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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5506 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
2328/2021, pubblicata il 5.7.2021, iscritto al n. 462/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in , Via Unità Italiana AR_1 P.IVA_1 Pt_1
n. 28, in persona del Direttore Generale, dr. , rappresentata e difesa, giusta procura AR_2 allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Guido Verderosa (c.f. ) e Stefano CodiceFiscale_1
IO (c.f. ), per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la CodiceFiscale_2 cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede in Maddaloni (CE), Via Forche Caudine n. 20, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Andrea Ferraro (c.f.
[...]
), CE RR (c.f. e AO CI (c.f. C.F._3 CodiceFiscale_4 [...]
), per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la cancelleria della Corte C.F._5
d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 31.1.2022, l' ha impugnato davanti a questa Corte la AR_3
sentenza n. 2328/2021, pubblicata il 5.7.2021, con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 2098/2019, dell'importo di 9.183,44 €, oltre interessi e spese, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie di radiologia rese in favore di assistiti dal SSN nei mesi da gennaio ad ottobre 2016.
Il Tribunale infatti, ritenuta preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario, aveva affermato che le prestazioni svolte erano provate da contratto, fatture e non contestazione del loro AR svolgimento, e che erano infondate le eccezioni svolte dall' In particolare, la richiesta di nota di addebito di 545,89 € per tariffa non conforme per il periodo gennaio-aprile 2016 risultava ingiustificata e non documentata;
la richiesta di nota di addebito dell'importo di 2.825,99 € per applicazione della regressione tariffaria era infondata in quanto collegata all'invio di comunicazioni preventive delle date presunte di esaurimento dei tetti di spesa che invece non erano state inviate;
che era infondata anche la richiesta di pagamento di 1.388,97 € per prestazioni effettuate oltre la data del monitoraggio, in mancanza di prova di invio di comunicazione preventiva;
il residuo importo di cui al decreto ingiuntivo era costituito dall'importo di 4.155,59 € non liquidato in attesa della emissione delle note di credito e 267,00 € relativo a ulteriori note di credito richieste che però risultavano già state emesse dal Centro sanitario.
AR Con il primo motivo di appello, l' deduceva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' ed essendo quindi Pt_3 messa in discussione l'azione autoritativa della P.A. e l'attività programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria.
Con un secondo e terzo motivo deduceva la legittimità delle decurtazioni eccepite in primo grado, in quanto le delibere prodotte costituivano atto pubblico ricognitivo del superamento del tetto di spesa e determinavano l'applicazione della regressione tariffaria e non potevano essere disapplicate dal giudice ordinario. La comunicazione dell'esaurimento del tetto di spesa alla data del 28.10.2016 era poi avvenuta con nota del 17.10.2016, come rilevabile dalla nota metodologica consuntivo anno
2016 prodotta in primo grado, per cui la procedura era stata rispettata, sia in punto di applicazione della RTU sia in punto di esclusione del fatturato successivo alla comunicazione.
Con un quarto motivo evidenziava la legittimità del proprio comportamento e la illegittimità di quello della controparte, che aveva agito con provvedimento monitorio senza comunicare la richiesta di note di credito. Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite e restituzione di quanto eventualmente nelle more pagato alla controparte.
AR Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando la fondatezza dell'appello, non avendo l' AR mai prodotto in primo grado le delibere del direttore generale dell' e i verbali dei tavoli tecnici, da cui solo poteva evincersi la prova dell'effettivo superamento del tetto di spesa, né le comunicazioni dei monitoraggi, e concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Alla udienza collegiale del 24.9.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Devono invece essere parzialmente accolti il secondo e terzo motivo di appello, inerenti la non retribuibilità delle prestazioni per superamento del tetto di spesa e applicazione della regressione tariffaria.
Come affermato dalla Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, le deliberazioni
AR dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorchè diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale
e, dunque, paritetica…..”; in conseguenza di ciò “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia” (nello stesso senso la più recente sentenza a SS.UU. n.
32259/2023, secondo cui è devoluta al giudice amministrativo la controversia sulla validità dei provvedimenti che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla, spettando al giudice ordinario le sole controversie che involgono le modalità e i tempi con cui è stata poi, in esecuzione, disposta la regressione tariffaria).
Non vi è dubbio infatti che il diritto di credito della struttura sanitaria incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e che le remunerazioni delle prestazioni, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Appaiono pertanto in generale prive di rilievo tutte le censure relative alle tardive informazioni
AR rese dalle in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. n. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno
«non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché
l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”).
Parimenti appare infondata per la sua genericità, per come sopra già evidenziato, ogni contestazione in ordine alle modalità con cui si è svolto il procedimento di determinazione della regressione tariffaria, non essendo stata specificamente censurata la correttezza della determina dirigenziale di applicazione della r.t.u. e la sua non conformità ai provvedimenti dirigenziali che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla.
Ciò che appare essere rilevante, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria, così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta regionale n. 1268/2008, nel caso in cui a consuntivo le date di esaurimento del budget di spesa siano antecedenti alla data preventivamente comunicata nonché nel caso in cui non sia stata data alcuna comunicazione della data presunta di esaurimento del tetto di spesa;
solo nel caso in cui le prestazioni siano avvenute dopo la data di esaurimento del tetto di spesa preventivamente comunicata esse potranno non essere per nulla retribuite. AR Tali devono ritenersi essere le uniche modalità operative al cui rispetto l' deve ritenersi obbligata, al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa;
quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tali regole procedimentali e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari
Posto quanto sopra, ritiene la Corte che erroneamente il primo giudice ha ritenuto non provate
AR dall' le eccezioni da essa svolte e relative alla avvenuta applicazione della regressione tariffaria AR per l'importo di 2.825,99 €. Come esposto dall' in atto di appello, effettivamente risulta da lei prodotta in primo grado la determina dirigenziale n. 7292/2017 del 7.11.2017 con la quale il dirigente
AR dell' ha accertato a consuntivo per l'anno 2016 l'esaurimento del tetto di spesa alla data del
29.10.2016, determinando la regressione tariffaria per il periodo gennaio/29 ottobre 2016, come da atti contabili affissi all'albo pretorio on-line dell' e di cui non vi è prova di avvenuta Pt_1
impugnazione, determinandosi la regressione nella misura indicata del 2,19% totale (come poi comunicato con nota del 13.11.2017, del cui contenuto nemmeno è stata svolta specifica
Part contestazione) per un credito dell' ari, appunto, a 2.825,99 €. AR Nessuna prova invece è stata fornita dall in ordine all'invio di comunicazioni preventive delle date di presunto esaurimento dei limiti di spesa (non potendosi considerare prova, in quanto
AR proveniente dalla stessa la nota metodologica in cui si dà atto di una intervenuta precedente
AR comunicazione), di tal che appare illegittima la pretesa dell' di non corrispondere integralmente il costo delle prestazioni rese successivamente al 29.10.2016, dovendo anche i relativi importi rientrare nel procedimento di regressione tariffaria, come contrattualmente convenuto.
AR Correttamente pertanto l' ha applicato la regressione tariffaria su tutte le prestazioni rese sul fatturato fino ad ottobre 2016, per l'importo di 2.825,99 €.
L'appello deve pertanto essere parzialmente accolto e, revocato il decreto ingiuntivo opposto,
l'appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di (9.183,44 € -
2.825,99 € =) 6.357,45 €.
Non sono dovuti gli interessi moratori previsti dall'art. 7 comma 4 del contratto, in quanto ai sensi del comma 3 la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi erano subordinati al
AR ricevimento da parte dell' delle note di credito richieste per abbattimento del fatturato e regressione tariffaria, pacificamente non emesse dal Centro sanitario.
L'esito complessivo del giudizio ed il riconoscimento parziale della fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo giustificano la dichiarazione di integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall' Pt_3
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 2328/2021, in contraddittorio
[...]
con la così provvede: CP_1
1) In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 2098/2019 in oggetto e condanna l' al pagamento in favore della dell'importo di AR_3 CP_1
6.357,45 €.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 6.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo