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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5969 dell'anno 2022
Tra
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Miano ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
Opponenti
Contro
), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Camicia ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 05.12.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 830/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 04.03.2022 su istanza della con il quale si ingiungeva il pagamento Controparte_1
della somma di € 6.602,84 oltre interessi e spese della procedura. Gli opponenti eccepivano di aver pagato le somme ingiunte e l'estinzione del finanziamento.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava le avverse pretese, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183 sesto comma per il deposito di memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 05.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così
soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei
Pag. 2 di 4 documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3
febbraio 2006 n. 2421).
La società opposta ha fondato il ricorso monitorio sulla base del contratto di finanziamento n. 012111900 e un estratto conto.
Gli opponenti hanno eccepito che quel contratto di finanziamento è stato anticipatamente estinto ed hanno prodotto la comunicazione della che Parte_3
attesta l'avvenuta estinzione.
La eccepita estinzione del finanziamento richiesto dalla società opposta è fondata.
Il credito della opposta non è quindi provato ed a nulla rileva la produzione dell'estratto conto che deve necessariamente fare riferimento ad un contratto da provarsi per iscritto.
L'opposizione è quindi fondata ed il decreto ingiuntivo opposto revocato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
applicando le tariffe medie per lo scaglione di riferimento e minima per la fase istruttoria e di decisione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Pag. 3 di 4 1) Accoglie l'opposizione proposta da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 830/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 04.03.2022;
2) Condanna la società opposta, verso gli opponenti, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi, in euro 145,50 per esborsi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge da distrarsi in favore del difensore.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 05.12.2025
Il Giudice
Savino AT
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5969 dell'anno 2022
Tra
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Miano ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
Opponenti
Contro
), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Camicia ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 05.12.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 830/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 04.03.2022 su istanza della con il quale si ingiungeva il pagamento Controparte_1
della somma di € 6.602,84 oltre interessi e spese della procedura. Gli opponenti eccepivano di aver pagato le somme ingiunte e l'estinzione del finanziamento.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava le avverse pretese, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183 sesto comma per il deposito di memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 05.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così
soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei
Pag. 2 di 4 documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3
febbraio 2006 n. 2421).
La società opposta ha fondato il ricorso monitorio sulla base del contratto di finanziamento n. 012111900 e un estratto conto.
Gli opponenti hanno eccepito che quel contratto di finanziamento è stato anticipatamente estinto ed hanno prodotto la comunicazione della che Parte_3
attesta l'avvenuta estinzione.
La eccepita estinzione del finanziamento richiesto dalla società opposta è fondata.
Il credito della opposta non è quindi provato ed a nulla rileva la produzione dell'estratto conto che deve necessariamente fare riferimento ad un contratto da provarsi per iscritto.
L'opposizione è quindi fondata ed il decreto ingiuntivo opposto revocato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
applicando le tariffe medie per lo scaglione di riferimento e minima per la fase istruttoria e di decisione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Pag. 3 di 4 1) Accoglie l'opposizione proposta da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 830/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 04.03.2022;
2) Condanna la società opposta, verso gli opponenti, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi, in euro 145,50 per esborsi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge da distrarsi in favore del difensore.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 05.12.2025
Il Giudice
Savino AT
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