Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/02/2026, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02136/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Guadagno, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento tacito di rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria prot. n. -OMISSIS- del 22 settembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Velletri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026, il Consigliere OR EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 19 gennaio 2023 e depositato il 9 febbraio 2023, la signora -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del provvedimento tacito di rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria prot. n. -OMISSIS- del 22 settembre 2022.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost..
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Velletri che ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
3. In vista dell’udienza la ricorrente e il Comune di Velletri hanno depositato istanza congiunta di rinvio motivata con riferimento all’eventuale formalizzazione d’istanza di sanatoria edilizia a mente del cosiddetto decreto “Salva Casa 2024”.
4. All’udienza del 13 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
5. Preliminarmente va respinta l’istanza di rinvio formulata dalle parti in quanto non sussistono i presupposti di cui all'art. 73, comma 1 bis, c.p.a..
La circostanza della formalizzazione d’istanza di sanatoria edilizia, a mente del decreto “salva casa”, in quanto prospettata in termini meramente eventuali, non costituisce, anche in ragione dell’ampio lasso di tempo trascorso, un “caso eccezionale” legittimante il rinvio.
6. Ciò posto, va rilevato che oggetto della controversia è il silenzio rifiuto maturato, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria avanzata, in data 21 settembre 2022, al Comune di Velletri dalla ricorrente.
7. Con il secondo motivo, di cui si ritiene opportuno anticipare la trattazione, parte ricorrente deduce che sussisteva la conformità urbanistico edilizia dell’intervento, sia al momento di sua realizzazione che all’epoca di presentazione dell’istanza di sanatoria, e che non è stata posta in essere nessuna variazione essenziale rispetto allo stato originale dell’immobile, ma solo interventi di ristrutturazione edilizia.
La doglianza è infondata.
Invero, l’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, stabilisce che ove il dirigente o il responsabile competente non si pronunci con adeguata motivazione, entro sessanta giorni, la richiesta di permesso di costruire in sanatoria s’intende rifiutata.
Come noto, l’attribuzione di un significato al silenzio risponde (anche) alle esigenze di sollecita tutela del privato: colui che, violando la legge, ha omesso di chiedere preventivamente il necessario titolo edilizio e si è, così, sottratto al previo controllo di conformità alla pianificazione urbanistica, ha l’onere di proporre l’istanza di sanatoria, ma anche la possibilità d’impugnare il suo eventuale diniego, anche tacito.
Il silenzio diniego determina, in particolare, un assetto di interessi identico a quello che scaturirebbe da un provvedimento espresso negativo, come tale passibile, in ragione del suo contenuto, di qualificazione in termini di legittimità o illegittimità.
Attesa, tuttavia, l’impossibilità logica di far valere difetti di motivazione o lacune nel procedimento, essendo tali vizi intrinsecamente estranei alla fattispecie del silenzio significativo, il privato potrà dolersi del solo contenuto sostanziale del rigetto, che in relazione alla richiesta di sanatoria ordinaria s’identifica nella tacita valutazione d’insussistenza dei presupposti del suo rilascio, ovvero della mancanza della doppia conformità, dimostrando, a contrario, i presupposti dell’accoglimento.
Nella specie tali presupposti non sussistono, in quanto vengono in considerazione varianti essenziali in difformità rispetto alla licenza edilizia n. -OMISSIS- del 22 marzo 1969; dalla nota del Comando di Polizia municipale del Comune di Velletri prot. n. -OMISSIS- del 14 novembre 2018 in atti risultano, in particolare, vari interventi non assistiti da titolo edilizio, tra cui quello consistente nella realizzazione di un tetto di copertura con innalzamento in muratura di ml. 0,80, per un ingombro in pianta di mq 90,00, inaccessibile dai piani sottostanti e con un varco sul lato ovest.
Come evidenziato nella relazione dell’Ufficio urbanistica del Comune di Velletri prot. n. -OMISSIS- del 15 marzo 2023 in atti, tali interventi sono stati oggetto della notizia di reato n. -OMISSIS- e dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
8. Per completezza va rilevato che in ordine alle questioni di legittimità sollevate, con ordinanza del 22 luglio 2021, da questo TAR, richiamata in ricorso, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 2023 che le ha dichiarate inammissibili.
9. Parimenti infondato è il primo motivo, avente ad oggetto l’inosservanza delle garanzie procedimentali, in quanto viene in considerazione un atto vincolato.
Vanno, sotto tale profilo, richiamati i noti principi di diritto secondo cui: la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l’obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda; tali provvedimenti non devono essere preceduti nemmeno dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto adottati all’esito di procedimenti avviati su istanza di parte (Cons. Stato, Sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5606 con ampi richiami.
10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti del Comune resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.