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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 9/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti FALCO MICHELE e FALCO MARIA
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI cpc per l'accertamento del diritto alla pensione d'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del
26.05.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente con cui era stato riconosciuto il solo requisito sanitario dell'assegno mensile di assistenza per una percentuale del
75% dalla data della domanda amministrativa, e non anche quello relativo alla condizione di invalido nella misura del 100% e quello utile per ottenere l'indennità di accompagnamento, per non corretta valutazione da parte del CTU del quadro patologico riscontrato, ritenendosi preesistenti le condizioni invalidanti denunciate sin dalla data della domanda amministrativa, tenuto conto, in particolare, della certificazione specialistica che documenta la prescrizione di un deambulatore a rotelle già dal 10.07.2019, il verbale , che CP_1 riporta la descrizione di un soggetto che non è in grado di attendere autonomamente ai più semplici atti del vivere quotidiano
“deambulazione con appoggio a girello deambulatore” e la precedente visita, nel 2020, da parte dello stesso CTU, con descrizione delle condizioni deambulatorie della ricorrente come “deambulazione precauzionale;
accede in carrozzina…”, agiva in giudizio per il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la costituzione del diritto all'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità dalla data di presentazione della domanda amministrativa, vinte le spese di lite a distrarsi. Allegava documentazione e faceva dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso ed eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate per omessa formulazione di osservazioni avverso la perizia depositata nella fase per ATPO e la genericità dei rilievi mossi in ricorso dalla parte ricorrente, nonché per carenza dei requisiti socio-economici e, nel merito, il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa la sussistenza del solo requisito sanitario per come correttamente valutato dal CTU, vinte le spese processuali. In via istruttoria, in caso di ammissibilità del ricorso, chiedeva rinnovarsi la CTU resa nella fase dell'ATPO, al fine della verifica della sussistenza dei presupposti sanitari di accesso alle prestazioni, anche con riferimento al periodo successivo al
16.05.2022.
Pag. 2 di 8 La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle emergenze processuali.
Ed infatti, dall'esame degli atti processuali emerge quanto segue:
1) la comunicazione del primo decreto di conclusioni delle operazioni peritali risale all'08.09.2023;
2) ll primo dissenso alle conclusioni rese dal CTU è stato depositato dalla parte ricorrente in data 09.1.0.2023, dunque tempestivamente;
3) previa richiesta giudiziale di integrazioni dell'elaborato peritale è seguita una nuova comunicazione del decreto di conclusioni delle operazioni peritali del 25.10.2023;
4) il secondo dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella fase per
ATPO è stato depositato in via telematica in data 24.11.2023 ovvero tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV cpc;
5) il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 27.12.2023, ovvero tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis comma VI
c.pc. se si considera che il giorno di scadenza era il 24.12.2023
(domenica) ed i giorni successivi festivi, 25.12.2023 e
26.12.2023 (Natale e Santo Stefano).
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per omessa formulazione di osservazioni CP_1 alla bozza di perizia depositata nella fase di ATPO, non essendo detto
Pag. 3 di 8 onere previsto a pena di inammissibilità dall'art. 195, comma 3 cpc. e nemmeno dall'art. 445 bis, comma 4 cpc. che prevede esclusivamente l'obbligo di contestazione, tramite dissenso, delle conclusioni del CTU, alla luce dell'interpretazione più volte fornita dalla giurisprudenza di legittimità nei termini che seguono;
“
…(omissis)… che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. e art. 445 bis c.p.c., commi 4 e 6, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento del
Tribunale, stante l'assenza di norme che ostino alla proposizione delle ragioni del dissenso in sede di opposizione all'accertamento tecnico preventivo ove a tanto non si sia proceduto nei termini assegnati già in fase di ATP;
che il motivo è fondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa
Corte (cfr. Cass. 12332/2015) per cui, prevedendo l'art. 445 bis
c.p.c., comma 4 esclusivamente l'obbligo per le parti di dichiarare, entro il termine fissato dal giudice, la mera volontà di contestare le conclusioni del CTU e non di esprimere in quella sede le ragioni del dissenso, solo la mancata specificazione di queste ultime nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione tempestivamente depositato comportano l'inammissibilità del ricorso medesimo. …(omissis)...”
Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dall' di genericità dei CP_1 motivi della contestazione alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni del CTU riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
Si consideri, inoltre, che nel corso del giudizio la parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante una situazione reddituale complessiva pari a € 7.871,00 per il 2019, € 7.900,00 per il 2020, €
7.906,00 per il 2021 e di € 8.076,00 per il 2022.
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale.
Pag. 4 di 8 Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Innanzitutto, occorre dare conto delle conclusioni rese nell'elaborato peritale.
In concreto, il CTU, incaricato in questa fase di merito, ha rivalutato il complesso quadro patologico della parte ricorrente tenendo in debito conto tutte le patologie denunciate alla luce della documentazione medica prodotta ed ha concluso per la sussistenza del requisito della pensione di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa
(27.06.2019), mentre per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 16.05.2022 (data della certificazione del fisiatria).
In concreto, nel caso di specie, dal 16.05.2022 è stata riscontrata sulla parte ricorrente una oggettiva perdita di autonomia nel compimento di atti necessari della vita quotidiana.
Per quanto riguarda il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento, rileva il rigoroso requisito dell'impossibilità di compimento di atti necessari della vita quotidiana che si traduce in una perdita di autonomia.
Non solo, l'impossibilità di compimento di atti necessari della vita quotidiana deve essere apprezzata sia sotto il profilo temporale, essendo imprescindibile ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento un'incapacità continuativa e quotidiana nel compimento degli atti della vita ed una sua inerenza costante al soggetto, rimanendo escluse, pertanto, le perdite di autonomia del tutto occasionali, sporadiche e limitate a peculiari contesti, sia sotto il profilo della natura degli atti quotidiani, venendo in rilievo i soli atti necessari e fondamentali che svolgono una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che rendono possibili, sia,
Pag. 5 di 8 infine, sotto l'aspetto soggettivo, risultando necessario per poter addivenire ad un giudizio di sussistenza dell'impossibilità di compimento di atti essenziali, l'accertamento giudiziale della capacità del soggetto di intenderne il significato, la necessità, la portata,
l'importanza e le loro ripercussioni sulla vita e sulla salute, in ragione della sua età, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile.
Ebbene, a seguito della rivalutazione della documentazione medica prodotta, tenendo in debito conto le tabelle allegate al D.M. del
05.02.1992, previa attribuzione dei codici di riferimento, espressamente richiesta, è stata calcolata un' invalidità valutata nella misura del 100% dalla data della domanda amministrativa del
27.06.2019, mentre per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la decorrenza collegata alla perdita di autonomia, individuata nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, è stata individuata dal CTU in data 16.05.2022, sulla base di una certificazione fisiatrica prodotta.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa fase hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la decorrenza del requisito sanitario.
Pertanto, deve essere accolto il promosso ricorso negli stessi termini riscontrati dal CTU nell'elaborato peritale.
Per quanto riguarda invece il requisito sanitario utile per l'accesso all'assegno per invalidi civili parziali, occorre affermarne la sussistenza con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.06.2019, in virtù della perizia elaborata nella precedente fase per ATPO avverso la quale è stata promossa parziale opposizione.
Deve essere affermata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento
Pag. 6 di 8 dell'assegno per invalidi civili parziali e della pensione d'invalidità civile di cui agli artt. 13 e 12 della legge n. 118/1971 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
27.06.2019, nonché del requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n° 18/1980 a decorrere dal 16.05.2022.
Considerato che il requisito sanitario legittimante l'insorgenza di uno dei diritti pretesi, quello relativo all'indennità di accompagnamento, è stato accertato come sussistente in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa e del ricorso per ATPO, le spese giudiziali, comprese quelle della fase per ATPO, andranno liquidate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI-in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO, in funzione di GIUDICE del Lavoro- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico dell'assegno per invalidi civili parziali e della pensione d'invalidità civile di cui agli artt. 13 e 12 della legge 118/1971 a decorrere dal 27.06.2019, data di presentazione della domanda amministrativa, ed il riconoscimento del requisito sanitario utile alla costituzione del diritto al beneficio economico dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dal
16.05.2022;
Pag. 7 di 8 - compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite, comprese quelle della fase per ATPO, e condanna l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese, che, al netto di quelle già compensate, liquida in complessivi € 2.233,33 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre IVA, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n.55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Bari,26/05/2025
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
N.R.G. 9/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti FALCO MICHELE e FALCO MARIA
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI cpc per l'accertamento del diritto alla pensione d'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del
26.05.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente con cui era stato riconosciuto il solo requisito sanitario dell'assegno mensile di assistenza per una percentuale del
75% dalla data della domanda amministrativa, e non anche quello relativo alla condizione di invalido nella misura del 100% e quello utile per ottenere l'indennità di accompagnamento, per non corretta valutazione da parte del CTU del quadro patologico riscontrato, ritenendosi preesistenti le condizioni invalidanti denunciate sin dalla data della domanda amministrativa, tenuto conto, in particolare, della certificazione specialistica che documenta la prescrizione di un deambulatore a rotelle già dal 10.07.2019, il verbale , che CP_1 riporta la descrizione di un soggetto che non è in grado di attendere autonomamente ai più semplici atti del vivere quotidiano
“deambulazione con appoggio a girello deambulatore” e la precedente visita, nel 2020, da parte dello stesso CTU, con descrizione delle condizioni deambulatorie della ricorrente come “deambulazione precauzionale;
accede in carrozzina…”, agiva in giudizio per il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la costituzione del diritto all'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità dalla data di presentazione della domanda amministrativa, vinte le spese di lite a distrarsi. Allegava documentazione e faceva dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso ed eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate per omessa formulazione di osservazioni avverso la perizia depositata nella fase per ATPO e la genericità dei rilievi mossi in ricorso dalla parte ricorrente, nonché per carenza dei requisiti socio-economici e, nel merito, il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa la sussistenza del solo requisito sanitario per come correttamente valutato dal CTU, vinte le spese processuali. In via istruttoria, in caso di ammissibilità del ricorso, chiedeva rinnovarsi la CTU resa nella fase dell'ATPO, al fine della verifica della sussistenza dei presupposti sanitari di accesso alle prestazioni, anche con riferimento al periodo successivo al
16.05.2022.
Pag. 2 di 8 La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle emergenze processuali.
Ed infatti, dall'esame degli atti processuali emerge quanto segue:
1) la comunicazione del primo decreto di conclusioni delle operazioni peritali risale all'08.09.2023;
2) ll primo dissenso alle conclusioni rese dal CTU è stato depositato dalla parte ricorrente in data 09.1.0.2023, dunque tempestivamente;
3) previa richiesta giudiziale di integrazioni dell'elaborato peritale è seguita una nuova comunicazione del decreto di conclusioni delle operazioni peritali del 25.10.2023;
4) il secondo dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella fase per
ATPO è stato depositato in via telematica in data 24.11.2023 ovvero tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV cpc;
5) il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 27.12.2023, ovvero tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis comma VI
c.pc. se si considera che il giorno di scadenza era il 24.12.2023
(domenica) ed i giorni successivi festivi, 25.12.2023 e
26.12.2023 (Natale e Santo Stefano).
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per omessa formulazione di osservazioni CP_1 alla bozza di perizia depositata nella fase di ATPO, non essendo detto
Pag. 3 di 8 onere previsto a pena di inammissibilità dall'art. 195, comma 3 cpc. e nemmeno dall'art. 445 bis, comma 4 cpc. che prevede esclusivamente l'obbligo di contestazione, tramite dissenso, delle conclusioni del CTU, alla luce dell'interpretazione più volte fornita dalla giurisprudenza di legittimità nei termini che seguono;
“
…(omissis)… che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. e art. 445 bis c.p.c., commi 4 e 6, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento del
Tribunale, stante l'assenza di norme che ostino alla proposizione delle ragioni del dissenso in sede di opposizione all'accertamento tecnico preventivo ove a tanto non si sia proceduto nei termini assegnati già in fase di ATP;
che il motivo è fondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa
Corte (cfr. Cass. 12332/2015) per cui, prevedendo l'art. 445 bis
c.p.c., comma 4 esclusivamente l'obbligo per le parti di dichiarare, entro il termine fissato dal giudice, la mera volontà di contestare le conclusioni del CTU e non di esprimere in quella sede le ragioni del dissenso, solo la mancata specificazione di queste ultime nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione tempestivamente depositato comportano l'inammissibilità del ricorso medesimo. …(omissis)...”
Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dall' di genericità dei CP_1 motivi della contestazione alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni del CTU riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
Si consideri, inoltre, che nel corso del giudizio la parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante una situazione reddituale complessiva pari a € 7.871,00 per il 2019, € 7.900,00 per il 2020, €
7.906,00 per il 2021 e di € 8.076,00 per il 2022.
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale.
Pag. 4 di 8 Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Innanzitutto, occorre dare conto delle conclusioni rese nell'elaborato peritale.
In concreto, il CTU, incaricato in questa fase di merito, ha rivalutato il complesso quadro patologico della parte ricorrente tenendo in debito conto tutte le patologie denunciate alla luce della documentazione medica prodotta ed ha concluso per la sussistenza del requisito della pensione di inabilità a decorrere dalla domanda amministrativa
(27.06.2019), mentre per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 16.05.2022 (data della certificazione del fisiatria).
In concreto, nel caso di specie, dal 16.05.2022 è stata riscontrata sulla parte ricorrente una oggettiva perdita di autonomia nel compimento di atti necessari della vita quotidiana.
Per quanto riguarda il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento, rileva il rigoroso requisito dell'impossibilità di compimento di atti necessari della vita quotidiana che si traduce in una perdita di autonomia.
Non solo, l'impossibilità di compimento di atti necessari della vita quotidiana deve essere apprezzata sia sotto il profilo temporale, essendo imprescindibile ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento un'incapacità continuativa e quotidiana nel compimento degli atti della vita ed una sua inerenza costante al soggetto, rimanendo escluse, pertanto, le perdite di autonomia del tutto occasionali, sporadiche e limitate a peculiari contesti, sia sotto il profilo della natura degli atti quotidiani, venendo in rilievo i soli atti necessari e fondamentali che svolgono una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che rendono possibili, sia,
Pag. 5 di 8 infine, sotto l'aspetto soggettivo, risultando necessario per poter addivenire ad un giudizio di sussistenza dell'impossibilità di compimento di atti essenziali, l'accertamento giudiziale della capacità del soggetto di intenderne il significato, la necessità, la portata,
l'importanza e le loro ripercussioni sulla vita e sulla salute, in ragione della sua età, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile.
Ebbene, a seguito della rivalutazione della documentazione medica prodotta, tenendo in debito conto le tabelle allegate al D.M. del
05.02.1992, previa attribuzione dei codici di riferimento, espressamente richiesta, è stata calcolata un' invalidità valutata nella misura del 100% dalla data della domanda amministrativa del
27.06.2019, mentre per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la decorrenza collegata alla perdita di autonomia, individuata nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, è stata individuata dal CTU in data 16.05.2022, sulla base di una certificazione fisiatrica prodotta.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa fase hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche per la decorrenza del requisito sanitario.
Pertanto, deve essere accolto il promosso ricorso negli stessi termini riscontrati dal CTU nell'elaborato peritale.
Per quanto riguarda invece il requisito sanitario utile per l'accesso all'assegno per invalidi civili parziali, occorre affermarne la sussistenza con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.06.2019, in virtù della perizia elaborata nella precedente fase per ATPO avverso la quale è stata promossa parziale opposizione.
Deve essere affermata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento
Pag. 6 di 8 dell'assegno per invalidi civili parziali e della pensione d'invalidità civile di cui agli artt. 13 e 12 della legge n. 118/1971 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
27.06.2019, nonché del requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n° 18/1980 a decorrere dal 16.05.2022.
Considerato che il requisito sanitario legittimante l'insorgenza di uno dei diritti pretesi, quello relativo all'indennità di accompagnamento, è stato accertato come sussistente in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa e del ricorso per ATPO, le spese giudiziali, comprese quelle della fase per ATPO, andranno liquidate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI-in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO, in funzione di GIUDICE del Lavoro- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento del beneficio economico dell'assegno per invalidi civili parziali e della pensione d'invalidità civile di cui agli artt. 13 e 12 della legge 118/1971 a decorrere dal 27.06.2019, data di presentazione della domanda amministrativa, ed il riconoscimento del requisito sanitario utile alla costituzione del diritto al beneficio economico dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dal
16.05.2022;
Pag. 7 di 8 - compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite, comprese quelle della fase per ATPO, e condanna l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese, che, al netto di quelle già compensate, liquida in complessivi € 2.233,33 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre IVA, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n.55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Bari,26/05/2025
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
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