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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/11/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4685/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4685/2020 promossa da:
c.f. ) con l'avv. STEFANO ROSSETTI e l'avv. VIRGINIA Parte_1 P.IVA_1
GROSSI
ATTRICE
contro
c.f. ) con l'avv. MARIA CRISTINA Controparte_1 P.IVA_2
RG e l'avv. ANTONELLA IACOBELLIS
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di precisazione delle conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, e previo qualsivoglia accertamento e declaratoria del caso, ivi incluso alla luce dei motivi esposti in atti e
a verbale, la nullità per contrarietà a norme imperative della clausola di cui all'art. 19 lettera d) del contratto di agenzia e l'accertamento dell'illegittimità del recesso in tronco posto in essere dalla preponente con abuso ed in aperta violazione anche dei doveri di buona fede e CP_2 solidarietà contrattuale, oltre che in situazione concreta a norma di legge non legittimante un recesso in tronco:
In Via Principale:
a) condannare in persona del rappresentante legale p.t. a corrispondere ad Controparte_1 la somma di euro 589.157,12 (al netto del FIRR Controparte_3 accantonato/liquidato per €. 19.862,24) – o la somma, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso del giudizio – a titolo di indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c.
b) condannare, altresì, la convenuta a corrispondere all'attrice a titolo risarcitorio per il recesso illegittimamente esercitato in tronco e senza il preavviso imperativamente dovuto la somma di
€. 192.363,31, pari a 4 dodicesimi delle provvigioni di competenza dei 12 mesi che hanno preceduto il recesso – o la somma, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso del giudizio – oltre al risarcimento del danno ulteriore che si individua quanto meno nei costi, per
€. 3.450,00, che ha affrontato per i viaggi in Russia delle signore Parte_1 [...]
e (e IA VE di , conclusisi proprio il 19/04/2020 Parte_2 Parte_3 CP_1 ed organizzati per la prospezione del territorio contrattuale in vista la stagione PE20, stagione che, a motivo del recesso in tronco, ad non è stato ad Parte_1 Parte_1 concesso di promuovere.
In ogni caso:
c) oltre interessi di legge dal dovuto (i.e. dalla cessazione del rapporto agenziale in data
19/04/2019), ivi inclusi gli interessi di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda, sulle somme in condanna come per legge;
d) con condanna della società convenuta alla refusione a favore della società (anche dell'eventuale accertamento tecnico di ufficio e dei compensi relativi al presente giudizio con aumento per manifesta fondatezza ed aumento del 30% ex art. 4 D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e s.m.i. in considerazione degli strumenti telematici e della tecnica redazionale utilizzata dal sottoscritto difensore nel corso del procedimento per agevolare la consultazione e la navigabilità di testo e documenti. Oltre spese generali 15% ex
D.M. e CA FO come per legge.
In via istruttoria: ferma la rituale ammissione della prova per testi su tutti i capitoli (da 1 a 10) formulati dall'attrice e richiamate le risultanze della prova testimoniale espletata si ripropongono le istanze istruttorie ritualmente formulate in atti e non ammesse e dunque:
2 di 15 L'interrogatorio formale della convenuta ritualmente richiesto dall'attrice sui capitoli da 1 a 10 formulati dall'attrice nella propria rituale memoria ex art. 183, comma VI n. 2 cpc
La parte convenuta come da atto di precisazione delle conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis
e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi esposti dalla convenuta nel corso del presente giudizio:
In via principale, nel merito:
Rigettare integralmente, per le argomentazioni tutte esposte dalla convenuta nel corso del giudizio, le richieste della e, per l'effetto, assolvere la Controparte_3 CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni domanda avversaria, con
[...] vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, si chiede di ammettere la prova per testi come articolata negli atti della convenuta e, nello specifico, di essere ammessi alla prova testimoniale:
- sui capitoli di prova cui ai punti 1.1 a 1.5, da 2.1 a 2.2, da 3.1 a 3.4, da 4.1 a 4.2, da 5.1, da
6.1 a 6.8, da 7.1 a 7.32, 8.1 e da 9.1 a 9.5 della parte in Fatto della memoria di costituzione e risposta e da intendersi quivi per ripetuti e trascritti come espunti da valutazioni e/o da altre circostanze ritenute inammissibili a prova, anteponendo ad essi la locuzione “Vero che” e rammostrando ai testi i documenti ivi richiamati;
- sui capitoli di prova da 1.1. a 3.9 della memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma, n. 1, e da intendersi quivi per ripetuti e trascritti come espunti da valutazioni e/o da altre circostanze ritenute inammissibili a prova, anteponendo ad essi la locuzione “Vero che” e rammostrando ai testi i documenti ivi richiamati;
- sui capitoli di prova di cui ai punti da 1.1. a 1.28 e da 2.1. a 2.35 della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nonché sui capitoli di prova contrassegnati dalle lettere A) e B) della memoria stessa (pag. 34), tutti da intendersi quivi per ripetuti e trascritti come espunti da valutazioni e/o da altre circostanze ritenute inammissibili a prova, anteponendo ad essi la locuzione “Vero che” e rammostrando ai testi i documenti ivi richiamati.
3 di 15 In caso di contestazione, si chiede ammettersi la prova per testimoni sulla veridicità e fedeltà dei docc. 1 – 16 allegati alla memoria di costituzione e risposta, sulla base della formula “vero quanto indicato nel doc. sub. [•] che si rammostra al teste”;
Si indicano come testi su tutti i capitoli di prova sopra indicati i seguenti Signori:
• Dott.ssa presso Sab 22 S.r.l., in Via Largo Richini 2/A, Milano;
Testimone_1
• Dott. , presso Testimone_2 CP_4
• Dott.ssa presso Testimone_3 CP_4
• Dott.ssa , presso Testimone_4 CP_4
• Dott. , presso IFD S.r.l., Via Raffaele Parravini 13, Milano;
Tes_5
• Dott. , presso Testimone_6 CP_4
• Dott.ssa IA Zverera, presso CP_4
• Dott. presso Testimone_7 CP_4
• , presso Controparte_5 CP_4
Ai fini dell'assunzione della prova per testi così come formulata, la convenuta chiede sin d'ora che, ove ritenuto necessario, l'Ill.mo Giudicante adito adotti tutti gli opportuni provvedimenti di cui agli artt. 203 e 204 cod. proc. civ. ovvero di cui all'art. 257 bis cod. proc. civ. oppure di cui all'art. 122 cod. proc. civ. di cui la presente costituisce formale istanza.
Respingere i mezzi di prova richiesti dall'attrice e non ammessi, per tutti i motivi espressi dalla convenuta nel corso del presente giudizio.
Sempre in ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28.7.2020 conviene in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo: a. l'accertamento della nullità (art. 14181 c.c.) dell'art. 195 lett. d («Fatto salvo quanto altrove previsto nel presente contratto, la preponente può recedere, senza preavviso, da tale
Contratto per giusta causa. Le parti si danno atto che, ai sensi di questo articolo 19.5, costituisce circostanza giustificativa di recesso senza preavviso: […] d) Ogni modifica importante nella struttura giuridica o negli elementi dirigenti dell'Agente, attuata senza il preventivo consenso
4 di 15 della Preponente, ed in particolare il fatto che la sig.ra cessi di curare Testimone_1 personalmente i rapporti con il Clienti. A tal riguardo, le Parti si danno atto che il presente
Contratto è stato stipulato avendo particolare riguardo alle competenze ed alle caratteristiche dell'Agente, che ne costituiscono presupposto essenziale e, in particolare, all'impegno che
l'attività oggetto del Contratto sia effettivamente svolta con dedicazione personale costante dalla sig.ra ) del contratto di agenzia a tempo indeterminato da loro concluso il Testimone_1
22.2.2016 (doc. 1 att.; doc. 3 conv.) per la promozione dei marchi « e CP_2 [...]
negli Stati dell'ex Unione Sovietica senza rappresentanza né esclusiva;
b. Controparte_6
l'accertamento della conseguente inefficacia del recesso della preponente in data 19.4.2019; c. la condanna della convenuta al risarcimento del danno e al pagamento delle indennità di preavviso e di fine rapporto.
espone di aver informato sin dal 19.3.2019 dell'incombente Parte_1 Controparte_1 cessione della quota di all'epoca legale rappresentante e socia dell'agente, ad Testimone_1
quale perfezionata il 18.4.2019 in esecuzione dell'accordo conclusivo della Parte_4 negoziazione assistita del 22.1.2019. Sostiene, quindi, che ha riservato la scelta se Controparte_1 proseguire il rapporto con dopo la stagione autunno inverno 2019-2020 Parte_1
(1.1.2019-31.3.2019) o se instaurarne un secondo con che il 21.3.2019 costituisce Testimone_1
Sab 22 s.r.l.
Costituitasi in giudizio, contesta le diverse avversarie deducendo di aver Controparte_1 scoperto l'avvicendamento societario solo dopo la sua formalizzazione nel corso dell'incontro del
19.4.2019, cui è seguito, in pari data, il suo recesso dal contratto.
La causa, istruita con prove orali, documenti e, previo mutamento del giudice istruttore, consulenza d'ufficio contabile, è posta in decisione all'udienza del 24.6.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
La clausola risolutiva espressa (art. 195 lett. d) deve considerarsi valida nei limiti in cui consenta un recesso in tronco per ragioni e con modalità che non legittimerebbero un recesso per giusta causa (cfr. CC II 23.6.2023 n. 18030; CC L 4.8.2021 n. 22246; CC L
28.10.2021 n. 30488), ma il ricorso all'autotutela (art. 1456 c.c.) non esime il giudice dall'accertare se l'inadempimento dell'agente assurga a giusta causa di recesso (art. 2119 c.c.) considerando le complessive dimensioni economiche del contratto, l'incidenza della disfunzione sul suo sinallagma e la gravità della condotta dell'agente, poiché il recesso senza preavviso del
5 di 15 preponente sottende una causa di interruzione del rapporto che ne impedisca la prosecuzione financo provvisoria (art. 17512 c.c.). In particolare, il comportamento delle parti deve essere valutato ponderando la maggiore autonomia gestionale dell'agente in confronto ad un lavoratore subordinato e, quindi, la maggior intensità del suo legame fiduciario con il preponente (CC II
23.6.2023 n. 18030; CC L 4.8.2021 n. 22246; CC L 28.10.2021 n. 30488).
Ferma l'ineludibilità dell'accertamento della giusta causa, l'autotutela (art. 1456 c.c.) deve essere conforme a buona fede oggettiva (art. 1175 e 1375 c.c.); quindi, il creditore non può strumentalizzare il suo potere di risoluzione quando la condotta tenuta dal debitore coincide materialmente con il comportamento dedotto nella clausola risolutiva espressa, ma è stata leale e corretta, ciò precludendo la configurabilità di un inadempimento già sul piano oggettivo della condotta, a prescindere dalla colpa (CC I 23.11.2015 n. 23868; CC I 23.3.2023 n. 8282).
Il su indicato accertamento porta ad escludere la giusta causa del recesso di Controparte_1
2.
È incontroverso che le parti si siano incontrate il 18.3.2019 (cfr. doc. 9 conv.), mentre è discusso il contenuto del colloquio, oggetto dell'istruttoria orale. Se ne esaminano, quindi, i dati rilevanti, preliminarmente osservando che, in disparte l'attendibilità dell'elemento di prova,
l'eventuale nullità della testimonianza di (art. 246 c.p.c.) è stata sanata Testimone_2 dall'inerzia di (art. 1572 c.p.c.), che non ha riproposto la questione dopo Parte_1
l'escussione del teste (cfr. CC SU 6.4.2023 n. 9456).
Ciò specificato, dall'istruttoria è emerso che nel corso dell'incontro del 18.3.2019, chiesto dall'agente il 14.3.2019 nella prospettiva di una «scissione societaria» di (cfr. Parte_1 doc. 9 conv.), l'avvicendamento fu prospettato da come probabile anziché certo Parte_4
(«5. Durante l'incontro del 18/03 di cui al capitolo 1) il sig. convocava telefonicamente Tes_2 nella stanza la signora e le chiedeva di fronte alle signore e se Testimone_3 Pt_4 Tes_4 fosse vero che la signora aveva sottoposto a l'ipotesi della cessione del contratto Tes_1 CP_2 di agenzia da Interno21 alla nuova società che la signora avrebbe costituito?»; Tes_1 Tes_3
«si è vero, sono stata convocata. Mi ha fatto la domanda ed io avevo risposto che non ne
[...] ero a conoscenza». «1. Il tema del confronto per cui – come da carteggio mail con oggetto
“Scissione societaria Agenzia Interno21” che si rammostra al teste (doc. 9 conv.) – è stato organizzato e su cui si è incentrato l'incontro del 18/03/2019 fra il sig. di e la Tes_2 CP_2 signora era, in sintesi, la richiesta della signora circa la possibilità di Parte_4 Pt_4 continuare la collaborazione fra ed Interno21 nonostante l'imminente separazione della CP_2
6 di 15 signora da Interno21 e la sottoposizione al gradimento di della persona Testimone_1 CP_2 della signora quale nuova risorsa di principale riferimento nell'ambito di Parte_4 Pt_1
[...
per la gestione del mandato agenziale?»; «[…] Io ho risposto, poi mi sono Testimone_3 fermata alla riunione e lì abbiamo discusso della ipotesi di separazione delle due socie. Fino a quel momento nessuno di noi sapeva che e erano socie. Io personalmente ho Pt_4 Tes_1 appreso in quella sede che stavano valutando la separazione, non sapendo come sarebbe avvenuta. È vero che ha chiesto di prendere in considerazione l'ipotesi di tenere lei come Pt_4 agente in luogo della Noi le abbiamo detto che ci avremmo pensato, in quanto spiazzati Tes_1 dalle nuove scoperte che le due fossero socie e che stavano pensando di separarsi». «La in Pt_4 mia presenza non ha affermato in maniera certa che si sarebbe separata dalla e non ha Tes_1 affermato in maniera certa la modalità in cui ciò sarebbe avvenuto». «La ha affermato in Pt_4 mia presenza che forse si sarebbe separata dalla e non ha spiegato le modalità in cui ciò Tes_1 avrebbe potuto avvenire»), ma la riconosciuta candidatura di in alternativa alla Parte_4 socia fa presumere che la «scissione societaria» non costituisse una mera eventualità, specie considerando le successive proposte di prosecuzione del rapporto con la presentazione di un partner straniero (doc. 23 att.: «Volevo innanzitutto ringraziarti per la tua disponibilità e scusarmi per gli “inconvenienti” nei quali è suo malgrado coinvolta. Nella speranza di CP_2 poter proseguire questa collaborazione […]») ed il preavviso di invio del budget previsionale della stagione primavera-estate 2020 in data 31.3.2019, seguito dalla fissazione di un incontro
(doc. 24 att.: «Caro come già ti anticipavo durante il nostro incontro con le due Tes_2 ragazze del commerciale di dedicate a e Oksana, abbiamo fatto una Parte_1 CP_2 Pt_2 prima stesura di budget SS20 in linea con quello che è il loro pensiero, ovviamente piuttosto conservativo in questo momento. Come da prassi lo hanno già girato a IA VE, la tua
Area Manager che suppongo a breve ci farà avere i suoi commenti. In relazione al nostro incontro e alla possibilità di coltivare questa collaborazione ho valutato con e NA la Pt_2 possibilità di investire direttamente su alcune aree di interesse per potenziale Retail, coinvolgendo ove possibile il nostro cliente whs esistente. Questa è la nostra idea: […]»; «Ciao
, ti ringrazio da parte di per il messaggio. Saresti disponibile per un incontro Pt_4 Tes_2 con lui mercoledì prossimo a Milano nel primo pomeriggio? Grazie per farmi sapere. Un saluto!
»). Email_1
Inoltre, è del tutto inverosimile che allertata da del riassetto Controparte_1 Parte_4 societario in corso, non abbia chiesto e/o avuto indicazioni e rassicurazioni dalla persona che
7 di 15 all'epoca aveva il potere institorio di e che il mese successivo Parte_1 Testimone_1 alla cessione della quota sociale ha concluso con la preponente un diverso contratto di agenzia in nome e nell'interesse della neo-costituita Sab 22 s.r.l., confermando l'inalterata fiducia della convenuta nei suoi confronti.
Un indice concorde è rinvenibile, infine, nella perplessità sul da farsi manifestata a Tes_5
(IFD s.r.l.) da ( che, l'indomani del suo incontro con Testimone_2 Controparte_1 Pt_4
si è detto consapevole delle ragioni di credito esigibili da in caso di
[...] Parte_1 interruzione del rapporto («10. In data 19.3.2019 il sig. di ed il sig. Tes_2 CP_2 Tes_5 della IFD srl si incontravano presso la sede di a Carpi e in quell'occasione il sig. CP_2
Test
esprimeva al sig. di non aver ancora preso alcuna decisione definitiva sul destino Tes_2 del contratto con Interno21 dovendo valutare attentamente la questione anche in ragione dell'importante indennità di cessazione che poteva spettare all'agente eventualmente uscente?»;
Sergio Pea: «10. Confermo la circostanza di cui al capitolo, ero a Carpi per un consiglio di amministrazione della e con mia figlia siamo passati ad incontrare il dott. per CP_7 Tes_2 valutare se esistevano le basi per collaborare alla distribuzione del marchio nella ex Unione sovietica»).
2.1.
Il mutamento della compagine societaria, impedendo all'agente di adempiere alle sue obbligazioni con l'interposizione di specificamente dedotta in contratto («le Parti Testimone_1 si danno atto che il presente Contratto è stato stipulato avendo particolare riguardo alle competenze ed alle caratteristiche dell'Agente, che ne costituiscono presupposto essenziale e, in particolare, all'impegno che l'attività oggetto del Contratto sia effettivamente svolta con dedicazione personale costante dalla sig.ra ), realizza la condotta materiale di Testimone_1 inadempimento prevalutata dalle parti di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), ma non può ritenersi scorretta né irrimediabilmente lesivo della fiducia del creditore nella controparte (CC L
19.1.2018 n. 1376; in motivazione CC L 29.9.2015 n. 19300; CC L 17.2.2011 n. 3869; CC L
14.2.2011 n. 3595) a fronte non solo dell'informativa già resa alla preponente non oltre il
18.3.2019 da ma soprattutto della susseguente conclusione in data 28.5.2019 (doc. Parte_4
15 conv.) di un contratto di agenzia con SAb 22 s.r.l., ossia con la società rappresentata da chi sino al 18.4.2019 agiva per Parte_1
La formalizzazione del recesso nelle ore susseguenti all'incontro con non solo Parte_4 riscontra ulteriormente che la convenuta non fosse sorpresa della cessione, di cui è direttamente
8 di 15 accertata la comunicazione alla preponente il giorno antecedente all'incontro («Vero è che solo il
19 aprile 2019, veniva informata della cessione di quote da parte della Sig.ra e CP_2 Tes_1 della sua estromissione dalla compagine sociale di Interno21»; «il giorno in cui Testimone_3 ho saputo che ci sarebbe stata la cessione è stato il 18.04.2019, il giorno precedente. L'ho saputo dalla stessa»), ma contribuisce a far presumere che sapesse dell'accordo Tes_1 Controparte_1 di negoziazione assistita cui le socie hanno dato esecuzione il 18.4.2019.
Nell'arco temporale prossimo ad un trimestre dalla definizione dei rapporti societari alla comunicazione all'agente della cessione della quota di di ha Testimone_1 Parte_1 enucleato il contenuto di un'offerta per la prosecuzione dell'agenzia e ha Controparte_1 [...]
, esaminarla e rifiutarla, recedendo contestualmente dal contratto: è indubitabile, perciò, Parte_5 che l'agente abbia tenuto un comportamento corretto pretestuosamente strumentalizzato dalla preponente per eluderne le ragioni di credito. Nel mentre l'agente ha corso alle vendite autunno- inverno 2019-2020, il cui corrispettivo è stato regolarmente fatturato (doc. 2, 45 e 48 att.).
Considerata la diversa capacità di resistenza di nell'economia globale del Parte_1 contratto in ragione del suo elevato valore economico e del mutamento all'interno della società,
l'aver declinato il riassetto societario nella forma dell'elevata probabilità anziché dell'incombente certezza costituisce una condotta inidonea a incidere sul sinallagma e comunque compatibile con la provvisoria prosecuzione del rapporto, la cui repentina interruzione, invece, è atta a pregiudicare sensibilmente il rendimento dell'agente e/o le sue aspettative di sviluppo. E ciò a prescindere dall'eventuale disinteresse della controparte all'esecuzione del contratto in pendenza del preavviso (cfr. CC L 10.10.2005 n. 19678; CC L 14.2.2011 n. 3595).
3.
Si procede a determinare le ragioni di credito dell'agente, preliminarmente osservando come la consulenza tecnica d'ufficio sia amplia, completa e non sottoposta a rilievi di parte se non per un profilo di natura giuridica che ha indotto l'ausiliario del giudice a proporre un conteggio alternativo.
3.1.
In assenza di una specifica disciplina del recesso senza preavviso dal contratto di agenzia, sono applicabili per analogia gli artt. 2118-2119 c.c., perciò il recedente è tenuto nei confronti dell'altra parte ad un'indennità pari all'importo della retribuzione che sarebbe maturata nel il periodo di preavviso (art. 21182 c.c.).
9 di 15 Il contratto la regola specificamente in conformità all'art. 2121 c.c., che include nel computo della media degli emolumenti dell'ultimo triennio o della minor durata del rapporto le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili o ai prodotti e gli altri compensi continuativi, escludendo solo i rimborsi.
In caso di recesso (art. 19) la durata del preavviso è rapportata alle annualità contrattuali già trascorse («un mese per il primo anno di durata del contratto, due mesi per il secondo anno iniziato, tre mesi per il terzo anno iniziato, quattro mesi per il quarto anno iniziato, cinque mesi per il quinto anno iniziato e sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi»), mentre l'indennità sostitutiva è «pari ad un dodicesimo della provvigione» dovuta per ciascun mese di preavviso.
Le provvigioni (art. 12) oscillano dal quattro all'otto per cento del fatturato (all. 12.1) a seconda che i clienti facciano già parte del portafoglio di e sono state versate Controparte_1 all'agente dopo il pagamento da parte del cliente. Nel contraddittorio tecnico il totale è stato concordemente individuato in € 1.928.563,31 conformemente agli estratti contabili trimestrali, aggiornati di trimestre in trimestre fino al 27.4.2020 (docc. 2 e 48 att.).
I valori delle fatture emesse da a debito di in pendenza del Parte_1 Controparte_1 rapporto (doc.
3-17 e 44 att.) corrispondono, salvo un lievissimo disallineamento (0,6%), ai valori indicati nel prospetto della convenuta (doc. 48 att.) delle fatture emesse da a debito CP_4 dei suoi clienti nell'aree geografiche di pertinenza dell'agente.
Attesa la durata del rapporto dal 22.2.2016 al 19.4.2019 (trentotto mesi, quattro anni),
l'indennità è pari ad € 192.363,31, ossia un terzo (quattro dodicesimi) della provvigione annua anteriore (€ 577.089,93 su un fatturato di € 9.810.418,89).
In sede di precisazione delle conclusioni la convenuta ha eccepito la mutatio libelli asseritamente compiuta con l'ampliamento dell'oggetto della domanda relativa all'indennità di preavviso, limitata sino a quel momento ad un quarto (€ 144.272,48) della provvigione annua
(citazione, p. 89; memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., p. 17; note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.7.2024, p. 2; comparsa conclusionale del 7.10.2024, p. 49; memoria di replica 28.10.2024, p. 12).
Il rilievo va disatteso, poiché pur computando un terzo anziché un quarto Parte_1 della provvigione annua, ha chiesto sin da principio il pagamento a titolo di indennità di preavviso di € 194.005,04.
10 di 15 La rimodulazione del criterio aritmetico non implica la diversificazione della causa petendi, immutata, né un ampliamento del petitum, poiché il suo limite monetario cristallizzatosi con le preclusioni assertive (€ 194.005,04) supera la domanda finale (€ 192.363,31).
Il principio della corrispondenza del chiesto al pronunciato (art. 112 c.p.c.) non impedisce al giudice di rendere una pronuncia secondo una ricostruzione autonoma della vicenda o in applicazione di una norma giuridica diversa, fermo il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto o di emettere una statuizione fondata su elementi di fatto non ritualmente acquisiti: a fronte di una domanda del valore di € 194.005,04 e di un credito quantificato dalla consulente d'ufficio in € 192.363,31 si pone una mera questione di interpretazione della domanda (cfr. CC L
23.8.2025 n. 23783; CC III 22.9.2023 n. 27181), il cui valore monetario è invariato.
3.2.
L'indennità di cessazione del rapporto (art. 21) è disciplinata per rinvio all'art. 1751 c.c. (art. 17 dir. 18.12.1986 n. 86/653/CEE) con richiamo al fatturato dei clienti di cui all'allegato 3.1 bis del contratto.
È incontroverso ab initio e indirettamente comprovato dalla conclusione di un secondo contratto di agenzia con la neo-costituita Sab 22 s.r.l., che abbia ampliato la Parte_1 clientela di e ne abbia sviluppato gli affari consentendole di fruire ancora dei Controparte_1 vantaggi procacciatile.
La consulente ha confermato entrambi i dati, cumulativi (cfr. CC L 9.1.2019 n. 273; CC L
27.12.2018 n. 3337; CC L 29.8.2018 n. 21377; CC L 3.8.2017 n. 19437; CC L 6.10.2016 n.
20047), accertando un sensibile incremento degli affari di con i clienti dell'area CP_4 servita da da € 5.600.000,00 (all. 3.1 bis del contratto) a € 10.500.000,00 nel Parte_1 triennio 2016-2019 (16%, 53% e 5%). Quindi, ha stabilito l'indennità, nell'accordo con i consulenti di parte, secondo i criteri applicativi dell'art. 17 dir. 86/653/CE enucleati dalla
Commissione della Comunità europea il 23.7.1996.
D'altronde, l'agente non produce l'accordo economico collettivo pro tempore vigente, la cui cognizione sfugge al principio iura novit curia (cfr. CC 6-L 5.3.2019 n. 6394 e CC 6-L 16.9.2014
n. 19507), né deduce la sua portata migliorativa precludendo un confronto (CGCE 23.3.2006, C-
465/04, Honyvem Informazioni Commerciali s.r.l.).
Nel determinare in € 547.104,77 la provvigione lorda dei dodici mesi antecedenti alla risoluzione l'esperta contabile (all. 1 rel. c.t.u.) ha diversificato il fatturato (€ 9.810.418,89) in
11 di 15 ragione dei clienti già facenti parte del portafoglio della preponente (all. 3.1 bis del contratto) e dei clienti sopravvenuti (€ 577.089,93 – € 29.985,16).
Valutato in un biennio il probabile protarsi nel tempo dei vantaggi goduti dalla proponente secondo una proiezione del miglioramento rilevato in pendenza del rapporto, la consulente ha ponderato il dato prospettico con specifiche variabili inerenti ed estranee all'agente, quali: a. la flessione scaturente dalla fisiologica migrazione della clientela (cfr. CC L 27.12.2018 n. 3337); b. la rete dei preponenti residui;
c. la colpa dell'agente nella risoluzione del contratto, la sua condizione retributiva e l'eventuale minor fatturato;
d. il pagamento dei contributi pensionistici da parte del preponente;
e. l'andamento del mercato e gli investimenti pubblicitari del preponente.
Confrontando per gli anni 2016-2017 e 2017-2018 i fatturati corrispondenti alla clientela presente nel primo anno di ciascun biennio (2016-2017) e assente nel secondo (2017-2018), la consulente d'ufficio ha stimato un decremento di € 415.428,60 su € 6.574.914 (2016-2017) e di €
1.688.035,36 su € 10.063.103,82 (2017-2018), pari ad un tasso di migrazione medio del 14,67%, approssimato al 15% (2016-2017: 6,32%; 2017-2018: 16,77%). Quindi, ha diminuito le provvigioni della clientela ampliata e/o intensificata nell'anno anteriore al recesso del quindici per cento per un biennio (€ 547.104,77 - 15% = € 465.039,05; € 465.039,05 - 15% = €
395.283,20; € 465.039,05 + € 395.283,20), pervenendo ad un valore (€ 860.322,25), che ha ritenuto congruo dopo aver ponderato gli indicatori ulteriori. In particolare, ha considerato che: a.
è agente plurimandataria;
b. il fatturato associabile al rapporto di agenzia con Parte_1 secondo i dati di bilancio è pari al cinquanta per cento del fatturato annuo Controparte_1 dell'agente (oltre € 500.000,00 su circa € 1.000.000,00); c. l'aliquota provvigionale varia dal 4% all'8%; d. in pendenza del rapporto il fatturato della preponente è raddoppiato;
e. all'agente sono stati versati € 19.862,24 per contributi (Firr).
Infine, la consulente ha accertato il limite legale dell'indennità (art. 17513 c.c.) in € 609.019,36 rapportando le provvigioni riscosse da (doc. 44 att.; rel. c.t.u., p. 7: € Parte_1
1.928.563,31) alla durata del rapporto (trentotto mesi), riducendola, quindi, da € 860.322,25 ad €
609.019,36 a dedursi il contributo accantonato nel Fondo indennità di risoluzione del rapporto (€
19.862,24), residui € 589.157,12.
3.3.
I crediti di € 192.363,31 ed € 589.157,12 sono entrambi di valuta (per l'indennità di fine rapporto cfr. CC II 25.3.1971 n. 862; per l'indennità di preavviso v., in motivazione, CC L
12 di 15 21.5.2021 n. 14062 che ne sottolinea la natura retributiva), essendo le prestazioni ab origine pecuniarie e non rilevandone indeterminatezza sino all'esatta quantificazione (CC I 20.1.1995 n.
634). Sono, inoltre, insuscettibili di rivalutazione (artt. 4091 n. 3 e 429 c.p.c.), poiché hanno fonte diversa da un rapporto di lavoro coordinato e continuativo (cfr. CC II 16.2.2015 n. 3029).
Gli interessi, chiesti nella citazione e nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. in forma generica
(«oltre interessi di legge sulle somme in condanna e rivalutazione se dovuta come per legge»), sono domandati per il periodo anteriore alla pronuncia solo in sede di precisazione delle conclusioni («oltre interessi di legge dal dovuto (i.e. dalla cessazione del rapporto agenziale in data 19/04/2019, ivi inclusi gli interessi di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda, sulle somme in condanna come per legge»); sono dovuti, quindi, eslcusivamente dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo al saggio ex art. 12844 c.c., avendo i crediti titolo in un rapporto contrattuale (cfr. CC I 29.7.2025 n. 21806).
4.
La domanda di di risarcimento delle spese di trasferta è infondata, non essendo Parte_1 causalmente ascrivibile alla risoluzione del contratto da parte di né ad una lesione Controparte_1 dell'affidamento dell'agente nella prosecuzione del rapporto (art. 1223 c.c.).
Con missiva del 20.3.2019 (doc. 37 att.; oggetto: «trasferta + IA aprile») Pt_2 [...] di prospetta a NA NA e Parte_2 Pt_1 Parte_1 Testimone_1 Parte_6 un programma di visite in Russia dall'11 al 16.4.2019 («Buongiorno a tutte, purtroppo questa stagione abbiamo perso molti clienti sulla piazza di St. Pietroburgo e ovviamente non CP_2 possiamo lasciare la piazza così importante scoperta. In più abbiamo pochi client(I) a St.
Pietroburgo per gli altri brand con cui collaboriamo. Abbiamo deciso di fare la trasferta insieme con Area manager (IA) per visitare i clienti sia esistenti che trovare i potenziali CP_2 clienti. Abbiamo pensato di fare la trasferta dal 16.04 al 19.04 (basandoci sul suo calendario trasferte). Sotto trovate l'orario provvisorio in attesa della conferma, perché dobbiamo prendere
i biglietti più presto possibile, visto che i prezzi crescono ogni giorno in più ci sono pochi voli rimasti.
Trasferta aprile NA +IA: 16.04 – volo13.00 arrivo 17.15 (è unico volo disponibile diretto che non costa molto, avrei voluto partire il 17.04, ma i voli sono molti cari e gli orari non sono convincenti) – visita cliente “Moskovskij department store” (è per la strada dall'aeroporto), visita centro commerciale “Gallereya”. 17.04 – incontro con IA che arriva da Mosca, visita clienti LA ON (centro commerciale “Golden Palace”), KA (Kommendatskaya
13 di 15 plowad'), “ (centro commerciale “Apriori”), possibile appuntamento con (in Per_1 Per_2 attesa della risposta, , incontro con il cliente potenziale “Verona” ( prospekt). Per_3 Per_4
18.04 – Visita centri commerciali fuori città “Ecopolis” (cliente Blu laguna Vuborskoe shosse)
“Kosmopolis” (cliente Multimoda). 19.04 – Visita negozi ex paralello AC (Bolshoj prospekt,
Naberejnaya Mojki, 8-ya liniya V.O), visita ex cliente OOO “Brend” (Bolshoj prospekt); ricerca dei potenziali clienti;
20.25-partenza per Milano. Costi: volo 300,00 euro, albergo 400,00, cibo+altri spese (taxi) 400,00; totale circa 1.100,00 euro»).
Identico messaggio è inviato il 25.3.2019 da a IA VE (doc. 13 conv.). Parte_2
Il 21.3.2019 (doc. 37 att.: « Parlane con : io direi di procedere») Parte_6 Pt_4 Tes_1 risponde invitando a parlarne con che, interpellata
[...] Parte_6 Parte_4
(«trasferta NA & OX aprile 2019»), il 27.3.2019 approva (doc. 38 att.: «Procediamo pure»;
«Ciao , grazie, allora veniamo il venerdì in ufficio a prenotare tutto. Saluti, Grazie Angela Pt_4
Bigini»).
La convenuta eccepisce che il viaggio in Russia di era stato programmato per la Persona_5 partecipazione della preponente ad eventi inaugurali;
quindi, ha costituito mera occasione per l'incontro dei clienti seguiti da Parte_1
L'istruttoria orale ha suffragato la difesa della convenuta, essendo emerso che la trasferta non fu solo un viaggio in prospezione, essendo necessaria a curare i rapporti con i clienti di ulteriori preponenti (NA NA: «Io e dovevamo andare in trasferta in Russia per Pt_2 Parte_1
IA doveva fare la sua trasferta. Anche lei ha fatto diverse città senza di noi. e IA si Pt_2 sono incrociate a S. Pietroburgo. Io non ero con loro, perché ero andata a trovare mia madre a
S. Pietroburgo»; «non c'è stata una richiesta particolare, ma io e di Parte_2 Per_5 abbiamo discusso su quale città potere visitare per vedere i clienti esistenti e CP_1 potenziali». «Con IA mi sono incontrata per vedere i clienti esistenti e potenziali di CP_1
Preciso che questa trasferta non era stata organizzata per l'appuntamento a San Pietroburgo con IA. Perché prima di incontrarci con lei siamo state in altre città, inclusa S. Pietroburgo, per altri brand». «Noi organizzavamo queste trasferte stagionali per promuovere i Parte_1 brand che seguivamo e per trovare i nuovi clienti. C'era anche che era uno dei brand che CP_2 promuovevamo in quel periodo»). Sarebbe, quindi, avvenuta a prescindere dall'evoluzione del rapporto di agenzia in esame ed essendo comunque interesse dell'agente curare i rapporti con i clienti procacciati alla preponente.
5.
14 di 15 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore reale della controversia, l'istruttoria svolta, la doppia fase decisionale, le prestazioni difensive rese e la stesura degli atti con collegamenti ipertestuali ai documenti.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste in capo alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- accertato il recesso senza giusta causa di dal contratto di agenzia con Controparte_1 [...]
condanna al pagamento in favore di di € 192.363,31 Parte_1 Controparte_1 Parte_1 ed € 589.157,12 oltre interessi ex art. 12844 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2- rigetta le ulteriori domande di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
3- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 1.713,00 per esborsi, € 37.950,90 per compensi, oltre spese forfettarie
(quindici per cento dei compensi) e accessori;
4- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo a Controparte_1
Modena, 5 novembre 2025
Il Giudice
NA DI
15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4685/2020 promossa da:
c.f. ) con l'avv. STEFANO ROSSETTI e l'avv. VIRGINIA Parte_1 P.IVA_1
GROSSI
ATTRICE
contro
c.f. ) con l'avv. MARIA CRISTINA Controparte_1 P.IVA_2
RG e l'avv. ANTONELLA IACOBELLIS
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di precisazione delle conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, e previo qualsivoglia accertamento e declaratoria del caso, ivi incluso alla luce dei motivi esposti in atti e
a verbale, la nullità per contrarietà a norme imperative della clausola di cui all'art. 19 lettera d) del contratto di agenzia e l'accertamento dell'illegittimità del recesso in tronco posto in essere dalla preponente con abuso ed in aperta violazione anche dei doveri di buona fede e CP_2 solidarietà contrattuale, oltre che in situazione concreta a norma di legge non legittimante un recesso in tronco:
In Via Principale:
a) condannare in persona del rappresentante legale p.t. a corrispondere ad Controparte_1 la somma di euro 589.157,12 (al netto del FIRR Controparte_3 accantonato/liquidato per €. 19.862,24) – o la somma, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso del giudizio – a titolo di indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c.
b) condannare, altresì, la convenuta a corrispondere all'attrice a titolo risarcitorio per il recesso illegittimamente esercitato in tronco e senza il preavviso imperativamente dovuto la somma di
€. 192.363,31, pari a 4 dodicesimi delle provvigioni di competenza dei 12 mesi che hanno preceduto il recesso – o la somma, maggiore o minore, che risulterà accertata nel corso del giudizio – oltre al risarcimento del danno ulteriore che si individua quanto meno nei costi, per
€. 3.450,00, che ha affrontato per i viaggi in Russia delle signore Parte_1 [...]
e (e IA VE di , conclusisi proprio il 19/04/2020 Parte_2 Parte_3 CP_1 ed organizzati per la prospezione del territorio contrattuale in vista la stagione PE20, stagione che, a motivo del recesso in tronco, ad non è stato ad Parte_1 Parte_1 concesso di promuovere.
In ogni caso:
c) oltre interessi di legge dal dovuto (i.e. dalla cessazione del rapporto agenziale in data
19/04/2019), ivi inclusi gli interessi di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda, sulle somme in condanna come per legge;
d) con condanna della società convenuta alla refusione a favore della società (anche dell'eventuale accertamento tecnico di ufficio e dei compensi relativi al presente giudizio con aumento per manifesta fondatezza ed aumento del 30% ex art. 4 D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e s.m.i. in considerazione degli strumenti telematici e della tecnica redazionale utilizzata dal sottoscritto difensore nel corso del procedimento per agevolare la consultazione e la navigabilità di testo e documenti. Oltre spese generali 15% ex
D.M. e CA FO come per legge.
In via istruttoria: ferma la rituale ammissione della prova per testi su tutti i capitoli (da 1 a 10) formulati dall'attrice e richiamate le risultanze della prova testimoniale espletata si ripropongono le istanze istruttorie ritualmente formulate in atti e non ammesse e dunque:
2 di 15 L'interrogatorio formale della convenuta ritualmente richiesto dall'attrice sui capitoli da 1 a 10 formulati dall'attrice nella propria rituale memoria ex art. 183, comma VI n. 2 cpc
La parte convenuta come da atto di precisazione delle conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis
e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi esposti dalla convenuta nel corso del presente giudizio:
In via principale, nel merito:
Rigettare integralmente, per le argomentazioni tutte esposte dalla convenuta nel corso del giudizio, le richieste della e, per l'effetto, assolvere la Controparte_3 CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni domanda avversaria, con
[...] vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, si chiede di ammettere la prova per testi come articolata negli atti della convenuta e, nello specifico, di essere ammessi alla prova testimoniale:
- sui capitoli di prova cui ai punti 1.1 a 1.5, da 2.1 a 2.2, da 3.1 a 3.4, da 4.1 a 4.2, da 5.1, da
6.1 a 6.8, da 7.1 a 7.32, 8.1 e da 9.1 a 9.5 della parte in Fatto della memoria di costituzione e risposta e da intendersi quivi per ripetuti e trascritti come espunti da valutazioni e/o da altre circostanze ritenute inammissibili a prova, anteponendo ad essi la locuzione “Vero che” e rammostrando ai testi i documenti ivi richiamati;
- sui capitoli di prova da 1.1. a 3.9 della memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma, n. 1, e da intendersi quivi per ripetuti e trascritti come espunti da valutazioni e/o da altre circostanze ritenute inammissibili a prova, anteponendo ad essi la locuzione “Vero che” e rammostrando ai testi i documenti ivi richiamati;
- sui capitoli di prova di cui ai punti da 1.1. a 1.28 e da 2.1. a 2.35 della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nonché sui capitoli di prova contrassegnati dalle lettere A) e B) della memoria stessa (pag. 34), tutti da intendersi quivi per ripetuti e trascritti come espunti da valutazioni e/o da altre circostanze ritenute inammissibili a prova, anteponendo ad essi la locuzione “Vero che” e rammostrando ai testi i documenti ivi richiamati.
3 di 15 In caso di contestazione, si chiede ammettersi la prova per testimoni sulla veridicità e fedeltà dei docc. 1 – 16 allegati alla memoria di costituzione e risposta, sulla base della formula “vero quanto indicato nel doc. sub. [•] che si rammostra al teste”;
Si indicano come testi su tutti i capitoli di prova sopra indicati i seguenti Signori:
• Dott.ssa presso Sab 22 S.r.l., in Via Largo Richini 2/A, Milano;
Testimone_1
• Dott. , presso Testimone_2 CP_4
• Dott.ssa presso Testimone_3 CP_4
• Dott.ssa , presso Testimone_4 CP_4
• Dott. , presso IFD S.r.l., Via Raffaele Parravini 13, Milano;
Tes_5
• Dott. , presso Testimone_6 CP_4
• Dott.ssa IA Zverera, presso CP_4
• Dott. presso Testimone_7 CP_4
• , presso Controparte_5 CP_4
Ai fini dell'assunzione della prova per testi così come formulata, la convenuta chiede sin d'ora che, ove ritenuto necessario, l'Ill.mo Giudicante adito adotti tutti gli opportuni provvedimenti di cui agli artt. 203 e 204 cod. proc. civ. ovvero di cui all'art. 257 bis cod. proc. civ. oppure di cui all'art. 122 cod. proc. civ. di cui la presente costituisce formale istanza.
Respingere i mezzi di prova richiesti dall'attrice e non ammessi, per tutti i motivi espressi dalla convenuta nel corso del presente giudizio.
Sempre in ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28.7.2020 conviene in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo: a. l'accertamento della nullità (art. 14181 c.c.) dell'art. 195 lett. d («Fatto salvo quanto altrove previsto nel presente contratto, la preponente può recedere, senza preavviso, da tale
Contratto per giusta causa. Le parti si danno atto che, ai sensi di questo articolo 19.5, costituisce circostanza giustificativa di recesso senza preavviso: […] d) Ogni modifica importante nella struttura giuridica o negli elementi dirigenti dell'Agente, attuata senza il preventivo consenso
4 di 15 della Preponente, ed in particolare il fatto che la sig.ra cessi di curare Testimone_1 personalmente i rapporti con il Clienti. A tal riguardo, le Parti si danno atto che il presente
Contratto è stato stipulato avendo particolare riguardo alle competenze ed alle caratteristiche dell'Agente, che ne costituiscono presupposto essenziale e, in particolare, all'impegno che
l'attività oggetto del Contratto sia effettivamente svolta con dedicazione personale costante dalla sig.ra ) del contratto di agenzia a tempo indeterminato da loro concluso il Testimone_1
22.2.2016 (doc. 1 att.; doc. 3 conv.) per la promozione dei marchi « e CP_2 [...]
negli Stati dell'ex Unione Sovietica senza rappresentanza né esclusiva;
b. Controparte_6
l'accertamento della conseguente inefficacia del recesso della preponente in data 19.4.2019; c. la condanna della convenuta al risarcimento del danno e al pagamento delle indennità di preavviso e di fine rapporto.
espone di aver informato sin dal 19.3.2019 dell'incombente Parte_1 Controparte_1 cessione della quota di all'epoca legale rappresentante e socia dell'agente, ad Testimone_1
quale perfezionata il 18.4.2019 in esecuzione dell'accordo conclusivo della Parte_4 negoziazione assistita del 22.1.2019. Sostiene, quindi, che ha riservato la scelta se Controparte_1 proseguire il rapporto con dopo la stagione autunno inverno 2019-2020 Parte_1
(1.1.2019-31.3.2019) o se instaurarne un secondo con che il 21.3.2019 costituisce Testimone_1
Sab 22 s.r.l.
Costituitasi in giudizio, contesta le diverse avversarie deducendo di aver Controparte_1 scoperto l'avvicendamento societario solo dopo la sua formalizzazione nel corso dell'incontro del
19.4.2019, cui è seguito, in pari data, il suo recesso dal contratto.
La causa, istruita con prove orali, documenti e, previo mutamento del giudice istruttore, consulenza d'ufficio contabile, è posta in decisione all'udienza del 24.6.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
La clausola risolutiva espressa (art. 195 lett. d) deve considerarsi valida nei limiti in cui consenta un recesso in tronco per ragioni e con modalità che non legittimerebbero un recesso per giusta causa (cfr. CC II 23.6.2023 n. 18030; CC L 4.8.2021 n. 22246; CC L
28.10.2021 n. 30488), ma il ricorso all'autotutela (art. 1456 c.c.) non esime il giudice dall'accertare se l'inadempimento dell'agente assurga a giusta causa di recesso (art. 2119 c.c.) considerando le complessive dimensioni economiche del contratto, l'incidenza della disfunzione sul suo sinallagma e la gravità della condotta dell'agente, poiché il recesso senza preavviso del
5 di 15 preponente sottende una causa di interruzione del rapporto che ne impedisca la prosecuzione financo provvisoria (art. 17512 c.c.). In particolare, il comportamento delle parti deve essere valutato ponderando la maggiore autonomia gestionale dell'agente in confronto ad un lavoratore subordinato e, quindi, la maggior intensità del suo legame fiduciario con il preponente (CC II
23.6.2023 n. 18030; CC L 4.8.2021 n. 22246; CC L 28.10.2021 n. 30488).
Ferma l'ineludibilità dell'accertamento della giusta causa, l'autotutela (art. 1456 c.c.) deve essere conforme a buona fede oggettiva (art. 1175 e 1375 c.c.); quindi, il creditore non può strumentalizzare il suo potere di risoluzione quando la condotta tenuta dal debitore coincide materialmente con il comportamento dedotto nella clausola risolutiva espressa, ma è stata leale e corretta, ciò precludendo la configurabilità di un inadempimento già sul piano oggettivo della condotta, a prescindere dalla colpa (CC I 23.11.2015 n. 23868; CC I 23.3.2023 n. 8282).
Il su indicato accertamento porta ad escludere la giusta causa del recesso di Controparte_1
2.
È incontroverso che le parti si siano incontrate il 18.3.2019 (cfr. doc. 9 conv.), mentre è discusso il contenuto del colloquio, oggetto dell'istruttoria orale. Se ne esaminano, quindi, i dati rilevanti, preliminarmente osservando che, in disparte l'attendibilità dell'elemento di prova,
l'eventuale nullità della testimonianza di (art. 246 c.p.c.) è stata sanata Testimone_2 dall'inerzia di (art. 1572 c.p.c.), che non ha riproposto la questione dopo Parte_1
l'escussione del teste (cfr. CC SU 6.4.2023 n. 9456).
Ciò specificato, dall'istruttoria è emerso che nel corso dell'incontro del 18.3.2019, chiesto dall'agente il 14.3.2019 nella prospettiva di una «scissione societaria» di (cfr. Parte_1 doc. 9 conv.), l'avvicendamento fu prospettato da come probabile anziché certo Parte_4
(«5. Durante l'incontro del 18/03 di cui al capitolo 1) il sig. convocava telefonicamente Tes_2 nella stanza la signora e le chiedeva di fronte alle signore e se Testimone_3 Pt_4 Tes_4 fosse vero che la signora aveva sottoposto a l'ipotesi della cessione del contratto Tes_1 CP_2 di agenzia da Interno21 alla nuova società che la signora avrebbe costituito?»; Tes_1 Tes_3
«si è vero, sono stata convocata. Mi ha fatto la domanda ed io avevo risposto che non ne
[...] ero a conoscenza». «1. Il tema del confronto per cui – come da carteggio mail con oggetto
“Scissione societaria Agenzia Interno21” che si rammostra al teste (doc. 9 conv.) – è stato organizzato e su cui si è incentrato l'incontro del 18/03/2019 fra il sig. di e la Tes_2 CP_2 signora era, in sintesi, la richiesta della signora circa la possibilità di Parte_4 Pt_4 continuare la collaborazione fra ed Interno21 nonostante l'imminente separazione della CP_2
6 di 15 signora da Interno21 e la sottoposizione al gradimento di della persona Testimone_1 CP_2 della signora quale nuova risorsa di principale riferimento nell'ambito di Parte_4 Pt_1
[...
per la gestione del mandato agenziale?»; «[…] Io ho risposto, poi mi sono Testimone_3 fermata alla riunione e lì abbiamo discusso della ipotesi di separazione delle due socie. Fino a quel momento nessuno di noi sapeva che e erano socie. Io personalmente ho Pt_4 Tes_1 appreso in quella sede che stavano valutando la separazione, non sapendo come sarebbe avvenuta. È vero che ha chiesto di prendere in considerazione l'ipotesi di tenere lei come Pt_4 agente in luogo della Noi le abbiamo detto che ci avremmo pensato, in quanto spiazzati Tes_1 dalle nuove scoperte che le due fossero socie e che stavano pensando di separarsi». «La in Pt_4 mia presenza non ha affermato in maniera certa che si sarebbe separata dalla e non ha Tes_1 affermato in maniera certa la modalità in cui ciò sarebbe avvenuto». «La ha affermato in Pt_4 mia presenza che forse si sarebbe separata dalla e non ha spiegato le modalità in cui ciò Tes_1 avrebbe potuto avvenire»), ma la riconosciuta candidatura di in alternativa alla Parte_4 socia fa presumere che la «scissione societaria» non costituisse una mera eventualità, specie considerando le successive proposte di prosecuzione del rapporto con la presentazione di un partner straniero (doc. 23 att.: «Volevo innanzitutto ringraziarti per la tua disponibilità e scusarmi per gli “inconvenienti” nei quali è suo malgrado coinvolta. Nella speranza di CP_2 poter proseguire questa collaborazione […]») ed il preavviso di invio del budget previsionale della stagione primavera-estate 2020 in data 31.3.2019, seguito dalla fissazione di un incontro
(doc. 24 att.: «Caro come già ti anticipavo durante il nostro incontro con le due Tes_2 ragazze del commerciale di dedicate a e Oksana, abbiamo fatto una Parte_1 CP_2 Pt_2 prima stesura di budget SS20 in linea con quello che è il loro pensiero, ovviamente piuttosto conservativo in questo momento. Come da prassi lo hanno già girato a IA VE, la tua
Area Manager che suppongo a breve ci farà avere i suoi commenti. In relazione al nostro incontro e alla possibilità di coltivare questa collaborazione ho valutato con e NA la Pt_2 possibilità di investire direttamente su alcune aree di interesse per potenziale Retail, coinvolgendo ove possibile il nostro cliente whs esistente. Questa è la nostra idea: […]»; «Ciao
, ti ringrazio da parte di per il messaggio. Saresti disponibile per un incontro Pt_4 Tes_2 con lui mercoledì prossimo a Milano nel primo pomeriggio? Grazie per farmi sapere. Un saluto!
»). Email_1
Inoltre, è del tutto inverosimile che allertata da del riassetto Controparte_1 Parte_4 societario in corso, non abbia chiesto e/o avuto indicazioni e rassicurazioni dalla persona che
7 di 15 all'epoca aveva il potere institorio di e che il mese successivo Parte_1 Testimone_1 alla cessione della quota sociale ha concluso con la preponente un diverso contratto di agenzia in nome e nell'interesse della neo-costituita Sab 22 s.r.l., confermando l'inalterata fiducia della convenuta nei suoi confronti.
Un indice concorde è rinvenibile, infine, nella perplessità sul da farsi manifestata a Tes_5
(IFD s.r.l.) da ( che, l'indomani del suo incontro con Testimone_2 Controparte_1 Pt_4
si è detto consapevole delle ragioni di credito esigibili da in caso di
[...] Parte_1 interruzione del rapporto («10. In data 19.3.2019 il sig. di ed il sig. Tes_2 CP_2 Tes_5 della IFD srl si incontravano presso la sede di a Carpi e in quell'occasione il sig. CP_2
Test
esprimeva al sig. di non aver ancora preso alcuna decisione definitiva sul destino Tes_2 del contratto con Interno21 dovendo valutare attentamente la questione anche in ragione dell'importante indennità di cessazione che poteva spettare all'agente eventualmente uscente?»;
Sergio Pea: «10. Confermo la circostanza di cui al capitolo, ero a Carpi per un consiglio di amministrazione della e con mia figlia siamo passati ad incontrare il dott. per CP_7 Tes_2 valutare se esistevano le basi per collaborare alla distribuzione del marchio nella ex Unione sovietica»).
2.1.
Il mutamento della compagine societaria, impedendo all'agente di adempiere alle sue obbligazioni con l'interposizione di specificamente dedotta in contratto («le Parti Testimone_1 si danno atto che il presente Contratto è stato stipulato avendo particolare riguardo alle competenze ed alle caratteristiche dell'Agente, che ne costituiscono presupposto essenziale e, in particolare, all'impegno che l'attività oggetto del Contratto sia effettivamente svolta con dedicazione personale costante dalla sig.ra ), realizza la condotta materiale di Testimone_1 inadempimento prevalutata dalle parti di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), ma non può ritenersi scorretta né irrimediabilmente lesivo della fiducia del creditore nella controparte (CC L
19.1.2018 n. 1376; in motivazione CC L 29.9.2015 n. 19300; CC L 17.2.2011 n. 3869; CC L
14.2.2011 n. 3595) a fronte non solo dell'informativa già resa alla preponente non oltre il
18.3.2019 da ma soprattutto della susseguente conclusione in data 28.5.2019 (doc. Parte_4
15 conv.) di un contratto di agenzia con SAb 22 s.r.l., ossia con la società rappresentata da chi sino al 18.4.2019 agiva per Parte_1
La formalizzazione del recesso nelle ore susseguenti all'incontro con non solo Parte_4 riscontra ulteriormente che la convenuta non fosse sorpresa della cessione, di cui è direttamente
8 di 15 accertata la comunicazione alla preponente il giorno antecedente all'incontro («Vero è che solo il
19 aprile 2019, veniva informata della cessione di quote da parte della Sig.ra e CP_2 Tes_1 della sua estromissione dalla compagine sociale di Interno21»; «il giorno in cui Testimone_3 ho saputo che ci sarebbe stata la cessione è stato il 18.04.2019, il giorno precedente. L'ho saputo dalla stessa»), ma contribuisce a far presumere che sapesse dell'accordo Tes_1 Controparte_1 di negoziazione assistita cui le socie hanno dato esecuzione il 18.4.2019.
Nell'arco temporale prossimo ad un trimestre dalla definizione dei rapporti societari alla comunicazione all'agente della cessione della quota di di ha Testimone_1 Parte_1 enucleato il contenuto di un'offerta per la prosecuzione dell'agenzia e ha Controparte_1 [...]
, esaminarla e rifiutarla, recedendo contestualmente dal contratto: è indubitabile, perciò, Parte_5 che l'agente abbia tenuto un comportamento corretto pretestuosamente strumentalizzato dalla preponente per eluderne le ragioni di credito. Nel mentre l'agente ha corso alle vendite autunno- inverno 2019-2020, il cui corrispettivo è stato regolarmente fatturato (doc. 2, 45 e 48 att.).
Considerata la diversa capacità di resistenza di nell'economia globale del Parte_1 contratto in ragione del suo elevato valore economico e del mutamento all'interno della società,
l'aver declinato il riassetto societario nella forma dell'elevata probabilità anziché dell'incombente certezza costituisce una condotta inidonea a incidere sul sinallagma e comunque compatibile con la provvisoria prosecuzione del rapporto, la cui repentina interruzione, invece, è atta a pregiudicare sensibilmente il rendimento dell'agente e/o le sue aspettative di sviluppo. E ciò a prescindere dall'eventuale disinteresse della controparte all'esecuzione del contratto in pendenza del preavviso (cfr. CC L 10.10.2005 n. 19678; CC L 14.2.2011 n. 3595).
3.
Si procede a determinare le ragioni di credito dell'agente, preliminarmente osservando come la consulenza tecnica d'ufficio sia amplia, completa e non sottoposta a rilievi di parte se non per un profilo di natura giuridica che ha indotto l'ausiliario del giudice a proporre un conteggio alternativo.
3.1.
In assenza di una specifica disciplina del recesso senza preavviso dal contratto di agenzia, sono applicabili per analogia gli artt. 2118-2119 c.c., perciò il recedente è tenuto nei confronti dell'altra parte ad un'indennità pari all'importo della retribuzione che sarebbe maturata nel il periodo di preavviso (art. 21182 c.c.).
9 di 15 Il contratto la regola specificamente in conformità all'art. 2121 c.c., che include nel computo della media degli emolumenti dell'ultimo triennio o della minor durata del rapporto le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili o ai prodotti e gli altri compensi continuativi, escludendo solo i rimborsi.
In caso di recesso (art. 19) la durata del preavviso è rapportata alle annualità contrattuali già trascorse («un mese per il primo anno di durata del contratto, due mesi per il secondo anno iniziato, tre mesi per il terzo anno iniziato, quattro mesi per il quarto anno iniziato, cinque mesi per il quinto anno iniziato e sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi»), mentre l'indennità sostitutiva è «pari ad un dodicesimo della provvigione» dovuta per ciascun mese di preavviso.
Le provvigioni (art. 12) oscillano dal quattro all'otto per cento del fatturato (all. 12.1) a seconda che i clienti facciano già parte del portafoglio di e sono state versate Controparte_1 all'agente dopo il pagamento da parte del cliente. Nel contraddittorio tecnico il totale è stato concordemente individuato in € 1.928.563,31 conformemente agli estratti contabili trimestrali, aggiornati di trimestre in trimestre fino al 27.4.2020 (docc. 2 e 48 att.).
I valori delle fatture emesse da a debito di in pendenza del Parte_1 Controparte_1 rapporto (doc.
3-17 e 44 att.) corrispondono, salvo un lievissimo disallineamento (0,6%), ai valori indicati nel prospetto della convenuta (doc. 48 att.) delle fatture emesse da a debito CP_4 dei suoi clienti nell'aree geografiche di pertinenza dell'agente.
Attesa la durata del rapporto dal 22.2.2016 al 19.4.2019 (trentotto mesi, quattro anni),
l'indennità è pari ad € 192.363,31, ossia un terzo (quattro dodicesimi) della provvigione annua anteriore (€ 577.089,93 su un fatturato di € 9.810.418,89).
In sede di precisazione delle conclusioni la convenuta ha eccepito la mutatio libelli asseritamente compiuta con l'ampliamento dell'oggetto della domanda relativa all'indennità di preavviso, limitata sino a quel momento ad un quarto (€ 144.272,48) della provvigione annua
(citazione, p. 89; memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., p. 17; note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.7.2024, p. 2; comparsa conclusionale del 7.10.2024, p. 49; memoria di replica 28.10.2024, p. 12).
Il rilievo va disatteso, poiché pur computando un terzo anziché un quarto Parte_1 della provvigione annua, ha chiesto sin da principio il pagamento a titolo di indennità di preavviso di € 194.005,04.
10 di 15 La rimodulazione del criterio aritmetico non implica la diversificazione della causa petendi, immutata, né un ampliamento del petitum, poiché il suo limite monetario cristallizzatosi con le preclusioni assertive (€ 194.005,04) supera la domanda finale (€ 192.363,31).
Il principio della corrispondenza del chiesto al pronunciato (art. 112 c.p.c.) non impedisce al giudice di rendere una pronuncia secondo una ricostruzione autonoma della vicenda o in applicazione di una norma giuridica diversa, fermo il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto o di emettere una statuizione fondata su elementi di fatto non ritualmente acquisiti: a fronte di una domanda del valore di € 194.005,04 e di un credito quantificato dalla consulente d'ufficio in € 192.363,31 si pone una mera questione di interpretazione della domanda (cfr. CC L
23.8.2025 n. 23783; CC III 22.9.2023 n. 27181), il cui valore monetario è invariato.
3.2.
L'indennità di cessazione del rapporto (art. 21) è disciplinata per rinvio all'art. 1751 c.c. (art. 17 dir. 18.12.1986 n. 86/653/CEE) con richiamo al fatturato dei clienti di cui all'allegato 3.1 bis del contratto.
È incontroverso ab initio e indirettamente comprovato dalla conclusione di un secondo contratto di agenzia con la neo-costituita Sab 22 s.r.l., che abbia ampliato la Parte_1 clientela di e ne abbia sviluppato gli affari consentendole di fruire ancora dei Controparte_1 vantaggi procacciatile.
La consulente ha confermato entrambi i dati, cumulativi (cfr. CC L 9.1.2019 n. 273; CC L
27.12.2018 n. 3337; CC L 29.8.2018 n. 21377; CC L 3.8.2017 n. 19437; CC L 6.10.2016 n.
20047), accertando un sensibile incremento degli affari di con i clienti dell'area CP_4 servita da da € 5.600.000,00 (all. 3.1 bis del contratto) a € 10.500.000,00 nel Parte_1 triennio 2016-2019 (16%, 53% e 5%). Quindi, ha stabilito l'indennità, nell'accordo con i consulenti di parte, secondo i criteri applicativi dell'art. 17 dir. 86/653/CE enucleati dalla
Commissione della Comunità europea il 23.7.1996.
D'altronde, l'agente non produce l'accordo economico collettivo pro tempore vigente, la cui cognizione sfugge al principio iura novit curia (cfr. CC 6-L 5.3.2019 n. 6394 e CC 6-L 16.9.2014
n. 19507), né deduce la sua portata migliorativa precludendo un confronto (CGCE 23.3.2006, C-
465/04, Honyvem Informazioni Commerciali s.r.l.).
Nel determinare in € 547.104,77 la provvigione lorda dei dodici mesi antecedenti alla risoluzione l'esperta contabile (all. 1 rel. c.t.u.) ha diversificato il fatturato (€ 9.810.418,89) in
11 di 15 ragione dei clienti già facenti parte del portafoglio della preponente (all. 3.1 bis del contratto) e dei clienti sopravvenuti (€ 577.089,93 – € 29.985,16).
Valutato in un biennio il probabile protarsi nel tempo dei vantaggi goduti dalla proponente secondo una proiezione del miglioramento rilevato in pendenza del rapporto, la consulente ha ponderato il dato prospettico con specifiche variabili inerenti ed estranee all'agente, quali: a. la flessione scaturente dalla fisiologica migrazione della clientela (cfr. CC L 27.12.2018 n. 3337); b. la rete dei preponenti residui;
c. la colpa dell'agente nella risoluzione del contratto, la sua condizione retributiva e l'eventuale minor fatturato;
d. il pagamento dei contributi pensionistici da parte del preponente;
e. l'andamento del mercato e gli investimenti pubblicitari del preponente.
Confrontando per gli anni 2016-2017 e 2017-2018 i fatturati corrispondenti alla clientela presente nel primo anno di ciascun biennio (2016-2017) e assente nel secondo (2017-2018), la consulente d'ufficio ha stimato un decremento di € 415.428,60 su € 6.574.914 (2016-2017) e di €
1.688.035,36 su € 10.063.103,82 (2017-2018), pari ad un tasso di migrazione medio del 14,67%, approssimato al 15% (2016-2017: 6,32%; 2017-2018: 16,77%). Quindi, ha diminuito le provvigioni della clientela ampliata e/o intensificata nell'anno anteriore al recesso del quindici per cento per un biennio (€ 547.104,77 - 15% = € 465.039,05; € 465.039,05 - 15% = €
395.283,20; € 465.039,05 + € 395.283,20), pervenendo ad un valore (€ 860.322,25), che ha ritenuto congruo dopo aver ponderato gli indicatori ulteriori. In particolare, ha considerato che: a.
è agente plurimandataria;
b. il fatturato associabile al rapporto di agenzia con Parte_1 secondo i dati di bilancio è pari al cinquanta per cento del fatturato annuo Controparte_1 dell'agente (oltre € 500.000,00 su circa € 1.000.000,00); c. l'aliquota provvigionale varia dal 4% all'8%; d. in pendenza del rapporto il fatturato della preponente è raddoppiato;
e. all'agente sono stati versati € 19.862,24 per contributi (Firr).
Infine, la consulente ha accertato il limite legale dell'indennità (art. 17513 c.c.) in € 609.019,36 rapportando le provvigioni riscosse da (doc. 44 att.; rel. c.t.u., p. 7: € Parte_1
1.928.563,31) alla durata del rapporto (trentotto mesi), riducendola, quindi, da € 860.322,25 ad €
609.019,36 a dedursi il contributo accantonato nel Fondo indennità di risoluzione del rapporto (€
19.862,24), residui € 589.157,12.
3.3.
I crediti di € 192.363,31 ed € 589.157,12 sono entrambi di valuta (per l'indennità di fine rapporto cfr. CC II 25.3.1971 n. 862; per l'indennità di preavviso v., in motivazione, CC L
12 di 15 21.5.2021 n. 14062 che ne sottolinea la natura retributiva), essendo le prestazioni ab origine pecuniarie e non rilevandone indeterminatezza sino all'esatta quantificazione (CC I 20.1.1995 n.
634). Sono, inoltre, insuscettibili di rivalutazione (artt. 4091 n. 3 e 429 c.p.c.), poiché hanno fonte diversa da un rapporto di lavoro coordinato e continuativo (cfr. CC II 16.2.2015 n. 3029).
Gli interessi, chiesti nella citazione e nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. in forma generica
(«oltre interessi di legge sulle somme in condanna e rivalutazione se dovuta come per legge»), sono domandati per il periodo anteriore alla pronuncia solo in sede di precisazione delle conclusioni («oltre interessi di legge dal dovuto (i.e. dalla cessazione del rapporto agenziale in data 19/04/2019, ivi inclusi gli interessi di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda, sulle somme in condanna come per legge»); sono dovuti, quindi, eslcusivamente dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo al saggio ex art. 12844 c.c., avendo i crediti titolo in un rapporto contrattuale (cfr. CC I 29.7.2025 n. 21806).
4.
La domanda di di risarcimento delle spese di trasferta è infondata, non essendo Parte_1 causalmente ascrivibile alla risoluzione del contratto da parte di né ad una lesione Controparte_1 dell'affidamento dell'agente nella prosecuzione del rapporto (art. 1223 c.c.).
Con missiva del 20.3.2019 (doc. 37 att.; oggetto: «trasferta + IA aprile») Pt_2 [...] di prospetta a NA NA e Parte_2 Pt_1 Parte_1 Testimone_1 Parte_6 un programma di visite in Russia dall'11 al 16.4.2019 («Buongiorno a tutte, purtroppo questa stagione abbiamo perso molti clienti sulla piazza di St. Pietroburgo e ovviamente non CP_2 possiamo lasciare la piazza così importante scoperta. In più abbiamo pochi client(I) a St.
Pietroburgo per gli altri brand con cui collaboriamo. Abbiamo deciso di fare la trasferta insieme con Area manager (IA) per visitare i clienti sia esistenti che trovare i potenziali CP_2 clienti. Abbiamo pensato di fare la trasferta dal 16.04 al 19.04 (basandoci sul suo calendario trasferte). Sotto trovate l'orario provvisorio in attesa della conferma, perché dobbiamo prendere
i biglietti più presto possibile, visto che i prezzi crescono ogni giorno in più ci sono pochi voli rimasti.
Trasferta aprile NA +IA: 16.04 – volo13.00 arrivo 17.15 (è unico volo disponibile diretto che non costa molto, avrei voluto partire il 17.04, ma i voli sono molti cari e gli orari non sono convincenti) – visita cliente “Moskovskij department store” (è per la strada dall'aeroporto), visita centro commerciale “Gallereya”. 17.04 – incontro con IA che arriva da Mosca, visita clienti LA ON (centro commerciale “Golden Palace”), KA (Kommendatskaya
13 di 15 plowad'), “ (centro commerciale “Apriori”), possibile appuntamento con (in Per_1 Per_2 attesa della risposta, , incontro con il cliente potenziale “Verona” ( prospekt). Per_3 Per_4
18.04 – Visita centri commerciali fuori città “Ecopolis” (cliente Blu laguna Vuborskoe shosse)
“Kosmopolis” (cliente Multimoda). 19.04 – Visita negozi ex paralello AC (Bolshoj prospekt,
Naberejnaya Mojki, 8-ya liniya V.O), visita ex cliente OOO “Brend” (Bolshoj prospekt); ricerca dei potenziali clienti;
20.25-partenza per Milano. Costi: volo 300,00 euro, albergo 400,00, cibo+altri spese (taxi) 400,00; totale circa 1.100,00 euro»).
Identico messaggio è inviato il 25.3.2019 da a IA VE (doc. 13 conv.). Parte_2
Il 21.3.2019 (doc. 37 att.: « Parlane con : io direi di procedere») Parte_6 Pt_4 Tes_1 risponde invitando a parlarne con che, interpellata
[...] Parte_6 Parte_4
(«trasferta NA & OX aprile 2019»), il 27.3.2019 approva (doc. 38 att.: «Procediamo pure»;
«Ciao , grazie, allora veniamo il venerdì in ufficio a prenotare tutto. Saluti, Grazie Angela Pt_4
Bigini»).
La convenuta eccepisce che il viaggio in Russia di era stato programmato per la Persona_5 partecipazione della preponente ad eventi inaugurali;
quindi, ha costituito mera occasione per l'incontro dei clienti seguiti da Parte_1
L'istruttoria orale ha suffragato la difesa della convenuta, essendo emerso che la trasferta non fu solo un viaggio in prospezione, essendo necessaria a curare i rapporti con i clienti di ulteriori preponenti (NA NA: «Io e dovevamo andare in trasferta in Russia per Pt_2 Parte_1
IA doveva fare la sua trasferta. Anche lei ha fatto diverse città senza di noi. e IA si Pt_2 sono incrociate a S. Pietroburgo. Io non ero con loro, perché ero andata a trovare mia madre a
S. Pietroburgo»; «non c'è stata una richiesta particolare, ma io e di Parte_2 Per_5 abbiamo discusso su quale città potere visitare per vedere i clienti esistenti e CP_1 potenziali». «Con IA mi sono incontrata per vedere i clienti esistenti e potenziali di CP_1
Preciso che questa trasferta non era stata organizzata per l'appuntamento a San Pietroburgo con IA. Perché prima di incontrarci con lei siamo state in altre città, inclusa S. Pietroburgo, per altri brand». «Noi organizzavamo queste trasferte stagionali per promuovere i Parte_1 brand che seguivamo e per trovare i nuovi clienti. C'era anche che era uno dei brand che CP_2 promuovevamo in quel periodo»). Sarebbe, quindi, avvenuta a prescindere dall'evoluzione del rapporto di agenzia in esame ed essendo comunque interesse dell'agente curare i rapporti con i clienti procacciati alla preponente.
5.
14 di 15 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore reale della controversia, l'istruttoria svolta, la doppia fase decisionale, le prestazioni difensive rese e la stesura degli atti con collegamenti ipertestuali ai documenti.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste in capo alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- accertato il recesso senza giusta causa di dal contratto di agenzia con Controparte_1 [...]
condanna al pagamento in favore di di € 192.363,31 Parte_1 Controparte_1 Parte_1 ed € 589.157,12 oltre interessi ex art. 12844 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2- rigetta le ulteriori domande di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
3- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 1.713,00 per esborsi, € 37.950,90 per compensi, oltre spese forfettarie
(quindici per cento dei compensi) e accessori;
4- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo a Controparte_1
Modena, 5 novembre 2025
Il Giudice
NA DI
15 di 15