananda sentenza.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.11.2019, si costituivano in giudizio i [...]
Controparte 1 il direttore del giornale Controparte 4 ' Controparte_2 e eccependo in via preliminare la carenza di jus postulandi del Presidente dell'Osservatorio
(poi superata e rinunciata nel corso del giudizio); l'inammissibilità e improcedibilità delle domande avversarie così come rassegnate in solido nei confronti di tutti e quattro i soggetti evocati in giudizio nelle conclusioni della citazione avversaria senza operare alcuna distinzione rispetto alle differenti condotte dagli stessi tenute e loro contestate;
il difetto di legittimazione passiva del convenuto CP_3 'con riferimento al titolo, al 11
sottotitolo, all'occhiello, alla fotografia e a tutti gli altri elementi redazionali posti a corredo del servizio giornalistico diffuso da CP 22 trattandosi di elementi non
/
elaborati dal giornalista, ma opera della Redazione della testata, nonché l'inapplicabilità della sanzione pecuniaria ex art. 12 Legge n. 47/1948 che, stante la sua natura personale, non poteva estendersi né all'editore né al direttore responsabile del giornale.
Nel merito, premettendo che il "pezzo" contestato dagli attori era sostanzialmente uno
(venendo censurata l'inchiesta svolta dal CP 3 e pubblicata sulle pagine de Il Venerdì di
Repubblica, meramente riprodotta in lingua inglese nel blog del giornalista e commentata nello scritto di CP_4 ), contestavano la pretesa risarcitoria attorea sia in punto di an che di quantum, rilevando come l'articolo in questione doveva essere letto ed interpretato alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza per c.d. giornalismo d'inchiesta e quale esercizio del diritto di critica sociale, massima espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, tutelato dall'art. 21 della Costituzione e fondamento della libertà di stampa, avendo il giornalista CP 3 manifestato la propria legittima opinione critica in relazione ad una serie di anomalie – peraltro, nel merito non
-
contestate dalla controparte circa il fenomeno imprenditoriale rappresentato dall'Osservatorio e dal suo leader Parte 2 vicino a grandi editori nazionali, colossi internazionali (compresi i nuovi giganti tech californiani) ed ai maggiori gruppi bancari come IN, DI, UB e PS (partner per i programmi di educazione finanziaria). Evidenziavano, inoltre, che danno era del tutto sfornito di allegazione e prova;
che l'articolo di CP 3 pubblicato sul settimanale unitamente al suo lancio sul quotidiano, dopo la data della prima diffusione, erano stati deindicizzati e legittimamente custoditi nell'archivio telematico della testata on line CP 20 ed ivi erano accessibili soltanto all'esito di specifica ricerca e unicamente a pagamento;
che CP 4 ,
a seguito di diffida ricevuta il 14.05.18 dal legale dell'Osservatorio, riformulava alcune considerazioni contenute nello scritto, manifestando una chiara disponibilità alla risoluzione delle contestazioni avversarie. Concludevano, quindi, chiedendo, in via preliminare di accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande e delle conclusioni rassegnate nella citazione e, conseguentemente, dell'azione avversaria;
nel merito di rigettare tutte le domande avanzate poiché infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque non provate.
Il convenuto CP 3 non si costituiva e all'udienza del 30.09.2020, verificata la ritualità della notifica, il G.I ne dichiarava la contumacia, concedendo contestualmente i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta del 30.10.2020, siCP 3
CP 2 ecostituiva in giudizio, rappresentato dai medesimi procuratori di CP 1
CP 4 , contestando la domanda attorea con le medesime argomentazioni degli altri convenuti.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., gli attori eccepivano l'inammissibilità delle difese e la nullità delle domande formulate nella comparsa di costituzione di parte convenuta (ma in realtà alcuna domanda è ravvisabile in tale atto) per conflitto di interessi processuale tra CP 1 il direttore CP 2 e gli autori degli articoli, rilevando come l'editore avesse diritto di regresso nei confronti del direttore e del giornalista, e contestavano le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, chiedendone il rigetto.
Respinte le istanze istruttorie formulate da parte attrice, la causa veniva istruita documentalmente e definita con la sentenza gravata, con cui il Tribunale rigettava integralmente la domanda proposta dagli attori, condannandoli alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, nonché ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
In particolare, il primo giudice, così argomentava la propria decisione (per completezza, si riposta il relativo passaggio motivazionale, pagg. 27-29):
"Si rileva infatti che tutti i fatti narrati nel brano di inchiesta giornalistica non sono stati contestati nel loro contenuto essenziale e le piccole discrasie che sono emerse, come ad es. il lancio del progetto delle fake news in luglio 2017 invece che nel 2016, sono irrilevanti nell'economia del brano a supportare un giudizio di "falsità" della notizia.
Il brano è risultato essere effettivamente il frutto di un'articolata ricerca/inchiesta giornalistica condotta dal dott. CP 3 e dedicata dichiaratamente all'approfondimento critico del fenomeno imprenditoriale rappresentato dall'Osservatorio
e dal suo promotore e leader - fondatore Parte 2
Il giornalista ha manifestato la propria legittima critica in relazione ad una serie di
- non contestate dagli attori
- che hanno caratterizzato l'attività anomalie dell e del suo leader, snodo da anni fra grandi Parte 5
editori nazionali, colossi internazionali (compresi i nuovi giganti tech californiani) ed i maggiori gruppi bancari come IN, DI, UB e PS (partner per i programmi di educazione finanziaria).
Si condivide la tesi dei convenuti che si tratti di opinione critica del tutto legittima sul progetto "Il quotidiano in classe", dedicato alla diffusione mirata dei giornali a fini educativi nelle scuole superiori italiane, costituente l'emblema di tutta l'operazione imprenditoriale promossa da circa un ventennio dal dott. Parte 2 che, quindi, come
-
è evidente, ha attirato l'attenzione dei mass media anche con riferimento alla gestione delle risorse impiegate ed ai soggetti che vi hanno partecipato -, sia il fatto, di innegabile attualità ed interesse pubblico, che anche con riferimento a tale iniziativa imprenditoriale ed al suo effettivo successo erano emerse alcune criticità legittimamente evidenziate e stigmatizzate dall'autore dello scritto in contestazione.
È dunque di interesse collettivo sapere che dietro a questo progetto ci sono gli interessi dei grossi gruppi finanziari rappresentati dalle banche europee che hanno supportato il
Parte 2 e la sua attività così delicata come quella mirata alle scuole e alla formazione scientifica economica dei ragazzi italiani;
è di interesse collettivo conoscere anche la formazione pregressa di un uomo che pur senza titoli di studio particolari, si è rapportato correntemente con noti personaggi del mondo finanziario e della politica italiana, con cui viene ritratto nel pezzo, e ha mantenuto per 20 in piedi il suo progetto Quotidiano in
Classe con l'indispensabile avallo della politica italiana;
è di interesse pubblico conoscere le criticità sollevate nel brano, come ad esempio il fatto, non smentito in causa, che gli studenti che avevano letto i giornali proposti dal sig. Parte 2 CP 15 come non potevano essere gli oltre due milioni millantati dal Parte 2 dato che quel numero coincideva quasi col numero degli studenti totali;
né il Parte 2 ha smentito che dopo l'inchiesta giornalistica quel numero è stato rettificato e dimezzato nei canali informativi di Parte 2 e del suo Osservatorio;
tutto ciò diviene rilevante se si pensa che in quegli anni (2019) arrivavano a concludersi le indagini della Procura di Milano sui vertici del CP 14 e della CO per aver amplificato in modo falso proprio i numeri delle vendite del giornale economico, mettendo a rischio l'affidamento dell'azionariato, ed era risultato che l'Osservatorio del Parte 2 era una delle agenzie di comarketing del [...]
CP 14.
Il Parte 2 ammette che la sua laurea non è meritata con studi effettivi e superamento di esami universitari ma che è stata acquisita Honoris causam dall'istituto indicato nel brano, ammette il suo attivismo nel partito dei giovani socialisti, per abbandonare poi la politica nel periodo delle indagini di mani pulite;
si noti poi come nel caso di giornalismo d'inchiesta di cui alla sent. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 839 del 20/01/2015 la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere diffamatorio di un articolo di stampa secondo il quale il trasferimento della sede legale di una società commerciale, da Milano, nel medesimo periodo in cui era ivi in corso l'inchiesta "Mani Pulite", a
Bergamo, ove veniva promossa la procedura per la cessione di un ramo di azienda, non poteva reputarsi casuale ma finalizzato a scegliere una sede idonea a consentire una rapida conclusione della procedura stessa, escludendo indesiderati controlli che avrebbero quantomeno rallentato l'operazione.
L'attore non ha contestato che dopo l'esperienza politica conclusa con l'avvento di Mani pulite, richiamata per la sua collocazione temporale, si fosse dedicato a questi progetti che sono poi stati criticati nell'articolo per il loro carattere scarsamente impattante sulla formazione dei giovani;
gli attori non contestano- mediante, ad esempio, produzioni di segno contrario che pure avrebbero facilmente avuto a disposizione, visto il loro campo operativo- la caduta libera dei dati di lettura della rivista tra i giovani, che era già scarsa prima del progetto del Quotidiano in Classe e che è andata via via scemando nonostante questo progetto;
si noti che non risulta che gli attori avessero chiesto nemmeno stragiudizialmente ai convenuti la rettifica dei numeri di cui all'inchiesta giornalistica contenuta nel brano.
Risultano quindi giustificati i dubbi e le perplessità mosse dal giornalista sul proseguire, nonostante questi risultati, dei finanziamenti e affidamenti da parte dei gruppi bancari e finanziari interessati e di società high tech, come Google che pacificamente ha collaborato pur dopo l'articolo assuntivamente diffamatorio, al recente nuovo progetto della lotta alla Fake News, fatto pacifico in causa ed evidenziato fondatamente da parte convenuta a supporto della sua eccezione di mancanza di lesività del fatto per cui è
causa.
Effettivamente anche detta eccezione è fondata perché, dovendosi escludere il danno in re ipsa in subiecta materia, non vi è prova che l'Osservatorio e il Parte 2 abbiano avuto conseguenze negative sugli affidi, la promozione di progetti, supporto e collaborazioni, da parte degli stessi sponsor, degli stessi gruppi finanziari anche esteri, e dei colossi high tech come appunto è Google;
anzi, risulta pacifico che essi siano sempre interessati ai suoi progetti, incidenti sull'informazione in Italia, che ora si propongono di classificare le notizie vere e quelle false, così mirando ad incidere non più sulla libertà di espressione ma sull'intima "libertà di giudizio" dei lettori.
E' evidente che trattandosi di temi così importanti e così delicati e di rilievo collettivo, il pezzo, non contestato specificamente nemmeno in questo giudizio per numeri e dati ivi riprodotti, attraverso, ad es. la produzione di documenti di segno contrario, era rilevante ed è stato pubblicato come inchiesta giornalistica del dott. CP_3 per informare il pubblico sui gruppi economico finanziari anche internazionali e su politici di spicco che continuano a promuoverlo e a supportarlo nei progetti, sempre tesi alla formazione e informazione delle fasce giovani dei lettori italiani;
appare dunque giustificata la critica del giornalista sul persistere dei suoi progetti per anni se non per decenni nonostante la perdita di interesse dei giovani lettori sul tipo di giornale economico proposto ( CP 15 ),
risultato anche coinvolto da inchieste CO e penali.
In nessun punto del brano si dice che la colpa del crollo dei lettori sia da ascrivere al
Parte 2 o all'Osservatorio, come infondatamente scritto dagli attori, e nemmeno viene
Iscritto che il Parte 2 e l'Osservatorio siano iscritti nel registro indagati.
Il brano è stato dunque espressivo di inchiesta giornalistica e non si ritiene che abbia avuto carattere diffamatorio, né che abbia leso la reputazione degli attori;
non contiene false notizie e quanto riportato è di indubbio interesse pubblico.
Si richiama la storica sentenza annotata Sez. 3, Sentenza n. 16236 del 09/07/2010 che recita in massima: "Nel bilanciamento tra diritto alla informazione e diritti della persona alla reputazione ed alla riservatezza, il primo tendenzialmente prevale sui secondi, attesa, ex art. 1, comma 2 Cost., la funzionale correlazione della informazione con l'esercizio della sovranità popolare, che solo in presenza di una opinione pubblica compiutamente informata può correttamente dispiegarsi, ed alla luce anche della legislazione ordinaria (artt. 25 legge n. 675 del 1996, 20 d.lgs. n. 467 del 2001, 12 d.lgs.
n. 196 del 2003) che, appunto, riconduce reputazione e "privacy" nell'alveo delle
"eccezioni rispetto al generale principio di tutela della informazione.
Si richiama sul giornalismo d'inchiesta la sentenza cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 4036 del
16/02/2021 che afferma in massima: "Al cosiddetto "giornalismo d'inchiesta", quale species più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia;
venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto,
direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella I. n. 69 del
1963 e nella Carta dei doveri del giornalista. Se poi si procede alla disamina delle sentenze della Corte di Strasburgo o della Corte di Giustizia, le maglie della libertà di espressione, della critica e inchiesta giornalistica diventano ancor più larghe rispetto alla giustizia domestica."
Il Tribunale, inoltre, riteneva temeraria l'azione proposta dagli attori e, in applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., li condannava a corrispondere ai convenuti, a titolo di indennizzo per abuso del processo, il doppio delle spese legali, quantificato nella somma complessiva di euro 42.000,00 da suddividere 1/2 al CP_3 е ½ sugli altri convenuti in parti uguali.
Avverso la suindicata sentenza, l' Parte 5 e [...]
Parte 2 hanno proposto appello per i seguenti motivi:
I. Col primo motivo, hanno lamentato, in primo luogo, l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova nella parte in cui il primo giudice ha secondo la loro tesi
-
erroneamente invertito l'onere probatorio ponendo in capo agli attori/diffamati l'onere di dimostrare la falsità delle notizie riportate nei pezzi di cronaca oggetto di causa;
in secondo luogo, hanno rilevato l'erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. laddove il Tribunale ha ritenuto non contestati "tutti i fatti narrati nel brano di inchiesta giornalistica", mentre gli attori, proprio con l'atto introduttivo dell'azione risarcitoria, avevano contestato analiticamente gli articoli a firma CP 3 e
CP 4 e denunciato la non corrispondenza al vero dei fatti ivi narrati. Hanno quindi dedotto che dall'errata applicazione di tali due principi sarebbe poi derivato l'errore del primo giudice nel non aver compiuto alcuna verifica circa la verità dei fatti riportati negli articoli.
Infine, hanno evidenziato che la verifica della ricorrenza del requisito della verità, completamente omessa dal Giudicante, non poteva trovare attenuazione nella circostanza che ci si troverebbe di fronte al "giornalismo d'inchiesta" che poteva giovare di "una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia", come rilevato dal giudice di prime cure, dal momento che definire inchiesta l'insieme di frammenti di notizie chirurgicamente messi insieme da
CP 3 significava togliere autorevolezza a tale tipo di giornalismo, che non vi era stata nel pezzo di CP 3 né seria ricerca, né veridicità, né verifica dell'attendibilità delle fonti, e che in ogni caso, l'inchiesta giornalistica non costituiva una specie diversa dell'attività di informazione, ma era solo una delle espressioni di queste forme giornalistiche e, pertanto, non poteva essere esente dalle regole che presiedono il loro corretto esercizio, prima fra tutte il controllo rigoroso della verità della notizia e dell'attendibilità della fonte.
II. Col secondo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'omessa verifica in punto di ricorrenza o meno del presupposto della continenza, ovvero dell'altra condizione che doveva sussistere per l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca.
III. Col terzo motivo, hanno lamentato l'errata verifica della sussistenza del requisito dell'interesse pubblico, che il primo giudice avrebbe erroneamente individuato sulla base di presupposti infondati.
IV. Col quarto motivo, hanno stigmatizzato l'errore del primo giudice nell'aver valutato soltanto uno dei tre articoli oggetto di causa e nell'aver omesso di esaminare l'articolo in inglese "Is RE Parte 2 a fraud?" pubblicato sul blog di CP_3 e l'articolo "Le "Ia firma di Controparte_4 Parte 3 " de Parte 4
pubblicato sul suo sito web ED;
hanno quindi invocato il vizio di omessa pronuncia sulle specifiche domande risarcitorie collegate a tali articoli e di motivazione apparente.
V. Col quinto motivo, hanno censurato la valutazione e qualificazione della domanda risarcitoria attorea in termini di eccessiva onerosità, svolta dal primo giudice ricorrendo ad elementi estranei al tema della diffamazione, quali gli importi risarcitori normalmente liquidati nella diversa fattispecie del risarcimento del danno per la morte di un figlio.
Hanno quindi riproposto la domanda risarcitoria.
VI. Col sesto motivo, hanno attinto la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., rilevando l'assenza, nel caso di specie, degli specifici presupposti di mala fede e colpa grave richiesti dalla predetta norma per pronunciare condanna per abuso del processo. Al riguardo, hanno evidenziato che gli importi liquidati in sentenza per tale titolo sono stati regolarmente corrisposti e ne hanno quindi chiesto la ripetizione in caso di accoglimento del motivo di gravame e di riforma sul punto.
VII. Col settimo motivo, infine, hanno lamentato l'omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine all'eccezione preliminare di conflitto di interessi tra gli autori degli articoli diffamatori, il direttore del giornale ( Controparte_2 e l'editore (CP 1, formulata dagli attori nella prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Gli appellanti, infine, hanno affermato di riproporre espressamente ex art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni, domande ed argomentazioni formulate in primo grado, e chiesto l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio, con un'unica comparsa di costituzione e risposta, gli appellati CP 1 Controparte_2 CP 3 e CP 4
'eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348
[...] bis c.p.c. e, nel merito, contestando le censure mosse alla impugnata sentenza, della quale hanno chiesto l'integrale conferma;
hanno altresì rilevato che la pronuncia in punto di rigetto implicito della domanda di condanna alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. risultava ormai coperta da giudicato per mancata impugnazione da parte degli appellanti.
La causa, che segue il nuovo rito civile "Cartabia", è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 07.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Consigliere
istruttore ex art. 127 ter c.p.c. in data 08.10.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. formulata dagli appellati nella comparsa di costituzione e risposta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. A tale proposito si rileva come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla suddetta eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.
2. Sull'eccezione preliminare di conflitto di interessi sollevata dagli attori in primo grado.
Col settimo motivo di gravame, che va trattato in via prioritaria poiché afferente a questione di natura processuale, viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha omesso di esaminare e pronunciarsi in ordine all'eccezione preliminare formulata dagli attori nella prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., con cui i medesimi avevano lamentato l'inammissibilità delle difese e la nullità delle domande contenute nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti CP 1 del direttore
CP 2 e di CP 4 , eccependo la sussistenza di un conflitto di interessi processuale tra i convenuti, considerato che questi ultimi risultavano assistiti dai medesimi difensori, pur essendo coobbligati in solido nell'illecito civile di cui è causa ed avendo pertanto ciascuno di essi diritto di regresso nei confronti dell'altro.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si rileva che, secondo i principi affermati dalla Cassazione, non ricorre il vizio di omessa pronuncia su una eccezione preliminare qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione finale adottata dal giudice, così evincendosi l'implicita pronuncia di rigetto dell'eccezione medesima (cfr.
Cass. n. 24953 del 06/11/2020).
In ogni caso, l'eccezione non è fondata posto che, a fronte dell'assenza di una domanda di regresso proposta da uno dei coobbligati solidali ex art. 2055 c.c. nei confronti dell'altro, non sussiste alcuna posizione processuale, neppure potenziale, di conflitto di interessi fra i convenuti-appellati, difesi dal medesimo difensore, i quali si sono limitati a chiedere unicamente la reiezione delle avverse domande risarcitorie proposte nei loro confronti.
3. Sull'eccezione di giudicato in relazione alla domanda di condanna alla pubblicazione dell'emananda sentenza ex art. 120 c.p.c.
Ancora in via preliminare, si ritiene opportuno esaminare l'eccezione di giudicato, sollevata dagli appellati in sede di gravame, in ordine al rigetto implicito della domanda degli attori di condanna alla pubblicazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 120
c.p.c. Al riguardo, i medesimi hanno dedotto che tale questione, rimasta assorbita e implicitamente rigettata in primo grado, non essendo stata impugnata da parte appellante era divenuta definitiva per acquiescenza e/o per rinuncia inequivocabilmente, passata in giudicato con la conseguenza che non poteva essere posta in discussione innanzi a questa Corte di Appello.
L'eccezione non è fondata: avendo il primo giudice escluso l'illiceità dell'articolo e ritenuto non fondata la domanda risarcitoria attorea, questi non poteva né liquidare un danno né tanto meno ordinare la pubblicazione della sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 c.p.c., che assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito che, in quanto tale, deve essere accertato dal giudice.
Si tratta, quindi, di una domanda accessoria che non è stata decisa dal Tribunale semplicemente perché assorbita dal rigetto di quella principale, e che dunque è riproponibile in questa sede, senza che sia ravvisabile alcuna acquiescenza o rinuncia sul punto da parte degli appellanti;
tale domanda, ovviamente, sarà esaminata da questa
Corte soltanto qualora venisse accertato il carattere diffamatorio degli articoli in questione.
4. Gli articoli oggetto della presente controversia e la normativa in materia di diffamazione e diritto di critica.
Prima di passare ad esaminare nel merito le censure degli appellanti, occorre precisare che gli articoli oggetto del presente giudizio, di cui viene contestato il carattere diffamatorio, sono soltanto i seguenti (cfr. pag. 8 atto di citazione primo grado):
1) l'articolo in italiano "Ma chi è quel signore vicino ad Parte 2 a firma del pubblicato il 16.03.2018 sul settimanale "Il Venerdì digiornalista CP_3
Repubblica", anticipato il giorno precedente (15.03.2018) da un lancio sul quotidiano "La
Repubblica”, e pubblicato nel sito web Rep de "La Repubblica" (sub. doc. nn. 22-24 allegati all'atto introduttivo); 112) l'articolo Parte 11 a fraud? Is This Man Going to Spearhead a World-Wide Battle
Against Fake News? Or Is it Fake News?", ovvero l'articolo a firma di CP 3
pubblicato il 16.03.2018 in lingua inglese, nel suo sito web OZ (doc. n. 25); 3) l'articolo "Le Stranezze" de l' Parte 4 di CP_4
[...] pubblicato il 20.03.2018 sul sito web www.datamediahub.it, nel quale CP 4 ha riprodotto le pagine dell'articolo di CP 3 "Ma chi è quel signore vicino ad
[...]
'Parte 2 citando tra virgolette alcuni passaggi e aggiungendovi propri personali commenti (doc. n. 26).
Così, infatti, si legge al primo punto delle conclusioni rassegnate dagli attori nell'atto introduttivo di primo grado (vd. pag. 51): "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
(1) accertare e dichiarare che:
(a) l'articolo in italiano di CP 3 "Ma chi è quel signore vicino ad [...] pubblicato il 16 marzo 2018 sul settimanale Il Venerdì di Repubblica e Parte 2
anticipato il giorno precedente da un lancio sul quotidiano La Repubblica nonché pubblicato nel sito web Rep de La Repubblica, 11(b) l'articolo in inglese di CP 3 Parte 11 a fraud? Is This Man Going to
Spearhead a World-Wide Battle Against Fake News? Or Is it Fake News?" pubblicato nel sito web Grado Zero Blog il 16 marzo 2018 e
(c) l'articolo Parte 3 Parte 4 V di pubblicato nel sito web www.datamediahub.it il 20 marzo 2018 Controparte 4 sono lesivi dell'onore, della reputazione, dell'identità personale e dell'immagine di [...]
Parte 2 e dell' [...]Parte 5
Non rientra, pertanto, nell'oggetto del giudizio de quo e, conseguentemente, non potrà essere oggetto di esame da parte di questa Corte, l'articolo "Se il piano di [...]
Parte 2 contro le fake news fosse una bufala" pubblicato on-line nel sito web Rep, che gli appellanti menzionano, in questa sede di gravame, tra "GLI ARTICOLI OGGETTO DI
CAUSA" a pagina 11 dell'atto di appello.
Ciò detto, vanno fatte due ulteriori precisazioni.
La prima, anticipando la questione che sarà appositamente esaminata al successivo paragrafo 6, è che i tre articoli oggetto della presente controversia rappresentano fondamentalmente l'esternazione di una medesima "opinione" in ordine allo stesso argomento (ovvero le vicende legate all' CP_5 e al suo fondatore e Presidente
Parte 2 In altri termini, il contenitore è diverso, ma il contenuto è il medesimo posto che, come affermato dagli stessi attori, il brano di TI in lingua inglese "Is CE a fraud?" è sostanzialmente identico al testo in italiano, sia pure con alcune variazioni lessicali e l'eliminazione di alcuni riferimenti alla politica italiana non facilmente percepibili dal lettore non italiano. Lo stesso dicasi per l'articolo di CP 4 pubblicato nel sito web datamediahub, che riproduce quello in italiano di CP 3 con l'aggiunta di alcuni personali commenti con cui CP 4 aderisce ai commenti critici del collega. La seconda puntualizzazione è che, nel caso di specie, non ci si trova di fronte ad articoli che hanno ad oggetto fatti di cronaca, bensì a scritti contenenti commenti inerenti le vicende legate al fenomeno imprenditoriale dell Parte_5
e al suo cofondatore e Presidente Parte 2 e alle sue iniziative (il progetto "Il quotidiano in classe"; l'istituzione nell'ambito del progetto di financial Literacy degli organi dell'Advisory Board, con i Governatori delle maggiori banche centrali europee, e dell'International Advisory Council con i Direttori dei tre grandi giornali americani) rispetto alle quali il redattore ha inteso segnalare ai lettori l'esistenza di una serie di anomalie, esprimendo un giudizio critico.
Quello che viene in rilievo nella fattispecie è dunque il c.d. diritto di critica che, a differenza di quello di cronaca, ha ad oggetto le opinioni del dichiarante, necessariamente soggettive.
A tal riguardo, come sancito dalla Suprema Corte in tema di diffamazione e diritto di critica, per stabilire se uno scritto abbia o non leso l'onore e la reputazione del soggetto danneggiato occorre compiere una valutazione che coinvolge l'applicazione di tre principi
(cfr. Cass. 03/12/2021 n. 38215):
"1.4 Il primo principio (il quale costituisce la regola) è che quello all'onore ed alla reputazione rappresenta un diritto fondamentale della persona, e violarlo è un fatto illecito.
1.5. Il secondo principio (il quale costituisce l'eccezione alla regola) è che la lesione dell'onore altrui può essere giustificata. alle condizioni di cui si dirà quando sia
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provocata da una libera manifestazione del pensiero. E nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero rientra la facoltà di biasimare l'operato altrui, o diritto di critica che dir si voglia. Esprimere giudizi critici sull'operato altrui, dunque, è pur esso un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all'onore, ed allorché tali diritti vengano in conflitto, per principio generale è il diritto all'onore ad essere recessivo rispetto al diritto di critica, e non viceversa. Infatti qualunque critica, per il solo fatto di essere tale, nuoce alla reputazione della persona criticata. Impedire quindi l'esercizio del diritto di critica sol perché potenzialmente lesivo della reputazione altrui significherebbe porre di fatto un limite alla libera manifestazione del pensiero. La critica non è la narrazione di un fatto, ma la manifestazione di un giudizio, come svela la stessa etimologia di questo lemma (dal greco zeívco, e cioè "discernere, valutare"). Con la critica si manifesta un'opinione, ed un'opinione per definizione è soggettiva e non obiettiva;
e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio "colorito e pungente"
(così, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 01; Sez. 3,
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Sentenza n. 17172 del 06/08/2007, Rv. 598659-01). Il diritto di critica, pertanto, può essere esercitato anche con espressioni lesive della reputazione altrui (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 4545 del 22/03/2012, Rv. 621644 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12420 del
16/05/2008, Rv. 603117 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13646 del 13/06/2006, Rv. 591107 -
01).
[...] 1.6 Il terzo dei principi che regolano la materia di cui si discorre è una eccezione all'eccezione, la quale fa risorgere la regola generale dell'intangibilità del diritto all'onore.
Il diritto di critica, infatti, non può essere esercitato quomodolibet, ma è soggetto pur esso a limiti da tempo individuati dalla giurisprudenza di questa Corte. Questi limiti sono tre.
Il primo limite è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12522 del
17/06/2016, Rv. 640275 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436 -
01). L'offesa, in particolare, è "gratuita" quando non sia pertinente rispetto allo scopo dello scritto in cui è contenuta. [...]
Il secondo limite è che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del
26/10/2017, Rv. 646634-03; Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv. 617513 -
01).
Il terzo limite [...] sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, ed indirizzata ad una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica".
Con la specificazione riguardo al diritto di critica che "In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto" (cfr. Cass. 23/02/2024 n. 4955).
Inoltre, come correttamente statuito sul punto anche dal primo Giudice, i brani in contestazione devono ritenersi espressione di quello che viene definito "giornalismo d'inchiesta", ovvero quella particolare forma di attività di informazione, massima espressione della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 della
Costituzione, che ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia, ma provveda egli stesso alla raccolta autonoma e diretta della stessa dalle fonti
(riservate e non, anche documentali e ufficiali) attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico.
Come precisato di recente dalla Suprema Corte (Cass. n. 30522/2023), "il c.d. giornalismo d'inchiesta ricorre anche quando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia, come nel giornalismo ordinario di informazione, ma provveda egli stesso alla raccolta autonoma e diretta della notizia, tratta da fonti riservate e non, anche documentali e ufficiali, con un lavoro personale di organizzazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico. Esso, proprio per il suo ruolo civile e utile alla vita democratica di una collettività, implica la necessità di valutarne gli esiti, non tanto alla luce dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto dell'avvenuto rispetto da parte del suo autore dei doveri deontologici di lealtà e buona fede."
La precisazione è importante in quanto la Suprema Corte ha chiarito che nel giornalismo d'inchiesta il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista.
Precisato quanto sopra, questa Corte per chiarezza espositiva procederà ad esaminare prioritariamente l'articolo in italiano di CP 3 (motivi di appello 1, 2, e 3), per poi analizzare gli ulteriori due scritti (quarto motivo di gravame).
5. Il dedotto carattere discriminatorio dell'articolo di Per 11 pubblicato sul settimanale "Il Venerdì di Repubblica" (primo, secondo e terzo motivo dell'appello).
Prima di passare a valutare le doglianze degli appellanti è opportuno riportare per esteso il primo dei tre articoli oggetto di causa dal titolo "Ma chi è quel signore vicino ad [...]
Parte 2 ", a firma di CP 3 e pubblicato in data 16.03.2018 sul "Il Venerdì di
Repubblica", supplemento settimanale del quotidiano "La Repubblica" (doc. n. 22 atto introduttivo): MA CHI È
QU OR
VICINO
AD EA
CCI?
fake news possa essere... una fake news. Annunciato con grande fanfara nel luglio di AU TI 2016, non ha infatti prodotto alcunché. La carriera di CE è sempre stata contrassegnata dall'iperbole. Si co- Per far leggere i giornali ai giovani mincia dalla laurea in Economia e Tecnica si è inventato il progetto Quotidiano della Comunicazione conferitagli, honoris in Classe. La missione è fallita, lui causa, nel 2001 dall'Isfoa, un'università no. Anzi. Come ha fatto a convincere nota per i titoli del suo presidente onora- mezzo mondo? Inchiesta rio, Sua Maestà Reale e Imperiale RO
AT GO, che nel curriculum vi- tae si presenta come "Imperatore Titolare
è un signore di nome RE dell'Urbe e di tutto l'Oriente Greco, Re
C' CE, di Scandicci, che degli Elleni, di Morea e d'Epiro, Signore da anni vuole convincere i dell'Egeo e di Cappadocia". In Italia, Isfoa giovani a leggere i quotidiani è nota anche per un motivo meno nobile: e a combattere le cosiddette fake news a nel 2006 è stata sanzionata per pubblicità colpi di eccellenza giornalistica. Con le ingannevole perché «non può definirsi sue iniziative, che hanno generato fattu- università e non è abilitata al rilascio di rati superiori ai sette milioni assicuran titoli aventi valore legales. CE ha dogli un compenso annuale ormai ben anche avuto una breve esperienza in poli- oltre il milione, è riuscito a coinvolgere tica, diventando nel 1991 segretario pro- istituzioni e personaggi di altissimo pro- vinciale dei giovani socialisti fiorentini. filo. L'amministratore delegato della Ap- Ma quando è arrivata Mani Pulite, ha ra- ple, TI OO, ha pubblicamente definito pidamente scoperto la sua nuova vocazio- il suo progetto «favoloso». I direttori dei ne: organizzare eventi. Nel 2000, dopo aver tre principali quotidiani americani han- fondato l'Osservatorio permanente Gio- no aderito all'Osservatorio da lui fondato vani-Editori, ha lanciato il progetto Quo- per fare la guerra alle fake news, mentre tidiano in Classe che, attraverso la distri-
i governatori delle Banche centrali di buzione dei giornali nelle scuole superiori, mezza Europa si sono uniti in un organi- avrebbe educato i giovani alla lettura. Ol- smo che combatte la battaglia a favore tre al valore intrinseco della sua causa, poteva contare sul fatto che gli editori di dell'educazione finanziaria.
Nonostanteiripetuti inviti, CE, giornalierano dissanguati dall'emorragia
43 ani, ha respinto ogni richiesta di infor di lettori, specialmente giovani. Tre delle mazioni o commenti. Ma la nostra inchie più importanti case editrici, Rcs, Il Sole 24 sta solleva il dubbio che il piano contro le Ore Spa e Monrif Spa, si sono buttati tra le AT RM
A FOR
EA CC 43 ANNI
DI SCANDICCI (FIRENZE), IMMORTALATO CON ALCUNI BIG DELLA POLITICA
E DELL'ECONOMIA
1 CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
2 CON IL GOVERNATORE DELLA
BUNDESBANK JENS ID
3 CON LEX MINISTRO LI TREON 4 CON CO
TRONCHETTI PROVERA, AD DI PIRELLI
5 CON TIM COOK, AD DI APPLE
6 CON LI ND
7 CON MA ON 8 CON ED CONFALONIERI PRESIDENTE
DI MEDIASET 9 CON AP
BE VI
10 CON BE RI
INGA
sue braccia. Nel volume Il Quotidiano in
Classe, pubblicato nel 2015, lo definisce un progetto unico nel suo genere che nei suoi quindici anni di vita è riuscito a in- vertire una tendenza drammatica: quella che, tra il 1975 e il 2000, aveva visto la scomparsa in Italia di oltre un milione di lettori di quotidiani». Per anni CE ha supportato asserzioni come questa sbandierando numeri autogenerati come quelli riportati nel suo profilo web perso- nale, secondo i quali il Quotidiano in Clas- se «coinvolge 2.082.504 studenti italiani d'età compresa tra i 14 ei 18 anni».
Quei numeri, però, sono stati im- provvisamente rimossi dopo che il nostro tentativo di misurare l'impatto delle sue attività è diventato palese.
Nello stesso mo- CERTAMENTE
HA UN GRANDE mento l'Osserva- TALENTO: torio ha pubblica- SA COME to sul sito un co- COINVOLGERE municato con il LE PERSONE
PIÙ INFLUENTI quale è stato an- nunciato il dimez- zamento del nu- mero di studenti coinvolti.
La realtà è che tutte le rilevazioni indi- pendenti, da quelle Istat a quelle Audi press o della Federazione degli editori, segnalano che, nei 18 anni di attività dell'Osservatorio, il declino del tasso di lettura tra i giovani ha registrato una vio- lenta accelerazione. Mentre tra la metà degli anni Ottanta e il 2000 la percentuale dei lettori che hanno sfogliato un giornale almeno una volta alla settimana è rimasta sostanzialmente stabile, a partire dal 2001, anno di avvio del programma di
7 CE, è cominciata una caduta in- contenibile. Tra i 15-17enni il tasso è sceso dal 49,4 per cento al 24,4. Tra i 20-24enni é crollato dal 66,1 al 35,6 e tra i 25 ei 34enni la percentuale è passata dal 67 al 41,5 per cento. «l dati dimostrano che i giovani italiani non leggono i giornali, neppure onlines dice Pier Luca RO, esperto di comunicazione e project manager di @ ED. «E tutti i rilevamenti indi- pendenti sulla lettura dei quotidiani, onli- ne e offline, provano che il Quotidiano in
Classe non ha avuto alcun impatto». A esprimere dubbi sul successo dell'inizia tiva è anche PE MA, 10
16 MARZO 2018 IL VENERDI-41 ITALIA O PERFETTI SCONOSCIUTI
segretario nazionale del sindacato degli edicolanti: «Abbiamo dimostrato agli edi- tori che molti pacchi di quotidiani, anzi- ché essere utilizzati nelle scuole, vengono dati a negozi e bars. Una persona che ha un chiaro riscontro dell'impatto del Quotidiano in Classe è anche CA AN, che insegna
Scienze dell'informazione, comunicazio- ne ed editoria all'Università di Roma Tor
Vergata e partecipa a Quotidiano in Ate- neo, il progetto dell'Osservatorio per gli studenti universitari. «Nell'ultimo decen- nio ho notato una grande trasformazione.
All'epoca, quando a inizio corso chiedevo agli studenti se leggevano un quotidiano, almeno tre quarti dell'aula rispondeva in modo affermativos ci dice. «Nel corso degli anni questa percentuale ha avuto una costante flessione. Fino ad arrivare, quest'anno, a un singolo studentes.
Ma se ha ragione RO a ritenere insignificante l'impatto delle attività di CE, come mai da 18 anni diversi editori italiani continuano a sostenerle in un momento di fortissimi tagli dei costi?
«Semplice, per gonfiare le vendites ci spie ga RO Abbiamo scoperto che nel 2016 gli oltre quattro milioni di copie destinate all'Osservatorio sono state riportate dal
Sole 24 Ore come "vendute". E l'Ads, la so- cietà di certificazione dei quotidiani ita- liani, le ha diligentemente registrate nei suoi dati sotto la voce "altre vendite". A renderlo possibile è una fatturazione in entrambe le direzioni: Il Sole fattura all'Osservatorio il costo (scontatissimo) delle copie, e l'Osservatorio fattura a Il Sole i "servizi forniti. Per il quotidiano di
Confindustria negli ultimi tre anni il dif- ferenziale tra entrate e uscite è stato di oltre 1,3 milioni di euro. Di perdite. Il Sole
24 Ore non ha risposto alle nostre richieste di commento o rettifica.
Non c'è dubbio che ad animare Cecche rini sia soprattutto il desiderio di visibili tà, ma in un'attività con budget multimi- lionari i soldi non possono non gioca-
IRAGAZZI re la loro parte. CONTINUANO Un'analisi dei bi- ANON LEGGERE lanci dimostra che, I GIORNALI, nel 2016, 24 fonda- ISUOI PROFITTI zioni bancarie han- SI SONO no concesso oltre TRIPLICATI
CCI NEL 2015 FRA IL DIRETTORE
DEL NEW YORK TIMES (A SINISTRA) piena pagina un articolo dell'amministra- E QULO DEL WALL STREET JOURNAL tore delegato di LE, TI OO, il cui sottotitolo è: "Voglio il Quotidiano in Clas
800 mila euro al Quotidiano in Classe. A se e l'Osservatorio Giovani-Editori negli questi vanno aggiunti i fondi delle spon- Usa". Ma quando abbiamo chiesto ad Ap- sorizzazioni e quelli generati dai "servizi" ple cosa TI OO abbia in mente di fare, resi agli editori. Tutto ciò ha contribuito a abbiamo scoperto che né LE né OO portare il fatturato dell'Osservatorio dai 5 hanno dato l'articolo al Corriere per la milioni circa del 2005 ai quasi 7,5 del 2016, pubblicazione. La portavoce di LE si è mentre il compenso del suo presidente rifiutata inoltre di dirci se e quando OO negli stessi anni si è più che triplicato fino intenda far qualcosa per importare l'Os- a superare il milione. servatorio negli Usa.
CE ha sicuramente dimostrato Abbiamo infine indagato sulle attività un grande talento nel coinvolgere persone dell'organo che con gran fanfara media- influenti. La nobiltà della sua mission e tica-e in un inglese che definire macche-
l'opportunità di essere ospitati in alcuni ronico sarebbe generoso - avrebbe af- dei luoghi più prestigiosi del Rinascimen frontato la sfida delle fake news, l'Inter- to fiorentino hanno persuaso, tra gli altri, national Advisory Council dell'Osserva- l'ex presidente della Bce, Jean-Claude torio. Il comunicato stampa diceva che
Trichet, i figli di UP DO, AN «la sala di controllo operativa» sarebbe e ME e il fondatore di WhatsApp, AN stata inaugurata nel gennaio del 2017 e Koum. Una dimostrazione del suo talento che l'obiettivo era di diventare leader nel CE l'ha offerta nel settembre scor mondo». Ma è passato un anno e non ha so quando ha presentato l'International dato segni di vita.
Advisory Board dell'Osservatorio. Abbiamo dunque contattato i tre diret-
A farme parte, i governatori delle ban- tori americani. AN AR, che in che centrali di Germania, Francia, Italia, agosto ha perso il posto di direttore del Los AG e Olanda. Abbiamo voluto infor Angeles TIes, ha preferito non rispon marci su cosa li abbia spinti ad aderire. Gli derci. Il direttore del New York TIes, uffici stampa della Banque de France e del Dean Baquet, ci ha detto di non aver par- Banco de España si sono rifiutati di ri- tecipato ad alcun incontro del Council, spondere. Il portavoce del governatore aggiungendo che «potrebbero esserci sta- della Bundesbank ci ha invece spiegato ti incontri senza di mes. Quello del Wall che NS EI è stato contattato da Street Journal AR AK ci ha invece
RE CE per tenere un discor confermato che «non ci sono stati ancora sos, e ha aggiunto che il collega GN incontri formali» ma si augura che «si possano trovare insieme i modi efficaci IS è un sostenitore dell'iniziativa e ha incoraggiato EI ad aderire al per permettere ai principali media di pro- Consiglios. L'ufficio del portavoce del Go- muovere notizie genuine in cui crederes. vernatore della Banca d'Italia ha però Un primo progetto sul quale potrebbero fornito la versione opposta: «Non è stato impegnarsi è un'analisi del successo di RE CE. Notizia genuina in cui IS a incoraggiare EI, semmai il contrarios. Il 23 ottobre scorso un altro credere? O fake news? AU TI bel colpo. Il Corriere della Sera pubblica a Gli appellanti hanno lamentato:
in primis, l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova nella parte in cui il primo giudice ha secondo la loro tesi erroneamente invertito l'onere
- -
probatorio ponendo in capo ai diffamati l'onere di dimostrare la falsità delle notizie riportate sul loro conto;
in secondo luogo, l'erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. laddove il Tribunale ha ritenuto che "tutti i fatti narrati nel brano di inchiesta giornalistica non sono stati contestati nel loro contenuto essenziale", mentre gli attori, proprio con l'atto introduttivo dell'azione risarcitoria, avevano contestato analiticamente gli articoli a firma CP_3е CP_4
e denunciato la non corrispondenza al vero dei fatti ivi narrati (primo motivo di appello).
Essi hanno quindi dedotto che l'errata applicazione di tali due principi avrebbe inevitabilmente inficiato la decisione di primo grado sotto un duplice aspetto:
- non sarebbe stata svolta dal primo giudice alcuna verifica circa la verità dei fatti riportati negli articoli, perché erroneamente ritenuti veri poiché non contestati dagli attori, ovvero il primo dei presupposti richiesti per avvalersi della scriminante del diritto di cronaca;
-non sarebbe stata svolta alcuna verifica circa l'esistenza o meno di prove addotte dai convenuti a sostegno della veridicità delle notizie riportate, stante l'assenza, seguendo il ragionamento del giudice, di alcun onere probatorio in capo ai medesimi.
Dunque, hanno evidenziato come la corretta applicazione delle norme in punto di onere probatorio e contestazione avrebbe condotto a risultati difformi, stante l'assenza, nel caso di specie, della prova della veridicità dei fatti (vd. pagg. 20-32 atto di appello).
Col secondo motivo, poi, hanno lamentato l'omessa verifica circa il requisito della continenza, e con il terzo motivo l'errata verifica del presupposto dell'interesse pubblico.
Le doglianze di parte appellante sono in parte fondate, nel senso che è vero che il primo
Giudice ha applicato erroneamente il principio di contestazione, imputando agli attori la mancata contestazione di "tutti i fatti narrati nel brano di inchiesta giornalistica", quando invece dal loro atto introduttivo emergeva chiaramente che l'Osservatorio e il Parte 2
avevano tempestivamente e puntualmente evidenziato le circostanze, tra quelle narrate nell'articolo del CP_3 di cui lamentavano la non corrispondenza alla verità (vd. pagg. 9-
25 atto di citazione primo grado).
Dall'altro lato, però, non appare corretto il richiamo degli appellanti alla scriminante del diritto di cronaca. Invero, come già anticipato, nel caso di specie, non ci si trova di fronte ad un articolo che ha ad oggetto la mera narrazione di fatti di cronaca, bensì ad uno scritto con cui il CP 3 ha inteso esprimere un giudizio critico in ordine al fenomeno imprenditoriale dell e al suo fondatore e Presidente [...]Parte_5
Parte 2 giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi.
Questa Corte procederà quindi ad analizzare i fatti riportati nell'articolo di CP 3 e contestati dagli attori e a valutare se siano stati o non rispettati, ai fini dell'applicazione della scriminante del diritto di critica, i parametri della verità, continenza verbale e interesse pubblico, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
a) Il parametro della verità.
Seguendo l'ordine dei fatti indicato nell'atto di gravame, la doglianza degli appellanti si incentra in primo luogo sulla parte dell'articolo relativa al progetto "Il Quotidiano in
Classe", ovvero al giudizio espresso dal CP_3 in termini di inefficacia del medesimo posto in correlazione con il calo dei giovani lettori in Italia.
La doglianza, tuttavia, non ha pregio posto che nell'articolo contestato il CP 3 non ha mai scritto che il crollo delle vendite dei giornali nell'ultimo ventennio vada attribuito alle iniziative promosse dall'Osservatorio, ma ha soltanto richiamato i dati ufficiali di enti indipendenti (fonte CP 10 Istat e Federazione degli Editori) i quali segnalano, a partire dall'anno 2001, un calo significativo dei giovani lettori.
Gli appellanti contestano poi la violazione del parametro della verità con riferimento alla questione delle "copie gonfiate" da "Il Sole240re" e l'ingiusto accostamento dell'OPGE ad attività illecite;
in particolare la doglianza investe il seguente passaggio: "Ma se ha ragione CP 4 a ritenere insignificante l'impatto delle attività di Parte 2 come mai da 18 anni diversi editori italiani continuano a sostenerle in un momento di fortissimi tagli dei costi? Semplice, per gonfiare le vendite» ci spiega CP_4 .”
In realtà, anche in questo caso il parametro della verità non è stato violato.
Dalla relazione della CO avente ad oggetto l'apertura del procedimento n°
84400/2018 con la contestazione ex art. 187 septies D.L.vo 58/1998 (cfr. doc. n. 11 allegato alla comparsa di primo grado), si comprende come il riferimento sia all'indagine promossa da tale ente, a seguito di un'ispezione avviata nei confronti del CP 15
[...] il 18.10.2016 e conclusa il 12.06.2017, su presunte pratiche scorrette da parte della predetta testata con particolare riferimento alle informazioni divulgate sulle copie diffuse.
È proprio nell'allegata informativa CO che con riferimento all'OPGE si legge: "[...] 6.
Erano utilizzati specifici partner al fine di realizzare pratiche di sostegno anomale.
7. Le attività di sostegno delle vendite mediante intermediari (dette anche attività di co- marketing) realizzate tramite quattro 'principali fornitori (Di Source, Gruppo Johnson, Edifreepress e Parte 1 hanno comportato, senza una chiara definizione preventiva del ritorno di business atteso [...] marginalità negative...[...]" (cfr. pag, 11 doc. 5 parte convenuta).
Alla successiva pagina 14 della medesima informativa CO (paragrafo 4.1 rubricato
"Attività di co-marketing") I è indicato tra i Parte 5
quattro intermediari attraverso i quali avrebbe, secondo la prospettiva CP 15
dell'ente accertatore, eseguito l'attività di co-marketing. Ed ancora, nel successivo paragrafo 4.1.4. della medesima informativa CO, vengono descritti i rapporti contrattuali intercorsi tra CP 15 e CP 5 per la distribuzione del quotidiano nelle scuole nell'ambito del progetti "Il quotidiano in classe" e "Il giornale in ateneo", spiegandosi, con riferimento al contratto per attività di supporto operativo stipulato tra le parti il 20.03.2014 che: "Il contratto stabiliva altresì che Controparte 15 mettesse a disposizione dell'OPGE i codici per gli abbonamenti digitali per le scuole e le università coinvolte nel progetto e che fosse poi l' CP_5 a supportare i docenti 'che avranno fatto richiesta di copie digitali' nelle procedure di profilatura, registrazione e attivazione degli abbonamenti. Il numero di utenze riferite all'OPGE da Controparte 15 era superiore alle richieste da parte dello stesso CP 5 e alla fine di novembre 2015 molte delle utenze
(circa il 93%) non erano state mai attivate." (cfr. doc.5 parte convenuta, pag. 21 s.s.)
Il CP 3 ha dunque posto a base delle sue critiche al progetto dei dati attendibili in quanto provenienti da una fonte qualificata quale è la CO, autorità amministrativa indipendente preposta alla vigilanza delle società quotate in borsa.
Ne consegue, pertanto, che l'accostamento tra le attività illecite de Il Sole 240re e l'Osservatorio a cui comunque non viene attribuita nell'articolo nessuna responsabilità non appare frutto di una gratuita diffamazione, essendo correlata al contenuto della suddetta informativa.
Il requisito della verità dei fatti narrati, da ritenere anche nella sua forma putativa, risulta quindi rispettato: esso riguarda infatti i presupposti di fatto da cui parte la valutazione e non già quest'ultima che, quale espressione soggettiva del pensiero umano, non è soggetta ad un giudizio di verità-falsità, ma di condivisione-non condivisione.
Proseguendo con le contestazioni degli appellanti, si imputa al CP 3 di aver posto dubbi sull'effettiva partecipazione dei Governatori delle Banche Centrali all'Advisory Board dell CP 5 (organo costituito nel 2017 nell'ambito del progetto di financial Literacy), sull'effettiva esistenza ed operatività dell'International Advisory Council (costituito dall'Osservatorio e i Direttori dei tre grandi giornali americani, Controparte 17 New
York TIes e Controparte 19 e, infine, sull'esistenza di una partnership tra | CP 5 ed
LE. Quanto all'International Advisory Board, gli appellanti hanno dichiarato di aver depositato in giudizio le lettere ricevute dai governatori aderenti che hanno espresso ringraziamenti e apprezzamenti per la loro designazione, accettando formalmente per scritto l'incarico
(doc. nn. 41-45), evidenziando come gli stessi governatori il 22.11.2018, presso la sede dell'Osservatorio a Firenze, avevano partecipato personalmente ai lavori dell'organo in questione (vd. doc. n. 93), dimostrando l'inconsistenza assoluta della ricostruzione del giornalista;
con riferimento poi all'operatività dell'International Advisory Council, hanno osservato che, come riportato nel comunicato stampa del 12.04.17 (doc. n. 35), detto
Council aveva avuto il "primo momento di verifica pubblica anche nel corso del prossimo convegno "Crescere tra le Righe", in calendario nel Maggio 2018 a Bagnaia" (poi effettivamente tenutosi), in cui i tre direttori e componenti dell'organo ( Persona 12
Persona 7 e Persona 6 avevano partecipato con gli head of news globali di Google,
Facebook e Twitter per discutere di fake news (vd. rassegna stampa sub doc. n. 48); infine, quanto al rapporto tra l'Osservatorio ed LE, hanno evidenziato che il 23 aprile 2018 CP 11 era entrato personalmente a far parte dell'International Advisory Council dell'Osservatorio (doc. 47), che il 19 marzo 2019, LE aveva pubblicamente dichiarato di considerare l'Osservatorio tra le tre "organizzazioni no profit leader negli Stati Uniti e in Europa che offrono programmi indipendenti di alfabetizzazione mediatica" (doc. 76), e che il 3 ottobre 2019 CP 11 aveva partecipato all'evento organizzato a Firenze dall'Osservatorio annunciando il nuovo progetto congiunto dell'Osservatorio e di LE di educazione dei giovani ai media e alla tecnologia (doc. 77 -82); tutto ciò a conferma, a loro dire, della strumentale falsità dell'insinuazione avanzata e della sua incompatibilità con la verità dei fatti.
In realtà, anche in questo caso le doglianze di parte appellante non colgono nel segno.
Quanto all'International Advisory Board, il CP_3 si è semplicemente interrogato sulle ragioni dell'adesione alle iniziative dell'Osservatorio da parte dei governatori delle maggiori banche europee e a tale interrogativo come peraltro confermato dagli stessi
-
attori ("Certamente queste istituzioni non devono giustificare al signor CP_3 l'adesione ad un organo dell'Osservatorio, e non stupisce, quindi, il riserbo mantenuto sul punto", cfr. pag. 21 atto di citazione primo grado) alcuni uffici stampa si sono rifiutati di dare informazioni, mentre altri ne hanno rilasciate di contraddittorie;
la critica non è rivolta agli attori, come erroneamente vorrebbe far ritenere controparte, bensì ai soggetti aderenti all'iniziativa.
Lo stesso dicasi con riferimento alla questione LE, per la quale il CP_3 ha soltanto CP 1 riportato che: "La portavoce di LE si è rifiutata inoltre di dirci se e quando intenda far qualcosa per importare l'Osservatorio negli Usa". Peraltro, si evidenzia che tutti gli eventi riportati da parte appellante concernenti il coinvolgimento di CP 11 (23.04.18, 19.03.19, 03.10.19) sono successivi alla data di pubblicazione dell'inchiesta giornalistica di CP 3
Infine, anche in relazione all'operatività dell'International Advisory Council, il requisito della verità risulta rispettato, posto che risulta documentalmente provato che, alla data di pubblicazione dell'articolo, l'iniziativa non era ancora neppure partita, essendo stata unicamente "discussa" al convegno di Bagnaia nel maggio 2018.
b) La continenza.
Deve quindi passarsi ad esaminare l'altro presupposto necessario (oltre alla verità dei fatti) per la configurabilità della scriminante del diritto di critica, ovvero il limite intrinseco della continenza espressiva, rispetto al quale gli appellanti hanno lamentato l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure.
Ora, in effetti non si rinviene nella pronuncia impugnata una precisa disamina di tale presupposto e, pertanto, si deve in questa sede verificare la ricorrenza o meno del medesimo.
Invero, il legittimo esercizio del diritto di critica, anche ove si ricorra a toni aspri e di disapprovazione particolarmente pungenti e incisivi, è infatti pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa quale correttezza formale e sostanziale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (cfr. Cass. n° 11767/2022).
Nel diritto di critica, in particolare, la continenza investe anche le modalità di espressione dell'opinione, dovendo l'autore accompagnare il proprio giudizio di disvalore ad una congrua motivazione dello stesso, senza abbandonarsi ad affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa in considerazione (cfr.
Cass. civile, Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015). In tal senso, il parametro di valutazione è l'assenza di una modalità espositiva che finisca per assumere un contenuto gratuitamente lesivo dell'altrui immagine e del decoro.
Anche sotto tale profilo l'articolo è lecito, posto che in esso si pongono dubbi sull'utilità e sulle finalità dei vari progetti promossi dall' CP 5 ma senza in nessun punto attribuire né all'associazione né al suo cofondatore alcun fatto illecito.
La critica, seppure "graffiante", e con l'utilizzo di interrogativi volti a sollevare dei dubbi sulle iniziative dell'Osservatorio, appare infatti pur sempre frutto di un ragionamento pertinente rispetto ai dati fattuali di partenza, senza che questo si sia tradotto in aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione degli appellanti.
In nessuna parte dell'articolo si attribuisce all'Osservatorio o al Parte 2 alcuna responsabilità per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di aumentare la lettura dei giornali tra i giovani, indicata come 'causa' e non già come 'effetto' del progetto del Quotidiano in Classe, né alcuna responsabilità in ordine ai fatti di rilievo penale concernenti la questione delle "copie gonfiate" da "Il Sole 24Ore".
c) L'interesse pubblico.
Infine, gli appellanti lamentano l'errata valutazione del requisito dell'interesse pubblico da parte del primo Giudice, che lo avrebbe ravvisato sulla scorta di presupposti a loro dire infondati ed inesistenti.
Così è riportato nella motivazione della sentenza (pag. 28): "È dunque di interesse collettivo sapere che dietro a questo progetto ci sono gli interessi dei grossi gruppi finanziari rappresentati dalle banche europee che hanno supportato il Parte_2 e la sua attività così delicata come quella mirata alle scuole e alla formazione scientifica economica dei ragazzi italiani;
è di interesse collettivo conoscere anche la formazione pregressa di un uomo che pur senza titoli di studio particolari, si è rapportato correntemente con noti personaggi del mondo finanziario e della politica italiana, con cui viene ritratto nel pezzo, e ha mantenuto per 20 in piedi il suo progetto Quotidiano in
Classe con l'indispensabile avallo della politica italiana;
è di interesse pubblico conoscere le criticità sollevate nel brano, come ad esempio il fatto, non smentito in causa, che gli studenti che avevano letto i giornali proposti dal sig. Parte 2 come CP 15 non potevano essere gli oltre due milioni millantati dal Parte 2 dato che quel numero coincideva quasi col numero degli studenti totali;
né il Parte 2 ha smentito che dopo l'inchiesta giornalistica quel numero è stato rettificato e dimezzato nei canali informativi di Parte 2 e del suo Osservatorio;
tutto ciò diviene rilevante se si pensa che in quegli anni (2019) arrivavano a concludersi le indagini della Procura di Milano sui vertici del CP 14 e della CO per aver amplificato in modo falso proprio i numeri delle vendite del giornale economico, mettendo a rischio l'affidamento dell'azionariato, ed era risultato che l'Osservatorio del Parte 2 era una delle agenzie di co-marketing del [...]
CP 14."
Viceversa, secondo gli appellanti, tale interesse andrebbe escluso perché […]
Parte 2 non è un politico né un uomo pubblico, e l'Osservatorio è un'associazione privata che non riceve per alcuna delle attività svolte alcun tipo di finanziamento pubblico nazionale.
Tali argomentazioni non colgono nel segno e questa Corte non può che condividere quanto statuito sul punto dal primo Giudice.
Invero, che l'argomento trattato nello scritto in esame sia di interesse pubblico lo si ricava anche dalle deduzioni degli appellanti, che nell'atto introduttivo di primo grado individuano la missione dell' nell' "Aiutare i Parte 5
giovani di oggi a diventare i cittadini di domani, sviluppando anche grazie alla lettura critica e alla consultazione dell'informazione di qualità quello spirito critico che rende l'uomo libero" (pag. 2), e nell'atto di gravame ricostruiscono la storia dell CP_5 come di una associazione che nell'attuale composizione "ha riunito intorno a sé le più importanti e stimate personalità del mondo dell'editoria, della finanza e della technology". "che ha
***
trovato in più occasioni, prezioso riconoscimento ed encomio da parte del Presidente
Per 9 " della Repubblica RL GL AM, GI LI e del Presidente
(vd. pag. 5 atto di appello).
Pure dalla descrizione della persona di emerge come lo stesso possa Parte 2
considerarsi un personaggio pubblico a tutti gli effetti, essendo indicato come avente
"una solida ed indiscutibile reputazione italiana e internazionale", con rapporti con gli ultimi tre Presidenti della Repubblica italiana (AM, Per 13 e Per 9 ) e altre personalità di rilievo, quali i direttori del The New York TIes, del Controparte 17 del
The Washington Post e del nonché i governatori di alcune delle Controparte 19 principali banche centrali europee.
Tali elementi dimostrano quindi la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza delle vicende dell'associazione, dei relativi progetti e di Parte_2
Come affermato dal primo Giudice, in conclusione, l'articolo di CP 3 non ha carattere diffamatorio.
6. Il quarto motivo d'appello: sull'asserita omessa analisi di tutti gli articoli oggetto di causa.
Col quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato sostanzialmente l'errore del primo giudice nell'aver valutato soltanto uno dei tre articoli oggetto di causa (ovvero quello in italiano di CP_3, e nell'aver omesso di esaminare l'articolo in inglese "Is RE
Parte 3 " de CE a fraud?" pubblicato sul blog di CP 3 e l'articolo "Le pubblicato sul a firma di Controparte_4 "I
Parte 4
suo sito web ED;
hanno quindi invocato il vizio di omessa pronuncia sulle specifiche domande risarcitorie collegate a tali articoli e di motivazione apparente. Essi sono dunque passati ad analizzare l'articolo in inglese di CP 3 relativamente ai soli elementi ulteriori o difformi rispetto a quello in italiano pubblicato su Repubblica, evidenziandone il carattere diffamatorio e lesivo della reputazione dell'Osservatorio e del suo presidente;
per quanto concerne l'articolo di CP 4 , invece, hanno affermato la responsabilità di quest'ultimo, sia in solido con CP_3 per le dichiarazioni a lui rilasciate e riprodotte nell'articolo su riportato, sia a titolo esclusivamente personale per quanto descritto nell'articolo pubblicato nel suo sito web Data Media Hub.
Come anticipato al paragrafo 4, nei tre articoli oggetto di causa il contenuto è sostanzialmente il medesimo: il brano di TI "Is CE a fraud?" è di fatto la riproduzione in lingua inglese del testo in italiano, sia pure con alcune variazioni lessicali e l'eliminazione di alcuni riferimenti alla politica italiana perché non sarebbero stati compresi dai lettori;
anche lo scritto di CP 4 riproduce l'articolo di CP 3 con l'aggiunta di alcuni personali commenti volti a confermare le opinioni critiche del collega.
Con riferimento alla prima parte della censura, si deve innanzitutto premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 1, Ordinanza n. 6758 del
-
01/03/2022; nello stesso senso, più di recente Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 1986 del
28/01/2025), e ciò non può dirsi nel caso di specie: visto che il contenuto era sostanzialmente il medesimo, il primo giudice ha semplicemente trattato i tre articoli come un "unicum", di talché, escluso il carattere diffamatorio del primo articolo, sono risultate implicitamente caducate anche le ulteriori pretese relative agli altri due scritti.
Tuttavia, effettivamente, per maggiore chiarezza e completezza espositiva, appare necessario procedere ad analizzare l'articolo in lingua inglese di CP 3 con riferimento ai soli elementi ulteriori ulteriori/difformi rispetto a quello in italiano, e successivamente quello di CP 4 .
6.1 L'articolo in inglese di Per 11 pubblicato sul sito web Grado Zero
Blog.
Gli appellanti lamentano, innanzitutto, il carattere lesivo del titolo "Is RE CE a fraud? Is This Man Going to Spearhead a World-Wide Battle Against Fake News? Or Is it
Fake News?" (tradotto con è una truffa? Quest'uomo sta lanciando "1
Parte 2
una battaglia mondiale contro le fake news? O questa è una fake news.") -rilevando come il termine "truffa", con cui viene raffigurato il Parte 2 ha un'incidenza negativa sulla sua identità e sulla sua persona e del sottotitolo o catenaccio " Parte 2
-
has managed to gain the support of an international Who's Who, from the CEO of [...]
CP 23 to the executive editors of the New York TIes and the Wall Street Journal. But
has he ever accomplished anything?" (tradotto con è riuscito a 11
Parte 2
ottenere il supporto dello Who Controparte 24
, dall'amministratore delegato di
LE, CP 11 ai direttori esecutivi del The New York Times e del Controparte 19
[...] Ma è mai riuscito a realizzare qualcosa?)" - che, sempre secondo la loro tesi difensiva, avrebbe lo scopo di predisporre il lettore a dubitare della genuinità di [...]
Parte 2 dipinto come un millantatore.
Tuttavia, entrambe le frasi hanno sicuramente un connotato di forte critica nei confronti del personaggio ma non sono tali da determinare alcuna diffamazioneParte 2 nei confronti dello stesso, perché non vengono attribuiti allo stesso comportamenti illeciti, indecorosi o comunque disdicevoli. L'articolista non imputa al Parte 2 di aver mentito, di essersi inventato tutto, né dice che il Parte 2 ha realizzato una truffa
("fraud"); non emergono frasi gratuitamente offensive o che hanno il solo scopo di colpire il soggetto appellante: si tratta semplicemente di un gioco di parole con cui il
CP 3 intende alludere, sia pure in maniera critica, alla circostanza per cui una persona senza particolari titoli accademici come appunto il Parte 2 (circostanza non contestata dagli stessi attori) è riuscita a creare attorno a sé un'importante rete di traffici economici, con molti elementi di ambiguità.
Altra espressione di cui gli attori lamentano il carattere offensivo è "For years [...]
Parte 2 a suave 43-year-old Italian, has been spearheading a global initiative to boost newspaper readership among young people, educate them to value financial information and fight fake news.", tradotto con "Per anni Parte 2 un mellifluo italiano di 43 anni, ha guidato un'iniziativa globale per incentivare la lettura di giornali tra i giovani, educarli a valorizzare le informazioni finanziarie ed a combattere le notizie false)" al riguardo, affermano che il termine "suave", traducibile in italiano in "mellifluo,
untuoso, smanceroso", caratterizza negativamente la persona del Parte 2 costituendo un attacco personale e gratuito.
Ora, l'espressione ha indubbiamente un'accezione non positiva, e può sì far riferimento ad una persona ipocrita, ma non necessariamente;
invero, l'aggettivo "mellifluo" (dal latino "da cui scorre il miele") può essere utilizzato anche per far riferimento ad una persona dai modi affabili e persuasivi. L'espressione, quindi, non costituisce di per sé un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione dell'appellante, ma va interpretata tenuto conto del particolare contesto in cui è inserita.
Benvero, il requisito della continenza non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo anche accezioni negative, hanno però anche significati di giudizio non gratuitamente - critico, ché altrimenti si finirebbe col negare- ogni diritto di critica, in violazione dell'art. 21 Cost.
Infine, gli appellanti, a pagina 44 e 45 dell'atto di gravame, invocano il carattere offensivo di ulteriori frasi riportate nell'articolo, ma poiché tratta delle medesime frasi presenti nell'articolo in italiano, non si può che confermare quanto già argomentato in precedenza, ovvero che tali espressioni non hanno carattere diffamatorio.
6.2 L'articolo di CP 4
In merito all'articolo "Le "Stranezze" de l'Osservatorio Parte 4
pubblicato da Controparte 4 sul sito internet ED, gli appellanti nell'atto di gravame deducono quanto segue (vd. pagg. 44-45): CP 4 è personalmente 11 responsabile, solidalmente con CP 3 per le dichiarazioni rilasciate a quest'ultimo e da esso riportate nell'articolo in italiano e in inglese. CP 4 inoltre è responsabile a titolo esclusivamente personale per quanto descritto nell'articolo pubblicato nel suo sito web. L'articolo di CP 4 riproduce quasi integralmente l'articolo di CP 3 (evidentemente autorizzato dall'autore e dall'editore, posto che nell'articolo è scritto "tutti i diritti riservati")".
Quanto alla prima deduzione, CP_4 non può essere ritenuto responsabile per le dichiarazioni rilasciate a CP_3 e da lui riprodotte nell'articolo già ampiamente esaminato per tutto quanto detto a proposito della posizione di CP 3
Quanto invece alla seconda, come riconosciuto dagli stessi appellanti, l'articolo di CP 4 riproduce le pagine dell'articolo di CP 3 salvo aggiungere alcuni commenti (vd. doc. n.
26 atto introduttivo) che però non apportano alcuna novità rispetto al testo e al brano di inchiesta giornalistica del CP 3 ma si limitano ad aderire alle opinioni critiche del CP_3 sulle varie vicende legate all'Osservatorio e al Parte 2 Ne consegue, pertanto, che anche per tale articolo, si deve escluderne il carattere diffamatorio.
7. Sul quantum debeatur.
Ogni considerazione vertente sul quantum debeatur deve ritenersi assorbita, essendo stati respinti i motivi d'impugnazione relativi all'an debeatur.
8. Sulla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Col sesto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui li ha condannati per abuso del processo ai sensi dell'art. 96,
comma 3, c.p.c.
Sul punto, il Giudice di prime cure ha così argomentato (cfr. pag. 29-30):
"Tutto ciò considerato, se ne ricava che l'odierna azione non mira a contrastare la diffusione di notizie false negative, ma mira solamente a censurare un giudizio critico e negativo espresso sull'agire degli attori, un agire che proprio perché riguardante le scuole pubbliche italiane e i personaggi pubblici promotori, riveste un'indubbia rilevanza pubblica;
l'azione proposta contro i giornalisti, l'editore e il direttore di CP 20 è dunque risultata palesemente infondata e temeraria, come ripetutamente eccepito dai convenuti, ciò che determina l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. con condanna dei convenuti al doppio delle spese legali a titolo di indennizzo per abuso del processo, trattandosi di un'azione che poteva essere evitata usando la normale diligenza;
inoltre si deve tener conto dell'eccessività della pretesa, tenuto conto che qualora la domanda fosse stata fondata, sarebbe spettato agli attori un importo massimo di euro 50 mila, e non le centinaia di migliaia di euro pretese in conclusioni, completamente al di fuori dei limiti del danno tabellato nelle tabelle milanesi;
si pensi che per la morte di un figlio si giunge ad una liquidazione di circa 300 mila euro e per la diffamazione si prevede un massimo di 50 mila;
quindi l'abuso dello strumento processuale viene in rilievo sia nell'an della domanda che nel quantum, assolutamente fuori tabella, (vd. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021; cass.sez. U -, n. 25041 del 16/09/2021
"L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale".
Gli appellanti hanno contestato tale condanna, sostenendo che l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, richiede necessariamente la ricorrenza dei presupposti di mala fede o colpa grave, che il giudice di prime cure non ha evidenziato e che non appaiono sussistenti nel caso di specie.
La doglianza è fondata e il motivo va accolto.
-Invero premesso che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa, ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi", con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato
- con l'autorevole pronuncia n. 22405/2018 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che per l'applicazione di tale norma non si richiede differentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti Iné la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente o alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non si rinviene nel comportamento processuale tenuto da parte attrice alcun abuso dello strumento processuale, avendo quest'ultima instaurato la presente lite allo scopo di vedere tutelato il proprio diritto all'immagine e alla reputazione, anch'esso tutelato dalla nostra Costituzione, al pari del diritto di critica invocato dalle parti convenute, odierne appellate;
si trattava dunque di una pretesa astrattamente configurabile che solo in concreto, e all'esito di un'articolata e complessa disamina, è stata ritenuta infondata. Come ricordato sopra, la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co.
3, c.p.c. richiede necessariamente l'individuazione di una specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, che non può certamente essere rappresentata, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, dal fatto che si trattava "di un'azione che poteva essere evitata usando la normale diligenza" né dalla eccessiva quantificazione del danno da parte della difesa della vittima della diffamazione ("eccessività della pretesa"): da un canto tale eccessività è risultata irrilevante, in difetto di responsabilità, e dall'altro ove invece un illecito fosse stato riscontrato il danno ben avrebbe potuto essere liquidato in maniera congrua, senza per ciò solo neppure determinare una soccombenza degli attori. La difesa dell'Osservatorio e di Parte 2 non è, pertanto, manifestazione di dolo o colpa grave;
la domanda risarcitoria è semplicemente infondata (circostanza che già trova la sua contropartita nella condanna alle spese di lite), e non pretestuosa e "tale da integrare un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale" (cfr. Cass. n.
38528/2021; Cass. n. 22208/2021).
Ne consegue, pertanto, che la sentenza di primo grado va riformata sul punto e gli appellati devono essere condannati, ciascuno per la propria quota, alla restituzione di quanto versato in loro favore da CP 5 e Parte 2 a titolo di risarcimento ex art. 96, co.
3, c.p.c., pari a complessivi euro 42.000,00 (il tribunale aveva quantificato la condanna nella somma complessiva di euro 42.000,00, da suddividere per 12 al CP 3 e per ½ agli altri convenuti in parti uguali;
poiché è pacifico che tale somma è stata corrisposta, e non
è stato specificato con quale ripartizione, si deve presumere che essa sia stata destinata per 1/2 a CP 3 per 1/6 a CP 1 per 1/6 a CP 2 e per 1/6 a CP 4 , di talché l'obbligo restitutorio dev'essere ripartito tra gli accipientes secondo tali quote).
9. Le spese di lite.
In linea di principio, la riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Tuttavia, nel caso di specie non viene sovvertito il merito della decisione di primo grado ma, solo, esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c., ciò che di per sé non incide in alcuna misura sull'esito sostanziale del giudizio di primo grado: benvero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. civ.
6.6.2022 n. 18036, anche per la ricognizione della giurisprudenza precedente), l'entità della soccombenza si misura sulla base del bene della vita negato o riconosciuto, senza che su di essa incida la domanda, meramente accessoria, per lite temeraria. Dunque, ferma restando la regolamentazione data dal tribunale per il primo grado, vanno regolate le spese dell'appello, seconda la regola della soccombenza, e quindi ponendole a carico degli appellanti.
Sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, considerato il valore della controversia (scaglione di riferimento da euro 520.001 ed euro 1.000.000) e l'impegno difensivo prestato (medio per la fase di studio e introduttiva, e minimo per la fase decisionale stante il carattere ripetitivo degli atti, e con esclusione della fase di istruttoria-trattazione, non espletata), esse vanno liquidate in euro 26.159,20 per compenso professionale (euro 13.768,00 + la maggiorazione per la difesa di quattro parti, ex art. 4 secondo comma D.M. 55/14), oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 2 Parte 5 e avverso la sentenza n. 617/2023 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) riforma la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui il tribunale ha condannato gli attori ex art. 96, terzo comma, c.p.c e, per l'effetto, condanna parte appellata (secondo le quote indicate in parte motiva) alla restituzione di quanto versato dall'Osservatorio e Parte 2 a tale titolo, per complessivi euro
42.000,00, oltre interessi legali dalla data del versamento fino all'effettivo soddisfo;
2) respinge nel resto l'appello;
3) ferma restando la regolamentazione delle spese del primo grado, condanna in solido a rifondere agliין Parte 1 e Parte 2
appellati le spese dell'appello, che liquida in complessivi € 26.159,20 per compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Carla santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 modificazioni e integrazioni di fuori dell'ambito strettamente i dati sensibili in esso contenuti ai giugno 2003 n. 196 e successive 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40 IL VENERDI 16 MARZO 2018