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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/02/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11293/2022
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11293/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Valeria Bertin, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 10.4.2024) Per parte ricorrente: “pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi;
disporre l'affidamento super esclusivo ai sensi dell'art. 337-quater c.c. dei tre minori a favore della madre, così attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche relativamente alle decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio; regolamentare il diritto di visita del padre se mostrerà alcun interesse;
disporre a carico del marito un assegno di € 750,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figli (€ 250,00 l'uno), da corrispondere fino a quando la minore non diverrà autonoma economicamente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Brescia. Disporre a carico del marito un assegno a titolo di contributo mantenimento della moglie pari ad € 150,00 mensile;
disporre che gli assegni famigliari siano nella disponibilità esclusiva della ricorrente;
autorizzare il rilascio dei documenti validi dei minori e per i genitori;
Con vittoria di spese”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2022 deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Senegal in data 15.10.2009, unione dalla quale erano nati i figli CP_1
Per_ (il 28.10.2015), (il 15.11.2018), e (il 26.5.2021). Persona_1 Per_2
LL riferiva che il resistente aveva abbandonato la famiglia poco tempo dopo la nascita di
Per_
per trasferirsi in Piemonte, e che, da allora, era sostanzialmente scomparso dalla vita dei propri figli, non sentendoli neppure telefonicamente né provvedendo, se non in modo sporadico, al loro mantenimento.
LL aggiungeva di essere disoccupata e di vivere con i figli nella casa del fratello, che li manteneva, e chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale del 7.2.2023, alla quale il resistente compariva personalmente senza l'assistenza di un difensore, in via provvisoria ed urgente, veniva disposto l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la madre e frequentazioni del padre laddove costui avesse manifestato interesse, previo accordo con la madre, e venivano posti a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 750,00 mensili complessivi (ossia ad € 250,00 mensili per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della coniuge pari ad € 150,00 mensili. Nella successiva fase istruttoria veniva dichiarata la contumacia del resistente, la ricorrente non chiedeva la concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie, e, all'udienza del 10.4.2024, celebrata in modalità cartolare, precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e il Giudice Istruttore rimetteva la causa al
Collegio in vista della decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate sin dal 2021, e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata nel presente giudizio, nel quale il resistente, comparendo personalmente all'udienza presidenziale, non si è opposto alla domanda di separazione, e non si è nemmeno costituito in giudizio con il ministero di un difensore nella successiva fase istruttoria.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sui provvedimenti relativi ai figli minori
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori a se stessa e il resistente non si è costituito in giudizio con il ministero del difensore.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ebbene, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, è emerso a carico del resistente un comportamento contrario agli interessi dei minori tale da giustificare un affidamento esclusivo degli stessi alla madre: egli, infatti, ha abbandonato la casa familiare nel 2021, senza poi mantenersi in contatto con i figli, neppure telefonicamente, e senza provvedere in modo regolare al loro mantenimento, come allegato dalla ricorrente nell'atto introduttivo e dalla stessa confermato in udienza presidenziale.
Anche la circostanza che il resistente non si sia costituito in giudizio con il ministero di un difensore, nonostante la regolarità della notifica, per opporsi alla domanda della ricorrente di affidamento super esclusivo dei minori a sé, dimostra il disinteresse di costui per la conservazione del rapporto genitoriale. La condotta, sostanziale e processuale, adottata dal resistente conferma, quindi, la sua inidoneità educativa.
La ricorrente, al contrario, ha dato dimostrazione di essere pienamente in grado di assolvere il proprio compito genitoriale, essendosi presa cura affettivamente e materialmente dei propri figli minori.
Non può che disporsi, pertanto, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con potere di costei di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale dei minori, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di questi ultimi.
I figli non possono che essere collocati presso la madre, unico genitore con il quale costoro convivono sin dal 2021, e le frequentazioni con il padre saranno libere, previo accordo con la madre.
A norma dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., alla luce delle condizioni reddituali delle parti (la ricorrente è disoccupata, mentre il resistente lavora in Piemonte, come da lui stesso dichiarato all'udienza presidenziale del 7.2.2023, alla quale egli è comparso personalmente senza l'assistenza di un difensore), dell'assenza di qualsivoglia frequentazione paterna, dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, dell'età e delle esigenze dei minori, appare corretto confermare la somma posta a carico del padre a titolo di mantenimento dei figli dall'ordinanza presidenziale, pari ad € 750,00 mensili complessivi
(ossia ad € 250,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso a questo Tribunale.
3) Sul contributo al mantenimento della coniuge a carico del resistente
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente una somma a titolo di mantenimento per sé pari ad € 150,00 mensili.
Il diritto di ricevere una somma a titolo di mantenimento da parte del coniuge economicamente più debole in sede di separazione personale è previsto dall'art. 156 c.c. al ricorrere di due requisiti: la non addebitabilità della crisi coniugale al richiedente e la mancanza, in quest'ultimo, di adeguati redditi propri.
La domanda della ricorrente può essere accolta nella misura fissata nell'ordinanza presidenziale, pari ad € 150,00 mensili, in quanto non si pone alcuna questione di addebito della separazione alla ed è pacifico che ella, in costanza di matrimonio, venisse Pt_1
mantenuta dal marito, unico soggetto della famiglia percettore di reddito.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante la rinuncia della ricorrente alla concessione dei termini di cui agli artt. 183, comma 6, e 190 c.p.c., nonché in considerazione dell'ammissione della ricorrente al
Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori, , e Persona_1 Per_2
, alla madre, la quale potrà adottare anche le decisioni di Per_3 Parte_1
maggiore interesse per i minori - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale dei minori, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di questi ultimi - con collocamento presso la madre, e frequentazioni del padre libere, previo accordo con la madre;
3) Pone a carico di una somma a titolo di contributo al mantenimento CP_1 indiretto dei figli minori pari ad € 750,00 mensili complessivi (ossia ad € 250,00 mensili per ciascuno), con decorrenza dalla data della domanda, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata nelle mani di entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al Parte_1
50% delle spese come da Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
4) Pone a carico di una somma a titolo di mantenimento della coniuge CP_1 pari ad € 150,00 mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
5) Condanna il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, CP_1 Parte_1
e, per essa, allo Stato, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in €
[...]
1.453,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 6.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11293/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Valeria Bertin, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 10.4.2024) Per parte ricorrente: “pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi;
disporre l'affidamento super esclusivo ai sensi dell'art. 337-quater c.c. dei tre minori a favore della madre, così attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche relativamente alle decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio; regolamentare il diritto di visita del padre se mostrerà alcun interesse;
disporre a carico del marito un assegno di € 750,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figli (€ 250,00 l'uno), da corrispondere fino a quando la minore non diverrà autonoma economicamente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Brescia. Disporre a carico del marito un assegno a titolo di contributo mantenimento della moglie pari ad € 150,00 mensile;
disporre che gli assegni famigliari siano nella disponibilità esclusiva della ricorrente;
autorizzare il rilascio dei documenti validi dei minori e per i genitori;
Con vittoria di spese”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2022 deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Senegal in data 15.10.2009, unione dalla quale erano nati i figli CP_1
Per_ (il 28.10.2015), (il 15.11.2018), e (il 26.5.2021). Persona_1 Per_2
LL riferiva che il resistente aveva abbandonato la famiglia poco tempo dopo la nascita di
Per_
per trasferirsi in Piemonte, e che, da allora, era sostanzialmente scomparso dalla vita dei propri figli, non sentendoli neppure telefonicamente né provvedendo, se non in modo sporadico, al loro mantenimento.
LL aggiungeva di essere disoccupata e di vivere con i figli nella casa del fratello, che li manteneva, e chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale del 7.2.2023, alla quale il resistente compariva personalmente senza l'assistenza di un difensore, in via provvisoria ed urgente, veniva disposto l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la madre e frequentazioni del padre laddove costui avesse manifestato interesse, previo accordo con la madre, e venivano posti a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 750,00 mensili complessivi (ossia ad € 250,00 mensili per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della coniuge pari ad € 150,00 mensili. Nella successiva fase istruttoria veniva dichiarata la contumacia del resistente, la ricorrente non chiedeva la concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie, e, all'udienza del 10.4.2024, celebrata in modalità cartolare, precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e il Giudice Istruttore rimetteva la causa al
Collegio in vista della decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate sin dal 2021, e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata nel presente giudizio, nel quale il resistente, comparendo personalmente all'udienza presidenziale, non si è opposto alla domanda di separazione, e non si è nemmeno costituito in giudizio con il ministero di un difensore nella successiva fase istruttoria.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sui provvedimenti relativi ai figli minori
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori a se stessa e il resistente non si è costituito in giudizio con il ministero del difensore.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ebbene, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, è emerso a carico del resistente un comportamento contrario agli interessi dei minori tale da giustificare un affidamento esclusivo degli stessi alla madre: egli, infatti, ha abbandonato la casa familiare nel 2021, senza poi mantenersi in contatto con i figli, neppure telefonicamente, e senza provvedere in modo regolare al loro mantenimento, come allegato dalla ricorrente nell'atto introduttivo e dalla stessa confermato in udienza presidenziale.
Anche la circostanza che il resistente non si sia costituito in giudizio con il ministero di un difensore, nonostante la regolarità della notifica, per opporsi alla domanda della ricorrente di affidamento super esclusivo dei minori a sé, dimostra il disinteresse di costui per la conservazione del rapporto genitoriale. La condotta, sostanziale e processuale, adottata dal resistente conferma, quindi, la sua inidoneità educativa.
La ricorrente, al contrario, ha dato dimostrazione di essere pienamente in grado di assolvere il proprio compito genitoriale, essendosi presa cura affettivamente e materialmente dei propri figli minori.
Non può che disporsi, pertanto, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con potere di costei di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale dei minori, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di questi ultimi.
I figli non possono che essere collocati presso la madre, unico genitore con il quale costoro convivono sin dal 2021, e le frequentazioni con il padre saranno libere, previo accordo con la madre.
A norma dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., alla luce delle condizioni reddituali delle parti (la ricorrente è disoccupata, mentre il resistente lavora in Piemonte, come da lui stesso dichiarato all'udienza presidenziale del 7.2.2023, alla quale egli è comparso personalmente senza l'assistenza di un difensore), dell'assenza di qualsivoglia frequentazione paterna, dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, dell'età e delle esigenze dei minori, appare corretto confermare la somma posta a carico del padre a titolo di mantenimento dei figli dall'ordinanza presidenziale, pari ad € 750,00 mensili complessivi
(ossia ad € 250,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso a questo Tribunale.
3) Sul contributo al mantenimento della coniuge a carico del resistente
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente una somma a titolo di mantenimento per sé pari ad € 150,00 mensili.
Il diritto di ricevere una somma a titolo di mantenimento da parte del coniuge economicamente più debole in sede di separazione personale è previsto dall'art. 156 c.c. al ricorrere di due requisiti: la non addebitabilità della crisi coniugale al richiedente e la mancanza, in quest'ultimo, di adeguati redditi propri.
La domanda della ricorrente può essere accolta nella misura fissata nell'ordinanza presidenziale, pari ad € 150,00 mensili, in quanto non si pone alcuna questione di addebito della separazione alla ed è pacifico che ella, in costanza di matrimonio, venisse Pt_1
mantenuta dal marito, unico soggetto della famiglia percettore di reddito.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante la rinuncia della ricorrente alla concessione dei termini di cui agli artt. 183, comma 6, e 190 c.p.c., nonché in considerazione dell'ammissione della ricorrente al
Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori, , e Persona_1 Per_2
, alla madre, la quale potrà adottare anche le decisioni di Per_3 Parte_1
maggiore interesse per i minori - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale dei minori, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di questi ultimi - con collocamento presso la madre, e frequentazioni del padre libere, previo accordo con la madre;
3) Pone a carico di una somma a titolo di contributo al mantenimento CP_1 indiretto dei figli minori pari ad € 750,00 mensili complessivi (ossia ad € 250,00 mensili per ciascuno), con decorrenza dalla data della domanda, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata nelle mani di entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al Parte_1
50% delle spese come da Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
4) Pone a carico di una somma a titolo di mantenimento della coniuge CP_1 pari ad € 150,00 mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
5) Condanna il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, CP_1 Parte_1
e, per essa, allo Stato, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in €
[...]
1.453,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 6.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri