Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Sentenza 12 agosto 2021
Ordinanza cautelare 9 novembre 2021
Rigetto
Sentenza 1 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 15/04/2021, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/04/2021
N. 00274/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2021, proposto da
De Cicco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Del Prete, Franco Gagliardi La Gala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedale - Università Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Stefania Lago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Tse Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Battezzato e Vito Agresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della determinazione del Direttore Generale n. 189 del 4/2/2021, con cui l'Ente appaltante ha aggiudicato in via definitiva alla “TSE impianti S.r.l. la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D. lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma, 2 lettera b), della legge n. 120/2020, per l'affidamento tramite Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e speciali di sicurezza e di comunicazione dei fabbricati dell'Azienda Ospedale - Università Padova COMMESSA A402 CIG n. 84742883AF CUP n. I91B20000420005;
2) della comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs 50/2016, con cui l'Ente appaltante ha comunicato l'esito della gara de qua all'odierna ricorrente, giusta nota PEC del 5 febbraio 2021;
3) di tutti i verbali, atti e operazioni della Commissione di gara e dell'Ente appaltante, preordinati alla predetta aggiudicazione;
4) di ogni altro provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque connesso, preordinato o conseguente;
nonché per la declaratoria d'inefficacia dell'eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, del contratto eventualmente sottoscritto e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto ovvero, in alternativa, il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedale - Università Padova e di Tse Impianti S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, invero, che pur richiedendo la delicata questione oggetto di giudizio un puntuale approfondimento in sede di merito, le censure di parte ricorrente, ad una delibazione sommaria tipica della presente fase del giudizio, non appaiono assistite da evidenti profili di fondatezza;
considerato, altresì, in relazione al periculum , da un lato, che l’udienza di merito è sollecitamente fissata come da dispositivo e, dall’altro, che la durata dell’affidamento con accordo quadro di cui si tratta è pari a 3 anni, per cui parte ricorrente, in caso di fondatezza nel merito del gravame, ben potrebbe subentrare nell’affidamento (come richiesto in ricorso) e, ove residuassero ulteriori danni, potrebbe comunque essere risarcita per equivalenza monetaria;
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possano essere compensate tra tutte le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 luglio 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO