Articolo 1 della Legge 30 luglio 1950, n. 738
Articolo 2
Versione
6 ottobre 1950
Art. 1.
Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , anteriormente al 1 giugno 1947 nonche' nei riguardi degli ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in base al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 , l'assegno mensile previsto dall' art. 5, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , nonche' dagli articoli 4, lettera c) e 5 lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 , e' riliquidato, con effetto dal 1 giugno 1947, tenendo conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778 , ferma restando comunque la data di decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o in ausiliaria o di dispensa dal servizio.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1950