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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1718/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1718/2022 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Manchester, St. Clements Road n. 29, rappresentato e difeso dagli avv. ti Deborah Demichele e Nicoletta Cavallo del foro di Novara, presso il cui studio in Novara V.le
Dante 43E è elettivamente domiciliato
- ATTORE -
contro
AVV. (C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Andrea Parisi, presso il cui studio in Milano, piazza Giuseppe Grandi n. 19, è elettivamente domiciliato
- CONVENUTO –
nonché contro
AVV. (C.F. ), nato a [...] il [...], che Controparte_2 C.F._3 si difende in proprio ex art. 86 c.p.c., oltre ad essere assistito dall'avv. Ludovico Mazzon, presso il cui studio in Salerno, Via Renato De Martino n. 16 è elettivamente domiciliato
- TERZO CHIAMATO–
anche nei confronti di (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti Controparte_3 P.IVA_1
conferita con atto a repertorio n. 22644 dr. dal dr. , CP_4 Persona_1 [...]
e procuratore e dal dr. , Controparte_5 Controparte_6
dirigente e procuratore, dall'avvocato Elena Macchi del foro di Busto Arsizio (C.F.
– p.e.c. – fax 0331321848) e, giusta C.F._4 Email_1 procura alle liti conferita con atto a repertorio 186905 Dr. dal Dott. Controparte_7
Amministratore delegato e direttore generale e dal Dott. , Controparte_8 Controparte_9 dall'avvocato Giuseppe Macchi del foro di Busto Arsizio, presso il cui studio in Busto Arsizio, via
Mameli n. 13/15 é elettivamente domiciliata
- TERZO CHIAMATO -
e anche contro
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_10
CON IL CERTIFICATO N. , in persona di quale C.F._5 Controparte_11
Rappresentante Generale per l'Italia, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bassi del Foro di
Milano, presso il cui studio in Milano, Via Crocefisso n. 5 sono elettivamente domiciliati
- TERZO CHIAMATO – nonché contro
(P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Controparte_12
n. ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Orlandoni, presso il cui studio in CP_3 P.IVA_2
in Como, Via Mugiasca n. 10 è elettivamente domiciliata
- TERZO CHIAMATO –
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria:
- accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. e, per l'effetto, CP_1
• - dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il saldo del compenso richiesto dall'avv. pari CP_1 ad € 1.796,00 (doc. 29) e, sempre per l'effetto,
• - condannare l'avv. al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. CP_1 Pt_1
patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, nella misura di euro 50.000,00 o quella
[...] diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito. In subordine, ove non risultasse provato il nesso causale per le voci di danno meglio precisate in atti, condannare l'avv. al risarcimento dei danni per perdita di “chance”, nella CP_1 misura ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito”.
Per il convenuto Avv. CP_1
“Voglia il Tribunale ordinario di Varese, in composizione monocratica e in funzione di giudice unico, contrariis rejectis e previe le declaratorie di Legge, così giudicare:
Nel merito, in via principale: rigettare la domanda attorea perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per le ragioni già esposte in tutti gli atti difensivi.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il codifensore del Koroma Avv. tenuto a risarcire Controparte_2 pro quota l'attore.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare i terzi , , e Controparte_3 Controparte_12 [...] tenuti a manlevare l'Avv. e, per l'effetto, condannare questi Controparte_10 CP_1 ultimi ad indennizzare Parte_1
-In via istruttoria: disporsi l'interrogatorio formale dell'attore sui seguenti capitoli:
1. Vero è che lavora e risiede a Manchester in Gran Bretagna ed è cliente Parte_1 dell'Avv. del quale ha conoscenza diretta? Controparte_2
2. Vero è che la delega rilasciata ai miei difensori (doc.1 che mi si rammostra) fu sottoscritta dal solo Avv. ? CP_2
3. Vero è che l'Avv. mi suggerì di fare l'istanza di conversione del pignoramento, unica CP_2 possibilità per “salvare” il bene, rateizzando il dovuto ed effettuando il versamento del “quinto”?
4. Vero è che il versamento del quinto fu eseguito su un conto corrente sbagliato?
5. Vero è che l'Avv. riuscì a convincere il Giudice in udienza a considerare come CP_1 esattamente eseguito il versamento (seppur pervenuto su altro conto corrente) e l'istanza di conversione fu fortunatamente accolta?
6. Vero è che l'Avv. espressamente mi indicò che, al fine di evitare disguidi, sarebbe stato CP_1 meglio disporre un bonifico “continuativo”, anche inviandomi la mail 09.01.2020 (doc.41 che mi si rammostra ?
7. Vero è che chiesi all'Avv. di chiedere a sua volta che fine avessero fatto i canoni di CP_2 locazione e che lo stesso invitò l'Avv. a depositare una memoria per poter disporre del CP_1 canone di locazione dell'immobile pignorato?
8. Vero è che per far ciò l'Avv. prese contatti con RIGA Immobiliare, agenzia di servizi che CP_1 aveva curato la gestione della stessa locazione per ottenere copia del contratto di affitto e ricevute dai precedenti pagamenti?
9. Vero è che fui avvisato prima dell'udienza di verifica dei versamenti che nell'estratto conto reso disponibile dalla Cancelleria nel fascicolo telematico mancavano due versamenti (gennaio e febbraio 2020)?
10. Vero è che trasmisi gli ordini di pagamento dei pagamenti mancanti ai miei legali?
11. Vero è che dopo avere conferito con l'Avv. (che ne suggerì il contenuto nella sua e- CP_2 mail del giorno 8 luglio 2020 – doc. 14 che mi si rammostra), l'Avv. predispose una CP_1 articolata nota di trattazione scritta (doc. 15 che mi si rammostra) con cui, oltre a specificare e documentare come idue versamenti inviati fossero stati respinti e manifestò la disponibilità del debitore ad eseguire il versamento in un termine da concedersi all'uopo, opponendosi comunque alla eventuale richiesta di fissazione delle aste in quanto i pagamenti (disposti) erano stati rifiutati dalla banca destinataria per ragioni a lui non imputabili?
12. Vero è che l'Avv. depositò il ricorso in opposizione all'ordinanza di vendita sulla CP_1 scorta delle consultazioni avute con l'Avv. ? CP_2
13. Vero che il giudizio di merito successivo alla opposizione non è stato intrapreso perché non ero in grado di sostenerne i costi?
14. Vero che nel 2020 incaricai un altro legale del Foro di Busto, più segnatamente l'Avv. Monica
Porcu, per trovare un accordo stragiudiziale con il Condominio, che avrei onorato ricorrendo ad un finanziamento per pagare il mio debito?
15. Vero che incaricai altri avvocati di subentrare agli Avv. e senza CP_2 CP_1 formalmente comunicare alcunché all'Avv. CP_1
16. Vero è che il mio interlocutore per la vicenda attinente la mia casa in era l'Avv. CP_3
? CP_2
17. Vero è che ero stato informato dall'Avv. e dall'Avv. che dovevo versare ogni CP_2 CP_1 mese la rata stabilita dal Giudice e che mi fu suggerito di disporre un bonifico permanente?
18. Vero è che ho dato incarico all'Avv. e all'Avv. dopo che avevo maturato un CP_2 CP_1 consistente debito con il Condominio Ex Colutta perché ero moroso del pagamento delle spese condominiali e che avevo difficoltà a pagare il mutuo?
19. Vero è che il contratto di affitto con i Signori non fu registrato? Pt_2
Chiede altresì che vengano ammesse prove orali per testi sulle seguenti circostanze: capitolo 14 teste Avv. Monica Porcu del foro di Busto Arsizio capitoli 8 e 19 teste Sig.ra presso Riga Immobiliare Busto Arsizio Testimone_1
Con eventuale condanna anche ex officio dell'attore ex art. 96 cpc per lite temeraria, sussistendone
i requisiti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per il terzo chiamato Avv. : Controparte_2
“§ nel merito, in via principale rigettare la richiesta di corresponsabilità dell'avv. CP_2 avanzata dall'avv. giacché inammissibile, improponibile, nulla ed infondata in fatto e in CP_1 diritto;
§ in via gradata e nel merito, dichiarare inammissibile, improponibile, nulla ed infondata in fatto e diritto la domanda attorea di e la chiamata in causa avanzata dall'avv. Parte_1 CP_1 nei confronti dell'avv. e, per l'effetto rigettarle;
[...] CP_2
§ In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridurre per quanto di ragione il quantum risarcitorio e comunque tenere indenne l'avv. da tutte Controparte_2 le spese incorse dalla revoca del mandato avvenuta in data 26/09/2020;
§ in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di qualsiasi parte avversa, dichiarare i terzi , in persona del l.r.p.t. e Controparte_12 Controparte_10
, in persona del l.r.p.t., tenute a manlevare il deducente da qualsivoglia responsabilità
[...] risarcitoria. - Con vittoria di spese e competenze da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c. oltre rimborso S.G., CPA ed IVA come per legge”.
Per il terzo chiamato Controparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare ed accertare che non esiste alcun obbligo di manleva in capo ad essa terza chiamata stante l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo all'assicurato avv.
In via di subordine, dichiarare la concorrente responsabilità del terzo chiamato CP_1 avv. In ogni caso regolare il risarcimento secondo giustizia. Controparte_2
Col favore delle spese e compensi di causa”.
Per i terzi chiamati Controparte_10
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna pronuncia del caso e di legge e con la più ampia motivazione, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale: respingere tutte le domande svolte dal in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e Pt_1 nel quantum debeatur e non provate, con assorbimento della domanda di garanzia proposta dall'Avv. nei confronti dell'Avv. , nonché della domanda di manleva formulata CP_1 CP_2 da quest'ultimo nei confronti di con riferimento al certificato n. CP_10 CP_10
AEAW0059705-LB
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di manleva svolta nei confronti dell'Assicurato, accertare e dichiarare, per le causali in atti, l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo a con Controparte_10 riferimento al certificato n. AEAW0059705- LB e, conseguentemente, respingere la domanda di indennizzo e di manleva svolta nei suoi confronti
In ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di manleva svolta dall'Avv. nonché, in caso di accertamento dell'operatività della polizza n. CP_2
AEAW0059705-LB contratta con , condannare quest'ultima al solo Controparte_10 ed esclusivo indennizzo degli eventuali danni patrimoniali che saranno effettivamente accertati, circoscrivendo anche il periodo del mandato conferito dall'attore – revocato in data 26 settembre
2020 - e, una volta accertata l'operatività a secondo rischio della polizza Controparte_10
condannare quest'ultima, tenuto conto del massimale della polizza a primo rischio,
[...] al pagamento dell'eventuale residuo importo dovuto dall'Avv. , il tutto nei limiti del CP_2 massimale di € 350.000,00, previa detrazione della franchigia di € 1.000,00. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Per il terzo chiamato Controparte_12
“In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_12
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. In via subordinata: previe le opportune declaratorie, e previo accertamento del grado di responsabilità di ciascuna delle parti in causa, dichiarare Controparte_12 tenuta a mantenere indenne l'avv. da quanto questi sarà condannato a Controparte_2 risarcire, nella misura corrispondente al grado di responsabilità imputabile all'assicurato nella determinazione dei danni, fermo il riparto ex art. 1910 c.c. con l'altra coassicuratrice, ed entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l'Avv. Parte_1 CP_1
che lo aveva rappresentato unitamente all'Avv. nell'ambito del
[...] Controparte_2 procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 579/2018 R.G.E. promossa innanzi al Tribunale di
Busto Arsizio e conclusasi con la vendita all'asta del bene immobile staggito, chiedendo all'intestato Tribunale di accertare la responsabilità professionale e, dunque, l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole del professionista convenuto e, per l'effetto, di dichiarare non dovuto ai sensi dell'art. 1460 c.c. il saldo del compenso da questi richiesto con la notula sub doc. 29 pari ad euro 1.796,00, nonché di condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, subiti nella misura di euro 50.000,00. In subordine, laddove non fosse risultato provato il nesso causale per le voci di danno dedotte, l'attore chiedeva al Tribunale di condannare comunque l'avv. al risarcimento dei danni per perdita di “chance”, nella CP_1 misura ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
A fondamento delle proprie pretese deduceva parte attrice:
- di aver rilasciato in data 7.01.2019 procura alle liti all'avv. del Foro di Varese e CP_1 formalmente anche all'avv. del Foro di Salerno avente uno studio a Controparte_2 Manchester ove l'attore vive, per la costituzione in giudizio quale debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva rubricata al n. 579/2018 R.G.E. iscritta presso il Tribunale di Busto
Arsizio dal quale creditore procedente;
Controparte_13
- di aver l'avv. , presso il cui studio era stato eletto domicilio, provveduto a firmare e CP_1 depositare tutti gli atti difensivi, essendosi limitato il co-difensore semplicemente a facilitare l'invio della necessaria documentazione in possesso dell'attore;
- di aver nel maggio 2019 l'avv. depositato istanza di conversione del pignoramento (doc. CP_1
3 fasc. attore), istanza che era stata accolta dal Tribunale con ordinanza del 23.06.2019, con la quale era stato stabilito il versamento di n. 28 rate mensili dell'eguale importo di euro 309,00, a partire dal 15.07.2019 e fissata udienza al 18.12.2019 per la verifica circa la regolarità dei versamenti (doc. 4 fasc. attore);
- di aver, all'udienza del 18.12.2019, verificata la regolarità dei versamenti fino a quel momento eseguiti ed assegnata la somma al creditore, il Tribunale disposto nuovo rinvio all'udienza del 17.06.2020 per verificare la regolarità delle ulteriori rate (cfr. doc. 5 fasc. attore), udienza quest'ultima di cui, successivamente, era stata disposta d'ufficio la trattazione scritta, stante l'emergenza sanitaria in corso (doc. 6 fasc. attore);
- di avere il procedente segnalato, prima dell'udienza, la mancanza dei versamenti delle rate di gennaio e di febbraio 2020 e di aver, quindi, l'avv. presa visione dell'estratto depositato CP_1 dalla Cancelleria e una volta chiesto conto al cliente dell'avvenuto pagamento, provveduto a predisporre le note scritte, dando atto della disposizione di bonifico effettuata dal debitore presso la propria Banca, allegando le ricevute di versamento e chiedendo un termine per procedere alla verifica del corretto accredito delle somme (cfr. docc. 7 e 8 fasc. attore), istanza questa accolta dal
G.E., che con ordinanza riservata del 25.06.2020, aveva assegnato termine sino al 10.07.2020 per il deposito di nuove note scritte, rinviando all'udienza cartolare del 20.07.2020;
- di aver l'avv. pur verificato l'effettivo mancato accredito sul conto della procedura, CP_1 anziché invitare il cliente alla regolarizzazione dei pagamenti e produrre gli avvenuti versamenti, provveduto a depositare le note scritte autorizzate dal G.E. confermando il mancato accredito, avvenuto per un errore incolpevole da parte del debitore e chiesto l'autorizzazione per ri-effettuare i versamenti delle rate mancanti (doc. 10 fasc. attore), istanza questa che veniva rigettata in data
20.07.2020 dal G.E. con revoca della precedente ordinanza di conversione del pignoramento ed emissione dell'ordinanza di vendita dell'immobile (doc. 11 fasc. attore);
- di aver l'avv. quindi, predisposto ricorso in opposizione agli atti esecutivi con istanza di CP_1 sospensione dell'ordinanza di revoca della conversione precedentemente emessa dal giudice dell'esecuzione, ribadendo la richiesta di ottenere un termine per effettuare i versamenti mancanti (cfr. doc. 12 fasc. attore), istanza rigettata dal G.E. con provvedimento del 6.10.2020 (cfr. doc. 13 fasc. attore) con cui era stato, altresì, fissato termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito al 15.12.2020;
- di aver, a quel punto, l'avv. sconsigliato all'odierno attore di introdurre la fase di merito CP_1 dell'opposizione, espressamente ritenendo che la stessa non avrebbe portato ad alcun risultato utile;
- di esser stati in data 5.02.2021 i beni oggetto della procedura esecutiva oggetto di aggiudicazione in favore di al prezzo di euro 54.000,00 (cfr. doc. 14 fasc. attore), notizia Parte_3 comunicata dall'avv. al cliente con mail del 18.02.2021, cui non sarebbe seguita alcuna CP_1 altra comunicazione;
- di aver, successivamente, il incaricato gli attuali legali, che accedendo al fascicolo Pt_1 sarebbero riusciti ad evitare la rimozione e lo smaltimento di tutto quanto rimasto nell'immobile aggiudicato da parte dell'IVG, consentendo allo stesso di procedere con lo sgombero e Pt_1 riuscendo così a recuperare i beni mobili di sua proprietà presenti all'interno dell'appartamento;
- di aver, quindi, l'odierno attore, per il tramite dei nuovi legali, contestato l'inesatto adempimento all'avv. circa la vicenda in esame e di aver lo stesso per il tramite dell'avv. Parisi respinto CP_1 con comunicazione del 7.07.2021 ogni addebito (cfr. docc. 17 e 18 fasc. attore);
- di aver con PEC del 5.08.2021 i legali del trasmesso invito alla stipulazione di una Pt_1 negoziazione assistita, cui sarebbe seguito diniego di adesione con PEC del 2.09.2021 a firma dell'avv. Parisi (docc. 19 e 20 fasc. attore).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.09.2022 si costituiva in giudizio l'avv.
che, contestando tutto quanto ex adverso rappresentato, chiedeva in via preliminare CP_1 di essere autorizzato alla chiamata in causa del co-difensore avv. e della Controparte_2
Compagnia assicurativa con cui aveva stipulato le polizze n. 390449676 e CP_3 CP_3 n.390449679. Nel merito, domandava disporsi il rigetto delle domande svolte dall'attore. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva al Tribunale di dichiarare il co-difensore avv. tenuto a risarcire pro quota l'attore e di condannare la terza chiamata CP_2
a manlevarlo di quanto tenuto a corrispondere a titolo risarcitorio a Controparte_3 [...]
Pt_1 In data 18.10.2022 veniva autorizzata da parte del giudice la chiamata in causa dei terzi indicati dal convenuto e differita l'udienza di prima comparizione e trattazione.
Quindi, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.03.2023 si costituiva in giudizio la terza chiamata, che, aderendo alla linea difensiva del proprio assicurato, Controparte_3 chiedeva al Tribunale di accertare l'assenza in capo alla compagnia di alcun obbligo di manleva, stante il difetto di qualsiasi responsabilità in capo all'avv. . Solo, in via di subordine, CP_1 chiedeva accertarsi la concorrente responsabilità del terzo chiamato avv. Controparte_2
In pari data, si costituiva in giudizio anche l'altro terzo chiamato, vale a dire l'avv. CP_2
il quale, contestando tutto quanto ex adverso rappresentato, chiedeva in via preliminare
[...] di essere autorizzato alla chiamata in causa delle Compagnie assicurative, Controparte_12
con la quale lo stesso aveva stipulato la polizza n. 00209432300120, e
[...] Controparte_10
, con la quale lo stesso aveva stipulato la polizza n. AEAW0059705-LB, con
[...] conseguente differimento della prima udienza di comparizione nel rispetto dei termini di legge. Nel merito, domandava, in via principale, il rigetto della richiesta di corresponsabilità dell'avv. avanzata dall'avv. giacché inammissibile, improponibile, nulla ed infondata in CP_2 CP_1 fatto e in diritto;
in via subordinata, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, anche della chiamata in causa avanzata nei suoi confronti dall'avv. CP_1
In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree,
[...] domandava la riduzione per quanto di ragione del quantum risarcitorio e, comunque, di essere tenuto indenne da tutte le spese incorse dalla revoca del mandato avvenuta in data 26.09.2020. Da ultimo, in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di accoglimento delle richieste di qualsiasi parte avversa, chiedeva di dichiarare le compagnie terze chiamate e Controparte_12 [...]
tenute a manlevarlo da qualsivoglia responsabilità risarcitoria. Controparte_10
Con decreto del 15.03.2023 veniva autorizzata da parte del giudice anche la chiamata in causa dei terzi indicati dall'avv. e differita ulteriormente l'udienza di prima Controparte_2 comparizione e trattazione.
Quindi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.06.2023 si costituiva in giudizio la terza chiamata, che, associandosi alla linea difensiva del Controparte_12 proprio assicurato, rammentava essere onere precipuo del convenuto avv. che lo aveva CP_1 chiamato in causa, la prova di qualsiasi forma di corresponsabilità dell'avv. , nei cui CP_2 confronti, nessuna domanda era stata svolta dall'attore. Si associava, poi, anche alle difese del convenuto, ai fini della reiezione della domanda attorea, non dovendo ritenersi in alcun modo responsabile l'avv. rispetto alla revoca dell'ordinanza di conversione del pignoramento da CP_1 parte del G.E. del Tribunale di Busto Arsizio e la vendita all'asta dell'immobile staggito, opponendo – in ogni caso – all'assicurato tutte le limitazioni di operatività, i massimali, i sottomassimali, le franchigie e gli scoperti previsi dal contratto assicurativo. Considerato il contenuto dell'art. 9 delle CGA in tema di vincolo di solidarietà, chiedeva inoltre, nell'ipotesi di declaratoria della responsabilità di entrambi gli avvocati e l'accertamento della CP_1 CP_2 quota di responsabilità, attribuibile a ciascuno, avendo la Compagnia il diritto di esercitare azione di regresso nei confronti del co-debitore solidale, oltre che l'applicazione dell'art. 1910 c.c., avendo l'avv. stipulato anche una polizza con con riparto proporzionale CP_2 Controparte_10 sulla base del contenuto dei rispettivi contratti.
In pari data si costituiva anche la compagnia chiedendo al Tribunale, nel CP_10 Controparte_10 merito, in via principale, di respingere tutte le domande svolte dal in quanto infondate in Pt_1 fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, e non provate, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta dall'Avv. nei confronti dell'Avv. nonché CP_1 CP_2 della domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti della con Controparte_10 riferimento al certificato n. AEAW0059705-LB. In subordine, vale a dire nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di manleva svolta nei confronti dell'assicurato, chiedeva al Tribunale di accertare l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo a con riferimento al certificato n. Controparte_10
AEAW0059705-LB trattandosi di polizza claims made rispetto alla quale la richiesta di risarcimento svolta dall'assicurato sarebbe stata formulata per la prima volta con la notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo e, pertanto, in un'epoca successiva al periodo di efficacia della polizza medesima (14 settembre 2020 - 14 settembre 2021), e, conseguentemente, di respingere la domanda di indennizzo e di manleva svolta nei suoi confronti. In via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di manleva svolta dall'Avv. CP_2 nonché, in caso di accertamento dell'operatività della polizza n. AEAW0059705-LB contratta con la , domandava di condannare quest'ultima al solo ed esclusivo Controparte_10 indennizzo degli eventuali danni patrimoniali effettivamente accertati, circoscrivendo anche il periodo del mandato conferito dall'attore – revocato in data 26.09.2020 - e, una volta accertata l'operatività a secondo rischio della polizza di condannare Controparte_10 quest'ultima, tenuto conto del massimale della polizza a primo rischio, al pagamento dell'eventuale residuo importo dovuto dall'Avv. il tutto nei limiti del massimale di euro 350.000,00, CP_2 previa detrazione della franchigia di euro 1.000,00.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 5.07.2023, su istanza congiunta delle parti, il
Giudice assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita solo documentalmente e con ordinanza riservata del 22.01.2024, ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza successiva, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Le domande svolte dall'attore sono infondate e, in quanto tali, devono essere rigettate.
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che la causa possa essere decisa con riferimento a tutte le domande svolte sulla base degli elementi istruttori a disposizione, dovendosi all'uopo confermare tutte le decisioni assunte con ordinanza riservata del 22.01.2024. Più specificamente, le prove testimoniali, ribadite in sede di precisazioni delle conclusioni, dal convenuto appaiono essere inammissibili in quanto vertenti su circostanze documentali o da provarsi documentalmente (capp.
1, 2, 4, 6, 11, 12), pacifiche (capp. 3, 5, 9, 10), genericamente formulate (capp. 15, 16, 17, 18) o irrilevanti ai fini del decidere (capp. 7, 8, 13, 14, 19).
In merito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione assunta da un avvocato nei confronti del suo cliente ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna ad espletare la sua attività, volta a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non si impegna con la propria opera professionale al conseguimento del risultato sperato (cfr. Cass. n. 7309/2017 e n. 11906/2016). Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza, cui questi è tenuto (cfr. Cass. n. 18612/2013; n. 8863/2011; n. 6967/2006).
In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che: “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali è tenuto;
a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass. n. 24544/2009).
Più in particolare, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave" (cfr.
Cass. n. 11906/2016, cit.). Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.) o la scelta tra soluzioni comunque opinabili.
Il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. n. 9238/2007).
Più specificamente, in ordine all'accertamento del nesso causale tra il danno e la condotta del professionista occorre sempre accertare se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n. 1984/2016).
Come già sopra anticipato, infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1175, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. n. 6967/2006).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha agito in giudizio chiedendo al Tribunale l'accertamento ex art. 1460 c.c. della non debenza del saldo del compenso richiesto dall'odierno convenuto per l'attività professionale in suo favore prestata e il ristoro del danno patito a causa dell'omessa informativa da parte dell'Avv. che unitamente all'avv. lo assisteva nell'ambito CP_1 CP_2 della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Busto Arsizio e rubricata al n. 579/2018 R.G.E. per il mancato pagamento di oneri condominiali, circa le conseguenze derivanti dal mancato o dal tardivo accredito sul conto della procedura esecutiva dei ratei stabiliti nell'ambito dell'ordinanza di conversione del pignoramento dal giudice dell'esecuzione, trovandosi così costretto per un disguido relativo ai versamenti dei ratei di gennaio e febbraio 2020, non andati a buon fine, a subire la revoca della conversione del pignoramento precedentemente disposta dal G.E. e la vendita all'incanto dell'immobile staggito, avvenuta quindi - a suo dire - per fatto e colpa del professionista convenuto.
Ebbene, come noto, la conversione del pignoramento è l'istituto che consente al debitore, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati, di sostituire agli stessi una somma di denaro che comprende tutto quanto dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti per capitale interessi e spese anche dell'esecuzione.
In pratica, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, depositando in cancelleria, unitamente all'istanza, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza del G.E., sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.
Quando le cose pignorate sono rappresentate da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, poi, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
Qualora il debitore non versi la somma indicata dal giudice nel termine previsto oppure, in caso di versamento rateale, manchi o ritardi il pagamento di una sola rata oltre i trenta giorni fissati dal giudice medesimo, la norma prevede che egli decada dalla conversione. Inoltre, le somme già versate, e quindi il sesto che accompagna il deposito dell'istanza ma anche le eventuali rate adempiute sono acquisite al pignoramento a titolo di sanzione e il debitore decade dalla facoltà di richiedere nuovamente la conversione, con la conseguenza che una nuova istanza in tal senso sarà da considerare inammissibile.
Tra la documentazione versata in atti, in cui si rinviene ampia corrispondenza via mail tra le parti, risiedendo il cliente all'estero, valore dirimente rispetto alle contestazioni mosse dall'attore in ordine all'asserito inesatto adempimento da parte dell'avv. assume lo scambio via mail CP_1 intervenuto tra il 7 e il 9 gennaio 2020 e prodotto dal convenuto sub doc. 41: in particolare, in risposta alla mail del 7.01.2020 trasmessa dall'attore all'avv. avente ad oggetto la richiesta CP_1 di chiarimenti circa la necessità di proseguire o meno con i pagamenti verosimilmente all'esito dell'udienza di prima verifica del dicembre 2019, il professionista univocamente fornisce riscontro al cliente in data 9.01.2020 affermando “certamente si deve proseguire con i versamenti ed eseguirli puntualmente alla data indicata dal Giudice”.
La risposta appare completa, conforme al disposto dell'art. 495 c.p.c. e, pertanto, incontrovertibile nel suo significato, il che é sufficiente a ritenere assolto l'onere di prova incombente sul professionista convenuto, che producendo tale mail ha – di fatto – dimostrato il proprio esatto adempimento rispetto all'onere informativo, asseritamente omesso e oggetto di contestazione da parte dell'odierno attore.
Inoltre, ad abundantiam, come già sopra anticipato, deve ribadirsi che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. n. 6967/2006). Se ne deduce che, anche qualora l'odierno convenuto non fosse riuscito a fornire idonea prova del proprio adempimento, in ogni caso il cliente avrebbe anche dovuto fornire prova in giudizio del fatto che, in assenza dell'errore dedotto, l'esito del procedimento sarebbe stato a sé favorevole, prova che pure difetta nel caso di specie.
Ed invero, anche se l'avv. contravvenendo ai propri obblighi informativi nei riguardi del CP_1 cliente, non avesse approfondito e riferito allo stesso le conseguenze del mancato o anche solo di un tardivo pagamento, compiendo così l'errore professionale omissivo contestato dall'attore, non è possibile affermare che, più probabilmente che non, l'esito della procedura esecutiva in questione sarebbe stata diverso, ovverosia che la conversione non sarebbe stata revocata e che il bene staggito non sarebbe stato venduto all'asta. Ciò in quanto, la tesi sostenuta dall'odierno attore sin dalle note scritte depositate per l'udienza del 17.06.2020, così come pure in quelle depositate per l'udienza cartolare del 20.07.2020, è quella del pagamento tempestivo da parte dell'esecutato, che non a caso, provvedeva ad allegare immediatamente le ricevute dei pagamenti effettuati, non solo di quelli di gennaio e febbraio 2020, ma anche quelle dei ratei successivi sino a giugno 2020, non essendo i pagamenti dei due ratei per cui è causa asseritamente andati a buon fine per un disguido afferente l'istituto di credito. In partica, in base a quanto si legge nelle note scritte predisposte per l'udienza cartolare del 20.07.2020 da parte della difesa dell'esecutato, i pagamenti sarebbero stati effettuati tempestivamente e precisamente in data 10 gennaio e 10 febbraio 2020, ma in base alle verifiche effettuate presso la banca dell'odierno attore, vale a dire la gli stessi sarebbero stati CP_14
“rifiutati” dall'istituto di credito destinatario con il codice MS03, che nelle direttive dell'European Payments Council significa che i bonifici sono stati respinti senza specificazione del motivo.
Dunque, se, da un lato, il debitore, ammesso al beneficio della conversione del pignoramento, avrebbe adempiuto, come sempre secondo buona fede, alla sua obbligazione, dall'altro, sarebbe stata la banca destinataria a rifiutare i due pagamenti, pur avendo la stessa inspiegabilmente ricevuto l'accredito delle rate precedenti e successive, seppure disposte nel periodo pandemico.
Se ne deduce che l'omesso accredito non sarebbe avvenuto per negligenza dell'esecutato, ma – secondo la tesi dello stesso odierno attore, non sconfessata neanche nel presente procedimento - per un problema tecnico relativo all'istituto di credito ricevente il bonifico internazionale.
Tale tesi appare del tutto infondata: ed invero, anche laddove l'odierno convenuto non fosse riuscito a dimostrare il proprio esatto adempimento all'onere informativo, così di fatto implicitamente confermando l'errore omissivo contestato dal cliente, non può non osservarsi come una corretta informativa da parte dell'avvocato sulle conseguenze del tardivo/omesso pagamento anche solo di un rateo non avrebbe in alcun modo inciso, prevedendo la norma dettata dall'art. 495 c.p.c. che il pagamento anche solo di una rata oltre il termine di 30 giorni comporti la decadenza automatica dal beneficio. Se anche, cioè, il cliente fosse stato adeguatamente informato dal professionista (e in effetti lo è stato con la mail del 9.01.2020 sub doc. 41 fasc. convenuto) circa il contenuto di tale regola e le conseguenze della sua violazione, il suo pagamento dei ratei di gennaio e febbraio 2020, che peraltro risultano effettuati tempestivamente il giorno 10 del mese e, dunque, prima dello spirare del termine mensile per la corresponsione del rateo, non sarebbe comunque andato a buon fine, essendosi il mancato accredito sul conto della procedura verificato per via di un problema tecnico di accredito opposto dall'istituto bancario ricevente, al di fuori dalla sfera di controllo del professionista, che però sarebbe stato onere del debitore esecutato verificare, ben potendo egli e, anche, dovendo sincerarsi del mancato addebito delle somme al fine di provvedere in tempo utile alla regolarizzazione della situazione nel termine di “tolleranza” ex lege previsto (ovverosia entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 495 c.p.c.).
A nulla rileva la doglianza dell'attore, secondo cui l'avv. effettuate le verifiche presso CP_1 l'istituto di credito dell'esecutato e resosi conto, prima dell'udienza cartolare del 20.07.2020, dell'effettivo mancato accredito sul conto della procedura dei due ratei per cui è causa, avrebbe depositato le note scritte, confermato il mancato accredito, segnalando come lo stesso fosse avvenuto per un errore incolpevole da parte del debitore e chiedendo l'autorizzazione ad effettuare i versamenti delle rate mancanti (doc. 10 fasc. parte attrice), anziché invitare il cliente alla regolarizzazione dei pagamenti e ciò nonostante quanto si legge a p. 2 dell'ordinanza con cui il G.E. ha, in data 6.10.2020, rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, laddove è scritto: “ancora una volta il debitore, che ben avrebbe potuto effettuare il versamento con le medesime modalità che gli avevano consentito di adempiere sino al dicembre 2019 e successivamente al marzo 2020, non regolarizzava la propria posizione adducendo nuovamente difficoltà nella “lavorazione” dei bonifici internazionali disposti”.
Ed invero, in base all'univoco disposto di legge, qualsiasi regolarizzazione tra giugno e luglio 2020 sarebbe oramai stata tardiva: anzi, dalla lettura della stessa ordinanza riservata del 25.06.2020 è agevole verificare come il rinvio di udienza al 20.07.2020, dopo il rilievo della mancanza di due rate, non sarebbe stato concesso dal G.E. all'esecutato per regolarizzare il pagamento, ovverosia per
“sanare” i pagamenti omessi, essendo la decadenza un effetto automatico che deriva dal tardivo o dall'omesso pagamento anche solo di un unico rateo. Non valeva, cioè, come rimessione in termini, ma il suddetto rinvio era stato concesso al solo fine di consentire all'esecutato, stanti le ricevute dei bonifici prodotte, di “verificare eventuali errori”, di verificare cioè la natura del disguido tecnico occorso, onde appurare che l'omessa ricezione dell'accredito non dipendesse da cause estranee alla sfera di controllo dell'esecutato, ascrivibili - ad esempio - all'Istituto di Credito del Tribunale presso cui risultava acceso il conto corrente della procedura, ma che comunque avrebbero postulato non solo la corretta esecuzione dei due bonifici ma anche il corretto adempimento da parte dell'esecutato di tutti doveri sullo stesso gravanti, in quanto inclusi nella sua sfera di controllo, situazione questa non inveratasi nel caso di specie, avendo evidentemente l'esecutato omesso di verificare in tempo utile per la regolarizzazione dell'omesso accredito l'esito dei due bonifici eseguiti. E in effetti, è proprio con le note scritte del luglio 2020 che l'avv. chiese al G.E. CP_1 per la prima volta la concessione di un termine per sanare la situazione (vale a dire la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.), consentendo al di eseguire nuovamente i pagamenti Pt_1 non andati a buon fine, sul presupposto di essere l'esecutato incorso in decadenza per causa a lui non imputabile (poiché ascrivibile – secondo la tesi difensiva – in quella sede sostenuta all'istituto di credito ricevente).
Ne segue che anche laddove fosse stato dimostrato l'errore professionale omissivo contestato all'avv. (e così non è), le conseguenze pregiudizievoli derivanti dallo stesso non avrebbero CP_1 potuto, nel caso di specie, che gravare sull'esecutato, essendo stati i due bonifici eseguiti tempestivamente, ma avendo l'esecutato omesso, per sua esclusiva negligenza, omesso di verificarne in tempo utile l'esito e, dunque, l'avvenuto accredito sul conto della procedura, con conseguente impossibilità per lo stesso di ottenere anche solo il risarcimento della perdita di chance, non essendo nella specie ravvisabile alcun pregiudizio in termini concreti. L'accoglimento della domanda di risarcimento da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, nella specie assolutamente non raggiunta, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. n. 15385/2011).
L'azione promossa dall'attore va, pertanto, rigettata, con conseguente reiezione anche della domanda di accertamento negativo circa la non debenza ex art. 1460 c.c. del saldo del compenso preteso dal professionista convenuto di cui alla notula sub doc. 29 fasc. attore.
La reiezione della domanda attorea consente di ritenere assorbite tutte le altre domande formulate, in via subordinata, dal convenuto nei confronti del co-difensore avv. oltre che nei CP_2 confronti della propria compagnia assicurativa Parimenti, devono ritenersi Controparte_3 assorbite tutte le domande svolte dal terzo chiamato avv. evocato in giudizio dal CP_2 convenuto, incluse quelle nei confronti della compagnia assicurativa e CP_10 [...]
CP_12
La richiesta ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto nei confronti dell'attore va, invece, rigettata in difetto di prova in ordine all'elemento oggettivo e all'elemento soggettivo postulati dalla norma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, alla luce dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per i procedimenti di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale di valore corrispondente a quello dichiarato, con riferimento a tutte le fasi processuali, dimidiati solo in relazione alla fase istruttoria stante l'omesso espletamento di prove costituende. Anche le spese sostenute dai terzi chiamati, pur al di fuori dall'ipotesi di chiamata in garanzia, devono essere poste a carico dell'attore soccombente, le cui domande e allegazioni hanno provocato e giustificato la chiamata (cfr. ex plurimis sul punto Cass n.
6144/2024, ord).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa:
1) rigetta le domande dell'attore Parte_1
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna alla rifusione in favore dell'avv. , dell'avv. Parte_1 CP_1
, di di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_10 di delle spese di lite
[...] Controparte_12 relative al presente procedimento, che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi, oltre CPA ed
IVA (se dovuta), come per legge, cadauno, da distrarsi con riferimento al convenuto avv. CP_1
e al terzo chiamato avv. rispettivamente agli avv.ti
[...] Controparte_2
Andrea Parisi e Ludovico Mazzon, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Varese il 30.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1718/2022 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Manchester, St. Clements Road n. 29, rappresentato e difeso dagli avv. ti Deborah Demichele e Nicoletta Cavallo del foro di Novara, presso il cui studio in Novara V.le
Dante 43E è elettivamente domiciliato
- ATTORE -
contro
AVV. (C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Andrea Parisi, presso il cui studio in Milano, piazza Giuseppe Grandi n. 19, è elettivamente domiciliato
- CONVENUTO –
nonché contro
AVV. (C.F. ), nato a [...] il [...], che Controparte_2 C.F._3 si difende in proprio ex art. 86 c.p.c., oltre ad essere assistito dall'avv. Ludovico Mazzon, presso il cui studio in Salerno, Via Renato De Martino n. 16 è elettivamente domiciliato
- TERZO CHIAMATO–
anche nei confronti di (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti Controparte_3 P.IVA_1
conferita con atto a repertorio n. 22644 dr. dal dr. , CP_4 Persona_1 [...]
e procuratore e dal dr. , Controparte_5 Controparte_6
dirigente e procuratore, dall'avvocato Elena Macchi del foro di Busto Arsizio (C.F.
– p.e.c. – fax 0331321848) e, giusta C.F._4 Email_1 procura alle liti conferita con atto a repertorio 186905 Dr. dal Dott. Controparte_7
Amministratore delegato e direttore generale e dal Dott. , Controparte_8 Controparte_9 dall'avvocato Giuseppe Macchi del foro di Busto Arsizio, presso il cui studio in Busto Arsizio, via
Mameli n. 13/15 é elettivamente domiciliata
- TERZO CHIAMATO -
e anche contro
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_10
CON IL CERTIFICATO N. , in persona di quale C.F._5 Controparte_11
Rappresentante Generale per l'Italia, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bassi del Foro di
Milano, presso il cui studio in Milano, Via Crocefisso n. 5 sono elettivamente domiciliati
- TERZO CHIAMATO – nonché contro
(P. IVA del Gruppo IVA Assicurazioni Controparte_12
n. ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Orlandoni, presso il cui studio in CP_3 P.IVA_2
in Como, Via Mugiasca n. 10 è elettivamente domiciliata
- TERZO CHIAMATO –
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria:
- accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. e, per l'effetto, CP_1
• - dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il saldo del compenso richiesto dall'avv. pari CP_1 ad € 1.796,00 (doc. 29) e, sempre per l'effetto,
• - condannare l'avv. al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. CP_1 Pt_1
patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, nella misura di euro 50.000,00 o quella
[...] diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito. In subordine, ove non risultasse provato il nesso causale per le voci di danno meglio precisate in atti, condannare l'avv. al risarcimento dei danni per perdita di “chance”, nella CP_1 misura ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito”.
Per il convenuto Avv. CP_1
“Voglia il Tribunale ordinario di Varese, in composizione monocratica e in funzione di giudice unico, contrariis rejectis e previe le declaratorie di Legge, così giudicare:
Nel merito, in via principale: rigettare la domanda attorea perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per le ragioni già esposte in tutti gli atti difensivi.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il codifensore del Koroma Avv. tenuto a risarcire Controparte_2 pro quota l'attore.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare i terzi , , e Controparte_3 Controparte_12 [...] tenuti a manlevare l'Avv. e, per l'effetto, condannare questi Controparte_10 CP_1 ultimi ad indennizzare Parte_1
-In via istruttoria: disporsi l'interrogatorio formale dell'attore sui seguenti capitoli:
1. Vero è che lavora e risiede a Manchester in Gran Bretagna ed è cliente Parte_1 dell'Avv. del quale ha conoscenza diretta? Controparte_2
2. Vero è che la delega rilasciata ai miei difensori (doc.1 che mi si rammostra) fu sottoscritta dal solo Avv. ? CP_2
3. Vero è che l'Avv. mi suggerì di fare l'istanza di conversione del pignoramento, unica CP_2 possibilità per “salvare” il bene, rateizzando il dovuto ed effettuando il versamento del “quinto”?
4. Vero è che il versamento del quinto fu eseguito su un conto corrente sbagliato?
5. Vero è che l'Avv. riuscì a convincere il Giudice in udienza a considerare come CP_1 esattamente eseguito il versamento (seppur pervenuto su altro conto corrente) e l'istanza di conversione fu fortunatamente accolta?
6. Vero è che l'Avv. espressamente mi indicò che, al fine di evitare disguidi, sarebbe stato CP_1 meglio disporre un bonifico “continuativo”, anche inviandomi la mail 09.01.2020 (doc.41 che mi si rammostra ?
7. Vero è che chiesi all'Avv. di chiedere a sua volta che fine avessero fatto i canoni di CP_2 locazione e che lo stesso invitò l'Avv. a depositare una memoria per poter disporre del CP_1 canone di locazione dell'immobile pignorato?
8. Vero è che per far ciò l'Avv. prese contatti con RIGA Immobiliare, agenzia di servizi che CP_1 aveva curato la gestione della stessa locazione per ottenere copia del contratto di affitto e ricevute dai precedenti pagamenti?
9. Vero è che fui avvisato prima dell'udienza di verifica dei versamenti che nell'estratto conto reso disponibile dalla Cancelleria nel fascicolo telematico mancavano due versamenti (gennaio e febbraio 2020)?
10. Vero è che trasmisi gli ordini di pagamento dei pagamenti mancanti ai miei legali?
11. Vero è che dopo avere conferito con l'Avv. (che ne suggerì il contenuto nella sua e- CP_2 mail del giorno 8 luglio 2020 – doc. 14 che mi si rammostra), l'Avv. predispose una CP_1 articolata nota di trattazione scritta (doc. 15 che mi si rammostra) con cui, oltre a specificare e documentare come idue versamenti inviati fossero stati respinti e manifestò la disponibilità del debitore ad eseguire il versamento in un termine da concedersi all'uopo, opponendosi comunque alla eventuale richiesta di fissazione delle aste in quanto i pagamenti (disposti) erano stati rifiutati dalla banca destinataria per ragioni a lui non imputabili?
12. Vero è che l'Avv. depositò il ricorso in opposizione all'ordinanza di vendita sulla CP_1 scorta delle consultazioni avute con l'Avv. ? CP_2
13. Vero che il giudizio di merito successivo alla opposizione non è stato intrapreso perché non ero in grado di sostenerne i costi?
14. Vero che nel 2020 incaricai un altro legale del Foro di Busto, più segnatamente l'Avv. Monica
Porcu, per trovare un accordo stragiudiziale con il Condominio, che avrei onorato ricorrendo ad un finanziamento per pagare il mio debito?
15. Vero che incaricai altri avvocati di subentrare agli Avv. e senza CP_2 CP_1 formalmente comunicare alcunché all'Avv. CP_1
16. Vero è che il mio interlocutore per la vicenda attinente la mia casa in era l'Avv. CP_3
? CP_2
17. Vero è che ero stato informato dall'Avv. e dall'Avv. che dovevo versare ogni CP_2 CP_1 mese la rata stabilita dal Giudice e che mi fu suggerito di disporre un bonifico permanente?
18. Vero è che ho dato incarico all'Avv. e all'Avv. dopo che avevo maturato un CP_2 CP_1 consistente debito con il Condominio Ex Colutta perché ero moroso del pagamento delle spese condominiali e che avevo difficoltà a pagare il mutuo?
19. Vero è che il contratto di affitto con i Signori non fu registrato? Pt_2
Chiede altresì che vengano ammesse prove orali per testi sulle seguenti circostanze: capitolo 14 teste Avv. Monica Porcu del foro di Busto Arsizio capitoli 8 e 19 teste Sig.ra presso Riga Immobiliare Busto Arsizio Testimone_1
Con eventuale condanna anche ex officio dell'attore ex art. 96 cpc per lite temeraria, sussistendone
i requisiti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per il terzo chiamato Avv. : Controparte_2
“§ nel merito, in via principale rigettare la richiesta di corresponsabilità dell'avv. CP_2 avanzata dall'avv. giacché inammissibile, improponibile, nulla ed infondata in fatto e in CP_1 diritto;
§ in via gradata e nel merito, dichiarare inammissibile, improponibile, nulla ed infondata in fatto e diritto la domanda attorea di e la chiamata in causa avanzata dall'avv. Parte_1 CP_1 nei confronti dell'avv. e, per l'effetto rigettarle;
[...] CP_2
§ In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridurre per quanto di ragione il quantum risarcitorio e comunque tenere indenne l'avv. da tutte Controparte_2 le spese incorse dalla revoca del mandato avvenuta in data 26/09/2020;
§ in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di qualsiasi parte avversa, dichiarare i terzi , in persona del l.r.p.t. e Controparte_12 Controparte_10
, in persona del l.r.p.t., tenute a manlevare il deducente da qualsivoglia responsabilità
[...] risarcitoria. - Con vittoria di spese e competenze da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c. oltre rimborso S.G., CPA ed IVA come per legge”.
Per il terzo chiamato Controparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare ed accertare che non esiste alcun obbligo di manleva in capo ad essa terza chiamata stante l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo all'assicurato avv.
In via di subordine, dichiarare la concorrente responsabilità del terzo chiamato CP_1 avv. In ogni caso regolare il risarcimento secondo giustizia. Controparte_2
Col favore delle spese e compensi di causa”.
Per i terzi chiamati Controparte_10
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna pronuncia del caso e di legge e con la più ampia motivazione, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale: respingere tutte le domande svolte dal in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e Pt_1 nel quantum debeatur e non provate, con assorbimento della domanda di garanzia proposta dall'Avv. nei confronti dell'Avv. , nonché della domanda di manleva formulata CP_1 CP_2 da quest'ultimo nei confronti di con riferimento al certificato n. CP_10 CP_10
AEAW0059705-LB
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di manleva svolta nei confronti dell'Assicurato, accertare e dichiarare, per le causali in atti, l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo a con Controparte_10 riferimento al certificato n. AEAW0059705- LB e, conseguentemente, respingere la domanda di indennizzo e di manleva svolta nei suoi confronti
In ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di manleva svolta dall'Avv. nonché, in caso di accertamento dell'operatività della polizza n. CP_2
AEAW0059705-LB contratta con , condannare quest'ultima al solo Controparte_10 ed esclusivo indennizzo degli eventuali danni patrimoniali che saranno effettivamente accertati, circoscrivendo anche il periodo del mandato conferito dall'attore – revocato in data 26 settembre
2020 - e, una volta accertata l'operatività a secondo rischio della polizza Controparte_10
condannare quest'ultima, tenuto conto del massimale della polizza a primo rischio,
[...] al pagamento dell'eventuale residuo importo dovuto dall'Avv. , il tutto nei limiti del CP_2 massimale di € 350.000,00, previa detrazione della franchigia di € 1.000,00. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Per il terzo chiamato Controparte_12
“In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_12
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. In via subordinata: previe le opportune declaratorie, e previo accertamento del grado di responsabilità di ciascuna delle parti in causa, dichiarare Controparte_12 tenuta a mantenere indenne l'avv. da quanto questi sarà condannato a Controparte_2 risarcire, nella misura corrispondente al grado di responsabilità imputabile all'assicurato nella determinazione dei danni, fermo il riparto ex art. 1910 c.c. con l'altra coassicuratrice, ed entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l'Avv. Parte_1 CP_1
che lo aveva rappresentato unitamente all'Avv. nell'ambito del
[...] Controparte_2 procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 579/2018 R.G.E. promossa innanzi al Tribunale di
Busto Arsizio e conclusasi con la vendita all'asta del bene immobile staggito, chiedendo all'intestato Tribunale di accertare la responsabilità professionale e, dunque, l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole del professionista convenuto e, per l'effetto, di dichiarare non dovuto ai sensi dell'art. 1460 c.c. il saldo del compenso da questi richiesto con la notula sub doc. 29 pari ad euro 1.796,00, nonché di condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, subiti nella misura di euro 50.000,00. In subordine, laddove non fosse risultato provato il nesso causale per le voci di danno dedotte, l'attore chiedeva al Tribunale di condannare comunque l'avv. al risarcimento dei danni per perdita di “chance”, nella CP_1 misura ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
A fondamento delle proprie pretese deduceva parte attrice:
- di aver rilasciato in data 7.01.2019 procura alle liti all'avv. del Foro di Varese e CP_1 formalmente anche all'avv. del Foro di Salerno avente uno studio a Controparte_2 Manchester ove l'attore vive, per la costituzione in giudizio quale debitore esecutato nell'ambito della procedura esecutiva rubricata al n. 579/2018 R.G.E. iscritta presso il Tribunale di Busto
Arsizio dal quale creditore procedente;
Controparte_13
- di aver l'avv. , presso il cui studio era stato eletto domicilio, provveduto a firmare e CP_1 depositare tutti gli atti difensivi, essendosi limitato il co-difensore semplicemente a facilitare l'invio della necessaria documentazione in possesso dell'attore;
- di aver nel maggio 2019 l'avv. depositato istanza di conversione del pignoramento (doc. CP_1
3 fasc. attore), istanza che era stata accolta dal Tribunale con ordinanza del 23.06.2019, con la quale era stato stabilito il versamento di n. 28 rate mensili dell'eguale importo di euro 309,00, a partire dal 15.07.2019 e fissata udienza al 18.12.2019 per la verifica circa la regolarità dei versamenti (doc. 4 fasc. attore);
- di aver, all'udienza del 18.12.2019, verificata la regolarità dei versamenti fino a quel momento eseguiti ed assegnata la somma al creditore, il Tribunale disposto nuovo rinvio all'udienza del 17.06.2020 per verificare la regolarità delle ulteriori rate (cfr. doc. 5 fasc. attore), udienza quest'ultima di cui, successivamente, era stata disposta d'ufficio la trattazione scritta, stante l'emergenza sanitaria in corso (doc. 6 fasc. attore);
- di avere il procedente segnalato, prima dell'udienza, la mancanza dei versamenti delle rate di gennaio e di febbraio 2020 e di aver, quindi, l'avv. presa visione dell'estratto depositato CP_1 dalla Cancelleria e una volta chiesto conto al cliente dell'avvenuto pagamento, provveduto a predisporre le note scritte, dando atto della disposizione di bonifico effettuata dal debitore presso la propria Banca, allegando le ricevute di versamento e chiedendo un termine per procedere alla verifica del corretto accredito delle somme (cfr. docc. 7 e 8 fasc. attore), istanza questa accolta dal
G.E., che con ordinanza riservata del 25.06.2020, aveva assegnato termine sino al 10.07.2020 per il deposito di nuove note scritte, rinviando all'udienza cartolare del 20.07.2020;
- di aver l'avv. pur verificato l'effettivo mancato accredito sul conto della procedura, CP_1 anziché invitare il cliente alla regolarizzazione dei pagamenti e produrre gli avvenuti versamenti, provveduto a depositare le note scritte autorizzate dal G.E. confermando il mancato accredito, avvenuto per un errore incolpevole da parte del debitore e chiesto l'autorizzazione per ri-effettuare i versamenti delle rate mancanti (doc. 10 fasc. attore), istanza questa che veniva rigettata in data
20.07.2020 dal G.E. con revoca della precedente ordinanza di conversione del pignoramento ed emissione dell'ordinanza di vendita dell'immobile (doc. 11 fasc. attore);
- di aver l'avv. quindi, predisposto ricorso in opposizione agli atti esecutivi con istanza di CP_1 sospensione dell'ordinanza di revoca della conversione precedentemente emessa dal giudice dell'esecuzione, ribadendo la richiesta di ottenere un termine per effettuare i versamenti mancanti (cfr. doc. 12 fasc. attore), istanza rigettata dal G.E. con provvedimento del 6.10.2020 (cfr. doc. 13 fasc. attore) con cui era stato, altresì, fissato termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito al 15.12.2020;
- di aver, a quel punto, l'avv. sconsigliato all'odierno attore di introdurre la fase di merito CP_1 dell'opposizione, espressamente ritenendo che la stessa non avrebbe portato ad alcun risultato utile;
- di esser stati in data 5.02.2021 i beni oggetto della procedura esecutiva oggetto di aggiudicazione in favore di al prezzo di euro 54.000,00 (cfr. doc. 14 fasc. attore), notizia Parte_3 comunicata dall'avv. al cliente con mail del 18.02.2021, cui non sarebbe seguita alcuna CP_1 altra comunicazione;
- di aver, successivamente, il incaricato gli attuali legali, che accedendo al fascicolo Pt_1 sarebbero riusciti ad evitare la rimozione e lo smaltimento di tutto quanto rimasto nell'immobile aggiudicato da parte dell'IVG, consentendo allo stesso di procedere con lo sgombero e Pt_1 riuscendo così a recuperare i beni mobili di sua proprietà presenti all'interno dell'appartamento;
- di aver, quindi, l'odierno attore, per il tramite dei nuovi legali, contestato l'inesatto adempimento all'avv. circa la vicenda in esame e di aver lo stesso per il tramite dell'avv. Parisi respinto CP_1 con comunicazione del 7.07.2021 ogni addebito (cfr. docc. 17 e 18 fasc. attore);
- di aver con PEC del 5.08.2021 i legali del trasmesso invito alla stipulazione di una Pt_1 negoziazione assistita, cui sarebbe seguito diniego di adesione con PEC del 2.09.2021 a firma dell'avv. Parisi (docc. 19 e 20 fasc. attore).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.09.2022 si costituiva in giudizio l'avv.
che, contestando tutto quanto ex adverso rappresentato, chiedeva in via preliminare CP_1 di essere autorizzato alla chiamata in causa del co-difensore avv. e della Controparte_2
Compagnia assicurativa con cui aveva stipulato le polizze n. 390449676 e CP_3 CP_3 n.390449679. Nel merito, domandava disporsi il rigetto delle domande svolte dall'attore. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva al Tribunale di dichiarare il co-difensore avv. tenuto a risarcire pro quota l'attore e di condannare la terza chiamata CP_2
a manlevarlo di quanto tenuto a corrispondere a titolo risarcitorio a Controparte_3 [...]
Pt_1 In data 18.10.2022 veniva autorizzata da parte del giudice la chiamata in causa dei terzi indicati dal convenuto e differita l'udienza di prima comparizione e trattazione.
Quindi, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.03.2023 si costituiva in giudizio la terza chiamata, che, aderendo alla linea difensiva del proprio assicurato, Controparte_3 chiedeva al Tribunale di accertare l'assenza in capo alla compagnia di alcun obbligo di manleva, stante il difetto di qualsiasi responsabilità in capo all'avv. . Solo, in via di subordine, CP_1 chiedeva accertarsi la concorrente responsabilità del terzo chiamato avv. Controparte_2
In pari data, si costituiva in giudizio anche l'altro terzo chiamato, vale a dire l'avv. CP_2
il quale, contestando tutto quanto ex adverso rappresentato, chiedeva in via preliminare
[...] di essere autorizzato alla chiamata in causa delle Compagnie assicurative, Controparte_12
con la quale lo stesso aveva stipulato la polizza n. 00209432300120, e
[...] Controparte_10
, con la quale lo stesso aveva stipulato la polizza n. AEAW0059705-LB, con
[...] conseguente differimento della prima udienza di comparizione nel rispetto dei termini di legge. Nel merito, domandava, in via principale, il rigetto della richiesta di corresponsabilità dell'avv. avanzata dall'avv. giacché inammissibile, improponibile, nulla ed infondata in CP_2 CP_1 fatto e in diritto;
in via subordinata, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, anche della chiamata in causa avanzata nei suoi confronti dall'avv. CP_1
In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree,
[...] domandava la riduzione per quanto di ragione del quantum risarcitorio e, comunque, di essere tenuto indenne da tutte le spese incorse dalla revoca del mandato avvenuta in data 26.09.2020. Da ultimo, in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di accoglimento delle richieste di qualsiasi parte avversa, chiedeva di dichiarare le compagnie terze chiamate e Controparte_12 [...]
tenute a manlevarlo da qualsivoglia responsabilità risarcitoria. Controparte_10
Con decreto del 15.03.2023 veniva autorizzata da parte del giudice anche la chiamata in causa dei terzi indicati dall'avv. e differita ulteriormente l'udienza di prima Controparte_2 comparizione e trattazione.
Quindi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.06.2023 si costituiva in giudizio la terza chiamata, che, associandosi alla linea difensiva del Controparte_12 proprio assicurato, rammentava essere onere precipuo del convenuto avv. che lo aveva CP_1 chiamato in causa, la prova di qualsiasi forma di corresponsabilità dell'avv. , nei cui CP_2 confronti, nessuna domanda era stata svolta dall'attore. Si associava, poi, anche alle difese del convenuto, ai fini della reiezione della domanda attorea, non dovendo ritenersi in alcun modo responsabile l'avv. rispetto alla revoca dell'ordinanza di conversione del pignoramento da CP_1 parte del G.E. del Tribunale di Busto Arsizio e la vendita all'asta dell'immobile staggito, opponendo – in ogni caso – all'assicurato tutte le limitazioni di operatività, i massimali, i sottomassimali, le franchigie e gli scoperti previsi dal contratto assicurativo. Considerato il contenuto dell'art. 9 delle CGA in tema di vincolo di solidarietà, chiedeva inoltre, nell'ipotesi di declaratoria della responsabilità di entrambi gli avvocati e l'accertamento della CP_1 CP_2 quota di responsabilità, attribuibile a ciascuno, avendo la Compagnia il diritto di esercitare azione di regresso nei confronti del co-debitore solidale, oltre che l'applicazione dell'art. 1910 c.c., avendo l'avv. stipulato anche una polizza con con riparto proporzionale CP_2 Controparte_10 sulla base del contenuto dei rispettivi contratti.
In pari data si costituiva anche la compagnia chiedendo al Tribunale, nel CP_10 Controparte_10 merito, in via principale, di respingere tutte le domande svolte dal in quanto infondate in Pt_1 fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, e non provate, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta dall'Avv. nei confronti dell'Avv. nonché CP_1 CP_2 della domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti della con Controparte_10 riferimento al certificato n. AEAW0059705-LB. In subordine, vale a dire nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di manleva svolta nei confronti dell'assicurato, chiedeva al Tribunale di accertare l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo a con riferimento al certificato n. Controparte_10
AEAW0059705-LB trattandosi di polizza claims made rispetto alla quale la richiesta di risarcimento svolta dall'assicurato sarebbe stata formulata per la prima volta con la notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo e, pertanto, in un'epoca successiva al periodo di efficacia della polizza medesima (14 settembre 2020 - 14 settembre 2021), e, conseguentemente, di respingere la domanda di indennizzo e di manleva svolta nei suoi confronti. In via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di manleva svolta dall'Avv. CP_2 nonché, in caso di accertamento dell'operatività della polizza n. AEAW0059705-LB contratta con la , domandava di condannare quest'ultima al solo ed esclusivo Controparte_10 indennizzo degli eventuali danni patrimoniali effettivamente accertati, circoscrivendo anche il periodo del mandato conferito dall'attore – revocato in data 26.09.2020 - e, una volta accertata l'operatività a secondo rischio della polizza di condannare Controparte_10 quest'ultima, tenuto conto del massimale della polizza a primo rischio, al pagamento dell'eventuale residuo importo dovuto dall'Avv. il tutto nei limiti del massimale di euro 350.000,00, CP_2 previa detrazione della franchigia di euro 1.000,00.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 5.07.2023, su istanza congiunta delle parti, il
Giudice assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita solo documentalmente e con ordinanza riservata del 22.01.2024, ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza successiva, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Le domande svolte dall'attore sono infondate e, in quanto tali, devono essere rigettate.
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che la causa possa essere decisa con riferimento a tutte le domande svolte sulla base degli elementi istruttori a disposizione, dovendosi all'uopo confermare tutte le decisioni assunte con ordinanza riservata del 22.01.2024. Più specificamente, le prove testimoniali, ribadite in sede di precisazioni delle conclusioni, dal convenuto appaiono essere inammissibili in quanto vertenti su circostanze documentali o da provarsi documentalmente (capp.
1, 2, 4, 6, 11, 12), pacifiche (capp. 3, 5, 9, 10), genericamente formulate (capp. 15, 16, 17, 18) o irrilevanti ai fini del decidere (capp. 7, 8, 13, 14, 19).
In merito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione assunta da un avvocato nei confronti del suo cliente ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna ad espletare la sua attività, volta a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non si impegna con la propria opera professionale al conseguimento del risultato sperato (cfr. Cass. n. 7309/2017 e n. 11906/2016). Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza, cui questi è tenuto (cfr. Cass. n. 18612/2013; n. 8863/2011; n. 6967/2006).
In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che: “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali è tenuto;
a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass. n. 24544/2009).
Più in particolare, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave" (cfr.
Cass. n. 11906/2016, cit.). Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.) o la scelta tra soluzioni comunque opinabili.
Il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. n. 9238/2007).
Più specificamente, in ordine all'accertamento del nesso causale tra il danno e la condotta del professionista occorre sempre accertare se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n. 1984/2016).
Come già sopra anticipato, infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1175, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. n. 6967/2006).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha agito in giudizio chiedendo al Tribunale l'accertamento ex art. 1460 c.c. della non debenza del saldo del compenso richiesto dall'odierno convenuto per l'attività professionale in suo favore prestata e il ristoro del danno patito a causa dell'omessa informativa da parte dell'Avv. che unitamente all'avv. lo assisteva nell'ambito CP_1 CP_2 della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Busto Arsizio e rubricata al n. 579/2018 R.G.E. per il mancato pagamento di oneri condominiali, circa le conseguenze derivanti dal mancato o dal tardivo accredito sul conto della procedura esecutiva dei ratei stabiliti nell'ambito dell'ordinanza di conversione del pignoramento dal giudice dell'esecuzione, trovandosi così costretto per un disguido relativo ai versamenti dei ratei di gennaio e febbraio 2020, non andati a buon fine, a subire la revoca della conversione del pignoramento precedentemente disposta dal G.E. e la vendita all'incanto dell'immobile staggito, avvenuta quindi - a suo dire - per fatto e colpa del professionista convenuto.
Ebbene, come noto, la conversione del pignoramento è l'istituto che consente al debitore, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati, di sostituire agli stessi una somma di denaro che comprende tutto quanto dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti per capitale interessi e spese anche dell'esecuzione.
In pratica, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, depositando in cancelleria, unitamente all'istanza, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza del G.E., sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.
Quando le cose pignorate sono rappresentate da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, poi, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
Qualora il debitore non versi la somma indicata dal giudice nel termine previsto oppure, in caso di versamento rateale, manchi o ritardi il pagamento di una sola rata oltre i trenta giorni fissati dal giudice medesimo, la norma prevede che egli decada dalla conversione. Inoltre, le somme già versate, e quindi il sesto che accompagna il deposito dell'istanza ma anche le eventuali rate adempiute sono acquisite al pignoramento a titolo di sanzione e il debitore decade dalla facoltà di richiedere nuovamente la conversione, con la conseguenza che una nuova istanza in tal senso sarà da considerare inammissibile.
Tra la documentazione versata in atti, in cui si rinviene ampia corrispondenza via mail tra le parti, risiedendo il cliente all'estero, valore dirimente rispetto alle contestazioni mosse dall'attore in ordine all'asserito inesatto adempimento da parte dell'avv. assume lo scambio via mail CP_1 intervenuto tra il 7 e il 9 gennaio 2020 e prodotto dal convenuto sub doc. 41: in particolare, in risposta alla mail del 7.01.2020 trasmessa dall'attore all'avv. avente ad oggetto la richiesta CP_1 di chiarimenti circa la necessità di proseguire o meno con i pagamenti verosimilmente all'esito dell'udienza di prima verifica del dicembre 2019, il professionista univocamente fornisce riscontro al cliente in data 9.01.2020 affermando “certamente si deve proseguire con i versamenti ed eseguirli puntualmente alla data indicata dal Giudice”.
La risposta appare completa, conforme al disposto dell'art. 495 c.p.c. e, pertanto, incontrovertibile nel suo significato, il che é sufficiente a ritenere assolto l'onere di prova incombente sul professionista convenuto, che producendo tale mail ha – di fatto – dimostrato il proprio esatto adempimento rispetto all'onere informativo, asseritamente omesso e oggetto di contestazione da parte dell'odierno attore.
Inoltre, ad abundantiam, come già sopra anticipato, deve ribadirsi che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. n. 6967/2006). Se ne deduce che, anche qualora l'odierno convenuto non fosse riuscito a fornire idonea prova del proprio adempimento, in ogni caso il cliente avrebbe anche dovuto fornire prova in giudizio del fatto che, in assenza dell'errore dedotto, l'esito del procedimento sarebbe stato a sé favorevole, prova che pure difetta nel caso di specie.
Ed invero, anche se l'avv. contravvenendo ai propri obblighi informativi nei riguardi del CP_1 cliente, non avesse approfondito e riferito allo stesso le conseguenze del mancato o anche solo di un tardivo pagamento, compiendo così l'errore professionale omissivo contestato dall'attore, non è possibile affermare che, più probabilmente che non, l'esito della procedura esecutiva in questione sarebbe stata diverso, ovverosia che la conversione non sarebbe stata revocata e che il bene staggito non sarebbe stato venduto all'asta. Ciò in quanto, la tesi sostenuta dall'odierno attore sin dalle note scritte depositate per l'udienza del 17.06.2020, così come pure in quelle depositate per l'udienza cartolare del 20.07.2020, è quella del pagamento tempestivo da parte dell'esecutato, che non a caso, provvedeva ad allegare immediatamente le ricevute dei pagamenti effettuati, non solo di quelli di gennaio e febbraio 2020, ma anche quelle dei ratei successivi sino a giugno 2020, non essendo i pagamenti dei due ratei per cui è causa asseritamente andati a buon fine per un disguido afferente l'istituto di credito. In partica, in base a quanto si legge nelle note scritte predisposte per l'udienza cartolare del 20.07.2020 da parte della difesa dell'esecutato, i pagamenti sarebbero stati effettuati tempestivamente e precisamente in data 10 gennaio e 10 febbraio 2020, ma in base alle verifiche effettuate presso la banca dell'odierno attore, vale a dire la gli stessi sarebbero stati CP_14
“rifiutati” dall'istituto di credito destinatario con il codice MS03, che nelle direttive dell'European Payments Council significa che i bonifici sono stati respinti senza specificazione del motivo.
Dunque, se, da un lato, il debitore, ammesso al beneficio della conversione del pignoramento, avrebbe adempiuto, come sempre secondo buona fede, alla sua obbligazione, dall'altro, sarebbe stata la banca destinataria a rifiutare i due pagamenti, pur avendo la stessa inspiegabilmente ricevuto l'accredito delle rate precedenti e successive, seppure disposte nel periodo pandemico.
Se ne deduce che l'omesso accredito non sarebbe avvenuto per negligenza dell'esecutato, ma – secondo la tesi dello stesso odierno attore, non sconfessata neanche nel presente procedimento - per un problema tecnico relativo all'istituto di credito ricevente il bonifico internazionale.
Tale tesi appare del tutto infondata: ed invero, anche laddove l'odierno convenuto non fosse riuscito a dimostrare il proprio esatto adempimento all'onere informativo, così di fatto implicitamente confermando l'errore omissivo contestato dal cliente, non può non osservarsi come una corretta informativa da parte dell'avvocato sulle conseguenze del tardivo/omesso pagamento anche solo di un rateo non avrebbe in alcun modo inciso, prevedendo la norma dettata dall'art. 495 c.p.c. che il pagamento anche solo di una rata oltre il termine di 30 giorni comporti la decadenza automatica dal beneficio. Se anche, cioè, il cliente fosse stato adeguatamente informato dal professionista (e in effetti lo è stato con la mail del 9.01.2020 sub doc. 41 fasc. convenuto) circa il contenuto di tale regola e le conseguenze della sua violazione, il suo pagamento dei ratei di gennaio e febbraio 2020, che peraltro risultano effettuati tempestivamente il giorno 10 del mese e, dunque, prima dello spirare del termine mensile per la corresponsione del rateo, non sarebbe comunque andato a buon fine, essendosi il mancato accredito sul conto della procedura verificato per via di un problema tecnico di accredito opposto dall'istituto bancario ricevente, al di fuori dalla sfera di controllo del professionista, che però sarebbe stato onere del debitore esecutato verificare, ben potendo egli e, anche, dovendo sincerarsi del mancato addebito delle somme al fine di provvedere in tempo utile alla regolarizzazione della situazione nel termine di “tolleranza” ex lege previsto (ovverosia entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 495 c.p.c.).
A nulla rileva la doglianza dell'attore, secondo cui l'avv. effettuate le verifiche presso CP_1 l'istituto di credito dell'esecutato e resosi conto, prima dell'udienza cartolare del 20.07.2020, dell'effettivo mancato accredito sul conto della procedura dei due ratei per cui è causa, avrebbe depositato le note scritte, confermato il mancato accredito, segnalando come lo stesso fosse avvenuto per un errore incolpevole da parte del debitore e chiedendo l'autorizzazione ad effettuare i versamenti delle rate mancanti (doc. 10 fasc. parte attrice), anziché invitare il cliente alla regolarizzazione dei pagamenti e ciò nonostante quanto si legge a p. 2 dell'ordinanza con cui il G.E. ha, in data 6.10.2020, rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, laddove è scritto: “ancora una volta il debitore, che ben avrebbe potuto effettuare il versamento con le medesime modalità che gli avevano consentito di adempiere sino al dicembre 2019 e successivamente al marzo 2020, non regolarizzava la propria posizione adducendo nuovamente difficoltà nella “lavorazione” dei bonifici internazionali disposti”.
Ed invero, in base all'univoco disposto di legge, qualsiasi regolarizzazione tra giugno e luglio 2020 sarebbe oramai stata tardiva: anzi, dalla lettura della stessa ordinanza riservata del 25.06.2020 è agevole verificare come il rinvio di udienza al 20.07.2020, dopo il rilievo della mancanza di due rate, non sarebbe stato concesso dal G.E. all'esecutato per regolarizzare il pagamento, ovverosia per
“sanare” i pagamenti omessi, essendo la decadenza un effetto automatico che deriva dal tardivo o dall'omesso pagamento anche solo di un unico rateo. Non valeva, cioè, come rimessione in termini, ma il suddetto rinvio era stato concesso al solo fine di consentire all'esecutato, stanti le ricevute dei bonifici prodotte, di “verificare eventuali errori”, di verificare cioè la natura del disguido tecnico occorso, onde appurare che l'omessa ricezione dell'accredito non dipendesse da cause estranee alla sfera di controllo dell'esecutato, ascrivibili - ad esempio - all'Istituto di Credito del Tribunale presso cui risultava acceso il conto corrente della procedura, ma che comunque avrebbero postulato non solo la corretta esecuzione dei due bonifici ma anche il corretto adempimento da parte dell'esecutato di tutti doveri sullo stesso gravanti, in quanto inclusi nella sua sfera di controllo, situazione questa non inveratasi nel caso di specie, avendo evidentemente l'esecutato omesso di verificare in tempo utile per la regolarizzazione dell'omesso accredito l'esito dei due bonifici eseguiti. E in effetti, è proprio con le note scritte del luglio 2020 che l'avv. chiese al G.E. CP_1 per la prima volta la concessione di un termine per sanare la situazione (vale a dire la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.), consentendo al di eseguire nuovamente i pagamenti Pt_1 non andati a buon fine, sul presupposto di essere l'esecutato incorso in decadenza per causa a lui non imputabile (poiché ascrivibile – secondo la tesi difensiva – in quella sede sostenuta all'istituto di credito ricevente).
Ne segue che anche laddove fosse stato dimostrato l'errore professionale omissivo contestato all'avv. (e così non è), le conseguenze pregiudizievoli derivanti dallo stesso non avrebbero CP_1 potuto, nel caso di specie, che gravare sull'esecutato, essendo stati i due bonifici eseguiti tempestivamente, ma avendo l'esecutato omesso, per sua esclusiva negligenza, omesso di verificarne in tempo utile l'esito e, dunque, l'avvenuto accredito sul conto della procedura, con conseguente impossibilità per lo stesso di ottenere anche solo il risarcimento della perdita di chance, non essendo nella specie ravvisabile alcun pregiudizio in termini concreti. L'accoglimento della domanda di risarcimento da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, nella specie assolutamente non raggiunta, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. n. 15385/2011).
L'azione promossa dall'attore va, pertanto, rigettata, con conseguente reiezione anche della domanda di accertamento negativo circa la non debenza ex art. 1460 c.c. del saldo del compenso preteso dal professionista convenuto di cui alla notula sub doc. 29 fasc. attore.
La reiezione della domanda attorea consente di ritenere assorbite tutte le altre domande formulate, in via subordinata, dal convenuto nei confronti del co-difensore avv. oltre che nei CP_2 confronti della propria compagnia assicurativa Parimenti, devono ritenersi Controparte_3 assorbite tutte le domande svolte dal terzo chiamato avv. evocato in giudizio dal CP_2 convenuto, incluse quelle nei confronti della compagnia assicurativa e CP_10 [...]
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La richiesta ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto nei confronti dell'attore va, invece, rigettata in difetto di prova in ordine all'elemento oggettivo e all'elemento soggettivo postulati dalla norma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, alla luce dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per i procedimenti di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale di valore corrispondente a quello dichiarato, con riferimento a tutte le fasi processuali, dimidiati solo in relazione alla fase istruttoria stante l'omesso espletamento di prove costituende. Anche le spese sostenute dai terzi chiamati, pur al di fuori dall'ipotesi di chiamata in garanzia, devono essere poste a carico dell'attore soccombente, le cui domande e allegazioni hanno provocato e giustificato la chiamata (cfr. ex plurimis sul punto Cass n.
6144/2024, ord).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa:
1) rigetta le domande dell'attore Parte_1
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna alla rifusione in favore dell'avv. , dell'avv. Parte_1 CP_1
, di di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_10 di delle spese di lite
[...] Controparte_12 relative al presente procedimento, che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi, oltre CPA ed
IVA (se dovuta), come per legge, cadauno, da distrarsi con riferimento al convenuto avv. CP_1
e al terzo chiamato avv. rispettivamente agli avv.ti
[...] Controparte_2
Andrea Parisi e Ludovico Mazzon, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Varese il 30.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice