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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/10/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4420/2023 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to Alessandro Mauriello, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
nella qualità di impresa desi- Controparte_1
gnata dalla er la gestione del F.G.V.S. nella CP_2
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Maria Cotugno An- geloni, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATA –
1 Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2192/2023 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore pubblicata in data
8/03/2023.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appel- lante , conveniva in giudizio, la Parte_1 [...]
quale impresa designata ex artt. 283 ss. cod. Controparte_3
ass., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a segui- to di un sinistro stradale avvenuto in data 12 agosto 2019 in
Nocera Inferiore (SA), alla Via Atzori. L'attore deduceva che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, si trovava al- la guida del proprio motociclo Yamaha (tg. EA11821), dire- zione allorquando perdeva il controllo del mezzo ro- Per_1
2 vinando al suolo per la presenza di sostanza oleosa sul manto stradale, ritenuta proveniente da veicolo rimasto ignoto. In conseguenza del sinistro il motociclo riportava danni alla car- rozzeria e alla meccanica mentre l'attore pativa lesioni perso- nali. Precisava altresì che sul posto intervenivano gli agenti di
Polizia di Stato e Municipale i quali, riscontravano che la so- stanza fosse presente in scia lungo oltre 1 km.
Si costituiva in giudizio , la quale impu- Controparte_1
gnava la proposta domanda e ne chiedeva il rigetto per infon- datezza in fatto ed in diritto. In particolare, rilevava il difetto di prova circa la riconducibilità della sostanza oleosa ad altro veicolo non identificato e la non operatività del per i Pt_2
danni materiali.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e successiva- mente introitata a sentenza.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impu- gnata, con la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda at- torea e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
, proponeva gravame avverso tale senten- Parte_3
za, deducendo l'erroneità della decisione per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. Assumeva che il fatto storico del sinistro e la scia di sostanza oleosa – in continuità per un lun- go tratto in direzione – fossero comprovati dal rappor- Per_1
3 to della Polizia Municipale e dalla deposizione del luogote- nente , il quale aveva riferito quanto appreso da “al- Tes_1
cuni automobilisti” circa un'autovettura in transito che perde- va olio;
produceva inoltre documentazione fotografica e certi- ficazione sanitaria, chiedendo la riforma integrale della sen- tenza con condanna di entro il limite di euro CP_1
5.200,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche previa CTU medico-legale. Nelle conclusioni l'appellante insisteva sull'immediatezza dell'intervento delle forze dell'ordine (allerta ore 20:40, arrivo ore 20:43), sulla coerenza delle tracce residue fotografate il giorno seguente e sulla qualificazione della prova anche per presunzioni, indi- cando, ai soli fini del quantum, i parametri del D.M. 16 luglio
2024.
Si costituiva, nel giudizio di appello, , la Controparte_1
quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gra- vame ex art. 342 c.p.c. e, comunque, il giudicato interno sui capi non devoluti;
ribadiva la non indennizzabilità dei danni materiali nella fattispecie di cui all'art. 283, lett. a), cod. ass., in assenza di lesioni macro permanenti;
nel merito insisteva per la conferma della decisione, evidenziando che nessuna prova specifica fosse stata acquisita in ordine alla provenienza della sostanza da un veicolo ignoto e alla non imputabilità al danneggiato della mancata identificazione;
contestava valore
4 dirimente alla dichiarazione de relato del pubblico ufficiale, nonché l'idoneità delle fotografie a colmare il vuoto probato- rio;
richiamava, inoltre, la mancata proposizione di denun- ce/querela idonee ad attivare ricerche utili all'identificazione del responsabile. Nelle conclusioni l'appellata si riportava in- tegralmente alla comparsa di risposta, ribadendo tutte le ecce- zioni e chiedendo il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il Giudice all'udienza del 26 settembre 2024 assegnava la causa in deci- sione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va evidenziato che l'eccezione di inammis- sibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non merita accoglimento nella sua massima estensione. L'atto individua il capo censu- rato (rigetto per difetto di prova del presupposto FGVS) ed espone una critica – pur sintetica – alla valutazione delle ri- sultanze istruttorie, sicché supera il vaglio formale, restando devoluta la verifica nel merito.
Diversamente, è fondata – per quanto qui rileva – la doglianza dell'appellata sulla non indennizzabilità dei danni materiali al veicolo nel perimetro dell'art. 283, comma 1, lett. a), cod. ass., in difetto di lesioni oltre la soglia di gravità prevista: tale capo è, pertanto, inammissibile e comunque infondato.
5 Tanto premesso, occorre scrutinare la fondatezza del proposto gravame.
Va premesso che l'azione promossa dall'appellante trova il proprio fondamento nell'art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs.
n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), il quale prevede l'intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei casi di sinistro causato da veicolo o natante non identifica- to. In tali ipotesi il danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è gravato dall'onere di provare non solo la verificazione del si- nistro e il danno riportato, ma anche che esso sia derivato dal- la condotta dolosa o colposa di un altro veicolo rimasto ignoto e che la mancata identificazione dipenda da circostanze non imputabili alla sua condotta. La ratio della norma è duplice: da un lato assicurare tutela alle vittime di sinistri altrimenti privi di copertura, dall'altro prevenire possibili abusi del si- stema, evitando che il Fondo si trovi a risarcire danni privi di sicura riferibilità a un veicolo non identificato o, peggio, si- mulati. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente af- fermato che «incombe sul danneggiato che agisca contro l'impresa designata l'onere di provare che il sinistro sia stato effettivamente cagionato da un veicolo non identificato e che tale mancata identificazione non dipenda da sua colpa»
(Cass., 29 maggio 2014, n. 12060), precisando che non è suf- ficiente una generica presunzione, ma occorrono elementi di
6 prova oggettivi, gravi, precisi e concordanti (Cass., 8 maggio
2020, n. 8653).
Alla luce di tali principi, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto non assolto l'onere probatorio. La presenza di sostan- za oleosa sul manto stradale, pur documentalmente accertata, non è di per sé sufficiente a dimostrare la provenienza del li- quido da un veicolo in transito rimasto non identificato. La deposizione resa dal luogotenente , infatti, se da un Tes_1
lato conferma la scia di sostanza lungo la carreggiata, dall'altro richiama – come fonte dell'informazione circa un'autovettura che perdeva olio – dichiarazioni provenienti da automobilisti non identificati, dei quali non sono noti né i dati soggettivi né le concrete capacità percettive. Si tratta, dunque, di dichiarazione de relato, che per costante giurisprudenza non ha rilievo probatorio se non sorretta da riscontri obiettivi ulteriori (Cass., 3 aprile 2007, n. 8358; Cass., 17 febbraio
2016, n. 3137).
Nel caso di specie, simili riscontri mancano: le fotografie prodotte, scattate il giorno successivo e a pulizia già effettua- ta, mostrano soltanto alonature compatibili con la pregressa presenza di liquido, ma non consentono di affermare che esso provenisse da un veicolo in movimento, né che fosse la causa esclusiva della caduta del motociclista. Né può colmare la la- cuna probatoria la considerazione, pur plausibile, secondo cui
7 la nafta alimenta veicoli a motore: trattasi di massima d'esperienza troppo generica, che non esclude altre possibili origini della sostanza, né consente di affermare che la perdita sia dipesa da un veicolo non identificato, rimasto tale nono- stante ogni diligente tentativo di individuazione.
In definitiva, gli elementi acquisiti non raggiungono la soglia di prova richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza per fondare la responsabilità del Fondo di Garanzia. Ne consegue la conferma della decisione di primo grado di rigetto della domanda.
Restano pertanto assorbite le questioni relative al quantum e alla richiesta di CTU medico-legale, che presuppongono l'accertamento della responsabilità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussi- stenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello pro- posto, così provvede:
a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
8 b) Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali,
Iva e CPA come per legge;
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
Manda la cancelleria
Nocera Inferiore, 30/10/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bob- bio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4420/2023 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to Alessandro Mauriello, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
nella qualità di impresa desi- Controparte_1
gnata dalla er la gestione del F.G.V.S. nella CP_2
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Maria Cotugno An- geloni, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATA –
1 Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2192/2023 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore pubblicata in data
8/03/2023.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appel- lante , conveniva in giudizio, la Parte_1 [...]
quale impresa designata ex artt. 283 ss. cod. Controparte_3
ass., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a segui- to di un sinistro stradale avvenuto in data 12 agosto 2019 in
Nocera Inferiore (SA), alla Via Atzori. L'attore deduceva che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, si trovava al- la guida del proprio motociclo Yamaha (tg. EA11821), dire- zione allorquando perdeva il controllo del mezzo ro- Per_1
2 vinando al suolo per la presenza di sostanza oleosa sul manto stradale, ritenuta proveniente da veicolo rimasto ignoto. In conseguenza del sinistro il motociclo riportava danni alla car- rozzeria e alla meccanica mentre l'attore pativa lesioni perso- nali. Precisava altresì che sul posto intervenivano gli agenti di
Polizia di Stato e Municipale i quali, riscontravano che la so- stanza fosse presente in scia lungo oltre 1 km.
Si costituiva in giudizio , la quale impu- Controparte_1
gnava la proposta domanda e ne chiedeva il rigetto per infon- datezza in fatto ed in diritto. In particolare, rilevava il difetto di prova circa la riconducibilità della sostanza oleosa ad altro veicolo non identificato e la non operatività del per i Pt_2
danni materiali.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e successiva- mente introitata a sentenza.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impu- gnata, con la quale il Giudice di Pace rigettava la domanda at- torea e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
, proponeva gravame avverso tale senten- Parte_3
za, deducendo l'erroneità della decisione per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. Assumeva che il fatto storico del sinistro e la scia di sostanza oleosa – in continuità per un lun- go tratto in direzione – fossero comprovati dal rappor- Per_1
3 to della Polizia Municipale e dalla deposizione del luogote- nente , il quale aveva riferito quanto appreso da “al- Tes_1
cuni automobilisti” circa un'autovettura in transito che perde- va olio;
produceva inoltre documentazione fotografica e certi- ficazione sanitaria, chiedendo la riforma integrale della sen- tenza con condanna di entro il limite di euro CP_1
5.200,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche previa CTU medico-legale. Nelle conclusioni l'appellante insisteva sull'immediatezza dell'intervento delle forze dell'ordine (allerta ore 20:40, arrivo ore 20:43), sulla coerenza delle tracce residue fotografate il giorno seguente e sulla qualificazione della prova anche per presunzioni, indi- cando, ai soli fini del quantum, i parametri del D.M. 16 luglio
2024.
Si costituiva, nel giudizio di appello, , la Controparte_1
quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gra- vame ex art. 342 c.p.c. e, comunque, il giudicato interno sui capi non devoluti;
ribadiva la non indennizzabilità dei danni materiali nella fattispecie di cui all'art. 283, lett. a), cod. ass., in assenza di lesioni macro permanenti;
nel merito insisteva per la conferma della decisione, evidenziando che nessuna prova specifica fosse stata acquisita in ordine alla provenienza della sostanza da un veicolo ignoto e alla non imputabilità al danneggiato della mancata identificazione;
contestava valore
4 dirimente alla dichiarazione de relato del pubblico ufficiale, nonché l'idoneità delle fotografie a colmare il vuoto probato- rio;
richiamava, inoltre, la mancata proposizione di denun- ce/querela idonee ad attivare ricerche utili all'identificazione del responsabile. Nelle conclusioni l'appellata si riportava in- tegralmente alla comparsa di risposta, ribadendo tutte le ecce- zioni e chiedendo il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il Giudice all'udienza del 26 settembre 2024 assegnava la causa in deci- sione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va evidenziato che l'eccezione di inammis- sibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non merita accoglimento nella sua massima estensione. L'atto individua il capo censu- rato (rigetto per difetto di prova del presupposto FGVS) ed espone una critica – pur sintetica – alla valutazione delle ri- sultanze istruttorie, sicché supera il vaglio formale, restando devoluta la verifica nel merito.
Diversamente, è fondata – per quanto qui rileva – la doglianza dell'appellata sulla non indennizzabilità dei danni materiali al veicolo nel perimetro dell'art. 283, comma 1, lett. a), cod. ass., in difetto di lesioni oltre la soglia di gravità prevista: tale capo è, pertanto, inammissibile e comunque infondato.
5 Tanto premesso, occorre scrutinare la fondatezza del proposto gravame.
Va premesso che l'azione promossa dall'appellante trova il proprio fondamento nell'art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs.
n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), il quale prevede l'intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei casi di sinistro causato da veicolo o natante non identifica- to. In tali ipotesi il danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è gravato dall'onere di provare non solo la verificazione del si- nistro e il danno riportato, ma anche che esso sia derivato dal- la condotta dolosa o colposa di un altro veicolo rimasto ignoto e che la mancata identificazione dipenda da circostanze non imputabili alla sua condotta. La ratio della norma è duplice: da un lato assicurare tutela alle vittime di sinistri altrimenti privi di copertura, dall'altro prevenire possibili abusi del si- stema, evitando che il Fondo si trovi a risarcire danni privi di sicura riferibilità a un veicolo non identificato o, peggio, si- mulati. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente af- fermato che «incombe sul danneggiato che agisca contro l'impresa designata l'onere di provare che il sinistro sia stato effettivamente cagionato da un veicolo non identificato e che tale mancata identificazione non dipenda da sua colpa»
(Cass., 29 maggio 2014, n. 12060), precisando che non è suf- ficiente una generica presunzione, ma occorrono elementi di
6 prova oggettivi, gravi, precisi e concordanti (Cass., 8 maggio
2020, n. 8653).
Alla luce di tali principi, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto non assolto l'onere probatorio. La presenza di sostan- za oleosa sul manto stradale, pur documentalmente accertata, non è di per sé sufficiente a dimostrare la provenienza del li- quido da un veicolo in transito rimasto non identificato. La deposizione resa dal luogotenente , infatti, se da un Tes_1
lato conferma la scia di sostanza lungo la carreggiata, dall'altro richiama – come fonte dell'informazione circa un'autovettura che perdeva olio – dichiarazioni provenienti da automobilisti non identificati, dei quali non sono noti né i dati soggettivi né le concrete capacità percettive. Si tratta, dunque, di dichiarazione de relato, che per costante giurisprudenza non ha rilievo probatorio se non sorretta da riscontri obiettivi ulteriori (Cass., 3 aprile 2007, n. 8358; Cass., 17 febbraio
2016, n. 3137).
Nel caso di specie, simili riscontri mancano: le fotografie prodotte, scattate il giorno successivo e a pulizia già effettua- ta, mostrano soltanto alonature compatibili con la pregressa presenza di liquido, ma non consentono di affermare che esso provenisse da un veicolo in movimento, né che fosse la causa esclusiva della caduta del motociclista. Né può colmare la la- cuna probatoria la considerazione, pur plausibile, secondo cui
7 la nafta alimenta veicoli a motore: trattasi di massima d'esperienza troppo generica, che non esclude altre possibili origini della sostanza, né consente di affermare che la perdita sia dipesa da un veicolo non identificato, rimasto tale nono- stante ogni diligente tentativo di individuazione.
In definitiva, gli elementi acquisiti non raggiungono la soglia di prova richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza per fondare la responsabilità del Fondo di Garanzia. Ne consegue la conferma della decisione di primo grado di rigetto della domanda.
Restano pertanto assorbite le questioni relative al quantum e alla richiesta di CTU medico-legale, che presuppongono l'accertamento della responsabilità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussi- stenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello pro- posto, così provvede:
a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
8 b) Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali,
Iva e CPA come per legge;
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
Manda la cancelleria
Nocera Inferiore, 30/10/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bob- bio
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