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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/11/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3201 del
R.G. 2017, avente ad oggetto: Vendita di cose immobili, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Gianfranco Lefosse, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione. –ATTORE–
CONTRO
(P.I. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1
presso l'avv. Elisabetta Verrina, dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Lorenzo Turazza, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1 1. ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_2
deducendo: a) di aver acquistato dalla concessionaria Controparte_2
nel dicembre 2016, un'autovettura Audi Q5 usata targata EW390EZ al
[...]
prezzo di € 34.480,00; b) che la vettura veniva ritirata, in data 23.12.2016, dal proprio figlio il quale, durante il viaggio di ritorno, percorsi pochi Per_1
chilometri, notava che il mezzo presentava problemi di stabilità e l'anomalia rappresentata dall'accensione della spia AD-BLEU, che consente di percorrere non più di 1000 km, terminati i quali il motore si spegne;
c) che, ricevuta in consegna la vettura in data 24.12.2016, si accorgeva, inoltre, che la vaschetta del liquido refrigerante si svuotava continuamente;
d) che, recatosi presso l'officina di Rende, veniva ivi altresì riscontrato che la guarnizione della testata era CP_2
bruciata; e) che, riconsegnatogli il mezzo nel marzo 2017, provvedeva ad effettuare la convergenza e l'equilibratura delle ruote, a sostituire i quattro pneumatici, poiché in pessime condizioni, e a sostituire i tergicristalli;
f) che, dopo pochi giorni, accesasi nuovamente la spia AD-BLEU, il mezzo veniva ricondotto in officina, ivi permanendo sino al maggio 2017; g) che, verso la fine di maggio 2017, durante un viaggio verso Riccione, la spia AD-BLUE si accendeva ancora, costringendolo a chiamare l'assistenza, che prelevava la vettura e la trasportava presso l'officina di Gabicce;
h) che, ritirata dopo CP_2
qualche giorno l'autovettura, si accendeva per l'ennesima volta la spia
[...]
il che lo obbligava a effettuare il viaggio di ritorno verso Rossano senza Per_2
mai spegnere il motore, neppure per fare rifornimento di carburante;
i) che, giunto a Rossano, in data 08.06.2017, il mezzo veniva trasportato dal carroattrezzi presso l'officina i Rende, ove veniva riscontrato il guasto del CP_2
filtro antiparticolato;
l) di essere rientrato in possesso dell'auto solo in data
04.08.2017; m) che, a causa delle vicissitudini innanzi descritte, aveva cominciato a soffrire di depressione e insonnia, che lo costringevano ad assumere ansiolitici e antidepressivi;
n) che il bene acquistato non sarebbe
2 conforme a quello indicato in contratto, ragion per cui, ai sensi dell'art. 130
d.lgs. n. 206/2005, avrebbe diritto alla riduzione del 25% del prezzo di vendita, ovvero, in subordine, alla risoluzione del contratto;
o) di avere inoltre diritto al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 15.000,00, consistenti nell'impossibilità di godere dei comfort e delle prestazioni che sarebbe stato ragionevole attendere da un'automobile di tale valore, nella svalutazione di essa e nella impossibilità di alienarla ai prezzi di mercato.
L'attore ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) in via principale accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, condannare la in Controparte_2
persona del l.r.p.t., alla riduzione del prezzo nella misura del 25% sul prezzo di acquisto dell'autovettura, come previsto dal secondo comma dell'art. 130, D.
Lgs. 206/2005 e quindi ad € 8.620,00 con riserva di indicar un diverso importo alla luce degli accertamenti tecnici che verranno eventualmente eseguiti in corso di causa;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità come sopra ampiamente dimostrato, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra la e la parte attrice, con contestuale Controparte_2
restituzione del prezzo di quanto già pagato, anche in corso di causa, oltre ad interessi legali, dalla data di acquisto sino all'effettivo soddisfo;
3) sempre in via principale condannare la al risarcimento del danno Controparte_2
subito dal sig. , da valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore Pt_1
ad € 15.000,00 oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo
o nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
4) condannare, infine, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con tutti gli accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale, premesso di aver Controparte_1
acquistato dalla il ramo di azienda relativo alla Controparte_2
3 gestione del mandato di vendita ed assistenza del marchio ha sostenuto CP_2
l'infondatezza delle avverse argomentazioni, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “1) in via pregiudiziale nel rito: dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio quale conseguenza del mancato esperimento, a cura di parte attrice, del preventivo ed obbligatorio procedimento di negoziazione assistita a norma dell'art. 3 D. L. 132/2014, convertito in L. 162/2014; 2) in via principale, nel merito: respingere e rigettare ogni domanda svolta dal signor Pt_1
nei confronti dell'odierna convenuta, nessuna esclusa, in quanto
[...]
inammissibile, priva di fondamento in fatto e diritto e comunque non provata;
3) sempre in via principale: riconoscere ed accertare, ex art. 96 c.p.c. la responsabilità aggravata dell'attore per avere, come esposto e motivato in comparsa, agito in giudizio con malafede e/o colpa grave;
per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo che sarà ritenuto di giustizia dal giudicante, e dal medesimo liquidato anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi del procedimento”.
3. Ammesse le produzioni documentali presentate dalle parti e rigettate la richiesta di prova per testi e la richiesta di c.t.u. medico legale avanzate da parte attrice, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso oralmente la causa.
4. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita disciplinato dall'art. 3, co. 1 D.L. n.
132/2014, convertito in L. n. 162/2014, tenuto conto che l'ottavo periodo del predetto comma prevede che il comma medesimo non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi
4 tra professionisti e consumatori.
Peraltro, su disposizione adottata dal Tribunale ai sensi dell'art. 3, co. 1, 7° periodo D.L. n. 132/2014, l'attore, entro il termine di quindici giorni assegnatogli, ha proceduto alla comunicazione alla convenuta dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, il che preclude, in ogni caso, che possa dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
5. Passando ora alla trattazione del merito, appare incontestato tra le parti che l'attore, avendo acquistato l'autovettura per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, debba essere qualificato come consumatore, con conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo).
Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'art. 130, co. 2 d.lgs. n. 206/2005, nella versione, ratione temporis applicabile nel caso di specie, antecedente alle modifiche intervenute per effetto dell'art. 1 d.lgs. n. 170/2021, “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3,
4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9”.
Si osserva, altresì, che, come chiarito dalla Suprema Corte (v., a tal proposito,
Cass. Civ., Sez. VI-III, ordinanza n. 25417 del 26.08.2022), “nella disciplina consumeristica il legislatore, nell'ottica di dare risalto al principio di conservazione del contratto, ha optato per una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinguendo rimedi primari e rimedi secondari, e imponendo al consumatore di attenersi a tale gerarchizzazione, ma lasciandolo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva”. È quindi consentito al consumatore “chiedere in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, (…) avvalersi dei cd.
5 rimedi secondari, che non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie”. “La previsione della subordinazione di una classe di rimedi ad un'altra (…) impedisce di ritenere che essi siano alternativi, in quanto l'unico onere imposto al consumatore è che egli si avvalga prima dei rimedi primari e, solo una volta che questi si rivelino inidonei a risolvere il problema, dei cosiddetti rimedi secondari”. “D'altra parte, che la scelta di un rimedio non comporti la preclusione per il consumatore di avvalersi successivamente degli altri si ricava agevolmente dalla lettura della norma” contenuta nell'art. 130, co. 7 d.lgs. n. 206/205, la quale stabilisce “che il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore;
ciò dimostra la progressività dei rimedi predisposti dal legislatore a tutela dell'acquirente”.
Orbene, dalla lettura dell'atto di citazione e degli ulteriori scritti difensivi depositati dall'attore si evince che i difetti da quest'ultimo riscontrati sulla vettura vendutagli dalla convenuta consistono essenzialmente nell'accensione della spia AD-BLUE, nel continuo svuotamento della vaschetta del liquido refrigerante, nella bruciatura della guarnizione della testata e nel guasto del filtro antiparticolato.
Al fine di eliminare tali difetti, l'attore, come desumibile dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio (v. fatture del 16.01.2017, del 26.04.2017, del
08.06.2017 e del 10.07.2017), si è rivolto esclusivamente alla Audi Zentrum
Lamezia s.r.l. con in sede in Rende.
Non vi è prova, invece, che l'attore abbia richiesto direttamente alla società
6 venditrice la riparazione ovvero la sostituzione del mezzo.
Ne deriva, pertanto, che sia ora precluso all'attore agire nei confronti della convenuta al fine di conseguire la riduzione del prezzo ovvero, in subordine, la risoluzione del contratto, tali rimedi presupponendo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità su richiamata, che al venditore sia stato previamente richiesto il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione e che ciò non sia possibile ovvero sia manifestamente oneroso ovvero, ancora, non avvenga entro un termine congruo ovvero, infine, abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
In definitiva, la domanda di riduzione del prezzo o, in subordine, di risoluzione del contratto va respinta, poiché l'attore ha scelto di ricorrere a tali rimedi, c.d. secondari, senza avvalersi previamente dei rimedi, c.d. primari, della riparazione o sostituzione del mezzo.
6. Va altresì respinta anche la domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti e consistenti nell'impossibilità di godere dei comfort e delle prestazioni che sarebbe stato ragionevole attendere da un'automobile di tale valore, nella svalutazione di essa e nella impossibilità di alienarla ai prezzi di mercato.
Ed invero, quanto alla prima voce di danno, si rileva che, secondo la Suprema
Corte, “il danno da fermo tecnico di veicolo non è “in re ipsa”, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 32946 del 17.12.2024).
Nel caso di specie, invece, l'attore, in violazione del principio poc'anzi citato, non ha fornito la prova né di essersi procacciato un veicolo sostitutivo né dei minori proventi conseguiti a causa del mancato o diminuito utilizzo del mezzo,
7 ma si è limitato a sostenere che il danno sussista per il fatto stesso di non aver avuto la disponibilità della vettura nel periodo in cui la stessa era ricoverata in officina.
Né, inoltre, appare verosimile che la depressione sofferta dall'attore sia riconducibile all'indisponibilità della vettura e ai difetti dalla stessa evidenziati e ciò se solo si considera che la prima delle certificazioni mediche in atti – della cui attendibilità vi è peraltro da dubitare, giacchè proveniente non da un medico psichiatra, ma da un medico dentista – risale al 03.02.2017, allorquando, cioè, era decorso poco più di un mese dalla consegna del mezzo, avvenuta in data
24.12.2016, ed esso aveva manifestato solo taluni dei predetti difetti, costringendo l'attore medesimo a rivolgersi per la prima volta all'autofficina.
Quanto, poi, alle due ulteriori voci di danno, è sufficiente osservare che l'attore non ha fornito alcuna prova né in merito alla svalutazione del mezzo né in merito ad eventuali trattative intercorrenti con terzi al fine di addivenire alla vendita del bene.
7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, entrambe le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta vanno dunque rigettate, poiché infondate, con condanna del primo alla rifusione, in favore della seconda, delle spese di lite, che, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
8. Va, da ultimo, disattesa la richiesta, avanzata dalla convenuta, di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver omesso di esperire la preliminare procedura di negoziazione assistita, considerato che, come innanzi evidenziato, nelle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori la predetta procedura non costituisce condizione di procedibilità della domanda.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
CP_1
2) rigetta la domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata proposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dalla nei confronti di CP_1 CP_1
; Parte_1
3) condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre r.s.g. al 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Castrovillari, il 18.11.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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