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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 957/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ROTI SILVIA per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
ritenuta la causa matura per la decisione;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 957 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 N), il a Viterbo, Strada Cassia Sud Salemme n. 31/a, rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Roti (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in via Igino Garbi sta procura allegata al ricorso. RICORRENTE E Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
del D nale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate n°3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, C.F.
[...]
- PEC - fax 06 88466503, dal quale è ra C.F._3 Email_1
e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Persona_1 del 01/08/2024, n°93118 del Rep. Not., Raccolta n°28300.
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro – determinazione postumi invalidanti. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.06.2024 adiva questo Tribunale in funzione di Parte_1 Giudice del Lavoro esponendo che il 2 ante l'espletamento della sua attività lavorativa quale piccolo imprenditore titolare di un'impresa artigiana di edilizia, mentre si trovava su una piccola impalcatura (trabattello) cadeva da un'altezza di 1,5 metri ed avvertiva immediatamente un forte dolore alla spalla e al bacino;
che, a seguito dell'incidente, riportava un
“trauma contusivo spalla destra e anca destra” refertato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Belcolle di Viterbo, con prognosi per inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 21.10.2022 al 26.10.2022; che, in data 24.10.2022, notiziava dell'accaduto l' ; che, nel frattempo, si sottoponeva a CP_1 visite di controllo che prolungavano la prognosi fino al 03.01.2023; che l' , con nota del CP_2 10.01.2023, comunicava l'apertura della pratica di infortunio sul lav rocedeva alla liquidazione della sola indennità assoluta non ritenendo sussistenti danni permanenti da indennizzare;
che presentava opposizione contro il provvedimento al fine di ottenere il riconoscimento del danno biologico derivante dall'infortunio a cui allegava il certificato medico rilasciato dal Dott. che quantificava il danno nella misura del 6 %; che, con Persona_2 comunicazione del 20.07.2023, l' riteneva la menomazione non riferibile al quadro lesivo CP_1
o morboso derivato dall'infortu tto di accertamento. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di: “1) accertare e dichiarare con sentenza che l'infortunio occorso al sig. il giorno 21.10.2022 deve qualificarsi come infortunio sul lavoro;
2) riconoscere che Parte_1 allo stesso, a seguito dell'infortunio, è residuata una inabilità lavorativa permanente pari almeno al 6% o alla maggiore misura accertata in corso di causa;
e per l'effetto 3) condannare l' alla liquidazione, in favore del CP_1 sig. dell'indennizzo di cui all'art. 13, D. Lgs. n.38 del 2000 nella misura di legge prevista per le Parte_1 me ntegrità psico-fisica di grado pari almeno al 6% o di quella maggiore che sarà accertata in corso di causa;
4) condannarsi l' al pagamento degli interessi di mora secondo legge;
5) condannarsi infine CP_1 l' a tutte le spese, ze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto CP_1 procuratore antistatario con sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”. L'istituto assicurativo si costitutiva in giudizio contestando la fondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente, in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto. La causa, istruita con prove documentali e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. In diritto va premesso che ai sensi del DPR 1124/65 e del D.Lgs n. 38/2000, in caso di infortunio CP_
o di malattia professionale, l' è obbligato a versare al lavoratore infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'indennità giornaliera decorre dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio o in cui è stata contratta la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno, anche in via non continuativa, l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una rendita per inabilità permanente. Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. È poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge la rendita è soggetta a revisione e in caso di morte del lavoratore si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma in caso di CP_ successivo aggravamento può richiedere alla sede di appartenenza la revisione del grado di inabilità a scadenza predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D.Lvo 38/2000 definisce il danno biologico "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi CP_ casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica "tabella delle menomazioni" e varia commisurata al grado della menomazione. In particolare, esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al CP_ comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, "in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine, il successivo co. 5, stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede lla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa, “per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche come avviene per gli infortuni di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia è presunto e CP_ l' può solo contrastarlo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori estranei all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in relazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della diversa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta. Disposta la CTU medico-legale ai fini della verifica di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del ricorrente quale conseguenza dell'incidente occorso in data 21.10.2022, il Consulente ha concluso ritenendo che “la menomazione descritta non è riferibile al quadro lesivo o morboso derivato dall'infortunio del 21.10.2022 oggetto occorso al periziando signor In conseguenza Parte_1 dell'infortunio occorso in data 21.10.2022 non è derivata al ricorrente una meno ente dell'integrità psicofisica”. Le risultanze della CTU medico - legale appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. In carenza del necessario nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la patologia denunciata, la domanda del ricorrente va respinta. Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge la domanda proposta da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1 dichiara irripetibili le spese di lite . c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato provvedimento. CP_1 Viterbo lì, 26 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro Ianigro
Proc. R.G.L.P. n. 957/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ROTI SILVIA per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
ritenuta la causa matura per la decisione;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 957 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 N), il a Viterbo, Strada Cassia Sud Salemme n. 31/a, rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Roti (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in via Igino Garbi sta procura allegata al ricorso. RICORRENTE E Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
del D nale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate n°3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, C.F.
[...]
- PEC - fax 06 88466503, dal quale è ra C.F._3 Email_1
e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Persona_1 del 01/08/2024, n°93118 del Rep. Not., Raccolta n°28300.
[...]
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro – determinazione postumi invalidanti. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.06.2024 adiva questo Tribunale in funzione di Parte_1 Giudice del Lavoro esponendo che il 2 ante l'espletamento della sua attività lavorativa quale piccolo imprenditore titolare di un'impresa artigiana di edilizia, mentre si trovava su una piccola impalcatura (trabattello) cadeva da un'altezza di 1,5 metri ed avvertiva immediatamente un forte dolore alla spalla e al bacino;
che, a seguito dell'incidente, riportava un
“trauma contusivo spalla destra e anca destra” refertato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Belcolle di Viterbo, con prognosi per inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 21.10.2022 al 26.10.2022; che, in data 24.10.2022, notiziava dell'accaduto l' ; che, nel frattempo, si sottoponeva a CP_1 visite di controllo che prolungavano la prognosi fino al 03.01.2023; che l' , con nota del CP_2 10.01.2023, comunicava l'apertura della pratica di infortunio sul lav rocedeva alla liquidazione della sola indennità assoluta non ritenendo sussistenti danni permanenti da indennizzare;
che presentava opposizione contro il provvedimento al fine di ottenere il riconoscimento del danno biologico derivante dall'infortunio a cui allegava il certificato medico rilasciato dal Dott. che quantificava il danno nella misura del 6 %; che, con Persona_2 comunicazione del 20.07.2023, l' riteneva la menomazione non riferibile al quadro lesivo CP_1
o morboso derivato dall'infortu tto di accertamento. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di: “1) accertare e dichiarare con sentenza che l'infortunio occorso al sig. il giorno 21.10.2022 deve qualificarsi come infortunio sul lavoro;
2) riconoscere che Parte_1 allo stesso, a seguito dell'infortunio, è residuata una inabilità lavorativa permanente pari almeno al 6% o alla maggiore misura accertata in corso di causa;
e per l'effetto 3) condannare l' alla liquidazione, in favore del CP_1 sig. dell'indennizzo di cui all'art. 13, D. Lgs. n.38 del 2000 nella misura di legge prevista per le Parte_1 me ntegrità psico-fisica di grado pari almeno al 6% o di quella maggiore che sarà accertata in corso di causa;
4) condannarsi l' al pagamento degli interessi di mora secondo legge;
5) condannarsi infine CP_1 l' a tutte le spese, ze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto CP_1 procuratore antistatario con sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”. L'istituto assicurativo si costitutiva in giudizio contestando la fondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente, in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto. La causa, istruita con prove documentali e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. In diritto va premesso che ai sensi del DPR 1124/65 e del D.Lgs n. 38/2000, in caso di infortunio CP_
o di malattia professionale, l' è obbligato a versare al lavoratore infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'indennità giornaliera decorre dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio o in cui è stata contratta la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno, anche in via non continuativa, l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una rendita per inabilità permanente. Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. È poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge la rendita è soggetta a revisione e in caso di morte del lavoratore si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma in caso di CP_ successivo aggravamento può richiedere alla sede di appartenenza la revisione del grado di inabilità a scadenza predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D.Lvo 38/2000 definisce il danno biologico "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi CP_ casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica "tabella delle menomazioni" e varia commisurata al grado della menomazione. In particolare, esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al CP_ comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, "in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine, il successivo co. 5, stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede lla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa, “per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche come avviene per gli infortuni di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia è presunto e CP_ l' può solo contrastarlo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori estranei all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in relazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della diversa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta. Disposta la CTU medico-legale ai fini della verifica di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del ricorrente quale conseguenza dell'incidente occorso in data 21.10.2022, il Consulente ha concluso ritenendo che “la menomazione descritta non è riferibile al quadro lesivo o morboso derivato dall'infortunio del 21.10.2022 oggetto occorso al periziando signor In conseguenza Parte_1 dell'infortunio occorso in data 21.10.2022 non è derivata al ricorrente una meno ente dell'integrità psicofisica”. Le risultanze della CTU medico - legale appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. In carenza del necessario nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la patologia denunciata, la domanda del ricorrente va respinta. Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge la domanda proposta da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1 dichiara irripetibili le spese di lite . c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato provvedimento. CP_1 Viterbo lì, 26 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro Ianigro