Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00927/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01199/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, tutti nella qualità di eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Concetta Guerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- resa dalla Corte d’appello di Catanzaro Sezione Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n.-OMISSIS- resa dalla Corte d’Appello di Catanzaro Sezione Civile e notificata il 4.3.2024 al Ministero della salute in persona del Ministro pro tempore e all’Avvocatura dello Stato del distretto di Catanzaro;
si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente;
Considerato che:
con memoria del 17.4.2025 la difesa dei ricorrenti ha dato atto che, con decreto del 5.10.2024, il Ministero della Salute ha provveduto all’esecuzione del titolo e ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite del presente giudizio, atteso che il pagamento è intervenuto in corso di causa;
Ritenuto che:
va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5, atteso che la pretesa dei ricorrenti risulta pienamente soddisfatta;
le spese di lite vanno poste a carico del Ministero della Salute, considerato che il pagamento è avvenuto successivamente alla proposizione del giudizio in ottemperanza e che la parte resistente nulla ha dedotto in ordine alle ragioni del ritardato adempimento. Va inoltre disposta la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.906,00, oltre alla rifusione delle spese vive sopportate, ivi compreso il pagamento del contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
- Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.