Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 17 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 16/12/2025, n. 22776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22776 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22776/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14181/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14181 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
N.G.C. Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Regione Sicilia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NO OS in Roma, viale Milizie 34;
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Maria Laura Piovano, Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Abruzzo, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Molise, Regione Autonoma Trentino – Alto Adige - Südtirol, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Boston Scientific s.p.a. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del D.M. del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2022, n. 216;
- del D.M. del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018 ” pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 2022 n. 251;
- dell’Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9- ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78 ”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso;
previa rimessione della questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale dell'art.9-ter del D.L. n. 78 del 2015, come modificato ed integrato con L. del 30 dicembre 2018, n. 145, c. 557 e dall'art. 18 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n° 142 (cc.dd. “Decreto Aiuti-bis”), ovvero previa disapplicazione o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“Corte di Giustizia” o “CGUE”).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 dicembre 2022 :
- della determina dirigenziale n. 24300 del 12.12.2012 della Direzione Generale cura della Persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto “ individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9 bis dell'art. 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito , con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ”, comunicata con nota prot. 1226260.U del 13.12.2022;
- della Determina del Direttore Generale DG Direzione Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1356/26987 del 28 novembre 2022 avente ad oggetto “ Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 ”;
- degli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;
- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso oltre che gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater, R.G. 14181/2022 altresì impugnati con il presente atto a valere quale ricorso autonomo, e dunque per l'annullamento:
• del D.M. del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato nella Gazz.Uff. 15 settembre 2022, n. 216;
• del D.M. del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018 ” pubblicato nella Gazz.Uff. 26 ottobre 2022 n. 251;
• dell’Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
• della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78 ”;
• dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
previa rimessione innanzi alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art.9- ter del D.L. n. 78 del 2015, come modificato ed integrato con L. del 30 dicembre 2018, n. 145, c. 557 e dall'art. 18 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n° 142 (cc.dd. “Decreto Aiuti-bis”), ovvero previa disapplicazione o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“Corte di Giustizia” o “CGUE”);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30 dicembre 2022 :
per l’annullamento previa sospensione
- della determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 della Direzione A1400 Sanità e Welfare della Regione Piemonte, avente ad oggetto “ Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L.78/2015, convertito in L. 125/2015 ”, comunicata in data 15.12.2022;
- degli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;
- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso oltre che gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater, R.G. 14181/2022 altresì impugnati con il presente atto a valere quale ricorso autonomo, e dunque per l'annullamento:
• del D.M. del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato nella Gazz.Uff. 15 settembre 2022, n. 216;
• del D.M. del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018 ” pubblicato nella Gazz.Uff. 26 ottobre 2022 n. 251;
• dell'Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (“Accordo Stato Regioni Anni 2015-2018”);
• della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78 ”;
• dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
previa rimessione innanzi alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art.9-ter del D.L. n. 78 del 2015, come modificato ed integrato con L. del 30 dicembre 2018, n. 145, c. 557 e dall'art. 18 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n° 142 (cc.dd. “Decreto Aiuti-bis”), ovvero previa disapplicazione o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“Corte di Giustizia” o “CGUE”);
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3 gennaio 2023 :
per l’annullamento previa sospensione
- del Decreto del Direttore Generale n. 7967 del 14.12.2012 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali avente ad oggetto “ Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano ”, prot. 1500969/2022. del 14.12.2022
- degli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;
- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso oltre che gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater, R.G. 14181/2022 altresì impugnati con il presente atto a valere quale ricorso autonomo, e dunque per l'annullamento:
• del D.M. del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato nella Gazz.Uff. 15 settembre 2022, n. 216;
• del D.M. del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018 ” pubblicato nella Gazz.Uff. 26 ottobre 2022 n. 251;
• dell'Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
• della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78 ”;
• dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
previa rimessione innanzi alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art.9-ter del D.L. n. 78 del 2015, come modificato ed integrato con L. del 30 dicembre 2018, n. 145, c. 557 e dall'art. 18 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n° 142 (cc.dd. “Decreto Aiuti-bis”), ovvero previa disapplicazione o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“Corte di Giustizia” o “CGUE”);
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3 gennaio 2023:
per l'annullamento, previa sospensione
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, n. 52 del 14.12.2022 avente ad oggetto “ Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 ”;
- degli atti dell'Ente del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;
- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso oltre che gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater , R.G. 14181/2022 altresì impugnati con il presente atto a valere quale ricorso autonomo, e dunque per l'annullamento:
• del D.M. del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2022, n. 216;
• del D.M. del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018 ” pubblicato nella Gazz.Uff. 26 ottobre 2022 n. 251;
• dell'Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
• della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78 ”;
• dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
previa altresì rimessione innanzi alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art.9-ter del D.L. n. 78 del 2015, come modificato ed integrato con L. del 30 dicembre 2018, n. 145, c. 557 e dall'art. 18 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n° 142 (cc.dd. “Decreto Aiuti-bis”), ovvero previa disapplicazione o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“Corte di Giustizia” o “CGUE”)
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3 gennaio 2023:
per l'annullamento, previa sospensione
- della Determina Dirigenziale n. 2022- D337-00238 (PAT-13812 del 14.12.2018) del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento avente ad oggetto “ Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ”;
- degli atti dell'Ente del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;
- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso oltre che gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater , R.G. 14181/2022 altresì impugnati con il presente atto a valere quale ricorso autonomo, e dunque per l'annullamento:
• del D.M. del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato nella Gazz.Uff. 15 settembre 2022, n. 216;
• del D.M. del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018 ” pubblicato nella Gazz.Uff. 26 ottobre 2022 n. 251;
• dell'Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
• della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78 ”;
• dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
previa rimessione innanzi alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art.9-ter del D.L. n. 78 del 2015, come modificato ed integrato con L. del 30 dicembre 2018, n. 145, c. 557 e dall'art. 18 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n° 142 (cc.dd. “Decreto Aiuti-bis”), ovvero previa disapplicazione o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“Corte di Giustizia” o “CGUE”);
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25 gennaio 2023:
per l'annullamento, previa sospensione
- della Determina n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 7 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giungo 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 ” del Direttore generale della Santità dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, pubblicata in data 29.11.2022;
- degli atti dell'Ente del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;
- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso oltre che gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater , R.G. 14181/2022 altresì impugnati con il presente atto a valere quale ricorso autonomo, e dunque per l'annullamento:
• del D.M. del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2022, n. 216;
• del D.M. del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018 ” pubblicato nella Gazz.Uff. 26 ottobre 2022 n. 251;
• dell'Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
• della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78 ”;
• dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
previa rimessione innanzi alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art.9-ter del D.L. n. 78 del 2015, come modificato ed integrato con L. del 30 dicembre 2018, n. 145, c. 557 e dall'art. 18 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n° 142 (cc.dd. “Decreto Aiuti-bis”), ovvero previa disapplicazione o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“Corte di Giustizia” o “CGUE”);
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3 febbraio 2025:
per l'annullamento, previa sospensione
- della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “ Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018 ” e dell’Allegato parte integrante alla predetta determinazione;
- della nota trasmessa via PEC alla ricorrente in data 24 gennaio 2025, Prot. n. 24/01/2025.0073861.U, avente ad oggetto “ Payback dispositivi medici – anni 2015-2018 ”, con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna ha comunicato all’azienda ricorrente la determinazioni di cui sopra e, per l’effetto, intimato a quest’ultima di procedere al pagamento della somma di Euro 2.848,56 nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima missiva;
- della determina dirigenziale n. 24300 del 12.12.2012 della Direzione Generale cura della Persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto “ individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9 bis dell’art. 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito , con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ”, comunicata con nota prot. 1226260.U del 13.12.2022;
- della Determina del Direttore Generale DG Direzione Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1356/26987 del 28 novembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 ”;
- degli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;
- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso oltre che gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater , R.G. 14181/2022 altresì impugnati con il presente atto a valere quale ricorso autonomo, e dunque per l’annullamento:
• del D.M. del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e Finanze recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato nella Gazz.Uff. 15 settembre 2022, n. 216;
• del D.M. del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018 ” pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 2022 n. 251;
• dell’Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del D.L.19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
• della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78 ”;
• dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
previa disapplicazione o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“Corte di Giustizia” o “CGUE”);
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23 luglio 2025:
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14 marzo 2025, pubblicato per estremi sul BUR n. 38 del 28/04/2025 a pag. 9720, recante “ Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” e dell’Allegato parte integrante alla predetta determinazione;
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, n. 52 del 14.12.2022 avente ad oggetto “ Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 ”, comunicato in data 15.12.2022;
- degli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale presupposti al predetto atto e indicati nel medesimo;
- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso oltre che gli atti già in precedenza impugnati con ricorso Sez. III Quater , R.G. 14181/2022 altresì impugnati con il presente atto a valere quale ricorso autonomo, e dunque per l’annullamento:
• del D.M. del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e Finanze recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, pubblicato nella Gazz.Uff. 15 settembre 2022, n. 216;
• del D.M. del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018 ” pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 2022 n. 251;
• dell’Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
• della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78 ”;
• dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
previa disapplicazione o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“Corte di Giustizia” o “CGUE”);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche, della Regione Piemonte, della Regione Sicilia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 la dott.ssa NA ER e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società N.G.C. Medical s.r.l. ha impugnato gli atti ministeriali relativi al c.d. payback sanitario.
Si sono costituite in giudizio in resistenza le amministrazioni statali intimate.
Con successivi ricorsi per motivi aggiunti sono stati gravati gli atti applicativi adottati dalle varie Regioni e Province autonome.
Si sono costituite in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la Regione Marche, la Regione Piemonte, la Regione Sicilia e l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.
Successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale 22 luglio 2024, n. 140 e all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118 che ha permesso alle imprese fornitrici di dispositivi medici di assolvere i propri debiti nei confronti delle Regioni e delle Province autonome versando una quota del 25% del debito, l’odierna ricorrente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto agli enti territoriali.
Pertanto, con memoria del 3 ottobre 2025, N.G.C. Medical s.r.l. ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con adesione della Regione Emilia-Romagna e della Regione Marche.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. n. 40 allegato alla memoria della ricorrente del 3 ottobre 2025), è emerso che N.G.C. Medical s.r.l. ha corrisposto in favore di tutte le parti resistenti l’importo pari al 25% delle somme indicate nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9 ter , comma 9 bis , del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125.
A giudizio del Collegio, quindi, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente in ordine alla decisione della causa nel merito.
Il codice del processo amministrativo distingue, in particolare, la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, espressamente regolata nell’ambito delle sentenze di merito ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dalla sentenza dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, costituente una sentenza di rito ex art. 35 cod. proc. amm.
La differente natura giuridica (di merito o di rito) delle sentenze in commento discende dal diverso accertamento sotteso alla loro emissione: la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (Consiglio di Stato, sez. V, 13 agosto 2020, n. 5031); l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente.
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente, adendo la sede giurisdizionale, ha fatto valere una pretesa sostanziale di tipo oppositivo, la quale non può ritenersi integralmente soddisfatta ad esito dell’intervento legislativo (art. 7, comma 1, del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118) e del successivo pagamento pari al 25% delle somme indicate nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9 ter , comma 9 bis , del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, ma che avrebbe, in tesi, ottenuto soddisfacimento solo dalla caducazione delle disposizioni legislative e dei provvedimenti attuativi del sistema del payback .
Se ne inferisce che l’avvenuto pagamento dell’importo pari al 25% delle somme indicate nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9 ter , comma 9 bis , del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, facoltizzato dalle previsioni di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, come convertito, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla coltivazione del gravame, posto che nessuna utilità potrebbe ora trarre dall’annullamento degli atti gravati.
In definitiva, il Collegio dichiara l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti meglio richiamati in epigrafe, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE US EG, Presidente FF
Luca Biffaro, Referendario
NA ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA ER | RE US EG |
IL SEGRETARIO