TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/02/2026, n. 3086
TAR
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento

    La natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l’obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.

    L'intervento edilizio presenta varianti essenziali in difformità rispetto alla licenza edilizia originaria, come da nota della Polizia municipale e relazione dell'Ufficio urbanistica. Tali interventi sono stati oggetto di notizia di reato e ordinanza di demolizione. Inoltre, le questioni di legittimità sollevate sono state dichiarate inammissibili dalla Corte Costituzionale. La natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria esclude la necessità di comunicazione dell'avvio del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/02/2026, n. 3086
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3086
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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