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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 18/09/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2520/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1977 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 20/04/1980 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il 27/06/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 38, Parte I, Anno 2009. Dall'unione è nato, in data 09/10/2009, il figlio , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il 27/06/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 38, Parte I, Anno 2009 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ai genitori con Per_1 collocazione stabile e permanente presso la madre, affidamento congiunto in virtù del quale essi continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali ed educative del figlio. I coniugi si consulteranno, pertanto, su ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali, la salute del figlio e assumeranno di comune accordo ed in via congiunta le decisioni di maggior importanza per
, mentre eserciteranno in forma disgiunta l'ordinaria amministrazione;
Per_1
2. DÀ ATTO che i sig.ri e si impegnano a mantenere integra la figura Pt_2 Parte_1 dell'altro genitore al fine di garantire al figlio minore una vera bigenitorialità, a tutela del precipuo interesse del minore, valorizzandone sia la persona che il ruolo genitoriale. Ciascun genitore si impegna, altresì, a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione della prole. I genitori si impegnano, durante i periodi di propria spettanza, ad essere presenti personalmente con la prole o a delegare persone di indiscussa fiducia;
3. DISPONE che il sig. versi alla sig.ra quale contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento del figlio un assegno di euro 300,00 mensili (trecento/00) da Per_1 versarsi entro il giorno 10 di ogni mese con aggiornamento e rivalutazione ISTAT di legge a decorrere dal prossimo anno. Il sig. contribuirà, altresì, al pagamento in Parte_1 ragione del 50% delle spese straordinarie così come indicate e previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli;
4. DISPONE, con riferimento ai tempi di permanenza del figlio minore presso il padre ed al regime di frequentazione, che le visite del padre al figlio minore siano concordate autonomamente in base agli impegni lavorativi del padre e scolastici, sportivi e ricreative del figlio minore ed in ogni caso come sin qui praticato;
5. DÀ ATTO che i coniugi convengono non farsi luogo ad assegno di mantenimento, dichiarando che gli stessi sono economicamente indipendenti. I coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economico-patrimoniale afferente e/o dipendente dal vincolo di coniugio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000. Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott.ssa Simona Francese.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello. TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2520/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data 14/07/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1977 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 20/04/1980 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (12 settembre 2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Simona Francese per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 27 marzo 2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Sezione Civile
N. R.G. VG 2520/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1977 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 20/04/1980 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il 27/06/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 38, Parte I, Anno 2009. Dall'unione è nato, in data 09/10/2009, il figlio , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il 27/06/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 38, Parte I, Anno 2009 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ai genitori con Per_1 collocazione stabile e permanente presso la madre, affidamento congiunto in virtù del quale essi continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali ed educative del figlio. I coniugi si consulteranno, pertanto, su ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali, la salute del figlio e assumeranno di comune accordo ed in via congiunta le decisioni di maggior importanza per
, mentre eserciteranno in forma disgiunta l'ordinaria amministrazione;
Per_1
2. DÀ ATTO che i sig.ri e si impegnano a mantenere integra la figura Pt_2 Parte_1 dell'altro genitore al fine di garantire al figlio minore una vera bigenitorialità, a tutela del precipuo interesse del minore, valorizzandone sia la persona che il ruolo genitoriale. Ciascun genitore si impegna, altresì, a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione della prole. I genitori si impegnano, durante i periodi di propria spettanza, ad essere presenti personalmente con la prole o a delegare persone di indiscussa fiducia;
3. DISPONE che il sig. versi alla sig.ra quale contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento del figlio un assegno di euro 300,00 mensili (trecento/00) da Per_1 versarsi entro il giorno 10 di ogni mese con aggiornamento e rivalutazione ISTAT di legge a decorrere dal prossimo anno. Il sig. contribuirà, altresì, al pagamento in Parte_1 ragione del 50% delle spese straordinarie così come indicate e previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli;
4. DISPONE, con riferimento ai tempi di permanenza del figlio minore presso il padre ed al regime di frequentazione, che le visite del padre al figlio minore siano concordate autonomamente in base agli impegni lavorativi del padre e scolastici, sportivi e ricreative del figlio minore ed in ogni caso come sin qui praticato;
5. DÀ ATTO che i coniugi convengono non farsi luogo ad assegno di mantenimento, dichiarando che gli stessi sono economicamente indipendenti. I coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economico-patrimoniale afferente e/o dipendente dal vincolo di coniugio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000. Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott.ssa Simona Francese.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello. TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2520/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data 14/07/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1977 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 20/04/1980 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (12 settembre 2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Simona Francese per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 27 marzo 2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/09/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese